CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALTRE LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI, ASSISTENZA LEGALE, FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI MOBILI ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI (LOTTO 1).
L’anno il giorno del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Xxx X. Xxxxxxxx, 00.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:
- , nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Gozzi n. 32, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dell’impresa , (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott. in
, allegata al presente atto) con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa:
), in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.
in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: ; c.f. della mandante: ).
si premette
- che con determinazione n. , si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione n. , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, è divenuta efficace l'aggiudicazione;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);
- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.
OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).
Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92,
c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato X.Xxx. n. 159/2011.
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha
effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
– che l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm;
- che con determinazione n. del Dirigente del Settore
, si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto.
Formano parte integrante del presente contratto:
- il capitolato speciale d'appalto (d’ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;
- l’offerta tecnica;
I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e
contabilizzazione del servizio.
Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui
all’oggetto, per un importo complessivo presunto di € , oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara, costituito da:
€ , oltre a IVA per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative
€ , oltre a IVA,per il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni accertate e non riscosse.
Il servizio sarà contabilizzato a misura.
- ARTICOLO 3 – Durata del servizio.
Il servizio ha la durata di mesi 48 (4 anni), decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del servizio a firma congiunta del Direttore dell’esecuzione del contratto e dell’Appaltatore.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 – comma 11 – del D. Lgs 50/2016 e ss mm, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
- ARTICOLO 4 – Sospensione del servizio e sciopero.
L’Appaltatore non potrà sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione.
L’eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituirà inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali
eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
In caso di sciopero dei propri dipendenti o dei dipendenti del subappaltatore, l’Aggiudicatario è tenuto ad informare con adeguato preavviso scritto la Stazione Appaltante.
- ARTICOLO 5 – Xxxxxxxx xxxxxx e risolutive espresse.
1. Le parti concordano le seguenti penali a carico dell’impresa relative all’esecuzione del servizio:
a) € 0,10 per verbale e per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati dal Capitolato;
b) il triplo del valore dei verbali inseriti (come risultanti da qualsiasi documento – ad es. distinta giornaliera di consegna, ruolo, ecc.) in caso di perdita dati dovuti a fatto imputabile alla ditta;
c) €. 100,00 al giorno per ritardato inizio di presa in carico del servizio per fatto imputabile all’impresa;
d) 0,10 % del valore dell’ingiunzione per ogni giorno di ritardo nell’espletamento delle procedure di preparazione delle ingiunzioni stesse, qualora tale ritardo non abbia pregiudicato il recupero del credito;
e) 50% del valore dell’ingiunzione in caso di ritardo, errore o disfunzione di qualsiasi genere riconducibile all’impresa che abbia impedito la fruttuosa ultimazione delle procedure di riscossione e recupero (anche parziali) del credito, oltre all’importo netto della somma non incassata;
f) 50% dell’importo totale di ogni verbale (oltre all’importo del verbale stesso divenuto inesigibile, incluso spese di notifica, sanzioni in senso stretto, spese di procedimento e simili) per qualsiasi inadempienza da cui
derivasse l’inesigibilità della sanzione per decadenza dei termini di notifica ex art. 201 codice della strada ovvero ex art. 14 legge 689/81 o l’inesigibilità per qualsiasi altra ragione riconducibile all’impresa in base ai principi del codice civile;
g) il doppio della mancata riscossione per qualsiasi attività dell’impresa che abbia impedito l’attività di accertamento dell’ente;
h) € 50,00 al giorno per mancato rispetto di ogni altro termine previsto dal capitolato che non abbia una sua autonoma e diversa previsione;
Tutte le previsioni delle predette penali si intendono “fatto salvo il risarcimento del maggior danno” ai sensi dell'art. 1382 CC.
2. L'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di:
a) sub-appalto o cessione di contratto non autorizzata dall’ente, fatte salve le conseguenze di carattere penale, oltre all'applicazione della penale di € 10.000,00;
b) perdita dei requisiti richiesti in sede di partecipazione alla gara (ad es. licenze o autorizzazioni indicate nel bando di gara per l'aggiudicazione del presente servizio);
c) gravi difetti di lavorazione, erogazione del servizio con modalità diverse da quelle richieste nel capitolato o mancato adeguamento alle richieste dell’ente;
d) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza delle informazioni acquisite nel corso del servizio;
e) mancato inizio del servizio entro i termini previsti;
f) qualsiasi comportamento, ripetuto per più di due volte, tale da ritardare o
impedire la fruizione, ricezione, trasmissione o utilizzo completo ed ottimale della banca dati e dei relativi back up;
g) violazione per più di due volte in corso di contratto dell’obbligo di inserimento dati tramite trasferimento da devices mobili tablet/smartphone o similari;
3. L’impresa autorizza espressamente l’ente a recuperare l’importo della/e penale/i in via preliminare da tutte le fatture emesse nei confronti dell’ente e, in caso di mancata capienza, dalla cauzione definitiva. Eventuali ammanchi di cassa o somme di lieve entità verranno recuperate immediatamente dalla cauzione definitiva, salva l’applicazione degli ulteriori adempimenti di legge eventualmente richiesti (segnalazione Autorità Giudiziaria, ecc.);
4. L’impresa aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile della corrispondenza eventualmente smarrita dal Servizio Postale, a meno che ciò non sia riconducibile a fatto dell’impresa stessa. Dovrà essere comunque garantito dall’impresa un controllo costante sull’eventuale mancata restituzione delle cartoline CAD/CAN da effettuarsi ogni 15 giorni;
- ARTICOLO 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore.
• osservare l’art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
• Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
• Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante per l'esecuzione del servizio.
• fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all’inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell’importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
- ARTICOLO 8 – Subappalto.
La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016 e ss mm) dell’importo complessivo di contratto.
L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
L’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
Ai sensi dell'art.105, c. 13, D.lgs 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, comma 1 lett. aa) del predetto Decreto) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in
tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 9 – Forza maggiore.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 10 - Pagamenti.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture mensili distinte tra servizio e rimborso spese postali anticipate dalla ditta.
Il termine per il rimborso delle spese postali e per il pagamento del servizio è fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
Non saranno corrisposte anticipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.
- ARTICOLO 11 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016 e ss mm;
- ARTICOLO 12 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.
13.08.2010, n. 136.
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor
, nato a , il codice fiscale
.
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è .
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è
- ARTICOLO 13 – Revisione dei prezzi
I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicompren- sivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.
- ARTICOLO 14 – Verifica conformità delle prestazioni
La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle ope-
razioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incari- cato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.
- ARTICOLO 15 - Garanzia definitiva.
L’Impresa ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016) dell’importo di € mediante
La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 103, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016.
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia avviene dopo l’emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 16 – Quota di partecipazione al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese.
Ai sensi del c. 4 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss mm vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:
ARTICOLO 17 - Clausola risolutiva.
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 448/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip SpA.
- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei ten-
tativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre 2015. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con ri- ferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, xxxxx esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei dan- ni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di su- bappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Auto- xxxx giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressio- ne estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub- contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazio- ne del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
- ARTICOLO 19 – Controversie.
Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le disposizioni impartitele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide in merito alle stesse. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l’ipotesi di cui all’art. 1460 c.c..
- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A..
L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 21 – Riservatezza e Xxxxxxxxxx.
La stazione appaltante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, nominerà l’impresa aggiudicataria "responsabile del trattamento", nella persona del legale rappresentante nonché degli “incaricati" dell’impresa impiegata presso l‘ufficio del CPL Essa sarà responsabile delle soluzioni tecniche da adottare per la protezione dei dati.
Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza durante le fasi di eventuali trasmissione dei dati, dovrà essere previsto, a cura dell’impresa aggiudicataria, un sistema di autenticazione e crittografia allineate alle normative C.N.I.P.A., oggi DigitPA.
- ARTICOLO 22 – Riferimenti dell'aggiudicatario.
Prima dell’avvio della prestazione l’Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo dei Referenti ai quali il CPL potrà rivolgersi per ogni evenienza e necessità indicandone:
• l’indirizzo di posta elettronica semplice e certificata;
• il numero di rete fissa;
• il numero di rete mobile;
• l’indirizzo completo dell’ufficio di riferimento ove opera;
Il Referente Tecnico delegato alla supervisione dell’esecuzione del contratto e ai rapporti con il Dirigente competente dovrà occuparsi in via indicativa ma non esaustiva delle seguenti attività:
- il coordinamento e l’armonizzazione delle risorse della propria azienda;
- gestione del team di lavoro;
- ricerca di personale necessario per fronteggiare improvvisi carichi di lavoro;
- controllo e rendicontazione di tutte le attività svolte;
- comunicazione immediata di potenziali interruzioni o degradi dei livelli di servizio.
Il Dirigente competente o Funzionario delegato, con apposita disposizione, conferirà al Referente Tecnico dell’Aggiudicatario, che si obbliga ad accettare, l’incarico di “Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali” (ex art. 29 D.Lgs. 196/03), relativamente ai servizi richiesti.
L’eventuale sostituzione del Referente Tecnico, dovrà essere comunicata immediatamente e formalmente all’Amministrazione.
Nei periodi di assenza del Referente Tecnico dovrà essere fornito al Dirigente competente il nominativo e i riferimenti del sostituto.
Anche nel caso in cui l’Aggiudicatario sia un RTI il Referente Tecnico dovrà essere unico e farsi carico anche della gestione dei rapporti tra i componenti del raggruppamento e di questi con l’Amministrazione.
- ARTICOLO 23 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.
n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti mi dispensano dalla lettura del/gli allegato, dichiarando di approvarlo/li in ogni sua/ loro parte.
Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa ed è
stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.
Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Allegato
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA GARANZIA DEFINITIVA
- La garanzia è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l’emissione del certificato di conformità del servizio e comunque di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è:
(Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e (Mandante/i).