LEGISLATURA N. X
DEUBERA N. | 572 |
SEDUTA N. | 102 |
DATA | 11/10/2017 |
REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
LEGISLATURA N. X
oGGETTo: Accordo concernente la disciplina relativa alla sperimentazione del
telelavoro per il personale del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche
Il 11 ottobre 2017 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si
è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI | ASSENTI | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | - Presidente | X | |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | - Vicepresidente | X | |
Xxxxxx Xxxxxxxx | - Vicepresidente | X | |
Xxxxx Xxxxxxx | - Xxxxxxxxxxx segretario | X | |
Xxxxx Xxxx | - Consigliere segretario | X |
Essendosi in numero legale per !a validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza
Xxxxx Xxxxxx.
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA A MAGGIORANZA DEI
PRESENTI
PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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DATA | 1 1 OTT. 2017 |
OGGETTO:
Accordo concernente la disciplina relativa alla sperimentazione del telelavoro per il personale del
Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche
L'Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
VISTI la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e l'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio -
Assemblea legislativa;
VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale ai sensi dell'articolo
3 della stessa legge regionale n. 14/2003;
Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA
- di approvare lo schema di accordo, contenuto nell'allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa, concernente la disciplina relativa alla sperimentazione del telelavoro per il personale del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche;
- di autorizzare il Segretario generale alla sottoscrizione del medesimo accordo.
Il Presidente del Co
(Xxxxxxx
xxxx legislativa Il Segretario dell'ufficio di presidenza
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998 n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica) ha previsto che, allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di lavoro a distanza e che, a tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191) ha definito le modalità organizzative per l'attuazione del telelavoro.
In materia di telelavoro, poi, è stato sottoscritto l'Accordo quadro del 23 marzo 2000.
L'articolo 1 del Contratto nazionale di lavoro del Comparto Regioni e autonomie locali del 14 settembre
2000 ha stabilito la disciplina sperimentale del telelavoro.
L'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha disposto che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove io richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la direttiva n. 3 del 1° giugno 2017, ha fornito gli indirizzi e le linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
La RSU del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche, con email del 12 aprile 2017, ha richiesto, tra l'altro, di avviare "un confronto con l'amministrazione finalizzato a favorire l'utilizzo della modalità di telelavoro da parte del personale".
Il 15 maggio 2017 si è svolto l'incontro con i componenti dell'ufficio di presidenza richiesto dalla RSU.
Le questioni relative al telelavoro per il personale del Consiglio - Assemblea legislativa sono state oggetto, poi, di un articolato confronto nelle riunioni della delegazione trattante del 29 maggio 2017, 21 settembre 2017 e 9 ottobre 2017.
All'esito di tale confronto è stato condiviso il testo di un accordo concernente la disciplina sperimentale
del telelavoro, della durata di tre anni, da avviare con un progetto pilota.
L'Ufficio di presidenza, con determinazione n. 566 dell'll ottobre 2017, ha approvato tale disciplina ed ha incaricato la struttura competente della redazione della relativa deliberazione.
Il Responsabile del procedimento ( Fa biò Stronafì)
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PARERE E PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente
deliberazione e ne propone l'adozione all'ufficio di presidenza.
nerale
- pagine di allegati.
La presente deliberazione si compone di 3 pagine, di cui p/
Il Segretario dell'ufficio di Presidenza
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SCHEMA DI ACCORDO RELATIVO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO
PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
1) OGGETTO E FINALITÀ
La presente disciplina ha per oggetto la sperimentazione del telelavoro ed è finalizzata a:
a) razionalizzare l'organizzazione del lavoro;
b) realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile del personale;
c) conciliare i tempi dì vita e di lavoro, con specifico riferimento alle situazioni di rilevante criticità.
2) DEFINIZIONI
Ai fini della presente disciplina, si intende per:
a) "sede dì lavoro", l'immobile ubicato in xxxxxx Xxxxxx x. 00, ad Ancona, denominato "Palazzo delle
Marche";
b) "telelavoro", l'effettuazione della prestazione lavorativa in luoghi ritenuti idonei, diversi dalla sede di
lavoro e, in particolare, nel domicilio del lavoratore o in altre sedi attrezzate.
3) AMBITO SOGGETTIVO
La presente disciplina si applica ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato, con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale:
a) del Consiglio - Assemblea legislativa regionale;
b) della Giunta regionale in distacco presso lo stesso Consiglio.
4) ATTIVITÀ ESCLUSE
Sono escluse dal telelavoro le attività di guida di autovetture o che richiedono frequenti relazioni con altri dipendenti o utenti presso la sede di lavoro.
5) AMBITO TERRITORIALE
Il telelavoro deve essere effettuato nel territorio della Regione Marche.
6) STRUTTURA COMPETENTE
I progetti di telelavoro sono proposti dal Segretario generale o dai dirigenti di area organizzativa
complessa.
Dei progetti di telelavoro è data preventiva informazione ai soggetti sindacali. I medesimi soggetti possono, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere all'Amministrazione un incontro per l'esame del progetto e inviare alla stessa osservazioni scritte.
I progetti di telelavoro sono approvati dall'ufficio di presidenza.
7) CONTENUTO DEL PROGETTO
Il progetto di telelavoro indica:
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a) gli specifici obiettivi da raggiungere e le attività interessate;
b) il responsabile del progetto;
c) il numero dei dipendenti da coinvolgere;
d) le tecnologie necessarie ed i sistemi di supporto;
e) le modalità di realizzazione del progetto e di effettuazione delle prestazioni;
f) il numero delle giornate da effettuare presso la sede di lavoro;
g) la durata, che non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi;
h) i costi e i benefici, diretti e indiretti, compresi gli eventuali risparmi;
i) i tempi e le modalità di verifica dell'attività svolta.
8) INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI
L'adesione dei dipendenti al telelavoro è volontaria.
La struttura competente in materia di personale, mediante avviso da pubblicare nella intranet e da trasmettere ai soggetti sindacali, invita i dipendenti che svolgono le mansioni previste nel progetto, o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe, a manifestare l'interesse al medesimo progetto.
La selezione tra i dipendenti che hanno manifestato l'interesse al progetto è effettuata da una apposita
commissione,
Tale commissione predispone una graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
a) situazioni di disabilità psico - fisiche del dipendente tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro: fino a 4 punti;
b) esigenze di cura di figlio minore convivente con grave disabilità: fino a 4 punti;
c) esigenze di cura di figli minori di otto anni: fino a 2 punti;
d) esigenze di cura di familiari conviventi: fino a 3 punti;
e) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede: 0,20 per chilometro.
Le certificazioni sono quelle rilasciate ai sensi della vigente disciplina in materia di documentazione amministrativa e devono essere presentate contestualmente alla manifestazione di interesse al progetto.
9) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
La prestazione è effettuata nel rispetto del numero complessivo di ore previsto per i dipendenti che prestano l'attività nella sede.
L'orario è distribuito nel corso della giornata a discrezione del dipendente, in relazione all'attività da svolgere, sulla base di un'articolazione di cinque giorni alla settimana, con orario giornaliero di sei ore in tre giorni e nove ore in due giorni.
Il dipendente concorda con il responsabile del progetto due periodi di un'ora ciascuno al giorno, durante
t quali è a disposizione per comunicazioni di servizio.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi è ridotta
proporzionalmente.
Non sono possibili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, recuperi, permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
In caso di guasti alle attrezzature o di interruzioni del circuito telematico dei quali non è presumibile la soluzione in tempi brevi, l'amministrazione può chiedere, con preavviso di almeno 24 ore, il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
La prestazione di telelavoro può effettuarsi al domicilio del dipendente, a condizione che sia disponibile
un ambiente di lavoro conforme alle norme dì prevenzione e sicurezza.
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L'Amministrazione verifica preventivamente l'esistenza delle medesime condizioni di sicurezza, senza
assumere oneri in caso di mancata conformità.
Il dipendente è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alla postazione di lavoro al proprio domicilio da parte degli addetti alla manutenzione, del responsabile della prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per le verifiche di competenza. Il dipendente deve attenersi strettamente alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.
10) RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Al fine dell'attestazione delle ore di lavoro, il dipendente compila e sottoscrive, sotto propria responsabilità, una scheda, da trasmettere con cadenza mensile all'ufficio presenze e provvede attraverso la procedura telematica messa a disposizione dall'Amministrazione.
Il dipendente deve comunicare eventuali assenze giornaliere.
11) POSTAZIONI DI LAVORO
L'Amministrazione mette a disposizione, installa e collauda la postazione (hardware, software, scheda dati) e sostiene gli oneri relativi, compresi quelli per la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto, nonché le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza.
Le attrezzature informatiche, di comunicazione e strumentali necessarie per lo svolgimento del
telelavoro sono concesse al dipendente in comodato gratuito per la durata del progetto. L'Amministrazione garantisce, previa specifica analisi dei rischi, adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.
La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro è effettuata all'inizio dell'attività e a cadenza annuale, concordando preventivamente, in caso di accesso presso il domicilio, i tempi e le modalità della stessa.
12) SICUREZZA SUL LAVORO
Ai dipendenti coinvolti è consegnata, con cadenza almeno annuale, un'informativa nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione all'esterno della sede di lavoro.
13) ASSICURAZIONE
L'Amministrazione garantisce idonea copertura assicurativa per i seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione al lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del dipendente, derivanti dall'uso delle stesse
attrezzature.
E' altresì garantita la copertura assicurativa IN Al L.
14) DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE
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L'Assegnazione a progetti di teielavoro non muta ia natura del rapporto di lavoro e non pregiudica le opportunità di carriera e di partecipazione a iniziative formative riconosciute ai lavoratori che operano in sede.
Il dipendente può richiedere all'amministrazione dì essere riassegnato alla sede di lavoro prima della
conclusione del progetto per sopravvenute esigenze, adeguatamente documentate.
La riassegnazione è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta.
L'amministrazione può disporre d'ufficio la riassegnazione al lavoro in sede per esigenze di servizio.
In nessun caso il dipendente può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature
assegnategli.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare le attrezzature messe a disposizione secondo le norme di buona
diligenza previste dal codice civile ed è tenuto a risarcire l'ente per danni dovuti a dolo o colpa grave.
Il trattamento economico e normativo del dipendente che presta l'attività in telelavoro è quello vigente per il restante personale regionale, ad eccezione dei buoni pasto, del lavoro straordinario, dell'indennità per attività disagiate e della turnazione.
15) CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Il dirigente della struttura alla quale il dipendente è assegnato controlla l'adempimento della prestazione
lavorativa
Per i dirigenti provvede il Segretario generale.
16) VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il Dirigente della struttura alla quale il dipendente è assegnato, effettua la valutazione della performance, anche sulla base delle informazioni fornite dai responsabili dei progetti.
17) ORGANISMI COINVOLTI
Devono essere coinvolti nella predisposizione, nel monitoraggio e nella verifica dei risultati del progetto:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
b) il Comitato di controllo interno e di valutazione con funzione di Organismo indipendente di
valutazione.
18) DURATA DELLA SPERMENTAZIONE E PROGETTO PILOTA
La sperimentazione ha la durata di tre anni ed è avviata con un progetto pilota, predisposto dal dirigente dell'Area dei processi normativi e di controllo, da attivare, per un singolo dipendente e per la durata di dodici mesi, presso la Biblioteca del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
19) RISORSE FINANZIARIE
Per l'attuazione della presente disciplina sono utilizzate le risorse iscritte sui pertinenti capitoli del
bilancio di previsione.
20) RINVIO
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Per quanto non specificamente previsto, si rinvia alla disciplina vigente in materia di teìelavoro nella
pubblica amministrazione,
Ancona,
Delegazione di parte pubblica | Delegazione di parte sindacale |
Xxxxx Xxxxxx | per la CGIL |
Xxxxxxx Xxxxxx | per la CISL |
Xxxxxxx Xxxxx | per la UIL per la RSU |