CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO
SITUATI PRESSO L’EX CARTIERA GALVANI ALL’INTERNO DEL PARCO SAN VALENTINO
ALLEGATO A)
FOGLIO D'ONERI E CONDIZIONI
Pordenone, febbraio 2021
1- OGGETTO
Il presente Foglio oneri e condizioni ha per oggetto la concessione in uso, a titolo oneroso, di una porzione dell’immobile denominato “ex Cartiera Galvani” ubicato all’interno del parco comunale San Valentino, in via
X. Xxxxxxxxx n.11, da destinare a somministrazione di alimenti e bevande (ristorantino-caffetteria). Il bene in oggetto risulta catastalmente censito nel Comune di Pordenone come segue:
- catasto Terreni Fg. 14 particella Mapp. 59 Qualità Ente Urbano di superficie m² 10.770
- catasto Fabbricati Sub. 12 Categoria C/1 (Negozi e botteghe) Classe 7 di superficie m² 88 Rendita € 2.288,42
La superficie dei locali è di complessivi m² 93,98 dei quali superficie commerciali di m² 88 (come da planimetria allegata alla presente) da destinare all’esercizio di caffetteria, bar, gelateria, pasticceria, ristorante, ecc.
Oltre a detta superficie viene concessa anche una porzione dei terrazzamenti esterni, per una superficie di circa m² 174, adiacenti il fabbricato e prospicienti lo specchio d’acqua, dotati di apposita pavimentazione, da adibire a posa di tavolini e sedie o altre suppellettili per lo stazionamento dei visitatori del parco e fruitori dei servizi del locale oggetto del presente.
DESCRIZIONE LOCALI:
Al “Ristorantino-Caffetteria” si accede attraverso una gradinata di sua pertinenza di superficie di circa m² 13,50.
I vani, come da planimetria sopra riportata sono posti tutti sullo stesso piano e distinti come segue:
- area bar/ristoro di m² 46,13 attrezzata con banco bar, tavoli e sedie
- dispensa di m² 4,84;
- wc e anti bagno di m² 3,38;
- bagno disabili di m² 4,10;
- spogliatoio personale e bagno di m² 7,10;
- disimpegno m² 10,18;
- cucina attrezzata a deposito di m² 18,25
La superficie commerciale complessiva, esclusa la porzione dell’area esterna non computata, risulta come detto sopra, di m² 88.
I vani, gli arredi e l’attrezzatura si presentano in sufficiente stato di conservazione, considerato il normale stato di usura, e sono evidenziati nell’allegato d) Foto.
I locali vengono concessi già parzialmente arredati nello stato di fatto in cui si trovano, come da apposito verbale di consistenza sottoscritto dalle parti al momento della consegna degli stessi.
DOTAZIONE IMPIANTI
I locali fanno parte dell’immobile denominato “PN 80 -Parco San Valentino” che rientra nella gestione dell’appalto calore del Comune di Pordenone.
I locali sono dotati dei seguenti impianti:
Impianto termico: centralizzato - i locali sono riscaldati da termoconvettori installati nell’area bar/ristoro Impianto idraulico: tradizionale/autonomo (dati non rilevati)
Impianto elettrico: autonomo – XXX XX000X00000000 Xxxxxxxx gas cucina: presente ma non attivata l’utenza Impianto d’allarme: centralizzato
Impianto di condizionamento: assente
2 - SCOPO
Scopo della concessione in uso del predetto immobile è quello di consentire l’apertura di un punto di ristoro all’interno del parco “X. Xxxxxxxxx” così come riqualificato dagli interventi effettuati di recente quale Parco Urbano Inclusivo, inteso come parco fruibile dal maggior numero di persone possibile a prescindere dalle caratteristiche individuali legate all’età o alla presenza di disabilità, migliorandone la fruibilità, potenziando la “vivibilità” del fabbricato quale bene culturale e offrendo pertanto alla collettività un migliore servizio. Il punto di ristoro è principalmente a servizio dei frequentatori del parco, affinché gli stessi possano trovare, visitando il parco, anche un bar / ristorante in grado di soddisfare le richieste ed esigenze di detti visitatori.
3 - USO DEI LOCALI E DELLE PERTINENZE
I locali dovranno essere destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il concessionario deve osservare le disposizioni di legge, i regolamenti ed i provvedimenti applicabili all'esercizio dell'attività svolta dal medesimo.
L’uso di tali terrazzamenti esterni deve rispondere a condizioni di sicurezza; vi potranno essere installati, previa autorizzazione da parte del Comune, ombrelloni o strutture “tipo gazebo” a protezione degli avventori; gli stessi dovranno rispondere alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Il concessionario risponde per gli eventuali danni derivanti da un uso improprio dei locali.
Il concessionario si impegna a mantenere i locali e gli arredi con una diligenza non inferiore a quella del buon padre di famiglia in modo da riconsegnarli nello stesso stato di efficienza e conservazione del momento dell'affidamento, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.
E' fatto assoluto divieto di apportare ai locali ed al loro esterno qualsiasi modifica, compresa l’installazione di ornamenti od insegne, senza preventiva, espressa, autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Le modifiche e migliorie eventualmente autorizzate non potranno comunque dar luogo ad alcun onere per l'Amministrazione; alla fine del rapporto l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di acquisirle gratuitamente o di disporre la rimessa in pristino a spese del concessionario.
Si ricorda che l’immobile è soggetto alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e smi “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e che in virtù di ciò dovranno essere applicate, nelle varie fattispecie, le norme del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e quanto indicato dalla Soprintendenza che ha autorizzato questo Comune alla concessione dell’immobile.
4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con facoltà di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori due anni.
Alla data di scadenza della concessione il concessionario dovrà provvedere, entro il termine indicato dal Comune concedente, alla riconsegna dei locali liberi da persone e cose di sua proprietà - come da verbale di consistenza redatto in contraddittorio fra le parti - salvo diversi accordi con il Comune.
In conseguenza della cessazione del rapporto, il concessionario non potrà vantare alcun tipo di diritti e/o indennità, ivi compreso l'avviamento commerciale. tipo di diritti e/o indennità, ivi compreso l'avviamento commerciale.
5 - APERTURA DELL'ATTIVITA'
Il concessionario è tenuto ad aprire l'esercizio al pubblico entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione dei locali.
La sottoscrizione della presente concessione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
6 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E USO DELLE AREE ESTERNE
E’ compreso nel canone di concessione l’utilizzo di porzioni di parco per l’organizzazione di eventi di tipo enogastronomico, culturale, socio-ricreativo e laboratoriale, anche improntati all’inclusione, così come alcune porzioni di parco prospicienti l’edificio nel caso di organizzazione di festicciole e compleanni per bambini.
Il gestore, se richiesto, dovrà, appoggiare l’organizzazione di eventi e cerimonie nella saletta apposita situata nell’edificio, mantenendo a tal fine contatti costanti con il Servizio Anagrafe e con il Settore Cultura del Comune; in tali occasioni potrà essergli concesso, su richiesta, l’utilizzo di porzioni di parco prospicienti l’edificio ad es. per aperitivi e buffet in piedi e simili. Anche l’utilizzo di tali spazi sarà da ritenersi compreso nel canone di concessione.
Per effettuare tutte le suddette attività deve essere preventivamente richiesto il parere/assenso dell’Ufficio Verde e Difesa del Suolo, e dovranno essere rispettate le prescrizioni dallo stesso imposte.
E’ consentita l’attività di allietamento alla clientela tramite esibizioni musicali dal vivo con carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all’attività esercitata (somministrazione di alimenti e bevande), nel rispetto delle norme previste nei regolamenti comunali, con particolare riferimento al Regolamento acustico. Detti eventi non possono svolgersi contemporaneamente agli eventi musicali organizzati dal Comune onde evitare possibili situazioni di conflittualità (salvo diversa autorizzazione) ed essere allestite a carico del gestore.
E’ concesso l’uso di apparecchi radiofonici televisivi e similari con volume moderato.
Il gestore dovrà esporre adeguata segnaletica informativa in ordine alle disposizioni di legge per la somministrazione di superalcolici; la loro somministrazione non è consentita quando all’interno del parco vengono effettuate manifestazioni all’aperto di qualunque natura, convegni o eventi similari.
Gli automezzi del gestore e quelli per la consegna delle derrate non devono mai arrivare davanti al locale ma sostare obbligatoriamente nel parcheggio posto all’ingresso del parco.
Infine, i tavolini e le sedie posizionati sulle terrazze esterne dovranno essere riposti, durante i periodi di chiusura anche di un solo giorno, in modo ordinato e legati, in modo da impedirne il prelievo e l’utilizzo nel parco.
Il concessionario dovrà gestire il pubblico esercizio con il massimo decoro e scrupolosità e con la piena osservanza della normativa vigente.
Dovrà curare la massima pulizia di tutti i locali concessi ed evitare assolutamente di arrecare disturbo alla quiete pubblica.
Il concessionario è l'unico responsabile dell'andamento della gestione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose conseguenti o inerenti all'esercizio dell'attività.
Il concessionario si impegna ad installare e utilizzare nell'attività di gestione del punto di ristoro eventuali ulteriori arredi, attrezzature e materiali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed è responsabile dello scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
Il concessionario si impegna a permettere, in ogni tempo, l'accesso ai locali per l'ispezione di tecnici, funzionari e incaricati dal Comune.
7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre al canone di concessione ed a quanto indicato eventualmente altrove nel presente foglio di condizioni ed oneri, sono interamente a carico del concessionario:
a) la pulizia dei locali e dell’area esterna di pertinenza dei locali dati in concessione;
b) l’attivazione e intestazione delle utenze acqua, corrente e gas-cucina e il pagamento delle relative bollette;
c) il pagamento delle spese di riscaldamento. Il Comune provvederà ad effettuare i conteggi dei consumi e a comunicarli al concessionario. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica di dette spese;
d) la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, con esclusione dell’impianto di riscaldamento ed elettrico, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Comune;
e) la pulizia delle fosse biologiche;
f) le spese inerenti la gestione dei locali, comprese imposte, tasse e contributi comunque denominati;
g) la stipula di adeguata assicurazione per furto, rapina, atti vandalici, eventi atmosferici; incendio e responsabilità civile come meglio specificato al punto 14 ed il pagamento dei relativi premi.
Inoltre sono a carico del concessionario:
1) l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze, i pareri e quanto prescritto dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali l’immobile viene concesso;
2) l’acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività per le quali l’immobile è dato in concessione (oltre a quelli già presenti all’interno dei locali) i quali dovranno essere a norma di legge e non alterare lo stile e l’armonia dei locali;
3) il rispetto:
- dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali,
- delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con assunzione a proprio carico in qualità di gestore dell’immobile degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi;
- della normativa antincendio, con assunzione a proprio carico in qualità di gestore dell’immobile degli adempimenti specifici previsti;
4) la comunicazione al Comune concedente, all’atto dell’avvio dell’attività nella struttura data in concessione, del nominativo del responsabile di tutte le attività oggetto del presente capitolato, che dovrà assicurare la sua reperibilità H24 in caso di allarmi ed emergenze o per qualsiasi altra situazione che possa arrecare danno all’immobile;
5) la tempestiva segnalazione al Comune concedente o agli organi di Polizia, di situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio comunale o per le persone che frequentano l’immobile avuti in concessione.
E’ fatto divieto assoluto di installare nei locali videogiochi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e di svolgere l’esercizio di attività di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.
Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Pordenone.
8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:
- la manutenzione straordinaria degli immobili dati in concessione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto termico ed elettrico; la manutenzione straordinaria impianto idrico e gas-cucina, fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti a incuria o uso non corretto da parte del concessionario o del personale da esso dipendente;
- la fornitura del riscaldamento.
9 - CANONE DELLA CONCESSIONE
Il canone di concessione, pari ad € XXXXXX, dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.
Per agevolare l’avviamento del locale il canone di concessione annuo offerto dal locatario aggiudicatario sarà abbattuto in misura del 75% per il primo anno di concessione, del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo.
A decorrere dall'inizio del quarto anno dalla stipula del contratto, il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del 75 % della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora in ragione del tasso legale in vigore.
In considerazione delle agevolazioni concesse di cui al comma 2 del presente articolato, il locatario, alla cessazione del rapporto, anche anticipata e per qualunque causa, non potrà vantare alcun tipo di diritti e/o indennità, ivi compreso l'avviamento commerciale.
Il canone di concessione sarà sospeso per cause di forza maggiore, così come in occasione di lavori che dovessero essere effettuati sul parco tale che il parco dovesse venire chiuso al pubblico per più di 10 giornate consecutive.
Il costo di acquisizione di eventuali ulteriori arredi e degli elettrodomestici per l’avvio dell’attività saranno scomputati dal canone di concessione per il relativo costo e dimostrato acquisto. In tal caso il locatorio prima dell’acquisto dovrà chiedere l’assenso all’ufficio Patrimonio sugli arredi ed elettrodomestici da acquistare. Lo scomputo avverrà a presentazione di fattura quietanziata e sarà effettuato solo per acquisti concordati ed effettuati nel primo anno di concessione dell’immobile.
Tutti i beni mobili scomputati dal canone a fine contratto di concessione, rimarranno in proprietà del Comune di Pordenone.
Il concessionario dovrà procedere anche con la sanificazione e la pitturazione dei locali, il cui costo potrà essere scomputato dal canone.
10 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
Sarà a cura e spese del concessionario ogni necessaria autorizzazione all'avvio dell'attività. E' inoltre onere del concessionario:
- accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti al fine di ottenere le autorizzazioni pubbliche
necessarie per l'esercizio dell'attività;
- impegnarsi, comunque a propria cura e spese, a dotarsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza necessaria e prescritta dalla legge e/o regolamenti o provvedimenti della pubblica amministrazione in materia;
- esonerare sin d'ora l’Amministrazione da ogni conseguenza relativa all'eventuale diniego, rimanendo a suo carico il rischio relativo.
11 - ACCESSO AI LOCALI
Il concessionario si impegna a permettere, in ogni tempo, l'accesso ai locali per l'ispezione di tecnici, funzionari e incaricati dal Comune.
12 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE
La presente concessione non potrà essere ceduta o trasferita ad altri. E’ altresì vietata la sub concessione totale o parziale.
In caso di morte del concessionario, titolare di ditta individuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare se trasferire la concessione a favore dei familiari in possesso dei requisiti di legge, che subentrerebbero nella stessa posizione del loro dante causa, ovvero procedere a nuova aggiudicazione.
13 - ORARIO E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA'
Il servizio di bar/ristoro, nel periodo che va da aprile ad ottobre, deve essere assicurato durante tutte le giornate di apertura del parco e durante le eventuali manifestazioni organizzate in loco.
Nel periodo che va da novembre a marzo compresi dovrà essere aperto almeno nei fine settimana (sabato e domenica), negli eventuali giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, oltre che durante le eventuali manifestazioni organizzate, patrocinate o comunque autorizzate dal Comune.
L’orario di apertura dell’esercizio non potrà eccedere quelli di apertura e chiusura del parco, che attualmente sono i seguenti:
• da marzo ad ottobre dalle ore 5,00 alle ore 22,00
• da novembre a febbraio dalle ore 6,00 alle ore 20,00 Detti orari potranno essere modificati dall’Amministrazione.
Qualora gli avventori del locale si trattenessero oltre l’orario di chiusura del parco, il gestore dovrà farsi garante di accompagnare i clienti all’esterno del parco, e farli uscire dal cancello lato verso via San Valentino, provvedendo alla sua apertura e chiusura; a tal fine dovrà detenere le relative chiavi.
E’ consentita la sospensione dell’attività per ferie per un massimo di 30 giorni di calendario, anche frazionati, previa autorizzazione dell’Ente concedente, con esclusione del periodo che va da aprile ad ottobre.
L’Amministrazione, inoltre, a fronte di motivata richiesta del concessionario, potrà autorizzare ulteriori sospensioni dell’attività per un periodo massimo di 30 giorni all’anno, dei quali non più di cinque nel periodo che va da aprile ad ottobre.
Qualora il concessionario, per cause non imputabili all'Amministrazione, non assicuri la continuità del servizio nei termini sopra stabiliti o non rispetti l’orario comunicato all’Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale di € 120,00 per ogni giorno di chiusura non autorizzata o di violazione dell’orario, previa contestazione dell’addebito.
Se l’interruzione del servizio è imputabile all’Amministrazione o a cause di forza maggiore opportunamente documentate, il concessionario ha diritto esclusivamente all’abbuono del corrispettivo per tutto il tempo dell’impedimento.
14 - COPERTURA ASSICURATIVA
Il concessionario risponderà, senza riserve ed eccezioni, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che potrà derivare al Comune, agli utenti, a terzi e a cose durante l’espletamento dell’attività di gestione dell’immobile, o a cause ad essa connesse.
Il concessionario è tenuto a stipulare e produrre al Comune, prima di sottoscrivere il contratto, pena la decadenza dalla concessione, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, rischio incendio, furto, rapina, atti vandalici ed eventi atmosferici, con primaria compagnia di assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione della convenzione.
La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Polizza R.C.T. – R.C.O con un massimale unico e per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio. La polizza dovrà inoltre espressamente annoverare tra i terzi il Concedente (Comune) e tutti i suoi dipendenti e collaboratori.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui sopra. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente accordo, richiamandone l’oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri ne limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l’intera durata del rapporto.
L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
15 - DECLARATORIA DI DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto di concessione allorchè il concessionario non adempia fedelmente agli obblighi assunti, ovvero qualora lo stesso, anche indipendentemente da colpa, non presenti l'idoneità soggettiva o oggettiva a svolgere l'attività dedotta in concessione.
In particolare, si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza che il concessionario possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione spese sostenute:
a) gravi e /o reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente Foglio d’Oneri, non eliminati dal concessionario anche a seguito di diffida;
b) mancato pagamento del canone di concessione o dei rimborsi delle utenze, anche a seguito di diffida;
c) la mancata attivazione dell'esercizio di somministrazione entro i 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione, salvo proroga per motivata richiesta;
d) la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione, in assenza di idonea autorizzazione dell’Amministrazione, per un periodo complessivo superiore a 15 giorni nel periodo che va da aprile ad ottobre;
e) l'esecuzione di opere non autorizzate o l'esecuzione delle stesse in modo difforme da quanto autorizzato;
f) la destinazione, anche parziale e temporanea, dei locali ad usi e finalità diversi da quelli di cui al punto 3;
g) le reiterate violazioni dell'orario di esercizio, dove per reiterate si intendono almeno 6 (sei) violazioni commesse nello stesso anno solare;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti le modalità di gestione;
i) il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, dell'esercizio dell'attività;
j) il mancato rispetto delle norme di tutela derivanti dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e delle eventuali prescrizioni elencate al punto 3. del presente Foglio oneri e condizioni (Conduzione dell’immobile pregiudizievole al pregio culturale-artistico dello stesso – Clausola di risoluzione espressa ex art. 1456 CC);
k) mancato rilascio dei nullaosta e/o autorizzazioni amministrative prescritti per l'esercizio dell'attività di somministrazione, o la loro successiva revoca o decadenza;
l) sopravvenute, inderogabili, esigenze di pubblico interesse.
16 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi previsti in concessione il concessionario deve costituire, prima della sottoscrizione della concessione, una cauzione definitiva pari ad una annualità del canone di aggiudicazione.
La cauzione potrà essere costituita sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 106 del DLgs 385/1993, autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Pordenone.
La cauzione dovrà essere reintegrata nell’importo ogniqualvolta il Comune procede alla sua escussione anche parziale.
La garanzia verrà svincolata alla scadenza o alla revoca anticipata della concessione qualora gli obblighi assunti siano stati integralmente rispettati.
17 - PERSONALE DIPENDENTE
Il concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni normative vigenti ed i contratti collettivi di lavoro, in tema di assunzione, stato giuridico, orario di lavoro, trattamento economico e previdenziale del personale dipendente.
Assumere a proprio carico in qualità di gestore dei locali
18 - DOMICILIO
Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Pordenone.
19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il rapporto fra il Comune di Pordenone ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa in uso di locali da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Parco X. Xxxxxxxxx.
Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, sono a carico del concessionario.
Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Pordenone
Il Funzionario Tecnico P.O. dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.
Dirigente del Settore arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx - tel. 0000 000000
Responsabile dell’U.O.C. e del procedimento: dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx – tel. 0000-000000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx pec : xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 23/02/2021 16:32:48
IMPRONTA: 5CF86992D7B6F473E69A2345F1CD66520C55167B992E0DD715A44F826E1666AF 0C55167B992E0DD715A44F826E1666AF3CB106061E052E563AB76DBE32939672
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Atto n. 497 del 23/02/2021