Prot. n . 2018/ .
Prot. n . 2018/ .
Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Definizioni e ambito applicativo
1.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, per contribuente deve intendersi l’impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito “TUIR”).
Per contribuente deve intendersi anche l’impresa non residente che esercita la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
1.2 I contribuenti di cui al punto 1.1 possono accedere alla procedura, disciplinata nel presente provvedimento, al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni, in applicazione del secondo periodo dell’art. 110 comma 7 del TUIR.
2. Accesso alla procedura
2.1 Per accedere alla procedura le imprese di cui al punto 1 indirizzano un’istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali (nel seguito “l’Ufficio”) dell’Agenzia delle entrate, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, Roma.
2.2 L’istanza di cui al punto 2.1 può essere alternativamente:
a) redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) redatta in carta libera e consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione;
c) inviata per posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 al seguente indirizzo: xx.xxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Nei casi sub a) e b) copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti anche su supporto elettronico.
2.3 L’istanza, a pena di inammissibilità, deve:
a) riportare la denominazione dell'impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata ed, eventualmente, l’indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura;
b) indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, qualora presentata da impresa non residente, ed eventualmente il domiciliatario nazionale per la procedura;
c) indicare chiaramente l'oggetto, ossia la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata dall’autorità fiscale dello Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi;
d) recare in allegato la seguente documentazione, xxxx a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla lettera c), comma 1 dell’art. 31 quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
i. copia degli atti impositivi dai quali scaturisce la rettifica in aumento, emessi dall’autorità fiscale estera, con annessa traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese. E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Ufficio di richiedere una traduzione giurata in italiano dei suddetti atti, ove sia ritenuto opportuno;
ii. tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza;
iii. certificazione rilasciata da parte dell’autorità fiscale estera dalla quale risulti la definitività della rettifica in aumento effettuata;
e) essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
3. Ammissibilità dell’istanza
3.1 L’istanza è dichiarata ammissibile entro trenta giorni dal suo ricevimento qualora ricorrano gli elementi di cui al punto 2.3, con comunicazione inviata dall’Ufficio al soggetto istante. Nel caso di soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, la comunicazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica ordinaria utilizzando l’indirizzo della casella di posta elettronica indicata nella istanza.
3.2 Entro lo stesso termine, l’istanza è dichiarata improcedibile qualora l’Ufficio non sia posto in condizione di verificare la sussistenza degli elementi di cui al punto 2.3. L’Ufficio comunica al soggetto istante l’improcedibilità e concede un termine pari a 30 giorni per integrare l’istanza. In tal caso, i termini di cui al punto 3.1 per la dichiarazione di ammissibilità iniziano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
3.3 L’istanza è dichiarata inammissibile quando siano mancanti gli elementi di cui al punto 2.3, quando il soggetto istante non provveda entro il termine di cui al punto 3.2 a integrare l’istanza ovvero quando la documentazione integrativa prodotta entro il medesimo termine di cui al punto 3.2, sia ritenuta non idonea ad integrare gli elementi di cui al punto 2.3.
3.4 L’Ufficio, nell’ambito dell’istruttoria, valuta se la rettifica è stata effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni.
4. Svolgimento del procedimento
4.1 L’Ufficio, ultimata l’attività istruttoria di cui al punto 3, procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite e di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione, può invitare l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore. Di tale attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.
4.2 L’Ufficio, ove necessario, potrà richiedere l’attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali; in tali casi il termine di conclusione della procedura indicato al precedente punto 3.1, deve intendersi sospeso per un periodo di tempo pari a quello necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste all’Amministrazione fiscale del Paese a cui si è chiesta la collaborazione.
4.3 Al termine dell’istruttoria, la procedura si conclude con l’emissione di un atto motivato di accoglimento o di rigetto da parte dell’Ufficio.
4.4 In caso di accoglimento, l’Ufficio comunica all’Autorità fiscale dello Stato estero la rettifica in diminuzione riconosciuta. La procedura si perfeziona con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia che dispone il rimborso dell’imposta calcolata sull’imponibile corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell’altro Stato e ne da comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate che espleta tutte le formalità necessarie ad erogare il rimborso.
5. Cause di estinzione del procedimento
5.1 Rappresenta causa di estinzione del procedimento volto all’emissione dell’atto di cui al presente provvedimento, la mancata produzione, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all’atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l’Ufficio, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell’istruttoria.
5.2 La procedura può essere altresì estinta in caso di sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Ufficio, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze che fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione che è alla base dell’istituto disciplinato dal presente provvedimento.
6. Rapporti con le procedure amichevoli e disposizioni finali
6.1 Con riferimento alle rettifiche in aumento definitive operate all’estero, generatrici di doppia imposizione e da cui trae origine l’istanza, resta ferma, in caso di rigetto, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99.
6.2 Il presente Provvedimento trova applicazione dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Motivazioni
L’art. 59 del Decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 ha inserito l’art. 31 quater nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La lettera c) dell’art. 31 quater stabilisce, a favore dei contribuenti soggetti a rettifiche in aumento definitive e conformi al principio di libera concorrenza, effettuate da Stati con i quali sono in vigore delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi e che consentano un adeguato scambio di informazioni, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata all’emissione da parte dell’Agenzia delle entrate di un atto idoneo a riconoscere in Italia una rettifica in diminuzione del reddito di cui all’art. 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR.
Con la medesima norma è prevista l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’individuazione delle modalità e dei termini della procedura.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 31- quater)
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917: Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 110, c. 7).
Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano.
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99 (pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 1993, n. 81).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente