VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO, VALEVOLE PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI XXXXXX, INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO XXXX XXX 00 XXXXXX 0000.
Il giorno 16 marzo 2007 presso gli uffici di Confindustria Ascoli Xxxxxx,
tra
la Sezione Costruttori Edili ANCE Ascoli Xxxxxx nelle persone dei Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, e Xxxxx Xxxxxxxxx oltre ad Xxxxx Xxxxxxxxxx presente in virtù dell’accordo del 9 febbraio 2007, assistiti dal Responsabile Area Risorse Umane di Confindustria Ascoli Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx
e
la Feneal/Uil, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx la Filca/Cisl nelle persone dei Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx
la Fillea/Cgil nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx
visti
- l’accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
- il C.C.N.L. del 20 maggio 2004;
- l'accordo 23/3/2006
- il decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135.
Ai fini della stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 20.05.2004, da valere per tutto il territorio della Provincia di Ascoli Xxxxxx nonché per il territorio della costituenda Provincia di Fermo per tutte le Imprese edili e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse
Premesso che
Le Parti hanno attentamente analizzato e valutato la situazione complessiva del settore delle costruzioni, ed hanno costatato le necessità di dare maggiore impulso all’evoluzione dello stesso, sia in campo tecnologico che organizzativo incentivando la crescita professionale di imprese e lavoratori.
In tale ottica la parti concordano sulla necessità di valutare tutte le azioni comuni atte a contrastare fenomeni di attività, totalmente o parzialmente irregolari, altamente lesivi della concorrenza.
In tale contesto, le Parti, con il presente accordo integrativo territoriale, si impegnano, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, a stimolare una seria e coerente politica di rilancio e di sviluppo che abbia i seguenti prioritari obiettivi:
- favorire la crescita occupazionale;
- garantire concretamente il rispetto di norme di legge e di contratto;
- sviluppare e diffondere una cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- valorizzare il ruolo degli organismi paritetici.
In questo scenario diventa determinante un evoluto sistema delle relazioni industriali, teso al miglioramento dell'informazione, della partecipazione e della concertazione fra le Parti sociali, con
lo scopo di rappresentare, nelle sedi opportune, la strategica importanza del settore per la crescita economica della provincia e per il mantenimento ed il miglioramento dei livelli occupazionali.
In particolare, si ritiene prioritaria la lotta al lavoro irregolare che, condizionando il mercato attraverso offerte a prezzi insostenibili, rappresenta l'emergenza più acuta di questi anni, perchè impedisce l'esistenza di omogenee regole di competizione fra gli attori del mercato e costituisce la violazione sistematica di norme imperative, tese a garantire anche la previdenza e la salute dei lavoratori.
si è convenuto quanto segue
ART. 1 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - EET
In conformità all'accordo nazionale del 23 marzo 2006, l’Elemento Economico Territoriale - EET è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dagli articoli 12 e 46 del c.c.n.l. 20/5/2004. Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n° 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n° 135.
Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte prendono in considerazione, con riferimento al territorio della provincia di Ascoli Xxxxxx l’andamento del settore ed i relativi risultati sulla base dei seguenti indicatori:
⮚ numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
⮚ numero delle ore lavorate e relativo monte salari denunciato alla Cassa Edile;
⮚ numero delle ore di cassa integrazione autorizzata per mancanza di lavoro;
⮚ numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
⮚ numero ed importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori.
Per il periodo di vigenza del presente contratto, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato dalle parti ogni anno nel mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento fermi restando eventuali conguagli ed il rispetto dei limiti fissati nell’accordo nazionale del 23 marzo 2006.
L’EET di cui agli artt. 39, lettera d) e 467 del CCNL vigente è pertanto stabilito presuntivamente ed erogato quale anticipo, nella misura del:
• 7% rispettivamente dei minimi di paga (operai) e di stipendio (impiegati) vigenti alla data del 1° marzo 2006 a decorrere dal 1° marzo 2007 (allegato 1);
In adesione alle previsioni dell'accordo del 23 marzo 2006 le parti concordano nel far confluire interamente l'importo dell'EET vigente alla data di stipula del presente accordo per operai ed impiegati rispettivamente nell'Indennità territoriale di settore (ITS) e nel premio di produzione (PP) per cui i nuovi importi di ITS e PP decorrenti dalla data del 1° marzo 2007 sono quelli riportati all'Allegato 1.
ART. 2 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA OPERAI
L’indennità sostitutiva di mensa di cui all’art. 4 del Contratto Integrativo Provinciale 4/8/2003, viene fissata nelle seguenti misure giornaliere:
⮚ a decorrere dal 1° marzo 2007 - Euro 6.40
⮚ a decorrere dal 1° marzo 2008 - Euro 7.28
Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo anche aziendali.
ART. 3 – INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA IMPIEGATI
Xxxx impiegati dipendenti delle imprese edili verrà corrisposto mensilmente a titolo forfetario per indennità sostitutiva di mensa un importo pari a:
⮚ Euro 50,00 a decorrere dal 1° marzo 2007
⮚ Euro 70,00 a decorrere dal 1° marzo 2008
Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo anche aziendali.
ART. 4 - INDENNITÀ DI TRASPORTO
Con decorrenza 1° marzo 2007, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa l'indennità di trasporto per gli operai prevista dal CIPL 2/9/1986, così come disciplinata dall’art. 11 del CIPL 25/9/1989 viene stabilita nelle seguenti misure:
- per i lavoratori che prestino attività lavorativa nei loro comuni di residenza - Euro 0,64 giornalieri;
- per i lavoratori che prestino attività lavorativa fuori del loro comune di residenza e fino a 20 km dall'abitazione - Euro 1,20 giornalieri;
- per i lavoratori che prestino attività lavorativa fuori del loro comune di residenza ed oltre 20 km dall'abitazione - Euro 1,76 giornalieri.
Si considera giornata di presenza anche la presenza del lavoratore in cantiere alla quale non faccia seguito per maltempo o per altra causa di forza maggiore, l'effettiva prestazione lavorativa per tutta o parte della giornata.
Sui predetti importi non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del c.c.n.l. 20 maggio 2004. L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'azienda provveda al trasporto degli operai con mezzi propri. Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso analogo titolo, anche aziendali.
ART. 5 – VACANZA CONTRATTUALE
A titolo di indennizzo per vacanza contrattuale viene stabilito un importo fisso una tantum di Euro 100,00 lordi da erogare con la retribuzione del mese di luglio 2007.
ART. 6 - ENTI PARITETICI
Le parti convengono sulla necessità di proseguire nell’attuazione delle iniziative volte alla maggiore diffusione, razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema degli enti paritetici.
Le parti convengono quindi che si debba pervenire alla piena operatività del sistema degli enti paritetici nella provincia di Ascoli Xxxxxx e nel territorio della futura provincia di Fermo al fine di poter compiutamente espletare l’importante ruolo ad esso conferito dalla legislazione e dalla contrattazione vigente nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti interni ed esterni al sistema stesso.
Le parti si impegnano a verificare, entro il 31 dicembre 2007, la possibilità che, al fine di ottimizzare le risorse e l’operatività dei due enti, Ente Scuola e Cassa Edile possano attivare le maggiori sinergie logistiche ed operative. Nelle more della realizzazione di detto obiettivo le parti si impegnano ad attuare le iniziative di seguito indicate.
CASSA EDILE
Le parti dichiarano il proprio comune impegno nel realizzare il rilancio dell’ente e del settore mediante l’attuazione di un programma che preveda:
• una incisiva azione di promozione sul territorio;
• l’ottimizzazione del funzionamento della Cassa;
• l’analisi periodica del sistema complessivo delle prestazioni finalizzata alla ridistribuzione delle risorse con l’obiettivo di adeguarlo alle nuove esigenze degli iscritti e del settore.
• attuazione di tutte le possibili sinergie con l’Ente Scuola.
Le parti si attiveranno inoltre affinché la Cassa Edile possa dotarsi di strumenti di rilevazione di dati ed elementi utili all’osservazione ed alla analisi dell’andamento del mercato delle costruzioni nel territorio provinciale, il cui utilizzo consenta di:
• contribuire ad assicurare il migliore esercizio delle attività istituzionali della Cassa;
• acquisire informazioni necessarie a garantire l’operatività dell’Osservatorio di cui all’art 9 del presente accordo.
ENTE SCUOLA
Viene ribadito l’univoco impegno delle parti alla promozione dell’Ente quale unico qualificato organismo di formazione professionale del settore, si conviene sulla necessità di perseguire, attraverso l’attività dell’Ente, l’obiettivo della qualificazione e della riqualificazione delle maestranze, anche in relazione al progresso tecnologico, in funzione delle effettive esigenze del settore.
Primario scopo dell’Ente dovrà essere quello di supporto tecnico-formativo nel campo della sicurezza per il quale le parti si impegnano a verificare adeguato programma di attività e di promozione.
ART. 7 – PRESTAZIONI CASSA EDILE
A decorrere dalla data del 1° marzo 2007 le seguenti prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile subiscono variazioni con le modalità di seguito indicate:
• Protesi dentarie – 50% costo documentato - rimborso massimo 1.000,00 Euro. La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico). Viene fissato un tetto di spesa nell’importo di Euro 70.000,00 annui.
• Buoni libro - Iscrizione alla 1^ classe della Scuola media inferiore - 150,00 Euro fissi
- Iscrizione alle classi successive della Scuola media inferiore – 80,00 Euro fissi
- Iscrizione alla 1^ ed alla 3^ classe della Scuola Media superiore – 300,00 Euro fissi
- Iscrizione alla altre classi della Scuola media Superiore - 150,00 Euro fissi
• Premio per tesi di laurea:
a) 500,00 euro fissi per laurea breve (triennale)
b) 1.000,00 euro fissi per laurea specialistica (ulteriore biennio)
c) 1.500,00 euro fissi per laurea conseguita per corso di studio avviato prima delle riforma
I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono cumulabili - Tale prestazione sarà disciplinata annualmente dagli Organi della Cassa Edile compatibilmente con le previsioni di spesa e le disponibilità di bilancio.
A decorrere dalla data del 1° marzo 2007 vengono quindi introdotte le seguenti ulteriori prestazioni extracontrattuali nelle misure sotto indicate:
• Tiket sanitari – 50% delle spese documentate con un massimo annuale per singolo dipendente di 150,00 Euro. La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico).
• Agevolazione per trasferimento nucleo familiare – Agli operai iscritti da almeno due anni e che alla data della richiesta abbiano maturato un monte ore di almeno 2000 ore interamente denunciate e versate, nel caso di trasferimento del nucleo familiare (coniuge e/o figli) proveniente da almeno 100 Km dal luogo di residenza del lavoratore, viene riconosciuto un contributo una tantum pari a 800 euro. Viene demandato agli organi della Cassa Edile il regolamento di dettaglio utile alla puntuale identificazione dei requisiti e dei meccanismi e delle procedure per l'ottenimento del contributo.
Gli Organi degli Enti paritetici dovranno quindi prevedere un meccanismo premiale, compatibile con le disponibilità di bilancio, da riconoscere ad imprese ed operai basandosi sull’andamento registrato nell’anno precedente il riconoscimento del premio.
Le parti invitano quindi gli organi degli enti paritetici alla verifica per la stipula di convenzioni atte al riconoscimento agli iscritti di ulteriori prestazioni anche esterne a condizioni di mercato favorevoli e concorrenziali.
Al fine di una puntuale e corretta gestione del sistema delle prestazioni a carico degli enti paritetici le parti concordano sulla necessità che gli stessi possano fruire delle medesime basi di dati. I dati anagrafici raccolti dalla Cassa Edile su imprese e lavoratori iscritti dovranno essere messi a disposizione dell’Ente Scuola per le attività di propria competenza così come dovranno essere comunicate alla Scuola Edile le informazioni in merito alla regolarità contributiva degli iscritti al fine del beneficio delle prestazioni erogate dall’Ente Scuola medesimo.
ART. 8 – CONTRIBUZIONE ENTI PARITETICI
Tenuto conto dell'andamento del bilancio della Cassa Edile e dell’Ente Scuola, delle attività previste in capo alle medesime e delle riserve finanziarie presenti, le parti convengono di apportare le seguenti modifiche alla contribuzione da versare alla Cassa Edile decorrenti dalla data del 1° marzo 2007:
APE ordinaria: la contribuzione APE, attualmente pari al 4.08%, viene fissata al 3,08%; Mutualizzazione oneri PREVEDI: il versamento dell'apposito contributo, attualmente pari allo 0,30%, viene sospeso. Peraltro, alla luce della normativa riguardante la previdenza integrativa, le parti si riservano di incontrarsi entro il corrente anno per una valutazione delle eventuali mutate necessità; Fondo prestazioni: il contributo per fondo prestazioni viene fissato allo 0,65%;
Contributo Ente Scuola/CPT – il contributo per le attività della Scuola Edile/CPT viene fissato all’1,35%.
Gli organi della Cassa Edile e dell’Ente Scuola dovranno provvedere entro il prossimo 15 aprile 2007 all’adeguamento dei regolamenti inerenti criteri, tempi e modi di erogazione delle prestazioni e di gestione delle risorse disciplinate dal presente accordo.
Al fine di una puntuale e corretta gestione del sistema delle prestazioni a carico degli enti paritetici le parti concordano sulla necessità che gli stessi possano fruire delle medesime basi di dati. I dati anagrafici raccolti dalla Cassa Edile su imprese e lavoratori iscritti dovranno essere messi a disposizione dell’Ente Scuola per le attività di propria competenza così come dovranno essere comunicate alla Scuola Edile le informazioni in merito alla regolarità contributiva degli iscritti al fine del beneficio delle prestazioni erogate dall’Ente Scuola medesimo.
ART. 9 - OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Nell’intento di realizzare in sede locale le attività di monitoraggio ed analisi dell’andamento del mercato delle costruzioni e delle connesse dinamiche occupazionali, le parti convengono sulla opportunità di prevedere, nell’ambito delle attività della Cassa Edile, la realizzazione di un Osservatorio attraverso il quale, previa acquisizione delle più ampie informazioni, dotarsi di elementi utili alla definizione di indirizzi comuni dai quali muovere per l’adozione di iniziative finalizzate alla promozione del settore.
Le prerogative ed il funzionamento dell’Osservatorio saranno disciplinati con apposito accordo tra le parti stipulanti il presente protocollo da realizzarsi entro il corrente anno.
ART. 10 – DECORRENZA, DURATA ED EFFETTI
Il presente contratto entra in vigore dalla data del 01/03/2007 ed avrà durata fino al 31/12/2009. Tenuto conto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione nazionale e/o qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata a/r, almeno tre mesi prima della scadenza, come sopra fissata, si intenderà rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito.
ART. 11 – CONTRATTAZIONE VIGENTE
Tutti i trattamenti già riconosciuti e non modificati dal presente accordo di rinnovo restano in atto come precedentemente regolamentati.
ART. 12 – TESTO CONTRATTUALE
I contenuti della contrattazione integrativa succedutasi ed oggi vigente confluiranno in un unico testo contrattuale che verrà realizzato, a cura delle parti sottoscritte, entro il corrente anno.
ART. 13 - INCONTRI PERIODICI
Per la durata del presente accordo le parti, entro il 15 settembre di ciascun anno si incontreranno per una verifica dello stato di attuazione dello stesso, della sua efficacia, dell’operatività degli enti paritetici e per confermare e/o modificare, previo specifico accordo, le previsioni connesse alle aliquote nello stesso stabilite.
Le parti si impegnano comunque ad incontrarsi una prima volta entro il prossimo 30 aprile 2007 per la ratifica delle deliberazioni assunte dagli enti paritetici in base al presente accordo e per una prima verifica dello stato di attuazione dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto.
p La Sezione Costruttori Edili ANCE Ascoli Xxxxxx p. la Feneal/Uil
p. la Filca/Cisl
p. Confindustria Ascoli Xxxxxx p. la Fillea/Cgil
Allegato 1
Valori dal 1° marzo 2007
Elemento Economico Territoriale – EET -
Livello Importo Importo
mensile orario
Quadri e impiegati di I cat. super 7° liv. | Euro | 83,80 | |
Impiegati 1^ cat-6° liv | Euro | 75,42 | |
Impiegati 2^ cat 5° liv | Euro | 62,85 | |
Impiegati 3^ cat 4° liv - operai IV livello | Euro | 58,66 | 0,34 |
Impiegati 3^ cat 3° liv - operai specializzati | Euro | 54,47 | 0,32 |
Impiegati 4^ cat 2° liv - operai qualificati | Euro | 49,02 | 0,28 |
Impiegati 4^cat 2° liv I impiego – operai comuni | Euro | 41,90 | 0,24 |
Premio di produzione PP/Indennità di Settore ITS | ||
Livello | Importo mensile | Importo orario |
Quadri e impiegati di I cat. super 7° liv. | Euro | 287,46 | |
Impiegati 1^ cat-6° liv | Euro | 263,77 | |
Impiegati 2^ cat 5° liv | Euro | 217,90 | |
Impiegati 3^ cat 4° liv - operai IV livello | Euro | 195,79 | 1,14 |
Impiegati 3^ cat 3° liv - operai specializzati | Euro | 179,44 | 1,06 |
Impiegati 4^ cat 2° liv - operai qualificati | Euro | 161,55 | 0,96 |
Impiegati 4^cat 2° liv I impiego – operai comuni | Euro | 138,96 | 0,83 |
Allegato 2
SICUREZZA ED IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PREVENZIONE INFORTUNI
Le parti confermano, con reciproco convincimento, la prioritaria importanza del tema della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e operatori dei processi produttivi.
Le stesse concordano sulla necessità di mantenere, su di essi, alta l’attenzione, lo spirito ed il livello di collaborazione e di responsabilità.
L’impegno a favorire la diffusione degli R.L.S. e delle altre figure previste dal X.Xxx n° 626/94 e dal D.Lgs n° 494/96 troverà crescente riscontro in iniziative di prossima attuazione.
Le organizzazioni contraenti, al fine di innalzare il livello della sicurezza nei cantieri, stabiliscono, in base a quanto previsto dalle vigenti regolamentazioni contrattuali nazionali, di istituire, entro giugno 2007, una commissione tecnica, anche con il supporto del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, che esamini le effettive esigenze e proponga le eventuali modalità di costituzione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST, attraverso gli opportuni criteri di composizione, qualificazione e operatività della stessa, nonché le modalità per la necessaria copertura finanziaria degli oneri che andranno ricercati nell’ambito del quadro contributivo contrattuale.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro giugno 2008 per poi attuare, già dal settembre successivo, in via sperimentale e per un periodo di due anni, l’attività delle RLST.
Si conferma la centralità del momento formativo, informativo e partecipativo, per il conseguimento dell’affermazione di una cultura e di una coscienza antinfortunistica per le imprese ed i lavoratori.
Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell’intento di fare della formazione ed informazione principio cardine della sicurezza, convengono sull’opportunità di sviluppare, in termini operativi, ulteriori iniziative in materia a favore delle imprese e dei lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate in adempimento alle vigenti disposizioni legislative.
.
Allegato 3
Dichiarazione congiunta
E' noto che le imprese edili sono caratterizzate da una forte presenza di lavoratori stranieri, spesso carenti di specifica preparazione professionale e di adeguata cultura in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché privi di adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e, in particolare, della terminologia di cantiere.
Le imprese sono quindi chiamate ad un notevole sforzo di realizzare efficaci iniziative di informazione e formazione di detti lavoratori in quanto si trovano a dover superare notevoli ostacoli culturali e linguistici, con conseguente aggravio di oneri.
Sulla base di tali considerazioni, le Rappresentanze Datoriali si sentono impegnate all'apertura di un tavolo di confronto con la Regione Marche affinché la stessa deliberi la destinazione di apposite risorse per sostenere le iniziative tese ad affrontare le problematiche legate alla presenza di lavoratori stranieri.
Le Organizzazioni Sindacali forniranno il loro sostegno a quelle richieste che potranno tradursi in benefici per le imprese e per gli stessi lavoratori immigrati e che coinvolgano gli Enti Paritetici previsti per il settore dal C.C.N.L.