AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO TRENTO | ||
autostrada del Brennero | ||
SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE PER IL TRIENNIO 2018-2020 LOTTO 6 : MANTOVA NORD – CAMPOGALLIANO | ||
3 SCHEMA DI CONTRATTO | ||
DATA PROGETTO: Aprile 2017 | Il DIRETTORE TECNICO GENERALE (xxx. Xxxxx Xxxxx) | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) |
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XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X.X.X.
00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxx, 00 – Tel. 0461/212611 – Fax 0461/234976
SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE
OPERE IN VERDE PER IL TRIENNIO 2018-2020
LOTTO 6 : MANTOVA NORD – CAMPOGALLIANO
SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE
ART. 1 NORME APPLICABILI 4
ART. 2 DEFINIZIONI 4
ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 5
ART. 5 DURATA DEL’APPALTO 5
ART. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 5
ART. 7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER
RITARDI 7
ART. 8 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 8
ART. 9 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 9
ART. 10 SOSPENSIONE, RIPRESA DELLE PRESTAZIONI E PROROGA DEL
TEMPO CONTRATTUALE 10
ART. 11 ORDINI DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 12 RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 11
ART. 13 DOCUMENTI INERENTI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 12
ART. 14 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 13
ART. 15 SUBAPPALTI 18
ART. 16 PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO 20
ART. 17 PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI
IN SEDE AUTOSTRADALE 20
ART. 18 CONTABILITÀ E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI 21
ART. 19 REVISIONE DEI PREZZI 22
ART. 20 PREZZI DI ELENCO 22
ART. 21 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELL’ELENCO PREZZI 23
ART. 22 CONTO FINALE 24
ART. 23 VARIAZIONI DEL SERVIZIO E DELLE PRESTAZIONI – ATTIVITA’ EVENTUALI NON PREVISTE 24
ART. 24 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETA’ APPALTANTE E VERSO TERZI 25
ART. 25 DANNI DA FORZA MAGGIORE 26
ART. 26 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 26
ART. 27 RISERVE 27
ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE 28
ART. 29 RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ 29
ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 29
ART. 31 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 30
ART. 32 SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI 30
ART. 33 ELEZIONE DI DOMICILIO 31
ART. 34 DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE 31
ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE 31
ART. 36 SISTEMA QUALITA’ DELL’IMPRESA 32
ART. 37 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E
DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA 32
ART. 38 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 35
SCHEMA DI CONTRATTO
relativo al servizio che ha per oggetto la manutenzione ordinaria triennale delle opere in verde ricadenti nel Lotto 6 dell’autostrada Brennero-Modena, corrispondente al tratto compreso tra le progressive chilometriche 257+000 – 313+000 (innesto con A1).
Premesso che:
- la S.p.A. Autostrada del Brennero è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l’Amministratore Delegato della S.p.A. Autostrada del Brennero, con determina n.
……… del ……………., ha approvato il servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde per il triennio 2018-2020;
- per la scelta del contraente la S.p.A. Autostrada del Brennero ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, con selezione dell’offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell’art. 95, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data
………., è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi, per un importo di €
………di cui € …………. , al netto del ribasso del ..… % per lavori ed € per
costi per la sicurezza, l’impresa ………………. con sede in ;
- l’Impresa ………….. dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei punti di accesso alle varie superfici di intervento e della loro percorribilità, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L’impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria delle prestazioni in appalto.
ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,
fra il signor ………………………., nato a …………. il , nella sua qualità di
....................................... della S.p.A. Autostrada del Brennero, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00 – Registro delle Imprese n°1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor……………., nato a …………… il ………… nella sua qualità di
………………dell’Impresa ……………………, con sede in …………………, via
…………. n°………….., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data
……….. n° ………….. di repertorio del dott. ……………, notaio in ), Codice
Fiscale n° …………………., (che di seguito, per brevità, sarà denominata Impresa) dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1
NORME APPLICABILI
Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall’offerta presentata dall’Impresa aggiudicataria e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e xx.xx, “Codice della Strada”.
ART. 2 DEFINIZIONI
Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.
Ai fini del presente contratto si intende per:
- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Regolamento: il X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
- Codice della strada: il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e xx.xx.
ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria triennale delle opere in verde per il triennio 2018-2020, corrispondente al LOTTO 6 cioè il tratto compreso tra le progressive chilometriche 257+000 – 313+000 (innesto con A1).
Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nell’art. 4 “DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI” della “RELAZIONE TECNICA-
ILLUSTRATIVA”, negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto ed in
tutti i documenti messi a disposizione dell’appaltatore.
Non fanno parte del suddetto appalto le aiuole appartenenti alle Aree di Servizio (Trens est e ovest, Plose est e ovest), e alla Stazione autostradale di Bressanone (Varna), ad eccezione della sola prestazione relativa alla pulizia, raccolta e trasporto dei rifiuti.
ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo contrattuale, comprensivo dei costi di sicurezza per Euro (Euro
……………), è di netti Euro ……….. (Euro …………………); tale importo è calcolato come somma fra l’importo posto a base d’asta, soggetto ad offerta prezzo offerto dall’impresa sull’elenco relativo alle prestazioni, alla quota prevista per lavori in economia soggetta a ribasso del ….% offerto dall’impresa sull’Elenco Prezzi e i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Gli importi stimati per le singole prestazioni, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti in relazione a modifiche eventualmente disposte nel rispetto dell’art. 106 del Codice, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Anche le valutazioni dell'Impresa non dovranno tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata all'Impresa dalla Società Appaltante come previsto dalle vigenti norme di Legge
ART. 5 DURATA DEL’APPALTO
L’appalto avrà durata triennale (2018/2019/2020) con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori tre anni nel caso la Società reputi interessante il rinnovo
ART. 6
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato a misura. Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli elaborati di progetto facenti parte integrante del presente contratto .
Il pagamento avverrà in quattro rate mediante l’emissione di certificati di pagamento, compilati in base a stati di avanzamento relativamente alle prestazioni compiute alle scadenze sotto riportate:
- 30 aprile 1° Stato di avanzamento
- 30 giugno 2° Stato di avanzamento
- 30 settembre 3° Stato di avanzamento
- 31 dicembre 4° Stato di avanzamento
I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
Su tutte le fatture verrà effettuata una ritenuta pari allo 0,50% dell'importo della fattura stessa, ai sensi dell’art. 30 del Codice.
Il conto finale delle prestazioni verrà redatto al termine di ciascun anno , a seguito dell’ultimazione del servizio mediante i relativi certificati.
I certificati annuali di verifica della conformità delle prestazioni verranno emessi entro
n. 3 mesi dalla data dei rispettivi certificati di ultimazione.
Entro 30 giorni dalla data dell’emissione del certificato di verifica di cui al periodo precedente verrà liquidata la trattenuta dello 0,50%, nell’importo che verrà definito nel certificato medesimo.
In ogni caso, l’importo così trattenuto, dello 0,50%, verrà liquidato assieme alla rata di saldo a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità.
I prezzi di elenco, in base ai quali verrà stabilito il corrispettivo d’appalto, sono fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto.
Si procederà all’adeguamento dei prezzi in relazione agli anni 2019 e 2010 sulla base dell’indice ISTAT FOI.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Società tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Al medesimo fine sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Società del certificato di verifica della conformità delle prestazioni previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Troverà altresì applicazione quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del Codice
Prestazioni in economia:
Saranno richieste all’Impresa prestazioni in economia per interventi integrativi (es. nuove piantumazioni,..) e/o straordinari (ripristino di colture deperite, riparazione impianti irrigui, risanamento scarpate in seguito ad incidenti ecc.).
Da un punto di vista quantitativo (valore) le prestazioni in economia non dovranno superare il 30% delle prestazioni programmate a base di gara, al netto del ribasso offerto.
Per motivi legati all’andamento climatico stagionale o per altra causa, le prestazioni di cui al precedente articolo, potranno essere richieste in numero o quantità inferiore o superiore a quello esposto. Se richiesto in misura inferiore, con la conseguente
disponibilità finanziaria, potranno essere richieste maggiori prestazioni in economia; inversamente, qualora fosse necessario eseguire maggiori interventi programmati.
ART. 7
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI
L’impresa è tenuta a completare ogni singola prestazione entro i tempi previsti all’art. 4 della “Relazione Tecnica Illustrativa” e quanto dichiarato in fase di gara.
Intervento ordinario
La penale troverà applicazione per ogni giorno, o frazione di giorno:
a) nei casi in cui l’Impresa inizi la prestazione alla data concordata con il Direttore dell’esecuzione (rapportino previsionale), ma la completi impiegando un tempo superiore a quanto previsto contrattualmente;
b) nei casi in cui l’Impresa, senza giustificata autorizzazione, inizi la prestazione dopo la data concordata con il Direttore dell’esecuzione e la completi pertanto oltre la data prevista, indipendentemente dalla durata dell’intervento.
La penale verrà applicata quindi sui giorni di ritardo effettuati oltre la data di ultimazione prevista.
La penale per ciascun giorno sarà pari ad 1/30 del valore dello specifico intervento così come desunto dall’offerta,. e comunque non superiore all’1‰ (unopermille) dell’ammontare netto contrattuale e complessivamente inferiore al 10% dello stesso
Intervento in economia
Per quanto riguarda i singoli interventi che verranno ordinati dal Direttore di esecuzione del contratto, i relativi tempi di inizio e durata saranno stabiliti di volta in volta da parte del Direttore di esecuzione stesso.
l’Impresa è tenuta a garantire la necessaria disponibilità di personale e mezzi per il corretto espletamento di queste prestazioni; eventuali ritardi oltre la data precedentemente fissata per l’inizio dell’intervento e/o abbiano una durata superiore a quella stabilita, daranno applicazione alla penale che sarà pari ad 1/30 del valore della prestazione richiesta. e comunque non superiore all’1‰ (unopermille) dell’ammontare netto contrattuale e complessivamente inferiore al 10% dello stesso
Interventi urgenti entro le 24 ore:
All’Impresa potranno essere richieste prestazioni urgenti di pronto intervento (piante pericolanti, sgombero materiali …). Per ogni ora di ritardo nell’inizio e/o ultimazione di ogni singola prestazione, rispetto a quanto stabilito dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, e riportato nell’ “Ordinativo di Servizio e/o Fornitura”
trasmesso all’Impresa tramite Fax o email (agli indirizzi forniti precedentemente dall’Impresa) sarà applicata una penale di Euro 200,00.= (duecento).
Resta inoltre salvo ogni diritto della Società ad intraprendere azione legale di rivalsa per danni derivanti da eventuali ritardi nell’esecuzione del servizio, o danneggiamento in seguito all’utilizzo non conforme di macchine ed attrezzature.
A giustificazione del ritardo, l’Impresa non potrà mai attribuire la colpa, in tutto o in parte ad altre ditte che, per conto dell’Impresa stessa, provvedano ad altre prestazioni o forniture.
ART. 8 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
L’Impresa dovrà predisporre e consegnare entro trenta giorni dalla consegna, il calendario annuale, con riportate le date previste per l’esecuzione delle prestazioni previste nel corso dell’anno; per i successivi anni, i relativi programmi dovranno essere consegnati prima dell’inizio dell’anno di riferimento.
Questo crono programma dovrà essere consegnato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto che potrà apportarvi, se lo riterrà opportuno ed in relazione a dati in suo possesso, eventuali variazioni in funzione anche della presenza contemporanea di più cantieri e della necessità di concordare le lavorazioni con i lotti vicini al fine di rendere il più omogeneo possibile l’aspetto e la gestione del verde lungo l’intero asse autostradale.
Nell’esecuzione del programma interventi l’Impresa dovrà comunque attenersi scrupolosamente all’ordine di servizio per il calendario di chiusura dei cantieri disposto dalla Direzione d’Esercizio della Società all’inizio di ogni anno.
Qualora un cantiere crei una turbativa al traffico tale da generare code, la Società potrà richiederne l’immediata rimozione; questo vale anche per situazioni di intenso traffico, ritenute dalla Società potenzialmente critiche, per le quali potrà essere richiesto all’Impresa, in qualunque momento, l’interruzione o sospensione del servizio.
La prestazione potrà inoltre essere frazionata ed eseguita in tempi diversi se il tratto di intervento risulta parzialmente inaccessibile a causa della presenza contemporanea di altri cantieri. senza che l’Impresa possa, dalle situazioni sopra esposte, trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
L'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nell’offerta di tali limitazioni temporali e spaziali nonché della necessità, qualora espressamente richiesto dalla Società, di operare in presenza di traffico ed in orari notturni, alle condizioni stabilite nel precedente art. 20.
Qualora la prestazione non venga eseguita correttamente e, a richiesta della Società debba essere integrata o ripetuta, i maggiori tempi necessari verranno computati agli effetti della determinazione del tempo impiegato e, quindi, agli effetti dell’applicazione dell’eventuale penale.
ART. 9
AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
La Società si riserva comunque la facoltà di effettuare la consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio delle prestazioni, anche subito dopo l’aggiudicazione in pendenza di stipulazione del contratto in caso di estrema urgenza o qualora le prestazioni, per loro natura o per il luogo ove le medesime devono essere eseguite, debbano essere immediatamente consegnate o svolte. In tal caso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto terrà conto di quanto eseguito dall’Impresa per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipulazione del contratto.
L’Impresa dovrà pertanto organizzarsi in maniera tale da essere pronta fin da subito ad avviare l’esecuzione delle prestazioni.
La Società comunicherà all’Impresa, tramite il Direttore di Esecuzione del Contratto, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna il servizio.
Dell’avvio del servizio sarà redatto apposito verbale.
Con la firma del verbale, il legale rappresentante dell’Impresa o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile del servizio, che dovrà essere in possesso dei necessari poteri ovvero munito di delega per firmare la corrispondenza, la contabilità e potrà ricevere gli ordinativi e gli Ordini di Servizio.
Qualora l’Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall’Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Società, l’Impresa potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Impresa avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore all’uno per cento dell'importo netto contrattuale.
Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Impresa avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni impartite dalla Direttore dell’esecuzione del contratto. e comunque secondo quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, in osservanza delle norme di sicurezza e dell’igiene del lavoro.
L’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Società, sia che riguardino il modo di conduzione del servizio di manutenzione, sia che riguardino il rifiuto dei prodotti o materiali impiegati. Nessuna variante od aggiunta nell’espletazione di interventi sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
In caso di necessità, a seguito di esplicita richiesta da parte della Società, l’Impresa dovrà intervenire per l’esecuzione di quanto richiesto
La Società, nell'ambito del tratto autostradale oggetto del presente appalto, si riserva il diritto insindacabile di assegnare lavori di qualsiasi tipo ed importo anche ad altre imprese senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.
ART. 10
SOSPENSIONE, RIPRESA DELLE PRESTAZIONI E PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE
L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere il servizio.
In tema di sospensione e ripresa del servizio trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice.
Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di prestazione eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale del servizio non eseguibile.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, l’Appaltatore è tenuto a completare la prestazione indicando in accordo con il Direttore di esecuzione del contratto.
Le eventuali contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte come riserva sul registro di contabilità.
ART. 11
ORDINI DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per quanto riguarda la gestione del servizio, dalla consegna alla regolare esecuzione, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Codice, dal Capitolato Generale e dal presente Contratto.
E’ di competenza del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’emanazione di ordini di servizio nei confronti dell’Impresa con riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione del contratto.
Gli ordini di servizio sono redatti in due copie e comunicati all’Impresa che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L’Impresa sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potrà altresì disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l’Impresa esegua il servizio nell’ordine prescritto da esso stesso e in un determinato periodo, che l’Impresa proceda, con ritmo più o meno celere, all’esecuzione di una parte di esso, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che gli interventi siano eseguiti a regola d’arte, in conformità
al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.
Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ordinerà all’Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il diritto della Società a rivalersi per eventuali danni subiti..
Le prestazioni che, ad insindacabile giudizio del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
,saranno definiti “urgenti” dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’ordine.
ART. 12
RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
L’Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco il servizio e/o non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricade l’attività di appalto, è tenuto a depositare presso la Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, e destinato per tutta la durata dell’appalto a domiciliare nel comune o nei comuni interessati dal servizio o circostanti, alla quale è stato conferito mandato di rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche:
a) di sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta del servizio, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
b) di ricevere e fare eseguire gli ordini, verbali e/o scritti (sotto firmandoli in questo caso), del Direttore dell’esecuzione del Contratto;
c) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto del Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Restano ferme, al riguardo, le disposizioni contenute nell’art. 4 del Capitolato Generale.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.
Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.
Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.
Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.
Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al Direttore dell’esecuzione del Contratto, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili
di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta esecuzione del servizio, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di cantiere o Caposquadra e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi ed essere di gradimento del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; lo stesso si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto alle prestazioni, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.
La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione del servizio appaltato e a ogni conseguente effetto, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che sarà designato dalla Società medesima.
L’Impresa, se non espressamente autorizzata, in ottemperanza all’impegno assunto, dovrà disporre, di un deposito materiali ed un ricovero mezzi ed attrezzature, possibilmente nelle vicinanze dell’autostrada al fine di evitare l’occupazione del suolo della Società
ART. 13
DOCUMENTI INERENTI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Programmazione previsionale settimanale
In accordo con il Direttore di esecuzione del Contratto, settimanalmente l’Impresa appaltatrice dovrà fargli pervenire tramite fax e/o e-mail, il modulo con la programmazione temporale di tutti gli interventi che intende realizzare durante l’intera settimana entrante “programma previsionale settimanale”; le date di inizio e fine previste per questi interventi dovranno essere inserite nel modulo in maniera precisa ed inequivocabile, evitando quindi l’incertezza di riportare degli intervalli temporali di più giorni all’interno dei quali poi far ricadere arbitrariamente la prestazione durante la settimana di intervento.
Una volta consegnato, il programma, questo sarà valutato, approvato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, che potrà apporvi le modifiche che riterrà più opportune dandone comunicazione all’Impresa.
Il piano settimanale è impegnativo per l’Impresa; eventuali variazioni in fase operativa dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dell’esecuzione del Contratto (es. lavorazioni in economia aggiuntive, impedimenti non prevedibili
….ecc) il quale valuterà se esistono le condizioni per accettarle; qualora tali motivazioni non vengano approvate dal Direttore dell’esecuzione del Contratto e l’impresa esegua gli interventi in periodi diversi da quelli concordati, trovano applicazioni le penali previste da capitolato.
In fase esecutiva, il Direttore di esecuzione del contratto dovrà essere costantemente informato delle operazioni che si stanno svolgendo e potrà in caso di
particolari criticità (traffico intenso, interferenza con altri cantieri, ecc.) apporre in corso d’opera le necessarie modifiche al programma.
Consuntivo mensile
Entro la prima settimana di ogni mese l’Impresa è tenuta ad inviare al Direttore di esecuzione del Contratto la tabella riepilogativa di tutti gli interventi svolti nel corso del mese appena trascorso sulla quale risultino evidenti le quantità, il luogo e i tempi d’esecuzione; nel caso di opere in economia dovranno essere comunicati inoltre gli articoli corrispondenti del relativo elenco prezzi, con allegato il dettaglio delle eventuali forniture effettuate. Tale consuntivo a fronte delle necessarie verifiche ad opera del Direttore di esecuzione del servizio verrà utilizzato per la stesura della relativa contabilità ed emissione dei previsti stati di avanzamento.
Resta inteso che tale disposizione risulta superata qualora il Direttore di esecuzione del servizio ritenga opportuno richiedere all’impresa l’elaborazione di rapporti a più breve scadenza (es. settimanale….).
ART. 14
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale e agli altri oneri specificati nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto – Xxxxx Xxxxxxxx e nelle descrizioni delle voci di Elenco Prezzi, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali dei singoli lavori, anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:
1) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali.
2) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’approntamento del cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi.
3) La guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere.
4) L’esecuzione del servizio in presenza di sottoservizi e impianti interrati di vario genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso del servizio rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; l’Appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con il Direttore dell’esecuzione del Contratto ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi. L’esecuzione del servizio in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee telefoniche, etc.) con l’onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per eseguire il servizio in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee.
5) L’esecuzione del servizio in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee telefoniche, etc.) con l’onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono
specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee.
6) La presentazione, qualora richiesta dalla Direzione di esecuzione del contratto, di una relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle prestazioni previste in cantiere (es: utilizzo di prodotti fitosanitari, stoccaggio sostanze pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;
7) Il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, nonché l’onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti norme, per l’apprestamento e l’utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il rispetto di tali limiti.
8) La mitigazione dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:
- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
- pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata interessata dal servizio;
9) Predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa.
10) L’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati in relazione all’entità dell’opera, o di parte dell’opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di prestazione da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare del Direttore dell’esecuzione del Contratto; la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per l’esecuzione del servizio, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;
11) La messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, redazione degli allegati complementari alla contabilità del servizio (disegni giustificativi, foto…), nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni e assaggi previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e quelle ulteriori che il Direttore dell’esecuzione del Contratto ritenga di effettuare.
12) L'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Impresa è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti fuori Provincia, occupati nel servizio costituente oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci, le condizioni normative e retributive derivanti dai contratti collettivi e dagli accordi locali integrativi dei medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I sopra detti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
13) L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone, addetti al servizio, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del presente contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA”; l’Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.
14) La redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere (es. nuove piantagioni) e degli impianti tecnologici (es. impianti di irrigazione) da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di appalto.
15) La comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall’articolo “TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI” del presente contratto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l’irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.
16) Il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova richiesti dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, l’onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza dell’Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato. L’impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale del Direttore dell’esecuzione del Contratto e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di funzionalità e sicurezza.
17) Lo sgombero, a servizio ultimato, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze (piazzali, canalette di scolo, tombini….).
18) Il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione del servizio, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all’impianto e all’esercizio del cantiere e concernenti l’esecuzione del servizio.
19) La fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, salvo autorizzazione scritta dalla Direttore dell’esecuzione del Contratto o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto.
20) L’informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all’interno del cantiere.
21) Il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa.
22) La possibilità di svolgere il servizio in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi.
23) L’Impresa dovrà fornire, su richiesta, la dimostrazione dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia ambientale a carattere nazionale e/o locale, e ne dovrà tenerne conto, sia in sede d’offerta, sia in fase d’esecuzione del servizio.
24) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dell’ area di intervento, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche nei giorni di interruzione del servizio per festività con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dell’ intervento), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere, resta a carico dell'Impresa fino alla ultimazione dell’ intervento. L'Impresa è obbligata a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati, le essenze decedute per incuria e ad eseguire le necessarie riparazioni (es. impianti irrigui). L'Impresa è pure tenuta alla custodia e buona manutenzione delle opere e degli impianti realizzati per tutto il periodo contrattuale. La manutenzione comporta l'obbligo di effettuare tutte le cure colturali, eventuali irrigazioni di soccorso, concimazioni, compresi i materiali, eliminazione e sostituzione delle piante morte, difesa dalla vegetazione infestante, sistemazione di eventuali danni causati dall’erosione, controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.
25) L’Impresa provvederà a sua cura e spese alla fornitura, alla posa in opera, mantenimento in efficienza, movimentazione, guardiania e smantellamento di tutta la segnaletica di deviazione, per tutto il periodo di durata dell’ intervento, in conformità alle disposizioni della normativa vigente; la Società pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. L’impresa si dovrà fare pure carico di posare e rimuovere la segnaletica di cantiere, per deviazioni di corsia o carreggiata, per restringimenti o altra regolamentazione del traffico.Rimane inteso che la cartellonistica, la segnaletica e i delimitatori utilizzati dovranno essere in ottimo stato e rispondere alle prescrizioni del codice della strada, e del Decreto Ministeriale dd. 10 luglio 2002, e come rappresentato nell’allegato “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica temporanea in Autostrada del Brennero”, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione, si tiene a precisare che il personale preposto alla posa ed alla manutenzione e sorveglianza della segnaletica dovrà essere esperto in materia
26) L’obbligo di informare i propri dipendenti sulle norme di comportamento per i pedoni in ambito autostradale. n particolare si richiede la conoscenza e il rispetto di quanto previsto dal Codice della strada e di quanto prescritto dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) circa l’obbligo di utilizzo di indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti. Tale obbligo è da considerarsi tassativo in tutti i casi di esposizione al traffico, e prevede l’utilizzo di un capo di abbigliamento con caratteristiche conformi al D.M. 09.06.95 Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative agli indumenti per rendere visibile a distanza il personale o alla norma europea EN 471, di classe 2 o superiore. La Società si riserva il diritto di verificare in ogni momento la conformità e la dotazione di tali indumenti.
27) L’onere conseguente alla esecuzione dell’ intervento nel rispetto dei tempi contrattuali, qualora vengano utilizzate più squadre i tempi contrattuali previsti per il
completamento delle prestazioni verranno ridotti in maniera proporzionale.
28) I materiali, danneggiati nel corso delle operazioni di trasporto (es. essenze vegetali, ecc.) o di lavorazioni (segnaletica, ecc.) dovranno essere opportunamente reintegrati o indennizzati a cura dell’Impresa.
L’impiego delle sostanze ad azione fitosanitaria deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto nel “Piano di Azione Nazionale” (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (secondo la Direttiva 2009/128/CE recepita in Italia con il D.Lgs n. 50 dd. 14/08/2016 il cui testo definitivo è stato adottato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole il 22 gennaio 2014) e dagli eventuali provvedimenti attuativi locali e successivi aggiornamenti legislativi.
In particolare si raccomanda il rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2017, inerente i Criteri Ambientali Minimi previsti per i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie le strade e le autostrade, in applicazione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
E’ necessario rilevare che la direttiva 2009/128/CE chiede espressamente agli Stati Membri di incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici., questo affinché gli utilizzatori professionali adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. Il PAN italiano introduce la salvaguardia della biodiversità come ulteriore finalità della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari. Gli eventuali prodotti utilizzati dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore di esecuzione del Contratto, assieme alle relative Schede di Sicurezza che dovranno inoltre essere tempestivamente aggiornate qualora l’Impresa decida di utilizzare nuovi prodotti. Il Direttore di esecuzione del Contratto, una volta presa visione delle caratteristiche del prodotto, e fatte le dovute valutazioni in collaborazione all’Ufficio preposto della Società, si riserva la facoltà di non autorizzarlo e/o di richiederne la sostituzione. Ogni intervento dovrà essere annotato nel “Registro dei trattamenti” di cui al comma 3 dell’art 16 del D. L.vo 150/2012 e PAN.
29) Nel caso di nuovi interventi (piantagioni, impianti di irrigazione, ecc.), a servizio ultimato, l’Impresa dovrà produrre, a proprie cure e spese, una copia su supporto informatico dei disegni in formato DWG o DXF del progetto approvato con le varianti eventualmente effettuate nel corso dell’ intervento, in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto eseguito con elenco particolareggiato dei componenti di ricambio, lista delle parti soggette ad usura, piano di manutenzione e relative istruzioni.
30) Relativamente alla gestione e trattamento dei rifiuti si rimanda a quanto riportato all’art. 2.37 “PRESCRIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE” del “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”
31) Tutti gli oneri conseguenti all'obbligo di rendere agibili le carreggiate ripristinando le condizioni di sicurezza per il traffico, in relazione al calendario di chiusura dei cantieri disposto dalla Direzione d’Esercizio della Società all’inizio di ogni anno.
32) L’Impresa, a tutti gli effetti, si assume la completa responsabilità di osservanza delle condizioni di contratto e di perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni assunte in appalto, considerando le norme contenute nel presente capitolato idonee per tale scopo. La sua responsabilità non risulterà comunque limitata o ridotta per l’osservanza delle norme stesse. La piena responsabilità assunta dall’Impresa non risulta minimamente limitata o ridotta neppure dalla presenza del personale della Società. L’Impresa è responsabile di tutti i danni a persone o cose
causati dall’esecuzione degli interventi, nonché dei danni che per qualsiasi causa potessero derivare alla proprietà autostradale, assumendosi l’obbligo di risarcire la Società o i terzi dei danni medesimi.
Gli oneri, tutti sopra specificati, si intendono compensati nei prezzi unitari dei canoni o dei singoli interventi. Non si provvederà al completamento degli stati d’avanzamento in mancanza di adempimento ai sopramenzionati oneri ed obblighi.
ART. 15 SUBAPPALTI
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del Codice.
E’ sempre considerato subappalto il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. Potranno pertanto essere affidate a imprese subappaltatrici esclusivamente prestazioni finalizzate all’esecuzione di una parte funzionale dell’opera, individuabile in base alle voci di elenco prezzi. E’ esplicitamente vietato l’affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni di sola manodopera.
E' ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 30% dell’importo contrattuale, per tutte le attività del servizio oggetto di gara, alle condizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
Il concorrente che intende avvalersi della facoltà del subappalto dichiara in sede di offerta la parte di servizio che intende subappaltare e indica una terna di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell’art. 106 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l’indicazione dell’intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell’accettazione da parte dell’Appaltatore delle predette modifiche.
Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell’eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Società.
L’autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice stesso.
Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di
subappalto.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società l’Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini di quanto previsto dall’art. 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa o imprese subappaltatrici e comunque alla redazione di ogni SAL copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.
Qualora nell’ambito del subappalto sia prevista l’esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all’art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ossia:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri;
a prescindere dall’importo della prestazione e fatto salvo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’interno n. 25954 di data 23 marzo 2016, l’impresa subcontraente deve essere iscritta nella white list della prefettura della provincia ove l’impresa medesima ha sede.
ART. 16
PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO
Sono a completo carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione del servizio in presenza di traffico ed in particolare:
- gli oneri specificati all’articolo seguente “PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE”;
- l’eventuale frammentarietà delle prestazioni che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del Direttore dell’esecuzione del Contratto;
- la necessità di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale, come stabilito dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Prima dell’apertura del cantiere l’Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione da parte della Società o dell’Ente proprietario e/o concessionario della strada.
L’autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.
L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il cantiere.
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto dell’esecuzione del servizio, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche e al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, e nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall’Ente gestore.
L’Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea”, facente parte integrante del contratto.
La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. straordinario.
ART. 17
PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE
Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla
gestione della segnaletica come di seguito elencati:
- l’acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di indicazione dei percorsi stradali alternativi;
- l’esecuzione delle operazioni di manutenzione dell’intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori flessibili);
- l’esecuzione della guardiania diurna e notturna dell’intera segnaletica stradale;
Per le deviazioni standard (deviazione di corsia, deviazione di carreggiata) la prima posa della segnaletica verticale viene effettuata dal CSA, assieme all’Impresa, al fine di fornire una adeguata formazione. L’Impresa, dalla seconda volta in avanti, esegue autonomamente la posa/rimozione della segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori flessibili) impiegando propri operai opportunamente formati.
Per le deviazioni particolari (corsie ridotte; tre corsie su una carreggiata; due+due corsie deviate, etc.) l’Impresa mette a disposizione del CSA propri operatori adeguatamente formati quale aiuto nella posa e nella rimozione della segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori flessibili).
L’Impresa deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più possibile, essere composta dagli stessi operatori. L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto dell’esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall’Ente gestore.
L’Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del contratto.
La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. straordinario).
ART. 18
CONTABILITÀ E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La contabilità del servizio verrà tenuta secondo le norme del Regolamento (artt. da 178 a 210).
Il Direttore di esecuzione del Contratto, col procedere del servizio, provvederà a redigere la contabilità delle quantità, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui all’articolo “MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente contratto e fermo l’obbligo dell’Appaltatore di iscrivere le riserve all’atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall’articolo “RISERVE” del presente contratto, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo.
L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità (in formato DWG,DXF o XLS) e fornire il personale tecnico allo scopo
richiesto dal Direttore di esecuzione del Contratto.
L’importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all’articolo “MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente contratto, risulterà dalla somma dei lavori a “misura”, liquidati applicando i prezzi unitari, opportunamente ribassati, alla effettiva quantità di lavoro eseguito, e dei costi per la sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle apposite voci di elenco prezzi ed in funzione delle quantità realmente eseguite.
Ciascuna rata di acconto va commisurata all’importo della prestazione regolarmente ed effettivamente eseguita, misurata e registrata, in concorso e in contraddittorio con il tecnico dell’Appaltatore incaricato.
Non saranno tenuti in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione di esecuzione del Contratto, la quale, tuttavia, si riserva la facoltà di contabilizzare anche metà dell’importo dei materiali a piè d’opera, ai sensi dell’art. 180 del Regolamento.
ART. 19 REVISIONE DEI PREZZI
A partire dal secondo anno contrattuale, i prezzi unitari di elenco verranno di anno in anno adeguati ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 comma 1 del Codice (DLgs 50/2016).
Si procederà pertanto all’adeguamento dei prezzi in relazione agli anni 2019 e 2010 sulla base dell’indice ISTAT FOI.
ART. 20 PREZZI DI ELENCO
Le attività, le prestazioni e le somministrazioni appaltate e oggetto del servizio, saranno liquidate in base ai prezzi offerti e di elenco.
Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche:
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto oggetto del servizio;
b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di prestazione notturna e le quote per assicurazioni sociali;
c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi a piè d'opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) per le prestazioni: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego
secondo le specificazioni contenute nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.
e) per la documentazione: tutti gli oneri per la stesura dei disegni contabili, libretti di misura, dichiarazioni di conformità, omologazione e in tutti quei casi in cui sia richiesto l’aggiornamento di pratiche nei confronti di Xxxxxx, Aziende Sanitarie, Ministeri e similari.
Per le prestazioni che dovessero richiedere interventi notturni del personale, non previsti contrattualmente , sarà corrisposto dalla Società il compenso e/o la maggiorazione, solamente se le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Per quanto riguarda i costi della sicurezza essi devono intendersi non soggetti ad alcun ribasso, soddisfacendo compiutamente gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 essendo stati calcolati secondo i disposti normativi.
I prezzi di riferimento per il calcolo dei costi per la sicurezza sono elencati nello specifico capitolo “costi della sicurezza” presente nell’allegato prezziario.
Relativamente alla quantificazione dell’offerta economica che l’offerente è tenuto ad inserire nell’allegato modulo “lista delle categorie delle lavorazioni previste per l’esecuzione del servizio”, si tenga inoltre presente, che i relativi costi della sicurezza, sono stati stimati sulla base dei tempi medi di intervento e quantificati in toto per ogni uno di questi interventi prestati in maniera completa e pertanto si intendono accettati dall’Impresa, indipendentemente dai tempi effettivi di intervento, tenuto conto anche della eventuale necessità di interruzione della prestazione in seguito al verificarsi di disagi al traffico; fattore che potrebbe quindi ostacolare la normale esecuzione del servizio.
Tali costi sono riportati nello specifico allegato “Computo metrico estimativo costi della sicurezza”.
L’Impresa pertanto dichiara di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere gli interventi con quella successione programmata dalla Società nell’intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità e senza reciproche interferenze.
Intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
ART. 21
PRESTAZIONI NON PREVISTE NELL’ELENCO PREZZI
La Società ha la facoltà, entro i limiti stabiliti dalla legge, di apportare al contratto le modifiche che reputerà opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del Codice.
Per l'esecuzione delle prestazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci nell’elenco prezzi unitari, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi oppure alla loro esecuzione in economia.
Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:
a) desumendoli dai prezzari vigenti della Società o di ;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi da effettuarsi secondo quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento.
Tali nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore di esecuzione del Contratto e l’Appaltatore, redigendo apposito verbale, ed approvati dal responsabile del procedimento. Xxx comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dalla Società su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
Qualora l’Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società potrà ingiungere alla medesima l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l’Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità di cui agli artt. 190 e 191 del Regolamento, i xxxxxx si intendono definitivamente accettati.
L’evento imprevedibile, che determina l’esecuzione di prestazioni non previste sarà trattato a norma dell’art. 106 del Codice.
ART. 22 CONTO FINALE
Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori debitamente certificata, si provvederà alla compilazione del conto finale, ai sensi e con le modalità dell’art. 200 del Regolamento.
L’Appaltatore dovrà sottoscrivere detto conto finale entro e non oltre 30 giorni da quello in cui lo stesso gli è stato sottoposto.
ART. 23
VARIAZIONI DEL SERVIZIO E DELLE PRESTAZIONI – ATTIVITA’ EVENTUALI NON PREVISTE
La Direzione del Servizio si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna del lavoro richiesto, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che reputerà opportune nell’interesse della buona riuscita e nell’economia dell’ intervento, senza che l’Impresa possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
Le eventuali modifiche che potrebbero subire le previste operazioni programmate a seguito dell’andamento climatico stagionale o per altra causa (aumento o diminuzione del numero degli interventi o di frazioni degli stessi) verranno compensate detraendo o aggiungendo i prezzi unitari sulle quantità convenzionali riportate nel modulo “offerta prezzi del servizio”.
Se le prestazioni verranno richieste in misura inferiore, con la conseguente disponibilità finanziaria, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà far eseguire all’Impresa maggiori prestazioni in economia. Inversamente, qualora fosse necessario eseguire
maggiori interventi programmati.
ART. 24
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETA’ APPALTANTE E VERSO TERZI
L’Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell’ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, sia il Direttore dell’esecuzione del contratto ed il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.
La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale approvazione di opere o di disegni da parte del Direttore di esecuzione del contratto non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L’Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire l’esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare danni a sottoservizi e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo e comunque risponderà di eventuali danni subiti da detti sottoservizi e opere.
L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il Committente avrà emanato.
La responsabilità dell’Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso del servizio a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone di esecuzione del servizio; l’Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.
L’Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l’Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.
Ai fini suddetti l’Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del presente contratto.
ART. 25
DANNI DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore di esecuzione del contratto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore di esecuzione del Contratto procede tempestivamente, redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla misurazione fatta dal Direttore di esecuzione del Contratto. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Non saranno considerati danni da forza maggiore:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata durezza.
L’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
ART. 26
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell’art. 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al .....% ( percento)
dell’importo dei lavori oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad €
…………………. (in cifre) Euro (in lettere).
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell’art. 103 del Codice.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto.
La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l’esecuzione del servizio.
La Società può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in corso.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
L’Aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dalla consegna del servizio , di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio, per un valore non inferiore a euro 5 000.000,00.
L’Impresa dovrà fornire i veicoli completi di polizza assicurativa RCT che copra anche i rischi derivanti dai particolari lavori cui verranno adibiti nell’espletamento del Servizio di manutenzione.
ART. 27 RISERVE
Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento agli artt. 190 e 191 del Regolamento nonché all’art. 205 del Codice.
Qualora l’Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà esplicarle nei quindici giorni successivi la firma con riserva degli atti che gli vengono presentati per la sottoscrizione (verbali, registro di contabilità, ecc.).
La mancata esplicazione delle riserve per l’omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore nel registro di contabilità secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 191 del Regolamento, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati.
Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicata, a pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria, così come qualsiasi altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di
interpretazione di norme del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto o dell'Elenco Prezzi Unitari.
L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del servizio nel modo anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità del servizio, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Società.
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dall’art. 205 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell’approvazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione . Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 205, comma 2 del Codice, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati assoggettati a verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice stesso.
ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE
Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice.
Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto.
Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.
In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto del servizio appaltato; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
.
Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale del servizio eseguito.
Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, e del cantiere sarà fissato d'accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del presente contratto.
La Società darà corso ai pagamenti per le prestazioni regolarmente eseguite e per il rilievo dei materiali, nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla Società.
ART. 29
RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia delle prestazioni regolarmente eseguite, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell’art. 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEL SERVIZIO” per l'ipotesi della mancata consegna Del servizio da parte della Società.
Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109, commi da 2 a 6, del Codice.
ART. 30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.
Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.
ART. 31
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto i seguenti documenti:
a) Relazione tecnica - illustrativa
b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
c) Schema di contratto
d) Elenco prezzi unitari - servizio
e) Elenco prezzi costi della sicurezza
f) Elenco prezzi prestazioni in economia
g) Computo metrico estimativo costi della sicurezza – prestazioni programmate
h) Informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza
i) Quaderno per le imprese appaltatrici addette alla manutenzione delle opere in verde di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea (revisione novembre 2005 – aggiornamento aprile 2017);
j) Lista delle categorie delle lavorazioni previste per l’esecuzione del servizio.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno applicazione:
• il Codice;
• il Regolamento;
• tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
• le norme del Codice Civile.
ART. 32
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto.
I prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Anche l’offerta dell’Appaltatore non dovrà tenere conto dell’I.V.A., in quanto l’ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata all’Appaltatore dalla Società, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972).
L’I.V.A. e l’onorario del collaudatore saranno a carico della Società.
Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da registrarsi solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131.
ART. 33 ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l’Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso .………………, Via
……………………, n. ….., località ……..…………………., ritenendo esclusivo Foro competente, in caso di controversia, quello di Trento, sede della Società.
Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la Società e la Direzione di esecuzione del Contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.
ART. 34
DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte da …………….nato a……. il ………….
ART. 35
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati esclusivamente per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o da Regolamenti interni.
I dati forniti potranno essere trattati da responsabili o incaricati del trattamento nominati dai rispettivi titolari del trattamento; alcune informazioni potranno essere comunicate per le finalità elencate a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; ad Enti ed Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente.
Gli interessati potranno esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento e richiedendo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati
personali che li riguardano ai fini del compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale.
Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Per l’Appaltatore il Titolare del trattamento è ………………….., con sede in
……………………...
ART. 36
SISTEMA QUALITA’ DELL’IMPRESA
L’Autostrada del Brennero S.p.A. può richiedere l’accesso a tutta la documentazione del Sistema Qualità dell’Impresa inerente la gestione dell’appalto e l’Impresa ha l’obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.
Autostrada del Brennero S.p.A. può eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:
• il piano dei controlli che l’Impresa deve autonomamente disporre nell’ambito del Sistema Qualità;
• la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo.
Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.
ART. 37
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA.
L’Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e assistenza del personale medesimo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell’impresa Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia.
L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura del servizio. L’Appaltatore si assume anche l’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di intervento al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.
L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, e in particolare provvede a:
1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile del procedimento, al Direttore dell’esecuzione del Contratto almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio;
2. consegnare il documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio;
3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere delle misure di sicurezza da adottare nelle attività previste nel contesto dell’appalto;
4. proporre tempestivamente modifiche alla Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza,
senza che ciò sia motivo di modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
6. designare, prima dell'inizio del servizio, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza e soccorso (D.Lgs. n. 81/2008);
7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (D.Lgs. n. 81/2008);
8. assicurare:
- il mantenimento delle aree di intervento in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di intervento;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
9. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Direttore dell’esecuzione del Contratto l'eventuale personale tecnico e amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
10. provvedere affinchè i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art 71, comma 7 del D.Lgs 81/2008, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;
11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
12. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
13. tenere a disposizione del Committente ovvero del Direttore dell’esecuzione del Contratto e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei documenti di valutazione dei rischi citati ( documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali);
14. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle prestazioni da eseguire e dall'interferenza con altre prestazioni;
15. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o integrazione ai documenti di valutazione dei rischi citati ( documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali), informandoli dei rischi dovuti alle prestazioni e alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento operativo del servizio subappaltato dovrà essere gestito, nel pieno rispetto dei documenti di valutazione dei rischi citati ( documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali) dall’impresa Appaltatrice titolare del presente contratto;
16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali;
18. informare il Committente ovvero il Direttore dell’esecuzione del Contratto delle proposte di modifica ai documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali) formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
19. informare tempestivamente di eventuali infortuni il Direttore dell’esecuzione del Contratto;
20. consegnare al Direttore dell’esecuzione del Contratto gli stralci del documento di valutazione dei rischi, specifico per l’appalto in essere, delle Imprese subappaltatrici prima dell’inizio effettivo delle prestazioni date in subappalto.
Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all’Impresa Appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 per le specifiche prestazioni svolte in subappalto, prima dell’inizio effettivo di tali prestazioni;
Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:
1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del
D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali e tutte le richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dal Direttore Tecnico di cantiere;
2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008);
3. collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa Appaltatrice;
4. informare l'appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.
L’impresa Appaltatrice, i Subappaltatori e i lavoratori autonomi sono in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Le prestazioni oggetto del presente appalto vengono eseguite ad autostrada aperta al traffico con eventuale chiusura delle corsie interessate secondo gli schemi previsti dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione integrati dalle disposizioni impartite dalla Società presenti nell’allegato “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea”.
In particolare essa dovrà adottare tutte le cautele necessarie per la tutela della pubblica incolumità; qualora venga constatata l’inosservanza di tali norme, gli interventi verranno sospesi fino a quando l’Impresa non avrà ad esse ottemperato, salvo e impregiudicato ogni altro diritto di azione.
L’impresa ha anche l’obbligo, nei casi di urgenza, di prendere ogni misura di carattere eccezionale per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Società.
Sono comunque a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione degli interventi in presenza di traffico ed in particolare:
- dalla frammentarietà degli interventi che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Società;
- dalla necessità di eseguire il lavoro in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso, nonché dal mantenerne l’efficienza per tutta la durata dell’ intervento stesso, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto dell’esecuzione dell’ intervento, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizione che verranno impartite dalla Società.
L’impresa dovrà comunque attenersi scrupolosamente all’ordine di servizio per la chiusura dei cantieri disposto dalla Direzione Generale della Società all’inizio di ogni anno.
L’impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nell’offerta di tali limitazioni temporali e spaziali nonché della necessità di operare in presenza di traffico; nessun onere aggiuntivo sarà quindi corrisposto all’Impresa per dette limitazioni temporali ed operative.
L'Appaltatore dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli; nel caso in cui le lavorazioni comportino un eccessivo disagio all’utenza la Società potrà ordinare all’Impresa l’esecuzione di ogni intervento in orario notturno (h 22,00 – h 06,00); in questo caso, qualora la disposizione venga impartita dalla Società, e non sia già prevista contrattualmente come avviene per alcune prestazioni, all’Appaltatore verrà riconosciuta un’indennità pari al 15% sul costo dell’intervento eseguito..
ART. 38
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01
L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada del Brennero S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per l’Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
Letto, confermato e sottoscritto Trento, lì
L’IMPRESA LA SOCIETA’
Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e “ELEZIONE DI DOMICILIO”.
L’IMPRESA LA SOCIETA’
AA/SCHEMA DI CONTRATTO