PER LA FORNITURA DI SERVIZI NEL SETTORE ENERGETICO
Repertorio
PROVINCIA DI MASSA CARRARA CONTRATTO DI SERVIZIO
ALLEGATO 1
PER LA FORNITURA DI SERVIZI NEL SETTORE ENERGETICO
L'anno duemilaquindici (2015), il giorno .......... ( ), del mese di in una sala della sede della
Provincia di Massa Carrara palazzo Ducale – piazza Aranci, Massa (MS)
FRA I SOTTOSCRITTI
- Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Massa il 22/02/1973, nella sua qualità di Dirigente della Provincia di Massa Carrara – Settore Ambiente – Energia – Difesa del Suolo, in applicazione dell'art. 107, c. 3, lett. e) del D.Lgs. 267/00, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;
- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Massa il 09/07/1963, giusti i poteri conferitigli con atto del 26/10/2015, Amministratore Unico protempore della SOCIETÀ EAMS S.R.L. – Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, che interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio ma in nome e per conto della medesima SOCIETÀ con sede in Massa, iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara con codice fiscale e partita iva 01120360456, quale suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede, in xxx Xxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxx (XX), della SOCIETÀ EAMS s.r.l., da ora in poi denominata "SOCIETÀ”,
PREMESSO CHE:
- con Legge Regionale n. 39/2005 art. 3 bis la Provincia è delegata ad effettuare i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione nel territorio dei comuni aventi popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
- con deliberazione Consiglio Provinciale n. 17 del 17/05/2005 la Provincia di Massa Carrara ha partecipato alla costituzione dell'Agenzia Energetica EAMS quale proprio strumento operativo nel settore energetico ed ambientale;
- che la legge 7/4/2014, n. 56, nell'individuare le funzioni fondamentali delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (comma 91 e segg.);
- che l'art. 1, comma 89, prevede comunque che "le funzioni che nell'ambito di riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti Territoriali continuano ad essere da esse esercitate, fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante";
- che con D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015 è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. n. 39/2005 sull'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici;
- che la Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n. 22 del 3.3.2015, relativa a "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", nella quale si prevede che le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, sono oggetto di trasferimento alla Regione medesima;
Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come sopra qualificate, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 - Responsabili del contratto
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Responsabile del presente Contratto di Servizio è, per la Provincia di Massa Carrara, la Dirigente del Settore Ambiente – Energia – Difesa del Suolo, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e, per la SOCIETÀ, l'Amministratore Unico pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
Art. 2 - Oggetto del contratto base e relativi responsabili tecnici
Il presente Contratto di Servizio ha per oggetto la Verifica degli impianti termici. Il personale della Provincia assegnato al Servizio Impianti termici sovrintende all’attività della SOCIETÀ, oggetto della presente convenzione, di cui la responsabilità e la supervisione rimane dell’Amministratore Unico.
Art. 2.1) - Attività di verifica impianti termici - Dettaglio
Tale attività consiste nella verifica degli impianti termici, con la connessa attività di informazione e di raccolta dati, di cui al D.Lgs.192/2005, D.P.R. 74/2013 e D.P.G.R. n. 25/r del 3/03/2015.
L’attività di verifica ha ad oggetto tutti gli impianti termici installati sul territorio di competenza della Provincia di Massa Carrara (Comuni sotto i 40.000 abitanti), e deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento provinciale per la verifica degli impianti termici" approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 15/12/2006 e modificato con DCP n. 7 del 28/01/2008, per quanto non in contrasto con le norme di settore (in particolare la D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015 e quanto previsto al suo art. 22).
Le ispezioni devono essere effettuate annualmente sul 5% del totale degli impianti attivi censiti (circa 30.000) nell'apposito catasto e ricadenti nel territorio di competenza, quantitativo che, ai fini del presente Contratto, si assume in 1.500 impianti.
Al 30 Giugno 2016 dovranno risultare eseguite almeno numero 500 verifiche del totale sopra indicato. L'eventuale mancato raggiungimento della quota sopra prevista, sarà motivo di una penale, applicata quale conguaglio dell'ultima fattura, nella misura di uno 0,01% del valore complessivo del contratto per ogni controllo dovuto e non effettuato.
Le ispezioni ritenute valide sono quelle a cui consegue un rapporto tecnico di prova aderente alla normativa vigente.
Considerate le modalità di compilazione del Catasto impianti termici e la relativa fonte dei dati, sono inoltre ritenute valide le ispezioni, che risultano essere state effettuate sui seguenti impianti censiti nel Catasto stesso:
- Impianti che per tipologia, alimentazione e caratteristiche, non sono soggetti all'obbligo dell'effettuazione del controllo dell’efficienza energetica/rapporto di prova combustione, in conformità alla normativa vigente;
- Impianti al momento disattivati o non attivati (edifici in ristrutturazione o disattivazione volontaria per cui non è arrivata comunicazione dall’utenza);
- Impianti inseriti in ciclo produttivo;
- Impianti relativi a Responsabili ai quali è stata notificata con raccomandata a/r, la necessità dell'ispezione, ma che hanno espressamente rifiutato l'effettuazione della medesima e che abbia comportato l'attivazione del procedimento conseguente. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto termico, il tecnico incaricato ne da comunicazione all’autorità competente per l’applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs. 192/2005, articolo 15, comma 5 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l’eventuale sospensione della fornitura di gas naturale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 164/2000.
- Impianti relativi a Responsabili ai quali è stata notificata con raccomandata a/r la necessità dell'ispezione e che siano risultati assenti pur non avendo richiesto lo spostamento dell’ispezione;
- Le verifiche programmate con invio della raccomandata a/r, per le quali subentri il trasferimento o il decesso del Responsabile d’impianto. Ai fini del presente affidamento, si definisce "impianto termico", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1) tricies del D.Lgs. 192/2005: "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".
Il servizio ha ad oggetto le seguenti attività:
a) Gestione di eventuali campagne informative;
b) Aggiornamento e gestione del catasto degli impianti termici di cui al presente contratto avvalendosi di apposito programma informatico (già in utilizzo presso la Provincia e da questa messo a disposizione gratuitamente alla SOCIETÀ). Per quanto concerne l’aggiornamento del catasto, l’Ufficio Impianti Termici della Provincia collaborerà con la SOCIETÀ.
c) accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti ed inseriti dai manutentori o responsabili degli impianti afferenti il territorio sopra individuato;
d) attivazione delle procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali rispetto all'accertamento;
e) attivazione delle procedure finalizzate alle ispezioni previste dal D.P.R. n. 74/2013 tra cui:
e.1) individuazione degli impianti da sottoporre a ispezione;
e.2) comunicazione ai responsabili degli impianti dell'avviso di ispezione mediante raccomandata AR;
e.3) valutazione delle richieste di spostamento dell’ispezione pervenute da parte dell’utenza ed individuazione condivisa della nuova data di effettuazione dell'ispezione;
e.4) effettuazione dell'ispezione con personale tecnico abilitato che risulti in possesso dei requisiti di cui all'allegato X xxx X.X.X. x. 00/0000;
e.5) attivazione delle procedure per le prescrizioni di adeguamento dell'impianto sul quale sono state riscontrate delle difformità (vedi paragrafo difformità).
Le presenti attività e le relative modalità applicative potranno essere oggetto di un successivo protocollo operativo.
Le verifiche sugli impianti termici sono di due tipologie:
a) prioritariamente: verifiche sugli impianti per i quali non sia stato presentato il rapporto di controllo di efficienza energetica;
b) in via successiva: verifiche sugli impianti per i quali sia stato presentato il rapporto di controllo di efficienza energetica, a partire dagli impianti più vecchi e a decrescere di potenza in kW.
Le verifiche quantificati in un numero minimo di 500 verifiche, vista la necessità di aggiornamento del catasto inizieranno nei territori Comunali di Fosdinovo e Podenzana.
Le ispezioni sugli impianti, in assenza del rapporto di controllo di efficienza energetica, vengono effettuate a pagamento, secondo quanto previsto dall’Art. 4 del Regolamento Provinciale fino al 31/12/2015 e successivamente ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R.T. 25/R 2015.
II controllo sugli impianti termici consiste, a norma del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., nell'accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto stesso.
Modalità di verifica. Personale tecnico.
Le ispezioni andranno condotte secondo quanto previsto dal "Regolamento Provinciale" e dal
D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015.
Il tecnico ispettore deve presentarsi presso le abitazioni o l'edificio ove è ubicato l'impianto oggetto di ispezione munito dell'apposito tesserino di riconoscimento e di copia del report predisposto per la verifica fornito dalla SOCIETÀ.
Al termine dell'ispezione, il tecnico ispettore rilascerà al responsabile dell'impianto la documentazione prevista dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 25/r del 3/03/2015.
Difformità riscontrate. Prescrizioni. Sanzioni.
Qualora, nel corso dell'ispezione, vengano riscontrate difformità rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, l'ispettore indicherà nel verbale di controllo le opportune prescrizioni di messa a norma, stabilendo contestualmente i tempi per l'adeguamento. La determinazione di tali tempi sono il risultato di una valutazione da effettuarsi da parte dello stesso ispettore che si ispira al principio secondo cui i tempi per l'adeguamento dell'impianto termico devono essere direttamente proporzionali alla complessità dell'intervento ed inversamente proporzionali alla pericolosità dell'anomalia riscontrata e comunque entro i 60 giorni.
Il tempo complessivo concesso per ogni intervento di adeguamento, comprese le eventuali proroghe straordinarie, deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza di persone e cose.
Nel caso di non conformità gravi che diano luogo a diffida, l'ispettore ne darà immediata comunicazione alla SOCIETÀ, che provvederà entro 72 ore ad informare il Comune di competenza, per la necessaria diffida all’utente e per l’adozione di eventuali provvedimenti di urgenza del Sindaco.
Nel caso di non conformità non gravi Qualora successivamente allo scadere del termine fissato per l'intervento di adeguamento, non sia pervenuta nessuna comunicazione relativa all'esecuzione degli interventi prescritti, la SOCIETÀ comunicherà, nel rispetto del citato Regolamento Provinciale, alla Provincia di Massa Carrara i nominativi dei titolari di impianti che, nei tempi concessi, non sono stati resi conformi per l'irrogazione delle relative sanzioni. Ai fini dell'esercizio dell'attività sanzionatoria riservata alla Provincia di Massa Carrara, la comunicazione di cui sopra dovrà contenere gli elementi necessari per la compilazione del relativo verbale o la messa a ruolo dei mancati pagamenti.
Al fine di poter verificare la realizzazione degli adeguamenti prescritti la SOCIETÀ deve approntare un idoneo sistema di controlli, avvalendosi anche della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi secondo le modalità indicate nell'art. 38 dello stesso. La SOCIETÀ per le non conformità che non richiedono l'intervento del manutentore e/o installatore con il rilascio di documentazione specifica chiede all'utente per la messa a norma l'invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per tutte le altre non conformità è necessario invece l'invio dell'atto di notorietà corredato dalla documentazione obbligatoria.
Informazione ai cittadini.
La SOCIETÀ in stretta collaborazione con l’ufficio Servizi Impianti Termici della Provincia di Massa Carrara, si impegna a garantire un servizio di apertura al pubblico per due giorni alla settimana in orario 9-12 ed un servizio di informazione telefonica continuativo, compatibilmente con le attività lavorative.
La SOCIETÀ si impegna a:
- pubblicizzare adeguatamente le nuove modalità di gestione del servizio pubblico di verifica degli impianti termici ,
- fornire adeguata pubblicità ed informazione ai cittadini, sulle procedure di controllo necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici,
- attivare eventuali collaborazioni con i vari Comuni per individuare le forme di comunicazione con i cittadini.
Raccolta dati. Catasto degli impianti termici.
La SOCIETÀ si occuperà dell’inserimento e della gestione dati pervenuti successivamente alla stipula della convenzione in oggetto. La SOCIETÀ, in collaborazione con il personale della Provincia assegnato al Servizio Impianti termici, completa ed aggiorna il catasto degli impiantì termici, mediante apposito software, fornito dalla Provincia.
La SOCIETÀ si impegna ad proporre gli interventi che si rendessero necessari per adeguare, aggiornare e rendere più funzionale lo strumento in questione.
Il catasto degli impianti termici comprende la banca dati relativa agli impianti esistenti, con l'indicazione almeno della tipologia dell'impianto, della sua ubicazione e della titolarità dello stesso, intesa quest'ultima con riferimento al proprietario dell'impianto ovvero al terzo responsabile, secondo quanto previsto dall'art. 15 D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015.
Il catasto degli impianti termici deve, inoltre, contenere indicazioni relative agli impianti per i quali sia stato presentato o meno il rapporto di controllo di efficienza energetica, gli adempimenti relativi agli obblighi di contribuzione; deve riportare gli eventuali interventi di adeguamento prescritti ed eseguiti per gli impianti sottoposti a ispezione.
Al termine dell'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto la SOCIETÀ dovrà provvedere alla restituzione alla Provincia di Massa Carrara del catasto degli impianti termici completo di tutti gli aggiornamenti effettuati fino a tale data. La SOCIETÀ dispone delle credenziali di accesso alla Banca Dati fornite dalla Provincia di Massa Carrara.
Rimborsi.
La SOCIETÀ provvede a rimborsare, su istanza di parte, con tempestività, i cittadini che abbiano effettuato, alla stessa, il pagamento di eventuali oneri non dovuti.
Rientra tra i casi di rimborso di pagamento non dovuto:
-a titolo di pagamento del controllo da parte di chi aveva già provveduto a presentare, correttamente e nei termini previsti, l'autocertificazione;
- in ogni altro caso, accertato dalla SOCIETÀ.
Art. 2.2) Attività di promozione dell'efficienza energetica in edilizia – Dettagli
La SOCIETÀ si impegna a promuovere nel territorio della Provincia di Massa Carrara buone pratiche in materia di uso efficiente dell'energia in edilizia, attraverso azioni di formazione ed aggiornamento dei professionisti, dei costruttori e degli operatori edili nonché attraverso un'opera di sensibilizzazione rivolta alle istituzioni nonché all'intera cittadinanza anche mediante modelli già sperimentati da altri enti pubblici, tutto quanto senza interferire con gli altri operatori di mercato. La SOCIETÀ attua ed organizza corsi di formazione in materia di edifici ed impianti, nell'ottica della promozione di buone pratiche per l'uso efficiente e razionale dell'energia e l'incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, rilasciando i relativi attestati di frequenza.
La SOCIETÀ può instaurare collaborazioni con soggetti locali di tipo istituzionale (Comuni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, ecc.) per l'organizzazione dei corsi di formazione e le attività informative/divulgative, ferma restando la responsabilità diretta per quanto riguarda i contenuti, i docenti, il controllo trasversale della qualità della formazione/informazione.
La SOCIETÀ per lo svolgimento delle attività sopraelencate potrà richiede un corrispettivo ai soggetti partecipanti ai corsi ed ai soggetti richiedenti servizi di certificazione energetico- ambientale degli edifici.
Art. 2.3 - Attività di servizio di informazione e attività' di comunicazione istituzionale - Dettagli.
La SOCIETÀ' si impegna a diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia attraverso un servizio di informazione e comunicazione, relativamente alle attività previste dal presente contratto, che dovrà essere concordato e preventivamente approvato dall'amministrazione, comprendente le seguenti attività:
- gestione contatti e rapporti con i media e i vari organi di informazione sulle materie inerenti il contratto ;
- partecipazione e organizzazione di conferenze, incontri, eventi stampa e seminari tecnici, (compresa la parte di segreteria organizzativa) su tematiche specifiche legate al risparmio energetico;
- pianificazione di eventuali campagne di comunicazione;
Art. 3 - Durata. Corrispettivi e pagamenti
Il presente contratto ha durata dal 15/12/2015 al 30/06/2016.
I corrispettivi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, per il periodo 15/12/2015 al 30/06/2016 sono stabiliti in 30.000€ oltre a tutti gli introiti derivanti dalle ispezioni di verifica a carico dell’utenza come definiti negli artt. n.4 e n.5 del Regolamento Provinciale, per l’acquisizione dei quali la SOCIETÀ, essendone nella libera disponibilità, si doterà di apposito conto corrente bancario o postale all’uopo dedicato.
E’ riconosciuto, dietro fatturazione, alla SOCIETÀ un anticipo del 20% dell’importo omnicomprensivo di 30.000€ alla firma della convenzione, tre rate bimestrali di €7.000 sempre dietro fatturazione, il 10% dell’importo omnicomprensivo di 30.000€ a saldo al 30/06/2016.
Bimestralmente, unitamente alla fattura, la SOCIETÀ deve inviare alla Provincia una relazione sull’attività svolta in merito a:
- controlli svolti
- aggiornamento catasto
- campagne informative.
Art. 4 - Idoneità della struttura
La SOCIETÀ garantisce di disporre di risorse e professionalità idonee allo svolgimento della presente attività contrattuale.
La SOCIETÀ si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro del settore servizi e commercio ed agli accordi sindacali vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.
Art. 5 - Vigilanza e controllo della Provincia di Massa Carrara sulla SOCIETÀ
La vigilanza ed il controllo di cui al presente articolo sono di competenza del Dirigente responsabile del contratto/Dirigente della struttura Regionale dal 01/01/2016.
Eventuali collaborazioni richieste alla SOCIETÀ da dirigenti diversi da quello responsabile del contratto dovranno previamente essere comunicate e concordate con lo stesso. Tali collaborazioni, che dovranno sempre rientrare nelle finalità della SOCIETÀ ed essere attivate nel rispetto dei vincoli normativi previsti per la stessa, dovranno essere anche oggetto di un'apposita contrattazione da parte del dirigente richiedente e sarà inquadrata come atto aggiuntivo al contratto di servizio principale.
Oltre a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto della SOCIETÀ, la Provincia di Massa Carrara potrà verificare i livelli di efficienza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto da parte della SOCIETÀ attivando le opportune forme di controllo per verificare, singolarmente ed autonomamente, che la SOCIETÀ adempia integralmente e puntualmente alle obbligazioni
contrattuali scaturenti dal presente contratto, assunte nei confronti del medesimo Ente anche ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'articolo 6.
La Provincia di Massa Carrara potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali della SOCIETÀ ove saranno svolte le attività oggetto del presente contratto.
Art. 6 - Procedura di contestazione dell'inadempimento
Qualora, anche in occasione delle verifiche di cui al precedente articolo, venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente contratto imputabile direttamente alla SOCIETÀ e quindi non dipendente da cause esterne o di forza maggiore, viene attivata la seguente procedura:
- la Provincia di Massa Carrara contesta tempestivamente alla SOCIETÀ la violazione riscontrata con riferimento alle funzioni di propria titolarità;
- la SOCIETÀ, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della diffida, provvede a rimuovere la situazione di inadempimento o, diversamente, invia le proprie controdeduzioni;
- nel caso quest'ultime non siano ritenute soddisfacenti o fondate, o la SOCIETÀ non fornisca alcuna controdeduzione, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla diffida. La Provincia di Massa Carrara valuta comunque le eventuali ulteriori misure da intraprendere nei confronti della SOCIETÀ.
Art. 7 - Obblighi della SOCIETÀ
Nel rispetto della disciplina del controllo analogo nelle SOCIETÀ “partecipate in house" di servizi e di cui le parti dichiarano di averne preso piena conoscenza ed a cui dichiarano di volersi confermare, la SOCIETÀ contraente è obbligata a:
- rispettare gli indirizzi operativi e strategici formulati dall'Amministrazione all'organo amministrativo societario;
- sottoporre, in via preventiva, all'esame dell'Amministrazione (e degli altri soci pubblici in caso di "in house" frazionato) le decisioni societarie più importanti (in particolare quelle inerenti il personale, gli appalti, gli incarichi ed il Xxxxxxxx);
- consentire al Dirigente titolare del Contratto di servizio l'accesso ai locali dove viene svolta l'attività e mettere a disposizione i dati richiesti fornendo la collaborazione necessaria al compimento di un'efficace verifica per l'espletamento del "controllo analogo";
- segnalare tempestivamente al Dirigente titolare del Contratto di Servizio ed al Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine a possibili squilibri economico-finanziari societari che possono avere ricadute negative sul bilancio dell'ente;
- trasmettere al Dirigente titolare del Contratto di Servizio ed al Dirigente dei Servizi Finanziari i dati e documenti necessari per la predisposizione del prospetto di conciliazione crediti/debiti e del Bilancio consolidato;
- assicurare la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'Ente in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità , l'efficacia e la qualità dei servizi gestiti;
- adottare, ove ancora non sia stato provveduto, il Regolamento per il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi;
- attenersi ai vincoli attualmente vigenti per la Provincia di Massa Carrara in materia di personale, assunzioni ed incarichi professionali;
- effettuare acquisti di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006, in particolare quelle di cui al titolo I, parte II, nonché quelle della Parte I, VI e V in relazione ai contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28 del Codice dei Contratti;
- rispettare gli obblighi imposti anche alle Società partecipate dal D. Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza.
Art. 8 - Responsabilità e copertura assicurativa
La SOCIETÀ è l'unica responsabile delle attività ad essa affidate con il presente contratto e di quanto ad esse attinente e connesso sotto il profilo giuridico, tecnico economico e finanziario.
La SOCIETÀ si impegna a tenere indenne e sollevata la Provincia di Massa Carrara, da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della negligente esecuzione del presente contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa.
La SOCIETÀ si obbliga ad approntare e mantenere per tutta la durata di efficacia del presente contratto adeguate coperture assicurative in relazione alle responsabilità sopra indicate. In particolare, la SOCIETÀ dovrà costituire, tramite primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa congrua a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:
a. danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa della SOCIETÀ, in conseguenza o in connessione con l'esecuzione del presente contratto;
b. danni che la SOCIETÀ sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili alla Società o a suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 CC;
c. danni recati a persone o cose e di cui la SOCIETÀ sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, provocati in dipendenza dell'esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di esercizio delle stesse;
d. danni recati a persone o cose e di cui la Provincia di Massa Carrara sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di legge, provocati in conseguenza o in connessione con l'esecuzione del presente contratto;
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto
La SOCIETÀ non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il presente contratto, né farlo eseguire per interposta persona. La SOCIETÀ potrà tuttavia avvalersi, sotto sua esclusiva responsabilità, di terzi soggetti per l'esecuzione di talune delle attività affidate, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti in materia di incarichi per le Società pubbliche.
Art. 10 - Proprietà
Tutta la documentazione, le relazioni e quanto altro eventualmente realizzato dalla Società nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto sono di proprietà della Provincia di Massa Carrara e a disposizione della SOCIETÀ previa autorizzazione degli uffici competenti.
Tutte le banche dati eventualmente messe a disposizione di, realizzate da, o aggiornate dalla SOCIETÀ per conto della Provincia di Massa Carrara, sono e rimangono di proprietà esclusiva della Provincia di Massa Carrara, a cui dovranno essere riconsegnate al termine dell'affidamento delle attività oggetto del presente contratto.
Art. 11 - Riservatezza
La SOCIETÀ si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie non di pubblico dominio acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Le notizie relative alle attività della Provincia di Xxxxx Xxxxxxx venute a conoscenza del personale della SOCIETÀ e le informazioni che transitano attraverso le documentazioni cartacee o su supporto informatico, non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né utilizzate da parte della SOCIETÀ o da parte di chiunque collabori alle sue attività per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto, né debbono essere trasportati in altri apparati se non appartenenti alla Provincia di Massa Carrara stessa.
La SOCIETÀ si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di natura riservata di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alle attività da svolgere per conto della Provincia di Massa Carrara vengano considerati riservati e come tali trattati.
Al contempo anche la Provincia di Massa Carrara si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all'organizzazione d'impresa della SOCIETÀ ovvero ai sistemi di produzione di servizi, acquisiti anche in relazione alle attività di controllo previste dal presente contratto.
La SOCIETÀ è tenuta al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili nonché dagli allegati al citato decreto sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Per ciò detto la SOCIETÀ si impegna ad utilizzare i dati personali degli utenti esclusivamente ai fini dell’applicazione della presente convenzione garantendo il rispetto e la tutela dei predetti dati così come previsto dalle leggi in materia.
La SOCIETÀ è tenuta ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione che nel caso in cui si avvalga di soggetti terzi per l'esecuzione di taluni servizi, soggetti che dovranno adottare analoghe misure di sicurezza, cura e protezione di dati, informazioni, software e quant'altro inerente l'attività da svolgere. A tal fine la SOCIETÀ si assume la responsabilità di predisporre dei suoi eventuali futuri rapporti con soggetti terzi, protocolli di sicurezza a presidio della sicurezza e riservatezza di dati.
La SOCIETÀ fornisce ai soggetti interessati idonea informativa sul trattamento dei dati e consente agli stessi tutti i diritti relativi.
Art. 12 - Recesso e risoluzione
Le parti si danno reciprocamente atto che la Provincia di Massa Carrara potrà recedere anticipatamente dal contratto, anche parzialmente, con preavviso non inferiore a 30giorni a seguito della decisione politico-amministrativa di gestire con diverse modalità organizzative il servizio di cui al presente contratto. In caso di recesso la SOCIETÀ sarà tenuta inoltre a regolare entro un mese dal recesso tutte le partite debitorie e creditorie nei confronti dell'ente. In caso di recesso anticipato sarà dovuto alla SOCIETÀ esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza alcun indennizzo.
La Provincia di Xxxxx Xxxxxxx potrà chiedere la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento dei relativi danni, in caso di ripetute violazioni delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e che costituiscano grave inadempimento.
In caso di cessazione delle competenze dell'Ente, il contratto si intenderà risolto di diritto o potrà proseguire con i soggetti istituzionali previsti dalla legge per l'esercizio delle competenze di cui si tratta.
In ogni caso, laddove si verifichino le sopracitate ipotesi, la SOCIETÀ si impegna a consegnare alla Provincia di Massa Carrara gli eventuali documenti od elaborati eventualmente realizzati per lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto nello stato in cui si trovano alla data di revoca e a restituire eventuali banche dati acquisite per lo svolgimento dei servizi.
Art. 13 - Controversie e foro competente
Le Parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro congiunte tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.
In caso di controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, si procederà ad un esame delle medesime mediante apposita riunione congiunta tra SOCIETÀ e Provincia di Massa Carrara .
Xxx permanga tale controversia le Parti decideranno in merito all'eventuale ricorso al giudice ordinario, convenzionalmente stabilito nel Foro di Massa Carrara.
Art. 14 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente contratto dovranno essere inviate, tramite PEC o, in casi di estrema urgenza, tramite fax, agli indirizzi sotto indicati. Ogni variazione dei medesimi deve essere tempestivamente comunicata alle controparti:
1. per la SOCIETÀ alla sede legale della SOCIETÀ di via Democrazia 17 – Massa (MS)
2. per la Provincia di Massa Carrara alla sede Settore Ambiente-Energia –Difesa del Suolo.
La Provincia di Massa Carrara e la SOCIETÀ provvederanno a comunicarsi reciprocamente i propri referenti interni per la gestione operativa delle attività oggetto del presente contratto ed ogni variazione, rispetto a quanto indicato all'art. 2, in merito ai nominativi dei vari responsabili tecnici.
Art. 15 - Registrazione
Il presente atto, redatto in originale, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5-2° comma e 40 del D.P.R. 131/86 a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico della SOCIETÀ.
Art. 16 - Clausole generali e norme di rinvio
La SOCIETÀ è obbligata a rispettare tutte le norme vigenti per le Società pubbliche in materia di procedimento amministrativo, tracciabilità, reclutamento del personale, incarichi professionali, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di amministrazione digitale.
La SOCIETÀ si obbliga altresì all'applicazione dei Contratti collettivi di lavoro, di previdenza, assistenza e assicurazione contro gli infortuni.
Il presente contratto potrà essere modificato per una o più clausole in esso contenuto, dietro presentazione di richiesta scritta anche di una delle parti e previo accoglimento espresso delle parti contraenti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia di servizi pubblici e SOCIETÀ pubbliche nonché alle norme del Codice Civile che regolano l'attività contrattuale.
Letto, confermato e sottoscritto. Massa, li
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la SOCIETÀ dichiara di conoscere e di accettare espressamente gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 del presente contratto.
Per la Provincia di Massa Carrara
……………………………………………………… Per l'Agenzia EAMS
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