AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO A CINQUE (5) IN VIA DELLA CROCE NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO. PERIODO TRE ANNI, RISERVATO A SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA,...
CITTA’ DI TRICASE
Provincia di Lecce
Settore V° – LAVORI PUBBLICI – DEMANIO E SICUREZZA
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO A CINQUE (5) IN XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX. PERIODO TRE ANNI, RISERVATO A SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI AI SENSI DELLA L.R. N. 33/2006
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
A V V I S A
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 152/2015 e della Determina del Responsabile del Servizio n. 864 del 15-09-2015, il Comune di Tricase intende procedere tramite procedura selettiva – ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 33/2006 e dell’articolo 30 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) all’affidamento in concessione a terzi del “Campo di calcio a 5” e relative pertinenze, sito in xxx Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
1-SOGGETTI AMMESSI
Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall’articolo 90 della Legge 289/2002 e successivi regolamenti attuativi, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e insussistenza di alcuna ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
2-DURATA
La gestione dell’impianto viene concessa per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2018 salvo estensione di ulteriori anni due in relazione all’offerta gestionale presentata ai sensi del successivo punto 8. Decorso tale periodo, il rapporto si scioglierà di diritto, senza bisogno di disdetta. La concessione può essere rinnovata per un ulteriore biennio. Nelle more il concessionario subentrante affiancherà l’Associazione uscente nella gestione della struttura sportiva.
3-MODALITA’ DI GESTIONE
Le modalità di gestione sono disciplinate sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici che quelli economico patrimoniali nello schema di convenzione allegato al presente avviso.
Il Comune si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 10 gg.), concordando preventivamente le date con l'affidatario e senza oneri a carico del Comune.
4-CANONE CONCESSIONARIO A BASE DI GARA
L’importo del canone di concessione annuo posto a base d’asta è pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00). Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al canone fissato quale importo a base di gara.
5-CORRISPETTIVO
A fronte dell’onere per la gestione del “Campo di calcio a 5” la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di negoziare le tariffe, qualora quelle proposte dal concorrente venissero considerate ingiustificatamente esose.
E’ altresì data al gestore la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione annuali, nell’ambito dell’immobile e delle aree di pertinenza in concessione.
Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura in modo da garantire la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura del tempo.
Alla scadenza dell’affidamento l’impianto dovrà essere restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà, pertanto il Concessionario si obbliga ad utilizzare l’impianto con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere e terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose;
• dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di xxxxx, secondo le più dettagliate indicazioni dell’art. 14 della convenzione;
• dovrà provvedere all’apertura e alla chiusura dell’impianto, alla pulizia del campo di gioco, degli spogliatoi, servizi igienici ed accessori;
• dovrà provvedere ad una custodia idonea atta ad assicurare la normale e corretta fruizione da parte degli utilizzatori e di eventuale pubblico.
Il Concessionario inoltre dovrà garantire, l’apertura, la chiusura , la custodia, la pulizia, nonché l’utilizzo dell’ impianto da parte delle scuole dell’obbligo del territorio (scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado), durante l’espletamento delle attività di istituto.
Sono altresì carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell’intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Concessionario medesimo.
Il Concessionario è tenuto:
• -al pagamento delle utenze varie (energia elettrica, metano, acqua e telefono) assumendo a proprio carico le relative intestazioni ed oneri;
• -alla gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici, di riscaldamento) nel rispetto della normativa di riferimento in materia;
• -alla riparazione dei danni prodotti agli impianti da terzi o da propri dipendenti, salvo rivalsa verso i responsabili;
• - alla vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture segnalando immediatamente al Comune eventuali danni o semplici negligenze addebitabili all’utente autorizzato;
• -ad accertare il possesso da parte degli utilizzatori delle necessarie autorizzazioni amministrative;
• - all’applicazione ed il rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2006 recante “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”;
• - al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto;
• - all’adempimento degli oneri previsti dal D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e successive modificazioni ed integrazioni.
Fermo restando ogni impegno derivante dall'attività ufficiale della Società Concessionaria e comunque nel rispetto, per quanto possibile, delle esigenze di utilizzo del Concessionario, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto per proprie iniziative che promuovano attività a carattere sociale, ricreativo nell'impianto. In tali occasioni la custodia e la pulizia degli impianti rimangono comunque a carico del concessionario.
6-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La dichiarazione di interesse deve pervenire, utilizzando preferibilmente, il modello allegato al presente avviso, a mezzo del servizio postale o consegnato a mano al seguente indirizzo: Comune di Tricase, Ufficio Protocollo, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 73039 – Tricase (LE) entro le ore 12,00 del giorno 12 Ottobre 2015 , in un plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta
“NON APRIRE – CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “CAMPO DI CALCIO A 5.” NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO
7-MODALITA’ DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO
Il presente avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo l’Ente che, sulla base delle domande pervenute, avvierà una gara informale, preceduta da apposita determinazione a contrattare riservandosi, sin da ora, la facoltà di procedere all’ affidamento anche in presenza di un unico soggetto ritenuto idoneo. La lettera di xxxxxx, qualora venga dato corso al presente avviso, conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
Il Comune si riserva la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della concessione.
La manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto interessato all’espletamento della procedura di gara da parte del Comune, né all’affidamento.
8-CRITERIO DI SELEZIONE:
Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lvo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Comune di Tricase, al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare a fronte di una estensione del periodo di gestione di due anni rispetto ai tre anni posti a base di gara selezionerà i soggetti che manifesteranno interesse secondo i seguenti criteri:
a1 – Offerta tecnica, a cui verranno attribuiti massimo 80 punti, costituita da un progetto di gestione da redigersi conformemente ai criteri stabiliti dalla L.R. 33/2006 corredato da idoneo un piano economico finanziario;
a2 – Offerta economica, a cui verranno attribuiti massimo 20 punti, in rialzo sul prezzo del canone di € 1.000,00 (euro mille/00) posto a base di gara
La valutazione del progetto sarà improntata al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario relazionato alla qualità del servizio offerto.
9- ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx.
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx al n. telefonico 0833/777358, fax. 0833/777370 o a mezzo mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx, o presso gli uffici comunali, previo appuntamento, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Tricase per dieci giorni consecutivi e sul sito informatico dell’Ente all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
Tricase li, 24-09-2015
Il Responsabile del Settore LL.PP. X.xx: Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
COMUNE DI TRICASE
Provincia di Lecce
SCHEMA
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TRICASE E L’ASSOCIAZIONE CONCESSIONARIA PER LA
GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 NELLA FRAZ. DI LUCUGNANO.
CIG: …………….
Il giorno ……………….. ( ) presso la sede del Comune di TRICASE, Piazza X. Xxxxxxxxx
TRA
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, nato a Zurigo (Svizzera) il 03/05/1964, C.F. FRRVTI64E03Z133V, il quale interviene in qualità di Responsabile Settore LL.PP. del Comune di TRICASE, incarico conferito con provvedimento del Sindaco n. del / / , domiciliato per la carica ricoperta presso gli Uffici Comunali siti in Tricase in Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale
– Partita IVA ,
E
, nato a
il / / , C.F.
, il quale interviene in qualità di Presidente Pro-tempore della
con sede in in via , Partita IVA
, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell’interesse della stessa società che rappresenta ed in seguito denominato Concessionario,
PREMESSO CHE
- con Atto di Giunta Comunale n. 152 del 01-07-2015 è stato deliberato di affidare a soggetti esterni da individuarsi fra quelli di cui al comma 25, art. 90 L. 289/2002 e dal comma 2 art. 19 L.R. 33/2006 la gestione del Palazzetto dello sport;
- con determinazione n. del 2015 è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento della
gestione mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 33/2006 ed il relativo schema di convenzione;
- con determinazione n. del / / è stato approvato l’esito di gara esperita in data
ed è stato aggiudicato l’affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport a partire dal / / Per
anni
alla società sportiva
con sede in
via
- con determinazione n. del / / sono stati approvate le polizze fideiussorie di cui all’art. 14 della presente convenzione;
Premesso quanto sopra, si conviene e si stipula quanto segue:
Il Comune di Tricase, per mezzo del Responsabile del Settore LL.PP., concede in gestione alla Società Sportiva, per la quale accetta il suo legale rappresentante, l’impianto sportivo “CAMPO DI CALCIO A 5” ubicato in xxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx. xx Xxxxxxxxx alle seguenti condizioni:
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune di Tricase affida la gestione del Campo di Calcio a 5 ed annesse pertinenze, per essere destinato all’esercizio di discipline sportive tra quelle riconosciute, associate o affiliate al CONI a condizione che lo stesso, nonché le attrezzature sportive di cui è dotato, siano a disposizione di tutti i cittadini, anche non residenti nel Comune di Tricase, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni regolamentari in
materia statuite dalla LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 33 recante: “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”
L’immobile, comprensivo dell’area esterna di pertinenza e dei relativi impianti, viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che l’Associazione concessionaria dichiara di avere verificato. All’atto di consegna dell’impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di ricognizione ed un inventario dei beni mobili, unitamente allo stato di consistenza degli immobili, spazi ed attrezzature relative. La gestione consisterà nell’uso, manutenzione, pulizia, custodia e sorveglianza dell’impianto dell’area di pertinenza nonché nell’uso di tutta l’attrezzatura comunale esistente, messa a disposizione per la normale conduzione e gestione dell’impianto.
L’impianto potrà essere utilizzato in via straordinaria anche per altre attività, compatibili con l’uso dell’impianto sportivo. In questo caso il concessionario dovrà ottenere preventivamente il nulla osta dall’Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti.
ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La gestione dell’impianto viene concessa per la durata di anni tre a decorrere dal 1 Gennaio 2016 e fino al 31.12.2018. Decorso tale periodo, il rapporto si scioglierà di diritto, senza bisogno di disdetta. La concessione può essere rinnovata per un ulteriore biennio.
ART.3 - IMPORTO DELLA CONVENZIONE
Il Concessionario dovrà corrispondere annualmente al Comune di Tricase un canone di concessione di euro 1.000,00. Il suddetto canone di concessione dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate. Il gestore riceverà dal Comune regolare fattura gravata di imposta sul valore aggiunto con aliquota di legge.
ART. 4 - ONERI A CARICO DELL’CONCESSIONARIO
Il concessionario assumerà a proprio carico:
- -il pagamento a favore del Comune di Tricase del canone annuo di utilizzo di cui al precedente articolo;
- la manutenzione ordinaria della struttura in modo da garantire la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura del tempo. Alla scadenza dell’affidamento l’impianto dovrà essere restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà, pertanto il Concessionario si obbliga ad utilizzare l’impianto con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere e terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose;
- la stipula inoltre di polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di xxxxx, secondo le più dettagliate indicazioni del successivo Art. 14 della presente convenzione;
- l’apertura e la chiusura dell’impianto, la pulizia dei campi di gioco, dei servizi igienici ed accessori;
- -la custodia idonea ad assicurare la normale corretta fruizione da parte degli utilizzatori e di eventuale pubblico.
Il Concessionario inoltre dovrà garantire, l’apertura, la chiusura , la custodia, la pulizia, nonché l’utilizzo dell’ impianto da parte delle scuole dell’obbligo del territorio (scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado), durante l’espletamento delle attività di istituto.
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell’intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Concessionario medesimo.
Il Concessionario si impegna a limitare l’accesso ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva riconosciuta.
Il Concessionario è tenuto:
- al pagamento delle utenze varie (energia elettrica, metano, acqua e telefono) assumendo a proprio carico le relative intestazioni ed oneri;
- alla gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici, di riscaldamento) nel rispetto della normativa di riferimento in materia;
- alla riparazione dei danni prodotti agli impianti da terzi o da propri dipendenti, salvo rivalsa verso i responsabili;
- alla vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture segnalando immediatamente al Comune eventuali danni o semplici negligenze addebitabili all’utente autorizzato;
- ad accertare il possesso da parte degli utilizzatori delle necessarie autorizzazioni amministrative;
- al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto;
- all’adempimento degli oneri previsti dal D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e s.m.i.
Fermo restando ogni impegno derivante dall'attività ufficiale della Società Concessionaria e comunque nel rispetto, per quanto possibile, delle esigenze di utilizzo del Concessionario, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto per proprie iniziative che promuovano attività a carattere sociale, ricreativo nell'impianto. In tali occasioni la custodia e la pulizia degli impianti rimangono comunque a carico del concessionario.
Il Concessionario è tenuto a rilasciare su semplice richiesta dell’Amministrazione il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 10 gg.), concordando preventivamente le date con l'affidatario e senza oneri a carico del Comune.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE
In considerazione dell’uso pubblico dell’impianto, della riserva di disponibilità a favore dell’Amministrazione Comunale e dell'onerosità della gestione, il Comune di Tricase:
- provvederà alle spese di manutenzione straordinaria, purché non causate da inottemperanza da parte del concessionario o comunque da incuria. La manutenzione straordinaria degli impianti potrà avvenire anche a cura del concessionario e a spese del Comune, previa approvazione delle caratteristiche tecniche ed economiche dell’intervento.
ART. 6 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
A fronte dei compiti e degli oneri assunti a proprio carico, il concessionario avrà diritto a:
• Introitare tutti i proventi conseguenti il pagamento delle tariffe d’uso da parte degli utilizzatori, tenuto conto tuttavia che per le scuole dell’obbligo del territorio (scuola primaria e Scuola Secondaria di 1° grado) l’utilizzo sarà a titolo gratuito;
• I proventi delle tariffe per l’uso dell’ impianto sono introitati dalla concessionaria che può anche richiedere agli organizzatori cauzioni e penali, di entità rapportata alla tipologia della manifestazione, per eventuali danni materiali.
Le tariffe applicate per l’uso dell’impianto sono:
• tariffe applicate agli utenti, secondo quanto previsto ed approvato dalla Stazione Appaltante in relazione al progetto di gestione;
Le tariffe, devono essere comunicate entro il 15 ottobre di ciascun anno solare e saranno approvate con specifico atto del Concedente; devono essere esposte al pubblico in luogo ben visibile dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione.
• Introitare proventi derivanti dalla eventuale realizzazione e gestione del punto di ristoro, ed eventuali proventi derivanti dalla gestione della pubblicità negli impianti, con le limitazioni previste dalla citata deliberazione n.16/2012
ART. 7 – PUBBLICITA’ E PUNTO DI RISTORO
E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant’altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all' attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale,potranno essere svolte anche da sub concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
ART. 8 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
Entro il mese di luglio di ogni anno, il concessionario sarà tenuto a presentare una relazione sull’andamento della gestione effettuata nella stagione agonistica appena trascorsa. Nella stessa dovranno anche essere indicati gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel corso dell’anno.
ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DELL’IMPANTO SPORTIVO
Tutte le società/associazioni/utenti che intendano svolgere attività sportiva nell’impianto di cui trattasi, dovranno presentare al concessionario le richieste di utilizzo per la stagione agonistica (settembre-giugno).
Il concessionario provvederà a stabilire le assegnazioni ed il calendario di utilizzo dell’impianto compatibilmente con le esigenze degli utenti che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto dei criteri previsti legge regionale 4.12.2006, n.33 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”.
Il concessionario, dovrà far pervenire al Comune il piano di utilizzazione dell’impianto per l’intera stagione agonistica con i relativi giorni ed orari di utilizzo.
ART. 10 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE PUBBLICHE
Ogni adempimento amministrativo o federale necessario allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche all’interno degli impianti dovrà essere assicurato dal concessionario ovvero dal soggetto promotore.
ART. 11 - PERSONALE
Il concessionario è tenuto alla completa osservanza , nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d’opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva l’Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.
Il concessionario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI
Per tutta la durata dell’affidamento, è vietata la cessione a terzi, sia totale che parziale, della gestione dell’impianto.
ART. 13 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ATTIVITA’
Il Comune di Tricase può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell’attività all’interno dell’impianto per motivi di pubblica utilità, sicurezza ed igienici, senza che per questo il concessionario possa far rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
L’Amministrazione potrà revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate e salvo l’eventuale diritto de l concessionario al rimborso, secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 14 - RESPONSABILITA’
Tutte le responsabilità civili e penali di tutto ciò che avviene all'interno dell’impianto sportivo sono a carico del'Concessionario - gestore, che si obbliga con la presente al rispetto di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm.ii. Il Concessionario terrà comunque sollevato il Comune di Tricase da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione dell’impianto.
L'affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Il presidente dell'Associazione può avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva. Per la corretta gestione della sicurezza, egli dovrà curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
Il legale rappresentante dell'Associazione sportiva sarà considerato responsabile dell'impianto se prima dell'avvio dell'attività sportiva non sarà comunicato all'Ente un diverso nominativo appositamente allo scopo delegato.
Il piano di emergenza deve essere redatto/aggiornato in conformità alle disposizione di cui all'art. 19 del
D.M. 18/03/1996 e s.m.i. e deve tener conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno della struttura per tutta la durata della convenzione, limitatamente alle attività di competenza dell’affidatario.
Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni a persone e cose, la Concessionaria ha stipulato, con primaria Compagnia di assicurazione, a proprie spese e per tutta la durata del presente contratto, le polizze assicurative per R.C.T., associati e non, per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate, (nessuna esclusa ed eccettuata) dall’uso degli impianti e delle attrezzature, dallo svolgimento di manifestazioni sportive, per un massimale unico di € 1.500.000,00 (unmilionicinquecentomila/00); detta polizza contiene espressa rinuncia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa verso il Concedente e contiene appropriate clausole rivolte a tenere indenne il Concedente in relazione alla responsabilità per qualsiasi eventuale danno.
Il Concessionario a propria cura e spese ha stipulato specifica polizza con primaria Compagnia di Assicurazione, per un massimale assicurativo di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) contro i danni dell’incendio, rischi accessori e ricorso terzi, relativa alle proprie responsabilità.
La Concessionaria non potrà apportare alcuna variazione al Contratto assicurativo senza la preventiva autorizzazione del Concedente.
Si conviene che in caso di interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Concedente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione
ART. 15 - INNOVAZIONI E VARIANTI
E’ fatto divieto, pena la risoluzione del contratto, di eseguire sugli immobili ed alle attrezzature varianti, addizioni e miglioramenti, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Le eventuali opere di miglioria autorizzate e realizzate dal Concessionario al termine dell’affidamento resteranno di proprietà del Comune, senza alcun diritto di indennizzo da parte del concessionario stesso. L’Ente potrà disporre il ripristino di eventuali opere non autorizzate addebitandone le spese al Concessionario, cui potrà essere altresì richiesto eventuale risarcimento del danno.
ART. 16 - RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi solo un preavviso di un mese a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., in caso di grave inadempienza rispetto
agli obblighi previsti dalla presente convenzione ovvero nei seguenti casi:
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge;
- -cessione della gestione dell’impianto, sia totale che parziale, e sub-concessione o locazione, sia totale che parziale;
- -utilizzazione, gestione o fruizione dell’impianto per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente convenzione.
Inoltre, nel caso di risoluzione dell’affidamento:
- l’Ente richiederà al gestore il canone annuale di utilizzo in misura proporzionale alle mensilità di affidamento già trascorse e riferite all’annualità di risoluzione del contratto;
- il Concessionario dovrà restituire l’immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d’uso;
- l’affidatario potrà asportare dall’immobile soltanto gli arredi da lui approvvigionati;
- eventuali altri lavori e/o migliorie effettuate dall’Concessionario saranno acquisiti gratuitamente dall’Ente concedente.
ART. 17 - CAUZIONE
Il deposito cauzionale a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a carico della Concessionaria, non viene costituito in quanto il contratto prevede il pagamento da parte del Concedente, di rate periodiche subordinate alla verifica del puntuale adempimento delle clausole contrattuali, tra le quali la effettuazione delle opere di manutenzione dei beni affidati in consegna
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, è immediatamente impegnativa per le parti all’atto della sottoscrizione e sarà registrata solo in caso d’uso con spese a cura del richiedente.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/03, si informa che i dati forniti dal Concessionario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tricase.
ART. 20 – RINVIO NORME GENERALI
Il rapporto tra il Comune di Tricase e si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 27.7.78 n. 392 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile si deferirà la controversia alla giurisdizione ordinaria.
In caso di ricorso alle vie giudiziali, è comunque competente in via esclusiva il Foro di Lecce.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
ISTANZA ED AUTOCERTIFICAZIONE
Al COMUNE DI TRICASE XXXXXX XXXXXXXXX
00000 – Xxxxxxx (XX)
OGGETTO: Appalto per l’affidamento della gestione dell’Impianto Sportivo di “Calcio a 5” in xxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxx 0 (xxx). Importo annuale dell’appalto a base di gara € 1.000,00 (euro mille/00) .
Importo complessivo presunto € 3.000,00 (euro tremila/00).
Il sottoscritto nato a il titolare o
legale rappresentante in Via n tel. n. fax. con codice fiscale n. e con partita IVA n.
con sede
C H I E D E
di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di falsa dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
D I C H I A R A
1) di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m- comma 1, art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
2) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e/o per la quale il giudice abbia disposto il beneficio della non menzione, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., a carico né del e/o dei legali rappresentanti né del e/o dei direttori tecnici dell’impresa, (N.B. in caso contrario dichiarare le condanne penali riportate indicando numero della sentenza, data, reato commesso e condanna);
3) che non incorre nel divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 231/2001;
4) che l’Associazione è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste rispettivamente dalla lett. e) (non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale) e dalla lett. f) (non essere i regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse) di cui all’art. 24,comma 1 della Direttiva CEE 93/37;
5) che l’Associazione è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste rispettivamente dalla lett.d) ( aver commesso un errore grave in materia professionale) e dalla lett. g) (essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni) di cui all’art. 24 comma 1, della Direttiva CEE n. 93/37;
6) che l’Associazione non è incorsa in un provvedimento di rescissione o di risoluzione per grave inadempimento nell’esecuzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione;
7) che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o situazioni oggettive, lesive della
par condicio fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza delle offerte o comunque riconducibili al medesimo centro di interesse e/o decisionale;
8) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
9) a titolo di dichiarazioni a corredo dell’offerta, in via definitiva:
a) di essere pienamente edotto delle norme che devono regolare l’appalto in parola e di avere preso altresì piena conoscenza del Bando di gara accettandone, in caso di aggiudicazione, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze ecc.
b) di avere esaminato minuziosamente e dettagliatamente il Bando di gara, impegnandosi, di conseguenza, ad eseguire il servizio con l’osservanza incondizionata delle prescrizioni e disposizioni in esso contenute , riconoscendo remunerativo e di propria convenienza, nel suo complesso il prezzo offerto;
c) che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli oneri e difficoltà operative e gestionali – organizzative discendenti dal contratto e da quanto sopra valutato;
d) di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ;
e) di conoscere, e per questo senza nulla eccepire o pretendere, tutte le norme che regolano l’appalto, lo stato dei luoghi di che trattasi, nonché la conformazione degli spazi pubblici in cui operare;
f) di impegnarsi a sottoscrivere presentare in sede di stipulazione del contratto di gestione dell’impianto sportivo una polizza assicurativa per ogni responsabilità sia civile sia penale per danni , derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, con un massimale unico di € 1.500.000,000 (unmilionecinquecentomila) come previsto dall’art. 14 del relativo Bando di gara;
10) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità adottato con Delibera
G.M. n° 123 del 29-04-2011, sottoscritto nell’anno 2011 presso la Prefettura di Lecce, con specifico riferimento agli artt. 2 e 3;
11) di impegnarsi a mantenere, l’offerta presentata, valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di svolgimento della gara;
Luogo e data della sottoscrizione
IL DICHIARANTE
(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario)