Visana Assicurazioni SA Valide dal gennaio 2017
Visana Assicurazioni SA Valide dal gennaio 2017
Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Directa Responsabilità civile privata
Osservazioni:
▪ Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.
▪ La versione originale delle presenti disposizioni è quella in lin- gua tedesca. Le versioni in altre lingue sono traduzioni. In ca-
so di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tede- sca.
A Basi giuridiche
Le basi giuridiche sono costituite dagli accordi rientranti nella polizza, dalla Legge federale svizzera sul contratto d’assicura- zione (LCA), dal Codice civile svizzero e dal Codice delle obbli- gazioni.
Nel Principato del Liechtenstein, oltre agli accordi stipulati nella polizza, si applica la Legge sul contratto di assicurazione ivi vi- gente (VersVG).
B Stipula e contenuto dell’as- sicurazione
1. Inizio, durata e scadenza
L’assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valida per la durata ivi concordata. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene notificata la disdetta.
2. Obbligo di notifica
Al momento della conclusione del contratto, lo stipulante deve fornire a Visana, su richiesta scritta della stessa, indicazioni cor- rette su tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio in quan- to e come gli sono o gli devono essere noti. Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione di Visana a conclude- re il contratto o a concluderlo alle condizioni convenute.
3. Contenuto della polizza ed esten- sione dell’assicurazione
L’estensione della protezione assicurativa dipende dalle coper- ture concordate, dalle Condizioni generali del contratto d’assi- curazione (CGA) nonché dalle Condizioni complementari e da eventuali Condizioni particolari. La polizza contiene le coperture desiderate, nonché le rispettive somme garantite e le franchi- gie.
3.1 Persone assicurate
L’assicurazione di responsabilità civile privata è valida, in base agli accordi fissati nella polizza, per le seguenti persone:
3.1.1 Persona singola
L’assicurato come persona singola.
3.1.2 Economia domestica con più persone
Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lo stipulante in comunione domestica o che soggiornano fuori
dalla comunione domestica durante la settimana e che vi ritor- nano regolarmente:
1. il coniuge e il partner registrato, oppure la persona che convive con lo stipulante, come ad esempio il suo partner in concubinato;
2. le persone minorenni;
3. i figli xxxxxxxxxxx, anche figli in affidamento, delle persone assicurate, purché non esercitino un’attività lucrativa. Il sa- lario degli apprendisti o il guadagno accessorio degli stu- denti non sono considerati come reddito proveniente da attività lucrativa;
4. le persone specificate nominativamente nella polizza.
3.1.3 Altre persone assicurate
Sono assicurate nell’assicurazione di responsabilità civile priva- ta, indipendentemente dalla variante «persona singola» oppure
«economia domestica con più persone»:
1. i minorenni che soggiornano temporaneamente presso lo stipulante;
2. il personale di servizio privato durante l’esercizio delle fun- zioni per l’economia domestica dell’assicurato, i dipen- denti e altre persone ausiliarie che eseguono lavori in rela- zione a stabili, fondi o impianti assicurati;
3. altre persone nella loro qualità di capofamiglia per danni causati da conviventi minorenni assicurati, che soggiorna- no temporaneamente e gratuitamente presso queste altre persone;
4. altre persone quali detentrici di animali appartenenti a per- sone assicurate, purché la custodia duri al massimo tre mesi e non avvenga a titolo professionale.
3.1.4 Copertura precauzionale
A titolo precauzionale, l’assicurazione è valida per tre mesi se:
1. l’«economia domestica persona singola» viene trasformata in «economia domestica con più persone», ad esempio in seguito a un matrimonio o all’arrivo di un’altra persona;
2. dei figli assicurati iniziano un’attività lucrativa o prendono un loro proprio domicilio altrove;
3. altre persone assicurate lasciano l’economia domestica;
4. lo stipulante muore, per le altre persone assicurate, in ca- so di «economia domestica con più persone».
Ciò a condizione che la modifica venga annunciata a Visana entro tre mesi e che venga proposta una propria assicurazione di responsabilità civile privata o la continuazione dell’assicura- zione, oppure che l’assicurazione venga trasformata in «un’e- conomia domestica con più persone». Il premio va versato con effetto retroattivo a partire dall’inizio del rischio.
3.2 Validità temporale e territoriale
3.2.1 Dove è valida l’assicurazione?
L’assicurazione è valida in tutto il mondo; tuttavia, per viaggi e soggiorni all’estero, la validità è limitata a 24 mesi. Per i proprie- tari di stabili e i proprietari di case mobili, l’assicurazione di re- sponsabilità civile è valida soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nonché nelle enclave di Campione d’Italia e Büsingen.
3.2.2 Quando è valida l’assicurazione?
2 Sono assicurati i danni che vengono causati durante la durata convenuta dell’assicurazione di responsabilità civile privata.
3.3 Limitazioni generali dell’estensione dell’assicura- zione
Non sono assicurate nell’assicurazione di responsabilità civile privata le pretese:
a) per danni che riguardano le persone assicurate, le perso- ne che vivono nella stessa economia domestica oppure le cose di loro proprietà;
b) in relazione a una carica ufficiale e un’attività professionale (eccetto attività professionali indipendenti assicurate) e in relazione a un’azienda commerciale o agricola;
c) derivanti dalla responsabilità civile quale detentore o con- ducente oppure in relazione all’uso di veicoli a motore di ogni genere, natanti e aeromobili a motore, compresi i pa- racadute, gli alianti da pendio, i parapendii e i deltaplani per i quali è prescritta per legge un’assicurazione di re- sponsabilità civile, rispettivamente se sono o devono es- sere immatricolati in Svizzera (con riserva art. J cifra 9);
d) per danni causati dall’usura o che si verificano a poco a poco, a meno che la causa del danno non sia riconducibi- le a un evento imprevisto e improvviso;
e) per danni derivanti dalla pratica del kite surf;
f) dovute a smarrimento o danneggiamento di dati e soft- ware che non sono riconducibili a un danno assicurato;
g) in relazione a ogni conseguenza di perpetrazione o tentati- vo intenzionale di crimini, delitti o atti di violenza;
h) per danni che le persone assicurate si sarebbero dovute aspettare con probabilità preponderante o che hanno ac- cettato;
i) in relazione con la trasmissione di malattie infettive di per- sone, animali o piante;
j) relative all’amianto;
k) per la responsabilità civile del committente per il danneg- giamento di fondi e altre opere causate da lavori di demo- lizione, sterro o costruzione (eccetto copertura secondo l’articolo J, cifra 7.6);
l) per pregiudizi economici causati al danneggiato che non risultano né da una lesione alla persona assicurata né da un danno materiale assicurato o da un danno agli animali;
m) per i costi o i risarcimenti risultati da una procedura penale o amministrativa;
n) i regressi e le rivalse avanzate da terzi per prestazioni che questi ultimi hanno causato al danneggiato. L’esclusione è limitata all’articolo J, cifra 1, paragrafo 2 e all’articolo J, cifra 8, 9.3 e 11, unitamente all’articolo K, cifra 2 e B, cifra 3.1.3, punto 1;
o) di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare e in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser;
p) per danni di ogni tipo riconducibili a eventi bellici, atti para- bellici e disordini di ogni tipo.
C Modifica dell’assicurazione
Lo stipulante può adattare l’assicurazione se per esempio le persone assicurate si trasferiscono oppure se lasciano l’econo- mia domestica oppure se altre vi si aggiungono.
Visana può adeguare i premi e le somme assicurate in funzione delle nuove condizioni, qualora venga assicurata una copertura supplementare oppure se si aggiungono nuove persone all’e- conomia domestica.
Lo stesso vale nel caso in cui le basi legali abbiano subito mo- difiche. Le nuove condizioni d’assicurazione vengono comuni- cate al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore. Se, in caso di coperture disciplinate dalla legge, le modifiche dell’e-
stensione vengono stabilite da un’autorità federale, non sussi- ste il diritto a disdire il contratto.
D Annullamento dell’assicu- razione
1. Alla scadenza del contratto con- cordata
Ambedue le parti possono disdire il contratto per iscritto alla scadenza del contratto concordata. La disdetta da parte dello stipulante deve pervenire a Visana al più tardi un mese prima della scadenza concordata. Se il contratto viene disdetto da Vi- sana, la disdetta deve pervenire allo stipulante al più tardi tre mesi prima della scadenza concordata.
2. In caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione
Visana può disdire il contratto per iscritto qualora alla stipula del contratto di assicurazione lo stipulante abbia fornito indicazio- ni errate su un fatto rilevante per la valutazione del rischio o se lo ha omesso violando l’obbligo di dichiarazione. La disdetta di- venta efficace alla data di ricezione da parte dello stipulante.
La disdetta comporta l’estinzione dell’obbligo di prestazione da parte di Visana per danni già avvenuti il cui verificarsi e la cui entità sono stati influenzati dall’omissione o dall’errata indica- zione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio. Le pre- stazioni già erogate devono essere rimborsate. Il diritto di di- sdetta si estingue dopo quattro settimane dal momento in cui Visana è venuta a conoscenza della violazione.
3. In caso di violazione dell’obbligo di informare
Lo stipulante può disdire per iscritto in caso di inadempienza da parte di Visana dell’obbligo di informare prima della stipula del contratto. Il diritto di disdetta si estingue dopo quattro set- timane dal momento in cui lo stipulante è venuto a conoscen- za della violazione di tale obbligo e delle informazioni ai sensi dell’art. 3 LCA, al più tardi però un anno dopo detta violazione. La disdetta diventa efficace alla data della ricezione da parte di Visana.
4. In caso di violazione dell’obbligo di notifica
Qualora lo stipulante ometta di notificare immediatamente un aumento sostanziale del rischio nel corso della durata dell’assi- curazione, in seguito Visana non è più vincolata al contratto di assicurazione.
5. In caso di sinistro
Ambedue le parti possono disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro per cui può essere ottenuto un risarcimento. Visa- na deve disdire al più tardi al momento del pagamento dell’in- dennizzo ovvero dell’erogazione della prestazione assicurativa. La responsabilità si estingue dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della disdetta da parte dello stipulante. Lo stesso deve disdire al più tardi 14 giorni dopo essere venu- to a conoscenza del versamento dell’indennizzo ovvero dell’e- rogazione della prestazione assicurativa. In tal caso, la respon- sabilità di Visana si estingue trascorso il termine di 14 giorni dal momento in cui riceve la disdetta.
3 6. In caso di modifica dei premi tarif- fari e delle franchigie
Se i premi tariffari o i regolamenti sulle franchigie subiscono una modifica, Visana può richiedere l’adeguamento dell’assicura- zione. A tal fine essa comunicherà allo stipulante le modifiche intervenute al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo. Qualora non acconsenta alle modifiche intervenu- te, lo stipulante può disdire il contratto. La disdetta è valida se perviene a Visana al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicu- rativo. Se lo stipulante omette di disdire il contratto, l’adegua- mento si considera accettato.
Non danno diritto alla disdetta le modifiche:
a) di premi o prestazioni a favore dello stipulante;
b) di premi o franchigie di coperture disciplinate dalla legge se stabilite da un’autorità federale.
7. Altri motivi di annullamento
Visana può disdire il contratto o recedere dallo stesso in caso di motivazione fraudolenta del diritto di assicurazione, violazio- ne del divieto di apportare modifiche in caso di sinistro, azione deliberata finalizzata a provocare l’evento assicurato e doppia assicurazione. La disdetta diventa efficace alla data della rice- zione da parte dello stipulante.
E Pagamento dei premi
1. Scadenza e pagamento
I premi delle coperture scelte dallo stipulante sono indicati nel- la polizza e devono essere versati in anticipo alla scadenza per ogni anno assicurativo. Se il pagamento non avviene entro 30 giorni dopo la scadenza, Visana invia un sollecito a spese del- lo stipulante e concede allo stesso un termine supplementare di 14 giorni. Se il sollecito rimane senza esito, l’obbligo di pre- stazione da parte di Visana rimane sospeso fino al pagamento integrale del premio, compresi gli interessi e le spese. Qualora sia stato pattuito il pagamento rateale, si considerano differite solo le rate esigibili nel corso dell’anno assicurativo.
2. Rimborso del premio in caso di annullamento
Se l’assicurazione viene annullata anticipatamente per motivi contrattuali o legali, in linea di principio Visana rimborsa allo sti- pulante il premio per il periodo assicurativo non decorso. In ca- so di disdetta dell’assicurazione da parte dello stipulante e se quest’ultima è stata in vigore per meno di 12 mesi, non avviene alcun rimborso.
F Doveri e obblighi di notifica
1. Aumento e modifica del rischio
Nel corso della durata dell’assicurazione, lo stipulante deve da- re immediata comunicazione a Visana di un’eventuale modifica di fatti rilevanti per la valutazione del rischio o di rischi in quanto e come gli sono o gli devono essere noti, nonché dichiarati per iscritto prima della stipula del contratto. Visana è autorizzata ad adeguare il premio alle nuove condizioni o a disdire il contrat- to entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dello stipulante con un preavviso di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante, qualora egli non sia d’accordo con l’aumento del premio.
2. Cambiamento del numero di per- sone
Quando «un’economia domestica persona singola» aumenta e diventa una «economia domestica con più persone», lo stipu- lante è tenuto ad annunciarci questa modifica entro tre mesi. Visana si riserva il diritto di adattare i premi alle nuove condizio- ni.
3. Cambio di indirizzo, cambio di ap- partamento e trasferimento di do- micilio
Lo stipulante deve comunicare entro tre mesi un eventuale cambio di indirizzo o di appartamento in Svizzera, nel Principa- to del Liechtenstein nonché nelle enclave di Büsingen e Cam- pione d’Italia. Visana si riserva il diritto di adattare l’assicurazio- ne e i premi alle nuove condizioni.
Il trasferimento di domicilio all’estero deve essere comunicato immediatamente. L’assicurazione di responsabilità civile privata si estingue tre mesi dopo il trasferimento del domicilio.
Si considera trasferimento del domicilio quando l’assicurato an- nuncia la sua partenza alle autorità competenti oppure il traslo- co dal domicilio attuale all’estero.
Per il trasferimento del domicilio nel Principato del Liechten- xxxxx o nelle enclave di Campione d’Italia e Büsingen, oppure da queste regioni in Svizzera, si applicano le disposizioni relati- ve al cambio di appartamento.
4. Notifica di sinistro
In caso di sinistro, lo stipulante deve darne immediata comuni- cazione contattando senza indugio il Centro sinistri di Visana. Lo stipulante autorizza Visana a richiedere tutte le informazio- ni utili per la valutazione del sinistro e deve fornire le indicazioni necessarie per motivare il proprio diritto all’indennizzo.
Senza l’autorizzazione di Visana, le persone assicurate non possono riconoscere le pretese dei danneggiati. Lo stipulante deve affidare il disbrigo del sinistro alla compagnia assicurativa; la regolamentazione in vigore è vincolante per la persona assi- curata.
Visana deve essere informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una procedura penale o amministrativa e se il danneggiato fa valere le sue pre- tese per via legale o meno.
Le persone assicurate non sono abilitate, senza previa autoriz- zazione di Visana, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese ri- sultanti dalla presente assicurazione.
In caso di procedura penale, amministrativa o civile, Visana si riserva il diritto di assegnare un avvocato alla persona assicu- rata cui essa concede la procura. I costi o risarcimenti risultan- ti dalla procedura penale o amministrativa non sono assunti dall’assicurazione.
5. Obbligo di diligenza e obbligo ge- nerale di prevenzione dei danni
Le persone assicurate sono soggette all’obbligo di diligenza e, entro un limite di tempo adeguato, devono provvedere a spe- se proprie a porre rimedio a uno stato pericoloso che potrebbe causare un danno.
4 6. Obbligo di riduzione del danno
Al verificarsi di un sinistro, lo stipulante è tenuto a fare tutto il possibile per ridurre il danno. È indispensabile che lo stipulante:
1. consulti il Centro sinistri di Visana e segua le disposizioni impartite dallo stesso o dall’incaricato di Visana;
2. non apporti modifiche sul luogo del sinistro, se non sono utili alla riduzione del danno o non sono di interesse pub- blico.
In tal modo, lo stipulante facilita l’accertamento del danno e il calcolo dell’indennizzo da parte di Visana. Visana fornisce as- sistenza allo stipulante per rimediare al danno subito e trovare artigiani o altre persone in grado di aiutarlo.
7. Riduzione dell’indennizzo
In caso di violazione colposa di disposizioni o obblighi legali o contrattuali, Visana può ridurre l’indennizzo proporzionalmen- te all’influenza avuta da tale violazione sul verificarsi o sull’entità del danno. Lo stesso vale nel caso in cui non siano state adot- tate le misure richieste per porre rimedio a uno stato pericolo- so.
Se la violazione o l’omissione sono da considerarsi non colpo- se in base alle circostanze, non insorge alcun pregiudizio.
G Protezione dei dati
Visana elabora i dati che risultano dagli atti contrattuali o dal di- sbrigo dei contratti e li utilizza in particolar modo per stabilire il premio, effettuare la valutazione della proposta ed eseguire l’e- laborazione di casi assicurativi, le analisi statistiche e quelle a scopo di marketing. I dati sono conservati in forma fisica o elet- tronica.
Visana si impegna a trattare in modo confidenziale le informa- zioni ricevute e può, nella misura richiesta, trasmettere i dati da elaborare a terzi – soprattutto a coassicuratori e riassicuratori – che prendono parte all’esecuzione di un contratto, sia in Sviz- zera che all’estero.
Inoltre, Visana può richiedere informazioni presso gli uffici del- la pubblica amministrazione e a terzi, in particolare in merito all’andamento dei sinistri. Ciò vale indipendentemente se il con- tratto venga stipulato o meno. La persona assicurata ha il dirit- to di richiedere a Visana le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.
H Foro giuridico
In caso di controversie, lo stipulante può presentare ricorso contro Visana Assicurazioni SA per i diritti derivanti dall’assicu- razione:
1. nel proprio luogo di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein o
2. presso la sede di Visana Assicurazioni SA a Berna.
I Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione tutela il patrimonio delle persone assicurate contro le pretese legali avanzate da terzi per danni causati du- rante la validità del contratto nell’ambito delle qualità assicura- te. Visana assume i costi per la difesa delle pretese assicurate ma non giustificate.
Non sono assicurate le pretese fondate su una responsabili- tà contrattuale che eccede le prescrizioni legali e le pretese de- rivanti dall’inadempienza di obblighi assicurativi legali o contrat- tuali.
J Qualità assicurate
L’assicurazione assume le pretese di risarcimento che, in base alle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengo- no avanzate contro gli assicurati quali persone private, esclusa l’attività lavorativa o lucrativa, con riserva dell’articolo J cifra 10. Essa include in particolare la responsabilità civile per le seguen- ti qualità:
1. Persona privata e capofamiglia
È assicurata la responsabilità civile legale derivante dal com- portamento nella vita privata quotidiana nonché quale capofa- miglia.
Sono coassicurate le pretese derivanti da danni a persone e materiali causati da una persona priva di discernimento o inter- detta, che vive in comunione domestica con lo stipulante, pur- ché per la stessa azione si giustificherebbe una responsabilità civile legale da parte di una persona capace di discernimento.
2. Sportivi dilettanti, cavalieri, deten- tori di armi
È assicurata la responsabilità civile legale quale sportivo dilet- tante, cavaliere dilettante e detentore di armi.
Non sono assicurate le pretese avanzate per i seguenti dan- ni:
a) causati durante la partecipazione a manifestazioni sporti- ve ippiche (vale a dire competizioni, gare e concorsi come salto ostacoli, corse di cavalli e gare di trotto);
b) al cavallo utilizzato, alla briglia, alla sella e ai finimenti per il traino (sulky, calesse);
c) causati quale cacciatore;
d) a natanti causati da membri di club oppure da partecipanti a regate.
3. Detentori e utenti di animali
È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di animali non utilizzati a scopo di lucro. Se un animale domestico viene affidato a terzi per scopi privati e non di lucro, l’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati da questo animale, a condizione che il rischio non sia coperto da un’altra assicurazione di responsabilità civile.
Non sono assicurate le pretese avanzate per i seguenti dan- ni:
a) causati da cavalli durante la partecipazione a manifesta- zioni sportive ippiche (vale a dire competizioni, gare e con- corsi come salto di ostacoli, corse di cavalli e gare di trot- to);
b) al cavallo utilizzato, alla briglia, alla sella e ai finimenti per il traino (sulky, calesse).
4. Detentori e utente di biciclette, ci- clomotori e veicoli a motore a essi equiparati
È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di biciclette, ciclomotori e veicoli a motore a essi equi- parati. Se i danni sono coperti da un’altra assicurazione di re- sponsabilità civile dell’autore del danno o se un’assicurazione è prescritta dalla legge, sono assicurate unicamente le prete- se per quella parte di danno che eccede le prestazioni dell’al-
tra assicurazione di responsabilità civile o dell’assicurazione ob- bligatoria (copertura della differenza di somme). In tutti i casi, le prestazioni versate dall’altra assicurazione di responsabilità civi- le o dall’assicurazione obbligatoria vengono anteposte e sono dedotte dalla nostra somma di garanzia (copertura sussidiaria).
5 5. Detentori e utenti di natanti
È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di natanti di ogni genere, pedalò, tavole di surf e per on- de per i quali la legge non prescrive alcuna assicurazione obbli- gatoria di responsabilità civile.
6. Locatari o affittuari
È assicurata la responsabilità civile legale quale:
1. locatario e affittuario di stabili e locali a uso abitativo, abi- tati personalmente dall’assicurato, incluse le pretese per danni alle parti dello stabile e agli impianti usati in comune;
2. locatario o affittuario di terreni non edificati e non commer- ciali, come orti cittadini, coltivazioni e boschi;
3. locatario di camere d’albergo, appartamenti di vacanza e case di vacanza, nonché di case mobili e roulotte con luo- go di stazionamento fisso che non sono state immatricola- te.
7. Proprietari di stabili
È assicurata la responsabilità civile legale quale proprietario di case unifamiliari e di case plurifamiliari fino a tre appartamenti e appartamenti di proprietà, a uso residenziale da egli stesso abi- tati. Sono coassicurati il terreno appartenente allo stabile, come pure gli stabili secondari che vi si trovano, utilizzati senza scopo di lucro.
Per le case e gli appartamenti non abitati personalmente oc- corre stipulare un’apposita assicurazione di responsabilità civile per stabili.
L’assicurazione copre i danni che hanno un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli stabili e dei fondi assicurati o con l’esercizio dei diritti di proprietà che ne derivano.
È coassicurata la responsabilità civile legale derivante dalle se- guenti qualità:
7.1 Comproprietari (solo la parte di comproprietà)
È assicurata la responsabilità civile legale dello stipulante qua- le comproprietario dello stabile da lui stesso abitato, al massi- mo fino alla sua quota parte di comproprietà iscritta nel registro fondiario (quota). Non sono assicurate le pretese per danni per i quali rispondono i comproprietari in modo solidale, quando le pretese superano la parte di comproprietà (quota) dello stipu- lante iscritta al registro fondiario.
7.2 Proprietari di piani (coperture della differenza di somma)
È assicurata la responsabilità civile legale quale proprietario di appartamenti in proprietà per piani abitati personalmente per la parte eccedente la somma di garanzia dell’assicurazione di re- sponsabilità civile per stabili, conclusa dalla comunità dei pro- prietari per piani (differenza di somma). Sono assicurate le pre- tese per danni la cui causa risiede:
1. nelle parti dello stabile attribuite in diritto esclusivo al pro- prietario per piani;
2. nelle parti dello stabile, nei locali o negli impianti usati in comune, soltanto nell’ambito della quota di proprietà del proprietario per piani assicurato.
Non rientrano nell’assicurazione:
a) la parte del danno che corrisponde alla quota parte di pro- prietà della persona assicurata, secondo l’iscrizione al re- gistro fondiario, per le pretese avanzate dalla comunità dei proprietari nei confronti di un proprietario per piani assicu- rato dal presente contratto e viceversa; le persone assicu- rate e le altre persone che vivono nella medesima econo- mia domestica del proprietario per piani sono equiparate a quest’ultimo;
b) le prestazioni di questa assicurazione, se non sussiste al- cuna protezione assicurativa tramite un’assicurazione di
responsabilità civile per stabili della comunità dei proprie- tari per piani.
7.3 Proprietari di uno stabile con diritto di superficie Superficiario di una proprietà fondiaria privata, a condizione che le persone assicurate siano proprietarie dello stabile ma non del fondo.
7.4 Proprietari di un fondo non edificato
Proprietario privato di un fondo non edificato e non commercia- le come ad esempio orti cittadini, coltivazioni e boschi.
7.5 Proprietari di una casa mobile
Quale proprietario privato di case mobili o di roulotte non im- matricolate, con luogo di stazionamento fisso.
7.6 Committente per lavori di ristrutturazioni e di am- pliamento
Committente privato fino a CHF 100000.– di costi complessivi secondo il Codice dei costi di costruzione 2 per stabili e il Codi- ce dei costi di costruzione 4 per le sistemazioni esterne, inclusi le prestazioni proprie e gli onorari.
Lo stipulante è tenuto ad attenersi alle linee guida e alle dispo- sizioni rilasciate dalle autorità e dalla SUVA nonché alle regole generali riconosciute dell’arte edilizia. Prima dell’inizio dei lavori nel terreno, gli assicurati devono verificare i piani presso gli uffi- ci competenti e procurarsi le indicazioni sull’esatta ubicazione delle condutture sotterranee.
Gli assicurati sono tenuti ad adottare tutte le misure per proteg- xxxx gli oggetti edili adiacenti secondo le regole riconosciute dall’arte dell’edilizia, anche se tali misure risultano necessarie solo nel corso dei lavori di demolizione o costruzione.
Non sono assicurate le pretese avanzate per i seguenti danni:
a) ai fondi, agli stabili e ad altre opere durante la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di ampliamento che interessa- no direttamente il progetto di costruzione o il relativo fon- do;
b) ai fondi, agli stabili e ad altre opere durante la realizzazione di lavori eseguiti agli stabili, a opere di terzi su pendii con pendenze di oltre 25 gradi, sulle rive di laghi, sui pali di so- stegno o sulle fondamenta, oppure a opere che richiedo- no una modifica delle acque freatiche o degli affluenti sot- terranei;
c) relativi alla riduzione del rendimento o dell’esaurimento delle sorgenti;
d) relativi alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti tossici, in- dipendentemente dalla provenienza.
8. Persona responsabile per oggetti affidati (danni di custodia)
Sono assicurati i danni alle cose che una persona assicurata ha preso in consegna o in prestito oppure a noleggio per l’uso, la lavorazione, la custodia o il trasporto. Per i locali sono valide le disposizioni secondo l’articolo J, cifra 6 (Locatari o affittuari) delle presenti Condizioni generali. Per ogni caso di sinistro l’as- sicurato ha una franchigia di CHF 200.–.
Non sono assicurate le pretese avanzate per i seguenti danni a:
a) cose che appartengono al datore di lavoro di una persona assicurata;
b) veicoli a motore, natanti e aeromobili di ogni genere (ec- cetto paracadute e alianti da pendio) per i quali la legge prescrive un’assicurazione di responsabilità civile obbliga- toria;
c) rimorchi o roulotte che vengono trainati da veicoli a moto- re;
d) cose sulle quali una persona assicurata svolge un’attività lucrativa;
6 e) denaro contante, carte valori, carte di credito e di clienti, oggetti preziosi e antichità;
f) piani, manoscritti, documenti e disegni tecnici, software e supporti dati;
g) danni a cose oggetto di riserva di proprietà, appartenenti a oggetti noleggiati, presi in leasing o aventi scopo di forma- zione;
h) cavalli, selle, imbrigliature e finimenti per il traino (sulky e calesse).
9. Conducente di veicoli a motore di terzi fino a 3,5 t
Per danni causati dall’utilizzo di veicoli a motore di terzi
1. Veicoli assicurati
Le autovetture e gli autofurgoni fino a 3,5 t e i loro rimor- chi, i veicoli a motore, compresi le motociclette e gli scoo- ter appartenenti a terzi, immatricolati in Svizzera e nel Prin- cipato del Liechtenstein.
2. Sono assicurate le pretese nei confronti di una persona assicurata per danni causati dalla guida occasionale, os- sia non regolare, di un veicolo a motore di cui egli non è il proprietario,
▪ a persone le cui pretese sono escluse dall’esistente as- sicurazione di responsabilità civile per il veicolo interes-
xxxx. Per utilizzo regolare di una o più vetture si intende l’utilizzo per un totale superiore a 24 giorni per anno ci- vile.
3. Nel caso in cui venga causato un danno con un veicolo a motore di terzi, la compagnia assume, inoltre,
▪ un supplemento di premio per il passaggio del proprie- tario a un grado maggiore di premio dell’assicurazione
di responsabilità civile (perdita del bonus o malus) fino al grado di premio prima dell’evento. Non sono considerati eventuali altri danni.
Questa prestazione decade se si tratta di un veico- lo a noleggio e/o se Visana ha rimborsato l’assicuratore del veicolo o il proprietario.
In generale l’assicurazione non include, oltre alle limitazioni della copertura assicurativa secondo l’articolo B, cifra 3.3, i se- guenti punti:
a) pretese per danni causati da veicoli non immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
b) pretese per danni causati dall’utilizzo del veicolo a motore di terzi per cui non è stata stipulata la dovuta assicurazio- ne di responsabilità civile;
c) la franchigia pattuita nel contratto per cui risponde il pro- prietario;
d) pretese per danni al veicolo utilizzato (in aggiunta rischi speciali), ai rimorchi o ai veicoli trainati oppure spinti;
e) alle cose trasportate con il veicolo utilizzato, eccetto i ba- gagli;
f) pretese per danni occorsi durante le lezioni di scuola gui- da a pagamento e la partecipazione a gare di velocità o si- mili (prove comprese);
g) pretese per danni occorsi durante i viaggi di lavoro oppure i viaggi dietro compenso, nonché durante i viaggi con vei- coli messi a disposizione dell’assicurato in modo fisso o a lungo termine (per esempio dal datore di lavoro);
h) pretese per danni in relazione con viaggi, indipendente- mente dal tipo, non permessi secondo la legge, le autorità o il proprietario;
i) diritto di regresso di terzi e deduzioni per negligenza gra- ve.
10. Persona professionalmente indi- pendente
È assicurata la responsabilità civile legale in relazione alle se- guenti attività professionali indipendenti, elencate in modo
esaustivo, inclusi i locali utilizzati a questo scopo: madre diur- na, babysitter, attore, scrittore, musicista, giornalista, fotogra- fo, cercatore di cristalli, parrucchiere, estetista (senza make-up permanente e trattamenti al laser), esercizio di un salone di ma- nicure e pedicure e di un nail studio, nonché pulizia di locali in economie domestiche private. L’elencazione vale per le perso- ne di sesso maschile e femminile.
Sono assicurate le attività professionali indipendenti con una ci- fra d’affari annua massima di CHF 20000.–.
Se questa somma viene superata, l’assicurazione di responsa- bilità civile privata di Visana non accorda più alcuna copertura. In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l’ammontare della cifra d’affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d’imposta.
Non sono assicurate:
a) le pretese per danni a cose mobili che una persona assi- curata ha preso in consegna per custodia o utilizzo o che gli sono state locate;
b) le pretese per danni a cose con o sulle quali l’assicurato esercita o omette di esercitare un’attività (per esempio la- vorazione, riparazione, carico e scarico di un veicolo, tra- sporto);
c) le pretese concernenti l’adempimento di contratti oppure, al posto di questi ultimi, le prestazioni sostitutive per ina- dempimento del contratto oppure per adempimento im- perfetto; sono escluse in modo particolare le pretese ine- renti a difetti o danni di lavori che un assicurato ha fornito la cui causa risiede nell’esecuzione dei lavori. L’esclusione si riferisce anche alle pretese per spese in relazione all’ac- certamento e all’eliminazione dei difetti e dei danni men- zionati, nonché alle pretese per perdita di redditi e perdite patrimoniali in seguito a tali difetti o danni;
d) le pretese extracontrattuali avanzate in concorrenza o al posto di quelle contrattuali escluse dall’assicurazione, nonché le pretese per danni che non sono in relazione all’attività lucrativa assicurata;
e) le pretese per danni dovuti a tatuaggio, piercing, make-up permanenti nonché da trattamenti al laser;
f) le pretese per danni ad antichità, oggetti d’arte e valori pe- cuniari come denaro contante, cartevalori, pietre preziose e perle;
g) la responsabilità civile connessa all’organizzazione, alla preparazione e allo svolgimento di attività sportive di ten- denza, come per esempio bungee jumping, river rafting, canyoning, snow rafting, fun yak, sky diving, flying fox e ki- te surf. Questa enumerazione non è esaustiva.
11. Datore di lavoro di personale di servizio privato
Sono assicurate le pretese per danni causati da impiegati pri- vati, salariati e altre persone ausiliarie dello stipulante che ese- guono lavori in relazione con l’economia domestica o gli stabili, i fondi e gli impianti assicurati.
Non sono assicurati gli imprenditori e gli artigiani indipendenti nonché i loro subaccordanti e subappaltatori ai quali sono affi- dati i lavori da parte della persona assicurata.
12. Autore di pregiudizi all’ambiente
È assicurata la responsabilità civile per i danni relativi a un pre- giudizio all’ambiente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, improvviso, imprevisto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati quali l’annuncio alle autorità compe- tenti, l’allarme alla popolazione e l’adozione di misure preventi- ve o di misure volte a limitare i danni.
Si considera pregiudizio all’ambiente una perturbazione dure- vole dello stato naturale dell’aria, dei corsi d’acqua (comprese le acque sotterranee) e del suolo (flora o fauna) cagionata da immissioni quando, a causa della perturbazione, possono risul-
7 tare o risultano eventi dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell’uomo, i beni materiali o gli ecosistemi. È altrettanto consi- derato un pregiudizio all’ambiente uno stato di fatto che il legi- slatore designa come danno all’ambiente.
Non sono assicurate le spese e le pretese:
a) se più eventi simili quanto ai loro effetti richiedono con- giuntamente delle misure che, per eventi dello stesso ge- nere presi isolatamente, non sarebbero necessarie, per esempio penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo oppure traboccamento ripetuto di liqui- di da recipienti mobili;
b) per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture, come pure le spese per le relative riparazioni e modifiche (spese di risanamento);
c) per danni all’ambiente propriamente detti oppure in rela- zione a un pregiudizio all’ambiente causati da scorie come terra inquinata, da impianti di deposito, dalla preparazio- ne o dalla rimozione di residui di ogni genere, purché non si tratti di un impianto di compostaggio utilizzato a scopo privato;
d) che sono in relazione a una violazione colposa di prescri- zioni legali ed emanati dalle autorità.
13. Esercito, protezione civile, vigili del fuoco e servizio di difesa
È assicurata la responsabilità civile durante l’attività non profes- sionale dei militi dell’esercito, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del servizio di difesa pubblico.
Non sono assicurate le pretese per danni in caso di guerra o durante il servizio d’ordine, al materiale militare, della protezio- ne civile e dei vigili del fuoco, nonché all’equipaggiamento per- sonale.
K Prestazioni assicurate
Accordiamo protezione alle persone assicurate per i seguenti danni causati durante la durata contrattuale:
1. Prestazioni derivanti dalle qualità assicurate
Le nostre prestazioni consistono nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle assicurate ma ingiustifi- cate derivanti dalla responsabilità civile legale delle persone as- sicurate per:
1. lesioni alla persona, ovvero omicidio, ferite o altri danni alla salute di xxxxx;
2. danni materiali, ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi;
3. danneggiamenti alla salute di animali, ovvero uccisione, fe- rimento o perdita di animali appartenenti a terzi.
Le prestazioni di Visana sono limitate per ogni sinistro dalla somma garantita stabilita nella polizza. Si tiene conto in ogni caso della franchigia accordata.
Tutte le pretese per un danno con la medesima causa valgono come un unico sinistro. Il numero dei danneggiati, delle perso- ne che avanzano una pretesa e delle persone aventi diritto è ir- rilevante.
Non sono assicurate le pretese per danni patrimoniali non at- tribuibili a un danno assicurato, corporale, materiale o agli ani- mali, come pure le spese o le indennità derivanti da una proce- dura penale o amministrativa.
2. Prestazioni senza responsabilità civile legale
Visana assume, senza tener conto della responsabilità civile legale e in presenza di una copertura assicurativa, i seguenti danni fino a CHF 2000.– per evento:
1. pretese per danni a persone e danni materiali causati da bambini a una terza persona incaricata di sorvegliarli tem- poraneamente a titolo gratuito;
2. pretese per danni a persone e danni materiali causati da animali domestici a un terzo al quale sono stati affida-
ti temporaneamente e che non ne assume la custodia a scopo di lucro;
3. pretese per danni a persone e danni materiali come pu- re per danni a cose appartenenti a visitatori privati, cau- sati accidentalmente dalle persone assicurate nell’ambito dell’attività privata oppure da animali domestici.
Non sono assicurati i danni quando la sorveglianza è effet- tuata dietro remunerazione.
3. Prestazioni per spese di preven- zione dei danni
Visana assume le spese di prevenzione dei danni in relazione a pregiudizi all’ambiente che incombono legalmente alla persona assicurata, se sono causate in ragione delle misure appropriate e immediate adottate per evitare il pericolo e per prevenire il ve- rificarsi di un sinistro. Tali spese sono limitate per sinistro dalla somma garantita stabilita nella polizza per l’assicurazione di re- sponsabilità civile privata. Si tiene conto in ogni caso della fran- chigia accordata.
Non sono assicurate:
a) le spese di prevenzione dei danni, in particolare i costi per porre rimedio a uno stato pericoloso;
b) le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, veicoli nautici e aeromobili, come pure dai loro pezzi e accessori.
L Coperture supplementa- ri per responsabilità civile privata
In caso di necessità esiste la possibilità di assicurare i seguen- ti rischi a complemento dell’assicurazione di base della respon- sabilità civile privata:
1. attività professionali supplementari;
2. responsabilità civile come cacciatore in Svizzera;
3. partecipazione a manifestazioni sportive ippiche;
4. danni a cavalli di terzi (con manifestazioni sportive ippiche);
5. danni a cavalli di terzi (senza manifestazioni sportive ippi- che);
6. responsabilità civile privata quale paracadutista, responsa- bilità civile per piloti di deltaplano/parapendio;
7. responsabilità civile in quanto conducente di veicoli a mo- tore di terzi fino a 3,5 t;
8. detentore e utente di aeromodelli (droni inclusi) tra 0,5 kg e 30 kg di peso.
Le coperture supplementari desiderate sono menzionate nella polizza con la somma di garanzia convenuta. L’estensione delle prestazioni viene regolata nelle condizioni aggiuntive.
8 M Valutazione del danno e in- dennizzo
Per la valutazione del danno si applicano le seguenti disposizio- ni:
1. Visana conduce le trattative con il danneggiato. In que- sto senso, essa agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per le persone assicurate.
2. Visana ha il diritto di versare l’indennità direttamente al danneggiato, senza dedurre un’eventuale franchigia. In tal caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare la fran- chigia, rinunciando a qualsiasi opposizione.
3. Senza la nostra autorizzazione, gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneg- giato o il suo rappresentante in merito alle pretese di risar- cimento; gli assicurati non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni né versare indennità.
4. Senza il nostro previo consenso, gli assicurati non sono autorizzati a cedere pretese dalla presente assicurazione a danneggiati o a terzi. Inoltre, gli assicurati sono tenuti a fornirci spontaneamente tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i passi intrapresi dal danneggiato, consegnarci tutti i documenti e le prove sul sinistro e, nella misura del possibile, sostenerci nella liquidazione del sinistro.
5. Gli assicurati sono altresì tenuti ad affidarci la conduzione del processo civile, nel caso non si giungesse a un accor- do con il danneggiato e si procedesse legalmente. Visa- na assume le spese nell’ambito del contratto, al massimo fino alla somma garantita. Se all’assicurato è assegnata un’indennità di processo, questa spetta a noi nella misura in cui essa non sia destinata a coprire le spese personali dell’assicurato.
Visana Services SA, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx 15, tel.. 000 000 00 00, Fax 000 000 00 00, xxx.xxxxxx.xx
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