PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO DI RICOGNIZIONE, PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI RURALI E BOSCHIVI E ATTIVITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (C.F.V.A.)...
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO DI RICOGNIZIONE, PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI RURALI E BOSCHIVI E ATTIVITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (C.F.V.A.) NEL PERIODO 2021-2023
LOTTO 1 CIG 82990733B1
ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO
SOMMARIO
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 5
ARTICOLO 2 - DOCUMENTI ESPLICATIVI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 6
ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 7
ARTICOLO 5 - DURATA E DECORRENZA 9
ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 9
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 10
ARTICOLO 8 - IMPORTO CONTRATTUALE 11
ARTICOLO 9 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ 12
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 13
ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 14
ARTICOLO 13 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 16
ARTICOLO 17 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 22
ARTICOLO 20 - CAUZIONE DEFINITIVA 24
ARTICOLO 21 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 26
ARTICOLO 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO 28
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 28
ARTICOLO. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 28
ARTICOLO 26- FORO COMPETENTE 30
ARTICOLO 27- CLAUSOLA FINALE 30
L’anno , il giorno del mese di , in Cagliari, Via , n.
presso gli uffici della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale
il dott. , nato a (prov. ) il (C.F.
), domiciliato per la funzione presso gli uffici della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in Cagliari Via n. , il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale
E
, nato a , il , C.F.
, residente in , Via n. __, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell’Impresa/RTI , con sede legale in
, via n. , CF – PI - REA giusta procura autenticata nelle firme dal notaio , rep. , raccolta n.
, conferita dall’amministratore delegato e/o legale rappresentante dell’Impresa/RTI , già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto
Premesso che
- con determinazione Prot. N. 4978 del 22/06/2020 rep. n. 212,
il Direttore del Servizio spesa comune della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, su delega del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), ha indetto una procedura aperta informatizzata, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione incendi rurali e boschivi e attività connesse alle funzioni del corpo forestale di vigilanza ambientale nel periodo 2021-2023, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- che il lotto 1 ha per oggetto il noleggio con equipaggio del servizio aereo di repressione degli incendi rurali e boschivi nella Regione Sardegna, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), nel periodo 1 luglio – 31 agosto 2021-2022-2023, mediante l’impiego di n. 1 (uno) elicottero pesante;
- il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 22.06.2020 e pubblicato il 25.06.2020;
- con determinazione n. del il Direttore del Servizio spesa comune ha aggiudicato l’appalto all’Impresa/RTI ;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica, dall’offerta economica e dagli allegati tutti, definisce in modo
adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che la Stazione Appaltante ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato adeguate polizze assicurative di cui al successivo art. 17. Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 - Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali
1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica, nell’offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall’Impresa/RTI
nell’ambito della procedura di gara.
2. Tutti i documenti citati, pur non allegati materialmente al presente contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l’appalto e di ogni adempimento relativo all’esecuzione del medesimo.
3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
4. Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale sottoscritto agli atti amministrativi, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata nell’ordine:
a) dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e quanto dichiarato nell’offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta contenga, a giudizio dell’Amministrazione, condizioni migliorative.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4 - Oggetto
1. Il presente Xxxxxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l’affidamento del noleggio con equipaggio del servizio aereo di repressione degli incendi rurali e boschivi nella Regione Sardegna, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), nel periodo 1 luglio – 31 agosto 2021-2022- 2023, mediante l’impiego di n. 1 (uno) elicottero pesante i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica del fornitore.
2. In particolare l’appalto prevede l’impiego di n. 1 (uno) elicottero pesante che deve svolgere in dettaglio le seguenti attività:
a) repressione degli incendi rurali e boschivi;
b) trasporto di persone, in primo luogo operatori specialisti del C.F.V.A. (ed eventuali altri addetti di supporto), con attrezzatura propria e/o eventuali attrezzature atte allo spegnimento;
3. Il velivolo deve possedere i requisiti,le caratteristiche, la strumentazione, le attrezzature descritti nel capitolato e nell’offerta tecnica se migliorativa.
4. L’equipaggio dovrà possedere i titoli, le competenza e le esperienze descritti nel capitolato e nell’offerta tecnica se migliorativa.
5. L’aeromobile deve essere schierato, di norma, presso la Base elicotteristica regionale di Fenosu, secondo quanto descritto nel capitolato.
6. I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione del servizio che il fornitore si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel capitolato, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l’Amministrazione.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione contraente a prestare tutti i servizi espressamente previsti, secondo le modalità indicate nel capitolato e nei documenti di gara tutti, nei limiti dell’importo di aggiudicazione pari a
Euro ,00, IVA esclusa. Tale importo è relativo ad un numero complessivo di ore di volo nel triennio 2021/23 pari a 330 (trecentotrenta) e di un numero di giornate di stazionamento pari a 186.
Superato il monte ore e le giornate di stazionamento sopra indicate, se l’Amministrazione richiede l’estensione del servizio, per ciascuna ora aggiuntiva verrà corrisposta la somma di € , iva esclusa e per ogni giornata di stazionamento la somma di € , iva esclusa.
Articolo 5 - Durata e decorrenza
1. La durata del contratto è di 6 mesi così ripartiti: dal 1 luglio 2021 (compreso) sino al 31 agosto 2021 (compreso), dal 1 luglio 2022 (compreso) sino al 31 agosto 2022 (compreso) e dal 1 luglio 2023 (compreso) sino al 31 agosto 2023 (compreso).
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
a) prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato e nell’offerta tecnica, ove migliorativa;
b) tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell’esecuzione dell’appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il fornitore può sospendere la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto può risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC ai sensi del successivo art. 14.
Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Xxxxxxxxx collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Articolo 8 - Importo contrattuale
1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto l’importo complessivo è fissato in euro
( /00), XXX xxxxxxx, come risultante in maniera dettagliata dall’offerta economica presentata dall’aggiudicataria ed allegata in copia al presente contratto.
2. L’Amministrazione può richiedere l’estensione del servizio e per ciascuna ora aggiuntiva verrà corrisposta la somma di € , iva esclusa e per ogni giornata di stazionamento aggiuntiva verrà corrisposta la somma di € .
3. I prezzi indicati nell’offerta si intendono stabiliti dall’Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Essi, pertanto, non potranno subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l’aumento del costo dei materiali e della manodopera.
4. L’importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, come descritti nel Capitolato Tecnico e di quanto offerto dal fornitore nell’offerta tecnica, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L’importo predetto è dovuto unicamente al fornitore e pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione contraente.
5. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico del fornitore secondo quanto previsto nel capitolato.
6. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi altresì nonché tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità
Articolo 9 –Verifiche di conformità
1. Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell’offerta presentata.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall’Amministrazione.
Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione sulla base delle fatture emesse dal fornitore, conformemente alle modalità previste dal capitolato al paragrafo 9, dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente contratto.
2. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG, e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi, e deve essere intestata e trasmessa alla Regione in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
3. I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 30 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato n. , intestato al Fornitore, presso ; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC ai sensi del successivo art. 14.
7. Ciascuna fattura, fatta salva l’eventuale ritenuta dell’0,5 % sull’importo netto dovuto, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall’Amministrazione solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e applicata sull’importo imponibile nel casi di fatturazione di servizi.
Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 sono .
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione e all’Amministrazioni contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 12 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui D.Lgs. n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell’esecuzione del presente contratto.
Articolo 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, mediante scrittura privata e in modalità elettronica in conformità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
2. Sono a carico dell’Impresa/RTI aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI ai sensi degli articoli 73 e 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016.
3. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all’esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell’appalto indicato nell’offerta del medesimo.
Articolo 14 - Risoluzione
1. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato tecnico, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
3. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto:
• qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all’Aggiudicatario;
• qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per il servizio, nelle penalità previste dal paragrafo 10 del capitolato;
• in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
• in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata;
• in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell’Aggiudicatario;
• qualora la società aggiudicataria proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l’assenso dell’Amministrazione.
4. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
5. In caso di accertata e violazione da parte dell’Amministrazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, l'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della risoluzione.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Aggiudicatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 15 - Recesso
1. L’Amministrazione contraente ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
• qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
4. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice civile.
5. L’Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall’Art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.
6. L'Amministrazione potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'Aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
Articolo 16 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguiti da parte di terzi.
3. Il Fornitore per tutta la durata del contratto deve dotarsi delle assicurazioni sotto indicate:
a) Assicurazione R.C.T. per danni a persone e cose, sia in aria che in terra, per i materiali e ogni genere di merce trasportata ed appesa, ivi compresa la collisione, per un massimale di almeno euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
b) Assicurazione per infortunio e/o morte delle persone trasportate per un massimale di almeno euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona, e massimale di almeno euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) per persona relativamente al rimborso di spese mediche.
4. L’aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, deve produrre copia delle suddette assicurazioni.
Articolo 18 – DUVRI
1. Il D.U.V.R.I., redatto dal Datore di Lavoro della Regione, dovrà essere compilato nelle parti di competenza e sottoscritto dall’aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto
Il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del C.F.V.A. ed il personale della ditta aggiudicatrice che opera presso gli stessi siti, pertanto le prescrizioni previste nel medesimo documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l’impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.
Articolo 19 - Penali
1. Per quanto riguarda le penali si rinvia al capitolato tecnico con particolare riferimento a quanto disposto nel capitolato al paragrafo 10 – “Penali”, che L’Impresa/RTI dichiara di conoscere perfettamente.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati per iscritto al contraente; in tal caso lo stesso comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla contestazione. Qualora le osservazioni non siano accolte dall’Amministrazione, ovvero non sia giunta risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato, le penali sono applicate nella misura indicata all’art. 10- Penali del capitolato tecnico.
3. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione definitiva ove non sia soddisfatto dall'aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dall'avviso che riceverà.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Articolo 20 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, può rivalersi sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 21–Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.
7 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
8 I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione
Articolo 22- Elezione di domicilio
Agli effetti del presente contratto L’Impresa/RTI elegge domicilio presso la sede societaria, in via n. .
Articolo 23–Responsabile del servizio e direttore dell’esecuzione
1. L’Impresa/RTI nomina come Responsabile del Servizio,
, nato a , il .
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione, all’atto della sua designazione.
Articolo 24– Subappalto
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’amministrazione potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
13. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo. 25- Divieto di cessione del contratto
E’ vietato all’aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 26 - Foro competente
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Impresa/RTI
e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
Articolo 27- Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Xxxx non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto;
inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 28- Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, , rappresentante legale dell’Impresa/RTI dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli: