Contract
2
LA SALUTE E LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI
PREMESSA: LA RESPONSABILITà CIVILE
Il Codice Civile già prevede il cosiddetto “obbligo di sicu- rezza” a carico di tutti i titolari d‘impresa nei confronti dei propri lavoratori, al di là di qualsiasi legislazione specifica di carattere prevenzionistico ed antinfortunistico. L’art. 2087 sottolinea l’obbligo dell’imprenditore di adottare nell‘eserci- zio dell‘impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l‘esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l‘integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di la- voro. Si tratta di un obbligo generale, certamente anzitutto verso i lavoratori subordinati, ma in realtà si estende a tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro per prestare la propria opera.
Infatti, per “prestatori di lavoro” si devono intendere tutti i lavoratori “con o senza retribuzione”: si devono quindi consi- derare attratti nella tutela, oltre che i lavoratori subordinati, anche i collaboratori familiari – siano essi continuativi o a carattere occasionale – ed i lavoratori autonomi chiamati a svolgere certe prestazioni.
In sostanza, oltre alle legislazioni specifiche che impongono obblighi a carico dei datori di lavoro verso i lavoratori subor- dinati, esiste un obbligo generale, imposto dal codice civile, a carico dell‘imprenditore di tutelare tutti i soggetti che si trovino nei luoghi di lavoro.
Xxxx può accadere quando l‘imprenditore non ha applicato o ha applicato in maniera non conforme alle disposizioni di legge le misure di prevenzione degli infortuni?
Lavoratori subordinati
Lavoratori occasionali
Anzitutto possono esservi delle conseguenze di carattere pe- nale. In secondo luogo l‘imprenditore può essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza all‘infortu- nato, chiunque esso sia, in virtù dell‘art. 2043 del codice ci- vile: “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dal combinato disposto di questa norma e del citato art. 2087 del codice civile emerge la responsabilità civile dell‘imprenditore.
In terzo luogo, la responsabilità dell‘imprenditore può essere invocata, oltre che dall‘infortunato, anche dall‘INAIL nel caso in cui l’infortunato sia un soggetto rientrante nell’obbligo as- sicurativo. Non spetta al lavoratore l‘onere della prova.
2.1 L’applicazione in agricoltura
In agricoltura si effettuano molte lavorazioni di tipo diverso che richiedono l’utilizzo di macchine e attrezzature (causa più frequente degli infortuni gravi e mortali), le situazioni e i processi lavorativi non sono facilmente standardizzabili, l’età degli addetti (specie nelle aziende a conduzione familiare) è spesso elevata e frequente è il ricorso a manodopera stranie- ra, poco specializzata.
Da qui la necessità di creare una serie di strumenti che pos- sano consentire agli operatori del settore una più facile ge- stione della sicurezza, nella salvaguardia della salute e della sicurezza di ogni lavoratore e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2.2 Tipologie di lavoratori nel settore
Il settore si caratterizza per le diverse tipologie di lavoratori in esso occupati, quali: lavoratori subordinati; soci lavorato- ri (nel caso di cooperative e società); familiari; lavoratori a tempo determinato, lavoratori stagionali, altre tipologie con- trattuali (esempio: contratti a chiamata) nonché lavoratori voucheristi.
Figura 1. Tipologie di lavoratori maggiormente diffuse in agri- coltura
Forza lavoro Intra- Aziendale
Collaboratori familiari
Soci della società o cooperativa agricola
Forza lavoro Extra-
Aziendale Contoterzisti
Di seguito tali tipologie di lavoratori vengono descritte nel dettaglio:
1) Lavoratori subordinati
Ad essi si applica in toto il TUSL. Nel settore agricolo è lavo- ratore dipendente chiunque presti la propria opera manuale, per la coltivazione di fondi o allevamento di bestiame e per attività connesse a favore di una azienda agricola o di altro soggetto che svolge attività agricola.
2) I soci lavoratori delle cooperative e delle società
Il TUSL equipara i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto della società e dell’ente stesso ai lavoratori subordinati. Pertanto, una società o una cooperativa, anche senza dipendenti ma nelle quali i soci prestino la propria opera, rientra negli adem- pimenti previsti.
Il Datore di Lavoro in materia di sicurezza va individuato nel legale rappresentante della società, prestando attenzione al fatto che, se la rappresentanza della società è suddivisa fra tutti i soci, l’obbligo ricadrà in solido su ciascuno di essi. In questi casi uno dei soci può essere nominato Datore di Lavoro in materia di sicurezza, se in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, con potere di organizzazione, gestione e controllo e autonomia di spesa, attraverso lo stru- mento della “delega di funzione”, che consente di conferire responsabilità specifiche a una funzione aziendale e la cui validità è attestata dalla data certa e dalla firma per accetta- zione del soggetto individuato.
3) Componenti dell‘impresa familiare (di cui all‘articolo 230- bis1 del codice civile) e lavoratori autonomi
Per “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo ( )”
il TUSL ha riservato un apposito articolo (Art.21) che prevede per essi l’obbligo di:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle dispo- sizioni di cui al titolo III ( USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE);
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effet- tuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Essi hanno inoltre la facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previ- sioni di cui all‘articolo 41, fermi restando gli obblighi previ- sti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sa- lute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all‘articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
4) Lavoratori cosiddetti “occasionali”
Le “prestazioni occasionali” normate sono quelle definite “di tipo accessorio”, regolate dall’art. 3, comma 8 (es.: raccolta uva da parte di studenti e di pensionati); nei confronti dei la- voratori che le effettuano, ai sensi dell‘articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 276/03 e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione della cosiddetta “Legge Biagi”, si applicano sia il TUSL che tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.
L‘utilizzo di prestazioni occasionali o di breve periodo da par- te di familiari pare essere regolato dall’art. 74 (il cui titolo è “Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”) dello stesso 276/03, che così dispone: «Con specifico riguardo alle attivi- tà agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavo- ro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori», con ciò escludendoli dal computo dei lavoratori (art. 4) ( ).
5) I contoterzisti in agricoltura
L’attività agromeccanica esercitata da terzi è usualmente de- finita “contoterzismo”. Il contoterzista è il soggetto che pos- siede macchinari agricoli, per lo più ad alta densità di capitale, attraverso i quali effettua lavorazioni meccaniche per impren- ditori. Questa figura ha svolto e svolge un ruolo importante nell‘agricoltura, perché permette di svincolare le imprese agri- xxxx da onerosi investimenti fissi in macchinari, il cui utilizzo sarebbe circoscritto ad alcune lavorazioni agricole, che si con- centrano talvolta in periodi ristretti dell‘anno, e richiedono, in relazione all‘ampiezza del fondo, un uso temporalmente assai limitato (Rapporto Attività Commissioni, XV Legislatura).
L‘imprenditore contoterzista, che può invece ottimizzare lo sfruttamento delle macchine attraverso il loro utilizzo intensi- vo, si pone in un rapporto di più intensa collaborazione col seg- mento delle aziende agricole di minore dimensione, oppure con quelle che richiedono tipologie di lavorazioni ad alta specificità per le quali, appunto, egli risulta meglio attrezzato. Il ricorso ai servizi agromeccanici si sta comunque estendendo anche alle
1 Ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile, a condizione che prestino in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, sono considerati collaboratori dell’imprenditore: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.
aziende più grandi, che hanno così l’opportunità di ridurre inve- stimenti particolarmente onerosi, e possono più agevolmente mutare le proprie decisioni in termini di scelte colturali.
Nell‘attività agromeccanica contoterzista si possono indivi- duare tre diverse modalità operative:
• la prima riguarda il più tradizionale scambio di mano d’opera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli, effettuato secondo gli usi, avente per oggetto prestazioni di rilevanza economica minore, e già disciplinata dall’art. 2139 codice civile;
• la seconda, che si potrebbe definire del “contoterzismo misto”, individua quegli imprenditori agricoli che svolgono anche attività di contoterzismo, mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normal- mente impiegate nell’attività agricola esercitata. Questa particolare categoria di contoterzisti viene di fatto indivi- duata dalla riscrittura dell’art. 2135 codice civile, operata dall’art. 1 del 228/2001 (legge di orientamento agricolo). L’art. 2135 c.c. definisce la figura dell’imprenditore agrico- lo e, nella nuova redazione, vi include anche chi eserciti attività connesse con la coltivazione del fondo o con l’at- tività silvicola o di allevamento. E per attività connesse, recita il medesimo art. 2135 c.c., si intendono anche le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utiliz- zazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. L’attività di contoterzista si qualifica pertanto, in tale ipotesi, come attività agricola “per connessione”, usufruendo di tutte le correlate agevolazioni sia fiscali che contributive;
• la terza si potrebbe chiamare del “contoterzismo puro”, ovvero di coloro che possiedono solo le macchine di cui vendono le lavorazioni. Nulla vieta che tale figura sia an- che un imprenditore agricolo, ma ciò che rileva è che esso svolga l’attività di vendita a terzi di servizi agromeccanici, utilizzando macchine che non sono prevalentemente usa- te all’interno della propria azienda. Tale figura, in assenza della nuova disciplina recata dal D.lgs. n. 99/04, svolgeva un’attività di tipo commerciale e subiva come è stato da più parti rilevato, una forma di “concorrenza sleale” da parte del contoterziata misto, che poteva godere di tutti i vantaggi conseguenti alla sua equiparazione con l’im- prenditore agricolo. Peraltro, poiché sulla base dell’art. 2135 c.c. l’imprenditore agricolo che presti le proprie pre- stazioni fuori dall’azienda anche in misura preponderante rispetto all’attività interna non perde comunque la propria qualifica agricola, taluni operatori, pure se intenzionati a svolgere fondamentalmente attività agromeccanica, potevano essere indotti ad acquistare, o affittare, una modesta superficie di terreno al solo scopo di godere dei medesimi benefici dell’imprenditore agricolo.
La sicurezza sul lavoro deve essere gestita da tutte le aziende agricole e dai soggetti che effettuano la- vorazioni in modo congiunto o che terzializzano fasi di lavoro.
gli schemi sottostanti definiscono delle chiavi di let- tura per la gestione della sicurezza nello scambio di manodopera e nelle operazioni in conto terzi.
(Si ricorda che, secondo l’articolo 2139 del codice ci- vile (Scambio di mano d‘opera o di servizi), tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d‘opera o di servizi secondo gli usi).
Riguarda esclusivamente i coltivatori diretti, iscritti previ- denzialmente come tali all‘INPS, e si riferisce a casistiche di tradizionale solidarietà tra coltivatori diretti di uno stesso ter- ritorio, che si sostanziano in un reciproco impegno tra titolari di aziende vicine a prestare la loro collaborazione nell‘esecu- zione di fasi lavorative ricorrenti o stagionali (quali la semina, la vendemmia, la raccolta della frutta, eccetera). Si consiglia di utilizzare questa possibilità con molta prudenza e per lavori a basso rischio.
Lo stesso codice civile all’art. 2083 comprende tra i piccoli im- prenditori i coltivatori diretti che esercitano un’attività profes- sionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari; l’art. 1647 c.c. (affitto a coltivatore diretto) definisce tale colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che per singole zone possono essere determinanti. La nozione di coltivatore diretto trova però la sua esatta identificazione nelle leggi n.1047/1957 e n. 9/1963, che regolano l’assicurazione obbligatoria per l’invali- dità, vecchiaia e superstiti della categoria. Secondo queste leggi, coltivatore diretto è colui che si dedica abitualmente alla manuale coltivazione del fondo e/o all’allevamento del bestiame, coprendo almeno un terzo del fabbisogno lavora- tivo aziendale, che la legge quantifica in 104 giornate annue. Per realizzare lo scambio di manodopera non è tuttavia ne- cessario che l’impegno lavorativo complessivo raggiunga le 104 giornate. Inoltre, affinché lo scambio di manodopera nel settore agricolo, si possa concretizzare, occorre che:
• i soggetti che effettuano lo scambio di manodopera, o gli eventuali soggetti appartenenti al medesimo nucleo fa- miliare, devono avere qualifica di coltivatori diretti, iscritti alla relativa gestione previdenziale;
• nessun compenso sarà previsto per le prestazioni di lavo- ro scambiate;
• le prestazioni scambiate non dovranno essere oggetto di calcolo di stretta equivalenza tra quantità e qualità delle stesse;
• lo scambio di prestazione dovrà venire solo per attività di
natura agricola o attività connesse a queste.
Tabella 3. Gestione della sicurezza nello scambio di manodopera
Tipo di collaborazione/ indicazioni in materia di sicurezza | Scambio di manodopera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli con uso di macchine ed attrezzature agricole in modo promiscuo (Rif. modello 1) | Scambio manodopera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli (Rif. modello 2) |
Lavorazione o attività | Operazioni con mezzi e macchine agricole ad uso promiscuo | Piccoli lavori e lavorazioni, comprese operazioni di raccolta manuale che non necessitano di macchine agricole |
Azioni in materia di sicurezza | Concordare modi di lavoro e procedure | Concordare modi di lavoro e procedure |
Formare/addestrare i lavoratori sulle attrezzature da utilizzare | Concordare DPI da utilizzare nelle fasi di lavoro | |
Valutare i rischi specifici o di eventuale interferenza tra i lavoratori delle aziende coinvolte | Valutare i rischi connessi alle condizioni di lavoro (esposizione ad alte temperature, ecc) | |
Definire un piano di formazione specifico per tali operazione | Prevedere informativa in materia di sicurezza | |
Documentazione formale | Documentazione delle macchine (conformità e certificazione) | Informativa sulla sicurezza nel lavoro |
Addestramento per ruoli specifici (trattoristi) | Formazione su rischi specifici | |
Valutazione del rischio delle operazioni, compresa la gestione di eventuali emergenze | Indicazioni sui presidi per la gestione delle emergenze | |
Procedure formali e scritte sulle modalità di operare (chi fa cosa, chi può utilizzare cosa, con che criteri) | ||
Organizzazione gerarchica nelle fasi di lavoro (ruoli e responsabilità, manutenzione e controllo delle attrezzature utilizzate in modo promiscuo) | ||
Elementi di controllo | Conformità macchine-manutenzione-controlli sullo stato di funzionamento (ad inizio attività e durante) | Utilizzo dei DPI |
Utilizzo dei DPI | Procedure rispettate | |
Procedure di lavoro |
Tabella 4. Gestione della sicurezza nelle operazioni in contoterzi
Tipo di collaborazione/ indicazioni in materia di sicurezza | Operazioni in contoterzi con l’impiego di personale aziendale (Rif . modello 4) | Operazioni in contoterzi gestite completamente in autonomia dal contoterzista (Rif. modello 3) |
Lavorazione o attività | Operazioni di carico e scarico con mezzi aziendali | Trattamenti |
Conferimento in strutture di derrate agricole | Lavorazioni del terreno | |
Lavorazioni (carro di imbottigliamento) | Preparazioni di impianti | |
Operazioni con personale promiscuo (potature) | Gestione della coltivazione (potature, semine, concimazioni ecc) | |
Azioni in materia di sicurezza | valutazione del rischio interferenza | Verifica delle attrezzature utilizzate e delle modalità di lavoro (verificare conformità al TUSL) |
verifica della conformità di mezzi | ||
definizione di procedure di lavoro con identificazioni dei DPI specifici | ||
Riunione di coordinamento (per operazioni che prevedono cantieri: cantieri di potatura, cantieri di gestione del verde, cantieri di raccolta specifici) | ||
Organizzazione gerarchica nelle fasi di lavoro (ruoli e responsabilità; manutenzione e controllo delle attrezzature utilizzate). Pianificazione del sistema di gestione | ||
Documentazione formale | Documentazione relativa alla gestione della sicurezza (presente nel contratto) | Informativa dell’azienda al contoterzista su rischi specifici (es: presenza di cavi aerei in campo, terreni declivi) |
Valutazione rischio interferenza | Nel caso di operazioni relative ai trattamenti ed all’uso di fitofarmaci occorre fornire documentazione relativa al prodotto (vedere specifico modulo) | |
Formazione specifica per il personale aziendale e dell’azienda di conto-terzismo | Il contoterzista deve fornire la documentazione per garantire che le attrezzature e macchine utilizzate sono conformi al TUSL | |
Documentazione delle attrezzature e macchine utilizzate | ||
Elementi di controllo | Durante tutte le fasi di lavoro il committente controlla e verifica le modalità di lavoro | Durante tutte le fasi di lavoro il committente controlla e verifica le modalità di lavoro |
2.3 Il computo dei lavoratori
Analizzando la definizione ampliata di “lavoratore” presenta- ta nel Testo Unico, considerando che esso si applica quando in azienda vi sia anche un solo lavoratore e che dal momento che gli adempimenti imposti ai Datori sono diverse nel caso di aziende con più o meno di 10 dipendenti, è bene sapere come “contare” esattamente il numero dei lavoratori presenti nella propria azienda. Di seguito uno schema riepilogativo:
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori non sono computati ai sensi dell’art 4 del TUSL:
a) i collaboratori familiari di cui all’art. 230-bis del c.c.;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i par- tecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezza- ture munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo deter- minato;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;
f) i lavoratori di cui alla l. 877/73 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del Datore di Lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla l. 11 agosto 1991, n. 266; i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della
difesa civile e della protezione civile e i volontari che ef- fettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 1°dicembre 1997, n. 468, e successive modificazio- ni e integrazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del c.c., fatto sal- vo quanto previsto dalla successiva lettera l;
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409,
n. 3, del c.c., nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
m) i lavoratori in prova.
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della nor- mativa comunitaria.
2.4 Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza in azienda
e la valutazione del rischio
Tra gli aspetti rilevanti del TUSL emerge il concetto di orga- nizzazione della sicurezza: organizzare significa suddividere i compiti: tutti sono coinvolti nella gestione della sicurezza. Pertanto, anche nelle aziende agricole tutti sono responsabili della propria sicurezza e di quella di altre persone che ope- rano in azienda, secondo le indicazioni riportate nella figura seguente:
Tabella 5. Conteggio dei lavoratori
Tipologia | Va considerato un lavoratore a tutti gli effetti? | Spiegazione | |
Socio lavoratore di cooperativa o società | ✓ | Sì: sono lavoratori a tutti gli effetti | Il D.Lgs equipara i soci lavoratori di cooperative o socie- tà, che prestino la loro attività per conto della società, ai lavoratori subordinati |
Collaboratore familiare nell’impresa diretto-coltivatrice | ✗ | NO se: collaboratori familiari dell’impresa diretto-coltivatrice, ovvero parenti entro il terzo gra- do, affini entro il secondo | Ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile, a condizione che prestino in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, sono considerati colla- boratori dell’imprenditore: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado |
Compagno/a-convivente | ✓ | Sì: sono lavoratori a tutti gli effetti | Non rientra nella definizione di “collaboratore familiare” di cui nell’esempio precedente |
Voucheristi e “prestazioni occasionali” di tipo accessorio | ✗ | NO perché: non integrano in ogni caso un lavoro autonomo o subordinato | Prestazioni svolte da voucheristi in modo meramente oc- casionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e esecuzione dei lavori, sono da escludersi dal computo dei lavoratori |
Figura 2. Organizzazione gerarchica in materia di sicurezza
Datore di lavoro
(Imprenditore Xxxxxxxx)
Servizi di prevenzione (RSPP/ASP)
Dirigente (Direttore di Cantina della sede aziendale)
Preposto
(Xxxxxxxxxx, enologo, responsabile di campo, responsabile di stalla)
Medico competente
Organizzazione Consultiva
Operatori con incarichi specifici (Primo soccorso) (Gestione emergenze)
Lavoratori dipendenti (Otd, Oti)
Figure assimilate ai lavoratori
Ris Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
Organizzazione gerarchica
2.4.1 Datore di Lavoro (DL)
Chi è
Ai sensi dell’articolo 2, per “Datore di Lavoro” si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, co- munque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’orga- nizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità pro- duttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Cosa fa
Già il codice civile sancisce l’obbligo della tutela delle con- dizioni di lavoro. Il TUSL impone di fatto al DL una serie di adempimenti così riassumibili: redigere la valutazione di tutti i rischi, con modalità diverse a seconda del numero di lavo- ratori occupati in azienda; nominare le figure della sicurezza; garantire formazione, informazione e addestramento ai lavo- ratori.
Figura 3. Adempimenti del Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro è tenuto a:
EFFETTUARE
NOMINARE
GARANTIRE
Le Figure della Sicurezza
RSPP
I Lavoratori invece
Medico Competente
ELEGGONO
Addetto gestione emergenze Addetto primo soccorso
RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)
Formazione, Informazione
e Addestramento ai Lavoratori
la Valutazione dei Rischi
Gli obblighi del DL
Le disposizioni previste nel TUSL prevedono obblighi differen- ziati in funzione del numero dei lavoratori, computati secondo quanto previsto nella definizione riportata al paragrafo pre- cedente (2.3):
• aziende con meno di 10 lavoratori
• aziende con più di 10 lavoratori
Aziende con più di 10 dipendenti
Le disposizioni previste nel TUSL prevedono i seguenti ob- blighi per il Datore di Lavoro, identificato come riportato al primo punto:
a) valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valuta- zione (DVR);
b) nominare l’RSPP; (Rif. verbale 1)
c) nominare il Medico Competente (MC) (Rif. verbale 2) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, quando previsto, e disporre affinché i lavoratori si sottopongano ad essa;
d) designare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso;
e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, su parere del RSPP e del MC; (Rif. verbale 8)
f) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e ad- destramento dei lavoratori;
g) consentire ai lavoratori di eleggere il loro rappresentante per la sicurezza (RLS); (Rif. verbale 3)
h) nell’affidamento di attività a fornitori, elaborare il Docu- mento di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
i) comunicare all‘INAIL le informazioni relative agli infortuni
sul lavoro che comportino un‘assenza dal lavoro superiore a tre giorni, riportandoli in un apposito registro;
j) effettuare la valutazione dei rischi di incendio, emettere il relativo documento di valutazione ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell‘evacua- zione dei luoghi di lavoro;
k) convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori; (Rif. verbale 7)
l) aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi;
m) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS.
Aziende con meno di 10 dipendenti
Per le aziende con meno di 10 dipendenti, il TUSL, fatti salvi tutti gli altri obblighi che devono essere soddisfatti, prevede le seguenti semplificazioni del Datore di Lavoro:
a) rimane l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza non essendo più possibile produrre un docu- mento di autocertificazione che, comunque, presuppone- va una precedente valutazione dei rischi, formalizzata in un documento opponibile a terzi;
b) è comunque necessario effettuare la valutazione dei ri- schi di incendio ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell‘evacuazione dei luoghi di lavoro, ma non è obbligatorio emettere il relativo docu- mento di valutazione;
c) non vi è l’obbligo di convocare la riunione periodica della sicurezza.
Il DL può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso e secondo ben precisi limiti e condizioni (figura 4).
Figura 4. Delega di funzione
DELEGA
Strumento attraverso cui vengono conferite responsabilità specifiche a un soggetto aziendale (dirigente, preposto); affinché ne sia garantita la validità (art. 16, delega di funzioni), devono sussistere condizioni ben definite, per cui la delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni dele- gate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La delega di funzioni NON esclude l’obbligo di vigilanza in capo al dotore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite
Figura 5. Obblighi del DL non delegabili
Il Datore di Lavoro
NON può delegare (articolo 17):
La VALUTAZIONE di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del documento
La DESIGNAZIONE del responsabile
del Servizio di prevenzione e protezione
Il DL deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela (Art. 15):
Figura 6. Obblighi del DL (Art 18)
Obblighi del datore di
lavoro
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti
l’uso di segnali di avvertimento
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
l’informazione e la formazione
il controllo sanitario
l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
l’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
eliminazione e/o riduzione dei rischi
programmazione della prevenzione
valutazione dei rischi
2.4.2 La valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è una “...valutazione globale e docu- mentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavorato- ri presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Il Datore di Lavoro è tenuto cioé ad elaborare un documen- to scritto contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
b) l‘individuazione delle misure di prevenzione e di protezio- ne e dei dispositivi di protezione individuale conseguente alla valutazione dei rischi
c) il programma delle misure ritenute opportune per garanti- re il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Si tratta quindi di un documento scritto piuttosto complesso. Si pensi per esempio al fatto che nella relazione di valutazio- ne dei rischi occorre indicare i criteri che sono stati adottati per la valutazione stessa.
La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; rientra fra gli “Obbli- ghi del Datore di Lavoro non delegabili” (articolo 17) assieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il TUSL consente, alle aziende fino a 10 addetti, di autocer- tificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Questa possibilità è scaduta il 30 dicembre 2012, data entro
la quale tutte le aziende hanno dovuto redigere un documen- to di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in sostituzione dell’autocertificazione del passato. Fino a quella data, chi rientrava in una di queste situazioni non doveva elaborare alcun documento scritto, ma era tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettua- zione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obbli- ghi ad essa collegati.
L’agevolazione è del tutto evidente: occorre comunque va- lutare i rischi presenti in azienda e programmare le azioni necessarie ad eliminarli o quantomeno a ridurli, ma questi adempimenti devono semplicemente essere certificati con una dichiarazione scritta da parte del Datore di Lavoro.
L’assenza di tale documentazione è sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 E. Attualmente sono state emanate delle procedure semplificate per la valu- tazione del rischio per le piccole realtà aziendali.
Una volta effettuata la valutazione dei rischi, si procede all‘individuazione delle misure di prevenzione e di protezio- ne da adottare conseguentemente alla valutazione stessa. Le misure di tutela da adottare si analizzano attraverso un procedimento dinamico che si compone di provvedimenti da prendere con il seguente ordine di priorità:
– eliminazione dei rischi o riduzione dei rischi alla fonte;
– sostituzione di ciò che è più pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
– priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
– rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del
Figura 7. Obiettivi della valutazione del rischio
AUMENTARE il benessere dei lavoratori
PIANIFICARE il controllo ed il mantenimento delle misure adottate
PERMETTERE al Datore di Lavoro di scegliere gli opportuni DPI e AVVIARE un programma di formazione, informazione ed addestramento per il lavoratori
INDIVIDUARE le fonti di pericolo
INDIVIDUARE le misure di prevenzione in modo da ELIMINARE il rischio o (qualora ciò non fosse possibile) ridurlo ad un livello accettabile
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sul- la salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
– limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
– utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
La programmazione della prevenzione
La gestione della sicurezza sul lavoro prevede una serie di azioni ben precise che vanno definite ed elencate all’interno di appositi programmi che rispondono a caratteristiche ben precise e definite dalla normativa. Il programma di preven- zione e sicurezza sul lavoro è la conseguenza naturale dell’in- dividuazione delle misure da mettere in atto per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le fasi di programmazione prevedono come prima cosa l’individuazione dei fattori di ri- schio, il controllo della salubrità degli ambienti di lavoro ed in- fine la definizione, appunto, delle azioni specifiche da mettere in atto per garantire la sicurezza sul lavoro.
In particolare il programma di prevenzione e protezione dei lavoratori comporta:
– l’elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo da adottare per garantire la funziona- lità stessa delle misure di sicurezza scelte;
– l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie at- tività aziendali;
– la programmazione delle azioni di informazione e forma- zione dei lavoratori;
– le azioni di informazione diretta dei lavoratori.
L’eliminazione e/o riduzione dei rischi
Una valutazione del rischio dettagliata è il presupposto lo- gico e strutturale per una effettiva eliminazione/riduzione del rischio. Un gruppo importante che deve essere motivato e coinvolto sin dall’inizio è quello dei lavoratori. Quest’ultimi devono essere coinvolti non solo nell’analisi stessa del rischio ma anche nel corso dell’identificazione e dell’attuazione delle soluzioni possibili. La loro conoscenza e competenza pratica e dettagliata è spesso necessaria per sviluppare misure preven- tive adeguate. Molto importante un monitoraggio adeguato delle misure preventive o protettive adottate: una valutazione del rischio, sistematica migliora perciò la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e le prestazioni produttive in generale.
Le procedure standardizzate
Lo scopo delle procedure standardizzate è quello di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valu- tazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elabora- re il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i. le procedu- re standardizzate possono essere applicate alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ad eccezione di alcuni casi che non interessano il settore agricolo.
La compilazione delle procedure standardizzate viene effet- tuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di Lavoro) e il Medico Competente, ove previsto (art. 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo pos- sesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:
1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle man- sioni;
2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Si tratta di un processo dinamico, e la valutazione dei rischi deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo pro- duttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortu- ni e risultanze della sorveglianza sanitaria (Tabella 6). Lo SPI- SAL ULSS 20 di Verona a partire dalla proposta contenuta nel Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 e dalle “indi- cazioni” del Comitato Regionale di Coordinamento del Veneto, ha realizzato un modello informatizzato improntato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Il modello, distribuito in forma gratuita, permette ai Datori di Lavoro delle imprese di piccole dimensioni di redigere il DVR in autonomia - in collabo- razione con il responsabile del servizio di prevenzione e pro- tezione (RSPP) e il Medico Competente (MC) - di individuare i rischi e di determinare le misure di prevenzione e protezione da attuare. (link di riferimento: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx00. xxxxxx.xx/xxxxx00_xxx.xxxx)
Tabella 6. Schema di realizzazione delle procedure standardizzate
Fase | Sezione | Contenuti e azioni di ogni singola sezione |
Fase 1 | Descrizione dell’azienda, del ciclo di lavoro, attività e mansioni | La sezione descrive i dati identificativi dell’azienda e riporta la data di redazione e la firma del Datore di Lavoro. La data certa di redazione può essere attestata anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del Medico Competente, ove nominato. |
Organigramma gerarchico e consultivo in materia di sicurezza sul lavoro. | ||
Si riporta la descrizione del ciclo produttivo, delle attività svolte e degli ambienti di lavoro/ reparti, la tipologia di profili lavorativi, le mansioni presenti all'interno del contesto aziendale (ad esempio trattorista, potatore, ecc.). | ||
Fase 2 | Individuazione dei pericoli | Individuazione dei pericoli presenti in azienda |
Fase 3 | Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza | La sezione riporta per ciascun ambiente-reparto e per ogni fase-attività di lavoro; i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’AMBIENTE DI LAVORO, nelle ATTREZZATURE di lavoro e MACCHINE UTILIZZATE, nelle SOSTANZE prodotte, …). Dovranno essere valutati i rischi, sia nelle normali situazioni di lavoro, sia nelle situazioni che si verificano in modo non continuati- vo (es. manutenzione, pulizia ecc.), oltre che in quelle anomale e di emergenza. |
Saranno indicati inoltre i documenti utilizzati o prodotti (certificazioni si conformità, eventuali misure strumentali ecc.) nel processo di valutazione. | ||
Saranno indicate le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, procedurali e comportamentali) già attuate come ad esempio protezioni su macchine, DPI utilizzati, accerta- menti sanitari, istruzioni operative. | ||
Saranno indicate le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, procedurali e comportamentali) già attuate come ad esempio protezioni su macchine, DPI utilizzati, accerta- menti sanitari, istruzioni operative. | ||
Fase 4 | Programma interventi | La sezione indica le azioni che il Datore di Lavoro intende attuare per assicurare e mantenere nel tempo i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati. Il piano con- terrà il programma per la realizzazione delle misure, comprensivo delle procedure per la loro attuazione e l’identificazione delle figure aziendali incaricate. Il programma quindi riporta in dettaglio: 1) tempi di realizzazione, individuati attraverso una priorità di rischio; 2) ruoli dell’organizzazione incaricati dell’attuazione, individuati per nominativo o per ruolo ricoperto; 3) modalità di realizzazione/procedure, individuate con una semplice e breve descrizione del “come” saranno realizzate; 4) previsione di una verifica della realizzazione delle misure programmate e delle persone incaricate ad effettuare la verifica. Nell’individuazione dei tempi di attuazione e delle priorità degli interventi il ddl deve prendere in considerazione l’entità del rischio corri- spondente alla mancata attuazione di quelle misure. |
Fase 5 | Verifica e revisione | Il documento andrà aggironato periodicamente ed ogni qual volta subrentino modifiche nel processo produttivo. |
Al documento devono essere allegati: documenti e le certificazioni essenziali come risultanti dall’analisi di rischio, come ad esem- pio valutazione di rumore, vibrazioni, esposizione a sostanze e preparati pericolosi, movimentazione manuale dei carichi, schede di sicurezza, dichiarazioni di conformità degli impianti, certificato di prevenzione incendi, verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di messa a terra, ecc).
L‘organizzazione del lavoro in base ai principi ergono- mici
L’ergonomia del lavoro è quella disciplina innovativa che assume particolare rilevanza in uno scenario dove l’organiz- zazione del lavoro, e con essa i principi di sicurezza, sono un argomento chiave delle politiche di prevenzione a livello aziendale. Essa studia il rapporto uomo-macchina nel tenta- tivo di assicurare il massimo adattamento reciproco anche in funzione dell’ambiente e del compito richiesto. Questa pro- spettiva di analisi non mira solo ad incrementare l’efficienza produttiva, ma tiene presente anche il benessere dell’ope- ratore nella sua globalità (comfort, sicurezza, soddisfazione, rischio di stress, ecc).
L‘utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
Responsabili di malattie professionali.
Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio; l‘uso di segnali di av- vertimento
Il TUSL fornisce disposizioni riguardanti la segnaletica di si- curezza che deve essere presente in tutte le aziende e unità produttive. Tali disposizioni fanno sempre parte dell’informa- zione dei lavoratori, infatti la segnaletica serve a indicare loro dove si trovano i rischi e dove si trovano le attrezzature o le vie di fuga nel caso in cui si verifichi un pericolo. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro contiene le norme sulla segnaletica negli artt. 161 e 162.
La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di si- curezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti Il TUSL prevede l‘obbligo della regolare manutenzione di am- bienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai di- spositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei xxxxxx- canti. Tale concetto è ripreso dall’art. 4 del d.m. 10 marzo 1998 (controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) che prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio siano effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tec- nica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.
Le Nomine
Gli obblighi di nomina attengono la nomina delle altre figure aziendali previste dal TUSL e deputate a coadiuvare il Datore nella gestione della sicurezza, fermo restando che ogni lavo- ratore è altresì coinvolto. Il TUSL identifica e descrive alcune figure chiave all‘interno della gestione della sicurezza, al fine
di suddividere i compiti e raggiungere un‘efficienza più eleva- ta nella lotta agli infortuni e alle malattie professionali.
Il DL pertanto NOMINA:
• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) (Rif. verbale 1)
• i lavoratori con incarichi specifici, ovvero l’addetto al pri- mo soccorso e l’addetto al servizio antincendio che devo- no essere in numero sufficiente in relazione alle dimensio- ni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva (Rif. verbale 4 e 5)
• il Medico Competente (Rif. verbale 2)
I lavoratori eleggono i loro rappresentanti (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, (RLS) (Rif. verbale 3).Queste figure hanno ovviamente bisogno di un’adeguata formazione che permetta loro di svolgere al meglio il compito affidatogli. Rimandiamo questo aspetto all’apposita sezione formazione.
La riunione periodica per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di prevenzione e protezione (SPP), indice almeno una volta all‘anno una riunione: (Rif. verbale 7)
Nel corso della riunione il DL sottopone all‘esame dei parte- cipanti:
Figura 8. Contenuti della riunione periodica
il documento di valutazione dei rischi (valutazione di eventuali modifiche ed integrazioni)
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
l’idoneità dei mezzi di protezione individuale
analisi della situazione aziendale in materia di sicurezza (infortuni, procedure, verifica della gestione)
La riunione deve inoltre essere convocata in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizio- ne al rischio, compresa la programmazione e l‘introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupa- no fino a 15 dipendenti, è il RLS che può chiedere la convo- cazione di una apposita riunione in occasione delle variazioni di cui al capoverso precedente. Il DL, anche tramite il SPP, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Figura 9. Soggetti partecipanti alla riunione periodica
il Datore di Lavoro o un suo rappresentante
il Medico Competente ove previsto
Partecipanti alla riunione periodica
il RLS
il RSPP
2.4.3 Il dirigente
Chi è
Il dirigente viene individuato, nell‘art. 2 del TUSL come la per- sona che, in ragione delle competenze professionali e di po- xxxx gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell‘incarico conferitogli, attua le direttive del DL organizzando l‘attivita‘ lavorativa e vigilando su di essa.
Cosa fa
Come per il dirigente, in agricoltura non sempre è pos- sibile individuare un preposto alla sicurezza, soprattutto nelle realtà di piccole dimensioni o con attività lavorativa svolta al di fuori della sede aziendale. Il preposto viene di fatto individuato nel lavoratore più esperto, presumendo che abbia maggiore cognizione di causa e conosca meglio i rischi lavorativi dei colleghi: tale figura prende il nome di preposto di fatto. Nel settore agricolo quindi figure come cantiniere, enologo, responsabile di stalla e di can- xxxx e di campo assolvono il ruolo di preposti di fatto.
Dunque il dirigente è colui che dirige, che organizza, che eser- cita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell‘attività lavorativa, nel potere di decidere le procedure di lavoro, e di organizzare opportunamente i fattori della produzione, sempre nell‘ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall‘organizzazione aziendale, e dal DL, in primis.
2.4.4 Il preposto
Chi è
Il preposto ricopre un ruolo molto importante al di là del mero aspetto produttivo perché è una persona molto vicina ai lavoratori e ne conosce quindi, spesso meglio anche della proprietà, le mansioni e i rischi ad esse collegati e quindi è in grado di tutelarne la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. (Rif. verbale 6)
Cosa fa
Fra le sue principali mansioni vi è quella del controllo che ogni singolo lavoratore si attenga sia alla normativa in ma- teria di sicurezza sul lavoro presente nel D. Lgs. 81/08 che a eventuali ulteriori disposizioni aziendali. Proprio il D.Lgs. 81/08 e la successiva integrazione con il D.Lgs. 106/09 ha definito in maniera chiara le attribuzioni in ambito lavorativo per i preposti alla sicurezza, assegnando loro, nel contempo, un’importanza che prima di tale decreto non era riconosciuta. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce anche che le funzioni cui il preposto dovrà assolvere dovranno essere attribuite in modo tale che siano coerenti con le effettive mansioni svolte in azienda, superando quindi anche titoli for- mali o qualificazioni giuridiche. Quindi il D.Lgs. 81/08, nel art. 2, specifica che il preposto venga incaricato in base alle sue competenze professionali e nei limiti imposti dalla gerarchia interna l’ufficio e gli oneri cui dovrà assolvere adeguati alle sue reali capacità.
Come per tutti i responsabili addetti a una delle funzioni ob- bligatorie per legge (addetto primo soccorso, addetto antin- cendio), anche per i dirigenti e i preposti è previsto che il DL si occupi di fornire loro una specifica e adeguata formazione a quello che sarà il loro incarico, nonché eventuali successivi corsi di aggiornamento dovuti a variazione nella normativa o a progressi tecnologici.
La figura del dirigente nel contesto agricolo risulta pre- sente solo nelle aziende di grandi dimensioni o in quelle strutturate in più unità periferiche, può essere individua- ta nel direttore di cantina, direttore di azienda agricola, direttore della cooperativa. Il TUSL definisce il dirigente come soggetto con precisi obblighi di sicurezza, a pre- scindere da incarichi formali (che al più possono ampliare l’ambito di responsabilità, in correlazione all’estensione dei compiti di prevenzione e protezione individuati).
2.4.5 Il lavoratore; lavoratori con incarichi specifi- ci; i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Chi é
Così come definito dall’articolo 2, lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (…)”.
Sono considerati lavoratori a tutti gli effetti anche i soci lavo- ratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi, i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orien- tamento.
Gli unici lavoratori dipendenti espressamente esclusi sono gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Cosa fa
Ogni lavoratore ha diritti ma anche doveri in termini di sicurezza sul lavoro ed è tenuto a partecipare alla gestione della sicurezza nella propria azienda.
Considerando che le norme per la sicurezza sono destinate a salvaguardare principalmente la sua persona, compito del lavoratore è partecipare attivamente per la loro attuazione. I soci lavoratori di cooperative e di società sono equiparati ai lavoratori.
Per aiutare il lavoratore a conoscere e rispettare le norme riguardanti la sicurezza e tenere un comportamento idoneo alla prevenzione di incidenti e infortuni, la legge prevede che ogni lavoratore riceva una adeguata formazione.
I doveri in termini di sicurezza sul lavoro sono espressamente elencati all’articolo 20 (Obblighi dei lavoratori):
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luo- go di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istru- zioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al Datore di Xxxxxx, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezio- ne messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al Datore di Xxxxxx, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsia- si eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i di- spositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o ma- novre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestra- mento organizzati dal Datore di Lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori au- tonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provveder- vi per proprio conto.
Lavoratori con incarichi specifici
La gestione della sicurezza in azienda prevede anche la pre- senza di Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccor- so (rif verbale 4 e 5), per la gestione delle emergenze. Ven- gono di fatto designati dal Datore di Lavoro e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. il Datore di Xxxxxx provvede alla loro formazione ed addestramento. Il Datore di Lavoro deve identificare il livello di rischio di incendio (art. 46) nella azienda agricola in ogni sua parte, classificando- lo come basso, medio o elevato. La durata del corso per addet- ti antincendio varia dalle 4 alle 12 ore, a seconda della classi- ficazione del rischio. Per quanto riguarda invece le attività di primo soccorso, gli addetti dovranno frequentare un corso di durata variabile da 12 a 16 ore stabilita di concerto con il Medi- co Competente, a seconda del livello di rischio dell’attività.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Chi é
“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza du- rante il lavoro”.
In tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
A seconda che l’azienda occupi fino a 15 dipendenti o più di 15 dipendenti, il TUSL detta norme diverse per la sua elezio- ne diretta da parte dei lavoratori o per la sua designazione dell’ambito delle rappresentanze sindacali, ed in ogni caso rimanda alla contrattazione collettiva.
L‘introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce uno dei punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza basata sulla condivisione da parte di tutti i lavoratori, degli obiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.
Cosa fa
Rappresenta i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione colletti- va, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
– accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavora- zioni;
– è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della preven- zione nella azienda o unità produttiva;
– è consultato sulla designazione del responsabile e de- gli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacua- zione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
– è consultato in merito all’organizzazione della forma- zione di cui all’articolo 37;
– riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di pre- venzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infor- tuni ed alle malattie professionali;
– riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigi- xxxxx;
– riceve una formazione adeguata e, comunque, non in- feriore a quella prevista dall’articolo 37;
– promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attua- zione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
– formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
– partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
– fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
– avverte il responsabile della azienda dei rischi indivi- duati nel corso della sua attività;
– può fare ricorso alle autorità competenti qualora ri- tenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garan- tire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’in- carico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in appli- cazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva na- zionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lette- ra a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavora- tori rispettivamente del Datore di Lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’esple- tamento della loro funzione, ricevono copia del documen- to di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativa- mente alle informazioni contenute nel documento di valu- tazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di respon- sabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. (Rif. verbale 3)
Formazione del RLS
Il TUSL prevede che venga fornita una formazione specifica, relativa a quei soggetti che hanno un ruolo nell‘assicurare condizioni di salute e di sicurezza nell‘ambiente lavorativo.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti o designati dagli altri lavoratori per occuparsi degli aspetti con- cernenti la salute e la sicurezza durante il lavoro.
I contenuti della formazione dei rappresentanti - stabiliti all’articolo 37 | |||||
a | principi giuridici comunitari e nazionali; | ||||
b | la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; | ||||
c | i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; | ||||
d | la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; | ||||
e | la valutazione dei rischi; | ||||
f | l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative e procedurali) di prevenzione e protezione; | ||||
g | aspetti normativi lavoratori; | dell’attività | di | rappresentanza | dei |
h | nozioni di tecnica di comunicazione. |
La durata dei corsi per i Rappresentanti dei lavoratori è di 32 ore (salvo diverse determinazioni del contratto collettivo); l’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non deve essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
2.4.6 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Il servizio di prevenzione e protezione è l’insieme delle per- sone, sistemi e mezzi esterni o interni dell’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori. L’organizzazione del SPP deve tener conto di:
• dimensioni aziendali;
• localizzazione geografica;
• tipologie di specializzazione possedute all’interno del
contesto produttivo, aziendale.
Sulla base dei parametri sopra descritti è possibile definire il numero e le caratteristiche personali degli addetta al SPP, i mezzi ed i tempi a disposizione per l’esecuzione dei rispettivi compiti. È il DL che fornisce all’ SPP informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla program- mazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive.
2.4.7 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Chi é
“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professio- nali adeguati (indicati all’articolo 32) designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. In certe condizioni, il compito può es- sere assunto direttamente dal Datore di Lavoro.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: “insie- me delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi pro- fessionali per i lavoratori”.
Cosa fa
In linea generale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colui che ha l’incarico di organizzare e gesti- re la sicurezza sul lavoro in azienda, monitorando il rispetto delle misure di sicurezza. Nello specifico (articolo 33) ha
un soggetto esterno (in possesso di tutti i requisiti previsti)
Figura 10. Individuazione dell’RSPP
RSPP aziendale può essere:
lo stesso Datore (articolo 34 “Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”)
un lavoratore adeguatamente formato
il compito di: portare all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tu- tela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; fornire ai lavoratori le informa- zioni di cui all’articolo 36. (Rif. verbale 1)
Nelle aziende medio piccole del settore agricolo la fi- gura del RSPP viene in genere ricoperta dallo stesso Datore di Lavoro. Il TUSL prevede infatti che Il Datore di Lavoro possa essere nominato RSPP in questi casi: (Art 31)
1. Aziende artigiane e industriali non superiori ai 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
3. Aziende ittiche con un massimo di 20 addetti
4. Altre fino a 200 addetti
Nei casi superiori ai suddetti è necessario ricorrere alla nomi- na di un RSPP esterno. Per svolgere i compiti RSPP il Datore di Xxxxxx deve frequentare l’apposito corso di formazione per Datori di lavoro con funzione RSPP, durante il quale riceverà le informazioni e l’istruzione necessarie per poter ge- stire la sicurezza in azienda.
2.4.8 Il Medico Competente
Chi é
È un medico in possesso di un titolo idoneo ad occuparsi della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La sorveglianza sanitaria è la procedura di tutela del la- voratore esposto a rischi specifici che si esplica attraverso la creazione di un protocollo sanitario, ovvero di una serie di visite periodiche a cui il lavoratore viene sottoposto per il monitoraggio delle sue condizioni di salute.
Cosa fa
Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Inoltre svolge queste altre attività collegate:
a) collabora con l’RSPP all’individuazione di misure di tutela per garantire l’integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) partecipa alla stesura dei provvedimenti di primo soccor- so sui luoghi di lavoro;
c) collabora nell’attività di informazione e formazione dei lavoratori e di addestramento all’uso dei DPI;
d) contribuisce alla elaborazione di specifiche procedure di lavoro;
e) consulta eventuali medici specialisti.
2.5 La sorveglianza sanitaria e le malattie professionali
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finaliz- zati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio pro- fessionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavora- tiva. Rappresenta quindi la valutazione dello stato di salute dei lavoratori da parte del Medico Competente, eseguita con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza o l’aggravamento di ma- lattie professionali o di malattie “lavoro correlate”, quindi di impedire che l’esposizione ad agenti lesivi possa provocare danni invalidanti, temporanei o permanenti, alla salute dei la- voratori. La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata, oltre che nei casi previsti dalla normativa italiana vigente, anche nei casi previsti dalle direttive europee nonché qualora il lavo- ratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi.
Nell’ambito del settore agricolo si ricorda che sono molteplici i fattori di rischio a cui il lavoratore è sotto- posto che attivino la sorveglianza sanitaria Nell’ambito della sorveglianza sanitaria si distingue:
• visita medica preventiva, eseguita prima di adibire il lavo- ratore alla mansione che espone ad un determinato agen- te lesivo, per evidenziare l’assenza di condizioni di salute individuali che controindichino l’esposizione del lavorato- re a quel determinato agente lesivo preso in esame;
• visita medica periodica, eseguita ad intervalli di tempo stabiliti nel programma sanitario e dipendenti dal tipo di agente lesivo a cui il lavoratore è esposto, al fine di rile- vare precocemente la presenza di alterazioni dello stato di salute e quindi di individuare la patologia in fase preclini- ca, in modo da evitare il manifestarsi di danni conclamati;
• visita medica su richiesta del lavoratore, eseguita qualora si manifestano condizioni di salute suscettibili di peggio- ramento a seguito dell’attività lavorativa e ritenute dal Medico Competente correlate con i rischi lavorativi;
• visita medica al cambio mansione, eseguita per verificare
l’idoneità;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, ese- guita nei casi previsti dalla normativa come ad esempio per esposizione a sostanze pericolose.
Il processo di attivazione della sorveglianza sanitaria viene descritto nella Figura 11. Come emerge dallo schema gli attori che agiscono su questa tematica sono tre: il RSPP e il Datore di Lavoro che effettuano la valutazione del rischio, e il Medico Competente che, oltre a supportare e valutare l’esposizione al rischio specifico, attiva il protocollo di sorveglianza sanitaria.
Figura 11. Attivazione della sorveglianza sanitaria
Valutazione del rischio
• RSPP - Datore di Lavoro - Medico Competente
Identificano tutti i rischi
Rischi specifici con valutazione elevata
• Sono presenti uno o più fattori di rischio che fanno scattare la sorveglianza (ad esempio:
movimentazione dei carichi, rumore, rischio biologico, rischio chimico)
Attivazione
• Avvio protocollo sanitario
• Avvio e mantenimento sorveglianza sanitaria
2.6 La formazione, l’informazione
e l’addestramento dei lavoratori
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.1.2012 n.8 sono stati pubbli- cati due Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 che definiscono durata, contenuti e modalità della formazione del Datore di Lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di RSPP e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Al Datore di Lavoro è fatto obbligo di dare ai lavoratori adegua- ta informazione sui rischi connessi all’attività lavorativa esple- tata e sulle misure di protezione e prevenzione adottate.
Inoltre, il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ad adeguata in materia di sicurezza riferita alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione:
a) all‘assunzione
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni
c) dell‘introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuo- ve tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l‘orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Gli articoli 36 e 37 sono due momenti chiave del funziona- mento dell’intero sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro. (Rif. verbale 9 e 10)
Informazione
Il Datore di Lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore riceva una adeguata informazione:
• xxx rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale;
• sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l‘evacuazione dei luoghi di lavoro;
• sui nominativi dei lavoratori incaricati alle emergenze an- tincendio e primo soccorso, sui nominativi del responsabi- le e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del Medico Competente;
• sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio
di prevenzione e protezione, e del Medico Competente.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente com- prensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavorato- ri immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazio- ne sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, orga- nizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assi- stenza;
• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle con- seguenti misure e procedure di prevenzione e protezio- ne caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell‘azienda.
Formazione
Il Datore di Lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.
La formazione e, ove previsto, l‘addestramento specifico de- vono avvenire in occasione:
• della costituzione del rapporto di lavoro o dell‘inizio dell‘utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuo- ve tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Addestramento (Rif. verbale 10)
L‘addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all‘evoluzione dei rischi o all‘insorgenza di nuovi rischi.
I preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro e in azienda,
un‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento pe- riodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione comprendono:
• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
• definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• valutazione dei rischi;
• individuazione delle misure tecniche, organizzative e pro- cedurali di prevenzione e protezione.
Anche i lavoratori che saranno addetti all’antincendio e la primo soccorso devono ricevere un‘adeguata e specifica for- mazione e un aggiornamento periodico.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui eser- cita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzio- ne dei rischi stessi.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l‘orario di lavoro e non può comportare costi a loro carico.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente com- prensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Se in azienda sono presenti lavoratori stranieri, il datore deve accertarsi che il contenuto presentato in lingua italiana sia comprensibile.
2.7 Le abilitazioni alla guida per i mezzi agricoli
Il 12 marzo 2013 sono entrate in vigore le nuove norme rela- tive alle abilitazioni stabilite da un accordo della Conferenza Stato-Regioni raggiunto il 22 febbraio 2012. Accordo che ri- guardava le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e la loro formazione, in attuazione del decreto legislativo 81/2008. Nello specifico in tabella 7 gli adempimenti per il settore agricolo.
Tipologia di profilo | Corso |
I lavoratori con almeno due anni di esperienza alle spalle all‘interno di un tempo di 10 anni, dimostrabile con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro il 2017, ossia cinque anni a partire dalla data di pubblica- zione dell‘accordo Stato-Regioni, sa- ranno tenuti a frequentare un corso di aggiornamento. | 4 ore di aggiornamento |
I lavoratori, autonomi o subordinati, che hanno iniziato a utilizzare per la prima volta, a partire dal 12 marzo 2013, attrezzature e macchine in azi- enda, sono obbligati a conseguire da subito l‘abilitazione professionale. | vedi tabella 8 |
I lavoratori che al 12 marzo hanno utilizzato attrezzature e macchine, ma non sono stati in grado di dimostrare una esperienza pregressa di almeno due anni devono comunque frequen- tare il corso completo di abilitazione professionale, ma entro il 2015. | vedi tabella 8 |
Tabella 7. Abilitazioni in base al profilo di lavoro
Tabella 8. Tipologia di corsi in funzione dell’attrezzatura
Xxxxxxxx Attrezzature o macchina a cui è riferito il corso
Trattori agricoli o forestali: “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o a cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad uso agricole o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo”
Moduli del corso
modulo giuridico normativo: 1 ora
modulo tecnico: 2 ore
modulo pratico: 5 ore per trattori a ruote, 5 ore per trattori a cingoli
Piattaforme di lavoro mobili elevabili: “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nella quale svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da un piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio”
modulo giuridico normativo: 1 ora
modulo tecnico: 3 ore
modulo pratico: 4 ore per PLE che operano su stabilizzatori o che possono operare senza stabilizzatori o 6 ore per l’uso di PLE con stabilizzatori e senza
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): “attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo con sedile”
modulo giuridico normativo: 1 ora
modulo tecnico: 7 ore
macchine per movimenti terra: escavatori idraulici; escavatori a fune; pale caricatrici frontali; terne; autoribaltabili a cingoli
modulo giuridico normativo: 1 ora
modulo tecnico: 3 ore
modulo pratico: 6 ore, 12 ore per idraulici, frontali e terne;