Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie.
UNIPOLSAI KM&SERVIZI 2RUOTE CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie.
Modello FI/09050/C03/00000/C - Ed. 01/03/2017
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del Glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
FASCICOLO INFORMATIVO
Gentile Cliente,
innanzitutto “grazie” nell’aver considerato UnipolSai per assicurare il Suo Veicolo.
Oggi, grazie alla fiducia accordata da Lei e da tantissimi altri Clienti, consolidatasi nel corso degli anni, UnipolSai Le presenta KM&SERVIZI: la nuova soluzione a tutela della mobilità il cui presente Fascicolo Informativo ne illustra tutte le garanzie e i servizi a Sua disposizione, personalizzabili in accordo alle Sue esigenze.
Come avrà modo di osservare, abbiamo inserito all’interno delle Condizioni contrattuali, che rappresentano l’unico riferimento a definizione degli impegni contrattuali fra UnipolSai e Cliente, alcuni pratici box1 di consultazione che Le forniranno, a titolo puramente esemplificativo, una immediata risposta ai Suoi “perché” e la guideranno, qualora occorresse, nel “da farsi” in caso di necessità.
Chi entra nel mondo UnipolSai, oggi, non soltanto acquisisce un’assicurazione per poter circolare o tutelare il suo veicolo! Con KM&SERVIZI potrà infatti beneficiare di una gamma di garanzie e servizi eflcaci nel corso dei Suoi spostamenti. Fra questi Unibox, la moderna tecnologia satellitare che interagisce, in caso di bisogno, con servizi d’immediata utilità.
Per tutte le risposte e gli approfondimenti su KM&SERVIZI c’è, a Sua disposizione, la più grande e capillare rete di Agenzie d’Italia. La consulti!
Cordialmente
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
1 Che cosa sono i box di consultazione? ?
I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili
all’interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità ? , punti su cui porre particolare attenzione ! , recapiti a cui rivolgersi .
E’ bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
Fascicolo Informativo – 2Ruote
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINE
A • INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI GLOSSARIO
A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI B - CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
C - SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) D - R.C.A. “PLUS”(CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
E - FORMULE TARIFFARIE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
F - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
F.1 Cosa Assicura (rischio assicurato)
F.2 Cosa NON Assicura (Esclusioni)
F.3 Incendio
F.4 Furto e Rapina
F.5 Eventi Naturali
F.6 Eventi Sociopolitici
F.7 Collisione
F.8 Garanzie Accessorie
G - SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) H - SEZIONE ASSISTENZA
H.1 Assistenza Stradale
H.2 Assistenza Psicologica
I - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE L - SEZIONE TUTELA LEGALE
3 di 25 3 di 25 12 di 25
18 di 25
2 di 112 10 di 112
11 di 112
17 di 112
20 di 112
25 di 112
25 di 112
25 di 112
25 di 112
27 di 112
31 di 112
31 di 112
32 di 112
34 di 112
42 di 112
44 di 112
44 di 112
56 di 112
58 di 112
65 di 112
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
M - SEZIONE TECNOLOGIA
M.1 Scatola Nera
M.2 Unibox
M.3 Recupero Unibox o Scatola Nera N - SEZIONE SINISTRI
N.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
N.2 Norme CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
N.2.1 Garanzie INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, GARANZIE ACCESSORIE
N.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA
N.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE
N.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE
3
INFORMATIVA PRIVACY
PAGINE
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
71 di 112
71 di 112
77 di 112
86 di 112
87 di 112
87 di 112
90 di 112
90 di 112
96 di 112
99 di 112
111 di 112
2 di 4
4
RIFERIMENTI UTILI
PAGINE
Numeri e riferimenti utili 2 di 4
1 di 25
1
NOTA INFORMATIVA
1
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo – 2Ruote
Nota Informativa relativa al contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile per la circolazione - e per le Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile - dei Veicoli indicati in Polizza, denominato “UnipolSai KM&SERVIZI” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
È possibile richiedere presso i punti vendita e sul sito internet di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale che Lei potrà scegliere tra quelle offerte da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per l’Assicurazione della Responsabilità Civile per la circolazione del Veicolo.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull’Impresa di Assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx_ Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo Informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali.
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.7096584, siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx. com - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società. In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2015, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.561.726.646,53, con capitale sociale pari ad € 2.031.445.959,93 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.973.947.985,60. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2015, determinato come rapporto tra l’ammontare del capitale disponibile e l’ammontare del capitale richiesto dalla normativa vigente alla medesima data, riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,96. [L’indice di solvibilità riferito alla gestione Vita è pari a 1,99]. Si evidenzia che in data 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015. n. 74 - che ha recepito la Direttiva 2009/138/CE e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) - e dagli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 35/2015, che integrano la direttiva citata. Sulla base della nuova disciplina Solvency II, che innova profondamente i criteri di determinazione del capitale disponibile e del capitale richiesto, l’indice di solvibilità di UnipolSai alla data del 1° gennaio 2016 è pari a 2,15
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli.
E’ prevista la formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: a garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli “C.2, C.3, E.1.8.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Si segnala in particolare che:
• in base agli articoli “M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizza. Si rinvia agli articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2, M.2.3, delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Re- sponsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro.
La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali:
- Massimale per danni a persone: € 5.000.000,00;
- Massimale per danni a cose: € 1.000.000,00.
Il Sinistro ha determinato i seguenti danni:
- danni a persone € 2.000.000,00;
- danni a cose € 1.100.000,00.
Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.000.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 100.000,00) resterà a carico dell’Assicurato.
Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro.
La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 6.000.000,00.
Il Sinistro ha determinato i seguenti danni:
- danni a persone € 5.500.000,00;
- danni a cose € 300.000,00.
Il Risarcimento complessivo sarà di € 5.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale mini- mo di legge destinato ai danni a persone (€ 5.000.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo é capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
b – Garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”.
b.1 Incendio: copre i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di Incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi, fulmine. Si rinvia all’ articolo “F.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.2 Furto e Rapina: copre i Xxxxx materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di Xxxxx consumato o tentato o di Rapina. Si rinvia all’articolo “F.4.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.3 Eventi Naturali: copre i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi;
di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto. Si rinvia all’articolo “F.5.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.4 Eventi Sociopolitici: copre, a condizione che il Veicolo sia riparato e solo se le spese di riparazione sono comprovate dalla relativa documentazione fiscale, i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio e Atti di vandalismo. Si rinvia all’articolo “F.6.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.5 Collisione: copre i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di collisione con velocipedi, veicoli a braccia o Veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione, investimento di una persona identificata e lesa a seguito del Sinistro, urto di animali. Si rinvia all’articolo “F.7.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.6 Garanzie Accessorie: copre le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, ripristino delle dotazioni di sicurezza, laddove presenti , a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per Incidente da circolazione; sostituzione delle serrature del Veicolo a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Si rinvia agli articoli “F.8.1 e F.8.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Con riferimento alla garanzia SalvaPremio, quest’ultima prevede la corresponsione di un Indennizzo pari all’ultimo Premio annuo lordo versato per la garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” in caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT) o di Perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Si rinvia all’articolo “F.8.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.7 Assistenza:
“Assistenza Stradale” - la Società mette a disposizione dell’Assicurato, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole Prestazioni, una Prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il soccorso stradale del Veicolo e la messa a disposizione di un’autovettura sostitutiva. Si rinvia agli articoli “H.1.1 e H.1.7 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
“Assistenza Psicologica” - la Società, tramite UniSalute presta supporto psicologico in conseguenza di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell’Incidente.
Si rinvia all’articolo “H.2.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.8 Infortuni del Conducente: copre le conseguenze dirette ed esclusive di un Infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il Veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal Veicolo stesso. Si rinvia agli articoli “I.1 e I.1.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.9 Tutela Legale: copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri, anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione. Si rinvia all’articolo “L.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.10 Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro
servizi e consente la Prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all’accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri Veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità. Si rinvia all’articolo “M.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.11 Unibox: l’installazione e l’attivazione del dispositivo Unibox consente al Contraente di usufruire di riduzioni di Premio e permette la Prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati, tramite un collegamento ad una sala operativa/centro servizi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS. Si rinvia all’articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.12 Spese per impossibilità di recupero Unibox o Scatola Nera: copre le spese che l’Assicurato
sarebbe tenuto a corrispondere al Provider telematico per l’impossibilità di restituire Unibox
o Scatola Nera a seguito di distruzione, danneggiamento o perdita totale. Si rinvia all’articolo “M.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Si rinvia agli articoli “A.3, A.4, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8, F.9, H.1.3, H.1.4, H.1.5, I.1, I.2, L.2 e M.3 delle
Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette garanzie possono essere prestate con Scoperti o Franchigie ed in ogni caso nel limite delle Somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto indicato in Polizza, nonché agli articoli “F.5, H.1.7, I.3 e L.1 delle Condizioni di assicurazione”. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Scoperti, Franchigie, Valoreassicuratoe Sommeassicurate mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della Franchigia
garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio (rimborso spese mediche a seguito di cure termali, medicinali ecc.)
1° esempio
- Somma assicurata € 1.500,00;
- danno periziato € 300,00;
- Franchigia € 50,00. Indennizzo: € 300,00 – € 50,00 = € 250,00.
2° esempio
- Somma assicurata € 1.500,00;
- danno periziato € 40,00;
- Franchigia € 50,00.
Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla Franchigia.
N.B. La Franchigia non verrà applicata se al momento del Sinistro il Conducente/Proprietario indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie e ricorre a Strutture convenzionate UniSalute.
Garanzia SalvaPremio 3° esempio
- il Sinistro ha procurato 40 giorni di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT);
- Franchigia 90 giorni.
Nessun Indennizzo è dovuto perché il periodo di inabilità è inferiore alla Franchigia.
4° esempio
- il Sinistro ha procurato 95 giorni di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT);
- Franchigia 90 giorni.
Sarà corrisposto l’Indennizzo previsto dal contratto per 5 giorni.
Meccanismo di funzionamento dello Scoperto e del minimo non indennizzabile: garanzia Furto e Rapina
1° esempio
- Valore assicurato € 50.000,00;
- danno € 10.000,00;
- Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00; Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00.
2° esempio
- Valore assicurato € 50.000,00;
- danno € 180,00;
- Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00;
Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore al minimo non indennizzabile.
Meccanismo di funzionamento del massimo limite di Indennizzo:
garanzia Tutela Legale
- Limite di Indennizzo € 20.000,00;
- Rimborso richiesto (danno) € 22.000,00
Indennizzo: € 20.000,00.
Assicurazione parziale: se il Valore assicurato risulta inferiore al Valore commerciale delle cose assicurate, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale secondo la formula:
Indennizzo = (Valore assicurato : Valore commerciale Veicolo alla stipula/rinnovo ) x danno (meno Franchigia o Scoperto)
Esempio di Assicurazione parziale relativo alla garanzia “Incendio”:
- Valore assicurato : € 50.000,00;
- Valore commerciale: € 80.000,00;
- danno: € 40.000,00. Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l’applicazione di eventuali Scoperti e Franchigie). Si rinvia all’articolo “N.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio
dell’Assicurato, le somme che abbia indebitamente pagato a seguito di un atto doloso
Avvertenza: è prevista la Rivalsa della Società cioè il diritto di recuperare, nei confronti
dell’Assicurato stesso. Si rinvia agli articoli “H.1.6, M.1.2, M.1.3, M.2.2 e M.2.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: possono aderire alla garanzia“SalvaPremio” i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o del rinnovo. Si rinvia all’articolo “F.8.3.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto, non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all’articolo “A.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli.
In alcuni casi la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dal Codice e dai Regolamenti. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Su richiesta del Contraente e con il pagamento di un’integrazione di Premio è, inoltre, prevista la possibilità di estendere ulteriormente la copertura assicurativa. A tal proposito, per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli contenuti nella “Sezione D delle Condizioni di assicurazione”.
4. Periodo di carenza contrattuale. La garanzia “SalvaPremio” prevede dei periodi di carenza contrattuale. Si rinvia all’articolo “F.8.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla Prestazione. Si rinvia all’articolo “A.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio.
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o all’Agenzia presso la quale è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia all’articolo “A.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Qui di seguito si illustra un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
Esempio di aggravamento del rischio per le garanzie “Responsabilità Civile Autoveicoli” e “Furto e Rapina”.
Successivamente alla stipula del contratto l’Assicurato cambia la propria residenza, trasferen-
dola in un’altra città che implica un aumento tariffario. Tale circostanza determina un aggrava- mento del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o all’Agenzia poi- ché, in assenza di comunicazione, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di Sinistro, la Società ha la facoltà:
- per la garanzia “Furto e Rapina”, di ridurre l’Indennizzo in proporzione all’aumento del
Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione;
- per la garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”, di esercitare il diritto di Rivalsa verso il Contraente e/o l’Assicurato per quanto abbia dovuto pagare ai Terzi danneggiati, nella stessa proporzione sopra indicata.
7. Premi.
Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità Assicurativa all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio per la garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa vigente della Società ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’intermediario.
Il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali con il pagamento del sovrappremio del 3,6% indicato in Tariffa. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
Avvertenza: il Contraente ha diritto di ottenere la restituzione del Premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:
• demolizione, esportazione definitiva all’estero, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro. Si rinvia all’articolo “A.7 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• Furto totale o Rapina del Veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro. Si rinvia all’articolo “A.9 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• trasferimento della proprietà del Veicolo con risoluzione del contratto. Si rinvia all’articolo “A.6 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• sospensione in corso di contratto, qualora il Contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti dal contratto. Si rinvia all’articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: per le garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli” sono previsti degli sconti o delle riduzioni tariffarie sui Premi applicati:
1. dalla Società in virtù della scelta di Unibox . Sconti o riduzioni tariffarie sono altresì previste qualora il Contraente scelga una o, se compatibili, più soluzioni che prevedano l’acquisto di un pacchetto formato da combinazioni di garanzie predefinite e non modificabili ovvero l’applicazione delle condizioni previste in una convenzione.
2. dall’Intermediario, qualora decida di effettuare un’ulteriore personalizzazione del rischio applicando un eventuale margine di flessibilità tariffaria riconosciutogli dalla Società.
8. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
La Società trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito alla data di scadenza del contratto.
9. AWestazione sullo stato del rischio – classe di merito (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 all’interno di un’area riservata è disponibile per il Contraente e per gli altri Aventi diritto - almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale - l’Attestato di rischio relativo alla copertura assicurativa RC auto ove presente nel contratto; in particolare per il Contraente tale documento viene messo a disposizione nell’area riservata di Home Insurance. In aggiunta a questa modalità il Contraente, e gli altri Aventi diritto se differenti, possono richiedere la consegna dell’Attestato di rischio anche tramite posta elettronica, che avverrà entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, facendone richiesta all’indirizzo www. xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx.
In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, l’Attestato sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l’Attestato si riferisce. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale, cosiddetta C.U., anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo, si rinvia all’ articolo “E.1.1 delle Condizioni di assicurazione”.
Avvertenza: la classe di merito di conversione universale (C.U.) riportata sull’Attestato di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti relativi alla garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” di ciascuna compagnia.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’articolo 2952 del Codice civile. Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al Risarcimento del danneggiato da un Incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.
Per l’Assicurazione di “Tutela Legale” il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Ai sensi dell’articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro:
• 3 giorni per le garanzie Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli Terrestri;
• 5 giorni per la garanzia SalvaPremio;
• 10 giorni per la garanzia Infortuni del Conducente da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza.
Per la garanzia “Assistenza Stradale”, il Sinistro deve essere denunciato immediatamente contattando la Struttura organizzativa .
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Xxxxxxxx, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Si rinvia agli articoli “N.1.1, N.2.1.1, N.3.1.1, N.4.1, N.5.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
11. Regime fiscale.
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore, in particolare:
a) Responsabilità Civile Autoveicoli: 12,50% (aliquota base, soggetta ad eventuale variazione, in aumento o in diminuzione in misura non superiore a 3,5% punti percentuali, da parte delle singole province ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 6.5.2011 n. 68), oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
b) Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Collisione, Garanzie Accessorie e Spese per impossibilità di recupero Unibox: 13,50%;
c) SalvaPremio così ripartita:
1. Infortuni 2,5% (da applicare al 20% del Premio);
2. Malattia 2,5% (da applicare al 20% del Premio);
3. Perdite pecuniarie 2,50% (da applicare al 60% del Premio);
d) Tutela Legale: 12,50%;
e) Infortuni del Conducente: 2,50%;
f) Assistenza Stradale e Assistenza Psicologica: 10%.
12. Legislazione applicabile.
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
13. Procedura per il Risarcimento del danno (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”.
Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicoloassicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti.
La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.
- le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti:
- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi).
Per le procedure liquidative, si rinvia:
- all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”;
- all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”;
- all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato.
Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società.
Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili.
La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
1. se il Sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”:
• 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei Veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro “modulo blu”;
• 90 giorni per i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%;
2. se il Sinistro rientra nella procedura ordinaria:
• per i danni alle cose:
a) 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni;
b) 30 giorni se il “modulo blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
• per i danni alla persona:
a) 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “modulo blu”.
Si rinvia all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
14. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
a) In caso di Sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per la procedura da seguire per ottenere il Risarcimento del danno, si rinvia ai seguenti articoli del Codice:
- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del Veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;
- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero.
b) In caso di Sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
15. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
Per evitare o ridurre la maggiorazione di Premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, e’ data facoltà al Contraente di offrire a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Per rimborsare i Xxxxxxxx gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx.
In caso di rimborso, la Società consegna telematicamente una nuova Attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i Sinistri rimborsati. Si rinvia all’articolo “E.1.6 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
16. Accesso agli atti della Società (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati possono accedere agli atti della Società relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall’articolo 146 del Codice e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008.
Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui la Società ha completato gli adempimenti previsti dagli articoli 148 e 149 del Codice in materia di offerta di Risarcimento o di contestazione, e in particolare:
• dal momento in cui é stata comunicata al danneggiato la misura del Risarcimento;
• dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno).
Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell’offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini:
• 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di Risarcimento per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei Veicoli;
• 60 giorni dalla ricezione della richiesta di Risarcimento per danni a cose;
• 90 giorni dalla ricezione della richiesta di Risarcimento danni in caso di lesioni o decesso;
• 120 giorni dall’accadimento del Sinistro.
La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telefax ovvero presentata a mano alla sede legale della Società o all’ufficio incaricato della liquidazione del Sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al Punto Vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto.
17. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo (garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli).
Avvertenza: ilContraente ol’Assicurato devonodenunciareil Sinistro alla Società immediatamente e comunque entro:
• 3 giorni per le garanzie Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli Terrestri;
• 10 giorni per la garanzia Infortuni del Conducente da quando ne sono venuti a conoscenza, con l’indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.
Per la garanzia “Assistenza Stradale”, il Contraente o l’Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel momento in cui si verifica il Sinistro.
Per la garanzia “Assistenza Psicologica” l’Assicurato dovrà contattare o sarà contattato dalla Centrale operativa di UniSalute e dovrà indicare la data dell’Incidente stradale, la targa del veicolo coinvolto, i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le Prestazioni sanitarie.
Per la garanzia “Infortuni del Conducente” l’Assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto all’Indennizzo devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
Infortuni del Conducente
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del Sinistro è il giorno dell’Infortunio. Si rinvia agli articoli contenuti nella “Sezione N. delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia “Assistenza Stradale” è affidata alla Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società Consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Xxxxx Xxxxxxx 25 e sede operativa in Torino, Corso Xxxxxxx X’Xxxxxxx 14. Si rinvia agli articoli “H.1.1 e N.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia “Assistenza Psicologica” e parte della garanzia “Infortuni del Conducente” è affidata a UniSalute S.p.A. – xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxxx. Si rinvia all’articolo “N.3.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia “Tutela Legale” è affidata ad ARAG SE
- Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona. Si rinvia all’articolo “N.5 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
18. Reclami. Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della Prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di Xxxxxxx.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di Xxxxxxx e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a Sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx;
• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione
19. Perizia contrattuale e arbitrato (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”). L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle Sezioni “F. - Corpi Veicoli Terrestri ed I. - Infortuni del Conducente delle Condizioni di assicurazione”, che la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “Infortuni del Conducente”, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia “Tutela Legale”, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Fascicolo Informativo – 2Ruote
GLOSSARIO
I seguenti termini – cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.
Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall’articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
Assicurazione “a primo rischio assoluto”: forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indipendentemente dal Valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.
AWestazione o AWestato (AWestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
AWo di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.
Avente diriWo: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).
BauleWo e Borsa laterale: il contenitore per uso motociclistico applicato al telaio del Veicolo, realizzato in materiale rigido o morbido, stabilmente fissato al Veicolo stesso con appostiti attacchi ma con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene. Deve essere indicato in Polizza e l’Assicurato deve essere in grado di presentare idonea documentazione d’acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale).
Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che estende la copertura assicurativa RC
Auto alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace Assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l’Assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005. Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di
Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
ContraWo di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il
Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti in Polizza.
Danni materiali e direWi: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Degrado d’uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di “Danno Parziale” il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
Dueruote: listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi od usati, in base al “Codice InfoBike” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.
EfleWo: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Fenomeno eleWrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
Franchigia: parte del Danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guida soWo l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali
Franchigie o Scoperti, se pattuiti.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale: il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’Assicurazione di Responsabilità Civile.
Polizza: documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta. Si intende come Premio netto l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Prestazione sanitaria: l’espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.
Proprietario del Veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al Proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di locazione finanziaria.
Provider telematico: la Società che, direttamente o tramite altre Società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel “ Contratto di abbonamento ai servizi” stipulato dal Contraente.
Protezioni Motociclistiche: il casco, ilgiubbotto protettivo, il paraschiena indossati dal conducente Proprietario del Veicolo di cui lo stesso è in grado di presentare idonea documentazione d’acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) successiva al Sinistro.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.
Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. La “Responsabilità paritaria” dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell’Attestato di rischio.
Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più Sinistri in cui vi sia la Responsabilità paritaria del conducente del Veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il Sinistro coinvolga due Veicoli. Per i Sinistri con più di due Veicoli coinvolti, la Responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La “Responsabilità principale” dà luogo ad annotazione nell’Attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del Sinistro.
Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la Prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all’accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.
Scoperto: parte del Danno indennizzabile a termini di Polizza, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
StruWura sanitaria: l’Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Tarifla: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
Unibox: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la Prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.
UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Vix Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx, Società del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria.
Valore assicurato: importo del Veicolo indicato in Polizza ed attribuito dal Contraente alle cose
assicurate o in assenza di ciò determinato in base al “Codice InfoBike” di Dueruote.
Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al “Codice InfoBike” (“quotazione valore di vendita”) indicato da Dueruote.
Veicolo: il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitta, la motocarrozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui agli articoli. 52 e 53, lettera a), b) e
c) del Codice della Strada indicati in Polizza; con riferimento alla motoslitta: Circ. Ministero dei Trasporti n.180 del 24/12/1970; con riferimento al quadriciclo per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “SalvaPremio”
Assicurato: persona fisica Proprietaria/Locataria del Veicolo indicato in Polizza.
Inabilità temporanea totale al lavoro (ITT): la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità del Contraente ad attendere alla propria professione o mestiere.
MalaWia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non lavoratore: la persona fisica che non sia né lavoratore autonomo, né lavoratore dipendente.
Perdita d’impiego (PI): la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Stradale” Abitazione: residenza anagrafica dell’Assicurato purché sita in Italia. Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.
Centrale operativa parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare le Prestazioni o erogarne direttamente alcune.
Destinazione: la località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in Polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Disturbo post traumatico da stress: l’insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all’attivazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Luogo dell’assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni
previste.
Prestazione di assistenza (o Prestazione): l’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L’aiuto consiste in un “fare” (aiuto in natura o in denaro), mai in un “dare” (Indennizzo).
StruWura organizzativa : il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Psicologica”
Assicurato: il conducente, ed il relativo nucleo Familiare, del Veicolo indicato in Polizza e coinvolto in un Incidente stradale.
Centrale operativa: struttura di UniSalute S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le Prestazioni sanitarie descritte nella garanzia “Assistenza Psicologica”.
Familiare: la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del Veicolo assicurato.
Lesioni flsiche gravi: le lesioni fisiche gravi, permanenti ed irreparabili quelle relative alle seguenti categorie:
• cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
• lesione degli organi interni quali ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione.
• amputazioni degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione. La perdita grave della funzione dell’arto o l’anchilosi è assimilabile all’amputazione.
• esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico. Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
• perdita totale della vista o dell’udito o perdita parziale della vista (maggiore di 7/10 del visus).
• apparato genitale, in particolare la perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell’uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico.
• esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell’autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli familiari.
• esiti di grave politrauma, in particolare lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull’autosufficienza e stile di vita.
Prestazioni sanitarie: Prestazioni che la Società eroga tramite UniSalute.
Psicoterapeuta: laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.
Psicoterapia: trattamento di tipo psicologico che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l’adattamento all’ambiente circostante, l’integrazione dell’identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Infortuni del Conducente”
Assicurato: conducente del Veicolo assicurato in Polizza.
Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.
Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: Struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
Somma assicurata: è la somma indicata in Polizza che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l’uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce “Stato comatoso irreversibile.”
StruWura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle Prestazioni.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Tutela Legale”
Assicurato: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del Veicolo indicato in Polizza; il Contraente, se persona fisica, nonché il suo coniuge e i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di Veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi Veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito lesioni fisiche.
Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’Assicurazione.
Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra Prestazioni contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.
Risoluzione: causaestintivadelcontrattoderivantedainadempimento, impossibilitàsopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della Prestazione. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una “clausola risolutiva espressa” con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Edizione 01/03/2017
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
A
CONDIZIONI GENERALI COMUNI
Fascicolo Informativo – 2Ruote
Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.
A.1 – Durata del contratto1
Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’Assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
Contratti di durata inferiore ad un anno
I contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis del Codice.
E’ altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
A.2 – Applicazione del Premio2 e delle Condizioni di assicurazione e dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell’Effetto
della Polizza.
1 Quale durata può avere la Polizza? ?
Al massimo un anno (più una eventuale frazione, su richiesta, se si ha la necessità di una particolare decorrenza o scadenza) o un periodo inferiore. Trascorso l’anno, l’Assicurazione rimarrà valida fino al momento in cui verrà stipulato, entro 15 giorni dalla data di scadenza del precedente, un nuovo contratto. Se alla scadenza del 15° giorno il nuovo contratto non sarà sottoscritto non sarà possibile circolare poichè il Veicolo risulterà non assicurato.
2 Cos’è e come si calcola il Premio? ?
Il Premio di Polizza, è il “prezzo” che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti (ad esempio il cambio di residenza).
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo (certificato di circolazione o certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori/quadricicli leggeri) e il certificato di proprietà.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l’articolo 1898 del Codice civile.
A.3 – Pagamento del Premio3
Il Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato alla consegna della Polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. In quest’ultimo caso trova applicazione l’articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio intermedie successive.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.
Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
- assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
3 Il Premio, quando deve essere pagato? ?
Il parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria
pagamento del Premio, sia per intero o in
aflnché la Polizza abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se la Polizza prevede una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata viene rilasciato un documento, la cosiddetta “quietanza”, in cui si attesta l’avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.
NOTA BENE!
Il pagamento, salvo accordi particolari, deve sempre essere efleWuato in Agenzia/Punto Vendita ad essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di Agenzia possono richiedere il versamento di somme di denaro.
Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E’ fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.
A.4 – Estensione territoriale
Garanzie diverse da Infortuni del Conducente, da Tutela Legale e da Assistenza L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la Polizza preveda la garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il
Premio o la rata di Premio.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Infortuni del Conducente
L’Assicurazione “Infortuni del Conducente” vale in tutto il mondo. Relativamente alle Prestazioni di cui all’articolo “I.3.1 delle Condizioni di assicurazione - Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute”, queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.
Tutela Legale
L’Assicurazione “ Tutela Legale” opera nell’ambito territoriale per la quale è valida l’Assicurazione
della Responsabilità Civile obbligatoria cui si riferisce.
Assistenza Stradale L’Assicurazione “Assistenza Stradale” opera nei seguenti ambiti territoriali:
- Assistenza “Completa” e Assistenza “Plus”- quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell’Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Assistenza Psicologica
- L’assicurazione “Assistenza Psicologica” vale per il territorio della Repubblica Italiana.
A.5– Sostituzione del contratto e conguaglio del Premio In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, ferma restando la sua scadenza annuale , si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto della Polizza sostituita.
A.6 – Trasferimento della proprietà del Veicolo4
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo fornendone idonea documentazione e restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo alienato. In questo caso, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo articolo “A.8 delle Condizioni di Assicurazione”, viene adottata, a scelta irrevocabile dell’alienante, una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Xxxxxxx
L’alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.
In tal caso:
• per quanto concerne la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), se la formula tariffaria ne prevede la presenza, vengono mantenute sia la classe di merito interna che la classe di merito di Conversione Universale; la formula tariffaria e l’eventuale opzione tariffaria “Bonus/Malus” in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato;
• la Società procederà per il nuovo Veicolo all’emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.
b) Cessione del contratto
L’alienante può chiedere che il contratto stipulato per il Veicolo alienato venga ceduto all’acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente ed alla Società, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.
Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione.
4 Che cosa devo fare se vendo la moto? Posso riutilizzare il contraWo per un altro? ?
Se si ha intenzione di vendere il Veicolo occorre innanzitutto darne tempestiva informazione all’Agen-
zia dove è stato stipulato il contratto che fornirà tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare.
Il contratto, a questo punto, potrà essere ancora utilizzato applicando una delle opzioni possibili a disposizione:
a) cederlo, così come il Veicolo, al nuovo acquirente;
b) assicurare un nuovo Veicolo con la medesima proprietà del precedente o del coniuge in comunione dei beni;
c) risolverlo, riscuotendo la parte di Premio pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acqui- stare un altro Veicolo o si voglia assicurarsi altrove.
NOTA BENE!
In caso di indecisioni sul “cosa fare”, è anche possibile sospendere il contraWo per un massimo di 12 mesi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.
Per l’Assicurazione dello stesso Xxxxxxx il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
c) Risoluzione del contratto L’alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per il Veicolo alienato. In tal caso la Società provvederà all’annullamento del contratto, previa esibizione dell’atto di trasferimento di proprietà registrato, nonché al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
d) Conto vendita
Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro Veicolo, purchè tale Veicolo appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso, per la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), se la formula tariffaria ne prevede la presenza, viene mantenuta sia la classe di merito interna che la classe di merito di Conversione Universale.
Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine ed il Proprietario perciò dovesse rientrare in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito individuata in base alle regole previste dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro Veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l’annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo consegnato.
e) Mutamento parziale della proprietà
Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del Xxxxxxx che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sia interna che Conversione Universale (C.U.).
f) Trasferimento della proprietà tra coniugi in comunione dei beni
Nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra coniugi in comunione dei beni, viene mantenuta sia la classe di merito interna che quella di Conversione Universale già maturate sul Veicolo.
A.7 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all’estero5 Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all’estero del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società ed a riconsegnare il certificato di assicurazione e la Carta Verde.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l’avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione (certificato di circolazione o certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori/quadricicli leggeri) e della targa di immatricolazione.
In tutti i casi, se non è stata richiesta la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione”, il contratto si risolve e la Società, previa restituzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde rimborsa la parte di Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione, per le garanziediverse da R.C.A., del Premiorelativo alle garanzieeventualmente interessate dal Sinistro, e ciò dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore o di esportazione definitiva all’estero risultante dalla documentazione indicata sopra.
Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del Premio; se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società consegna telematicamente agli Aventi diritto la relativa Attestazione sullo stato del rischio.
Nel caso di demolizione o di esportazione definitiva all’estero del Veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.
A.8 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso6
La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso, fatto salvo quanto previsto agli articoli “F.3.5 e F.4.5.1 delle
5 Cosa devo fare se demolisco o esporto all’estero il mio Veicolo? ? In entrambi i casi occorre avvisare tempestivamente l’Agenzia di riferimento e consegnare i docu- menti assicurativi che sono stati rilasciati al momento della stipula/rinnovo del contratto (certificato
di assicurazione e Carta Verde).
Inoltre, in caso di demolizione, occorrerà consegnare anche il certificato di consegna del ciclomoto- re/motociclo per la demolizione, mentre, in caso di esportazione all’estero, il certificato di avvenuta consegna al Pubblico Registro Automobilistico del Certificato di proprietà, della carta di circolazione (certificato di circolazione o idoneità tecnica per i ciclomotori) e della targa del Veicolo.
6 Se non uso il ciclomotore/motociclo in inverno, ad esempio, posso sospendere momentanea- ?
mente il contraWo?
No. Gli unici casi in cui la Polizza può essere sospesa gratuitamente sono relativi alla vendita, demoli- zione, esportazione all’estero o furto del Veicolo, ossia in quei casi dove il mezzo non è più a disposizione ma non si è ancora deciso se sostituirlo con un altro o meno e quindi, rispettivamente, far proseguire o no il rapporto contrattuale in corso. Se si desidera invece sospendere temporaneamente il contratto per altri motivi (ad es. nella stagione invernale) occorre comprare la Condizione aggiuntiva apposita- mente dedicata.
Condizioni di assicurazione”.
La sospensione è consentita solo in caso di alienazione, conto vendita, Furto, Rapina,
Appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato comprovate da idonea documentazione.
Qualora il Contraente intenda sospendere l’Assicurazione, è tenuto a darne comunicazione alla Società consegnando la documentazione comprovante la circostanza che legittima la richiesta della sospensione e restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde (in caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita se ancora in suo possesso).
La sospensione decorre dalla data di restituzione di questi ultimi e, all’atto della sospensione, la Società rilasceràun’appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. Qualora il Contraente abbia aderito all’opzione tariffaria “A Kilom€tro”, la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 12 mesi ciascuna.
Tenuto conto che il contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della Polizza e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, questo si risolverà e la Società provvederà alla restituzione del Premio netto pagato e non goduto.
La sospensione della Polizza non è consentita nei seguenti casi:
• contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse dalla RCA;
• contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti ceduti.
Qualora il Contraente intenda riattivare il contratto sospeso e non sia trascorso oltre un anno dalla sospensione, la riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su di un altro, purché il Proprietario/Locatario sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. In caso di riattivazione su di un altro Veicolo occorre, inoltre, che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero oppure sia stato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. La riattivazione deve essere fatta secondo i seguenti criteri:
• emissione di una nuova Polizza sostituente il contratto sospeso;
• proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
• mantenimento della medesima formula tariffaria;
• applicazione della Tariffa in corso presso la Società all’atto della riattivazione per la determi- nazione del Premio;
• imputazione, a favore del Contraente, del Premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.;
• adeguamento del Valore assicurato del Veicolo come previsto all’articolo “G.2.1 delle Condizioni di assicurazione”.
Nel caso in cui la Tariffa in vigore all’atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del Contraente, una tra le formule tariffarie previste dalla Tariffa in corso.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga delle scadenze né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
A.9 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo7
In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell’articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione”, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Xxxxxxx
Il contratto, dietro eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso, viene reso valido per un altro Veicolo appartenente allo stesso Proprietario del veicolo rubato (nel caso dei Contratti di leasing allo stesso Locatario) o al coniuge in comunione dei beni; in tal caso, qualora la formula tariffaria lo preveda, verrà mantenuta la classe di merito interna oltre a quella di Conversione Universale.
Per quanto concerne la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) la formula tariffaria e l’eventuale opzione tariffaria “Bonus/Malus” in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) Risoluzione del contratto
L’Assicurazione non ha Effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).
Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità.
A.10 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
A.11 - Imposte e tasse
Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all’Assicurazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
A.12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.
7 Che cosa devo fare se rubano il Veicolo?
In caso di Xxxxx occorre fare immediata denuncia alle Autorità competenti e portarne copia in Agenzia.
NOTA BENE!
Se il ciclomotore/motociclo è anche assicurato con la garanzia Furto consultare per tuWi i deWagli la Sezione Sinistri.
?
B
CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
Fascicolo Informativo – 2Ruote
B.1 – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette Società a:
a) non consentire alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria;
b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.
B.2 – Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
È operante il testo di vincolo allegato alla Polizza.
10 di 112
B - CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
C
Fascicolo Informativo – 2Ruote
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) 8
C.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)9
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza.
Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.
L’Assicurazione copre gratuitamente anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di Incendio, la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione10;
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul
Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civile dei trasportati11 sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato ;
8 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati? ? Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l’obbligo dell’Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l’unica forma di tutela a difesa delle
vittime della strada.
9 In sostanza, cosa assicura la garanzia RC Auto? ? La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (conosciuta anche come R.C.A.) tutela il responsabile dell’incidente dagli eventuali danni provocati ad altri (Terzi) con il Veicolo assicurato. Infatti, la Compagnia presso la quale il Veicolo è assicurato, si farà carico del Risarcimento ai danneggiati fino all’ammontare dei Massimali scelti al momento della stipula ed indicati nel contratto firmato.
10 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private? ! Certamente. Nelle aree private la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) UnipolSai opera come se il Veicolo circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un’unica eccezione: se il ciclomotore/ motociclo è parcheggiato in un’area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.
11 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io? ? Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del
conducente, scendendo dal Xxxxxxx urta, facendolo cadere, un ciclomotore, i danni provocati sono coperti dalla garanzia RC Auto.
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
5. PER I VEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all’allievo conducente e all’istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l’esame di guida l’esaminatore e l’istruttore sono considerati Terzi; non è invece, considerato Xxxxx l’allievo che sia alla guida del Veicolo per la relativa prova pratica;
6. PER VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del conducente e del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario del Veicolo, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, Furto o da smarrimento;
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza e in quanto sia stato pagato il relativo Premio.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni gratuite.
C.2– Cosa NON Assicura (Esclusioni e Rivalsa)12
L’Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è
una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore , nei casi in cui la legge preveda la sua presenza a bordo del Veicolo oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della
legge vigente;
c) nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta
licenza od il Veicolo non è guidato dal Proprietario/Locatario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione
possa essere provato per iscritto;
d) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
12 Che cosa vuol dire “Rivalsa”? !
La Rivalsa è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo
tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l’Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il Veicolo partecipava a una competizione sportiva causando un Incidente). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di Rivalsa (ad esempio nel caso di patente scaduta, purchè venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro) salvaguardando totalmente il Cliente.
disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) nel caso di danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
g) qualora il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
h) in caso di dolo del conducente; i) nelle Aree aeroportuali.
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza
dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Salvo quanto previsto dall’articolo “N.1.1 delle Condizioni di assicurazione”, la Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Contraente e dell’Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all’obbligo di avviso di Sinistro ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile. Qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all’opzione tariffaria “Guida Esclusiva”, di cui all’articolo “E.1.8.1 delle Condizioni di assicurazione”, ed al momento del Sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza dell’opzione tariffaria “Guida Esclusiva” e fino alla
concorrenza di € 3.000,00 per ogni Sinistro.
C.3– Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa:
a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla.Qualora detta
patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del
Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi
eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato xxxxxxx, salvo che ciò
sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta
patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti,
indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
c) nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna
annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri
successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l’intero esborso;
d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
e) per idanni subiti dai Terzi trasportati nel caso di autoveicoli per uso ufficio o pubblicitario e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d’uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.
C.4- AWestazione sullo stato del rischio 13
La Società consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto14, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un’Attestazione contenente:
- la denominazione dell’impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto
all’Attestazione ;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte.
13 Che cos’è l’AWestato del rischio e a cosa serve? ? L’Attestato di rischio è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa - solitamente del Proprietario del Veicolo - relativamente alla garanzia obbligatoria della Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.). In altre parole, è una sorta di “curriculum” che le Compagnie acquisiscono dalla Banca dati degli Attestati di rischio al fine di conoscere il “rischio” che devono assicurare.
14 Chi è l’ ”Avente diriWo”? ?
Oltre al Proprietario, la normativa indica alcune figure che, pur non essendo “proprietarie” del Veicolo,
ne sono equiparate: chi lo utilizza nel caso di un Contratto di leasing (Locatario); chi lo ha comprato “a rate” (patto di riservato dominio); chi gode del diritto di utilizzare il Veicolo senza esserne il Proprietario (usufruttuario).
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice15 , l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Essendo il contratto stipulato sulla base di una clausola Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del periodo di osservazione vengono indicati:
• la classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva;
• la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nell’allegato n.2 del Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006 (classe di merito di Conversione Universale o C.U.).
In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, la Società consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più imprese, l’Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
La Società non elabora l’Attestazione nel caso di:
- contratti sospesi, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso.
L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce:
− in caso di sospensione, o mancato rinnovo, del contratto per non utilizzo del Veicolo a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894
15 Che cosa prevede l’articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni? ? La cosiddetta “legge Bersani” prevede che, in caso di acquisto di un Veicolo in aggiunta ad un altro già assicurato del medesimo tipo (ad es. autovettura con autovettura; motociclo con motociclo
ecc.) appartenente al medesimo Proprietario o ad un suo famigliare convivente, la Compagnia deve assegnare la stessa classe di merito C.U. - e classe interna se presente - indicata nell’ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita per il Veicolo già assicurato. Questo rappresenta un notevole vantaggio per tutti coloro che, ad esempio, acquistando un Veicolo nuovo o di seconda mano in aggiunta ad uno già assicurato possono godere dell’“ingresso” in una classe di merito tendenzialmente più favorevole ed economica.
del Codice civile16, che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo;
− in caso di documentata cessazione del rischio assicurato. In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l’Attestazione non è più valida.
C.5 – Sostituzione dei documenti assicurativi
La Società, su richiesta del Contraente ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire alla Società il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il Contraente devefornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l’evento accaduto.
?
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Attiva la procedura per il Risarcimento del danno!
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per la garanzia R.C.A.
16 Che cosa regolamentano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile? !
Se il Cliente ha rilasciato delle dichiarazioni volutamente o involontariamente non veritiere relative
al Veicolo assicurato (nel caso specifico, la circolazione è avvenuta pur avendo il contratto scaduto) ed è avvenuto un Incidente, la Compagnia impugna il contratto ed applica il diritto di Rivalsa per il Risarcimento pagato ai danneggiati.
Fascicolo Informativo – 2Ruote
D
R.C.A “PLUS”17
(CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
Le seguenti Condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.
D.1 – Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’ente, della Società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
– se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
– per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
– nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.
L’Assicurazione non è operante nel caso in cui l’ente, la Società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.
D.2 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o soWo l’efleWo di sostanze stupefacenti o psicotrope o per Veicolo non in regola con la revisione La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto
di Rivalsa qualora il Veicolo:
- sia guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
- non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.
D.3- Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
17 Che cosa sono le condizioni aggiuntive “RCA Plus”? ? Ogni Cliente ha la propria sensibilità assicurativa: c’è chi preferisce una copertura R.C.A. essenziale, suflcientemente ampia ma più economica; c’è chi desidera invece arricchire la copertura anche ai casi
in cui la garanzia opera solo parzialmente o non è compresa. Le Condizioni “RCA Plus”, se acquistate, assolvono proprio a questo compito: ampliare la sfera di sicurezza.
D.4 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori
La Società assicura, nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza, la Responsabilità Civile ai sensi dell’articolo 2048 1º comma del Codice civile, derivante all’Assicurato dalla circolazione del Veicolo anch’esso indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da:
• figli minori non emancipati;
• persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi.
La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all’insaputa o contro la volontà del
Proprietario/ Locatario del Veicolo.
D.5 – Rinuncia alla Rivalsa per guida con patente di categoria inferiore
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al di- ritto di Xxxxxxx nei confronti del Proprietario indicato in Polizza qualora in caso di Sinistro, il Veicolo sia guidato da persona in possesso di una patente di categoria inferiore rispetto a quella prevista per il medesimo, purché il Proprietario non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di Rivalsa.
D.6 - Aree aeroportuali
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo assicurato nelle Aree aeroportuali.
X.0 - Xxxxxxxx xxxxxxxx00
Xxxxx restando quanto pattuito nell’ambito della formula tariffaria “Bonus/Malus” richiamata in Polizza, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna e del calcolo del Premio R.C.A., in occasione dell’eventuale rinnovo con la Società, la stessa non terrà conto del Sinistro - con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria - che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento nel corso dell’ultimo periodo di osservazione.
In ogni caso la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) verrà invece regolarmente evoluta. In caso di Sinistro con Responsabilità paritaria, che non abbia ancora concorso all’applicazione del malus, non se ne terrà conto ai fini del calcolo del Premio R.C.A.
In presenza di due o più Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria occorsi nello stesso periodo di osservazione dell’annualità di acquisto della Condizione aggiuntiva “Sinistro protetto”, questa non opererà in alcun modo. In tal caso, alla prima scadenza annuale successiva, il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza.
18 In caso di Sinistro, se cambio Compagnia, questa Condizione aggiuntiva ha valore?
No. Al verificarsi del primo Sinistro che farebbe evolvere la classe di merito in malus, UnipolSai non ne terrà conto, con il vantaggio così di evitare la relativa maggiorazione di prezzo. Questo non vuol dire che di quell’evento non vi sarà traccia perché, per legge, l’Attestato di rischio indicherà il Sinistro avvenuto così come lo scatto in malus della Classe Universale CU. Quindi, se si decide di cambiare Compagnia e nell’anno appena concluso si è causato un Incidente, questo sarà comunque presente sull’Attestazione.
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18 di 112
D- R.C.A “PLUS” (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
Per le annualità assicurative successive all’applicazione della Condizione aggiuntiva “Sinistro protetto”:
• in caso di un unico ulteriore Sinistro in tali annualità
- se con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria che farebbe scattare il malus, la Società terrà conto, ai fini del calcolo del Premio R.C.A. e dell’evoluzione della classe di merito interna, solo di tale ultimo Sinistro;
- se con Responsabilità paritaria che non farebbe scattare il malus, la Società terrà conto ai fini del calcolo del Premio R.C.A. solo di tale ultimo Sinistro;
• in presenza di due o più Sinistri con Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria occorsi nello stesso periodo di osservazione, la Condizione aggiuntiva “Sinistro protetto” non opererà in alcun modo.
D.8 - Sospensione in corso di contratto senza motivazione
La Società, a parziale deroga dell’articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione” consente:
• la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per un massimo di due volte per annualità assicurativa;
• in caso di riattivazione, la proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie, per un periodo uguale alla sospensione.
E
Fascicolo Informativo – 2Ruote
FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
(operante solo se richiamata in Polizza)
E.1 - “BONUS/MALUS”
Il contratto è stipulato nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel periodo di osservazione, che si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
E. 1.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione Classe di merito interna UnipolSai (o aziendale)
La classe di merito interna UnipolSai di assegnazione - che si differenzia da quanto previsto dall’Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006 - viene determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto e resi disponibili sul sito internet della Società; ai fini di tale assegnazione si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestazione sullo stato del rischio.
Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, ci si intende sempre riferire a questa classe di merito.
Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)19
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento della stipulazione della Polizza segue i criteri dettati dall’allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (“classe di merito di Conversione Universale o C.U.”); ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo
La Società, ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo Familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo Attestato sullo stato del rischio conseguito sul Veicolo già assicurato.
E.1.2 - Periodo di osservazione Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive, sia della classe di merito interna sia della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo
19 Cos’è la Classe C.U e come viene determinata?
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i criteri stabiliti dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il “passaggio” dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.
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di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
E.1.3 – Regole evolutive della classe di merito
Regole evolutive della classe di merito interna UnipolSai
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della Sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato privo da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2.
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione della classe di merito interna di assegnazione rispetto a quella di provenienza | -1 (fino al rag- giungimento della classe di merito 0) | +2 (fino al raggiungi- mento della classe di merito 18) | +5 (fino al raggiungi- mento della classe di merito 18) | +8 (fino al raggiungi- mento della classe di merito 18) | +11 (fino al r aggiungi- mento della classe di merito 18) |
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) seguono i criteri dettati dall’allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (“classe di merito di Conversione Universale o CU”).
E.1.4 – Veicolo già assicurato all’estero
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un Veicolo già assicurato all’estero, il contratto è asse- gnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
E.1.5 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la Società procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di Premio.
E.1.6 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati20
É data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza.
E.1.7 -Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna
La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna- purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
E.1.8 - Opzioni tariffarie “Bonus/Malus” (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
La formula tariffaria “Bonus/Malus” prevede le seguenti opzioni tariffarie:
- “Guida Esclusiva” (riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone) o “Guida Libera”
- “A Kilom€tro” (riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
E.1.8.1 - “Guida Esclusiva ” o “Guida Libera ” 21
“Guida Esclusiva” (riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
Il contratto è stipulato aderendo all’opzione “Guida Esclusiva” della formula tariffaria “Bonus/ Malus”, la quale prevede che il Veicolo venga guidato unicamente dal Proprietario del Veicolo
20 Come evitare l’applicazione del malus in caso di Incidente con colpa?
Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non
fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l’applicazione si può rimborsare l’importo di quanto risarcito ai danneggiati.
NOTA BENE!
Per conoscere l’importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione “Riferimenti utili”)
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21 “Guida Libera” e “Guida Esclusiva”: quali diflerenze e quali vantaggi? ?
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Guida Libera”: qualsiasi persona che ha i requisiti richiesti dalla legge (patente valida ed età) può ?
guidare il ciclomotore o la moto; “Guida Esclusiva”: la moto può essere condotta unicamente dal suo Proprietario. Se per la “Guida Libera” il vantaggio è la massima libertà di dare il Veicolo “in mano” a qualsiasi persona lo possa guidare, per la “Guida Esclusiva” il vantaggio è il risparmio sul Premio di Polizza.
indicato il Polizza.
Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una persona priva del requisito sopra indicato, la Società eserciterà diritto di Rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai Terzi danneggiati in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza dell’opzione tariffaria “Guida Esclusiva” e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni Sinistro.
La Società non eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:
1. quando il Veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2. quando il conducente abbia utilizzato il Veicolo per un comprovato stato di necessità;
3. quando la circolazione del Veicolo sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
“Guida Libera”
Il contratto è stipulato aderendo all’opzione “Guida Libera” della formula tariffaria “Bonus/Malus” che non prevede limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente per la guida del Veicolo assicurato .
E.1.8.2 - “A Kilom€tro” 22 (riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
Ai fini dell’attivazione dell’opzione tariffaria “A Kilom€tro” occorre che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare “Unibox”;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati nell’apposito articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione”.
Il contratto così stipulato consente di beneficiare delle riduzioni del Premio:
1) all’atto della stipula, nella misura fissa indicata in Polizza;
2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) ed al numero dei giorni di utilizzo del Veicolo rilevati dal contatore satellitare “Unibox”.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto. Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da “Unibox” nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di “Unibox” o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrat- tuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
La Tariffa “A Kilom€tro” è riservata a coloro che scelgono di installare il dispositivo satellitare Unibox ?
sul proprio Veicolo. Tale scelta porta significativi vantaggi quali:
• riduzione del Premio alla sottoscrizione del contratto;
22 Che cos’è la Tarifla “A Kilom€tro”?
• calcolo del Premio di rinnovo in base alla percorrenza chilometrica annua;
• allerta automatica dell’Assistenza stradale in caso di Incidente di una certa gravità, se presente la relativa garanzia;
• ricerca satellitare del Veicolo in caso di Furto purché sia stata acquistata la relativa garanzia.
- qualora il periodo di attivazione di “Unibox” risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di “Unibox” risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il di- sposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del Veicolo assicurato e riportato in Polizza; nel caso di sostituzione del Veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a Veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze. La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nell’apposito articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione”, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:
a. la perdita dello sconto fisso;
b. il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
La Società, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il Provider telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul Veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio.
F
Fascicolo Informativo – 2Ruote
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
F.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.
Con riferimento ai criteri relativi alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, del “Pagamento dell’Indennizzo” e “Denuncia del Sinistro” si rimanda ai relativi articoli della “Sezione N.2 delle Condizioni di assicurazione”.
F.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
L’assicurazione non comprende i danni:
• salva specifica pattuizione, relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie, al Bauletto e alle Borse laterali ;
• salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul
Veicolo e strumentali all’attività svolta, compresi i corredi professionali;
• salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
• causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
• determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento;
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
• conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.
Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
F.3 - Incendio23
F.3.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
L’Assicurazione è estesa:
23 La garanzia Incendio comprende anche l’Incendio del veicolo provocato dal faWo doloso di terzi?
La garanzia Incendio estende gratuitamente la protezione del Veicolo anche agli atti dolosi di terzi (come ad esempio gli atti vandalici) così come, sempre gratuitamente, prevede un Indennizzo nel caso in cui il box venga danneggiato a causa di Incendio della moto e vengano danneggiati irrimediabilmente
eventuali Borse laterali o Bauletto installati a bordo.
?
a) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del Contraente o dell’Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo. d) nel caso di “Danno Totale” del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida sempre che in Polizza sia barrata la casella “Bauletto e/o Borse laterali” e l’Assicurato fornisca idonea
documentazione d’acquisto antecedente il Sinistro.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
F.3.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeni elettrici o da bruciature non seguite da Incendio.
F.3.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
F.3.4 - Incendio “Formula Compact”
(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”. L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
F.3.5 - Incendio “Plus”
(Condizione aggiuntiva della garanzia Incendio valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)
La Società, a parziale deroga dell’articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione”, indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione occorsi durante il periodo di sospensione del contratto e che determinino il “Danno Totale” del Veicolo, come disciplinato all’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
La garanzia è operante a condizione che, durante il periodo di sospensione, il Veicolo si trovi all’interno di un’area privata non aperta al pubblico.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
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Il Veicolo ha avuto un incendio. Che cosa devo fare?
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione,Garanzie Accessorie.
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F.4 - Furto e Rapina24
F.4.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato.
L’Assicurazione è estesa:
a) ai danni causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo;
c) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
d) nel caso di “Danno Totale” del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida sempre che in Polizza sia barrata la casella “Bauletto e/o Borse laterali” e l’Assicurato fornisca idonea documentazione d’acquisto antecedente il Sinistro.
F.4.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni) Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita.
F.4.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:
- del dispositivo “Unibox”, troveranno applicazione le norme disciplinate dall’articolo “M.2 delle
24 Se la moto viene danneggiata in seguito al Furto (ad es. un Incidente con altri veicoli o un urto contro un muro) o subisce degli aWi vandalici, la garanzia Furto copre in questi casi?
Sì. La garanzia Xxxxx è estesa gratuitamente anche a tali eventi così come anche ai casi in cui il Furto sia stato in qualche modo “facilitato” da disattenzioni (ad esempio, aver lasciato le chiavi nel cruscotto).
?
Condizioni di assicurazione”;
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di Furto totale o Rapina senzaritrovamento del Veicolo, non è applicato lo Scoperto, o il minimo non indennizzabile, pattuito in Polizza fatti salvi i casi, specificatamente indicati nel successivo articolo “F.4.6 delle Condizioni di assicurazione” nei quali si aggiunge un ulteriore Scoperto del 25%, allo Scoperto, o al minimo non indennizzabile, eventualmente pattuito in Polizza.
F.4.4 – Furto e Rapina “Formula Compact”
(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
F.4.5 – Furto e Rapina “Plus” (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina) (Condizione aggiuntiva valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)
F.4.5.1 – Plus “F.1 ” Appropriazione indebita La Società, a parziale deroga del punto d) dell’articolo “F.4.2 delle Condizioni di assicurazione”, estende l’operatività dell’Assicurazione ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza derivanti dall’Appropriazione indebita a condizione che:
a) l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l’autore del reato b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata
ai sensi dell’Articolo 646 del Codice penale.
F.4.5.2 – Plus “F.2” Furto e Rapina durante il periodo di sospensione
La Società, a parziale deroga dell’articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione”, indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Rapina, Furto consumato o tentato, occorsi durante il periodo di sospensione del contratto e che determinino il “Danno Totale” del Veicolo, come disciplinato all’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
La garanzia è operante a condizione che, durante il periodo di sospensione, il Veicolo si trovi all’interno di un’area privata non aperta al pubblico.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
F.4.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare
(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
Qualora sul Veicolo indicato in Polizza sia installato un antiFurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS:
• questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
- direttiva 2014/53/EU;
- direttiva 2014/35/EU;
- direttiva 2014/30/EU;
- direttiva 2009/19/E
- omologazione CE;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
• questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del Veicolo e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di Società terze.
Il Contraente siimpegnaaconsegnareall’Agenzia/PuntoVenditadella Società, all’attodell’emissione della Polizza:
- il documento , rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in Polizza;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l’avvenuta installazione.
Qualora si verifichi un Sinistro e il Contraente/Assicurato non abbia consegnato tale documentazione all’atto della stipulazione della Polizza, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il Contraente/Assicurato vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.
In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal Contraente, considerati essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto e Rapina a condizione che:
a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del Veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul Veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il Veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/ GSM/GPRS;
g) nel caso di mancata trasmissione dell’allarme causata dall’assenza di campo della rete GPS/ GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.
Pertanto, fatta eccezione per i casi di Rapina e Appropriazione indebita, nei casi in cui:
• una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
• il segnale di allarme, relativo al Furto del Veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto
previsto al punto g);
• l’Assicurato, pur messo a conoscenza dell’esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
• si sia verificata l’interruzione dei servizi da parte del Provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell’Assicurato,
la garanzia viene prestata con l’applicazione di uno Scoperto contrattuale del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto in Polizza.
F.4.6.1 - Cosa NON assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:
• interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
• mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
• contenziosi in corso tra Contraente e/o Assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l’interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.
In caso di Furto, Rapina e Appropriazione indebita, il Contraente/Assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia satellitare prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il Veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.
In caso di ritrovamento del Veicolo, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione alla
Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.
?
Il Veicolo è stato rubato o ha subito dei danni in seguito ad un tentativo di Xxxxx.
Che cosa devo fare?
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dall’estero x00 000 0000000 o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione,Garanzie Accessorie.
F.5 Eventi Naturali
F.5.1. - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo
F.5.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni) Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione dei Veicoli;
• al motore conseguenti ad aspirazione dell’acqua;
• agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.
F.5.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo fermo il limite del Valore assicurato
indicato in Polizza.
?
Il Veicolo è stato danneggiato in seguito ad un evento atmosferico.
Che cosa devo fare?
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione,Garanzie Accessorie.
F.6 - Eventi Sociopolitici
F.6.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società, indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo.
La Società, salvo il caso di “Danno Totale”, riconosce l’Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.6.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”,la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
• avvenuti mentre il Contraente, l’Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all’evento sociopolitico.
F.6.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
?
Il Veicolo è stata danneggiato in seguito ad un AWo di vandalismo.
Che cosa devo fare?
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zione è prestata “a valore intero”.
F.7 - Collisione - (Riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
F.7.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:
a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro;
c) collisione con animali.
L’Assicurazione è, inoltre, estesa:
1. alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
2. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso.
E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.
F.7.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• causati da trainoattivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”;
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell’articolo“F.7.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• cagionati da operazione di carico e scarico;
• causati all’abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell’attivazione accidentale dell’airbag;
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall’oggetto della garanzia;
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato.
F.7.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”25 , senza l’applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.7.4 - Collisione “Plus” (Condizione aggiuntiva della garanzia Collisione valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)
La Società rimborsa, finoall’80%, lespesesostenuteperilriacquistodelleprotezionimotociclistiche indossate dal conducente Proprietario del Veicolo, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati in conseguenza di collisione con Xxxxxxx identificato ed immatricolato.
Il rimborso opera con i seguenti limiti:
a) per protezioni motociclistiche fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro e per anno assicurativo e con un massimo di € 200,00 per il casco, di € 300,00 per il giubbotto protettivo, di € 200,00 per il paraschiena;
b) per Bauletto e Borse laterali fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 200,00 per il Bauletto o di 300,00 per le Borse laterali.
Perché la garanzia sia valida per il Bauletto e le Borse laterali è necessario che in Polizza sia barrata
25 Che cosa vuol dire che la garanzia Collisione è prestata “a primo rischio assoluto”?
La forma “a primo rischio assoluto” significa che la Compagnia rimborsa il danno subito dal Veicolo solo fino ad un determinato importo indicato sul contratto, senza tener conto del valore che il Veicolo aveva al momento della stipula o rinnovo (purché quest’ultimo sia superiore o uguale all’Indennizzo riconosciuto per la garanzia Collisione).
Esempio:
Valore Commerciale del Veicolo al momento della stipula del contratto (Dueruote) = € 5.000 Danno collisione = € 3.000
Franchigia = € 200
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per la garanzia Collisione = € 3.000 Indennizzo = € 2.800
?
la casella “Xxxxxxxx e/o Borse Laterali”
L’Indennizzo sarà effettuato sempreché protezioni motociclistiche, Bauletto e Borse laterali presentino abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l’utilizzo e la sicurezza d’uso; non sono, pertanto, indennizzabili i danni di sola natura estetica come graffi o rigature.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione:
- di idonea documentazione relativa al riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale);
- delle protezioni motociclistiche, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati.
?
Il Veicolo ha subito dei danni in seguito ad un Incidente stradale
con un altro veicolo. Che cosa devo fare?
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione,Garanzie Accessorie.
F.8 - Garanzie Accessorie
F.8.1 - R.C.A. “Extra”
La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.
Garanzie prestate
1. Perdita delle chiavi In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, delle serrature di sbloccaggio dell’impianto antifurto del Veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute:
• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto;
• per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell’impianto antifurto. ll pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro.
2. Ripristino dotazioni di sicurezza
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del
Veicolo indicato in Polizza, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad
Incidente della circolazione. La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
3. Ripristino dell’impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l’impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul Veicolo indicato in Polizza, in caso di Incendio o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
4. Soccorso vittime della strada (valido esclusivamente per i Quadricicli per trasporto persone) La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all’interno del Veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente.
5 . Responsabilità Civile per difetti di manutenzione
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, le spese sostenute relative ai danni subiti dal conducente del Veicolo assicurato - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile.
6. Ricorso Terzi da Incendio
La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose/ animali di Terzi ed a persone dall’Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del Veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in circolazione anche in area privata, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni Sinistro. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.
La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso Xxxxxxx indicato in Polizza.
Sono esclusi i danni:
• a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall’Assicurato;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
F.82 - C.V.T. “Extra”
F.8.2.1 - Come Assicura
La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al
Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.
Garanzie prestate
1. Tassa di proprietà – Tassa di circolazione
In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione
indebita Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà o della tassa di circolazione relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, eventuale Carta Verde ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.
2. Spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00, le spese di immatricolazione di un altro Veicolo.
In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o smarrimento della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00 le spese di reimmatricolazione del Veicolo.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx, Rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, eventuale Carta Verde ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i ciclomotori) .
3. Spese di parcheggio e custodia
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo stesso disposti dall’Autorità.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
4. Danni indiretti
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza o
di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società corrisponde la somma di
€ 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di
€ 300,00 per Sinistro e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di sequestro amministrativo, la copia del provvedimento.
5. Danni ai bagagli trasportati
La Società indennizza il conducente e le persone trasportate sul Veicolo indicato in Polizza in caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o di Incidente della circolazione con sua responsabilità, indennizzabili a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà. Nel caso di Bauletto o Borse laterali la Società indennizza esclusivamente il loro contenuto.
Per i quadricicli trasposto persone, la garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del Veicolo e che, in caso di Furto, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse debitamente chiuso a chiave. Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, casco, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di: € 300,00 per Sinistro. Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
In caso di coesistenza con le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Furto e Rapina “Plus”, Collisione “Plus”, troverà applicazione l’indennizzo più favorevole all’Assicurato.
6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro
In caso di “Danno Totale” indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno.
7. Rimborso spese documenti di circolazione
La Società, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato in Polizza, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.
8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato in Polizza indennizzabili a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo.
9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura abitazione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell’abitazione di residenza dell’Assicurato, qualora al momento del Furto, della Rapina o dell’Appropriazione indebita si trovassero all’interno del Veicolo indicato in Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
10. Danni da Fenomeno eleWrico
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato in Polizza.
Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.
11. Collisione con veicolo identificato e non assicurato
La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro, purché il Sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l’Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
12. Duplicato della patente di guida
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso Xxxxxxx, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici;
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l’avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i
Trasporti Terrestri.
14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati tutti i punti, rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese per riottenere la patente di guida.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute.
15. Rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo
In caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incidente da circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per i quali sia necessario un fermo per la riparazione di oltre 8 ore consecutive di manodopera effettiva certificate secondo i tempari della casa costruttrice, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo per un massimo di 10 giorni consecutivi a partire dalla data indicata dell’Assicurato purché l’inizio del noleggio avvenga entro 10 giorni dalla data del Sinistro. La garanzia è prestata con i limiti di € 30,00 per ogni giorno di noleggio e di € 300,00 per anno assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio e subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di Incidente da circolazione, della copia della denuncia di Xxxxxxxx e della dichiarazione dell’officina attestante le ore consecutive di manodopera necessarie per la riparazione del Veicolo.
F.8.3 SalvaPremio
(Garanzia riservata agli aventi diriWo a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia).
F.8.3.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato in caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT) o di Perdita d’Impiego (PI) come di seguito definite un importo, per Sinistro e per annualità assicurativa, pari all’ultimo Premio annuo lordo relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli così come indicato in Polizza o nella quietanza di rinnovo.
Sono in garanzia le seguenti coperture assicurative:
• Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT)
La garanzia si applica solo all’Assicurato che, al momento del Sinistro, non sia lavoratore dipendente. Il rischio coperto è l’Inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, solo in caso di Sinistro derivante da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di Franchigia di 90 giorni continuativi, eccetto che per i Sinistri avvenuti in conseguenza della circolazione stradale per i quali la Franchigia è di 45 giorni. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante da certificato medico.
Se l’Inabilità temporanea totale al lavoro ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo indicato al presente punto.
• Perdita d’impiego (PI)
La garanzia si applica solo all’Assicurato che, al momento del Sinistro, sia lavoratore dipendente. Il rischio coperto è la Perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura Assicurativa è sottoposta ad un periodo di Franchigia di 90 giorni continuativi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa. Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo indicato al presente punto.
F.8.3.2 – Delimitazioni
Possono aderire alle coperture i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificarsi in corso d’annoassicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. L’età assicurativa viene determinata prendendo come riferimento l’età puntuale dell’Assicurato in anni compiuti e interi. L’Assicurazione viene assunta senza alcuna documentazione sanitaria: la copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute dell’Assicurato.
F.8.3.3 Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:
a) dolo dell’Assicurato ovvero del Contraente;
b) Xxxxxxxx avvenuti in relazione ad azioni delittuose o dolose o atti temerari dell’Assicurato, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
c) Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, eccezion fatta per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se e in quanto l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
d) il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d’alcolismo acuto o cronico;
e) Sinistri derivanti dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei o nel caso l’Assicurato viaggi, in qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclubs, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggero, parapendio, etc.);
f) partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
g) Infortuni e Xxxxxxxx conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) Infortuni e Xxxxxxxx che siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti
i) Infortuni e Xxxxxxxx che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità totale e temporanea al lavoro;
l) prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche. La copertura relativa al rischio di Perdita d’impiego inoltre non è operante nei seguenti casi: m) licenziamenti dovuti a “giusta causa ”o a motivi disciplinari;
n) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; o) dimissioni;
p) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
q) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
r) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
s) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
t) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
u) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
v) che il lavoratore dipendente non abbia superato il periodo di prova. Eventuali Sinistri riferibili allo status di “Non lavoratore” non sono indennizzabili.
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione,
Garanzie Accessorie.
G
Fascicolo Informativo – 2Ruote
SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
(Opzioni operanti solo se richiamate in Polizza)
G.1 – “Valore Bloccato”- (Riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
A parziale deroga dell’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, relativamente alle
garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, in caso di “Danno Totale”, se il Sinistro avviene entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all’estero), l’ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell’acquisto indicato sul listino redatto da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) o, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto. Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato in Polizza.
G.2 – “Adeguamento del Valore assicurato e del Premio”26
Per le annualità successive alla prima, il Contraente potrà decidere di adeguare il Valore assicurato del Veicolo scegliendo che ciò avvenga in modo automatico in base alle valutazioni redatte da Dueruote o comunicando il nuovo importo che intende indicare in Polizza.
G.2.1 - Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio (Opzione operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società, ad ogni rinnovo annuale e, per i veicoli di età superiore ad un anno dalla data di prima immatricolazione, alla riattivazione del contratto effettua l’adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sulla base delle valutazioni redatte da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) e, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all’eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici.
Per la garanzia Collisione, il limite massimo di Indennizzo indicato in Polizza non è soggetto ad adeguamento ed il Premio solo qualora in Polizza sia prestata anche la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, è ricalcolato ad ogni scadenza annua con riferimento ad elementi tariffari della garanzia R.C.A. (ad esempio: classe di merito interna UnipolSai, età dell’Assicurato, dati tecnici del Veicolo).
I limiti massimi di Indennizzo ed i premi delle garanzie Garanzie Accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.
Al momento della stipula della Polizza il Contraente dichiara:
26 Perché adeguare il valore del Veicolo ad ogni rinnovo annuale del contraWo? ? Per non correre il rischio di assicurare il Veicolo per un importo superiore (sovra assicurazione) o inferiore (sottoassicurazione) al suo reale valore di mercato e quindi, rispettivamente, pagare inutilmente un premio
maggiore o, nel caso di sotto assicurazione, ricevere in caso di Sinistro, un indennizzo proporzionalmente inferiore.
Scegliendo l’adeguamento automatico del valore del Veicolo, da richiedere al momento della stipula del contratto, sarà la Compagnia, ad ogni scadenza annuale, ad allineare il valore del veicolo al prezzo di mercato determinato su Dueoruote e, conseguentemente, aggiornare il prezzo delle garanzie interessate
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G – SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
• a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Dueruote;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero;
• il valore complessivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare.
L’adeguamento automatico non viene effettuato:
• se il Valore assicurato è inferiore alla valutazione di Dueruote;
• per i Xxxxxxx assicurati con Xxxxxxx che prevedano clausole di vincolo a favore di xxxxx, qualora l’ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del Valore assicurato;
• in caso di cessazione delle valutazioni di Dueruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Moto nuove” ed “Moto usate” di tale fonte;
• se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da Dueruote. In questi casi il valore del Veicolo e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del Contraente.
G.2.2 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza ed il valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al Valore commerciale, procedendo all’eventuale modifica dei Premi applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente paragrafo “Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio” (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell’Assicurato, dati tecnici del Veicolo).
H
SEZIONE ASSISTENZA
Fascicolo Informativo – 2Ruote
H.1 – ASSISTENZA STRADALE27
H.1.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società si impegna a erogare una o più delle Prestazioni di immediato aiuto previste dall’articolo ”H.1.7 delle Condizioni di assicurazione” qualora l’Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.
Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale operativa, la quale:
• individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’Assicurato in base alle informazioni che quest’ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo Unibox, se installato;
• le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.
La Centrale operativa non eroga:
• le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
• alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni
H.1.2 - Pagamento delle Prestazioni
La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l’Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna Prestazione.
I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull’Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l’Assicurato non accetta di corrispondere l’eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto indicato nella Prestazione stessa.
In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicuratodeve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
H.1.3 – Cosa NON Assicura (Esclusioni) Se non diversamente previsto nelle singole Prestazioni, queste ultime non vengono erogate se l’evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
27 Chi può usufruire delle garanzie di Assistenza? Quando? ? L’Assistenza è dedicata al Veicolo indicato sul contratto ed ai suoi occupanti, quando si verifica il caso di diflcoltà (ad esempio, a seconda delle formula scelte: Guasto, Incidente, Furto, Infortunio da circolazione
ecc.).
• di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
• di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• di guida del Veicolo in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
• della circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• dell’immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
• delle operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo. Inoltre, le Prestazionidi assistenza non vengono erogate in caso di:
• eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcanica) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
• eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell’Abitazione (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’Abitazione)
• assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell’Assicurato.
H.1.4 - Delimitazioni
1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
2. la Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Struttura organizzativa e da queste organizzate;
3. La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista;
4. i pernottamenti, oveprevisti, sono a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa.;
6. la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.
La Società tiene a proprio carico i costi per:
• le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina;
• eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
• la restituzione del Veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il Veicolo è stato consegnato all’Assicurato;
• le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell’Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le Franchigie e Scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce il veicolo sostitutivo può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;
7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali.
L’Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa .
La Prestazione non è operante:
• se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
• se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate;
8. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell’Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto;
9. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso all’Abitazione sono erogate solo in presenza dell’Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto
H.1.5 – Obblighi dell’Assicurato28
Al momento della richiesta di assistenza, l’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa :
− gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);
28 Chi organizza ed invia l’assistenza richiesta? Posso pensarci in autonomia e poi essere rimborsato?
Per l’erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa richiedendo l’aiuto necessario, pena il mancato rimborso dell’intervento. Solo in alcuni e ben specifici casi l’emergenza può essere risolta in autonomia e poi essere rimborsati.
NOTA BENE!
Per tuWi i deWagli vedere la Sezione Sinistri – Norme per la garanzia Assistenza.
!
− tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e ad individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul Veicolo, eventuale cartella clinica, ecc.).
L’inadempimento da parte dell’Assicurato, dell’obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza salvo quanto previsto dall’articolo “N.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione” delle norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
H.1.6 – Diritto di Rivalsa
La Società si riserva il diritto di Rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato
H.1.7 - Prestazioni di assistenza
La garanzia “Assistenza Stradale” opera entro gli ambiti territoriali rispettivamente indicati all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione”, salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole Prestazioni.
H.1.7.1 - ASSISTENZA “COMPLETA”29
In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto - totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi di ac- censione o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte (per quadricicli trasporto perso- ne), mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento car- burante, Atti di vandalismo, nevicata , accumulatore scarico (batteria) che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:
1. invia presso il Luogo dell’assistenza personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per:
• effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:
- necessità di riavviare l’accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
29 Che cosa oflre l’Assistenza stradale “Completa”? ?
L’ in viaggio. Proprio per questo le prestazioni di
assistenza “Completa” garantisce la massima sicurezza
assistenza prevedono:
a) interventi in Italia ed Europa in caso di guasto come di Incidente stradale, foratura piuttosto che Infortunio da circolazione e così via;
b) garanzie e servizi dedicati per soddisfare le esigenze di mobilità dei passeggeri, la riparazione e la gestione del Veicolo, la pronta assistenza sanitaria e quant’altro possa essere utile “in caso di diflcoltà”.
NOTA BENE!
Leggere con aWenzione quanto deWagliatamente previsto per ogni garanzia prestata.
- necessità di riparare il pneumatico.
La Società tiene a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per le riparazioni.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
2. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
o ai danni cagionati a terzi a causa dell’uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
o al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
3. trasporta il Veicolo e gli Assicurati fino al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell’assistenza e, se necessario, a giudizio della Centrale operativa, mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Qualora l’intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento; sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti al trasporto e alla custodia del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
• al trasporto degli Assicurati;
• al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici) a partire dalla data indicata dall’Assicurato, purché entro un mese dalla data del Sinistro fino ad un massimo di:
- 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 10 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.
L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”;
Se l’Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato:
• il trasporto del Veicolo e degli Assicurati verrà effettuato fino al punto di riparazione di sua fiducia purché si trovi entro il limite di 50 km dal Luogo dell’assistenza;
• l’autovettura verrà fornita solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
4. ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell’assistenza, quando il Veicolo si trovi all’estero.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell’invio dei pezzi di ricambio, l’Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
5. organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per erogare le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell’assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall’Abitazione. La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;
6. organizza il viaggio degli Assicurati per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centraleoperativa ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”;
7. mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all’evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria Abitazione; eccetera. La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;
8. organizza il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo, qualora lo stesso:
• sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto
o della Rapina, e sia in condizioni di circolare.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
IN ALTERNATIVA, a scelta dell’Assicurato:
trasporta il Veicolo dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzionato con la Società più vicino all’Abitazione dell’Assicurato, qualora lo stesso:
• abbia subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto
o della Rapina.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi. Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l’Assicurato:
- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo
di deposito;
- abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il Veicolo gli strumenti (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il Veicolo, eccetera);
9. organizza, su richiesta dell’Assicurato, la demolizione del Veicolo quando l’evento si verifica in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro preposto;
• alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, Dipartimento dei Trasporti Terresti per i ciclomotori);
10. supporta l’Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l’evento si verifica all’estero. La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell’assistenza della documentazione necessaria.
Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all’eventuale traduzione che si rendesse necessaria.
In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicura- tiva RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:
11. organizza il viaggio dell’Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione.
Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento;
12. provvede al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici).
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 10 giorni consecutivi. L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di Infortunio conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima; smarrimento, sottra- zione, distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell’autorità, che rendano impossibile all’Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:
13. invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell’assistenza al luogo in Italia indicato dall’Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato. Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Vei- colo avvenuto all’estero che coinvolga l’Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa:
14. mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali. La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;
15. anticipa fino ad un importo massimo di:
• € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “civile” che sia richiesta dalle Autorità locali;
• € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle Autorità all’estero per concedere la libertà provvisoria all’Assicurato;
• € 2.000,00 per l’onorario di un legale.
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società
per il tramite della Centrale operativa:
16. anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società per il tramite della Centrale operativa:
17. anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all’evento. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l’Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima, la Società per il tramite della Centrale operativa:
18. fornisce all’Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l’Équipe medica lo ritiene necessario, l’Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d’urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;
19. organizza per l’Assicurato una visita medica sul Luogo dell’assistenza. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione e all’onorario relativi alla visita medica;
• all’eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;
20. trasporta l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell’assistenza.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasporto;
21. trasferisce l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell’Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasferimento;
22. organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell’assistenza o la Struttura sanitaria dove l’Assicurato sia stato portato in conseguenza dell’evento, per consentirgli di prendersi cura:
- dell’Assicurato ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
• alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;
23. anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera). L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di decesso dell’Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:
24. organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto della salma;
• al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
• agli oneri connessi all’espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell’assistenza.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).
?
Ho bisogno di assistenza per il veicolo ed il passeggero. Che cosa devo fare?
Attiva la richiesta di Assistenza Stradale!
Chiama il Numero Verde 800 279 279 dall’Italia o dall’estero x00 000 0000000 Per tutti i dettagli vedi la
Sezione Sinistri - Norme per la garanzia Assistenza.
H.1.7.2 - ASSISTENZA “PLUS”30
In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l’Assicurato, malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima, che abbiano comportato il ricovero dell’Assicurato presso una StruWura sanitaria, la Società per il tramite della Centrale operativa:
1. invia presso l’Abitazione personale idoneo per:
- il disbrigo delle normali attività di cura della casa;
- l’assistenza ai Familiari non autosufficienti di cui l’Assicurato si occupa abitualmente;
- l’assistenza ai Familiari minori di 15 anni di cui l’Assicurato si occupa abitualmente;
- il recapito di medicinali;
- il recapito di beni di prima necessità;
- l’assistenza agli animali di piccola taglia di proprietà dell’Assicurato. La Società tiene a proprio carico i costi:
• fino ad un massimo di 20 ore complessive, anche non consecutive, e comunque non oltre
€ 600,00 per evento;
• relativi al recapito di medicinali e di beni di prima necessità per un massimo di 7 giorni per evento.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi dei medicinali e dei beni acquistati.
L’erogazione delle Prestazioni potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento che ha comportato il ricovero.
2. invia presso l’Abitazione personale abilitato all’erogazione delle Prestazioni sanitarie che sono state prescritte all’Assicurato, a seguito di traumi o fratture.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al terapista della riabilitazione;
• al personale infermieristico; fino ad un massimo di € 750,00, per professionista inviato, per evento.
L’erogazione delle Prestazioni è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell’Équipe medica, il cui parere è vincolante per la Centrale operativa e per
30 A cosa servono le garanzie oflerte da Assistenza “Plus”?
I di assistenza a domicilio per:
servizi proposti da Assistenza “Plus” sono un concreto sostegno
?
1 ricevere le cure prescritte e/o consentire lo svolgimento delle consuete attività quotidiane in caso di Infortunio da circolazione;
2 ripristinare le condizioni di sicurezza dell’Abitazione in caso di Furto delle chiavi di casa riposte nel Veicolo.
NOTA BENE!
Leggere con aWenzione quanto deWagliatamente indicato per ogni garanzia prestata.
l’Assicurato e potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento che ha comportato il ricovero.
In caso di Furto o Rapina delle chiavi dell’Abitazione, che si trovavano all’interno del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:
3. invia presso l’Abitazione personale idoneo per:
- garantire il ripristino di un accettabile grado di efficienza dei serramenti esterni e delle porte di accesso;
- presidiare i locali soggetti al rischio di reati. La Società tiene a proprio carico i costi:
• del diritto d’uscita e della manodopera di xxxxxx, vetrai e serrandisti fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento;
• del compenso del personale di vigilanza fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento.
?
Ho avuto un Incidente stradale e sono rimasto infortunato; mi hanno rubato le chiavi di casa che avevo riposto nel BauleWo ed ho bisogno di aiuto. Che cosa devo fare?
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Sezione Sinistri - Norme per la garanzia Assistenza Stradale.
H.2 – ASSISTENZA PSICOLOGICA
(Garanzia riservata agli aventi diriWo a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia).
H.2.1 - Cosa Assicura (rischio Assicurato)
La garanzia è prestata per le conseguenze di Incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell’Incidente, con le modalità descritte ai punti a), b) e c) dell’articolo “H.2.3 delle Condizioni di assicurazione“.
H.2.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
L’assicurazione non è operante per:
• atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
• dolo dell’Assicurato.
H.2.3 – Come Assicura (Prestazioni sanitarie)
a) Incidente stradale con decesso
Se il conducente del Veicolo assicurato resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale decede una persona, la Centrale operativa di UniSalute provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, oppure presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno Psicoterapeuta specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia, convenzionato con UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi Familiari e l’opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute. Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della Società.
La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
Qualora l’Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’ Incidente, potrà richiederne l’attivazione entro un periodo di 180 giorni dalla data dell’Incidente.
b) Incidente stradale con danno grave a persona assicurata
Se il conducente del Veicolo assicurato resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale egli stesso o un componente del suo nucleo familiare riportano Lesioni fisiche gravi, la Centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, o presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute per valutare le condizioni psichiche dell’Assicurato ed eventualmente anche quelle dei suoi Familiari e l’opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.
Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche
sopra citate, che per gli eventuali suoi Familiari assicurati. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della Società. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l’Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’Incidente stradale, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di 180 giorni dalla data dell’Incidente stesso.
c) Incidente stradale con danno grave occorso a persona non assicurata
Se il conducente del Veicolo resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale una persona che non appartiene al suo nucleo familiare riporta una Lesione fisica grave, la Centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, o presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno Psicoterapeuta specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute stessa. In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la Centrale operativa di UniSalute provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista, valuterà le condizioni psichiche del conducente e l’opportunità di dargli un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà seguire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.
Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della Società, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le quindici sedute. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l’Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’Incidente stradale, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell’Incidente stesso.
I
Fascicolo Informativo – 2Ruote
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
I.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)31
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate in Polizza, gli Infortuni che l’Assicurato subisca:
• in conseguenza della circolazione;
• in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso. Nell’ambito dell’operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:
a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
b) l’annegamento;
c) l’assideramento e il congelamento;
d) le rotture del tendine d’Xxxxxxx secondo i criteri di Indennizzo previstidall’articolo “N.4.5.4 delle Condizioni di assicurazione” e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo “N.4.5.3 delle Condizioni di assicurazione”;
f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’Assicurato;
h) a seguito di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
I.1.1 - Estensioni gratuite
Sono altresì indennizzabili gli Infortuni di cui all’articolo “I.1 delle Condizioni di assicurazione”, ancorché derivanti da:
A) Rischio guerra, insurrezioni all’estero A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, l’operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell’Unione europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.
B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo
Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari,
31 La persona proteWa dalla garanzia Infortuni del Conducente è il Proprietario del Veicolo o chi ?
ha stipulato il contraWo?
La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona che, alla guida del Veicolo indicato sul contratto, può essere coinvolta in un Incidente stradale.
atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.
C) Rischio eventi naturali catastrofici A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo “N.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione”.
D) Indennità in caso di perdita dell’anno scolastico In caso di perdita dell’anno scolastico conseguente ad Infortunio che comporti un’assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori, la Società corrisponde un’indennità pari a € 1.100,00 purché le assenze:
- siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni, e
- siano successive alla decorrenza della Polizza e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.
Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezioni effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio.
L’assicurazione è valida purché la perdita dell’anno scolastico si sia verificata entro un anno dal giorno dell’Infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
I.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
La garanzia non opera per gli Infortuni determinati da:
• guida del Veicolo se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest’ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del Sinistro;
• partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
• guida di Xxxxxxx in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
• delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato;
• Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all’Assicurato che ha determinato e subito l’Infortunio in tali stati;
• guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente articolo “I.1.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioniprovocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l’avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
• le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
• azioni o comportamenti dell’Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie:
sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
I.3 - Garanzie Prestate
A) Morte
La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.
L’Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l’Indennizzo spettante per Invalidità permanente.
Tuttavia, se l’Indennizzo per Invalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.
A.1) Supervalutazione futuro protetto
Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Indennizzo spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero degli eredi minorenni o portatori di handicap.
A.2) Stato comatoso irreversibile
In caso di Infortunio da circolazione che abbia comportato uno Stato comatoso irreversibile, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del Sinistro attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall’autorità medico-ospedaliera competente, la Società corrisponderà l’Indennizzo previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all’articolo “N.4.4.3 delle Condizioni di assicurazione”.
B) Invalidità permanente32 La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità permanente - accertata secondo i criteri indicati all’articolo “N.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione” - corrispondendo un Indennizzo così calcolato sulla Somma assicurata:
32 Come viene calcolato il rimborso in caso di Invalidità permanente? ? L’Indennizzo viene calcolato applicando la percentuale di Invalidità permanente accertata sulla Somma assicurata. Questo per invalidità riconosciute fino al 49%. Per le invalidità più gravi, invece, al fine di ga-
rantire un sostegno economico più consistente, la Compagnia riconosce l’intera Somma assicurata per le invalidità comprese fra il 50% ed il 95%, raddoppiandola per le invalidità estremamente gravi (superiori al 95%).
Percentuali di Invalidità permanente accertata | Entità dell’Indennizzo |
inferiore o uguale al 49% | percentuale accertata applicata sulla Somma assicurata |
dal 50% al 95% | Somma assicurata |
superiore al 95% | doppio della Somma assicurata |
La garanzia è prestata anche se l’Invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.
I.3.1 – Infortuni “Plus” (Garanzie aggiuntive della sezione Infortuni del Conducente)
Le seguenti garanzie aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.
C) Rimborso Spese Mediche da Infortunio
In caso di Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle prestazioni” del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’ Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per:
• gli accertamenti diagnostici;
• gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’ intervento;
• i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata;
• gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% della Somma assicurata;
• le rette di degenza;
• l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
• il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
• il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% della Somma assicurata.
C.1) Modalità di erogazione delle prestazioni Perl’attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente ilquesito diagnostico che ha reso necessaria la Prestazione stessa. Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla
patologia denunciata. Le prestazioni sono erogate, a scelta dell’Assicurato, secondo le seguenti modalità:
a) Prestazioni sanitarie in StruWure Convenzionate con UniSalute33
Nel caso di ricorso a Strutture convenzionate UniSalute la medesima provvede al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata in Polizza e senza applicazione di alcuna Franchigia. Per le Prestazioni sanitarie di cui al punto C) “Rimborso spese mediche da Infortunio” del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, la garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio. Tale Franchigia non viene applicata se al momento del Sinistro il conducente Proprietario indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie (giubbotti protettivi, paraschiena) di cui fornisca idonea documentazione d’acquisto antecedente il Sinistro.
b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute34
Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con UniSalute l’Assicurato potrà scegliere una Struttura sanitaria privata o pubblica di propria scelta, sostenere l’esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad UniSalute nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata in Polizza e con l’applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio.
33 Cos’è UniSalute? ?
UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria.
Essa mette a disposizione su tutto il territorio nazionale strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.
Xxxxx vantaggi ho rivolgendomi ad UniSalute?
Molteplici ed utili:
- nessun esborso a carico perché UniSalute provvede a pagare direttamente le spese alla Strut- tura sanitaria a cui ci si rivolge;
- nessuna Franchigia applicata sull’ Indennizzo dovuto.
NOTA BENE!
Per richiedere la Prestazione sanitaria necessaria e godere di tuWi vantaggi oflerti da UniSalute occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 (vedi Sezione “Riferimenti utili”)
34 NOTA BENE! !
Qualora si ricorra a visite od accertamenti presso struWure sanitarie non convenzionate con UniSalute,
le spese sostenute saranno decurtate al momento dell’Indennizzo di Euro 50,00 per Infortunio.
c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale
Qualora l’Assicurato si avvalga delle Prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), UniSalute rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell’Assicurato nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Sommaassicurata indicata in Polizza, ma senza applicazione di Franchigie.
Nel corso dell’annualità assicurativa, la Somma assicurata indicata in Polizza deve intendersi unica per le Prestazioni indicate alle lettere a), b) e c).
Sono comprese le spese per Prestazioni effettuate entro 2 anni dalla data dell’Infortunio.
D) Diarie da Infortunio
D.1) Indennità per ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura, anche in regime di day hospital, reso necessario da
Infortunio, la Società a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:
⭬ l’indennità giornaliera indicata in Polizza per ogni giorno di degenza;
⭬ il 50% dell’indennità prevista in Polizza per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.
L’indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni Infortunio.
Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall’Istituto di cura siano considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione.
In caso di Infortunio, occorso all’Assicurato fuori dai confini della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un Istituto di cura del luogo, la Società corrisponderà l’indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.
D.2) Indennità per Immobilizzazione
In caso di Infortunio che ha determinato una Immobilizzazione, la Società corrisponderà:
⭬ l’indennità giornaliera indicata in Polizza.
L’indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici), e purché prescritti:
• in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da Struttura sanitaria;
• in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell’Istituto di cura.
La liquidazione dell’indennità per Immobilizzazione verrà riconosciuta per ogni giorno di Immobilizzazione sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per Infortunio.
I.4 – Infortuni del Conducente “Formula Compact”35
(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)
La garanzia Infortuni del Conducente opera limitatamente ai casi di Morte ed Invalidità permanente e dove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell’evento che ha provocato l’Infortunio.
?
Ho avuto un Infortunio da circolazione. Che cosa devo fare?
Attiva la procedura per l’Indennizzo del danno o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia
Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri
Norme per la garanzia Infortuni del Conducente
35 Qual è la diflerenza fra la “Formula Compact” e la garanzia fornita nella sua forma tradizionale? ?
Le differenze sono essenzialmente due:
- la garanzia “Infortuni del Conducente” acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell’Incidente avvenuto. La garanzia prestata invece con la “Formula Compact” assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la “Formula Compact” non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive “Rimborso spese mediche” e “Diarie”.
L
SEZIONE TUTELA LEGALE
Fascicolo Informativo – 2Ruote
L.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)36
1. La Società assicura nei limiti del massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
a) sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx. In caso di Incidente tra Xxxxxxx l’operatività viene garan- tita nei seguenti casi:
a.1) Sinistri gestiti con la Procedura di “Risarcimento Diretto” (Articolo 149 del Codice), esclusivamente dopo l’offerta di Risarcimento comunicata dalla propria compagnia
R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all’articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile;
a.2) l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale di cui all’articolo 148 del Codice, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di Risarcimento danni viene garantita nei limiti del massimo Indennizzo di € 40.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:
• per i Sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, avvenuti in Italia;
• per i Sinistri con lesioni a persone, in caso di Sinistri avvenuti all’estero.
a.3) Sinistri con danni da circolazione stradale subiti dai Terzi trasportati (articolo 141 del Codice).
La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i” nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool.
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi37 e contravvenzioni connessi ad
Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia
36 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?
In tutti quei casi dove, in seguito ad un Incidente stradale, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte.
Ad esempio:
- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un Incidente grave (Delitto colposo; Vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro del motociclo in seguito ad un Incidente grave con responsabilità anche di natura penale (Vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un Incidente stradale grave (Vedi lettera f);
- quando, lavato il veicolo presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graflato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il Risarcimento del danno al gestore dell’impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell’accaduto (vedi lettera h).
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37 Cosa si intende per deliWo colposo? ?
Il delitto colposo è quel reato espressamente previsto dalla legge penale commesso per negligenza, im-
perizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare il danno.
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L - SEZIONE TUTELA LEGALE
di reato;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad Incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga dall’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera e), i) e m)”;
d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad
Incidente stradale;
e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del Veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’Assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre ilricorso al prefetto o l’opposizioneavanti ilgiudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi dell’articolo “N.5.1 delle Condizioni di assicurazione”, provvederà alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)” limitatamente alla materia amministrativa.
g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di circolare con Veicolo assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli38. La garanzia opera esclusivamente qualora la sanzione amministrativa sia stata comminata a seguito di fermo stradale da parte delle Autorità e la mancata copertura assicurativa del Veicolo indicato in Polizza risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate. Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del Veicolo avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli. L’Assicurato devefarpervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al prefetto previo conferimento del mandato da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.
38 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto?
In
caso di controlli delle Autorità, i motociclisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo
?
di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione, che prevale in ogni caso rispetto a quanto ac- certato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l’obbligo di avere con sé il certificato di assicurazione, pena una sanzione che non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.
In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l’erronea contestazione della sanzione, in quanto il Veicolo risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del Veicolo.
La garanzia deroga all’esclusione di cui all’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)” limitatamente alla materia amministrativa;
i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato. Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i)”, la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.
Nel caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica la prestazione opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno Scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Xxxxxxx le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
2. L’Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita39;
• le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite: Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di Veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell’Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell’articolo “N.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 4”;
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• le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali40) purché scelti in accordo con la Società alla quale è affidata la gestione
39 Cos’è la negoziazione assistita? ?
La “convenzione di Negoziazione assistita da un avvocato” è un accordo mediante il quale le parti decido-
no di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’Albo professionale forense.
40 Cosa sono le spese peritali? ?
Sono le parcelle che devono essere pagate ai periti, siano questi scelti dal Cliente in accordo con la so-
cietà che gestisce i sinistri di Tutela Legale (ARAG) siano questi nominati dal Giudice (Consulenti Tecnici d’Uflcio) o dalla parte avversa (Consulenti Tecnici di Parte).
dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell’articolo “N.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 5”;
• le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
• le spese di giustizia41;
• il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese sostenute dall’Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedi- mento penale a carico della controparte;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di contro- versie previste dalla Polizza;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
L.2 – Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Le garanzie non sono operanti:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi previsti dalla legge;
i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;;
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
k) se il Veicolo non è omologato;
l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo
41 Cosa sono le spese di giustizia?
Sono le spese del processo. Nel procedimento penale sono pagate da “chi perde” (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, “chi perde” può essere condannato a rifondere la controparte.
L - SEZIONE TUTELA LEGALE
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