ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI
Consiglio dell’Unione europea | |
Bruxelles, 6 febbraio 2023 (OR. en) | |
16232/22 | |
Fascicolo interistituzionale: 2022/0418 (NLE) | |
AVIATION 325 RELEX 1757 ASIE 113 |
ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI
Oggetto: | Accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europe e il Giappone |
16232/22 GB/fg
TREE.2 IT
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI
CONCLUSI TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE
L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE,
CONSTATANDO che, a norma del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono la possibilità che tali paesi terzi e i loro cittadini acquisiscano la proprietà e il controllo di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità al diritto dell'Unione europea;
RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto dell'Unione europea e alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone fornirà una solida base giuridica per i servizi aerei tra l'Unione europea e il Giappone, preserverà la continuità di tali servizi e contribuirà all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Giappone nel settore del trasporto aereo; e
CONSTATANDO che con il presente accordo non si intende incidere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone in materia di diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) "parte contraente": una parte contraente del presente accordo;
b) "Stato membro": uno Stato membro dell’Unione europea; e
c) "parte": una parte contraente del pertinente accordo sui servizi aerei concluso tra uno Stato membro e il Giappone, elencato nell'allegato I.
ARTICOLO 2
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano al posto delle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-A.
2. a) Ciascuna parte si riserva il diritto di negare o revocare i privilegi, i diritti o l'autorizzazione di cui alle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-B nei confronti di una compagnia aerea designata dall'altra parte, o di imporre le condizioni che ritenga necessarie per l'autorizzazione o per l'esercizio dei privilegi o dei diritti da parte della compagnia aerea, ogni volta che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i) nel caso di una compagnia aerea designata dalla parte che è uno Stato membro:
A) la compagnia aerea non è stabilita nel territorio di tale parte o non è in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione europea;
B) il controllo regolamentare effettivo della compagnia aerea non è esercitato o non è mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione;
C) la partecipazione maggioritaria e il controllo effettivo della compagnia aerea non appartengono a Stati membri o a Stati elencati nell'allegato III, né a cittadini di tali Stati;
D) la compagnia aerea non ha la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che le ha rilasciato la licenza di esercizio;
E) la compagnia aerea ha ottenuto un'autorizzazione a operareai sensi di un accordo sui servizi aerei concluso tra il Giappone e un altro Stato membro, e il Giappone può dimostrare che, prestando i servizi concordati nel quadro dell'accordo tra tale parte e il Giappone su una rotta comprendente un punto situato in tale altro Stato membro, la compagnia aerea eluderebbe le restrizioni relative a rotte e capacità imposte da tale accordo; o
F) la compagnia aerea è titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esiste un accordo sui servizi aerei tra tale Stato membro e il Giappone, e detto Stato membro non ha acconsentito alla prestazione di servizi aerei internazionali da parte di una compagnia aerea giapponese tra tale Stato membro e il Giappone; e
ii) nel caso di una compagnia aerea designata dal Giappone, una parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo della compagnia aerea non appartengono al Giappone o a cittadini giapponesi.
b) Xxxx'esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo, e fatti salvi i diritti di cui alla lettera a), punto i), lettere E) e F), del presente paragrafo, il Giappone non opera discriminazioni basate sui criteri della proprietà e del controllo tra le compagnie aeree designate dalla parte che è uno Stato membro la cui partecipazione maggioritaria e il cui controllo effettivo appartengano a Stati membri o a Stati elencati nell'allegato III, oppure a cittadini di tali Stati.
ARTICOLO 3
1. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, in ciascuna delle disposizioni elencate nell'allegato IV contemplate dal pertinente accordo di cui all'allegato I, i riferimenti alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti anche alle compagnie aeree di tale Stato membro che non sono designate dallo Stato membro stesso.
ARTICOLO 4
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
ARTICOLO 5
1. Ciascuna parte contraente può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni con l'altra parte contraente ai fini della modifica del presente accordo. Tali consultazioni iniziano entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.
2. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo tra le parti contraenti e le modifiche entrano in vigore secondo le modalità descritte all'articolo 6 del presente accordo.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le modifiche riguardanti unicamente gli allegati possono essere effettuate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone, conformemente alle rispettive procedure interne applicabili.
ARTICOLO 6
1. Ciascuna parte contraente invia all'altra parte contraente, per via diplomatica, la notifica che conferma l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della notifica di cui sopra.
3. La notifica all'Unione europea conformemente al presente articolo è ricevuta dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
ARTICOLO 7
1. In caso di denuncia di un accordo di cui all'allegato I, le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi a tale accordo a decorrere dalla data della denuncia. I riferimenti all'accordo denunciato contenuti nel presente accordo sono considerati nulli a decorrere da tale data.
2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta l'estinzione del presente accordo alla data in cui è denunciato l'ultimo accordo.
ARTICOLO 8
1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo della lingua in cui il presente accordo è stato negoziato.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
Fatto a [....], il giorno [...] [...] dell'anno duemilaventitré.
Per l'Unione europea Per il Giappone
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui agli articoli 1, 3 e 7 del presente accordo
Gli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone, nella versione eventualmente modificata, in vigore alla data della firma del presente accordo sono i seguenti:
– accordo sui servizi aerei tra la Repubblica d'Austria e il Giappone, fatto a Vienna il 7 marzo 1989 ("accordo Austria-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra il Belgio e il Giappone, fatto a Tokyo il 20 giugno 1959 ("accordo Belgio-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra la Danimarca e il Giappone, fatto a Copenaghen il 26 febbraio 1953 ("accordo Danimarca-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra la Repubblica di Finlandia e il Giappone, fatto a Helsinki il 23 dicembre 1980 ("accordo Finlandia-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra la Francia e il Giappone, fatto a Parigi il 17 gennaio 1956 ("accordo Francia-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra la Repubblica federale di Germania e il Giappone, fatto a Bonn il 18 gennaio 1961 ("accordo Germania-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra il Regno di Grecia e il Giappone, fatto ad Atene il 12 gennaio 1973 ("accordo Grecia-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo del Giappone, fatto a Budapest il 23 febbraio 1994 ("accordo Ungheria-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Giappone, fatto a Tokyo il 31 gennaio 1962 ("accordo Italia-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra il Regno dei Paesi Bassi e il Giappone, fatto all'Aia il 17 febbraio 1953 ("accordo Paesi Bassi-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Giappone, fatto a Tokyo il 7 dicembre 1994 ("accordo Polonia-Giappone");
– accordo sui servizi aerei tra la Spagna e il Giappone, fatto a Madrid il 18 marzo 1980 ("accordo Spagna-Giappone"); e
– accordo sui servizi aerei tra la Svezia e il Giappone, fatto a Stoccolma il 20 febbraio 1953 ("accordo Svezia-Giappone").
ALLEGATO II-A
Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo
– Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Austria-Giappone;
– articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Belgio-Giappone;
– articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Danimarca-Giappone;
– articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Finlandia-Giappone; articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Francia-Giappone;
– articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, seconda frase, dell'accordo Germania-Giappone;
– articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Grecia-Giappone;
– articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Ungheria-Giappone;
– articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Italia-Giappone;
– articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;
– articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Polonia-Giappone;
– articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo Spagna-Giappone;
– articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Svezia-Giappone.
ALLEGATO II-B
Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo
– Articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Austria-Giappone;
– articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Belgio-Giappone;
– articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Danimarca-Giappone;
– articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Finlandia-Giappone;
– articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Francia-Giappone;
– articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo Germania-Giappone;
– articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Grecia-Giappone;
– articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Ungheria-Giappone;
– articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Italia-Giappone;
– articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;
– articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Polonia-Giappone;
– articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Spagna-Giappone;
– articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Svezia-Giappone.
ALLEGATO III
Elenco degli Stati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo
– Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
– Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
– Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
– Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
ALLEGATO IV
Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo
– Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Austria- Giappone;
– articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Belgio-Giappone;
– articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Danimarca-Giappone;
– articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5 dell'accordo Finlandia-Giappone;
– articolo 5, paragrafi 1 e 2, e articolo 7 dell'accordo Francia-Giappone;
– articoli 5 e 6 dell'accordo Germania-Giappone;
– articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Ungheria- Giappone;
– articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;
– articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Polonia- Giappone;
– articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Svezia-Giappone.