DISCIPLINARE DI GARA
CDG.CDG UFF GACO.REGISTRO UFFICIALE.U.0698592.29-12-2020
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO inerente l’affidamento di un Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta con i termini ridotti per ragioni d’urgenza, di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
Accordo Quadro suddiviso in n. 8 lotti
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
RIFERIMENTO NORMATIVO: D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal Decreto
Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228
del 14 settembre 2020
CODICE GARA DG 182/20, suddivisa in n. 8 lotti. INFORMAZIONI GENERALI
PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA
Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:
- inviato alla G.U.U.E. il 22/12/2020;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – n. 152 del 30/12/2020;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul sito Internet aziendale xxx.xxxxxxxxxx.xx;
- pubblicato sul Portale Acquisti Anas xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx;
- pubblicato su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani regionali.
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxx.xx
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 19
13. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 34
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 37
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 42
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 44
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 45
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 46
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 55
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 59
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 59
Con determina a contrarre n. CDG- 0697831- I del 29 dicembre 2020 questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni per ciascun lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 27.155.000,00 (ventisettemilioni centocinquantacinquemila e zero centesimi), di cui Euro 655.000,00 (seicentocinquantacinquemila e zero centesimi) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso in n. 8 (otto) lotti.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2019, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: Codice) e dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (in seguito: Decreto Semplificazioni), con i termini ridotti per ragioni d’urgenza, secondo l’art. 8, comma 1, lettera c) del Decreto Semplificazioni e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice, così come modificato dal Decreto Semplificazioni.
Il luogo di svolgimento del servizio è (Codici NUTS): Lotto 1 ITG1, ITF6 (Sicilia e Calabria); Xxxxx 0 XXX0, XXX0, XXX0, XXX0 (Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx); Lotto 3 ITG2 (Sardegna); Lotto 4 ITI3, ITF4, ITF5 (Marche, Puglia e Basilicata); Lotto 5 ITI4, ITF3 (Lazio e Campania); Lotto 6 ITC3, ITC2 (Liguria e Valle d’Aosta); Lotto 7 ITF1, ITF2, ITI2 (Abruzzo, Molise e Umbria); Lotto 8 ITH3 (Veneto).
Nell’ambito di ogni Accordo Quadro, stipulato per ciascun singolo lotto, Anas S.p.A. potrà occasionalmente ed eccezionalmente richiedere l’esecuzione di servizi che, pur riferiti alle prestazioni oggetto dell’appalto, non siano espressamente riconducibili alle Strutture Territoriali del lotto di riferimento.
Lotto 1 Codice CIG: 8562034DF6; Lotto 2 Codice CIG: 85620467DF; Lotto 3 Codice CIG: 856205929B; Lotto 4 Codice CIG: 8562068A06; Lotto 5 Codice CIG: 856207931C; Lotto 6 Codice CIG: 856208473B; Lotto 7 Codice CIG: 8562094F79; Lotto 8 Codice CIG: 85621047BC.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Decreto Semplificazioni, è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
3) Documentazione tecnica comprensiva dei seguenti documenti: Capitolato Speciale d’Appalto Servizi – Parte Generale, Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, Schema di Accordo Quadro, Fac-simile di Contratto Attuativo, elenco prezzi, schema rappresentativo dei lavori per i diversi lotti, listino prezzi sicurezza, listino prezzi contenimento COVID, analisi prezzi per anomalia, Piano di Sicurezza COVID, Piano di gestione qualità, Linee Guida ai Comportamenti Ambientali.
La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti di Anas S.p.A., xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” e dal sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Appalti in corso”, nella scheda riguardante la gara.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare mediante la funzionalità “Messaggi” della “Richiesta di Offerta” (RDO) sul Portale Acquisti, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, entro e non oltre le ore 23:59 dell’11 gennaio 2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Acquisti, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, nella scheda riguardante la gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale Acquisti, secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice e per tutte le ulteriori comunicazioni afferenti il procedimento di gara.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti all’atto della registrazione al Portale Acquisti, mediante le funzionalità di messaggistica del Portale Acquisti Anas.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti
Numero | Oggetto del lotto | CIG |
Lotto | ||
1 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Sicilia e della Calabria. | 8562034DF6 |
2 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Lombardia e Piemonte. | 85620467DF |
3 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale della Sardegna. | 856205929B |
4 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali delle Marche, Puglia e Basilicata. | 8562068A06 |
5 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali del Lazio e della Campania. | 856207931C |
6 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Liguria e Valle d’Aosta. | 856208473B |
7 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali dell’Abruzzo, Molise e Umbria. | 8562094F79 |
8 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale del Veneto. | 85621047BC |
Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto
Lotto n. | Descrizione servizi | CPV | P(principale) S(secondaria) | Importo |
1 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Sicilia e della Calabria. | 90523300-2 | Bonifica ordigni bellici (P) | Totale prestazioni: Importo fino a € 8.000.000,00 |
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a € 200.000,00 | ||||
2 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Lombardia e Piemonte. | 90523300-2 | Bonifica ordigni bellici (P) | Totale prestazioni: Importo fino a € 8.000.000,00 |
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a € 200.000,00 | ||||
3 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale della Sardegna. | 90523300-2 | Bonifica ordigni bellici (P) | Totale prestazioni: Importo fino a € 2.500.000,00 |
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a € 60.000,00 | ||||
4 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali delle Marche, Puglia e Basilicata. | 90523300-2 | Bonifica ordigni bellici (P) | Totale prestazioni: Importo fino a € 2.500.000,00 |
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a |
€ 60.000,00 | ||||
5 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali del Lazio e della Campania. | 90523300-2 | Bonifica ordigni bellici (P) | Totale prestazioni: Importo fino a € 2.500.000,00 |
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a € 60.000,00 | ||||
6 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Liguria e Valle d’Aosta. | 90523300-2 | Bonifica ordigni bellici (P) | Totale prestazioni: Importo fino a € 1.000.000,00 |
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a € 25.000,00 | ||||
7 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali dell’Abruzzo, Molise e Umbria. | 90523300-2 | Bonifica ordigni bellici (P) | Totale prestazioni: Importo fino a € 1.000.000,00 |
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a € 25.000,00 | ||||
8 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale del Veneto. | 90523300-2 | Bonifica ordigni bellici (P) | Totale prestazioni: Importo fino a € 1.000.000,00 |
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a € 25.000,00 | ||||
Importo totale | Da 1.150.000,00 e fino ad |
un importo massimo di € 27.155.000,00 per l’intero ammontare dell’appalto, di cui € 26.500.000,00 per servizi di bonifica ed € 655.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara è al netto di IVA ed eventuali oneri accessori e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, è pari a: € 200.000,00 (Euro duecentomila e zero centesimi), per i lotti 1 e 2; € 60.000,00 (Euro sessantamila e zero centesimi), per i lotti 3, 4 e 5; € 25.000,00 (Euro venticinquemila e zero centesimi), per i lotti 6, 7 e 8.
L’importo stimato e rappresentativo, ai fini della qualificazione dei candidati, degli interventi da attivare con i contratti attuativi nell’ambito dei diversi lotti ammonta ad un valore massimo di circa Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila e zero centesimi), per i lotti 1 e 2, di circa Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi), per i lotti 3, 4 e 5 e di circa Euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi), per i lotti 6, 7 e 8. Gli importi suddetti devono intendersi indicativi e funzionali alla qualificazione dei candidati alla procedura, pertanto, Anas S.p.A. si riserva, nell’ambito dell’importo massimo dell’accordo quadro previsto per ciascun lotto, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto, con una diversa distribuzione degli importi rispetto a quanto sopra indicato e comunque nei limiti delle qualificazioni del soggetto aggiudicatario.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi, relativi ai singoli lotti dell’accordo quadro, troverà riscontro nei programmi finanziati di esecuzione di Anas S.p.A..
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 68% (sessantotto per cento) dell’importo di ogni lotto calcolati sulla base dell’incidenza percentuale della manodopera rispetto alle singole voci dell’Elenco Prezzi ufficiale di Anas S.p.A..
Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per Anas S.p.A., indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per singolo contratto applicativo, tuttavia è previsto un importo complessivo minimo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) per i lotti 1 e 2, di Euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi) per i lotti 3, 4 e 5, di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) per i lotti 6, 7 e 8, dato dalla somma di diversi
contratti attuativi affidati per ogni accordo quadro.
Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i candidati, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare presentando offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti di gara, tuttavia è consentita l’aggiudicazione di un massimo di n. 2 (due) lotti.
In caso di partecipazione a più lotti di gara, il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti nel presente Disciplinare di Gara, in riferimento al lotto di importo maggiore tra quelli prescelti. Laddove tale condizione non fosse riscontrata, la Stazione Appaltante procederà ad ammettere il concorrente soltanto nei lotti per i quali possiede i requisiti richiesti.
Si precisa che il medesimo Operatore Economico - in forma singola o quale componente di un soggetto riunito o anche quale consorziata ad un consorzio concorrente o quale consorziata designata (partecipante, a più di un lotto, nella medesima composizione o in eventuali differenti composizioni) - può aggiudicarsi un numero massimo di n. 2 (due) lotti.
Laddove il concorrente dovesse risultare il primo graduato su un numero di lotti superiore a n. 2 (due), la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare al concorrente i primi 2 lotti in base alla classificazione numerica di individuazione ed esperimento (dal lotto 1 al lotto 8), stabilita per ordine decrescente di importo complessivo a base di gara, fermo restando l’obbligo di possedere i requisiti di partecipazione richiesti per i 2 lotti così individuati. Se i lotti da aggiudicare in successione dovessero essere di uguale importo a base di gara, la Stazione Appaltante procederà prioritariamente all’aggiudicazione del lotto eventualmente con unico offerente o con numero di partecipanti inferiore. In ultima ipotesi, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per singolo lotto appaltato.
4.2 OPZIONI E RINNOVI Omissis.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, quest’ultimo articolo come modificato dall’art. 8, comma 5, lettera a-ter) del decreto Semplificazioni.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera a-ter), del Decreto Semplificazioni.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
In merito alla partecipazione a più lotti di gara, si rinvia a quanto prescritto al precedente paragrafo 3.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione X.X.XX. n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per l’Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 163 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione, è necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso, l’impresa dovrà allegare la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.
Nell’ipotesi di impresa ammessa a concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all’avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.
[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] Omissis.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione nell’apposito Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica, tenuto dal Ministero della Difesa ed istituito ai sensi della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, regolamentato con Decreto interministeriale 11 maggio 2015, n. 82, per classifica adeguata alle prestazioni da eseguire, in relazione ai diversi lotti di gara, come di seguito specificato:
Lotto | Descrizione | Valore delle prestazioni espresso in € (sulla base di un contratto attuativo tipo) | Classifica richiesta per la Bonifica Terrestre |
1 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Sicilia e della Calabria. | € 2.500.000,00 | V |
2 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Lombardia e Piemonte. | € 2.500.000,00 | V |
3 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale della Sardegna. | € 1.000.000,00 | IV |
4 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali delle Marche, Puglia e Basilicata. | € 1.000.000,00 | IV |
5 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali del Lazio e della Campania. | € 1.000.000,00 | IV |
6 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali della Liguria e Valle d’Aosta. | € 500.000,00 | III |
7 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali dell’Abruzzo, Molise e Umbria. | € 500.000,00 | III |
8 | Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori, ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale del Veneto. | € 500.000,00 | III |
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Omissis.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Omissis.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lettera
a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito dell’iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero della Difesa, per la bonifica da ordigni bellici terrestre, di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lettera
a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera a-ter) del Decreto Semplificazioni.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero della Difesa, per la bonifica da ordigni bellici terrestre, di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 lettere a) e b).
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore del singolo Accordo Quadro e precisamente di importo pari ad € 160.000,00 (Euro centosessantamila e zero centesimi), per i lotti 1 e 2; € 50.000,00 (Euro cinquantamila e zero centesimi), per i lotti 3, 4 e 5; € 20.000,00 (Euro ventimila e zero centesimi), per i lotti 6, 7 e 8, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’Accordo Quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA BNL - c/c 4758 - IBAN XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/
- Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
L’offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all’Allegato B al Decreto n. 31/2018 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall’offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:
7) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Inoltre, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno dovranno essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione delle precedenti, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice:
i) del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
ii) del 50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al precedente punto (i);
iii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
iv) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
v) del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per i Concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
vi) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui ai nn. i), ii) e (iv) per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni e servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto dell’appalto, del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
vi. del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente.
Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della Scheda Tecnica, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi, se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Come previsto dall'art. 65 del c.d. “Decreto Rilancio”, n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, per le procedure di gara avviate a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31
dicembre 2020, i pagamenti dei contributi a favore dell’X.X.XX. da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori economici sono sospesi.
13. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
13.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE
I concorrenti potranno presentare la propria offerta esclusivamente online, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, solo previa loro registrazione al Portale Xxxxxxxx Xxxx, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx (di seguito anche solo “Portale”), in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.
Si precisa che i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti Anas, al fine di poter inviare l’Offerta online, dovranno provvedere alla loro registrazione, a titolo gratuito, sul citato Portale Acquisti Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Si invitano quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti ed abilitati, a perfezionare la loro registrazione al suddetto Portale quanto prima, onde poter inviare l’Offerta online, entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Per registrarsi e partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale Acquisti Anas, denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page del Portale xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente deve seguire le istruzioni presenti nella sezione “Area Fornitori” del Portale Acquisti, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx:
- Cliccare su “Registrazione” e compilare i questionari online.
- Scaricare il Contratto di Registrazione e allegare a sistema il suddetto contratto, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. Si precisa che l’inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale Acquisti, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E.
Al momento della registrazione al Portale Acquisti, il concorrente è tenuto ad inserire nella propria scheda anagrafica valido indirizzo di posta elettronica certificata, indispensabile ai fini di tutte le comunicazioni afferenti la procedura di gara.
Al completamento delle operazioni di registrazione le imprese dovranno:
- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione Richieste di Offerta, e poi cliccare su “Procedura Aperta - RDO per tutti”;
- accedere alla gara di interesse;
- selezionare il tasto “Sono interessato a partecipare” e confermare tale scelta.
Dopo aver eseguito tali operazioni il concorrente potrà visualizzare la gara per la quale ha espresso interesse a partecipare, all’interno dell’area “Elenco Richiesta di offerta”.
Ultimate tali operazioni le imprese potranno scaricare la documentazione di gara presente nell’area riservata del portale e presentare la propria offerta online.
Per avviare il processo di risposta, le imprese dovranno successivamente:
- (solo al primo accesso) cliccare su “Mia Risposta”;
- (solo al primo accesso) cliccare sul link “Rispondi” per avviare il processo di risposta, e procedere secondo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ”.
Il presente disciplinare, il bando, il capitolato e la restante documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Al fine di garantire il rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione d’offerta, i concorrenti sono invitati ad impostare nel proprio “dossier fornitore” generato nel Portale Acquisti Anas, con congruo anticipo rispetto a tale termine, il fuso orario vigente nella nazione di appartenenza (es. per l’Italia il fuso orario corretto è: "(GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Budapest, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome").
Per informazioni e supporto in eventuali operazioni di rettifica della registrazione, potrà essere contattato il numero x00 00 000000000 e richiesta l’assistenza dell’operatore dedicato Anas.
13.2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta, per il lotto di partecipazione, esclusivamente tramite Richiesta d’Offerta online (RDO) sul Portale Acquisti xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Gli operatori economici, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire la propria offerta online sul Portale Acquisti di Anas S.p.A., xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2021.
Il concorrente per inviare la propria offerta dovrà:
- accedere sul Portale Acquisti Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, alla Richiesta di Offerta relativa alla presente gara;
i. alla sezione “Risposta di Qualifica” compilare tutti i campi a video e allegare la documentazione amministrativa, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15;
ii. alla sezione “Risposta di Tecnica” compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione tecnica, con le modalità al successivo paragrafo 16;
iii. alla sezione “Risposta Economica” compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.
In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Risposta Economica” del Portale Acquisti Anas e quelli risultanti sul file “Modulo Offerta Economica”, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.
Si evidenzia che la mera indicazione del ribasso inserita nel Portale Acquisti Anas, non ha carattere vincolante se non accompagnata dal modello “offerta economica” debitamente sottoscritto.
Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica, il concorrente dovrà:
- Cliccare su “Invia risposta”
- Cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.
[Solo se richiesto nella documentazione di gara] Si dovrà scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire al Portale Acquisti versione PDF dei format dell’offerta on-line, precedentemente valorizzati seguendo le istruzioni rese disponibili dal Portale stesso. Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il file citato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.
Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).
Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte. Il sistema non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della chiusura della “Richiesta di Offerta online”, comprensiva della versione pdf dei form di offerta online (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.
Per informazioni sulla modalità di inserimento dell’offerta online i concorrenti potranno contattare il Servizio Assistenza Gare, al numero 00 000.000.000 e richiedere l’assistenza dell’operatore dedicato Anas.
Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi
mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.
Con la trasmissione telematica della risposta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria offerta tecnica ed economica, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID (ex DigitPA) previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).
Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:
- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della lettera di invio dell’offerta, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera di invio dell’offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48,comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” della Richiesta di Offerta (RDO), per il lotto di partecipazione, si dovranno caricare la lettera ufficiale di invio dell’offerta (i.e. la lettera ufficiale di invio dell'offerta - Allegato 1) e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, secondo le modalità di seguito precisate.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – LETTERA DI INVIO DELL’OFFERTA
Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art.8, comma 5, lettera a-ter), del Decreto Semplificazioni.
La lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la lettera di invio dell’offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia scansionata del documento d’identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx del _Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” sul Portale Acquisti Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx (DGUE
– Allegato 2).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Omissis
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE) - Allegato n. 2.
Si ricorda che al DGUE dovrà essere allegata una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis), comma 4 (così come recentemente modificato dal Decreto Semplificazioni) e comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, indicati nel presente disciplinare, barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare (ove richiesti);
c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare (xxx xxxxxxxxx);
d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale [ove posseduto].
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale con le modalità descritte al paragrafo 13.2 dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 (così come recentemente modificato dal Decreto Semplificazioni), comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. Omissis;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato da Anas S.p.A., con delibera del C.d.A. del 19 luglio 2018 e reperibile sul sito istituzionale di Anas S.p.A. xxx.xxxxxxxxxx.xx, accedendo al percorso: Home > L’azienda > Governance e Trasparenza > Documenti societari e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione dell’Accordo quadro; dichiara, altresì, di essere a conoscenza che Anas S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, con l’obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione ed i reati societari;
7. [in caso di particolari condizioni di esecuzione] Omissis;
8. Omissis;
9. [in caso di servizi di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012] Omissis;
10. Omissis;
11. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. [se è previsto il sopralluogo obbligatorio] Omissis;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), del Codice; Anas S.p.A. si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla sussistenza o meno di segreti tecnici o commerciali in conformità a quanto previsto dal citato art. 53, comma 5, lettera a). In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, Anas S.p.A. provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara anche con riferimento all’offerta tecnica e alle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;
15.attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui ai suddetti decreto legislativo e Regolamento (CE);
16. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)
a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di ………………, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di , nonché
dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
• dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16;
• da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 6 (codice di comportamento);
n. 11 (operatori non residenti); n. 15 (privacy) e, ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo).
La rete di cui al paragrafo 5, nn. 1, 2, 3 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni di cui ai punti da nn. 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta ovvero quali sezioni interne alla offerta medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della lettera ufficiale di invio dell'offerta.
15.3.2 Documentazione a corredo Il concorrente allega:
17. Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
18. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia scansionata della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del Concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
19. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
20. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della/e certificazione/i di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
21. [Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’X.X.XX.] Xxxxxxx;
22. [In caso di presentazione di campioni] Omissis;
23. [Ove pertinente] statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
24. Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l’esistenza di eventuali soggetti conviventi anche “more uxorio” con coloro che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione “Stato di famiglia per Antimafia” - Allegato n. 3). Qualora l’Impresa sia iscritta alle White List potrà essere allegata, in alternativa alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono riportate nella parte iniziale della Lettera ufficiale di presentazione dell’offerta e dichiarazioni integrative (Allegato n. 1) e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà prodursi:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovrà prodursi:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, che stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I. costituito o costituendo:
- in caso di R.T.I. costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
a) in caso di R.T.I. costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell’offerta, ovvero quali sezioni interne alla offerta medesima e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Nella sezione “BUSTA TECNICA” della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti Anas, per il lotto di partecipazione, il Concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:
1)“Relazione tecnica”;
2)“Allegati tecnici” articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare.
L’Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti e gli elaborati tecnici, articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare, la cui mancanza o incompletezza, all’interno dell’offerta tecnica, rileva ai fini dell’ attribuzione del punteggio in relazione al criterio cui l’elaborato si riferisce. L’ attribuzione avverrà
in applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al paragrafo 18.1 del presente disciplinare.
1) “Relazione Tecnica”
La Relazione Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, in fogli singoli di formato A4 verticale (è ammessa la sostituzione di 2 fogli A4 a fronte di 1 foglio A3), testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, di massimo 10 pagine (esclusa copertina), che sarà utilizzata anche quale giustificativo nell’ambito dell’eventuale sub-procedimento di anomalia.
Tale relazione, suddivisa in Capitoli e Paragrafi, dovrà essere redatta e sviluppata con specifico riguardo ad ogni singolo sub-criterio della componente qualitativa dell’offerta e sarà verificata anche nell’ambito dell’eventuale sub-procedimento di anomalia. Eventuali allegati della citata relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la documentazione fotografica, etc., non saranno conteggiati nelle suddette 10 (dieci) pagine.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:
- B.1 Esperienze pregresse;
- B.2 Gestione contemporanea dei cantieri;
2) “Allegati Tecnici”
Gli allegati tecnici potranno essere redatti anche in formato A3 e dovranno essere presentati in singole e separate cartelle che dovranno essere nominate ed avere i contenuti indicati nella tabella.
ALLEGATI TECNICI | |
Nome dell’allegato | Contenuto dell’allegato |
Allegato B.1 | 1. Elaborati attinenti ai 4 (quattro) servizi proposti (relazioni, documentazioni fotografiche ecc.), in formato A3 per un massimo complessivo di 10 pagine. 2. Documentazione a comprova dell’effettiva esecuzione di lavorazioni pregresse quali certificato di regolare esecuzione, contratto con fatture quietanzate o altra documentazione equipollente. |
Allegato B.5 | 1. Dichiarazione “Allegato GT_01” |
Le dichiarazioni richieste dovranno essere rilasciate sottoscrivendo il relativo documento allegato al presente Disciplinare.
Tutta la documentazione dovrà essere debitamente firmata dal Concorrente con le stesse modalità dell’offerta e sarà poi allegata all’Accordo quadro dell’aggiudicatario.
Gli elaborati prodotti possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, non dovranno essere ulteriormente firmate: la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento contenuto all’interno della cartella compressa.
Tanto premesso si prescrive, altresì, che le migliorie ammesse in fase di offerta:
- sono esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione previsti nel presente disciplinare.
Saranno ritenute irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice e verranno, pertanto, escluse le offerte che non rispettino le seguenti prescrizioni:
- Nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, etc.) idonea ad anticipare i contenuti dell’offerta economica;
- L’offerta tecnica non dovrà prevedere la redazione di Xxxxx Xxxxxx.
Non sarà attribuito alcun punteggio (punteggio pari a zero), in caso di assenza delle dichiarazioni richieste ovvero qualora vengano riportate tempistiche, lavorazioni, modalità unilateralmente stabilite dal Concorrente e/o variazioni a quanto dettato dagli allegati di gara inerenti il criterio di valutazione.
Eventuali ulteriori migliorie, non rientranti nelle migliorie relative agli elementi di valutazione indicati al paragrafo 18.1 del presente disciplinare, non verranno prese in considerazione e, in caso di aggiudicazione, il Concorrente resterà obbligato all’esecuzione dei lavori secondo la documentazione posta a base di gara.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella sezione “BUSTA ECONOMICA” della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti Anas, per il lotto di partecipazione, il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 4 e contenente i seguenti elementi:
a) ribasso unico percentuale offerto, rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, fornendo altresì, a richiesta di Xxxx S.p.A., apposite giustificazioni volte a dimostrare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice;
d) l’Allegato GT_03 - Tabella B Spese Generali - compilato, tra l’altro, con l’indicazione specifica dei costi relativi alle migliorie offerte.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell’offerta di cui al paragrafo 15.1.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera c) del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo superi l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Si specifica che, a pena di esclusione, non saranno ammessi Nuovi Prezzi.
I contratti attuativi saranno stipulati a corpo e/o a misura a seconda delle necessità della Stazione Appaltante ed il ribasso espresso sarà applicato su tutti gli articoli degli elenchi prezzi che saranno allegati.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi
e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
I criteri di valutazione, nonché i sub-criteri vengono esplicitati e dettagliatamente descritti di seguito alla tabella.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | |
B.1 | ESPERIENZE PREGRESSE | 55 | b.1.1 | Bonifiche superficiali | 20 | |
b.1.2 | Bonifiche profonde | 25 | ||||
b.1.5 | Lavorazioni eseguite | 10 | ||||
B.2 | GESTIONE CONTEMPORANEA DEI CANTIERI NCAC | 15 | 15 | |||
Totale | 70 | 45 | 25 |
B.1 Esperienze pregresse da 0 a punti 55
La Commissione valuterà l’esperienza del Concorrente in servizi di B.O.B. e assegnerà il relativo punteggio sulla base della documentazione presentata.
b.1.1 Bonifiche superficiali fino a punti 20
Attività di “ricerca, localizzazione e scoprimento” di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 di profondità dal piano di campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le procedure in vigore.
Saranno particolarmente apprezzate esperienze relative a bonifiche superficiali in zone con comprovata particolare difficoltà di esecuzione (morfologia dei terreni, presenza di interferenze e sotto servizi, ambito urbano ecc.).
b.1.2 Bonifiche profonde fino a punti 25
Attività di ricerca, individuazione e localizzazione degli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo, nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno a profondità superiori a cm 100 dal piano di campagna originario e nella loro successiva eliminazione, secondo le procedure in vigore.
Saranno particolarmente apprezzate la presentazione di esperienze relative a bonifiche superficiali in zone con comprovata particolare difficoltà di esecuzione (morfologia dei terreni, presenza di interferenze e sotto servizi, ambito urbano, ecc.)
La Commissione valuterà un numero complessivo massimo di 4 (quattro) servizi (comunque articolati) nei quali il Concorrente dovrà dimostrare l’effettiva paternità del servizio svolto, attraverso documentazione inequivocabilmente riconducibile allo stesso.
In caso di presentazione di pregresse esperienze in zone con particolari difficoltà di esecuzione, queste devono essere descritte dettagliatamente.
b.1.3 Lavorazioni eseguite massimo punti 10
La Commissione attribuirà il punteggio indicato nella tabella che segue, in funzione della somma degli importi dei lavori effettuati dal Concorrente e presentati per il criteri B.1.1 e B.1.2.
L’importo di riferimento, oggetto di valutazione, verrà ricavato dalla Commissione dai documenti prodotti a comprova dell’effettiva esecuzione delle lavorazioni dichiarate (certificato di regolare esecuzione o documento equipollente redatto dalla committente). Si specifica che non verranno valutate (punteggio pari a zero), le documentazioni incomplete o non riconducibili al Concorrente.
L’importo di riferimento per l’attribuzione del punteggio è stabilito per il singolo lotto in appalto.
LOTTO | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | PUNTEGGIO |
1 – 2 (Classifica V o superiore) | < 1.000.000,00 € | 4 |
1.000.000,01 € < IMPORTO < 2.000.000,00 € | 8 | |
> 2.000.000,01 € | 10 | |
3 – 4 – 5 (Classifica IV o superiore) | < 600.000,00 € | 4 |
600.000,01 € < IMPORTO < 750.000,00 € | 8 | |
> 750.000,01 € | 10 | |
6 – 7 – 8 (Classifica III o superiore) | < 100.000,00 € | 4 |
100.000,01 € < IMPORTO < 250.000,00 € | 8 | |
> 250.000,01 € | 10 |
B.2 Gestione Contemporanea dei Cantieri - NCAC massimo punti 15
La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio previsto sulla base della dichiarazione resa dal
Concorrente (vedi Allegato GT_01), come indicato al paragrafo 16, per la gestione contemporanea di più cantieri, comunque dislocati sul territorio di competenza del singolo lotto.
Il numero di cantieri dichiarato dal Concorrente – rispetto al quale verrà assegnato il punteggio per il presente criterio - costituirà un obbligo contrattualmente vincolante come previsto dallo Schema di Accordo Quadro.
Il punteggio massimo attribuibile è stabilito in base alla tabella che segue e verrà assegnato dalla Commissione sulla base della dichiarazione prodotta dal Concorrente.
NCAC (Numero Cantieri Aperti Contemporaneamente) | Punteggio | % di incremento della penale giornaliera |
1 | 0 | 0 % |
2 | 2 | 15 % |
3 | 4 | 30 % |
4 | 8 | 50 % |
5 | 11 | 70 % |
6 | 13 | 90 % |
7 | 15 | 100 % |
Il concorrente dovrà dichiarare di eseguire contemporaneamente le attività previste nei singoli contratti applicativi sui cantieri indicati al presente criterio di valutazione non considerando altri aspetti quali la distribuzione territoriale o temporale delle lavorazioni e/o la lunghezza del tratto interessato. Il numero di cantieri gestibili contemporaneamente, dichiarato dal concorrente, avrà valore contrattuale ai fini dell’appalto e sarà facoltà della Stazione Appaltante rendere attivi contemporaneamente un pari numero di cantieri – pari al NCAC offerto – contenente tutte le lavorazioni necessarie.
Resta inteso che quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta in relazione ai criteri valutativi, comprese le richieste di autorizzazioni eventualmente necessarie alla loro esecuzione, costituiranno impegni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrativi degli obblighi già contenuti nello schema di Accordo quadro.
La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” e dal sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Appalti in corso”, nella scheda riguardante la procedura di gara.”
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della
tabella, la Commissione procederà con l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara, successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio su esposto. I livelli di valutazione per l’attribuzione del coefficiente discrezionale da parte della Commissione sono:
- Ottimo = da 1,00 a 0,90
- Buono = da 0,89 a 0,70
- Adeguato = da 0,69 a 0,50
- Mediocre = da 0,49 a 0,20
- Non adeguati = da 0,19 a 0,01
- Non valutabile = 0
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta, in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula:
𝑪𝒊 = (
𝑹𝒂 𝜶
)
dove:
𝑹𝒎𝒂𝒙
Ci = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo Ra = ribasso offerto dal Concorrente i-esimo Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente
α= 0,30
Quando il Concorrente “i” non propone alcuno sconto, “Ra” assume il valore zero, così come il coefficiente “Ci” ed il relativo punteggio, mentre per il Concorrente che offre il maggiore sconto totale (Rmax) “Ci” assume il valore “1” con conseguente punteggio massimo.
Il relativo punteggio attribuito alle offerte economiche sarà quindi ottenuto tramite la seguente formula:
Vi = Ci x 30
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Tale metodo risulta il più semplice ed efficace ai fini dell’affidamento.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
𝑷𝒊 = 𝑪𝒂𝒊 ∙ 𝑷𝒂 + 𝑪𝒃𝒊 ∙ 𝑷𝒃 + ⋯ 𝑪𝒏𝒊 ∙ 𝑷𝒏
dove:
Pi = punteggio Concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del Concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del Concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del Concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo Concorrente.
Non si procederà con la riparametrazione del punteggio tecnico
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La data di svolgimento della prima seduta pubblica è fissata per il giorno 19 gennaio 2021 a partire dalle ore 12:00, previa comunicazione delle modalità di svolgimento, mediante la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online sul Portale Acquisti di Anas S.p.A..
La prima seduta pubblica sarà effettuata in modalità telematica (es. videoconferenza) e saranno forniti
tutti i dettagli per consentire la partecipazione alla seduta, mediante la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online sul Portale Acquisti di Anas S.p.A..
In alternativa e previa specifica comunicazione della Stazione appaltante a riguardo, la prima seduta pubblica potrà tenersi presso Anas S.p.A. - Direzione Generale – Direzione Appalti ed Acquisti – Unità Appalti di Lavori, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 - 00000 – Roma.
Alla prima seduta pubblica, così come alle successive sedute pubbliche, vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Si ricorda che la prima seduta pubblica, se necessario, potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui sopra.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online, sul Portale Acquisti di Anas S.p.A. circa 2 (due) giorni prima della data fissata.
Nel corso della seduta pubblica, la Commissione di gara procederà ad accertare “a sistema” la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali, tecniche e di quelle economiche.
L’esame della documentazione amministrativa e la verifica dei requisiti di partecipazione, vengono svolte dalla Stazione Appaltante, eventualmente tramite il Seggio di gara, successivamente alla proposta di aggiudicazione, a partire dal Concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte, in virtù dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari, dall’art. 8, comma 7, lettera c) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Conclusi i lavori della commissione di gara, di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compresa l’eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse, la Commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione Appaltante, eventualmente tramite il Seggio di gara, si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, a partire dal Concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte;
b) ove necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
c) verificare i costi della manodopera, ai sensi della lettera d), comma 5, dell’art. 97 del Codice e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi della lettera c), comma 5, dell’art. 97 del Codice, indicati nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.
La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma Jaggaer.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo le modalità di cui al “Regolamento per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle procedure di gara Anas S.p.A.”, emesso con nota prot.
n. 30816 del 18 marzo 2016 così come modificato con Comunicazione organizzativa prot. CDG- 0210626-I dell’11 aprile 2019, visionabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Fornitori – Bandi di gara - Pubblicazioni per la trasparenza” ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’Accordo quadro.
Il Presidente sarà un Dirigente Responsabile di struttura organizzativa ovvero un Quadro apicale con esperienza nel ruolo di commissario di gara ovvero nella gestione di gare pubbliche.
La Commissione sarà composta da n. 3 (tre). I componenti interni della Commissione verranno selezionati secondo le modalità di cui al “Regolamento per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle procedure di gara Anas S.p.A.”, visionabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Fornitori – Bandi di gara – Pubblicazioni.
Alla commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti:
(i) apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine all’integrità e alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara;
(ii) valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara;
(iii) lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte economiche; quindi, lettura dei ribassi offerti dai concorrenti e individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
(iv) supporto al Responsabile del procedimento nella valutazione di congruità delle offerte.
La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti sopra delineati nel rispetto dei principi di concentrazione e di continuità delle sedute della Commissione giudicatrice.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, nonché, in caso di commissari esterni, il compenso corrisposto ai componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per la procedura di nomina, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Una volta effettuato il controllo della presenza della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Rinviando ai lavori della Stazione appaltante, eventualmente tramite il Seggio di Gara, per l’esame della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), in virtù dell’art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lettera c) del
D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, la Commissione di gara in seduta pubblica, aprirà le buste delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede ad informare, tempestivamente la Stazione Appaltante circa i casi di esclusione da disporre per le motivazioni sotto descritte per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle sezioni “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “RISPOSTA TECNICA” della Richiesta d’Offerta (RDO);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi la Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di un Gruppo di Valutazione oppure della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
All’avvio della fase di verifica, la documentazione necessaria alla dimostrazione della congruità tecnico- economica dell’offerta potrà essere richiesta a tutti i concorrenti risultati anomali.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice potrà in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il procedimento di valutazione dell’offerta anomala avverrà conformemente ai termini e alle prescrizioni di cui l’art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.
L’Amministrazione aggiudicatrice chiederà all’offerente le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, procedendo ai sensi dell’art. 97 del Codice con l’applicazione dei termini ivi previsti e secondo le modalità che di seguito si anticipano.
La documentazione dovrà essere trasmessa mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente corredata degli schemi di analisi di cui all’Allegato GT_08 - Analisi Prezzi per Anomalia, compilati in tutte le voci ed articoli non variati, che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, nonché di tutta la documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti nei suddetti schemi e la “Tabella B” (Allegato GT_03), giustificativa delle spese generali esposte nella medesima, corredata da eventuale documentazione occorrente.
Le suddette tabelle, se non allegate alla documentazione di gara, verranno fornite in caso di avvio del procedimento di anomalia.
Tale documentazione dovrà essere prodotta da parte del Concorrente solo in caso di avvio della fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse.
In caso si verifichino i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, la verifica di anomalia dell’offerta sarà avviata tempestivamente mediante richiesta di giustificativi, inviata a mezzo Portale Acquisti Anas.
L’avvio della fase di verifica, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, avverrà contestualmente alla seduta di apertura delle offerte economiche, mediante invio di apposita richiesta, trasmessa a mezzo della funzione messaggistica del Portale Acquisti Anas, da evadere nel termine di quindici giorni.
Il Concorrente dovrà predisporre gli schemi di analisi di cui all’allegato Allegato GT_08 - Analisi Prezzi per Anomalia, numerando gli stessi in ordine progressivo in ogni pagina. I suddetti schemi di analisi dovranno essere tutti opportunamente compilati e sottoscritti digitalmente.
In ipotesi di subappalto o di fornitura in opera di semilavorati, il contratto o l’offerta del subappaltatore dovranno essere inseriti, come copia scansionata ai sensi della normativa vigente, mediante le predette funzionalità del Portale e dovranno risultare corredati delle analisi e sotto-analisi relative alle categorie di lavoro che si assumono. Le analisi e le eventuali sotto analisi del subappaltatore saranno compilate sulla base degli schemi forniti dall’Amministrazione aggiudicatrice, con l’indicazione di tutte le voci previste dai suddetti schemi e le stesse dovranno essere sottoscritte digitalmente sia dal subappaltatore sia dal Concorrente stesso, con le modalità indicate nel precedente capoverso. Sulla base di tali dati, il Concorrente provvederà alla corretta compilazione delle proprie analisi.
Il Concorrente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente la “Tabella B” di cui all’allegato GT_03, qualora non già inserita nell’offerta economica, la relazione giustificativa nonché l’ulteriore documentazione occorrente per la verifica delle analisi.
Il concorrente dovrà, inoltre, produrre la seguente dichiarazione, sottoscritta digitalmente:
"Il/i sottoscritto/i, Rappresentante/i Legale/i del Concorrente dichiara/no e conferma/no, assumendosi/sene tutte le conseguenti responsabilità, di aver direttamente controllato:
• tutti i documenti forniti dalle Imprese terze e sottoscritti per accettazione dal Concorrente, nonché la rispondenza dei poteri di firma dei sottoscrittori;
• la corrispondenza delle posizioni IVA e delle iscrizioni alle Camere di Commercio con l'oggetto delle forniture e /o prestazioni pattuite nonché la disponibilità delle quantità e qualità dei materiali e/o macchinari e/o attrezzature impegnate;
• il carattere impegnativo dei documenti contrattuali o delle offerte sia per le Imprese terze che per lo stesso Concorrente.”
Ogni atto che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi deve riferirsi espressamente ai lavori oggetto del presente Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione dell’appalto ad offerta con ribasso superiore alla soglia di anomalia e successivamente verificata ed ammessa, le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte in fase di verifica di congruità dell’offerta non hanno valore negoziale.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal concorrente con le medesime modalità previste per la presentazione dell’offerta in termini di sottoscrizione digitale e trasmissione attraverso le funzionalità del Portale Acquisti.
Il RUP, con il supporto del Gruppo di Valutazione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.
Tutti i citati documenti dovranno essere sottoscritti secondo le modalità su indicate al capitolo relativamente alla documentazione amministrativa.
21.1 Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse
Le giustificazioni proposte dal Concorrente – comprese le eventuali offerte commerciali - dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- Dovranno essere compatibili con le necessità tecniche delle lavorazioni;
- Le offerte commerciali dovranno espressamente garantire la disponibilità per tutta la durata prevista per l’Accordo Quadro, essere sottoscritte dal fornitore, riportare lo specifico riferimento alla gara ed essere indirizzate al Concorrente, oltre a riportare le condizioni di fornitura (trasporti, limitazioni, ecc.);
- Dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti.
In particolare, oltre alle condizioni su espresse, nel caso di ricorso a noleggio da parte del Concorrente, le offerte commerciali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Dovranno essere indirizzate al Concorrente;
- Dovranno riportare esplicito riferimento alla gara;
- Dovranno essere firmate in calce dal noleggiatore;
- Dovranno esplicitare la presenza di mano d’opera e se trattasi di noleggio a caldo o a freddo;
- Dovranno essere prive di correzioni.
Il Concorrente dovrà fornire, perciò, l'attestazione dell'effettiva disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d’opera per la fornitura dei materiali e dei manufatti, necessari per la corretta esecuzione dei lavori per tutta la durata del presente accordo quadro da allegare ai giustificativi per tutti i vari aspetti di verifica dell’anomalia.
Nel caso di offerta anormalmente bassa, il Concorrente dovrà compilare, in tutte le sue parti, l’allegato GT_02_A per i lotti 1-2-3-4-5 o l’allegato GT_02_B per i lotti 6-7-8 (schema rappresentativo dei lavori in appalto); tale schema è elaborato ai fini della valutazione della congruità complessiva dell’offerta en si riferisce ad una ipotesi esemplificativa e non vincolante di articolazione tipologica di contratto applicativo di interventi di Bonifica di Ordigni Bellici (B.O.B.), per la durata di 150 giorni per i lotti 1-2-3- 4-5-6 e 60 giorni per i lotti 6-7-8.
Elemento di valutazione della congruità dell’offerta sarà anche la percentuale di ribasso, valorizzata dal Concorrente nello “Schema rappresentativo dei lavori in appalto” (Allegato GT_02_A e Allegato GT_02_B); tale ribasso, in ogni caso, non potrà risultare inferiore ai ribassi unici offerti dal concorrente.
Si chiarisce inoltre che Anas S.p.A. potrà verificare tutte le analisi dei prezzi che riterrà necessario oltre a quelle delle voci indicate nello “Schema rappresentativo dei lavori in appalto”.
Lo schema dovrà essere consegnato esclusivamente in caso di avvio del procedimento di verifica dell’anomalia.
Le voci di prezzo presenti nello “schema rappresentativo dei lavori in appalto” non sono in alcun modo vincolanti per Anas S.p.A. ai fini della stipula dei contratti attuativi.
Infatti, nell’esecuzione dell’appalto attraverso i singoli contratti attuativi verranno applicate le voci di prezzo presenti nell’elenco prezzi e relative alle lavorazioni effettivamente ritenute necessarie da Anas S.p.A..
Vista la specificità dell’appalto per Accordo Quadro circa l’assenza degli elementi progettuali che saranno definiti solo al momento dell’attivazione dei singoli contratti applicativi sul progetto esecutivo, ai soli fini delle valutazioni sulla congruità dell’offerta, si specifica quanto segue:
- Riguardo alle distanze dai tra i possibili siti di cantiere ed i possibili siti di approvvigionamento/deposito/discarica, il Concorrente dovrà considerare le condizioni più sfavorevoli in assoluto in termini di distanza, tenendo presente l’ambito territoriale di riferimento dell’appalto. Tale distanza, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresenta in alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici;
- il Concorrente dovrà comporre le proprie analisi sulle voci di elenco (costi elementari, ecc.) che fanno riferimento ai costi/indennità di cava/discarica per gli approvvigionamenti e/o l’allocamento del materiale in esubero; le indicazioni fornite dal Concorrente devono intendersi come quelle che realizzano le condizioni economiche ed organizzative “più sfavorevoli” per tutto lo sviluppo dell’Accordo Quadro; tali indicazioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresentano in alcun modo un vincolo per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici;
- anche nella formulazione dell’analisi per tutti i semilavorati dovrà considerare le condizioni più sfavorevoli relativamente al possesso, noleggio, acquisto ecc. dei mezzi d’opera. Tali condizioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresentano in alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici.
Di conseguenza, avendo tenuto conto delle condizioni economiche ed organizzative più sfavorevoli nella formulazione dell’offerta, l’Appaltatore sarà tenuto a ottemperare alle indicazioni presenti nel progetto esecutivo del singolo contratto applicativo, senza ulteriori richieste di oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto sulla base dell’applicazione del ribasso offerto, con esplicito riferimento anche alla identificazione ed ubicazione dei siti di cava/deposito/discarica che saranno previsti nel progetto esecutivo ed ai relativi trasporti.
Si ribadisce che, nella fase di esecuzione dell’Accordo Quadro, a ciascuno degli articoli contenuti nell’elenco prezzi delle lavorazioni previste sarà applicato la percentuale del ribasso offerto dal Concorrente.
I giustificativi prodotti in fase di verifica di congruità dell’offerta, non hanno alcun valore negoziale. Analisi
Tutti i prezzi proposti dal Concorrente devono essere giustificati utilizzando unicamente gli schemi di analisi forniti da Anas S.p.A..
Nel caso in cui l’offerta per le singole voci di prezzo indicate nello Schema Rappresentativo dei Lavori sia inferiore del 20% rispetto al costo unitario previsto nell’Elenco Prezzi a base d’appalto, dovranno essere presentate anche le schede di analisi prezzo relative ai semilavorati “NOLI”, “MATERIALI COMPOSITI” e “TRASPORTI”; queste dovranno essere prodotte dal concorrente sotto la propria responsabilità e sono da considerarsi vincolanti per il Concorrente per tutta la durata delle lavorazioni.
Tali schede dovranno essere prodotte secondo le seguenti indicazioni:
- Dovrà essere riportato il tipo di semilavorato secondo la codifica presente nelle schede di analisi prezzo Anas;
- Dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche del mezzo d’opera;
- Dovranno riportare con le corrette unità di misura:
- il costo di ammortamento o di noleggio o di acquisto, con eventuale indicazione degli anni di ammortamento residuo;
- gli eventuali materiali occorrenti al funzionamento completo del macchinario;
- i costi per la manodopera per funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Non dovranno essere previsti né spese generali né utile d’impresa in quanto sono attribuibili esclusivamente alle schede di analisi prezzo;
Quanto sopra riportato dovrà essere corredato da apposita documentazione a comprova di ogni importo economico inserito (libro cespite, contratti leasing, fatture commerciali, offerte commerciali, noli, libretti di manutenzione, ecc.).
Le schede di analisi così compilate dovranno essere firmate digitalmente dal Concorrente. Quantità (Produttività e/o incidenze)
Fatto salvo quanto di seguito previsto, è vietato apportare modifiche alla produttività/incidenza prevista nelle analisi a base di appalto.
Eventuali diverse produttività/incidenze devono essere adeguatamente giustificate e possono essere accolte esclusivamente nel caso di utilizzo di mezzi d’opera, impianti, macchinari e attrezzature con caratteristiche tecniche tali da giustificare il sostanziale miglioramento delle attività lavorative (produttività) attraverso le schede tecniche del macchinario dalle quali si evinca la produttività reale indicata.
Nel caso sopra riportato il Concorrente dovrà presentare uno specifico allegato composto da:
- scheda di analisi a base di appalto con le modifiche evidenziate;
- scheda tecnica del mezzo/macchinario proposto dalla quale si evinca il valore della produttività reale indicata nell’analisi;
- documento di possesso/nolo del macchinario proposto;
- eventuali ulteriori documenti a giustificazione della modifica.
Non saranno ritenute congrue quelle voci di prezzo per le quali tali modifiche siano giustificate facendo riferimento a formule generiche, quali, ad esempio, “pregresse esperienze maturate”, “elevata capacità del personale” o con generici riferimenti all’ottimizzazione dei processi costruttivi derivanti da “lavorazioni analoghe”.
Mano d’opera
Non è consentita alcuna variazione alle voci relative alla mano d’opera previste nelle schede di analisi prezzi Anas.
Qualora venga modificato il costo unitario della manodopera previsto nelle schede di analisi di Anas S.p.A., si precisa quanto segue:
- Il costo della mano d’opera deve essere determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
- Il ricorso eventuale alle misure a sostegno dell’occupazione previste dall’art. 8 del D. L. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011, n. 148, e da ogni altra eventuale normativa di favore dovrà essere specificatamente documentato.
- Qualora necessario, le voci di costo dovranno essere integrate, a cura del Concorrente, con il prospetto di calcolo delle maggiorazioni del costo orario da applicare alle singole lavorazioni, in conformità alle eventuali previsioni contrattuali.
- Nel caso si intenda utilizzare mano d’opera proveniente da altre regioni, rispetto a quella in cui l’opera deve essere realizzata, i costi dovranno essere integrati dalle indennità di trasferta, secondo quanto indicato nei listini ufficiali di riferimento.
- Per le valutazioni durante la verifica dell’offerta anomala, Anas S.p.A. prenderà a riferimento quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per la provincia di esecuzione dei lavori (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx sez. Analisi economiche e costo del lavoro), aggiornate all’ultimo rilevamento rispetto alla data di scadenza dell’offerta. Il costo della manodopera da adottare è quello più alto, in riferimento a quanto precedentemente espresso, fra le province interessate.
Materiali
Non è ammessa alcuna modifica alle modalità di realizzazione dei “materiali compositi” a meno delle possibili variazioni concesse dal CSA-NT che dovranno essere esplicitamente indicati.
Qualora non venissero adottati i prezzi previsti da Anas S.p.A., il costo dei materiali può essere determinato sulla base dell’ultimo, rispetto alla scadenza dell’offerta, Listino Prezzi Ufficiale della Regione interessata dai lavori, di cui dovrà essere allegata copia semplice. Tali prezzi sono da considerarsi come fonte ufficiale dei prezzi medi di mercato e pertanto, qualora adottati, già attendibili senza necessità di ulteriori giustificazioni.
Di converso, nel caso in cui il Concorrente sia in grado di offrire prezzi più competitivi per i suddetti materiali, dovrà fornire ragionevoli dimostrazioni (ad es. offerte commerciali) delle particolari condizioni di cui gode e che gli consentono di approvvigionarsi del materiale ad un prezzo più basso di quello corrente di mercato.
Le offerte commerciali redatte dal fornitore di materiali “compositi” dovranno essere strutturate e dettagliate considerando tutti i singoli costi che compongono la lavorazione finita e dovranno essere presentate con lo stesso schema previsto dalle analisi prezzi fornite da Anas S.p.A..
Tutti gli atti prodotti (offerte commerciali, contratti di fornitura ecc.), firmati digitalmente come sopra indicato, devono essere privi di correzioni e devono riportare, tra l’altro, esplicita indicazione della tipologia e della quantità della fornitura assunta.
Per i materiali provenienti da cava, dovrà essere fornita la documentazione, firmata digitalmente, attestante l’autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, nella quale dovrà essere riportata la durata della concessione, la tipologia e la quantità di materiale estraibile; inoltre, su richiesta di Anas S.p.A., dovrà essere prodotta l’analisi completa del prezzo unitario del materiale fornito (costo di escavazione, carico, stoccaggio, trasporto dal sito al cantiere, scarico, prove e sondaggi, nonché di tutti i costi propedeutici e correlati anche amministrativi).
In caso di coltivazione di cave in proprio da parte del concorrente, dovrà essere fornita uguale documentazione.
Tutti gli atti prodotti devono essere privi di correzioni e devono riportare la quantità della fornitura assunta; devono essere, altresì, impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell’appalto, anche se riferiti a prezzi controllati e quindi suscettibili di variazioni.
Qualora il concorrente si dovesse trovare in possesso di scorte d’inerti e/o di materiali disponibili in magazzino, non utilizzati in lavori precedenti, la particolare situazione dovrà essere opportunamente documentata, con una copia degli atti contabili che attestino l’effettiva esistenza di tali scorte, utili per il presente appalto, sia per quantità, che per qualità.
L’analisi dettagliata del costo unitario relativo a tale materiale dovrà contenere anche eventuali costi legati al trasporto e/o alle autorizzazioni amministrative necessarie.
Mezzi d’opera, impianti, macchinari ed attrezzature
Per i mezzi d’opera, macchinari e attrezzature di cantiere deve essere fornita copia semplice del "Registro dei beni ammortizzabili" (aggiornato all’ultimo bilancio utile depositato). Nel detto registro dovrà risultare evidenziato il valore d’acquisto del mezzo che si intende utilizzare, il valore residuo da ammortizzare ed il costo di ammortamento annuale fiscalmente ammesso.
Per tutti i mezzi d'opera e macchinari, il cui possesso è certificato dal detto libro o da noleggio, il Concorrente dovrà fornire, a richiesta di Anas S.p.A., anche le sotto analisi, redatte dal concorrente, indicative dei costi di gestione necessari per il funzionamento degli stessi. Nelle analisi e sotto analisi, dovrà essere posto in chiaro il riferimento al mezzo d’opera indicandone la posizione nel "Registro dei beni ammortizzabili" nonché, nel caso di nolo, nei relativi contratti/offerte.
Si precisa che qualora il Concorrente ricorra al nolo, lo stesso avrà cura di presentare ogni elemento utile per la individuazione del costo esposto nel contratto d’uso.
Spese generali
Le Spese Generali dell’Accordo Quadro devono fare riferimento all’intera durata dell’Accordo ed all’intero importo a base di appalto. Inoltre, ai fini della verifica dell’anomalia devono essere indicate le Spese Generali e, quindi, il relativo importo totale previsto per lo “Schema rappresentativo dei lavori in appalto” per il lotto specifico.
Nella Tabella B, dovranno essere riportati gli oneri previsti per garantire l’effettiva realizzazione della propria offerta, anche in base ai criteri del paragrafo18.1, per l’intero Accordo Quadro nonché per i Contratti Applicativi che prevedano le lavorazioni indicate nello “Schema Rappresentativo dei Lavori in Appalto” per il lotto specifico.
I costi esposti per ogni singola voce devono essere giustificati in una nota esplicativa analitica che contenga anche gli eventuali documenti di supporto (offerte, fatture, ecc.).
Si segnala che nel complesso le Spese Generali dell’intero Accordo Quadro non devono comunque risultare inferiori al 5% (cinque per cento) dell’offerta.
L’eventuale economia che dovesse essere rilevata dalle Spese Generali relative allo “Schema rappresentativo dei lavori in appalto”, potrà essere considerata come importo disponibile al fine di ricoprire eventuali diseconomie non giustificate nel corso della procedura di verifica dell’anomalia.
Fatte salve le verifiche sulla voce relativa ai costi della sicurezza da rischio specifico o aziendali (di seguito specificate), qualora la percentuale offerta per le Spese Generali dell’intero Accordo Quadro, sia pari o superiore al 13% non verrà richiesta alcuna giustificazione.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di chiedere documentazione giustificativa relativa ai costi delle migliorie offerte in gara, indicati dal Concorrente nella Tabella B - Spese Generali.
Il Concorrente dovrà indicare nella stessa tabella i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) ai fini degli adempimenti previsti dall’art 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016. Nel corso della verifica di anomalia gli importi dichiarati saranno valutati sulla base delle indicazioni contenute nel documento dell’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) del settembre 2015: “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici”.
La percentuale di spese generali non può essere differente tra la presentazione dell’offerta economica ed i successivi GIUSTIFICATIVI.
Utile d’Impresa
Rispetto all’utile del 10%, indicato nella normativa vigente, è ammesso che il Concorrente possa autonomamente ridurne il valore.
In caso di riduzione di tale valore, Anas S.p.A. potrà richiederne la motivazione da produrre con apposita relazione.
La percentuale di utile di impresa non può essere differente tra la presentazione dell’offerta economica ed i successivi GIUSTIFICATIVI.
L’importo dell’utile, ottenuto applicando la percentuale di utile - dichiarata dal Concorrente per l’intero accordo Quadro - all’importo risultante nello SCHEMA RAPPRESENTATIVO DEI LAVORI, potrà essere considerato come importo disponibile al fine di ricoprire eventuali diseconomie non giustificate nel corso della procedura di verifica dell’anomalia.
Si applicano le disposizioni dell'art. 97, commi 6 e 7, del Codice.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, per ogni singolo lotto. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP/Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione – eventualmente tramite il Seggio di gara o il RUP - procede, laddove non effettuata in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta ovvero in sede di proposta di aggiudicazione, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dagli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettere c) e d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice.
L’esito della gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i punteggi, gli aggiudicatari e gli importi/le percentuali di aggiudicazione), sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul Portale Acquisti Anas e/o sul sito istituzionale di Anas S.p.A..
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’X.X.XX., nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipula dell’Accordo quadro per ogni lotto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011, c.d. Codice antimafia e ai sensi dell’art. 3 del D.L. Semplificazioni). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dall’Accordo quadro laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto e ai sensi del Decreto Semplificazioni.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Accordo Quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
L’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione, intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice.
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, così come modificato dall’art. 4, comma 1 del D.L. Semplificazioni, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario del singolo lotto.
L’Accordo Quadro – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese dell’accordo quadro e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. L’Accordo Quadro sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
Saranno, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d’appalto e all’acquisizione dei documenti. Le suddette imposte devono essere assolte sia per l’Accordo Quadro, sia per i relativi contratti attuativi.
L’Accordo Quadro è, inoltre, soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Trova applicazione al presente appalto, quanto previsto all'art. 35, comma 18 del Codice e ss.mm.ii., in tema di anticipazione del prezzo.
I contratti attuativi ed i relativi allegati (capitolato speciale d’appalto; elenco prezzi unitari; crono programma), sono soggetti, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate, come per legge.
I contratti attuativi sono altresì soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. 131/1986, all’imposta di registrazione.
Le spese di registrazione (i.e. imposta di registro e di bollo), sono a carico dell’aggiudicatario e vengono liquidate direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del contratto attuativo presso l’Agenzia delle Entrate, cui l’aggiudicatario è tenuto a provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto attuativo stesso, dandone adeguata evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospenderà il primo pagamento a favore dell’Appaltatore. Limitatamente all’imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà liquidata da Anas S.p.A. a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo. Resta inteso
che tutte le eventuali spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c-bis) del Codice.
All’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo dell’Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
La garanzia fideiussoria definitiva deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 e deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l’autentica notarile della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.
Ferma restando la necessaria legalizzazione notarile attestante i poteri del garante sull’originale, (ai sensi degli art. 1, lettera l) e 30 del D.P.R. 445/2000), detta garanzia deve essere prodotta in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tale ultimo caso, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs. 82/2005).
L’Aggiudicatario di ogni lotto terrà indenne l’Anas S.p.A. da tutti i danni compiuti in ragione dell’espletamento del servizio affidato, causati a terzi o al committente stesso. Con la stipula dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario si impegna a produrre una polizza di responsabilità civile verso terzi, per danni causati nell’esecuzione dei servizi, da consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del primo contratto attuativo (o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza) con importo della somma assicurata corrispondente all’importo massimo previsto per l’accordo quadro [i.e. Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) per i lotti 1 e 2; Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila/00) per i lotti 3, 4 e 5; Euro 1.000.000,00
(unmilione/00) per i lotti 6, 7 e 8]. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura assicurativa per responsabilità civile dovrà comunque decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto attuativo e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo servizio affidato o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo certificato, attivati entro i 4 (quattro) anni di vigenza del contratto di Accordo Quadro. Tale garanzia, prestata dall'Appaltatore, dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. Il mancato incasso delle somme dovute nel termine previsto, darà luogo alla decurtazione dell’importo dovuto dalla prima rata di SAL, previa distinta fatturazione a cura di Anas S.p.A..
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 30.000,00 (Euro trentamila/00). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Si riporta di seguito il codice IBAN per il versamento da parte dell’aggiudicatario dei suddetti rimborsi fatturati da Anas S.p.A., IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Trattandosi di gara articolata in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in misura proporzionale al relativo valore, secondo la percentuale di incidenza del singolo lotto rispetto al valore complessivo dell’appalto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’Accordo quadro è competente il Foro territorialmente competente,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento GDPR), si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto dal
suddetto Regolamento GDPR, con le modalità di seguito dettagliate.
Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento è Anas S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx.
Il contatto del DPO è xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Fonti e tipologia di dati
a) Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Xxxx Xxxxxx: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
b) Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Finalità del trattamento e conservazione dei dati. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
- con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento all’esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra Anas S.p.A. e l’Appaltatore e le norme di legge;
L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per Anas S.p.A. l’impossibilità di gestire la procedura concorsuale in conformità alle norme di legge e, di conseguenza, l’esclusione del concorrente dalla suddetta procedura.
Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati
dai seguenti soggetti:
- Soggetti non direttamente riconducibili ad Anas S.p.A. che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;
- Soggetti riconducibili ad Anas S.p.A. che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate da Anas S.p.A. o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di Anas S.p.A..
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
Conservazione dei dati
I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo illimitato per motivi di interesse pubblico.
Diritti degli interessati.
Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere ad Anas S.p.A. l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ovvero rivolgendosi al DPO (Data Protection Officier). xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ APPALTI DI LAVORI
Signed by Xxxxx Xxxxxxxx
on 29/12/2020 11:56:55 CET
Xxxxx Xxxxxxxx
Allegati al Disciplinare di gara:
- Allegato 1 – Modello di Lettera ufficiale di invio dell’offerta;
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
- Allegato 3 – Dichiarazioni “Stato di Famiglia” per Antimafia;
- Allegato 4 – Modulo offerta economica;
- Allegato 5 – Schema di accordo quadro;
- Allegato 6 – Schema di contratto attuativo;
- Allegato GT_01 – Dichiarazione NCAC;
- Allegato GT_02_A – Schema Rappresentativo dei Lavori Lotti 1-2-3-4-5;
- Allegato GT_02_B – Schema Rappresentativo dei lavori Lotti 6-7-8;
- Allegato GT_03 – Tabella B Spese Generali;
- Allegato GT_04 – Elenco Prezzi Unitari;
- Allegato GT_05 – Elenco Prezzi Sicurezza;
- Allegato GT_06 – CSA Norme Generali;
- Allegato GT_07 – CSA Xxxxx Xxxxxxxx;
- Allegato GT_08 – Analisi Prezzi per Anomalia;
- Allegato GT_09 – Listino Prezzi Contenimento Diffusione COVID19;
- Allegato GT_10 – Piano di Sicurezza COVID19;
- Allegato GT_11 – Piano Gestione Qualità;
- Allegato GT_12 – Linee Guida ai Comportamenti Ambientali.