REGOLAMENTO COMUNALE
per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di
dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel
s.o. n.10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con X.Xxx. n.50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come “Codice”.
Il presente Regolamento è stato trasmesso alle OOSS giusta nota prot. 13002 del 19/04/2019 che nel corso dei successivi incontri con la delegazione trattante di parte pubblica non hanno presentato alcuna osservazione;
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. Le amministrazioni, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara , iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge. 1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg).
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall’amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell’opera come definito dall’art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
6. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 ;
d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
e) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 17.
In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
7. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelledi cui all’art. 37 del Codice.
8. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
9. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
10. Sono ammesse all’incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi di importo superiore a 40.000 euro non qualificati come ordinari.
Le risorse sono determinate sulla base del valore dell’importo posto a base di gara suddiviso per scaglioni a ciascuno dei quali si applicano i seguenti parametri progressivi decrescenti:
VOLUME FINANZIARIO (parametro 1)
Importo posto a base di gara (in euro) | Peso |
Fino a 1.000.000 | 1 |
Da 1.000.001 a 2.000.000 | 0,90 |
Da 2.000.001 a 5.000.000 | 0,70 |
Oltre 5.000.000 | 0,60 |
COMPLESSITÀ OPERE PUBBLICHE (parametro 2a)
Descrizione complessità | Peso |
Opere o lavori che contengono tutti gli elementi indicati di seguito | 1 |
Opere o lavori che contengono 3 elementi indicati di seguito | 0.90 |
Opere o lavori che contengono 2 elementi indicati di seguito | 0.80 |
Opere o lavori che contengono 1 elemento | 0.70 |
indicato di seguito | |
Opere o lavori che non contengono nessuno degli elementi indicate di seguito | 0.60 |
ELEMENTI DI COMPLESSITÀ
a) multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture -studi - prove);
b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche ecomputistiche occorrenti.
COMPLESSITÀ APPALTI SERVIZI (parametro 2b)
Descrizione complessità | Peso |
Servizi dei settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale. | 1 |
Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali | 0.95 |
Servizi nei settori ordinari | 0.90 |
Servizi di bassa complessità | 0.80 |
COMPLESSITÀ APPALTI FORNITURE (parametro 2c)
Descrizione complessità | Peso |
Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale | 1 |
Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali | 0.90 |
Forniture nei settori ordinari | 0.70 |
Forniture di bassa complessità | 0.50 |
L’ammontare del compenso attribuibile come incentivazione al personale è calcolato con la seguente formula - Importo a Base d’asta *(parametro1+parametro 2a (ovvero 2 b ovvero 2 c)/100.
Nei contratti misti prevale la tipologia prevalente dell’intervento/progetto
Art. 2 (Destinatari)
1. La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell’esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.
Art. 3 (Costituzione gruppo di lavoro)
1. L’ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori nonché il relativo cronoprogramma.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato
compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
Art. 4
(Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura)
Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.
Art. 5
(Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro)
1. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
Articolo 6
(Approvazione e proprietà degli elaborati)
1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo erestano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.
Articolo 7
(Criteri per la ripartizione del fondo incentivante)
La ripartizione dell’incentivo s ai componenti del gruppo di lavoro avviene di norma sulla base delle seguenti percentuali:
PER LAVORI ED OPERE | |||
1. ATTIVITA’ GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA’ SPECIFICA | 4. % rel. |
PIANIFICAZIONE | 15 | Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione | 10 |
Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici | 5 | ||
VERIFICA PROGETTI | 12 | Attività di verifica progetto | 8 |
Validazione del progetto | 4 | ||
FASE DI GARA | 10 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione | 10 |
di gara | |||
FASE ESECUTIVA | 30 | Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) | 20 |
Collaudo Statico | 5 | ||
Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione | 5 | ||
RUP e SUOI COLLABORATORI | 33 | RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e xxx.xx ecc.) | 33 |
Totali | 100 | 100 |
PER SERVIZI E FORNITURA | |||
1. ATTIVITA’ GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA’ SPECIFICA | 4. % rel. |
PIANIFICAZIONE | 10 | Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture | 10 |
FASE DI GARA | 20 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti) | 20 |
FASE ESECUTIVA | 30 | Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) | 25 |
Verifica di conformità | 5 | ||
RESPONSABILE UNICO | 40 | RUP e suoi supporti (Tecnici | 40 |
PROCEDIMENTO | ed xxx.xx) | ||
Totali | 100 | 100 |
(i) I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singolaattività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub- procedimento o attività.
(ii) Dall’incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
(iii)I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano l’attività stessa.
(iv)Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell’attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività.
(v) L’aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell’attività, sulla base della natura, dell’intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell’attività sarà destinatario della parte residua prevista per l’attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
(vi)Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti pere le attività espropriative, le comunicazioni all’ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
(vii) Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
(viii) Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all’art. 3.
(ix)Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 5 per lo svolgimento della Fase di Gara.
(x) In casi di affidamento dell’appalto particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, e valutazione del RUP una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo (25%*2%= 0,5% dell’importo posto a base di gara).
(xi)Le ipotesi di cui al precedente comma vengono identificate come segue (n.b. gli incrementi di cui alle lettere a) b) e d) sono cumulabili):
(xii) Offerta economicamente più vantaggiosa (incremento max + 20%)
(xiii) Affidamento di appalti in PPP (Partnerariato pubblico/privato) (incremento max + 20%)
(xiv) Concorsi di idee e di progettazione (incremento max + 20%)
(xv) Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione (incremento max + 20%)
(xvi) Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 2 e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi
l’entità dell’incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
Articolo 8 (Fondo per l'innovazione)
1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente/funzionario apicale dell’Ufficio;
Articolo 9
( attività del Rup)
1. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
2. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo, relativamente all’intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
Articolo 10 (Erogazione delle somme)
1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni svolte dai diversi componenti del gruppo di lavoro appositamente nominati, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra isoggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro
soggetto competente in base all’organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all’affidamento di un servizio o fornitura, l’adozione del relativo atto nei termini che seguono:
A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
– il Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
– il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
– il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
– il Dirigente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
– il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
– il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l’esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
– il Dirigente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
– il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
4. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
– delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
– dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
– che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell’attribuzione della misura dell’incentivo, contengono adeguate motivazioni.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all’OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella
quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri
improntati a consequenzialità e interdipendenza. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell’incentivazione.
6. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza temporale:
ATTIVITA’ ESPLETATE E LIQUIDATE | EROGAZIONE IN BUSTA PAGA |
Gen – Feb – Mar – Apr | MAGGIO |
Mag – Giu – Lug - Ago | SETTEMBRE |
Set – Xxx – Nov - Dic | GENNAIO |
Articolo 11 (Coefficienti di riduzione)
1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all’articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 3, lett. b).
Articolo 12
(Decurtazioni dell’incentivo al personale interessato)
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
a) Incremento di costo dell’opera appaltata;
b) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell’articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera.
3. Qualora l’incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell’incentivo sarà effettuata come segue:
Ir = It – ((It/t)*r)+(It/K)*Δk))
Dove:
Ir = Incentivo ridotto (sino all’azzeramento – Ir sempre >=0)
It = Incentivo totale dovuto t = termine contrattuale
r = ritardo colpevole
K = costo dell’opera (al netto del ribasso)
Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
a)incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
b)sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso
quello derivante dagli incentivi medesimi.
7. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’amministrazione.
Articolo 13
(onere per l’iscrizione professionale)
1. Nei limiti ammessi dalla legge, l’amministrazione provvede al rimborso delle spese per l’iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamentoe a far data dall’entrata in vigore della legge.
Articolo 14 (Assicurazioni)
1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall’Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla Stazione Appaltante.
Articolo 15 (Disposizioni varie)
1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un’attività tecnica aggiuntiva, l’incentivo va riconosciuto sull’importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L’interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l’interpretazione autentica i seguenti soggetti:
• la R.S.U.;
• dipendenti interessati dalla ripartizione;
• I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
• il Sindaco e tutti gli Assessori;
Articolo 16 (rinvio)
Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
Articolo 17
(Collegio di raffreddamento dei conflitti)
1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall’adozione dell’atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
(i) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
(ii)Dirigente/funzionario apicale dell’Ufficio/ Settore interessato;
(iii) Rappresentante della R.S.U;
(iv) Sindaco o suo delegato.
Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell’ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l’organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentementel’atto emanato.
Articolo 18
(Revisioni periodiche del regolamento)
Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art.19
(Campo di applicazione e disciplina transitoria)
1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di
approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizioneall'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice
Articolo 20
(Entrata in vigore e forme di pubblicità)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all’albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.