REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CITTADINANZA ATTIVA NELLA GESTIONE DEI BENI CIVICI
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CITTADINANZA ATTIVA NELLA GESTIONE DEI BENI CIVICI
Art. 1 finalità
1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini nella cura e la rigenerazione dei beni comunali d’uso pubblico, in applicazione di quanto previsto dall’art.118 della Costituzione e dall’art.24 del d.l.nr.133/2014 convertito con la legge nr.164/2014.
0.Xx forma di collaborazione disciplinata dal presente regolamento mira a favorire la cittadinanza attiva a favore della comunità locale e costituisce strumento per il pieno sviluppo della persona umana.
3. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità,
stabilmente organizzate o meno e senza la necessità di possedere particolari titoli di legittimazione
4. L’autogestione di beni civici disciplinata dal presente regolamento ha per scopo esclusivo il godimento pubblico degli stessi e non può mai assumere finalità lucrative o prevedere forme discriminatorie di fruibilità dei medesimi per motivi diversi dalla volontà dei cittadini utenti.
Art.2
Beni civici autogestibili
1.Sono destinabili all’autogestione di cittadini singoli o associati gli immobili e spazi nella disponibilità del Comune destinati al godimento del pubblico.
2.Possono costituire oggetto di autogestione anche spazi o beni immobili inutilizzati semprechè il loro riuso sia destinato al godimento pubblico.
3.L’intervento in autogestione può anche riguardare la valorizzazione di una circoscritta zona del territorio comunale.
Art. 3
Finalità dell’ autogestione
1.Le proposte di cura in autonomia dei beni comuni devono concorrere ad una delle seguenti finalità::
a) integrare o migliorare gli standards manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi o edifici comunali;
c) potenziare l’attrattività .di una circoscritta zona del territorio comunale.
2. Gli interventi proposti possono essere a carattere occasionale o continuativo e possono integrare quelli svolti dal Comune per assicurare continuità all’azione di cura o rigenerazione urbana. 3.L’autogestione dei beni civici dev’essere organizzata in modo tale da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
Art.4 interventi ammissibili
1.Gli interventi di collaborazione per la gestione dei beni civici possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento ed in generale il decoro urbano o qualsiasi altra iniziativa utile al godimento pubblico di un bene comunale od all’attrattività di una particolare zona del territorio comunale.
Art.5
Forme di collaborazione
0.Xx collaborazione di cittadinanza attiva disciplinata dal presente regolamento può assumere una delle seguenti forme:
a) occasionale: consiste nella realizzazione su iniziativa di terzi, di un singolo intervento;
b) periodica: quando la collaborazione è limitata ad un periodo determinato nell’arco di un anno;
c) stabile :se la collaborazione dura nel tempo
0.Xx collaborazione occasionale è assentita dal Comune con comunicazione del responsabile di servizio di consenso alla richiesta di collaborazione del cittadino singolo o associato.
3.Le altre forme di collaborazione si concludono con l’accordo di cui al successivo articolo approvato dalla Giunta comunale.
4.Qualsiasi persona singola o associata può presentare proposta di collaborazione specificando la forma e l’oggetto e il tipo d’intervento proposto e le condizioni per il suo svolgimento.
Art. 6
Accordo di collaborazione
1. La collaborazione di cittadinanza attiva volta all’autogestione di cui al presente regolamento,si realizza con la conclusione di un accordo tra il proponente ed il Comune volto a regolare tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. L’accordo, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della collaborazione;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni in autogestione;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa
degli interventi di cura e rigenerazione, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre eventuali attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate e di monitoraggio periodico dell’andamento;
i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione,quali la titolarità delle opere realizzate, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
3. L’accordo di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.
Art. 7
Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
1. La Giunta comunale,in relazione al grado d’interesse pubblico rivestito dalla proposta di collaborazione civica,può concedere,per un periodo limitato, esenzioni o riduzioni di tributi comunali pertinenti con l’attività di collaborazione proposta.
2. Le attività svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione possono essere assimilate a quelle effettuate dal Comune stesso, ai fini dell'esenzione prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e da quello relativo all’imposta di pubblicità e diritti di pubbliche affissioni.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed
agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cittadinanza attiva del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
Art. 8
Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
1. Il Comune, nei limiti delle risorse previste dal bilancio comunale, può concorrere alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l’amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. L’accordo di collaborazione individua l’ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
b) polizze assicurative;
c) costi relativi a servizi necessari per l’organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini
Art. 9
Forme ulteriori di agevolazioni
1. L’accordo di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.
3. Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, l’accordo di collaborazione può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
4. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di
riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
5 L’accordo di collaborazione può inoltre prevedere:
a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare per periodi limitati e gratuitamente, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
Art. 10
pubblicità delle opportunità di collaborazione
1.Fermo restando la possibilità di assentire proposte autonomamente presentate,la Giunta comunale periodicamente formula e pubblicizza occasioni di interventi di cittadinanza attiva per i quali soggetti singoli o associati possono presentare proposte di collaborazione..
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d’uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.
Art. 11 responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l’amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi
pretesa al riguardo.
Art. 12
Pubblicità e trasparenza:
1.Tutt gli accordi di collaborazione una volta conclusi sono pubblicati sul sito telematico comunale e portati a conoscenza della popolazione con i mezzi di comunicazione ordinariamente usati dall’amministrazione.
Art.13 Entrata in vigore
1.ll presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nelle materie oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita. ln caso di contrasto di norme, se applicabile, prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione nei processi decisionali.