COMUNE DI PERUGIA
Repertorio n.
COMUNE DI PERUGIA
AFFIDAMENTO DI UN MULTI-SERVICE (PULIZIA E FACCHINAGGIO) PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E DI COMPETENZA COMUNALE.
Repubblica Italiana
L’anno duemilasedici e nel giorno di del mese di In Perugia e nella Residenza Municipale.
Avanti a me Segretario Generale del Comune di Perugia, sono presenti i Signori:
- COMUNE DI PERUGIA, nella persona del legale Rappresentante
- IMPRESA, nella persona del legale Rappresentante
Detti comparenti, della cui identità personale e qualifiche io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, previa rinuncia d’accordo fra di loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni a questo atto, dichiarano e premettono che:
- con determinazione dirigenziale della Unità Operativa Acquisti e Patrimonio n del , esecutiva, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di un multi-service (pulizia – facchinaggio) presso gli immobili di proprietà e di competenza comunale, per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2018, con facoltà di rinnovo per un ulteriore due anni, e sono stati approvati tutti gli atti di gara relativi;
- con il medesimo atto è stato approvato l’impegno di spesa pari ad €
;
- in sede di gara, svoltasi in data , come risulta dai verbali approvati con determinazione dirigenziale della U.O. Acquisti e Patrimonio n del , la ditta ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo pari a €
;
- con successiva determinazione dirigenziale della U.O. Acquisti e Patrimonio n del , il multi-service è stato aggiudicato in via definitiva alla stessa ditta per l’importo complessivo presunto di € oltre Iva;
-con successiva determinazione dirigenziale della U.O. Contratti e Patrimonio n. del , xxxxxxxx con esito positivo i controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
premesso inoltre che:
-sono state effettuate le forme di pubblicità dell’esito di gara, previste dalla normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando, come da documentazione agli atti;
-sono state adempiute le formalità previste dalla Legge antimafia ai sensi dell’art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, mediante acquisizione dell’apposita Informazione antimafia della Prefettura di
;
tutto ciò premesso, nell’intesa che quanto precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le convenute Parti stipulano quanto segue.
ART. 1) ALLEGATI
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto l’Allegato “A” sottoscritto con modalità di firma digitale dalle Parti e da me Ufficiale rogante e composto dai seguenti documenti:
- Capitolato tecnico –prestazionale e relativi allegati A/1, A/2, A/3 e A/4
- Offerta Economica
- Trattamento dati personali.
L’Offerta Tecnica, sottoscritta dalla Parti per accettazione, si intende qui riportata e trascritta per intero e quindi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata, ma richiamata e conservata dalla Stazione Appaltante.
ART.2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 10 del d.Lgs. 163/2006 è
ART.3) OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Perugia, come sopra rappresentato, affida a
, per il quale accetta il sunnominato rappresentante, l’appalto riguardante l’esecuzione dei servizi di pulizia e facchinaggio, con criteri di eticità e sostenibilità, per uffici e servizi Comunali, secondo le norme, condizioni, modalità e strumenti indicati nel Capitolato tecnico - prestazionale in allegato “A” e nell’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario. Gli allegati A/1 “Descrizione operazioni di pulizia “ Elenco sedi operazioni di pulizia e frequenza interventi”, A/3 “Descrizione operazioni di
facchinaggio” e A/4 “Elenco sedi operazioni di facchinaggio” costituiscono parte integrante ed inscindibile del suddetto Capitolato.
ART. 4) DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in 2 (due) anni con decorrenza dal 01.07.2016 e sino al 30.06.2018, con facoltà di ripetizione ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, fino ad ulteriori 2 (due) anni, secondo quanto stabilito nell’art.2) del Capitolato tecnico –prestazionale.
Il Fornitore si obbliga a rendere le prestazioni del presente appalto anche nelle more di stipulazione del contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal Capitolato e dal presente contratto in materia di polizze assicurative, si potrà comunque procedere alla liquidazione dei corrispettivi spettanti al Fornitore a condizione che lo stesso abbia costituito la cauzione definitiva.
ART.5) CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore ammonta ad €
oltre Iva come per legge. Tale importo potrà subire variazioni in aumento o diminuzione che saranno regolate secondo quanto stabilito nell’art. 25) del Capitolato tecnico –prestazionale.
I corrispettivi per i servizi di pulizia e facchinaggio saranno erogati dal Comune nelle modalità di seguito indicate:
- le prestazioni per servizi di pulizia saranno liquidate mediante emissione di fattura mensile (unica e omnicomprensiva, salvo casi particolari che verranno dettagliati in fase di comunicazione di aggiudicazione) emessa dal soggetto aggiudicatario. La fattura dovrà obbligatoriamente descrivere
al suo interno il dettaglio degli importi dovuti dall’emittente ai soggetti terzi, proporzionalmente agli interventi da questi ultimi eseguiti;
- le prestazioni per servizi di facchinaggio e trasloco, dovranno essere fatturate separatamente dal servizio di pulizia e saranno liquidate mediante emissione di fattura mensile (unica e omnicomprensiva) emessa dal soggetto aggiudicatario. La fattura dovrà obbligatoriamente descrivere al suo interno il dettaglio degli importi dovuti dall’emittente ai soggetti terzi, proporzionalmente ai lavori da questi ultimi eseguiti;
- le prestazioni per servizi di facchinaggio connesso alle consultazioni elettorali dovranno essere fatturate separatamente dagli altri servizi (servizio di pulizia e servizio di facchinaggio interno ed esterno) e saranno liquidate mediante emissione di un’unica fattura emessa al termine della relativa tornata elettorale.
I corrispettivi dovuti sono omnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle presentazioni oggetto del presente appalto, effettuate a regola d’arte e nel pieno rispetto delle prestazioni contrattuali, e non potranno subire variazioni per tutta la durata del contratto, salvo la revisione prezzi con le modalità fissate dal successivo art. 6 (Revisione prezzi).
I pagamenti avverranno a sessanta giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interromperanno i termini di pagamento.
ART.6) ADEGUAMENTO PREZZI
E’ ammessa la revisione periodica dei corrispettivi dovuti per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite dall’art. 20 del Capitolato Tecnico – Prestazionale.
ART.7) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI ED OBBLIGHI
Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato tecnico-prestazionale nonché secondo quanto concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto durante lo svolgimento dei servizi stessi.
Il Fornitore risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri subappaltatori. Il Fornitore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati all’Amministrazione o a terzi a causa di negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.
ART.8) CLAUSOLA SOCIALE
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Amministrazione e il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore. Il presente appalto è altresì sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera. A tal fine il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) e delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente per le imprese di pulizia/multiservizi e trasporto merci in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante.
Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.
Il Fornitore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – CCNL per il trasporto merci) e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.
Il Fornitore è altresì tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. L’Amministrazione potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dal Fornitore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all’interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, qualora l’impresa non abbia debitamente adempiuto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 c.c.), senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire al Fornitore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del
corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall’Amministrazione per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione stesso.
In ogni caso l’Amministrazione pur rimanendo estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, considererà inadempienza contrattuale l’inosservanza, da parte del Fornitore, delle normative contrattuali e sindacali sopra citate.
ART.9) SUBAPPALTO
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dal Fornitore circa le parti dei servizi da subappaltare indicate
in: l’Amministrazione dichiara che il
subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice per la parte di servizio oggetto di subappalto. Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.
ART.10) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il…………………………
Il Direttore dell’esecuzione sovrintende e vigila sull’osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del
contratto, comprese le penali, comunica al Responsabile Unico del Procedimento le circostanze determinanti l’applicazione delle penalità previste nel capitolato tecnico-prestazionale e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.
Il Direttore dell’esecuzione o suo delegato è il referente per ogni questione relativa alla gestione dell’appalto.
ART.11) GARANZIE E ASSICURAZIONI
A garanzia della regolare esecuzione del servizio il Fornitore dovrà prestare, prima dell’inizio del servizio, una cauzione definitiva secondo quanto stabilito nell’Art. 12 del Capitolato tecnico-prestazionale in Allegato “A”.
A tale riguardo il Fornitore è tenuto a produrre le relative polizze assicurative, in conformità a quanto previsto nell’Art.13 del Capitolato tecnico -prestazionale in Allegato “A”.
ART.12) DUVRI
Le Parti in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 dichiarano di aver predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto che si allega al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 13) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore, nell’ambito del presente contratto identificato con il n. di
C.I.G. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 14) DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO
E’ fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche in via temporanea, i servizi di cui al presente contratto pena la immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione concedente.
E’ assolutamente vietata la cessione del contratto pena la immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione concedente.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsto per contratto, senza l’espresso riconoscimento dell’Amministrazione comunale.
ART. 15) DIPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
Il Fornitore in persona del legale rappresentante, assume ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 193/2006 la qualità di responsabile del trattamento dei dati relativi al presente servizio, per tutta la durata del rapporto contrattuale di cui trattasi e si impegna all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e delle istruzioni impartite dal Comune di Perugia in qualità di Titolare del trattamento dei dati come riportati nell’apposito documento “Trattamento dati personali” in allegato “A” e secondo quanto disposto nell’art. 16) del Capitolato prestazionale in Allegato “A”.
ART. 16) PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Le Parti contraenti, identificate come alle premesse, dichiarano di aver avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità di cui all’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e di impegnarsi a rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità conservato agli atti dell’Ente.
Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. in caso di mancata assunzione degli impegni richiamati al precedente paragrafo.
ART. 17) RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, e con particolare riferimento in materia di inadempienze e penalità, risoluzione e recesso si rinvia ai corrispondenti articoli 15), 16), 17), 21) e 23) del Capitolato tecnico - prestazionale in Allegato “A”.
ART. 18) FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Fornitore e il Comune di Perugia è competente il Foro di Perugia.
ART.19) SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE
Le spese di stipulazione e di registrazione del presente contratto sono a carico del Fornitore.
Le parti dichiarano espressamente che le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto sono soggette alle norme di cui al D.P.R. n. 633/72 e s.m.i., e pertanto ne richiedono la registrazione in misura fissa.
Perugia, lì
(contratto sottoscritto con modalità di firma digitale)