RENDE NOTO
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Al SENSI DELLA L.R. 7 AGOSTO 2007 N.5 ART. 3, COMMA 16 E DEL D.LGS. 12.04.2006, N.163, S.M.I, ARTT. 20 E 27 E
TABELLA II B, CATEGORIA 22 CPC 872 CPV 79620000-6
Il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro
RENDE NOTO
Si informa che, con Determinazione del Direttore Generale n.866/ARL del 04.07.2012, si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato presso l'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, mediante procedura indetta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, con invito di almeno cinque operatori economici, ai sensi della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 art. 3, comma 16 e del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i, artt. 20 e 27 e Tabella II B,
Categoria 22 CPC 872 CPV 79620000-6.
Il presente Avviso è pertanto finalizzato a raccogliere le adesioni dei soggetti interessati all'affidamento del servizio che, in possesso dei requisiti di seguito specificati, intendono manifestare il proprio interesse ad essere successivamente invitati a partecipare alla procedura.
Con il presente Avviso esplorativo, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un'attività di tipo esplorativo puramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi sopra richiamati.
La pubblicazione del presente Avviso esplorativo non comporta per l'Agenzia regionale per il lavoro alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con l'affidamento del servizio o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un'offerta.
In particolare, l'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso esplorativo, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. L’Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione finale anche in presenza di un'unica offerta valida.
L'Agenzia provvederà successivamente ad inviare lettera di invito a presentare un’offerta per il servizio in oggetto ai soggetti i quali abbiano presentato regolare domanda di partecipazione.
L’Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea o congrua.
In ogni caso, l'Agenzia regionale per il lavoro non sarà tenuta a corrispondere compenso alcuno agli offerenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura di cui all'oggetto è finalizzata all'individuazione di un'agenzia per il lavoro (di seguito denominata "somministratore"), in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli ulteriori requisiti di cui in appresso, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo delle figure professionali di seguito indicate:
• Categoria "C1" - Istruttore Amministrativo/Tecnico con inquadramenti, riferiti al vigente contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione Autonoma della Sardegna, da impiegare con contratti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, presso l'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le esigenze dell'amministrazione.
Il servizio consiste nella attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale da somministrare, al fine di garantire l'effettiva prestazione lavorativa.
Si precisa che in fase di esecuzione del contratto, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà di volta in volta a specificare il numero dei lavoratori da somministrare, in base alle esigenze dell'ente e comunque nel rispetto del limite di costo del lavoro indicato dall'aggiudicatario nell'offerta economica.
FINALITA’ DELL’APPALTO
Mediante il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato l'Amministrazione si pone come finalità precipua quella di utilizzare uno strumento contrattuale dinamico, con cui consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno a verificare nel corso della durata dell'appalto, nei casi consentiti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Si intende acquisire le manifestazioni di interesse, per l'individuazione di soggetti idonei da invitare a successiva formulazione di offerta, alle seguenti condizioni:
1. La durata del servizio è stabilita in anni uno, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e con facoltà da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro di rinnovarlo alla scadenza a suo insindacabile giudizio con l’accordo dell’altro contraente e per un uguale periodo, così come anche quella di prorogarlo alle medesime condizioni inziali, a suo insindacabile giudizio e per atto scritto da comunicare all’operatore economico mediante lettera raccomandata, pena la nullità.
2. Ogni operatore successivamente invitato, sarà chiamato a presentare la propria offerta costituita dalla percentuale di maggiorazione da computarsi sul costo del lavoro orario per ogni posizione retributiva, entro il limite minimo del 1,00% e massimo del 15,00 % (IVA esclusa sulla percentuale di maggiorazione).
Ai fini della determinazione della maggiorazione percentuale di cui al comma che precede, deve intendersi per "costo del lavoro orario" la tariffa oraria (tabellare prevista dal CCRL per il personale dipendente dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli enti strumentali, in vigore alla data di presentazione dell'offerta economica), maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività soppresse, quota di T.F.R, oneri riflessi, indennità di amministrazione e buoni pasto, il tutto al netto di IVA.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso vale a dire a favore dell'operatore che offrirà la minore percentuale di maggiorazione sul costo del lavoro.
L'Agenzia potrà avvalersi del servizio reso da parte del somministratore fino alla concorrenza massima dell'importo di € 200.000,00.= (duecentomila/00), comprensivo del costo globale del lavoro e della maggiorazione percentuale offerta (oltre l’I.V.A. dovuta per legge sulla percentuale di maggiorazione).
Il valore sopra indicato ha la mera funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni eventualmente oggetto del servizio, ma non esclude che le prestazioni effettivamente richieste corrispondano ad un importo inferiore e, pertanto, non costituisce nessun vincolo per l'amministrazione.
In caso di sopravvenute necessità dell'amministrazione, l'Agenzia regionale per il lavoro si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ad una integrazione del contratto oltre il suddetto limite, alle medesime condizioni iniziali. Altrimenti il superamento della soglia massima comporta diritto per l'Agenzia regionale per il lavoro di recedere dal contratto con
decorrenza immediata e il somministratore non potrà avanzare nessuna pretesa indennitaria o risarcitoria in ragione di ciò.
Non sono previsti ulteriori emolumenti o rimborsi spese e il compenso effettivamente spettante per l'espletamento del servizio, sarà quello indicato in sede di offerta economica.
Il pagamento delle relative prestazioni avverrà dietro presentazione di regolare fattura, da emettere con le modalità che saranno indicate nel successivo contratto.
3. Potranno essere ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
1. Di ordine generale
a) Non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione della partecipazione alla gara previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
b) Non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalla gare pubbliche previste dall’art. 14 del D.Lgs 81/2008;
2. Di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.IAA. per l'esercizio per l'attività di collocamento e reperimento di personale; per le imprese non residenti in Italia dovrà essere prodotto un apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, attestante l'iscrizione in analogo registro professionale e commerciale ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. n.163/2006;
b) Possesso della specifica autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. del 10 settembre 2003 n. 276. Inoltre, dovranno specificare se sono in possesso di autorizzazione provvisoria o definitiva, nonché dichiarare l'iscrizione all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui al citato articolo 4, comma 1; per le imprese aventi sede in altro stato membro dell'Unione Europea è necessario il possesso di equivalenti autorizzazioni/iscrizioni valide, con l'indicazione specifica degli estremi dei termini di validità delle stesse;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse.
4. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di manifestazione di interesse (come in seguito indicato al punto 1 da fac - simile allegato) la quale dovrà essere datata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’Agenzia o suo delegato ai sensi di legge, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 , unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve attestare l’inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di cui al par. 3 e dovrà essere indirizzata all’Agenzia regionale per il lavoro, Xxx Xx Xxxxxxxxx x.000, 00000 Xxxxxxxx (XX).
5. La candidatura, corredata dalla documentazione specificata al successivo punto 6., dovrà pervenire
- a pena di esclusione - entro e non oltre il termine delle ore h.13.00 del giorno 16.07.2012. tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia regionale per il lavoro negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00; esclusi i festivi).
II plico dovrà pervenire - a pena di esclusione - in busta chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura, e dovrà riportare esternamente la DENOMINAZIONE PER ESTESO DEL CONCORRENTE e la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO".
Per "sigillo" deve intendersi la chiusura mediante ceralacca o striscia di carta incollata o nastro adesivo o qualsiasi forma di chiusura comunque idonea a garantire la segretezza del contenuto e ad impedire l'accesso al plico, rendendo evidente ogni manomissione dello stesso.
Saranno ritenute inammissibili e conseguentemente escluse, tutte le candidature pervenute successivamente alla scadenza del termine sopra indicato o che non siano pervenute nei modi prescritti o sulle quali non siano apposte le diciture richieste.
In nessun caso sarà consentito presentare documenti in variazione, sostituzione o integrazione rispetto a quelli contenuti all'interno del plico chiuso e sigillato.
Ai fini della verifica del rispetto del termine farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo.
L'Agenzia regionale per il lavoro, non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna ed il rischio di intempestivo arrivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, ad esclusivo carico del mittente.
Tutte le successive comunicazioni da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro, perverranno agli interessati ai recapiti postali, telefax o-mail indicati nella candidatura.
L'Agenzia regionale per il lavoro, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella candidatura, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Il plico dovrà contenere a pena di esclusione:
6.1. Manifestazione dì interesse come da fac - simile allegato, per l'affidamento del servizio richiesto, debitamente datata e sottoscritta in originale - a pena di esclusione - dal legale
rappresentante dell'operatore economico:
a. ragione sociale e sede legale dell'impresa, indirizzo anche di eventuali sedi secondarie, recapito telefonico, di fax, e-mail, codice fiscale e partita IVA;
b. generalità per esteso: del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di ciascun socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
c. numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di collocamento e reperimento di personale;
d. estremi della autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. del 10 settembre 2003 n. 276.
6.2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da fac-simile allegato, attestante:
a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e di quelli di ordine generale stabiliti dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, indicando anche eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione;
b) l'essere in regola con gli obblighi retributivi dei dipendenti in applicazione della contrattazione collettiva, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e degli oneri per la sicurezza (art. 38, comma 1 D. Lgs. n. 163/2006, lett. g);
c) che il soggetto non si avvale di piani individuali di emersione e pertanto non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge n. 383/2001;
d) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati in ottemperanza al Decreto legislativo 196/2003 (codice in materia dei dati personali).
La dichiarazione di cui al punto 6.2.a) deve essere resa da parte: del titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; di ciascun socio e/o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Le dichiarazioni di cui al punto 6.2.b) e seguenti devono essere rese dal legale rappresentante dell'operatore economico.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che hanno sottoscritto le
dichiarazioni.
Non saranno prese in considerazione, senza possibilità di regolarizzazione o integrazione, le candidature:
• prive di data o sottoscrizione o pervenute successivamente alla scadenza; al tal fine, farà esclusivamente fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo dell'Agenzia regionale per il lavoro;
• sprovviste in tutto o in parte della documentazione richiesta;
• sprovviste delle copie del documento di identità.
Qualora in sede di verifica della documentazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata, l'Amministrazione, in qualunque tempo e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, dispone con provvedimento motivato, l'esclusione immediata dalla procedura e, in caso di affidamento del servizio già formalizzato, la risoluzione dell'accordo già stipulato.