PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA’ PER L’EQUITA’ E LA CRESCITA SOSTENIBILE
PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA’ PER L’EQUITA’ E LA CRESCITA SOSTENIBILE
Mentre il presente numero della Rivista era già in corso di stampa, il 23 luglio sera il Governo ha consegnato alle parti sociali il documento “Protocollo su previdenza, la- voro e competitività per l’equità e la crescita sostenibile” a conclusione degli incontri svoltisi nei mesi precedenti sui temi della crescita, della produttività, degli ammortiz- zatori sociali, del mercato del lavoro, della previdenza e
delle modalità di accesso al pensionamento anticipato.
Riguardo a quest’ultimo tema, il nuovo “Protocollo” contiene integralmente l’accordo sottoscritto dal Gover- no e dalle organizzazioni sindacali il 20 luglio, che è ri- portato nella rubrica Crocevia di questa Rivista.
Il “Protocollo” citato – che stabilisce, tra l’altro, l’impegno del Governo ad intervenire con misure specifi- che per ridurre il costo del lavoro, in particolare l’eliminazione della contribuzione aggiuntiva sullo stra- ordinario, l’incremento della decontribuzione del premio di risultato, l’introduzione di una forma di detassazione dello stesso – è consultabile sul nostro sito xxx.xxxxx.xx nella rubrica Documenti, sezione dall’Italia.
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INDUSTRIA DELLE LAMPADE: RINNOVO CCNL 23 GENNAIO
2003
Il 5 giugno tra Assolampade e i sindacati di categoria Fil- cem–Cgil, Femca–Cisl e Uilcem–Uil è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl 23 gennaio 2003, scadu- to il 31 agosto 2006.
In sintesi, indichiamo alcuni dei principali punti dell’in- tesa.
Decorrenza e durata: Il nuovo contratto decorre dal 1° set- tembre 2006 e scade il 31 agosto 2008 per la parte eco- nomica ed il 31 agosto 2010 per quella normativa.
Parte economica: le soluzioni individuate stabiliscono un incremento medio (livello F del vigente sistema classifi- catorio) di 89 euro lordi mensili, suddiviso in due tran- ches: la prima, pari a 56 euro, con decorrenza 1° giugno e la seconda, di 33 euro, a partire dal 1° marzo 2008.
A titolo di arretrati retributivi, è stato riconosciuto, per il periodo 1° settembre 2006 – 31 maggio 2007, un importo una tantum riparametrato che, sempre con riferimento al livello F, è pari a 300 euro, da erogarsi con la retribuzione di giugno.
Infine, dal 1° luglio 2008, le aziende dovranno versare per
ogni dipendente iscritto al fondo di previdenza comple- mentare Fonchim una quota (+0,2%) della retribuzione, finalizzata alla copertura assicurativa in caso di premo- rienza o invalidità permanente.
Mercato del lavoro: Si è provveduto a disciplinare le se- guenti tipologie contrattuali.
• Lavoro a tempo parziale: viene data applicazione alla riforma, ivi compresa la possibilità di attivare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e, nel caso di part – time verticale o misto, anche clausole elastiche che permettono di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa.
• Contratto di inserimento: la disciplina contrattuale ri- prende le previsioni di legge e dell’accordo Intercon- federale 11 febbraio 2004. E' stato convenuto che per poter stipulare nuovi contratti di inserimento, le im- prese dovranno aver mantenuto in servizio l'80% dei dipendenti il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
• Apprendistato professionalizzante: la durata può va- riare da due fino a quattro anni, in funzione della ca- tegoria di inquadramento. L'inquadramento non potrà essere inferiore di più di due livelli e una volta com- piuto metà del periodo di durata del contratto, al di- pendente verrà riconosciuto un livello immediatamen- te superiore rispetto a quello di inquadramento inizia- le. Per stipulare nuovi contratti di apprendistato, le imprese dovranno aver mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a sca- dere nei 24 mesi precedenti. Tale tipologia contrattua- le è immediatamente operativa in tutte le aziende del settore in quanto sono già stati definiti i profili forma- tivi.
Orario di lavoro: per quanto riguarda i rinvii alla contrat- tazione collettiva disposti dal D. Lgs n. 66/2003 e sue successive integrazioni, è stato previsto che a livello a- ziendale:
• sia definito l’ampliamento dell'arco temporale entro il quale rispettare l’orario massimo di 48 ore medie set- timanali di lavoro effettivo, compreso il lavoro straor- dinario;
• siano concordate diverse modalità di articolazione del
riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ven- tiquattro.
Relazioni industriali: sono state ampliate le materie da af- frontare nell'ambito dell’osservatorio nazionale, in parti- colare per quanto riguarda la responsabilità sociale del- l'impresa.
Formazione: allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffu- sione nelle imprese della formazione, è stata convenuta la attivazione a livello nazionale di un comitato tecnico per la formazione continua che dovrà svolgere, in raccordo con Fondimpresa, un ruolo di indirizzo, coordinamento, supporto e controllo delle attività formative, anche con particolare riguardo alla riqualificazione professionale.
Ulteriori pattuizioni hanno riguardato: l'assistenza sanita- ria integrativa (le parti si incontreranno per concordare un sistema, tramite confluenza in Faschim, al quale potranno aderire, su base volontaria, i dipendenti e le imprese tra- mite appositi accordi aziendali); il trattamento in caso di maternità/paternità (nel caso di nascita di un figlio, il pa- dre ha diritto ad un giorno di permesso retribuito); la salu- te e la sicurezza (viene prevista una nuova definizione contrattuale di rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza, salute e ambiente che disporrà di ulteriori 8 ore di permesso retribuito per la formazione); i quadri (a decor- rere dal 1° agosto viene introdotto un elemento aggiunti- vo della retribuzione di 40 euro lordi mensili, assorbibile dal superminimo individuale).
POSTE ITALIANE: ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 14 LUGLIO 2003
L’11 luglio Poste Italiane e i sindacati di categoria hanno siglato l'ipotesi di Accordo sul Contratto Collettivo di La- voro per il personale non dirigente, scaduto il 31 dicem- bre 2006. L’intesa, che interessa oltre 150.000 dipendenti del Gruppo, è stata raggiunta celermente e senza conflit- tualità. L’accordo sarà in vigore per la parte normativa per il quadriennio 2007-2010 e per la parte economica per il triennio 2007-2009.
L’incremento medio retributivo riconosciuto è di 100 eu- ro corrisposti in tre tranches rispettivamente di 40 euro a luglio 2007, di 30 euro ad aprile 2008 e 30 euro a gennaio 2009. Ai lavoratori sarà erogato un importo una tantum di 240 Euro per il periodo di vacanza contrattuale. In rela-
zione alle voci accessorie è stato inserito un ticket mensa per un valore medio di circa 40 euro mensili.
L'accordo delinea un percorso che consentirà all'azienda di dotarsi di nuove normative contrattuali in vista della piena liberalizzazione del mercato, prevista per il 1° gen- naio 2011, e nell'ambito di una contrattazione di settore.
L'intesa raggiunta ha tra i suoi punti cardine l'adeguamen- to del quadro legislativo di riferimento in merito all'acces- so al lavoro, novità in materia di orario di lavoro, la salva- guardia dei criteri di inquadramento professionale e un contestuale aggiornamento del sistema delle figure profes- sionali.
In materia di politiche aziendali di selezione e valorizza- zione delle risorse umane il nuovo contratto introduce l'apprendistato professionalizzante e quello per l'alta for- mazione, il contratto di inserimento lavorativo e il contrat- to di somministrazione a tempo determinato. Sono stati inoltre aggiornati i contenuti del contratto a tempo deter- minato, che ha recepito tra l'altro le previsioni dell'accordo siglato nel 2006, del lavoro part-time e del telelavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, l'orario di lavoro, l'accordo punta a rafforzare l'equilibrio tra elementi di certezza e di flessibilità: in questa logica, si collocano l'introduzione della definizione di lavoratore turnista, la disciplina del lavoro notturno e una regolamentazione di dettaglio del regime di orario multiperiodale, strumento utile a presidia- re con maggiore efficacia le variazioni d'intensità dell'atti- vità lavorativa. L'intesa garantisce poi 1' assetto dei livelli di inquadramento preesistenti, aggiornando però il sistema delle figure professionali per coniugare le evoluzioni or- ganizzative e i nuovi business con le professionalità attuali e future.
L'accordo ha, infine, confermato il carattere partecipativo
del sistema di relazioni industriali, in cui si rafforza il ruolo della contrattazione decentrata e l'operatività degli organismi paritetici.
Secondo una prima valutazione del Vicepresidente di Confindustria per le Relazioni industriali, Bombassei, l’accordo disciplina, in un clima di costruttiva intesa con i sindacati di categoria, i principali fattori che favoriscono la produttività dell’impresa, sia in termini di flessibilità della prestazione, per effetto dell’adozione di orari pluri- periodali ed interventi sull’orario annuo effettivo, sia nel-
la gestione delle forme d’ingresso al lavoro e nella valo- rizzazione delle risorse umane.
In questo contesto Poste Italiane, con la durata triennale della parte economica del contratto, introduce anche un significativo elemento di innovazione, importante anche in vista della fase di transizione da un contratto collettivo “aziendale”, qual è l’attuale, a uno collettivo di settore.
In questo modo si completerà il percorso di regolamenta- zione contrattuale dei comparti dei grandi servizi a rete che Confindustria ha iniziato nel 2000, in seguito ai pro- cessi di liberalizzazione e privatizzazione, e che ha inte- ressato via via i settori delle telecomunicazioni, dell’energia elettrica, del gas-acqua, delle attività ferro- viarie e prossimamente, anche i servizi postali.
INDUSTRIA ALIMENTARE: RINNOVO DEL CCNL 14 LUGLIO 2003
Il 21 luglio tra le Associazioni aderenti a Federalimentare
– assistite da Confindustria – e le organizzazioni sindacali Flai–Cgil, Fai–Cisl e Uila–Uil è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del Ccnl 14 luglio 2003, scaduto il 31 mag- gio scorso.
Il contratto interessa circa 300 mila addetti.
Il confronto era iniziato lo scorso 2 aprile (su questa Rivi- sta n. 4/2007) e, per la durata della trattativa, non sono stati effettuati scioperi.
Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° giugno e validità fino al 31 maggio 2011 per la parte normativa, e fino al 31 maggio 2009 per la parte economica.
Nell’'intesa non sono state accolte le richieste sindacali in tema di inquadramento (nuovo sistema e/o modifica della scala parametrale), orario di lavoro, mercato del lavoro.
Parimenti non è stata accolta la richiesta di prevedere un presunto diritto alla stabilizzazione per tutti i contratti a termine. Si è proceduto invece, solo per il personale sta- gionale, ad aumentare la percentuale di quanti possono esercitare il diritto di precedenza all'assunzione (già pre- visto dal Ccnl) che passa dal 70% all'80% a partire dal 1° gennaio 2009.
Infine non è stata accolta la richiesta di istituire nel settore una contrattazione territoriale in sostituzione del vigente premio per obiettivi (da valere per le aziende che non hanno in passato realizzato la contrattazione di secondo livello). Al riguardo si è proceduto solamente ad aumen- tare, a partire dal 1° gennaio 2010, l’importo economico
sostitutivo che passa da 18 a 22 euro medi mensili (che deve essere erogato dalle aziende che non hanno in passa- to realizzato la contrattazione del premio per obiettivi).
I principali punti dell’intesa riguardano:
Incrementi salariali: la soluzione individuata (la richiesta dei sindacati contenuta in piattaforma era di un aumento salariale medio di 125 euro mensili), valida per il biennio 1°giugno 2007 – 31 maggio 2009, comporta a regime un incremento medio (parametro 137) di 108 euro lordi men- sili, distribuiti in tre quote:
• 43,20 euro, con decorrenza dal 1° giugno 2007;
• 43,20 euro, a partire dal 1° aprile 2008;
• 21,60 euro, dal 1° gennaio 2009.
Inoltre sono stati definiti altri aspetti con effetti economi- ci quali:
• l’aumento, a partire dal 1° giugno 2007, di 20 euro mensili dell'indennità dei quadri;
• l’incremento della quota a carico delle aziende per gli iscritti al fondo di previdenza complementare Alifond (il contributo aziendale aumenta di uno 0,1% da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del tfr);
• l’istituzione, entro gennaio 2008, di una copertura as- sicurativa per tutti i lavoratori in caso di morte;
• l’aumento, a partire dal 1° gennaio 2009, dell'inden- nità per il lavoro notturno per taluni settori.
Relazioni industriali: viene costituito un Comitato di indi- xxxxx, composto dai segretari generali di Xxx, Flai e Uila e dai presidenti delle associazioni industriali stipulanti il Ccnl, con funzioni di indirizzo politico-strategico, di con- trollo dell’attuazione della regolazione del sistema con- trattuale e di presentazione di proposte/posizioni comuni di settore da rappresentare alle varie Istituzioni in ordine alle tematiche di interesse dell’industria alimentare ed alle relative possibili soluzioni. Si è proceduto anche a rende- re operativo sia l’osservatorio nazionale di settore nonché l’organismo bilaterale nazionale per la formazione nell’industria alimentare (c.d. OBA).
Infine, le parti hanno previsto di incontrarsi, entro la fine
dell’anno, per esaminare gli effetti prodotti sulla discipli- na riguardante il sistema di informazione dalla normativa
introdotta dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, concernente l’attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.
Inquadramento: rafforzamento del "sistema sperimentale" già disciplinato dal Ccnl.
Diritti: viene costituita una Commissione pari opportunità e viene valorizzato il lavoro femminile prevedendo un’apposita disciplina; congedi parentali (permesso per la nascita di un figlio); tutela delle lavoratrici madri (antici- po del tfr); malattia (permessi per talune patologie gravi); lavoro notturno (possibilità per le lavoratrici di avere un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro not- turno per sei mesi continuativi, a partire dal compimento dei tre anni di vita del figlio); congedi per la malattia di un figlio (possibilità di frazionare i permessi a gruppi di quattro ore); part–time (possibilità di trasformare il rap- porto da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui la donna debba accudire i figli al rientro da periodi di asten- sione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino. Relativamente a questo ultimo caso viene prevista anche la possibilità di tornare a lavorare a tempo pieno, previa richiesta della lavoratrice da presen- tare alla direzione aziendale almeno sessanta giorni prima della data di rientro a full time); cura delle patologie on- cologiche (riconoscimento al dipendente del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale).
INDUSTRIA LOGISTICA TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE – ACCORDO DI RINNOVO DEL BIENNIO ECONOMICO
Il 18 luglio tra le diverse Associazioni datoriali che rap- presentano il settore e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del biennio eco- nomico del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, valevole dal 1° luglio 2007 al 31 agosto 2008 sia per la parte economica che per quella normativa.
L’incremento retributivo riconosciuto è di 95 euro ripa- rametrati sul 3° livello super. Tale importo è stato riparti- to in tre tranches: la prima di 50 euro a decorrere dal 1° agosto, la seconda di 25 euro dal 1° gennaio 2008, la terza dal 1° luglio 2008; l’erogazione di quest’ultima tranches è condizionata al contenuto del Decreto Legislativo di
recepimento della direttiva comunitaria 2002/15 che do- vrà essere in linea con l’avviso comune predisposto dalle parti sociali ed inviato al Governo. Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’intesa verrà corrisposto, a copertu- ra del periodo 1° gennaio 2006 – 31 luglio 2007, un im- porto una tantum di 600 euro.
RINNOVI IN DISCUSSIONE
Industria metalmeccanica e della installazione di im- pianti: trattativa per il rinnovo del Ccnl 7 maggio 2003 - Il 20 giugno, tra la delegazione di Federmeccanica
- Assistal, con l'assistenza della Confindustria, e le orga- nizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, è iniziata la trattativa, in riunione plenaria, per il rinnovo del Ccnl 7 maggio 2003, scaduto il 30 giugno.
Il Presidente della Federmeccanica, Calearo, ha aperto i lavori illustrando la situazione del mercato in cui opera il settore ed evidenziando come la piattaforma presentata sia onerosa e che si colloca al di fuori del Protocollo del 23 luglio ‘93, pur non volendo porre pregiudiziali su nes- sun punto della piattaforma stessa; in particolare ha sotto- lineato la delicatezza e la complessità in materia di rifor- ma del sistema di inquadramento, così come richiesto dal sindacato, ha posto l’attenzione sul tema della gestione dell’orario del lavoro, per rendere più flessibili le presta- zioni di lavoro in funzione degli andamenti del mercato.
Il confronto è proseguito, sempre a delegazioni plenarie, il 9 luglio sui temi normativi e il 16 luglio circa le richie- ste economiche.
In tali incontri da parte sindacale sono stati illustrati i contenuti economici della piattaforma, tra cui l'istituto della reperibilità (incremento del 6,77%), della trasferta (incremento di 20 euro complessivi), dell'indennità qua- dri, del valore punto e dei minimi salariali (richiesta di 117 euro mensili al 5° livello) la cui variazione dovrà a- vere la decorrenza dal 1° luglio.
Le organizzazioni sindacali hanno precisato che al fine di quantificare gli incrementi salariali non hanno ritenuto necessario fare riferimento all'inflazione "comunque ag- gettivata", mentre hanno sottolineato l'incremento dei contributi sociali a carico dei dipendenti (0,3%), l'anda- mento economico positivo del settore e la riduzione del
c.d. cuneo fiscale a favore delle imprese.
Particolare enfasi è stata posta dalle organizzazioni sinda-
cali circa la non assorbibilità degli incrementi retributivi che verranno concordati e sulla trasformazione dell'ele- mento perequativo sperimentale in un'indennità sostituti- va del premio di risultato pari a 40 euro mensili.
Relativamente alle richieste retributive Federmeccanica ha ribadito che il protocollo interconfederale del luglio 1993 rimane un importante riferimento al fine di giungere ad una positiva conclusione della vertenza e che non è possibile tenere disgiunto l'aspetto salariale dalla discus- sione sulla capacità competitiva e sul recupero di produt- tività delle imprese.
E’ stato inoltre ribadito l'impraticabilità di stabilire in- crementi retributivi non riassorbibili e di consolidare un'indennità sostitutiva del premio di risultato.
Tuttavia Federmeccanica si è dichiarata disponibile a pro- seguire il discorso avviato con il rinnovo del biennio eco- nomico nel gennaio 2006, con l'istituzione dell'elemento perequativo che tende a tutelare i lavoratori che siano da un lato esclusi dai benefici della contrattazione aziendale e dall'altro non siano oggetto di politiche retributive a- ziendali.
Il negoziato è stato quindi aggiornato al 26 luglio.
Industria del Turismo: rinnovo Ccnl 2 febbraio 2004 - A seguito della firma del Protocollo di Intesa del 31 mag- gio per la definizione del Ccnl unico per l’Industria del Turismo (su questa Rivista n. 5/2007) nei mesi di giugno e luglio sono proseguiti gli incontri tra Federturismo e Aica, assistite da Agens, e le organizzazioni sindacali Fil- cams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil per il rinnovo dei Ccnl scaduti il 31 dicembre 2005.
Negli ultimi due incontri, a delegazioni plenarie l’11 lu- glio e a livello di segreterie il 20 luglio, sono state traccia- te le diverse problematiche scaturenti dalla confluenza degli istituti contrattuali nel nuovo Ccnl unico di settore, la trattativa è stata aggiornata a data da destinarsi.
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Si segnala, inoltre, che in applicazione del Ccnl 10 mag- gio 2006 per l’Industria Chimica-Farmaceutica, Feder- chimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali Fil- cem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil hanno siglato il 29 giugno un “Accordo nazionale in materia di Linee Guida
su accordi aziendali in deroga alla normativa prevista dal Ccnl”.
L’art. 18 del citato Ccnl 10 maggio 2006 (vedi su questa Rivista n. 5/2006), prevede, infatti, la possibilità di realiz- zare accordi temporanei in deroga in peius alla normativa del Ccnl in caso di particolari situazioni di difficoltà delle imprese, ovvero per favorire il loro sviluppo.
L’obiettivo delle Linee Guida è, quindi, di facilitare l’applicazione a livello aziendale della nuova previsione contrattuale, mediante accordi aziendali che determinino vantaggi competitivi, riducendo i costi e incrementando la produttività (ad esempio, tramite deroghe ad istituti nor- mativi e/o retributivi, è possibile realizzare interventi su voci retributive quali IPO, EAR, scatti di anzianità, trat- tamento economico per Pasqua, maggiorazioni contrat- tuali, mentre non sono possibili interveti in peius sui mi- nimi contrattuali, sulle quattro settimane di ferie, sul ripo- so minimo settimanale o sulle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). L’accordo aziendale deve ave- re l’obiettivo della salvaguardia e/o consolidamento e/o dello sviluppo dell’impresa e della sua occupazione; è quindi possibile, sia a fronte di situazioni di difficoltà per agevolare il superamento delle stesse, sia in situazioni non critiche, per favorire nuovi investimenti.
L’operatività degli accordi aziendali per la deroga alle norme del Ccnl è subordinata al parere unanime della Commissione Nazionale Contrattazione (CNC) composta pariteticamente dalle Parti stipulanti il Ccnl.
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Nell’ambito delle vicende concernenti la vertenza contrat- tuale, la regolamentazione del mercato e il piano di im- presa del Gruppo FS, e a seguito della riunione della Ca- bina di Regia sui Trasporti del 15 maggio (su questa Rivi- sta n. 5/2007) le segreterie nazionali del settore del tra- sporto ferroviario avevano differito, e di seguito effettuato nelle giornate del 21 e 22 giugno, lo sciopero di 24 ore, già proclamato il 16 aprile per le giornate del 17 e 18 maggio.
In data 2 luglio le segreterie nazionali proclamavano un ulteriore sciopero nazionale per i giorni 21-23 luglio.
Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato, presso il Ministero dei Trasporti, le orga-
nizzazioni sindacali con riguardo al verbale di intesa del 15 maggio della Cabina di Regia sui Trasporti; le parti hanno quindi condiviso le proposte del Governo esplicita- te in taluni modifiche al disegno di legge n. 1644 (Atti del Senato) già approvato dalla Camera dei Deputati il 13 giugno.
A conclusione dell’incontro è stato sottoscritto un verbale che si riporta di seguito:
VERBALE DELL'INCONTRO FRA IL MINISTERO DEI TRASPORTI E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
I giorni 17 e 18 luglio 2007 si sono tenuti, presso il Mini- stero dei trasporti, convocati dalla Presidenza del Consi- glio dei Ministri, due incontri nell'ambito dei lavori rela- tivi all'intesa raggiunta il 15 maggio 2007 presso la Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri, al quale hanno parte- cipato: il Ministro, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, il Vice Mi- nistro On. Xxxxxx Xx Xxxxxxx e le XX.XX: Filt-Cgil, Fit- Cisl,Uil trasporti, Orsa ferrovie, Fast ferrovie e UGL Trasporti.
Le tematiche affrontate hanno riguardato aspetti relativi alla concorrenza ed all'applicazione del CCNL vigente delle attività ferroviarie alle imprese del settore.
Con riferimento al d.d.l. AS n. 1644, attualmente in di- scussione al Senato, si è convenuto di condividere le pro- poste del Governo, contenute nei due emendamenti di cui al testo allegato al presente verbale.
Articolo 13.
(Misure in materia dì trasporto ferroviario)
II comma 2 è così sostituito:
Il Ministero dei Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'attività di vigi- xxxxx di cui al comma 1, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, vol- ta a verificare l'esistenza dell'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi.
Entro novanta giorni dal termine sopraindicato, il CIPE, su proposta del Ministro dei Trasporti di concerto con il
Ministro dello Sviluppo economico, previa audizione del- le parti sociali e sindacali che lo richiedano e acquisito il parere che le competenti Commissioni parlamentari pos- sono rendere entro trenta giorni dalla richiesta, individua i servizi strutturalmente non remunerativi, nonostante l'introduzione di misure organizzative e di efficientamen- to.
Per questa tipologia di servizi il Ministro dei Trasporti, al fine di potenziare gli attuali servizi e assicurare il carat- tere di universalità del trasporto ferroviario, individua quelli comportanti oneri di servizio che andranno assicu- rati utilizzando anche una quota del canone di esercizio dovuto al gestore dell'infrastruttura per i servizi ritenuti commercialmente remunerativi.
Il Ministero dei Trasporti affida i contratti di servizio pubblico secondo le modalità e le procedure definite dal- l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come da ultimo modificato dal presente articolo. Per l'anno 2007 si intende prorogato l'attuale regime contrattuale.
Nuovo emendamento:
all'art. 13 del ddl 1644 è aggiunto il comma 5 bis: "all'ar- ticolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 10 è inserito il seguente comma 11: “per il rila- scio ed il mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza, è necessaria l'applicazione da parte dell'im- presa ferroviaria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”".
Successivamente, sempre in data 18 luglio, il Gruppo FS e le organizzazioni sindacali di categoria hanno siglato la seguente intesa.
Addì 18 luglio 2007 in Roma
tra
il Gruppo FS
e
Filt-Ggil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Orsa, Fast Ferrovie, UGL-Trasporti
A seguito dei chiarimenti intervenuti in data odierna tra le XX.XX. e il Ministero dei Trasporti in relazione a
quanto previsto dall'accordo del 15 maggio 2007 tra Go- verno e XX.XX. le parti:
▪ xxxxxxxxxxxx la volontà di riprendere il confronto già avviato sul Piano d'impresa attraverso un serrato percorso con inizio il giorno 23 luglio p.v.;
▪ condividono l'esistenza di alcune criticità occupazio- nali emerse a partire dai settori della manutenzione sia dell'infrastruttura sia del materiale rotabile e a tal fine convengono di incontrarsi il 23 luglio p.v. per definire i primi tempestivi interventi di assunzione in grado di risolvere le suddette criticità.
Successivamente le organizzazioni sindacali hanno sospe- so lo sciopero di 24 ore, proclamato per le giornate del 21-23 luglio.
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Nell’ambito delle vicende sindacali concernenti le azien- de associate, il 4 giugno la società Wasteels International Italia, assistita da Agens, e tutte le organizzazioni sinda- cali nazionali di categoria hanno siglato un accordo che individua il fondo aziendale a capitalizzazione Eurofer, del Gruppo FS, quale fondo di previdenza complementare anche per il personale di Wasteels.
Relativamente alla struttura della contribuzione bilaterale al fondo, l’accordo – seguente ed analogo all’intesa sotto- scritta il 9 maggio dalla Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo - è coerente con quanto stato stabilito dall’intesa istitutiva di Eurofer del 3 marzo 1999 dal Gruppo FS, da Agens e dai sindacati di categoria, e modificata mediante il recente accordo del 20 aprile tra le stesse parti, che ha disciplinato la possibilità di adesione ad Eurofer da parte dei dipendenti delle imprese operanti nei c.d. “settori affini” all’attività ferroviaria.
L’accordo è consultabile sul nostro sito nella rubrica
News CCNL.
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Il 21 giugno è stato sottoscritto un accordo tra la Società Cremonini, Divisione Ristorazione Ferroviaria Italia, e le organizzazioni sindacali di settore Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil- trasporti, Salpas-Or.s.a e Ugl AF per la confluenza al
Ccnl delle Attività Ferroviarie limitatamente ai dipendenti della suddetta Divisione aziendale.
L’intesa valida dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2010, definisce una classificazione del personale per gli addetti alla ristorazione, taluni aspetti della normativa dell’orario di lavoro e dei tempi accessori, delle indennità per il per- sonale viaggiante, delle ferie con deroghe specifiche ri- spetto alla disciplina generale.
A seguito della graduale applicazione concordata delle diverse normative, a far data dal 2011 il Ccnl 16 aprile 2003 sarà integralmente applicabile al personale di risto- razione della azienda.
Contestualmente è stato siglato l’accordo che individua il fondo aziendale a capitalizzazione Eurofer, del Gruppo FS, quale fondo di previdenza complementare per il per- sonale della Cremonini Divisione Ristorazione Ferrovia- ria Italia, analogamente alle intese già sottoscritte dalle Aziende associate CICLT e Wasteels, di cui si è detto in precedenza.