FUTURO
Privati
FUTURO
ACTIVE INVESTIMENTO 2.0
A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI,
CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO MORTE
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. IM008 – ED. 10/2022)
sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• KID (Key Information Document)
• DIP Aggiuntivo IBIP
• Modulo di proposta
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
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PRONTI ALLA CHIAREZZA
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva
– ai contenuti.
In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
All’inizio di ogni Sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per introdurre le successive garanzie con un linguaggio più semplice. Con questi box ti aiuteremo a comprendere l’area di rischio interessata dalla Sezione e le esigenze assicurative che la stessa intende coprire.
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
specifiche, richiami a norme o articoli
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi…
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di…
IM008 - ED. 10/2022 Condizioni di Assicurazione - pag. 2 di 81
SOMMARIO
GLOSSARIO
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 17
Art. 1 PRESTAZIONI ASSICURATIVE 17
Art. 2 RISCHIO MORTE – LIMITAZIONI DELLA GARANZIA E CARENZE 20
SEZIONE 2 - ESCLUSIONI, XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX 00
Art. 3 MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 22
SEZIONE 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO 22
Art. 5 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE 23
Art. 4 REVOCA DELLA PROPOSTA 23
Art. 6 CONFLITTO DI INTERESSE 23
Art. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO 25
SEZIONE 4 - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE 25
Art. 9 SCONTI 28
Art. 8 COSTI 26
Art. 10 REQUISITI SOGGETTIVI 30
IMPIEGO DEI PREMI E PRESTAZIONI
SEZIONE 5 - INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO 31
Art. 11 SCELTA DEI FONDI INTERNI 31
Art. 13 MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE E MODALITÀ DI
INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA
38
Art. 12 VALORE DELLA QUOTA – RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE 35
Art. 14 OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO (SWITCH) 39
SEZIONE 6 - DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE
Art. 15 DIRITTO DI RISCATTO 41
DEL CONTRAENTE 41
Art. 17 DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI E DELLE
PRESTAZIONI ASSICURATIVE
49
Art. 16 OPZIONI CONTRATTUALI 42
Art. 18 NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE 50
Art. 19 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI 52
SEZIONE 7 - BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI 52
Art. 20 DICHIARAZIONI SUL PROPRIO STATO DI SALUTE 53
SEZIONE 8 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ 53
Art. 21 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 53
Art. 22 IMPOSTE E TASSE 53
Art. 24 VARIAZIONI CONTRATTUALI 54
Art. 23 FORO COMPETENTE 53
Art. 26 NUOVI FONDI INTERNI E FUSIONE TRA FONDI INTERNI 54
Art. 25 COMUNICAZIONE IN CASO DI PERDITE 54
Art. 28 COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA 55
Art. 27 POSTICIPAZIONE DEL CALCOLO DEL VALORE DELLE QUOTE 55
Art. 30 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO 55
Art. 29 PRESCRIZIONE 55
Art. 31 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE 55
RIEPILOGO MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LA COMPAGNIA 56
ALLEGATI
REGOLAMENTI 57
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “XX.XXX.XX.” 57
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI “CP UNICO PRUDENTE”, “CP UNICO
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “CATTOLICA STRATEGIA 3D” 67
BILANCIATO” e “CP UNICO AGGRESSIVO” 61
INFORMATIVA ADEGUATA VERIFICA 71
ADEGUATA VERIFICA, FATCA E CRS 71
DEFINIZIONI FATCA E CRS 76
GLOSSARIO
GLOSSARIO
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA
A
ADEGUATA VERIFICA
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questa attività prevede i seguenti adempimenti:
a. identificazione dei soggetti coinvolti nel rapporto assicurativo: cliente (contraente) ed eventuale esecutore;
beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa);
eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b. verifica dell'identità dei soggetti coinvolti nel rapporto, di cui al punto a., sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c. acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d. esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
ALLOCAZIONE
Ripartizione del capitale investito nella Gestione Separata e nei Fondi Interni collegati al presente contratto (c.d. sottostanti finanziari), sulla base dei quali viene determinato il capitale complessivo.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso insieme o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra la Società e il Contraente.
AREE GEOGRAFICHE
a. Area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
b. Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
c. Nord America: Canada e Stati Uniti d’America.
x. Xxxxxxxx: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore.
e. Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile. Questi Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore a Investment Grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.
ASSICURATO
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
B
BENCHMARK
Con il termine benchmark in materia di investimento si indica un parametro oggettivo di riferimento per confrontare le performance di portafoglio (vedi anche la gestione di un fondo) rispetto all’andamento del mercato, e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi
Ogni benchmark dovrebbe essere caratterizzato da tre elementi fondamentali:
1. trasparenza: gli indici devono essere calcolati con regole replicabili dall’investitore;
2. rappresentatività: gli indici devono essere rappresentativi delle politiche di gestione del portafoglio;
3. replicabilità: gli indici devono essere replicabili con attività acquistabili direttamente sul mercato.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica designata in polizza dalla Contraente, che può coincidere o no con la Contraente stessa e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
C
CAPITALE IN CASO DI DECESSO
Prestazione devoluta al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Se l’evento assicurato avviene in questo periodo, la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
CATEGORIA
Classe in cui viene collocato il Fondo Interno a cui è collegata la polizza.
La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, come la
giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
CESSIONE, PEGNO, VINCOLO
Condizioni per cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
COMPAGNIA (o SOCIETÀ o IMPRESA)
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni.
COMPOSIZIONE DEL FONDO INTERNO
Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
La Società può istituire uno o più Fondi Interni Assicurativi, il cui valore è suddiviso in quote.
Un Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato e autonomo a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa. Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare una crescita del capitale, attraverso una gestione professionale attiva rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (denominato “Benchmark”, vedi).
Il Benchmark di un Fondo è correlato strettamente alla strategia del prodotto assicurativo a cui si riferisce.
COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
COMUNICAZIONE IN CASO DI PERDITE
Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (O DI POLIZZA)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui può esserci contrasto fra l’interesse della Compagnia e quello del Contraente.
CONSOB
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) è un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
CONSOLIDAMENTO
Il consolidamento annuo della prestazione è il meccanismo in base al quale il rendimento realizzato secondo la periodicità stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal cliente.
In altri termini, il cliente ha la garanzia che ogni anno la sua prestazione non potrà mai essere inferiore a quella dell’anno precedente.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una
prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
CONTROVALORE DELLE QUOTE
L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente a una determinata data.
COSTI (O SPESE)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.
COSTO DI OVERPERFORMANCE
Commissione trattenuta dalla Compagnia in eccesso rispetto a quella applicata normalmente, nel caso in cui il rendimento finanziario delle Quote a cui è collegato il contratto vada oltre un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
COSTO MASSIMO
Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.
COSTO PER TRASFERIMENTO (SWITCH)
Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata, secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
D
DATA DI VALORIZZAZIONE
Xxxxxx lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso.
DECORRENZA DEL CONTRATTO
Momento in cui il contratto produce i propri effetti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DESTINAZIONE DEI PROVENTI
Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori, ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi, secondo la normativa vigente.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE (DUR)
Documento con il quale la Compagnia fornisce al Contraente il riepilogo annuale:
• dell'importo dei costi e degli oneri a carico nell'anno di riferimento, con specifica indicazione della
parte connessa al costo della distribuzione, nonché della relativa illustrazione con cui viene mostrato l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e;
• dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato.
Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre: il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.
Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diversi, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
E
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
ETÀ ASSICURATIVA
L’età dell’Assicurato espressa in anni interi, arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
F
FATCA
Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.
La Compagnia è quindi obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni e una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è inoltre obbligata a effettuare attività di monitoraggio, al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO (O FONDI APERTI MOBILIARI)
Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale.
A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
FONDO INTERNO
Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked (vedi) costituito all’interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi versati dal Contraente e che poi, al netto dei costi, vengono convertiti in Quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
G
GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)
Si tratta del fondo appositamente creato dalle Compagnie di assicurazione per gestire i premi derivanti dalle polizze del ramo vita rivalutabili in modo separato rispetto al complesso delle attività dell’impresa.
GIORNO DI RIFERIMENTO
Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale.
I
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche.
Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi, o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
IVASS (ex ISVAP)
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
L
LIQUIDAZIONE
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assicurato.
M
MERCATI REGOLAMENTATI
Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D. Lgs. N. 58/98.
O
OICR
Acronimo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Si intendono i prodotti finanziari di investimento che permettono di frazionare il rischio sui capitali
investiti. Possono suddividersi per la modalità di accesso e uscita:
• in fondi comuni aperti (capitale variabile e libertà di ingresso e uscita dei sottoscrittori)
• e fondi chiusi (capitale fisso ed uscita alla scadenza del fondo).
In base poi alla natura dei titoli in cui il fondo viene investito - in fondi comuni di investimento e in fondi di fondi.
OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA CERTA E POI VITALIZIA
Conversione del capitale da liquidare in una rendita vitalizia pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l’Assicurato è in vita.
OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA
Nell'ambito delle polizze vita è la clausola che consente la conversione del capitale da liquidare in una rendita vitalizia pagabile periodicamente per l'intera durata rimanente della vita dell’Assicurato.
OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
Conversione del capitale da liquidare in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’Assicurato è in vita. Al decesso dell’Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
OVERPERFORMANCE
Soglia di rendimento del Fondo Interno o della Gestione Separata a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi.
P
PEGNO
Vedi “cessione”.
PERIODO DI EFFICACIA
Periodo durante il quale il contratto produce i propri effetti.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
PLUSVALENZA
Incremento del valore di un’attività finanziaria rispetto al suo precedente valore.
POLIZZA
Documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
POLIZZA CASO MORTE (O IN CASO DI DECESSO)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato.
POLIZZA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza a una certa data.
Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
POLIZZA RIVALUTABILE
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni, ed eventualmente quello dei premi, varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
POLIZZA UNIT-LINKED
Contratto di assicurazione sulla vita il cui rendimento è legato all’andamento di attività finanziarie, solitamente fondi comuni di investimento (azionari, obbligazionari, bilanciati). Possono essere interni alla Compagnia oppure esterni: la polizza è in grado di rendere in proporzione alla performance del fondo cui è agganciata.
PREMIO PERIODICO
Il premio periodico è quello versato periodicamente, all’inizio di ciascun periodo assicurativo, in genere annualmente. Il premio periodico può essere stabilito in misura fissa, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto. Può essere variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l’andamento di indici predeterminati.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del Contratto.
PREMIO UNICO AGGIUNTIVO
Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA
Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
PROPOSTA
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.
PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Q
QUALIFICA
Particolare caratteristica del Fondo Interno a cui sono collegati i contratti unit-linked, che costituisce un’ulteriore informazione della politica di investimento del Fondo Interno, oltre alla categoria e al profilo di rischio. Quando presente, la qualifica è richiamata esplicitamente (ad es. fondo etico) nella documentazione informativa consegnata al Contraente.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio.
Viene rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza); è costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario in caso di accredito alla Compagnia, oppure dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
QUOTA
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso (e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi), al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
R
RECESSO
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d’investimento Interno, che include informazioni su:
• contorni dell’attività di gestione,
• la politica d’investimento,
• la denominazione e la durata del fondo,
• gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli stessi,
• gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare,
e altre caratteristiche relative al fondo, come ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
RENDIMENTO FINANZIARIO
Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO
Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata.
REVOCA
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
RICORRENZA ANNUALE
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
RILEVANZA DEGLI INVESTIMENTI
Termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.
Definizione | Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo del fondo |
Principale | Maggiore del 70% |
Prevalente | Compreso tra il 50% e il 70% |
Significativo | Compreso tra il 30% e il 50% |
Contenuto | Compreso tra il 10% e il 30% |
Residuale | Minore del 10% |
RISCATTO
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, chiedendo la liquidazione del valore maturato che risulti al momento della richiesta, e determinato in base alle condizioni contrattuali.
RISCATTO PARZIALE
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
RISCHIO DEMOGRAFICO
In base alle statistiche su età, sesso, provenienza sociale e geografica si determina il rischio demografico, ovvero la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione. Il rischio demografico si verifica sia nel caso in cui la durata della vita dell'assicurato sia inferiore alla media statistica (rischio premorienza), sia nel caso in cui sia superiore (rischio longevità).
RISCHIO DI BASE
Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni
RISCHIO DI CAMBIO
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto.
Questo rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia, facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto
RISCHIO DI CREDITO (O DI CONTROPARTE)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale.
RISCHIO DI INTERESSE
Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Xxxxxxx che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
RISCHIO DI MERCATO
Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario a un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
RISCHIO DI PREZZO
Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
RISCHIO FINANZIARIO
Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
In sostanza, per rischio finanziario si intende la probabilità di ottenere un rendimento più basso su un'attività o strumento finanziario o in generale su un investimento rispetto a quello atteso.
Un classico esempio di attività rischiosa è l'investimento in titoli azionari: non si può sapere in anticipo se il prezzo aumenterà o diminuirà, né se la società che lo ha emesso pagherà periodicamente i dividendi.
RIVALUTAZIONE
Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento
della Gestione Separata, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA
Questo termine indica il tasso percentuale del rendimento minimo garantito al momento della stipula di una polizza assicurativa e dichiarato per contratto.
È il tasso di interesse che definisce il guadagno minimo per un assicurato: la rivalutazione delle prestazioni, per contratto, non può scendere al di sotto di tale soglia.
La garanzia finanziaria indicata in polizza consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative a ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.), in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto.
S
SET INFORMATIVO
L’insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’Impresa, composto da:
a. il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
b. il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
c. le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
d. il modulo di proposta.
SICAV
Una società di investimento a capitale variabile (in acronimo SICAV), è una società simile ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario, ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale.
Il suo patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di tali azioni.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)
Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
SOSTITUTO D'IMPOSTA
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
SWITCH
Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata una parte o la totalità delle Quote investite in un determinato fondo Interno, e attribuite al contratto.
T
TASSO MINIMO GARANTITO
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative.
TESTA REVERSIONARIA
Termine legale che indica la “seconda testa”, cioè la persona sopravvivente designata dal Contraente per la corresponsione di una rendita vitalizia.
TRASFORMAZIONE
Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia.
Dà luogo a un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.
La Compagnia non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
V
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO INTERNO
Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
VALORE UNITARIO DELLA QUOTA
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato sul sito internet della Compagnia.
VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA
Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
VINCOLO
Vedi “cessione”.
VOLATILITÀ
Indica la misura della variazione percentuale di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) nel tempo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano l’investimento con la formula a premio unico.
SEZIONE 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Che tipo di assicurazione è?
ACTIVE INVESTIMENTO 2.0, è un’assicurazione multiramo a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi che offre la possibilità di diversificare l’investimento attraverso una combinazione di differenti componenti:
• Gestione Separata “XX.XXX.XX.”;
• uno o più dei seguenti Fondi Interni previsti dal contratto: CP Unico Prudente
CP Unico Bilanciato CP Unico Aggressivo Cattolica Strategia 3D
Prestazione principale
In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il Capitale Complessivo, come di seguito definito, aumentato di un importo addizionale in funzione dell’età raggiunta dall’Assicurato al decesso, da calcolare sul controvalore delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato.
Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto selezionabili dal Contraente:
PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI | PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA |
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari | a. E' offerta la garanzia di conservazione del capitale |
riconducibili all’andamento negativo del | investito in Gestione Separata - corrispondente a un |
valore delle quote; | rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che |
opera esclusivamente in caso di decesso |
PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI | PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA |
b. limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale assicurato, é di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo; c. in conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote l’entità ella prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto. | dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale. b. in caso di riscatto, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata. |
Art. 1.1 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
La Compagnia garantisce la liquidazione ai Beneficiari designati di un capitale come di seguito calcolato, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale - trascorso il periodo di carenza indicato all’Art. 2.
Il capitale è costituito dalla somma del:
a. capitale complessivo, come definito di seguito;
b. l’importo addizionale ottenuto moltiplicando il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricevimento del certificato di morte dell’Assicurato da parte della Compagnia, per una percentuale riportata nella Tabella A, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
CAPITALE COMPLESSIVO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Per capitale complessivo si intende la somma tra:
1. il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all’Art. 12.1) e;
2. il capitale rivalutato, alla data di decesso dell’Assicurato, derivante dall’investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Separata XX.XXX.XX.. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.
Per la liquidazione delle prestazioni previste dal contratto è necessario che siano adempiuti gli obblighi previsti dall’Art. 17. 'Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative'.
NOTA BENE
L’importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte come riportato nella seguente tabella:
TABELLA A
Età dell’Assicurato al momento del decesso | Fattore (%) di moltiplicazione | Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte |
Fino a 34 anni | 5,00% | 40.000,00 € |
Da 35 a 44 anni | 5,00% | 15.000,00 € |
Età dell’Assicurato al momento del decesso | Fattore (%) di moltiplicazione | Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte |
Da 45 a 54 anni | 5,00% | 10.000,00 € |
Da 55 a 70 anni | 3,00% | 10.000,00 € |
71 anni e oltre | 0,50% | 10.000,00 € |
Le prestazioni assicurative previste dal presente contratto variano in base al rendimento di una Gestione Separata e sono collegate all’andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
La Compagnia:
1. riguardo il capitale investito nella Gestione Separata, offre una garanzia di conservazione del capitale investito esclusivamente in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale. Per qualsiasi altro evento la garanzia di conservazione del capitale non è attiva;
2. riguardo l’investimento effettuato nei Fondi Interni, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.
Il Contraente accetta il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote e, in corso del contratto ad eccezione del caso di decesso dell'Assicurato, anche all’andamento del rendimento (valore) della Gestione Separata.
Per questo esiste la possibilità che l’entità del capitale corrisposto dalla Compagnia in caso di riscatto sia inferiore ai premi versati.
MODALITÀ OPERATIVE
In base alle prestazioni assicurate e a quanto previsto all’Art. 7. 'Modalità di pagamento del premio', affinché l’assicurazione sia valida, il Contraente deve versare un premio unico iniziale il cui ammontare è stato fissato al momento della conclusione del contratto.
Successivamente alla decorrenza del contratto, il Contraente potrà poi versare altri premi unici aggiuntivi una tantum, con importo e cadenza non predefiniti.
Dopo un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In questo caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, come determinato dall’Art. 15.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 2. 'Rischio morte – Limitazione della garanzia e carenze', senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato.
Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.
DURATA
Il contratto ha una durata coincidente con la vita dell’Assicurato.
SEZIONE 2
ESCLUSIONI, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE
Art. 2 RISCHIO MORTE – LIMITAZIONI DELLA GARANZIA E CARENZE
IN CASO DI DECESSO: LIMITAZIONI
Il capitale sarà pari solamente a quello specificato al precedente Art. 1.1 a), nel caso in cui il decesso sia causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione di carattere militare;
• contaminazione radioattiva o nucleare;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• lesioni o malattie provocate intenzionalmente;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
• abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
• uso o abuso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
• malattie preesistenti o incidenti verificatisi in data precedente la data di conclusione del contratto;
• problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica, ad esempio schizofrenia o depressione;
oppure dall’esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:
• attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
• automobilismo, motociclismo, motonautica;
• pugilato, arti marziali, lotta nelle sue varie forme;
• atletica pesante;
• salti dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico;
• bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino);
• rugby, baseball, hockey;
• kayak, rafting, immersione con autorespiratore;
• sport aerei (paracadutismo, deltaplano, parapendio, vela).
CASI SPECIFICI: CORPI ARMATI E VIGILI DEL FUOCO
In caso di decesso dell’Assicurato che faccia parte di uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o dei Vigili del Fuoco, accaduto durante lo svolgimento della propria attività professionale, il capitale riconosciuto sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all’ultima fascia d’età prevista dalla Tabella A di cui al precedente Art. 1.1, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Nel caso in cui il decesso sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come regolato all’Art. 1.1, senza la limitazione sopra indicata.
PERIODO DI CARENZA: CONDIZIONI
Viene applicato un periodo iniziale di sei mesi in cui le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci, salvo il caso in cui l'Assicurato prima della conclusione del contratto si sottoponga a visita medica.
Nel caso di decesso dell’Assicurato in questo periodo verrà corrisposto ai Beneficiari designati solamente il capitale di cui all’ Art. 1.1 a).
Questo periodo verrà applicato anche successivamente, a decorrere dalla data in cui siano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
La carenza non si applica nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta di:
• una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico;
• infortunio – dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.
In questi casi, la Compagnia riconosce una somma pari al capitale assicurato così come stabilito dall’Art. 1.1.
Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato al presente articolo per il caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto.
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
CASI SPECIFICI: AIDS
Anche nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, è sempre previsto un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o da altra patologia a essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all’Art. 1.1 a).
Lo stesso criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la stessa causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.1, senza la limitazione sopra indicata.
SEZIONE 3
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Art. 3 MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti:
• il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
• il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale.
La disponibilità del premio viene data per certa una volta trascorsi i giorni di valuta secondo il mezzo di pagamento utilizzato o, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia dell’avvenuto accredito sul proprio conto corrente se l’informazione giunge dopo la data di valuta.
Se il lunedì, giorno in cui avviene l’investimento e l’attribuzione delle Quote, non coincide con un giorno di borsa aperta secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il contratto ha efficacia a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
NOTA BENE:
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente o dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEL PREMIO
Nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza, in cui sono contenute informazioni relative al contratto riguardo la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, e- mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Relativamente all’investimento nei Fondi Interni, nella lettera di conferma la Compagnia comunicherà inoltre al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario e la data di valorizzazione.
In corso di contratto, al momento dell’investimento nei suddetti Fondi Interni, la Compagnia, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunicherà altresì per iscritto, con riferimento ai premi aggiuntivi, il premio versato e quello investito, il numero delle quote attribuite, il loro valore
unitario e la data di valorizzazione.
Art. 4 REVOCA DELLA PROPOSTA
MODALITÀ OPERATIVE
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia tramite lettera raccomandata AR indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La revoca della proposta verrà considerata valida anche nel caso in cui:
• sia pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata entro il periodo consentito sopra indicato;
• sia fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, sempre entro i termini sopraindicati.
MODALITÀ DI CALCOLO
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Art. 5 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
MODALITÀ OPERATIVE
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza con comunicazione scritta alla sede della Compagnia tramite lettera raccomandata AR indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La comunicazione di recesso verrà considerata valida anche nel caso in cui:
• sia pervenuta alla Compagnia successivamente ai 30 giorni dalla decorrenza del contratto, ma inviata entro il periodo consentito sopra indicato;
• sia fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, sempre entro i termini sopraindicati.
A partire dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso, le parti del contratto si ritengono libere da qualunque obbligo derivante da esso.
MODALITÀ DI CALCOLO
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
• il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all’Art. 12.1;
• la parte di premio investita nella Gestione Separata;
• i costi gravanti sul premio di cui all’Art. 8 A).
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
Art. 6 CONFLITTO DI INTERESSE
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
SEZIONE 4
REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
IMPORTI E PERIODICITÀ
In base a quanto previsto dal contratto, il Contraente versa un premio unico iniziale il cui ammontare è fissato al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi una tantum di importo e cadenza non predefiniti.
PREMIO | Ammontare minimo |
Premio Unico iniziale* | 10.000,00 € |
Premi Unici aggiuntivi | 1.000,00 € |
• In caso di adesione alla Convenzione Reinvestimento o alla Convenzione NoiFuturo - FA, il premio unico iniziale minimo è pari a 5.000,00 euro.
Al momento della decorrenza del contratto, o al momento del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 8 A), è investito in Quote di Fondi Interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione e nella Gestione Separata.
La Compagnia provvede all’investimento del premio, come previsto all’Art. 13.
In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi, per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata alle opzioni Stop Loss, Take Profit, Decumulo Finanziario, nonché all’Allocazione Life-Cycle; per ulteriori dettagli si rimanda agli Articoli 16.2, 16.3 e 16.4.
GESTIONE SEPARATA XX.XXX.XX. – LIMITI DI VERSAMENTO
La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “ACTIVE INVESTIMENTO 2.0”.
Il cumulo dei premi versati nel prodotto “ACTIVE INVESTIMENTO 2.0” e investiti nella Gestione Separata XX.XXX.XX., compreso il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 euro.
Inoltre, per tutta la durata contrattuale il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, riferiti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata XX.XXX.XX., in vigore alla data di sottoscrizione del contratto e stipulati dal Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattatati parzialmente, non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro.
ESEMPIO
Premio unico iniziale: € 20.000,00 Premio aggiuntivo versato: € 10.000,00
Riscatto parziale: € 5.000,00, di cui quota parte di premio ad esso riferibile € 4.800,00 (*)
Cumulo premi netti: € 20.000,00 + € 10.000,00 - € 4.800,00 = € 25.200,00 (*) ipotesi puramente esemplificativa
“COME EFFETTUO I PAGAMENTI?”
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato scegliendo fra varie opzioni:
a. bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia e il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
b. bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
c. assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”;
d. carta di xxxxxx o carta di credito;
e. reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia.
Art. 8 COSTI
"QUALI COSTI GRAVANO DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE?”
A. Xxxxx gravanti sul premio corrisposto per la sottoscrizione della garanzia
I costi di acquisizione e amministrazione relativi al premio unico iniziale e ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio versato.
Oltre ai costi fissi, ci sono i costi variabili di caricamento gravanti sul premio unico – al netto del costo fisso sopra descritto – e sui premi unici aggiuntivi applicati relativamente a ciascun parte di premio (scaglione) secondo quanto rappresentato nelle Tabelle che seguono.
TABELLA B – COSTI FISSI APPLICATI ESCLUSIVAMENTE AL PREMIO INIZIALE
Premio | Costo fisso gravante sul premio |
Per qualsiasi importo | 150,00 € |
TABELLA C – COSTI VARIABILI
Scaglioni di premio (al netto del costo fisso sopra esposto) | Costo percentuale gravante sul premio |
Fino a 15.000,00 € | 2,50% |
Da 15.000,01 € a 50.000,00 € | 2,00% |
Da 50.000,01 € a 100.000,00 € | 0,50% |
Da 100.000,01 € | 0,30% |
ESEMPIO
Premio unico iniziale: € 150.000,00 Costo fisso: € 150,00
Costi variabili pari alla somma: (€ 15.000,00 * 2,50%) + (€ 35.000,00 * 2,00%) + (€ 50.000,00 * 0,50%) + (€ 49.850,00 * 0,30%)
= € 1.474,55
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato, che per essi dovrà rivolgersi al proprio medico di
fiducia.
B. Costi per riscatto
I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza determinato secondo le modalità indicate all'Art. 15. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.
TABELLA D - RISCATTO
Data di richiesta di riscatto | Costi per riscatto |
Nel corso del 1° anno | Non ammesso |
Nel corso del 2° anno | 2,50% |
Nel corso del 3° anno | 2,00% |
Nel corso del 4° anno | 1,50% |
Nel corso del 5° anno | 0,50% |
Trascorsi 5 anni | Non previsti |
C. Costi per trasferimenti (switch)
Per ogni anno di contratto il primo trasferimento è gratuito; i successivi switch prevedono costi fissi pari a 10,00 euro ciascuno e saranno trattenuti da:
• il controvalore delle Quote trasferite da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
• il controvalore delle Quote trasferite da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
• l’importo trasferito dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno).
"QUALI COSTI GRAVANO INVECE SUI FONDI INTERNI?"
D. Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione.
I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:
TABELLA E - CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO, CP UNICO AGGRESSIVO
Tipologia | Percentuale |
Commissione di gestione | 1,30% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
TABELLA F - CATTOLICA STRATEGIA 3D
Tipologia | Percentuale | ||||
Commissione di gestione | 1,60% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno | ||||
Commissioni | per | la | garanzia | di | Non previste |
Tipologia | Percentuale |
prestazione minima | |
Commissioni di overperformance | Non previste |
E. Remunerazione della SGR – (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni)
TABELLA G - REMUNERAZIONE SGR
Tipologia | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR per il Fondo Interno CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e il Fondo Interno Cattolica Strategia 3D |
Commissioni overperformance | Non previste |
Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione degli OICR sottostanti viene integralmente riconosciuto a ciascun Fondo Interno e va a beneficio dei Contraenti.
F. Altri costi
È prevista una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 12.1 – anche in ragione dei costi di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dal Fondo Interno.
Sono previsti anche oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.
Questi oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.
“QUALI COSTI GRAVANO INVECE SULLA GESTIONE SEPARATA?”
G. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata.
Dal rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata XX.XXX.XX. si sottrae annualmente un’aliquota.
Tipologia | Percentuale |
Ritenzione applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione | 1,25% |
La sottrazione dell’aliquota verrà applicata indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata XX.XXX.XX..
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. In questo caso, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
Art. 9 SCONTI
CONVENZIONE REINVESTIMENTO
Qualora la sottoscrizione del contratto derivi dal reinvestimento di capitali provenienti da polizze di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione precedentemente sottoscritte con la Compagnia, sono
previsti sconti sui costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali versamenti unici aggiuntivi.
In particolare, fermo il pagamento di un costo fisso pari a 100,00 euro (da sottrarre al primo premio), verranno previsti sull’ammontare del cumulo premi costi di caricamento ridotti rispetto alla tariffa base correlati all’effettivo ammontare del premio, rappresentati nella tabella che segue:
Scaglioni di premio (al netto del costo fisso sopra esposto) | Costo percentuale gravante sul premio |
Fino a 15.000,00 € | 1,25% |
Da 15.000,01 € a 50.000,00 € | 1,00% |
Da 50.000,01 € a 100.000,00 € | 0,25% |
Da 100.000,01 € | 0,15% |
Il cumulo premi considera il premio unico iniziale ed eventuali versamenti unici aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti parziali.
In caso di adesione alla Convenzione Reinvestimento, il premio unico iniziale minimo è pari a 5.000,00 euro. Gli eventuali versamenti aggiuntivi sono ammessi anche se non rivenienti da polizze in scadenza o riscattate.
CONVENZIONE LINEA PROTEZIONE PERSONA/CASA
Qualora il Contraente sia già sottoscrittore di almeno un prodotto Danni o Vita di Cattolica Assicurazioni tra quelli della Linea Privati - Protezione Persona/Casa sono previsti sconti sui costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali versamenti unici aggiuntivi.
In particolare, fermo il pagamento del costo fisso di 150,00 euro (da sottrarre al primo premio), verranno previsti sull’ammontare del cumulo premi costi di caricamento ridotti rispetto alla tariffa base correlati all’effettivo ammontare del premio, rappresentati nella tabella che segue:
Scaglioni di premio (al netto del costo fisso sopra esposto) | Costo percentuale gravante sul premio |
Fino a 15.000,00 € | 1,75% |
Da 15.000,01 € a 50.000,00 € | 1,40% |
Da 50.000,01 € a 100.000,00 € | 0,35% |
Da 100.000,01 € | 0,21% |
Il cumulo premi considera il premio unico iniziale ed eventuali versamenti unici aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti parziali.
CONVENZIONE NOIFUTURO - FA
Qualora il Contraente sia Agente Generale (iscritto alla Sezione A del "Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi") avente mandato di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. oppure un addetto all’attività di intermediazione assicurativa al di fuori dei locali del suddetto Agente per il quale opera (iscritto alla Sezione E del "Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi" e regolarmente riconosciuto da una di tali società), la Compagnia prevede uno sconto sui costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali versamenti unici aggiuntivi.
In tal caso l’Assicurato, alla data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, dovrà essere Agente Generale avente mandato di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. oppure un addetto all’attività di intermediazione assicurativa al di fuori dei locali dell'Agente per il quale opera regolarmente o essere compreso nello stesso Nucleo Familiare (*) del Contraente.
In particolare, verranno azzerati sia il costo fisso iniziale, sia i costi di caricamento sul premio:
Scaglioni di premio | Costo percentuale gravante sul premio |
Qualsiasi importo | 0,00% |
(*) Nucleo Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, gli ascendenti e i figli del Contraente, purché iscritti nel suo stesso “stato di famiglia”.
In caso di decadenza di tali requisiti soggettivi nel corso della durata contrattuale, non verranno ammessi eventuali successivi versamenti aggiuntivi.
In caso di adesione alla Convenzione NoiFuturo - FA, il premio unico iniziale minimo è pari a 5.000,00 euro.
Art. 10 REQUISITI SOGGETTIVI
Nel momento in cui viene concluso il contratto:
• l’Assicurato deve avere un’età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 90 anni;
• il Contraente deve avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 90 anni;
• il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata a esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; se nel corso del contratto il domicilio viene trasferito in uno Stato diverso, il contratto dovrà essere risolto.
IMPIEGO DEI PREMI E PRESTAZIONI
PREMII E PRESTAZIONI
In questa Sezione vengono indicate le norme che regolano i vari profili di investimento disponibili. Vengono inoltre indicate le norme che regolano le opzioni a disposizione del Contraente.
SEZIONE 5
INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Art. 11 SCELTA DEI FONDI INTERNI
Alla sottoscrizione della polizza il Contraente può scegliere di investire i premi versati in Gestione Separata XX.XXX.XX., e nei Fondi Interni CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e Cattolica Strategia 3D, selezionando una delle allocazioni proposte dalla Compagnia.
Il Contraente, scegliendo tra le possibilità disponibili, può diversificare i propri investimenti.
“COME SONO INVESTITI I MIEI PREMI?”
I premi, al netto dei costi gravanti sul premio, come da Art. 8 A), sono investiti dalla Compagnia nella Gestione Separata XX.XXX.XX. e in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.
I costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.
I Fondi Interni sono del tipo “ad accumulazione”: i proventi non vengono quindi distribuiti ai Contraenti, ma reinvestiti.
È importante che il Contraente – nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto alla durata dell’investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo e apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento
RISCHI E GARANZIE
PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI | PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA |
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all’andamento negativo del | a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che |
PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI | PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA |
valore delle quote; b. limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo; c. in conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto. | opera esclusivamente in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale. b. in caso di riscatto, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata. |
MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO
Esclusivamente alla sottoscrizione del contratto, il Contraente può scegliere le seguenti modalità di ripartizione del premio versato.
1. PROFILI FISSI
Il premio unico iniziale viene investito nella Gestione Separata e nei Fondi Interni secondo percentuali predeterminate, variabili in funzione del Profilo scelto dal Contraente.
PROFILO | Gestione Separata | Fondo Interno Cattolica Strategia 3D | Fondo Interno CP Unico Prudente |
Profilo A - Attivo | 30% | 60% | 10% |
Profilo B - Equilibrato | 40% | 40% | 20% |
Profilo C - Sereno | 70% | 20% | 10% |
Riallocazione:
Durante la vita del contratto non sono previste attività di riallocazione o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare le percentuali di ripartizione del premio scelte alla sottoscrizione del contratto.
2. ALLOCAZIONE LIFE-CYCLE
Il premio unico iniziale viene investito nella Gestione Separata e nei Fondi Interni in base a un meccanismo automatico Life-Cycle, secondo percentuali predeterminate, variabili in funzione dell’età dell’Assicurato.
È possibile aderire all’allocazione Life-Cycle solo se il Contraente coincide con l’Assicurato, alla sottoscrizione del contratto ha un’età inferiore a 55 anni e il capitale complessivo della polizza è superiore a 30.000,00 euro. L’esposizione alla componente in Fondi Interni decresce al diminuire dell’orizzonte temporale al fine di ricercare una allocazione più prudenziale:
TABELLA H
Età assicurativa | Gestione Separata | Fondo Interno CP Unico Prudente | Fondo Interno CP Unico Bilanciato | Fondo Interno CP Unico Aggressivo | Fondo Interno Cattolica Strategia 3D |
Fino a 34 anni | 20% | 0% | 0% | 30% | 50% |
da 35 a 39 anni | 25% | 0% | 10% | 20% | 45% |
da 40 a 44 anni | 30% | 0% | 15% | 10% | 45% |
da 45 a 49 anni | 35% | 0% | 25% | 0% | 40% |
da 50 a 54 anni | 40% | 20% | 0% | 0% | 40% |
da 55 a 59 anni | 45% | 25% | 0% | 0% | 30% |
da 60 a 64 anni | 50% | 30% | 0% | 0% | 20% |
65 anni e oltre | 70% | 10% | 0% | 0% | 20% |
Riallocazione:
L’Allocazione Life-Cycle prevede periodicamente la riallocazione mediante switch automatici del capitale investito tra la Gestione Separata XX.XXX.XX., i Fondi Interni CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e Cattolica Strategia 3D, per ridistribuire gli investimenti (comprensivi anche di quanto versato attraverso eventuali versamenti aggiuntivi) secondo le percentuali indicate nella tabella precedente.
Il lunedì lavorativo immediatamente successivo alle ricorrenze del contratto prefissate ogni 5 anni, viene rilevato il capitale maturato di ogni singola posizione, come di seguito esposto:
• per CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e Cattolica Strategia 3D: numero delle quote attribuite alla singola posizione individuale moltiplicato per il loro valore unitario, rilevato in tale lunedì o il primo giorno lavorativo successivo se il lunedì è festivo;
• per XX.XXX.XX.: il capitale rivalutato in tale lunedì, secondo le modalità indicate al successivo art. 12.2.
Viene rilevata l’età assicurativa dell’Assicurato alla ricorrenza di riferimento del contratto e vengono di conseguenza determinate le percentuali di allocazione in vigore per età in base alla Tabella precedente.
Dopo aver verificato le percentuali di investimento effettive in CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e Cattolica Strategia 3D, se necessaria verrà effettuata la riallocazione. Non saranno eseguite riallocazioni nel caso in cui le percentuali effettive dell’investimento risultino maggiori o minori del 2% di quelle indicate nella Tabella precedente, per evitare disinvestimenti di importi trascurabili.
La riallocazione viene eseguita con due modalità diverse a seconda che la percentuale di investimento effettiva in quota unit risulti maggiore o minore di quella stabilita nella Tabella H:
• se la percentuale effettiva della quota unit è maggiore, verrà disinvestito il controvalore delle quote investite nei Fondi Interni presenti, in misura proporzionale, pari all’importo oggetto della riallocazione e al tempo stesso verrà reinvestito il controvalore nella Gestione Separata XX.XXX.XX.;
• se la percentuale effettiva della quota unit è minore, verrà disinvestito dalla Gestione Separata XX.XXX.XX. l’importo oggetto della riallocazione e al tempo stesso verrà reinvestito nei Fondi Interni, al fine di raggiungere le percentuali previste dalla Tabella H.
Allocazione iniziale | Valore posizione | % Allocazione posizione | % Life-Cycle Fascia 45-49 anni |
Fondi Interni | |||
- Cattolica Strategia 3D | 4.000,00 € | 40,00% | 40,00% |
- CP Unico Bilanciato | 2.500,00 € | 25,00% | 25,00% |
Gestione Separata XX.XXX.XX. | 3.500,00 € | 35,00% | 35,00% |
Totale | 10.000,00 € | 100,00% | 100,00% |
Allocazione | Valore posizione | % Allocazione posizione | % Life-Cycle Fascia 50-54 anni | Delta da riallocare |
Fondi Interni | ||||
- Cattolica Strategia 3D | 4.000,00 € | 40,00% | 40,00% | 0,00% |
- CP Unico Prudente | 0,00 € | 0,00% | 20,00% | +20,00% |
- CP Unico Bilanciato | 2.500,00 € | 25,00% | 0,00% | -25,00% |
Gestione Separata XX.XXX.XX. | 3.500,00 € | 35,00% | 40,00% | +5,00% |
Totale | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% |
ESEMPIO RIALLOCAZIONE
Controvalore ipotetico della posizione: 10.000,00 euro
Allocazione iniziale Life-Cycle, alla sottoscrizione:
Età assicurativa alla sottoscrizione: 47 anni Fascia di età considerata: da 45 a 49 anni
Prima ricorrenza quinquennale
Età assicurativa alla sottoscrizione: 52 anni Fascia di età considerata: da 50 a 54 anni
PERIODI DI INIBIZIONE E REGOLE DI PRIORITA’ DELLE OPERAZIONI
Periodi di inibizione:
Data Controllo: lunedì lavorativo successivo alla ricorrenza quinquennale di riferimento
Data Switch per Life Cycle: lunedì lavorativo successivo alla Data Controllo
Se selezionato questo Profilo di Investimento, non sarà possibile inserire eventuali richieste di Switch volontario, Versamento aggiuntivo, Riscatto e Denuncia di Sinistro per decesso nel periodo compreso tra il giorno lavorativo immediatamente successivo alla Data Controllo e la Data Switch per Life-Cycle.
Tali operazioni potranno essere inserite dopo la Data Switch per Life-Cycle.
Regole di priorità:
In caso di coincidenza temporale, le operazioni legate allo Stop Loss verranno effettuate prioritariamente rispetto alle operazioni legate al Life-Cycle.
3. PROFILO LIBERO
Il Contraente può definire come ripartire il capitale investito tra la Gestione Separata XX.XXX.XX., e i Fondi Interni CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e Cattolica Strategia 3D.
Per il Profilo Xxxxxx, il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali
eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.
MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO – ALTRE INFORMAZIONI
FOCUS: SCELTA DEL FONDO O DEI FONDI INTERNI
Il Contraente, scegliendo tra le opzioni, può diversificare i propri investimenti.
La scelta avviene al momento del versamento del premio unico iniziale – alla sottoscrizione della proposta – o del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, tramite l’indicazione del Profilo di investimento o delle percentuali di allocazione fra Gestione Separata e Fondi Interni.
È importante che il Contraente – nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale (durata) dell’investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo e apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.
Qualora il Contraente abbia scelto al momento della sottoscrizione del contratto il Profilo Fisso A, B, C, o Allocazione Life-Cycle, gli eventuali versamenti aggiuntivi, se non diversamente specificato dal Contraente, saranno investiti secondo le percentuali di ripartizione previste dal Profilo di Investimento prescelto.
In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, il Contraente potrà comunque indicare le percentuali di ripartizione del premio investito con tale versamento tra Gestione Separata e Fondi Interni, nel rispetto comunque dei limiti minimi/massimi di esposizione alla Gestione Separata.
In caso di appartenenza al Profilo Libero, la scelta dell’allocazione di eventuali versamenti unici aggiuntivi avviene indicando le percentuali di ripartizione del premio investito tra Gestione Separata e Fondi Interni, nel rispetto comunque dei limiti minimi/massimi di esposizione alla Gestione Separata.
Art. 12 VALORE DELLA QUOTA – RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
ART. 12.1 - VALORE DELLA QUOTA (RELATIVO AI FONDI INTERNI)
Il valore unitario delle quote in cui è suddiviso ciascun Fondo Interno viene calcolato il lunedì di ogni settimana, salvo quanto previsto all’Art. 27, dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno per il numero di quote in esso presenti a quella data.
Il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della valutazione delle attività mobiliari in esso presenti riferita al giovedì precedente e tiene conto dei costi di cui all’Art. 8. D, E e F.
Il valore unitario delle quote, così determinato, viene pubblicato sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxx.xx entro il secondo giorno successivo alla data di nuova valorizzazione e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario.
MODALITÀ OPERATIVE
Queste le modalità, compreso il calcolo necessario al trasferimento o alla conversione del capitale e le tempistiche (ossia il giorno in cui si rileva il valore unitario delle quote), delle operazioni di disinvestimento dai Fondi Interni.
a. Recesso dal contratto
- il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di recesso inviata mediante lettera raccomandata AR, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di recesso inviata mediante lettera raccomandata AR, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
b. Riscatto parziale o totale
- il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta completa di tutta la documentazione indicata all’Art. 17, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta completa di tutta la documentazione indicata all’Art. 17, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
c. Decesso dell’Assicurato
- il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la notizia del sinistro documentata con certificato di morte e inviata mediante lettera raccomandata AR, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la notizia del sinistro documentata con certificato di morte e inviata mediante lettera raccomandata AR, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
d. Switch da un Fondo Interno alla Gestione Separata XX.XXX.XX. o a un altro Fondo Interno
- il primo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 800562562, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- il secondo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 800562562, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., ad avvenuta esecuzione della richiesta, ne darà specifica informativa al Contraente mediante comunicazione tramite lettera.
e. Disinvestimento derivante dall’opzione Take Profit
- il terzo lunedì dell’anno successivo al Periodo di Osservazione (definito come periodo che coincide con l’anno solare). Il reinvestimento dell’importo da trasferire in Gestione Separata verrà effettuato contestualmente a quello di disinvestimento.
f. Disinvestimento derivante dall’opzione Stop Loss
- il primo lunedì del mese successivo al Periodo di Osservazione (definito come periodo che coincide con il mese solare). Il reinvestimento dell’importo da trasferire nel Profilo Salvagente verrà effettuato contestualmente a quello di disinvestimento.
g. Disinvestimento derivante dall’opzione Decumulo Finanziario
- il secondo lunedì del mese in cui cade la ricorrenza relativa alla frequenza di erogazione prescelta. Il calcolo del numero quote da disinvestire verrà effettuato il primo lunedì del mese in cui cade la ricorrenza relativa alla frequenza di erogazione prescelta.
h. Disinvestimento derivante dall’allocazione Life-Cycle
- il secondo lunedì successivo alla ricorrenza quinquennale di riferimento. Il calcolo del numero quote da disinvestire verrà effettuato il primo lunedì successivo alla ricorrenza quinquennale di riferimento. Il reinvestimento dell’importo da trasferire verrà effettuato contestualmente a quello di disinvestimento.
Qualora il lunedì non fosse lavorativo, verrà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo immediatamente seguente.
Se il lunedì non coincide con un giorno di borsa aperta secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
ART. 12.2 – RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE (RELATIVO ALLA GESTIONE SEPARATA)
La rivalutazione del capitale investito in Gestione Separata è collegata a una specifica gestione patrimoniale denominata XX.XXX.XX., separata dalle altre attività della Compagnia.
Per il calcolo della misura di rivalutazione, il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente
quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.
MISURA DI RIVALUTAZIONE
La misura annua di rivalutazione da applicare è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata XX.XXX.XX. diminuito dell’1,25% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. In questo caso, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
In conseguenza dei costi applicati, la misura annua di rivalutazione potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento .
Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione sarà ulteriormente ridotta dell’aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.
DETERMINAZIONE DEL CAPITALE RIVALUTATO
Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza e applicando il costo fisso di gestione annua.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.
La rivalutazione del capitale a una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
XXXXX ANNUO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
In relazione al capitale investito nella Gestione Separata XX.XXX.XX., il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque momento avvenga nel corso della durata contrattuale.
In ipotesi diverse dal decesso dell’Assicurato, la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata non è operante (ivi incluso l’esercizio del riscatto).
La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto e a seguito di riscatti parziali.
Per capitale investito in Gestione Separata si intende il cumulo dei premi versati in quest’ultima, al netto dei costi di cui all’Art. 8 A), comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti unici aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.
ESEMPIO
Premio unico iniziale: € 150.000,00 Costi di caricamento:
• Costo fisso: € 150,00
• Costi variabili pari alla somma: (€ 15.000,00 * 2,50%) + (€ 35.000,00 * 2,00%) + (€ 50.000,00 * 0,50%) + (€ 49.850,00 * 0,30%) = € 1.474,55
Capitale investito: € 150.000,00 - € 1.474,55 - € 150,00 = € 148.375,45
Al capitale investito così determinato, vanno sottratti eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente.
Art. 13 MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE E MODALITÀ DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA
ART. 13.1 MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE
Sia per il premio versato alla sottoscrizione della proposta che per gli eventuali premi unici aggiuntivi, il numero delle quote da attribuire al contratto si determina dividendo il premio versato, al netto dei costi come da Art. 8 A), per il valore unitario delle stesse rilevato
• il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
• il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene data per certa una volta trascorsi i giorni di valuta secondo il mezzo di pagamento utilizzato o, in caso di bonifico, al ricevimento dell’avvenuto accredito sul proprio conto corrente se l’informazione giunge dopo la data di valuta.
Se il lunedì non coincide con un giorno di borsa aperta secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
TABELLA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VALUTA
MEZZO DI PAGAMENTO | VALUTA RICONOSCIUTA | GIORNO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO |
Assegni circolari e bancari | 2 giorni lavorativi dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede) | Il primo lunedì successivo al giorno di riferimento (*), se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi; il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento (*), se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi. |
Bonifici bancari | Coincidente con la valuta riconosciuta alla Compagnia dalla banca ordinataria | Il primo lunedì successivo al giorno di riferimento (*)(**), se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi; il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento (*)(**), se tra il giorno di riferimento (*) e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi. |
(*) Il giorno di riferimento è quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento utilizzato.
(**) o a quello di ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell’avvenuto accredito del versamento sul proprio conto corrente, se giunge successivamente alla data di valuta.
Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto, il Contraente potrà investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi.
ART. 13.2 – MODALITÀ DI INVESTIMENTO DEL PREMIO NELLA GESTIONE SEPARATA
Le operazioni di investimento nella Gestione Separata XX.XXX.XX. verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come da Art. 3.
Le operazioni di investimento nella Gestione Separata XX.XXX.XX. conseguenti al versamento successivo di premi unici aggiuntivi – e la relativa decorrenza degli effetti del contratto – verranno effettuate:
• il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
• il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene data per certa una volta trascorsi i giorni di valuta secondo il mezzo di pagamento utilizzato o, in caso di bonifico, al ricevimento dell’avvenuto accredito sul proprio conto corrente se l’informazione giunge dopo la data di valuta.
Il capitale investito nella Gestione Separata XX.XXX.XX. è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio come da Art. 8 A).
Art. 14 OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO (SWITCH)
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare operazioni di switch.
La Compagnia detrarrà dall’importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento come definiti al precedente Art. 8 C).
“QUANDO E COME POSSO RICHIEDERE LO SWITCH?”
Il Contraente può richiedere lo switch, totale e/o parziale, nel caso in cui voglia effettuare le operazioni di seguito indicate.
1. Trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a un altro.
Le operazioni di disinvestimento verranno effettuate secondo quanto indicato all’Art. 12.1 e per l’attribuzione delle quote la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle stesse rilevato:
– il primo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
– il secondo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
2. Trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a Gestione Separata XX.XXX.XX.. L’operazione di disinvestimento verrà effettuata secondo quanto indicato all’Art. 12.1 e contestualmente verrà effettuato l’investimento in Gestione Separata XX.XXX.XX..
3. Trasferire il capitale maturato da Gestione Separata XX.XXX.XX. a un Fondo Interno.
Le operazioni di disinvestimento verranno effettuate secondo quanto indicato all’Art. 12.2 e il numero delle quote da attribuire al contratto si determinerà dividendo l’importo trasferito per il valore unitario delle stesse rilevato:
– il primo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
– il secondo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
Tutte le richieste vanno sempre rivolte:
• inviando lettera raccomandata AR indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00
- 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
• inviando una richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto.
Nei casi di cui sopra Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., ad avvenuta esecuzione della richiesta, informerà il Contraente tramite lettera.
FOCUS: SWITCH PROFILI
Nel caso in cui siano stati selezionati Profili Fissi A, B, C, o Allocazione Life-Cycle, le operazioni di Switch volontario comportano automaticamente il passaggio al Profilo Libero.
In caso di switch verso la Gestione Separata XX.XXX.XX. deve essere sempre preservato il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti unici aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.
Qualora non vengano rispettati i limiti predetti, l'operazione di switch non sarà effettuata dalla Compagnia.
NOTA BENE:
La Compagnia, dopo avere eseguito le operazioni di switch, con riferimento ai Fondi Interni, comunicherà per iscritto al Contraente il numero delle quote trasferite e di quelle attribuite, oltre ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.
La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verrà informato mediante comunicazione scritta.
Se il lunedì non coincide con un giorno di borsa aperta secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
SEZIONE 6
DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE
Art. 15 DIRITTO DI RISCATTO
Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, in conformità all’art. 1925 C.C. “
Riscatto e riduzione della polizza”, il Contraente può:
• riscattare anticipatamente l’intero contratto, riscuotendo un capitale pari al totale del valore di riscatto maturato, con la conseguente estinzione dello stesso (Riscatto totale);
• riscattare anticipatamente solo una parte del contratto, riscuotendo il relativo capitale richiesto, mantenendo in essere il contratto (Riscatto parziale).
In caso di riscatto totale o parziale la Compagnia applica i costi di cui all’Art. 8 B), variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.
In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di richiedere il Riscatto parziale, per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata alle opzioni Stop Loss, Take Profit, Decumulo Finanziario, nonché all’Allocazione Life Cycle; per ulteriori dettagli si rimanda agli Articoli 16.2, 16.3 e 16.4.
Il riscatto parziale è consentito:
1. per importi lordi non inferiori a 1.000,00 euro;
2. purché il capitale residuo, ossia il controvalore residuo sul contratto, risulti almeno pari a 5.000,00 euro.
Nel caso in cui anche uno solo di questi limiti non sia rispettato, il riscatto parziale non sarà effettuato.
Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata o il numero di Quote che intende riscattare.
L’operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, compreso il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.
L’operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all’importo richiesto.
Se invece il riscatto riguarda il capitale investito nella Gestione Separata, l’operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato.
Il riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte come definito all’Art. 1.1.
In caso di riscatto, è possibile che l’importo ottenuto sia inferiore al capitale investito in Gestione Separata.
La garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata prevista in caso di decesso dell’Assicurato, terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali e switch in uscita richiesti precedentemente.
In caso di riscatto non è prevista la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata.
Riguardo al capitale investito nei Fondi Interni, in caso di andamento sfavorevole del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nei Fondi Interni.
DIRITTI DEL CONTRAENTE
Dati i rischi di natura finanziaria derivanti da questo contratto, prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente.
1. può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione rivolgendosi all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Servizio Clienti:
– telefono 000 000 000,
– fax 0000000000,
– email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
2. ha diritto di richiedere il valore della quota del fondo interno e i valori di riscatto in ogni momento e in forma scritta alla Compagnia, che lo fornisce entro venti giorni dalla richiesta;
3. può esercitare il diritto di riscatto in queste diverse modalità:
– inviando lettera raccomandata AR indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00
- 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
– inviando una richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto
Qualora il Contraente non risultasse più cliente dell’Intermediario, il diritto di riscatto potrà essere esercitato inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere inviata alla Compagnia, completa di tutta la documentazione come da Art. 17.
La richiesta deve indicare il valore del capitale investito nella Gestione Separata da riscattare o il numero di Quote per le quali si intende richiedere il riscatto.
Il valore di riscatto maturato è pari alla somma (valore complessivo di polizza), dei due seguenti importi al netto degli eventuali costi per riscatto come da Art. 8 B):
1. al capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti, con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto;
2. il controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto, determinato secondo le modalità previste all’Art. 12.1.
Art. 16 OPZIONI CONTRATTUALI
Art. 16.1 OPZIONE RENDITA
Il Contraente può chiedere che il valore di riscatto totale di cui all’Art. 15, sia convertito in una delle prestazioni descritte ai punti A., B. e C. che seguono.
Ciascuna delle tipologie di rendita può essere corrisposta, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.
L’opzione è attivabile unicamente se il capitale complessivo della polizza è superiore a 30.000,00 euro.
L’importo della rendita sarà determinato al momento della richiesta dell’opzione in base all’età assicurativa dell’Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile, l’importo sarà determinato in base all’età assicurativa
dell’Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
La Compagnia fornisce per iscritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una sintesi di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i costi e le condizioni economiche.
La Compagnia si impegna a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti assicurativi vita che interessano all’avente diritto.
La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione.
La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando alla prestazione da convertire, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all’epoca della conversione, personalizzato in funzione dell’età dell’Assicurato (e dell’età del sopravvivente designato in caso di rendita reversibile).
SCELTE ESERCITABILI
A. Rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l’Assicurato è in vita
La Compagnia corrisponde all’Assicurato una rendita finché egli sarà in vita.
B. Rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona
La Compagnia corrisponde all’Assicurato una rendita finché egli sarà in vita; successivamente la girerà, nella misura del 60% o 100%, a favore della testa reversionaria (indicata al momento della scelta di questa opzione) e fintanto che quest’ultima resterà in vita.
C. Rendita annua vitalizia rivalutabile certa e poi vitalizia
La Compagnia corrisponde una rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente; e successivamente vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita.
In caso di decesso dell’Assicurato nei primi 5 o 10 anni, la rendita sarà erogata a favore del Beneficiario designato non oltre tale limite temporale.
IN CASO DI RENDITA… | IL CONTRATTO SI ESTINGUE… |
Vitalizia | • al decesso dell’Assicurato. |
Vitalizia reversibile | • al decesso dell’Assicurato, se la testa reversionaria è già deceduta; • al decesso della testa reversionaria, se l’Assicurato è già deceduto. |
Certa e poi vitalizia | • al termine del periodo di erogazione certa della rendita, se l’Assicurato è già deceduto; • al decesso dell’Assicurato, se successivo al termine del periodo di erogazione certa della rendita. |
Art. 16.2 OPZIONE STOP LOSS
Questa opzione scatta automaticamente nel caso in cui, in corso di contratto, la somma dei controvalori delle quote relative alla componente in Fondi Interni risulti inferiore all’80% dei capitali investiti inizialmente nei Fondi Interni, tenuto conto di eventuali riscatti parziali ed eventuali operazioni di switch.
L’opzione comporta il disinvestimento automatico delle quote investite nei Fondi Interni CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e Cattolica Strategia 3D e la riassegnazione della posizione del Contraente nel Profilo Salvagente, che prevede la seguente allocazione predefinita:
• 80% Gestione Separata XX.XXX.XX.;
• 10% Fondo Interno CP Unico Prudente;
• 10% Fondo Interno Cattolica Strategia 3D.
Il Profilo Salvagente non può essere selezionato direttamente dal Contraente e l'accesso allo stesso avviene solo in modo automatico a seguito dell'evento Stop Loss.
Per capitale investito in Fondi Interni si intende il cumulo dei premi versati in quest’ultimi, al netto dei costi di cui all’Art. 8 A), comprensivo degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.
Con frequenza mensile viene effettuata la verifica per rilevare l’eventuale perdita superiore al 20% del capitale iniziale investito nella componente in Fondi Interni.
L’ultimo lunedì lavorativo di ciascun mese di osservazione (Data Controllo) si procede con la verifica della suddetta perdita. Al verificarsi della condizione citata sopra, il primo lunedì lavorativo successivo al Periodo di Osservazione viene esercitata in automatico l’opzione Stop Loss.
ESEMPIO
Frequenza rilevazione: mensile
Capitale inizialmente investito in Fondi Interni: € 10.000,00
Controvalore quote investite in Fondi Interni al mese di osservazione: € 7.500,00 Variazione % rilevata: (7.500,00 / 10.000,00) -1 = -25,00%
Perdita rilevata >20%, che comporta il completo disinvestimento della posizione e il contestuale reinvestimento della medesima nel Profilo Salvagente
Capitale inizialmente investito in Fondi Interni: € 10.000,00
Controvalore quote investite in Fondi Interni al mese di osservazione: € 9.000,00 Variazione % rilevata: (9.000,00 / 10.000,00) -1 = - 10,00%
Perdita rilevata < 20%, nessuna riallocazione della posizione
Dopo 3 mesi dalla riallocazione è previsto un piano di 4 switch trimestrali (“Piano Salvagente”) pari ciascuno al 10% della quota di Gestione Separata, equamente ripartiti tra i due Fondi Interni CP Unico Prudente e Cattolica Strategia 3D.
Alla fine dei 4 trimestri, la polizza verrà associata automaticamente al Profilo Libero, con le percentuali di investimento raggiunte a quell’epoca.
Qualora il Contraente nel corso del periodo di “Piano Salvagente” effettui Switch volontari, Riscatti, o Versamenti aggiuntivi, verranno inibiti i successivi Switch automatici trimestrali di cui sopra.
In caso di passaggio dal “Piano Salvagente” al “Profilo Libero”, a seguito di Switch volontari, il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.
CARATTERISTICHE
L’operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento in Gestione Separata saranno effettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha rilevato il verificarsi delle condizioni dell’attivazione dell’opzione. La rilevazione delle condizioni per il disinvestimento da parte dell’Impresa avviene sulla base degli ultimi valori delle quote disponibili per i Fondi Interni collegati al contratto. L’Impresa, quindi, può calcolare e rilevare la perdita ad una determinata data, solo dopo aver rilevato il valore delle quote.
L’operazione di disinvestimento viene effettuata nel primo giorno di riferimento successivo al giorno di rilevazione. Vi è quindi un divario temporale tra il giorno in cui si verifica la perdita ed il giorno di effettuazione degli switch da parte dell’impresa.
L’opzione Stop Loss, se attiva, annulla la possibilità di attivare l’opzione Decumulo Finanziario (di cui al successivo Articolo 16.4).
Tale opzione è attivabile esclusivamente alla sottoscrizione del contratto.
Il Contraente può sceglierne la disattivazione in qualsiasi momento in corso di contratto; in tal caso l’opzione non può essere successivamente riattivata.
PERIODI DI INIBIZIONE
Data Controllo: ultimo lunedì lavorativo di ciascun mese di osservazione
Data Switch per Stop Loss: lunedì lavorativo successivo alla Data controllo
Se attiva tale opzione, eventuali richieste di Switch volontario, Versamento aggiuntivo, Riscatto e Sinistro per decesso, presentate nel periodo compreso tra la Data Controllo e il giovedì immediatamente precedente ad essa, inibiranno il controllo inerente all’opzione Stop Loss.
Relativamente al “Piano Salvagente”, non sarà possibile presentare tali richieste nel periodo compreso tra il giorno lavorativo immediatamente successivo la Data Controllo e la Data Switch per Stop Loss dei mesi interessati dagli Switch automatici trimestrali.
Tali operazioni potranno essere inserite dopo la Data Switch per Stop Loss.
I premi unici aggiuntivi incassati nel periodo compreso tra il giovedì immediatamente precedente e il mercoledì immediatamente successivo alla Data Controllo (relativamente alle polizze interessate dalla riallocazione derivante dall’opzione Stop Loss) saranno investiti il lunedì lavorativo successivo alla Data Switch per Stop Loss.
L’investimento di tali premi seguirà l’allocazione precedente allo Switch automatico derivante dall’opzione Stop Loss.
Art. 16.3 OPZIONE TAKE PROFIT
Questa opzione scatta automaticamente al verificarsi di una performance dei singoli Fondi Interni su cui è attiva l’opzione, rilevata nel Periodo di Osservazione, tale da determinare una plusvalenza teorica superiore al 10%. La finalità è quella di realizzare uno switch automatico verso la Gestione Separata di tale eventuale plusvalenza.
L’opzione Take Profit è attiva a condizione che
• nel Periodo di Osservazione non siano stati versati premi unici aggiuntivi oppure effettuati riscatti parziali o trasferimenti volontari (Switch volontari) sui Fondi Interni per i quali è stata esercitata l’opzione Take Profit;
• l'importo da trasferire in Gestione Separata non risulti inferiore a 100,00 euro. In caso contrario lo Switch automatico non verrà effettuato.
Sulla base di questa opzione, la Compagnia:
1. identifica come Periodo di Osservazione, ciascun anno solare incluso nella durata contrattuale. Il primo Periodo di Osservazione coinciderà con l’intervallo tra la data di decorrenza e il 31 dicembre di quell’anno;
2. determina la performance dei fondi fondi interni collegati al contratto, il secondo lunedì lavorativo successivo al Periodo di Osservazione, sottraendo un’unità al rapporto tra l’ultimo valore unitario della quota disponibile nel Periodo di Osservazione e il primo valore unitario della quota disponibile nello stesso periodo;
3. determina, nel caso in cui dalla performance così calcolata risulti una plusvalenza teorica superiore al 10%, l’importo da trasferire in Gestione Separata automaticamente; detto importo è pari al controvalore delle quote del fondo, che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per la differenza tra i loro valori unitari di cui al precedente punto 2.;
4. provvede, il terzo lunedì lavorativo dell’anno successivo al Periodo di Osservazione, a disinvestire un numero di quote dato dal rapporto tra l’importo di cui al precedente punto 3. e il valore unitario
delle quote relativo al giorno di riferimento immediatamente precedente la data di cui al precedente punto 2.;
5. provvede, contestualmente al disinvestimento di cui al precedente punto 4., ad effettuare il trasferimento (Switch automatico) nella Gestione Separata incrementando il capitale assicurato collegato alla stessa dell'importo di cui al precedente punto 3.. Tale importo concorre a formare, con effetto dalle ore 24 del giorno di cui al precedente punto 2., il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.
ESEMPIO
Frequenza di rilevazione: annuale Periodo di osservazione: anno solare
Valore del NAV inizio periodo: € 10,00 Valore del NAV fine periodo: € 11,50
Variazione % nel periodo di osservazione: (11,50 / 10,00) - 1 = 15,00%
Trasferimento della plusvalenza, pari al prodotto tra il numero di quote e la differenza tra NAV, dal Fondo Interno alla Gestione Separata
Valore del NAV inizio periodo: € 10,00 Valore del NAV fine periodo: € 10,50
Variazione % nel periodo di osservazione: (10,50 / 10,00) - 1 = 5,00%
Nessun trasferimento dal Fondo Interno a Gestione Separata in quanto la plusvalenza è inferiore al 10%
CARATTERISTICHE
Take Profit opera annualmente, il terzo lunedì lavorativo del mese di gennaio, a condizione che nell’intero anno solare precedente (anno di riferimento) non siano intervenute movimentazioni (versamenti aggiuntivi e/o switch e/o riscatti parziali) sul Fondo Interno in cui è osservata la plusvalenza.
Per questo la Compagnia, relativamente a ogni contratto, e per ogni Fondo Interno, rileva la plusvalenza teorica realizzata nell’anno di riferimento, confrontando il primo e l’ultimo valore del NAV della quota rilevati nell’anno solare di riferimento.
Se la plusvalenza teorica risultasse superiore alla soglia del 10%, la Compagnia procederà a uno switch automatico (per un numero di quote pari, per controvalore, all’intera plusvalenza realizzata) dal Fondo Interno verso la Gestione Separata XX.XXX.XX..
Non è necessario fornire assenso preventivo alle operazioni di switch automatico derivanti dall'attività relativa all’opzione.
L’opzione Take Profit, se attiva, annulla la possibilità di attivare l’opzione Decumulo Finanziario (di cui al successivo Articolo 16.4).
Tale opzione è attiva alla sottoscrizione del contratto.
Il Contraente può scegliere la disattivazione già alla sottoscrizione o in un momento successivo. Non è possibile riattivare l’opzione Take Profit in corso di contratto.
PERIODI DI INIBIZIONE E REGOLE DI PRIORITA’ DELLE OPERAZIONI
Periodi di inibizione:
Data Controllo: secondo lunedì lavorativo successivo al Periodo di Osservazione Data Switch per Take Profit: lunedì lavorativo successivo alla Data controllo
Se attiva tale opzione, eventuali richieste di Switch volontario, Versamento aggiuntivo, Riscatto e Sinistro per decesso, presentate nel periodo compreso tra la Data Controllo e il giovedì immediatamente precedente, inibiranno il controllo inerente all’opzione Take Profit.
Non sarà possibile inserire tali richieste nel periodo compreso tra il giorno lavorativo immediatamente
successivo alla Data Controllo e la Data Switch per Take Profit.
Tali operazioni potranno essere inserite dopo la Data Switch per Take Profit.
I premi unici aggiuntivi incassati nel periodo compreso tra il giovedì immediatamente precedente e il mercoledì immediatamente successivo alla Data Controllo (relativamente alle polizze interessate dalla riallocazione derivante dall’opzione Take Profit) saranno investiti il lunedì lavorativo successivo alla Data Switch per Take Profit.
L’investimento di tali premi seguirà l’allocazione precedente allo switch automatico derivante dall’opzione Take Profit.
Regole di priorità:
In caso di sovrapposizione temporale, le operazioni legate allo Stop Loss e al Life-Cycle verranno effettuate prioritariamente rispetto alle operazioni legate al Take Profit.
Art. 16.4 OPZIONE DECUMULO FINANZIARIO
Questa opzione, attivabile alla sottoscrizione o in corso di contratto, prevede la liquidazione progressiva del capitale attraverso un Piano di Riscatti Parziali Programmati (RPP).
L’opzione è attivabile unicamente se il capitale complessivo della polizza è superiore a 30.000,00 euro e se non attiva l’opzione Stop Loss o Take Profit.
Il Contraente può scegliere l’importo e la frequenza di liquidazione del Riscatto Parziale Programmato, nei limiti riportati in tabella.
TABELLA L
Frequenza di liquidazione del Riscatto Parziale Programmato | Importo minimo richiedibile |
Annuale | 1.000,00 € |
Semestrale | 500,00 € |
Trimestrale | 250,00 € |
L’importo e la frequenza di liquidazione del Riscatto Parziale Programmato, scelti al momento dell’attivazione dell’opzione, non saranno modificabili nel corso della durata del Piano (nemmeno in caso di eventuale successiva riattivazione dell’opzione).
L’erogazione del Riscatto Parziale Programmato è fissata per il secondo lunedì lavorativo del mese in cui cade la ricorrenza trimestrale/semestrale/annuale di riferimento, a seconda della frequenza di erogazione prescelta.
L’attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:
• l’importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% della somma dei premi versati (diminuiti dei premi parzialmente riscattati ed incrementati degli eventuali versamenti aggiuntivi), rilevato al momento dell’attivazione dell’opzione e della sua eventuale successiva riattivazione;
• l’importo del singolo Riscatto Parziale Programmato, non superi i 15.000,00 euro.
In caso di richiesta di attivazione dell'opzione, se l’importo di Riscatto Parziale Programmato prescelto all’attivazione dell’opzione non rispettasse il limite di disinvestimento di cui sopra, l’opzione Decumulo Finanziario non potrà essere riattivata.
PERIODI DI INIBIZIONE E REGOLE DI PRIORITA’ DELLE OPERAZIONI
Periodi di inibizione:
Data Controllo: primo lunedì lavorativo del mese in cui cade la ricorrenza di riferimento, a seconda della frequenza di erogazione prescelta
Data Disinvestimento per Decumulo: lunedì lavorativo successivo alla Data controllo
Se attiva tale opzione, non sarà possibile inserire eventuali richieste di Switch volontario, Versamento aggiuntivo, Riscatto e Sinistro per decesso nella settimana in cui ricade la Data Controllo e in quella immediatamente precedente ad essa.
Tali operazioni potranno essere inserite dopo la Data Disinvestimento per Decumulo.
Regole di priorità:
In caso di sovrapposizione temporale, le operazioni legate al Life-Cycle verranno effettuate prioritariamente rispetto alle operazioni legate al Decumulo Finanziario.
CARATTERISTICHE
L’ammontare del Riscatto Parziale Programmato dovrà essere disinvestito attingendo al capitale collegato alla Gestione Separata e a ciascun Fondo Interno.
Il calcolo del numero di quote dei Fondi Interni da disinvestire avverrà alla rispettiva Data Controllo, mentre il disinvestimento verrà effettuato il lunedì successivo ad essa.
Al fine di mantenere la composizione di investimento del Profilo di investimento prescelto, ciascun RPP verrà operato proporzionalmente sulle componenti sottostanti al contratto alla relativa data di corresponsione.
Per queste operazioni non è necessario presentare la relativa richiesta di riscatto.
Ciascun Riscatto Parziale Programmato riduce l’ammontare del capitale complessivo di un importo pari alla somma riscattata, attraverso la relativa cancellazione di Quote dei Fondi Interni e la relativa diminuzione del capitale rivalutato della Gestione Separata.
Il Piano di Riscatti Parziali Programmati terminerà in conseguenza di:
• decesso dell’Assicurato;
• richiesta di riscatto totale della polizza da parte del Contraente;
• disattivazione automatica dell’opzione da parte della Compagnia, nel caso in cui il capitale residuo di polizza risultasse inferiore all’importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto;
• richiesta di disattivazione dell’opzione da parte del Contraente.
DISATTIVAZIONE
La disattivazione è richiedibile una sola volta nel corso della vita del contratto.
• Il Contraente può richiedere la disattivazione dell’opzione inviando la richiesta almeno 30 giorni prima della relativa ricorrenza di pagamento;
• La Compagnia, nei casi in cui il capitale residuo di polizza risultasse inferiore all’importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto, provvederà alla disattivazione automatica dell’opzione;
• Nei casi di disattivazione dell’opzione, il Contratto rimane in vigore per il capitale residuo.
RIATTIVAZIONE
La riattivazione dell’opzione è concessa una sola volta nel corso della vita del contratto (a seguito di disattivazione su richiesta del Contraente o di disattivazione automatica effettuata dalla Compagnia) e solo se presenti queste condizioni:
• il capitale residuo di polizza sia maggiore dell’importo del Riscatto Parziale Programmato;
• la frequenza e l’importo siano gli stessi definiti nel precedente Piano di Riscatti Parziali Programmati.
Il Beneficiario dei Riscatti Parziali Programmati dovrà essere esclusivamente il Contraente. Ciascun Riscatto Parziale Programmato comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di
morte di cui al precedente Art. 1.1.
Art. 17 DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI E DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
OBBLIGHI E PROCEDURE
La Compagnia provvede a liquidare le prestazioni assicurative a condizione che siano stati assolti gli obblighi di produzione documentale meglio descritti successivamente e relativi alle operazioni di seguito riportate.
Tutti i pagamenti avvengono tramite bonifico bancario.
Per consentire i pagamenti, il Contraente e/o i Beneficiari devono comunicare le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti.
La documentazione deve essere inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari tramite:
• lettera raccomandata AR indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
• tramite l'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto.
Revoca della proposta:
• richiesta sottoscritta dal Contraente.
Recesso dal contratto:
• richiesta sottoscritta dal Contraente;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
Riscatto:
• richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
Decesso:
• richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
• certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
• relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
• atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o
meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e contenente:
in presenza di testamento:
copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari;
in assenza di testamento:
le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);
• in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
• in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente.
Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, può richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie e necessaria per la liquidazione della prestazione, e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (ad esempio: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
NOTA BENE:
Oltre alla documentazione, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e Adeguata Verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.
Se il Contraente e/o i Beneficiari non forniscono la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata da Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata AR indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna di detta documentazione completa da parte del Contraente e/o dei Beneficiari all’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 18 NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione e di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente e richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono
essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
A fronte dei requisiti di accesso che caratterizzano alcuni Profili di investimento (vedasi Art. 11. 'Scelta dei fondi interni') - che prevedono la coincidenza tra il Contraente e l’Assicurato - la cessione di contratto non risulta in tali casi ammessa.
LIMITAZIONI DI AZIONI ESECUTIVE O CAUTELARI
Le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, ai sensi dell’art. 1923 C.C. “Diritti dei creditori e degli eredi”.
DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Pertanto, le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
SEZIONE 7
BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Art. 19 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni indicate in polizza e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione.
In caso di scelta dell’opzione Decumulo Finanziario, il Beneficiario dei Riscatti parziali programmati dovrà essere esclusivamente il Contraente del contratto.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Il Contraente non può esercitare la facoltà di revoca o modifica dopo che:
• il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.
In questi casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Inoltre, nel caso in cui il Contraente abbia optato per la rendita vitalizia reversibile, verificatosi il decesso dell’Assicurato, beneficiaria della prestazione diventa la testa reversionaria.
SEZIONE 8
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ
Art. 20 DICHIARAZIONI SUL PROPRIO STATO DI SALUTE
Relativamente alla sottoscrizione del contratto, non è previsto alcun accertamento sanitario obbligatorio.
Art. 21 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
NOTA BENE:
Se le dichiarazioni fornite risultino inesatte o reticenti, tanto che la Compagnia non avrebbe consentito alla stipulazione del contratto o avrebbe consentito ma a diverse condizioni, la Compagnia stessa ha il diritto di modificare, recedere o impugnare il contratto e di ridurre le somme dovute.
IN CASO DI… | SUCCEDE COSÌ: |
Xxxx o colpa grave del Contraente | • La Compagnia ha il diritto di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Trascorsi i tre mesi, il diritto decade. • La Compagnia ha il diritto di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine di tre mesi per l’impugnazione, solamente il capitale di cui all’Art. 1.1 a) |
Assenza di dolo o colpa grave del Contraente | • La Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. • La Compagnia ha il diritto di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 1.1, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle prestazioni assicurate.
Art. 22 IMPOSTE E TASSE
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Art. 23 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del
contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 24 VARIAZIONI CONTRATTUALI
Nel periodo di validità del contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate dalla Compagnia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.
Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, la Compagnia informa il Contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che la Compagnia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento. Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.
Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell’entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.
Art. 25 COMUNICAZIONE IN CASO DI PERDITE
Nel caso in cui, in corso di contratto, il controvalore complessivo delle Quote detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti, la Compagnia lo comunicherà al Contraente; così come per ogni altra ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Art. 26 NUOVI FONDI INTERNI E FUSIONE TRA FONDI INTERNI
La Compagnia può istituire nuovi Fondi Interni oltre a quelli previsti da contratto, informandone preventivamente e per iscritto il Contraente.
Questi potrà investire nei Fondi Interni di nuova istituzione: [letter-list]
1. sottoscrivendo le loro Quote;
2. trasferendo le Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel contratto o dalla Gestione Separata.
FOCUS: FUSIONE FONDI INTERNI
La Compagnia, nell’interesse dei Contraenti, può effettuare fusioni tra Fondi Interni con caratteristiche simili e politiche di
investimento omogenee. La fusione può avvenire in circostanze straordinarie adottate dalla Compagnia per motivi particolari, tra cui: accrescere l’efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio dei Fondi.
L’operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante, il cui controvalore complessivo è pari a quello delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzato all’ultima quotazione precedente la fusione.
La fusione non prevede oneri o spese per i Contraenti, ai quali verrà comunicata per iscritto dalla Compagnia
Art. 27 POSTICIPAZIONE DEL CALCOLO DEL VALORE DELLE QUOTE
In caso di eccezionali eventi di turbativa del mercato, la Compagnia si riserva, fino a quando persiste la situazione sopra descritta, di sospendere le operazioni di attribuzione e di disinvestimento delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto.
Art. 28 COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Se in corso di contratto il Contraente e/o l’Assicurato trasferiscono il proprio domicilio in un altro Stato, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
L’inosservanza di questo obbligo comporta il rimborso delle somme eventualmente corrisposte dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
Art. 29 PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.
Pertanto, decorso tale termine, se non adeguatamente sospeso o interrotto, gli importi dovuti dalla Compagnia e non reclamati dagli aventi diritto entro dieci anni sono devoluti all’apposito fondo istituito dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 30 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
Art. 31 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
RIEPILOGO MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LA COMPAGNIA
MODALITA’ DI CONTATTO | DETTAGLI |
Numero verde | Numero 800562562 |
Lettera raccomandata AR | Indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Maciachini Business Park – MAC 1, Via X. Xxxxxx, 19 – 00000 Xxxxxx – Italia |
Intermediario | L’Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto |
ALLEGATI
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “XX.XXX.XX.”
1 - Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome “Rivalutazione Speciale Vita” ed indicata di seguito con la sigla “XX.XXX.XX.”. La gestione “XX.XXX.XX.” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2 - La valuta di denominazione della gestione “XX.XXX.XX.” è in Euro.
3 - Il rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4 - Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
• titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
• azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
• organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
• immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
• aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
• valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
• salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
• ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
5 - La gestione “XX.XXX.XX.” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “XX.XXX.XX.” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “XX.XXX.XX.”.
7 - Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 - Sulla gestione “XX.XXX.XX.” possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 - Il rendimento della gestione “XX.XXX.XX.” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 - Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “XX.XXX.XX.”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “XX.XXX.XX.” nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione “XX.XXX.XX.”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione
“XX.XXX.XX.”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “XX.XXX.XX.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “XX.XXX.XX.” per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione “XX.XXX.XX.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “XX.XXX.XX.”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “XX.XXX.XX.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.”.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
11 - È ammessa la possibilità di fusione della gestione “XX.XXX.XX.” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a. rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b. l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
c. le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d. le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
e. il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f. l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “XX.XXX.XX.” in senso meno favorevole ai Contraenti;
g. non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “XX.XXX.XX.” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
• i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
• ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
• iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
• iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche
che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 - La gestione “XX.XXX.XX.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “XX.XXX.XX.” al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “XX.XXX.XX.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 - Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI “CP UNICO PRUDENTE”, “CP UNICO BILANCIATO” e “CP UNICO AGGRESSIVO”
1. Costituzione e denominazione dei Fondi Interni
La Compagnia al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione, gestisce i Fondi Interni denominati CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO. I Fondi Interni costituiscono patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.
2. Partecipanti ai Fondi Interni
Sono legittimati a partecipare ai Fondi Interni, sotto qualsiasi titolo e forma, i Contraenti che abbiano sottoscritto i contratti assicurativi emessi dalla Compagnia a cui vengano collegati i suddetti Fondi Interni.
3. Obiettivi dei Fondi Interni
L’obiettivo della gestione finanziaria di ciascuno dei suddetti Fondi Interni, a seconda del profilo di rischio proprio di ciascun Fondo, è massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark.
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno.
Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark di riferimento di ciascun Fondo Interno.
Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
JP Morgan Cash Euro 6 Month | 10% |
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return | 70% |
Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross Eur | 20% |
Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
JP Morgan Cash Euro 6 Month | 20% |
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return | 30% |
Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross Eur | 50% |
Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
JP Morgan Unhedged ECU GBI Local | 20% |
Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross Eur | 80% |
Indice | Descrizione dell’indice |
JP Morgan Cash Euro 6 Month | L’indice è rappresentativo delle performance degli euro-depositi a 6 mesi denominati in euro. L’indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: JPCAEU6M |
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return | L’indice è composto dai titoli governativi dell’area EMU (European Monetary Union/ Unione Monetaria Europea) il cui peso è determinato sulla base della rispettiva capitalizzazione. Ciascun titolo obbligazionario componente l’indice è in euro. È un indice di tipo “total return”, il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili. L’indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: JPMGEMLC |
JP Morgan Unhedged ECU GBI Local | L’indice è composto dai titoli governativi dei Paesi industrializzati. È un indice di tipo “total return”, il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili. L’indice, espresso in euro, include l’effetto di rischio di cambio ed è reperibile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: JNUCGBIG |
MSCI Daily TR World Gross EUR | L’indice è composto da titoli azionari quotati nelle borse dei principali Paesi sviluppati mondiali. Ciascun titolo azionario è pesato all’interno dell’indice sulla base della propria capitalizzazione. L’indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore. Esso è di tipo "total return" quindi prevede il reinvestimento dei dividendi. Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: GSESWRLD |
4. Destinazione dei versamenti
Il Contraente, secondo quanto stabilito nelle Condizioni di Assicurazione, decide di destinare i propri investimenti ai suddetti Fondi Interni gestiti dalla Compagnia.
5. Caratteristiche dei Fondi Interni
Ciascun Fondo Interno, investirà gli attivi conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche. Le attività conferite al Fondo Interno potranno essere investite in:
• titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
• titoli azionari quotati nei principali mercati;
• strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
• quote di OICR;
• strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
• crediti verso l’erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti ai Contraenti.
L’utilizzo di strumenti finanziari derivati ha la finalità di ridurre e ottimizzare il rischio del portafoglio, in coerenza con il profilo di rischio dei Fondi. L’utilizzo di Fondi comuni di investimento non armonizzati verrà effettuato nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS.
Con riferimento ai limiti di investimento intra – Gruppo si segnala che il peso degli investimenti in strumenti finanziari e quote di OICR collocate e/o emesse e/o gestite da Società appartenenti al gruppo di appartenenza della Compagnia può arrivare fino a un massimo del 100%.
Ciascun Fondo Interno, nel rispetto del proprio profilo di rischio e della propria finalità, potrà investire in comparti azionari globali e/o con specializzazione geografica (ivi inclusa quella nei mercati emergenti) e/o settoriale; in comparti obbligazionari globali e/o con specializzazione geografica (ivi inclusa quella dei mercati emergenti); in comparti flessibili e bilanciati.
Si precisa che le caratteristiche delle componenti di ciascun OICR si intendono riferite all’orientamento prevalente della politica di investimento dell’OICR stesso.
Il portafoglio dei Fondi Interni è gestito sulla base di un processo valutativo strutturato. Tale processo è basato su analisi di tipo quantitativo (es. analisi della redditività dei comparti corretta per il rischio) e strategico (es. analisi della redditività relativa tra le diverse asset class, le aree geografiche, i settori industriali, gli emittenti), con la finalità di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del profilo di rischio proprio del Fondo Interno e nel rispetto del modello gestionale dinamico di seguito descritto, gli interessi dei partecipanti e altresì di contenere il rischio.
La Compagnia prevede di affidare le scelte di investimento relative al fondo interno a Generali Insurance Asset Management S.p.A. S.G.R., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo Interno.
6. Criteri d’investimento dei Fondi Interni
I Fondi Interni investono i capitali conferiti secondo la composizione indicata nelle rispettive tabelle.
Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
Obbligazionario | Max 80% |
Azionario | Max 30% |
Profilo di rischio: medio-basso
Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
Obbligazionario | Max 70% |
Azionario | Max 70% |
Profilo di rischio: medio
Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
Obbligazionario | Max 20% |
Azionario | Max 100% |
Profilo di rischio: medio-alto
Per ogni Fondo Interno resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino ad un massimo del 10%; si segnala tuttavia che tale limite potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative del Fondo Interno.
7. Costi gravanti sui Fondi Interni
I costi gravanti sui Fondi Interni sono costituiti:
a. da una commissione di gestione applicata dalla Compagnia pari all’1,30%. Tale commissione annua, comprensiva anche delle spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, rappresenta la remunerazione dell’attività di gestione del Fondo Interno; essa viene calcolata sul patrimonio netto del Fondo con la medesima periodicità di calcolo del valore della quota;
b. dalle spese indirettamente gravanti su ogni Fondo Interno applicate dalle Società di gestione dei comparti, nei quali investe il Fondo, indicate nella successiva Tabella.
Tipologia | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e rimborso di quote di OICR | 0,00% |
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR Obbligazionari | Max 1,50% |
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR Azionari | Max 2,50% |
Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione dei suddetti OICR viene riconosciuto al Fondo Interno e dunque va a beneficio dei Contraenti;
1. dai costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo Interno contestualmente alle relative operazioni;
2. dai costi per la verifica contabile annuale da parte della Società di revisione iscritta all’Albo di cui al d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo Interno, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
3. dagli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno.
Per gli investimenti del Fondo Interno in OICR “collegati”, per ciò che riguarda l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo stesso, sono escluse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR “collegati”.
L’importo complessivo delle commissioni riconosciute dalla Compagnia a favore del Fondo Interno verrà indicato nel rendiconto della gestione redatto a ogni esercizio annuale e messo a disposizione del
pubblico presso gli uffici amministrativi della Compagnia e sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
8. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione
Il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività. Il patrimonio di ciascun Fondo Interno viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giovedì precedente:
1. i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
2. i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
3. le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
4. la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.
9. Modifiche ai Fondi Interni
Il Regolamento dei Fondi Interni potrà subire delle variazioni e ciò nell’eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile al contratto oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività al Contraente. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente la Compagnia si riserva il diritto di utilizzare OICR che prevedono commissioni di gestione superiori a quelle indicate al punto 7 “Costi gravanti sul Fondo Interno” del Regolamento. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione al Contraente, il quale potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia, il trasferimento gratuito delle quote alla Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure richiedere il riscatto del contratto senza l’applicazione di penali. La Compagnia potrà effettuare modifiche al Regolamento del Fondo Interno diverse da quelle sopra indicate con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente; tali modifiche verranno tempestivamente comunicate al Contraente.
10. Eventuale fusione di Fondi Interni
La Compagnia, nell’interesse dei Contraenti, può operare la fusione dei Fondi Interni collegati al
presente contratto con uno o più Fondi Interni aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l’efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio dei Fondi. L’operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per i Contraenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l’attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno. Detta circostanza verrà prontamente comunicata per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito ad altri Fondi collegati al presente contratto o alla Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure richiedere il riscatto del contratto senza l’applicazione di penali.
11. Eventuale estinzione dei Fondi Interni
La Compagnia può chiudere i Fondi Interni collegati al presente contratto. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o switch nel Fondo Interno cessato. Detta circostanza verrà prontamente comunicata per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito delle quote ad altri Fondi collegati al contratto o alla Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure richiedere il riscatto del contratto senza l’applicazione di penali. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione alla Compagnia, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle quote nella Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure in un Fondo Interno di analoghe caratteristiche qualora il suddetto Fondo non sia più disponibile.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “CATTOLICA STRATEGIA 3D”
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno.
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (la Compagnia) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo interno denominato “Cattolica Strategia 3D” (il Fondo). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni.
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri Fondi interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo Regolamento del nuovo Fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Art. 3 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo interno e rischi.
La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a. Data di istituzione del Fondo: 04/02/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo.
b. Categoria: Flessibile.
c. Valuta: Euro.
d. Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
e. Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
- titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
- quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi; tali strumenti non possono superare il 20% del valore complessivo del Fondo. E’ ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all’operatività del Fondo.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 80% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro o in divisa diversa dall’Euro. Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Le categorie di emittenti sono rappresentate da titoli governativi, da organismi sovranazionali e da emittenti societari/corporate.
f. La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da Società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da Società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS.
g. Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base di un processo valutativo strutturato. Tale processo è basato su analisi di tipo quantitativo (es. analisi della redditività dei comparti corretta per il rischio) e strategico (es. analisi della redditività relativa tra le diverse asset class, le aree geografiche, i settori industriali, gli emittenti), con la finalità di perseguire nel modo migliore - nell’ambito del profilo di rischio proprio del Fondo e nel rispetto del modello gestionale dinamico adottato - gli interessi dei partecipanti e altresì di contenere il rischio.
La strategia complessiva ha inoltre l’obiettivo di incrementare lo scoring ESG (Environmental, Social, Governance) rispetto a quello di un portafoglio tradizionale, mantenendo al contempo un ritorno competitivo e un livello di rischio proprio del Fondo.
h. La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è compresa tra il 5% e il 10% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un’analisi della politica di investimento del fondo stesso. L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo.
i. Fondo ad accumulazione dei proventi.
j. La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Compagnia prevede di affidare le scelte di investimento relative al fondo interno Cattolica Strategia 3D a BlackRock Investment Management (UK) Limited, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 4 – Costi gravanti sul Fondo interno.
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
a) Commissioni di gestione
Tipologia | Percentuale | |||||
Commissioni di gestione | 1,60% su base annua trattenute settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo | |||||
Commissioni minima | per | la | garanzia | di | prestazione | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti. Alla data di costituzione del Fondo, la commissione annua massima applicata dalle S.G.R. non risulta superiore a: - 0,75% per gli OICR appartenenti al comparto azionario; - 0,55% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario; - 0,15% per gli OICR appartenenti al comparto monetario. |
Commissioni di overperformance | Non previste |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo
• spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
• i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
• spese di revisione e certificazione del Fondo;
• le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 6.
Art. 5 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno.
Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività. Il patrimonio di ciascun Fondo viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto al relativo articolo delle Condizioni di Assicurazione, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giovedì precedente:
• i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato,
regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
• le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
• la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.
Art. 6 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo è fissato in 10,00 Euro; per un periodo massimo di 60 giorni da tale data non saranno applicati al Fondo i costi di cui al precedente Art. 4. Il valore unitario della quota del Fondo viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo come sopra calcolato, al netto delle spese di cui all’Art. 4 “Costi gravanti sul Fondo interno”, per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.
Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.
Art. 7 – Revisione contabile del Fondo interno. La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo. La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento. La Compagnia si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
ADEGUATA VERIFICA, FATCA E CRS
INFORMATIVA ADEGUATA VERIFICA
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 così modificato dal D. Lgs. n° 125 del 4 ottobre 2019
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Art. 22, commi 1 e 2
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
OBBLIGO DI ASTENSIONE
Art. 42, comma 1, 2 e 4
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
SANZIONI PENALI
Art. 55, comma 3 e 4
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
ESECUTORE
L’Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
EFFETTIVO PERCIPIENTE
L’Effettivo Percipiente è l’eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.
TITOLARE EFFETTIVO
Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b. del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a. i fondatori, ove in vita;
b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.
Art. 22, comma 3, 4 e 5
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO IVASS N. 5 DEL 21 LUGLIO 2014
(Rif. art. 2, comma 1, lettera y), punto 2 del Regolamento)
1. In linea con la previsione dell’Allegato tecnico del Decreto, ai fini del presente regolamento, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell’ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del Titolare Effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.
2.Non si rende necessaria l’individuazione del Titolare Effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 3, e dell’articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del Titolare Effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il Titolare Effettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.
3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle società fiduciarie iscritte, ai sensi dell’articolo 199, comma 2 TUF, nella sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica) si procede come segue:
a. se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti:
– la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiducianti, quali titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell’operazione;
– ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2;
b. se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
4. Per le fondazioni e i trust, il Titolare Effettivo va, cumulativamente, individuato:
a. nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
b. nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
c. se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.
5. Quando il cliente è un’organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il Titolare Xxxxxxxxx va individuato:
a. nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione;
b. e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione.
In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il Titolare Effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto.
Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all’amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Art. 1, comma 2, lettera dd)
2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli
altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
DEFINIZIONI FATCA E CRS
Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L’istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
CRS (Common Reporting Standard)
Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall’OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri,. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione.
TIN / SSN / EIN
(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
“NIF”
Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
GIIN
(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS (“FFI list”) ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI)), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
Internal Revenue Service – IRS
Designa l’Amministrazione Finanziaria Statunitense.
Intergovernmental Agreement – IGA
Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d’America con un altro Paese.
a. IGA 1 designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS);
b. IGA 2 designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS.
Expanded Affiliated Group - EAG Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il
possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un’entità.
Participating FFI (Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un XXX 0 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l’IRS.
Registered Deemed Compliant FFI
(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:
a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un XXX 0 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.
Certified Deemed Compliant FFI
Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:
a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.
Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)
Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:
a. il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
b. un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
c. la Banca d’Italia;
d. le Posta Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e. la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
f. i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
g. istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 €;
h. i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
i. i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a
persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
j. le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
k. i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Non Participating Financial Institution
(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.
Sponsored FFI
(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un’entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.
Non Specified U.S. Person
• società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
• qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
• gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
• qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
• qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
• qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
• qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
• un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
• qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
• qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
• qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
• ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti
• qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
• un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati
Uniti o di ogni suo Stato.
Specified U.S. Person
Persona statunitense diversa dalle precedenti
Active NFE
Per Active NFE si intende un’Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a. meno del 50% del reddito lordo dell’Entità Non Finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’Entità Non Finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b. il capitale dell’NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’NFE è un’Entità Collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c. l’NFE è un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d. tutte le attività dell’NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;
e. l’NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f. l’NFE non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
g. l’NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
h. l’NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1.è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;
2.è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
3.non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio
4.le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell’NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’NFE; e
5. le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’Entità Non Finanziaria o
a una sua suddivisione politica.
i. l’NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.
Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE
(Solo FATCA): l’NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Altri Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai Regolamenti del Tesoro statunitense.
Passive NFFE
Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:
- il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
- assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).
Titolari effettivi
Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.
Reportable Person (solo CRS)
Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:
i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
iii) Un’entità Statale;
iv) Un’organizzazione internazionale;
v) Una Banca Centrale;
vi) Un’Istituzione Finanziaria.
“Prove Documentali”
Si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a. sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b. sia residente stabilmente negli USA;
c. sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”;
d. abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
• 31 giorni nell’anno di riferimento e,
• 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando: interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento
un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente
un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":
a. l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q";
b. lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j", "Q" "F" o "M";
c. il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
d. il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.
Residenza fiscale
Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)
Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.
U.S. Person
(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
Proposta n.
Assicurazione multiramo a premio unico e premi unici aggiuntivi
con prestazione addizionale per il caso di decesso
Convenzione:
Contraente:
Intermediario:
Questionario per l’analisi dei bisogni (IDD) n.
Mod. IM008 - Ed. 10/2022 Stampato il Copia per Modulo di Proposta
INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE
Mezzi di
pagamento
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto, e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato
tramite:
- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto di Compagnia, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.;
- bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto di Compagnia;
- assegno recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “XXXX”, in qualità di Agente di Cattolica Assicurazioni;
- carta di debito o carta di credito;
- reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Conclusione del contratto
Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, alla data decorrenza XXXX.
Il contratto produce effetti alla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente la lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
Diritto di revoca
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
– il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
– la parte di premio investita nella Gestione Separata;
– i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
DATI GENERALI DI PROPOSTA
Contraente
Assicurato
Legale Rappresentante o Delegato
Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto
Opzioni contrattuali
Beneficiari
Esigenze di riservatezza
Invio comunicazioni al Beneficiario
Premi
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS
MODULO PER L’IDENTIFICAZIONE E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e Regolamento IVASS n. 44 del 12 Febbraio 2019)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
1. Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è necessario ai sensi dell’art. 33 del Regolamento IVASS N. 44 del 12 Febbraio 2019 al fine di consentire il rispetto degli obblighi di adeguata verifica. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
2. La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.
Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale.
Si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle definizioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale
Contraente
Assicurato
Esecutore per conto del Contraente
Titolare effettivo del Contraente
Soggetto pagatore
Soggetto pagatore per le rate successive
Esecutore per conto del Soggetto pagatore
Esecutore per conto del Soggetto pagatore delle rate successive
Titolare effettivo del Soggetto pagatore
Titolare effettivo del Soggetto pagatore delle rate successive
Beneficiari
Mezzo di pagamento
Tipo di apertura della polizza
Tipo di prodotto
Scopo prevalente del
rapporto
Tipo di operazione
Origine dei fondi
Area geografica in cui è stato
instaurato il rapporto
Provenienza fondi
Ulteriori informazioni sul Contraente
Informazioni patrimoniali del Contraente
ADEMPIMENTI FATCA E CRS
FATCA
CRS
Titolare effettivo del Contraente
Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all’attenzione del Contraente.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione.
Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
Questionario per la valutazione della coerenza del contratto
Gentile cliente, la compilazione del presente questionario è mirata ad acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un contratto coerente con le Sue esigenze assicurative. Le chiediamo pertanto la Sua collaborazione per aiutarci a offrirLe le garanzie assicurative maggiormente rispondenti alle Sue esigenze.
La mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del fabbisogno assicurativo e non consente, quindi, l'emissione della presente polizza.
A1 Nome/Cognome e Codice fiscale Contraente A2 Data di nascita
A3 Sesso
B. Informazioni sullo stato occupazionale
B1 Qual è attualmente il suo stato occupazionale?
C. Informazioni sulle persone da tutelare
C1 Sarebbe interessato ad aumentare la tutela economica in caso di premorienza?
C2 Sarebbe interessato ad una tutela economica in caso di non autosufficienza o insorgenza di una specifica malattia grave o invalidità totale permanente?
D. Informazioni sull’attuale situazione assicurativa
D1 Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita?
E. Informazioni sulla situazione finanziaria
E1 Qual è la Sua capacità di risparmio rispetto al reddito mensile al netto degli impegni finanziari (come, ad esempio, rata di mutuo e prestito personale, canone di affitto passivo, ecc.)?
E2 Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio le Sue aspettative sulla crescita futura dei suoi redditi personali? E3 L’investimento in un prodotto multiramo collegato a Gestione Separata e Fondi Unit Linked Le permette di...?
F. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto F1 Qual è il principale obiettivo dei suoi investimenti?
F2 Prevede di fronteggiare importanti spese che possono incidere sui suoi risparmi (es: acconto casa, avvio di un’attività, ecc.)?
F3 Descriva la tipologia degli investimenti che normalmente esegue e che meglio identifica il Suo effettivo comportamento:
F4 In ragione delle sue disponibilità finanziarie ed alla sua capacità di risparmio, preferisce pagare il premio attraverso: F5 A quanto ammonta il premio rispetto agli investimenti complessivi?
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA’
Premessa e contesto normativo di riferimento
La disciplina in materia di servizi finanziari è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi volti a sostenere lo sviluppo della finanza sostenibile, in attuazione dell’“Agenda 2030” delle Nazioni Unite e del correlato Accordo di Parigi sul clima.
In particolare, la Commissione Europea, nell’ambito del piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile - pubblicato l’8 marzo del 2018 - ha delineato una specifica normativa sulla sostenibilità in materia di investimenti con l’obiettivo, da un lato, di rimuovere gli ostacoli esistenti al funzionamento del mercato interno attraverso il rafforzamento della comparabilità dei prodotti e, dall’altro, di contrastare la pratica del “greenwashing”, che consiste nella commercializzazione di prodotti che valorizzano i fattori ambientali, sociali e di buon governo delle imprese (sintetizzati nell’acronimo ESG - Environmental, Social, Governance), laddove, in realtà, gli standard di base non vengono soddisfatti, così alterando la concorrenza sul mercato.
I principali provvedimenti adottati in questo contesto sono:
1. il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation), che, al fine di individuare e rendere omogenee le informazioni rese nei confronti degli investitori finali, impone degli specifici obblighi di trasparenza a carico dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari circa:
- l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti (compresi gli aspetti organizzativi, di gestione del rischio e di governance di tali processi) e nei loro processi di consulenza;
- la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei rispettivi processi decisionali in materia di investimenti e di consulenza;
- la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali degli investimenti sostenibili anche in funzione del diverso livello di ambizione dei prodotti offerti sotto il profilo ESG.
Le informazioni di cui sopra sono riportate sul sito web della Compagnia nonché sulla documentazione precontrattuale dei prodotti.
2. il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 che istituisce un quadro volto a favorire gli investimenti sostenibili (cd. Regolamento sulla Tassonomia), delineando sei specifici obiettivi ambientali e definendo i criteri per qualificare le attività economiche come “ecosostenibili”.
3. il Regolamento (UE) 2021/1257 del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (c.d. product oversight governance - “POG”), nonché nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.
Ai fini della presente informativa, si evidenzia che, attraverso l’adozione di tale ultimo Regolamento, il legislatore europeo ha inteso valorizzare le preferenze e gli obiettivi di investimento dei Clienti in ambito ESG, richiedendo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, tra l’altro, di acquisire tali informazioni e considerarle nel processo di approvazione dei prodotti, nella definizione del relativo mercato di riferimento, nonché nell’attività di distribuzione.
La valorizzazione delle preferenze di sostenibilità espresse dai potenziali Clienti in sede di profilazione
La presente informativa si propone di illustrare al potenziale Cliente, nell’ambito dell’attività di consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali (nel seguito la “Consulenza”), il contenuto e la portata delle domande volte a identificare le eventuali preferenze di sostenibilità, affinché questi adotti una decisione di investimento informata, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2021/1257.
In particolare, con le domande nella sezione “Preferenze di sostenibilità” del Questionario per la valutazione della coerenza del contratto, si richiede al potenziale Cliente di manifestare l’eventuale preferenza di impiego delle proprie risorse finanziarie verso investimenti sostenibili, ovvero orientati alla tutela dell’ambiente, alla promozione sociale e alla governance economica.
Ai sensi dell’art. 2 n. 17) del Regolamento SFDR, l’“investimento sostenibile” ha ad oggetto un’attività economica che contribuisce (i) a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare; ovvero, (ii) a un obiettivo sociale, quale la lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate.
La citata disposizione puntualizza, inoltre, che gli investimenti, per essere qualificati come sostenibili, non devono arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi innanzi indicati e le imprese che ne beneficiano devono rispettare prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale e sua remunerazione e adempimento agli obblighi fiscali.
Gli obiettivi ambientali sono poi ulteriormente elencati e definiti dal Regolamento Tassonomia, laddove, in particolare, si intendono: (i) la mitigazione dei cambiamenti climatici; (ii) l’adattamento ai cambiamenti climatici; (iii) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; (iv) la transizione verso un’economia circolare; (v) la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento; (vi) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Gli investimenti esclusivamente orientati al raggiungimento dei predetti obiettivi ambientali si definiscono “ecosostenibili”.
Nell’ipotesi in cui il potenziale Cliente manifesti il proprio interesse per un investimento sostenibile, gli viene ulteriormente richiesto di specificare se la preferenza ESG è indirizzata su prodotti/opzioni di investimento che hanno anche caratteristiche ambientali, sociali e di governance (c.d. light green ex art. 8 del Regolamento SFDR), ovvero verso prodotti/opzioni di investimento esclusivamente orientati al raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali e di governance (c.d. dark green ex art. 9 del Regolamento SFDR).
Infine, viene richiesto al potenziale Cliente di manifestare l’eventuale interesse per prodotti/opzioni di investimento composti da attivi selezionati in funzione di uno o più degli obiettivi ambientali e sociali, definiti dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia.
Le preferenze così espresse dal potenziale Cliente in ambito ESG, vengono considerate in sede di consulenza, unitamente alle altre informazioni fornite, al fine di valutare che i prodotti ed i servizi consigliati siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del Cliente e che siano a lui adeguati sulla base delle informazioni raccolte in relazione alle sue preferenze in ambito sostenibilità.
G. Preferenze di sostenibilità
G1 Nelle scelte su come impiegare le sue risorse finanziarie predilige quelle orientate alla tutela dell’ambiente, alla promozione sociale e alla governance economica?
G2 E’ interessato a prodotti/opzioni di investimento che, secondo quanto riportato nell’Informativa sulla Sostenibilità, hanno caratteristiche:
G3 E’ interessato a prodotti/opzioni di investimento con le seguenti caratteristiche:
DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ RISPETTO ALLE PREFERENZE ESG
Sulla base delle informazioni fornite, si specifica che il prodotto selezionato soddisfa / non soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente.
PRIVACY
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., con sede legale in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16 di seguito anche la “Società” o il “Titolare”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi al n.026.
2. Responsabile della Protezione dei dati personali
La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.
3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati particolari”); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (“Dati giudiziari”), in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.
I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg. UE.
4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Finalità Assicurativa;
I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, la liquidazione delle prestazioni, etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).
In relazione a tali finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.
c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;
II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;
III. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;
IV. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell’esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;
V. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa1 per la gestione del rischio assicurato;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell’esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.
1 Per soggetti facenti parte della “catena assicurativa” si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
PRIVACY
***
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V pertanto, l’eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. “soft spam”;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell’interessato a norma dell’art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. “soft spam”), comunicazioni che verranno inviate all’indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il Suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione “Diritti dell’interessato” della presente informativa e/o con quelli indicati all’interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate;
c) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto2, consistenti, ad esempio, nell’invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
d) Finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di poter offrire proposte personalizzate e/o coerenti con le sue necessità e caratteristiche.
e) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuato dal Titolare, (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l’invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
f) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) per loro fini di marketing. Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa;
g) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali al Suo intermediario di riferimento, per proprie finalità di marketing. Lo stesso Le rilascerà, quale Titolare Autonomo di trattamento una separata informativa.
***
In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera g), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l’eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti non determina l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
5. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:
• il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
• soggetti terzi3 coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed
2 Di cui all’art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
3 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa”(vedi nota 1), nonchè società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali
PRIVACY
i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l’estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.
6. Modalità di trattamento
Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei Suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l’emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antiriciclaggio.
7. Trasferimento dei Dati all’estero
Ove necessario, i Xxxx dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea4 oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.
È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.
In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da tale termine in caso di soft spam (lettera b)).
In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 5 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti.
I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), e), f) e g) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell’acquisizione del consenso, mentre i dati trattati per la finalità di profilazione indicata alla lettera d) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 24 mesi dal momento dell’acquisizione del consenso.
In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.
9. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.UE inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Reg. UE all’art. 15 e seguenti conferisce all’interessato:
a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
c) il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di
4 la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all’art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell’interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
PRIVACY
revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Xxx decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
h) il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l’interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.
Il Titolare r.l.p.t.
PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali
Presa visione dell’informativa sopra riportata:
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
al trattamento dei dati particolari (stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 4. lett. a)), da parte del Titolare
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4. lett. c))
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4. lett. d))
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing per conto terzi (quali indicate al punto 4. lett. e))
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
alla comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza nonché a soggetti terzi per proprie finalità di marketing (quali indicate al punto 4. lett. f))
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
alla comunicazione dei dati personali all’ intermediario di riferimento per proprie finalità di marketing (quali indicate al punto 4. lett. g))
□ DICHIARO DI OPPORMI all’invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. “soft spam” (quali indicate al punto 4. lett. b))
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo prima della sottoscrizione del contratto, nonché dell’informativa precontrattuale contenente le informazioni sull’intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei clienti, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del cliente, sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita qualora prevista e sulle remunerazioni percepite (documenti predisposti e rilasciati dall’intermediario).
Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità:
NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA
Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole.
Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx e/o presso il Collocatore.
Il sottoscritto:
▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile;
▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto;
▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto;
▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso;
▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2
delle Condizioni di assicurazione.
DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SOGGETTIVI
lI Contraente
e l’Intermediario L’agenzia XXXX dichiarano rispettivamente:
Di possedere almeno un prodotto Cattolica tra quelli della Linea Protezione Persona/Casa e di aver verificato la sussistenza dei requisiti specificati nella sezione “Sconti” del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo | □ SI | □ NO |
Numero di polizza del prodotto della Linea Protezione Casa/Persona posseduto: XXXXXXXXX
lI Contraente
e l’Intermediario L’agenzia XXXX dichiarano rispettivamente:
La sottoscrizione deriva dal reinvestimento di capitali provenienti da polizze di assicurazione sulla Vita o di capitalizzazione precedentemente sottoscritte con la Compagnia e di aver verificato la sussistenza dei requisiti specificati nella sezione “Sconti” del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo | □ SI | □ NO |
Numero di polizza del prodotto precedentemente sottoscritto: XXXXXXXXX
Il Contraente dichiara di essere Agente Generale (iscritto alla Sezione A del "Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi") avente mandato di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. oppure un addetto all’attività di intermediazione assicurativa al di fuori dei locali del suddetto Agente per il quale opera (iscritto alla Sezione E del "Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi" e regolarmente riconosciuto da una di tali società).
L’Assicurato dichiara di essere Agente Generale (iscritto alla Sezione A del "Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi") avente mandato di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. oppure un addetto all’attività di intermediazione assicurativa al di fuori dei locali del suddetto Agente per il quale opera (iscritto alla Sezione E del "Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi" e regolarmente riconosciuto da una di tali società) o essere compreso nello stesso Nucleo Familiare del Contraente.
DICHIARAZIONE DI INCASSO
Dichiaro che il premio di perfezionamento di euro XXXX è stato incassato, salvo buon fine, in data XXXX.
Mezzo di pagamento del premio di perfezionamento
Mezzo di pagamento del
premio per le rate successive
Mandato per addebito diretto SEPA
Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l’autenticità delle firme
che precedono.
L’intermediario
L’Agenzia XXXX