Accordo
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, di seguito denominati «Parti»,
desiderosi di regolare e sviluppare i trasporti internazionali su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Campo d’applicazione
1. Le disposizioni del presente Accordo autorizzano i trasportatori a effettuare trasporti di persone o di merci su veicoli stradali tra i territori delle Parti, oppure in transito sui loro territori, oppure da/verso Paesi terzi.
2. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti risultanti da altri accordi internazionali di cui sono parte.
Ai fini del presente Accordo:
Articolo 2 Definizioni
1. Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica registrata in Svizzera o nel Regno Unito ed autorizzata, in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali, a effettuare, in questo stesso Stato, trasporti internazionali su strada di persone e di merci per conto terzi o per conto proprio. I trasportatori per conto terzi devono essere in possesso di un’autorizzazione di accesso alla professione valida rilasciata nel Paese di registrazione.
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2. Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica autonoma, generalmente un veicolo singolo oppure un veicolo abbinato a un rimorchio o semirimorchio:
a) costruito per trasportare oltre nove persone, conducente compreso (veicolo passeggeri), oppure per trasportare merci (veicolo merci);
b) immatricolato nel territorio di una Parte (nel caso di un autoarticolato, è richiesta l'immatricolazione del trattore).
3. Il termine «territorio» designa:
- la Confederazione svizzera in relazione alla Svizzera;
- l’Inghilterra, il Galles, la Scozia, l’Irlanda del Nord e Gibilterra in relazione al Regno Unito.
4. Il termine «autorizzazione» designa un’autorizzazione, una licenza o una concessione, esigibile secondo le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali di ciascuna Parte.
Articolo 3 Trasporto di persone
1. I trasporti occasionali (non regolari) di persone effettuati alle seguenti condizioni sono esenti dall'obbligo di autorizzazione:
a) il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo comprendente luoghi di partenza e di arrivo situati nel territorio della Parte dove il veicolo è stato immatricolato, a condizione che nessuna persona sia fatta salire o scendere lungo l'intero percorso o alle fermate situate al di fuori di detto territorio (circuito a porte chiuse); o
b) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel Paese di immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell'altra Parte, a condizione che il veicolo esca vuoto dal territorio di quest'ultima; o
c) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell'altra Parte a un luogo situato nel Paese di immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da una corsa di andata a vuoto e che i viaggiatori:
- siano raggruppati con contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui sono fatti salire, o
- siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate alla lettera b) del presente articolo, nel Paese in cui vengono fatti salire e che ora siano trasportati in un altro Paese, o
- siano stati invitati a recarsi nel territorio dell'altra Parte, con le spese di trasporto a carico dell'invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non deve essere stato costituito unicamente in vista del viaggio;
d) i viaggi in transito attraverso il territorio dell'altra Parte.
2. I trasporti di persone effettuati alle seguenti condizioni sono esenti dall'obbligo di autorizzazione:
- il servizio navetta con alloggio, in transito o diretto sul territorio dell’altra Parte;
- le corse a vuoto di veicoli in relazione con servizi navetta.
3. Nell'effettuare le operazioni di trasporto menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il veicolo dovrà essere provvisto di un foglio di viaggio e di un elenco dei passeggeri, che dovranno essere esibiti su richiesta delle autorità competenti. Il contenuto e la forma del foglio di viaggio saranno stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti.
4. Forme di trasporto diverse da quelle menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggette ad autorizzazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali delle Parti. L’autorizzazione è rilasciata in base al principio della reciprocità.
Articolo 4 Trasporto di merci
Fatto salvo l’articolo 6 del presente Accordo, un trasportatore autorizzato sul territorio di una Parte può importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dell'altra Parte per il trasporto di merci, carichi di ritorno inclusi, senza l’obbligo di ottenere un’autorizzazione in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali dell’altra Parte:
a) tra un luogo qualsiasi situato nel territorio di una Parte e un luogo qualsiasi situato nel territorio dell'altra Parte; o
b) in transito sul territorio dell'altra Parte; e
c) tra un luogo qualsiasi situato nel territorio dell'altra Parte e un luogo qualsiasi situato nel territorio di un Paese terzo o viceversa.
Articolo 5 Divieto di cabotaggio
Il trasportatore autorizzato sul territorio di una Parte non può far salire persone o caricare merci in un luogo sul territorio dell'altra Parte e far scendere persone o consegnare merci in un altro luogo sullo stesso territorio.
Articolo 6 Permessi speciali
1. Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati nel proprio territorio.
2. Per il trasporto di carichi indivisibili con peso e/o dimensioni superiori a quelli consentiti nel territorio di una Parte, il veicolo necessita di un'autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità competente della rispettiva Parte. Qualora tale autorizzazione stabilisca che il veicolo deve utilizzare un particolare itinerario, il trasporto sarà consentito solo su tale itinerario. In nessun caso deve essere superato il peso garantito fissato dal fabbricante.
Articolo 7 Tassazione e formalità doganali
1. I veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci in conformità al presente Accordo sono esenti da tasse e imposte di possesso e di circolazione di veicoli nel territorio dell'altra Parte.
2. L'esenzione menzionata al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle tasse o a alle imposte sul consumo di carburante e alle tasse speciali per l'uso di strade o di particolari ponti e gallerie.
3. Il carburante contenuto nei serbatoi standard previsti sui veicoli cui è consentito circolare temporaneamente non è soggetto al pagamento dei dazi doganali e non è sottoposto a restrizioni d'importazione.
4. I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo, già importato temporaneamente, sono esenti da dazi doganali per un periodo provvisorio e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d'importazione. I pezzi sostituiti sono soggetti a dazi doganali e ad altre tasse (IVA) e vanno riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell'organo doganale.
Articolo 8
Applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte, in occasione di viaggi nel territorio dell'altra Parte, sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari di quest'ultima, che saranno applicate in modo non discriminatorio.
Articolo 9 Infrazioni
1. Le autorità competenti delle Parti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
2. Nel caso in cui un trasportatore o conducente di una Parte commetta infrazioni alle disposizioni del presente Accordo mentre si trova nel territorio dell’altra Parte, l’autorità competente della Parte sul cui territorio è stata commessa l’infrazione può, senza pregiudizio delle sanzioni legali che i tribunali o le autorità esecutive di detta Parte potrebbero applicare, richiedere alla competente autorità dell'altra Parte di prendere le seguenti misure:
a) emettere un avvertimento al trasportatore o conducente interessato;
b) emettere suddetto avvertimento con una notifica indicante che un’ulteriore infrazione comporterà un’esclusione temporanea o permanente, parziale o totale, dei veicoli di proprietà di od operati dal trasportatore dal territorio della Parte in cui l’infrazione è stata commessa; o
c) emettere suddetta notifica.
3. Le autorità competenti si informano vicendevolmente e senza indugio in merito alle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 10 Autorità competenti
Le autorità competenti designate per l'esecuzione del presente Accordo sono:
per la Svizzera:
il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
per il Regno Unito:
in Gran Bretagna, il Department for Transport; e
in Irlanda del Nord, il Department for Infrastructure.
Articolo 11 Comitato misto
1. Al fine di esaminare l’applicazione dell’Accordo, stabilire procedure di regolamentazione di altre attività di trasporto e risolvere problemi che potrebbero derivare dall’esecuzione dello stesso, è istituito un Comitato misto composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti.
2. Il Comitato misto si riunisce alternativamente nel territorio di una Parte, se necessario e su richiesta di una Parte.
Articolo 12 Estensione dell'Accordo
1. In qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo può essere esteso ai territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la responsabilità del Regno Unito, previo comune accordo delle Parti mediante scambio di note.
2. Conformemente alla richiesta formale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti a questo Paese, fintanto che quest'ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.
Articolo 13
Entrata in vigore, durata e risoluzione del presente Accordo
1. Il presente Accordo è approvato o ratificato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure interne. Ciascuna Parte notifica all’altra l’espletamento di dette procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore all’ultima delle seguenti date:
(a) la data alla quale l’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 19992, cesserà di applicarsi al Regno Unito; o
(b) il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica delle Parti riguardante l’espletamento delle procedure interne.
(b) Una Parte può porre termine all’applicazione provvisoria del presente Accordo dandone comunicazione scritta all’altra Parte, con effetto il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica.
4. A partire dalla data della sua entrata in vigore il presente Accordo annulla l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente i trasporti internazionali di merci su strada, firmato a Londra il 20 dicembre 1974.
5. Il presente Accordo resta in vigore fino al momento in cui una Parte non notifica all’altra, per iscritto, la volontà di rescinderlo. In tal caso, sempre che non venga concordato un termine differente, il presente Accordo si estingue allo scadere dei sei mesi a decorrere dal ricevimento della notifica.
2 RS 0.740.72
3 RS 0.741.619.367
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Davos in data 25 gennaio 2019 in lingua francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede.
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