PROVINCIA DI REGGIO EMILIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE TERRA DI MEZZO
Amministrazione Committente
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA S. XXXXXX, 15 A CASTELNOVO DI SOTTO PER IL PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2024 CIG: 794209581F
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
2.1 Documenti di gara 3
2.2 Chiarimenti 4
2.3 Comunicazioni 4
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO 5
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI 5
4.1 Durata 5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
7. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE 7
7.1 Capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione 7
7.2 Capacità operativa adeguata alle gestionali 8
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 8
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 9
8. AVVALIMENTO 9
11. SOPRALLUOGO 12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA 14
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15
15.1 Domanda di partecipazione 16
15.2 Documento di gara unico europeo 17
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 18
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 22
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 22
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 23
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 25
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 26
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 27
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 27
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
ED ECONOMICHE 28
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 29
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 29
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 31
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN XXX X. XXXXXX, 00 X XXXXXXXXXX XX XXXXX
Con determina a contrarre n. 312 del 03/06/2019 l'Unione Terra di Mezzo ha disposto di affidare in concessione la gestione/uso degli impianti sportivi siti in xxx X. Xxxxxx, 00 x Xxxxxxxxxx xx Xxxxx dal 01/08/2019 – 31/07/2014, chiedendo alla Provincia di Reggio Emilia di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltate.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), tenuto conto che la qualità, nelle esecuzione del servizio, è fondamentale per la buona riuscita del medesimo.
Il luogo di svolgimento del servizio è ITH53. CIG 794209581F
La gara viene svolta in modalità c.d. tradizionale ai sensi dell'art. 52, comma 10 del Codice.
Responsabile del Procedimento di gara: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La documentazione di gara comprende:
1) Relazione tecnica descrittiva degli impianti;
2) Capitolato speciale e relative planimetrie;
3) Criteri di valutazione e requisiti di partecipazione;
4) Regolamento gestione ed uso impianti sportivi;
5) Tariffe;
6) Schema di contratto;
7) Disciplinare di gara;
8) Protocollo di legalità sottoscritto in data 11 dicembre 2014 dall'Unione Terra di Mezzo, dai Comuni aderenti e dalla Prefettura di Reggio Xxxxxx.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, almeno DIECI giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il 9 luglio 2019.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx – Sezione Bandi e Appalti - FAQ.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO
La concessione è costituita da un unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto della stessa.
Tabella n. 1 – Oggetto della concessione
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Corrispettivo annuo corrisposto dal Comune |
1 | GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN XXX X. XXXXXX, 00 X XXXXXXXXXX XX XXXXX DAL 01/08/2019 – 31/07/2024 | 916100000-0 | P | Euro 55.000,00 |
Importo per cinque annate sportive | Euro 275.000,00 |
L’importo a base di gara è € 55.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali
La concessione, limitatamente al corrispettivo corrisposto dal Comune, è finanziato con fondi comunali.
4 DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI
La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) decorre dal 1 agosto 2019 – al 31 luglio 2024.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Il concessionario alla scadenza del contratto, ove richiesto dall'Unione terra di mezzo, dovrà garantire la continuità della attività in regime di proroga tecnica, per il tempo necessario all’espletamento della nuova procedura o del rinnovo contrattuale e per un periodo, di norma, non superiore a 180 giorni, alle medesime condizioni, previste contrattualmente, secondo quanto indicato dalla normativa vigente – con particolare riguardo all’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 sm.i. – e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti.
Il valore stimato della concessione per il periodo di vigenza della stessa, comprendente l'opzione di proroga, risulta essere pari ad euro 880.000,00, al netto dell'IVA, calcolato come previsto dall'art. 167 del Codice, tenendo conto dei presunti ricavi annui totali della gestione, come rilevabili dal Capitolato speciale.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti di seguito indicati:
1. società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in una delle forme di cui all'art. 90 comma 17 della Legge 289/2002 che siano iscritte al registro CONI per il riconoscimento ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 136/2004, o che siano iscritte nei registri delle associazioni sportive di cui all'art. 24 della Legge regionale Xxxxxx-Romagna n. 8/2014, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionale;
2. società sportive di capitali e/o di gestione impianti.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici”, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014 e sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo, dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto e dalla Prefettura di Reggio Xxxxxx l'11/12/2014, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) ove trattasi di associazioni o società sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, iscrizione presso gli appositi registri CONI o di cui all'art. 24 della L.R. 8/2014; ove trattasi dii società sportive di capitali e/o di gestione di impianti sportivi, iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della concessione o analogo registro professionale dello Stato UE di residenza;
b) in caso di soggetti di cui all'art. 5, n. 2 iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) In caso di società cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Attestazione di una idonea referenza bancaria da parte di primari Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante idonee dichiarazioni bancarie; per quanto riguarda il requisito di cui al punto b);
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) avere gestito impianti sportivi analoghi a quelli oggetto della presente concessione, in assenza di contenzioso, per un periodo continuativo di almeno un'annata sportiva.
La comprova del requisito, è fornita mediante auto dichiarazione, resa tramite compilazione della parte IV, Sezione C del DGUE.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato complessivo di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
7.5-INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale .
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto,
secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
E' vietato il sub appalto.
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, avente come beneficiario la Provincia di Reggio Emilia, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente di importo pari ad
€ 5.500,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit Banca – Agenzia Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00/x – 00000 Xxxxxx Xxxxxx - codice IBAN IT 60 D 02008 12800 000040469944, indicando nella causale la seguente dicitura: “Cauzione provvisoria per partecipazione alla gara inerente la gestione degli impianti sportivi siti in xxx X. Xxxxxx, 00 x Xxxxxxxxxx xx Xxxxx per il periodo 01.08.2019 – 31.07.2024: - CIG: 794209581F.
a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito: Provincia di Reggio Emilia;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato fino a dieci giorni prima dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a all'Area Cultura, Sport, Politiche Giovanili ai seguenti indirizzi: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx oppure xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 4 luglio 2019.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, da effettuarsi entro i termini di scadenza di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso la Provincia di Reggio Emilia – Ufficio Archivio e Protocollo – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX). L'orario di apertura al pubblico del predetto ufficio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45; martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19 luglio 2019 esclusivamente all’indirizzo sopra riportato.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
CIG 794209581F - Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione/uso degli impianti sportivi siti in via S. Xxxxxx in Castelnovo di Sotto dal 01/08/2019 – 31/07/2024 -
Scadenza offerte: 19/07/2019. - Non aprire.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”.
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione (Mod. A) descritta al successivo par. 15.1, le ulteriori dichiarazioni integrative (Mod. B) descritte al successivo par. 15.3.1, il modello di offerta economica di cui al successivo par. 17, nonché il DGUE stesso, potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx – Sezione Bandi e Appalti.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene:
– la domanda di partecipazione, di cui al successivo paragrafo 15.1),
– il DGUE, di cui al successivo paragrafo 15.2),
– le dichiarazioni integrative, di cui al successivo paragrafo 15.3.1),
– la documentazione a corredo, di cui al successivo paragrafo 15.3.2);
– attestato di avvenuto sopralluogo di cui al successivo paragrafo 15.3.2).
Si precisa che il DGUE dovrà essere presentato su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Al riguardo si specifica che il predetto supporto informatico dovrà contenere il DGUE firmato digitalmente.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente utilizzando il modello “Mod. A” messo a disposizione, in formato editabile, sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
15.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
15.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
15.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Parte precompilata dalla stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.2a del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2b del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
di cui al par. 7.2c del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente che ha sottoscritto la domanda di partecipazione rende le seguenti ulteriori dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente utilizzando il modello “Mod. B”, messo a disposizione, in formato editabile, sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx, con le quali:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori / sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. accetta il protocollo di legalità sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo, dai Comuni ad essa aderenti e dalla Prefettura di Reggio Xxxxxx l'11 dicembre 2014;
4. dichiara di essere iscritto/di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Unione Terra di Mezzo, approvato con deliberazione della Giunta del Cadelbosco di Sopra n. 75/2013 e reperibile sul profilo del committente dell'Unione si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
10. dichiara che l'impresa rientra in una delle fattispecie (indicare quale )
oppure non rientra in una delle fattispecie per le quali è prevista la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; si precisa che in caso di subappalto, il subappaltatore dovrà registrarsi al sistema AVCPASS (per ottenere il relativo PASSOE) quale mandante di RTI;
14. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
17. Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Unione Terra di Mezzo.
18. documentazione ulteriore per i soggetti associati
per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Progetto tecnico/gestionale. Esso contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi indicati nel Capitolato Speciale della Concessione.
In particolare, in riferimento ai 3 (tre) elementi di valutazione e relativi sub-criteri di cui oltre:
Elemento 1: Quadro organizzativo – prestazionale (max 40 punti):
− la Relazione illustrativa relativa al sub criterio “a”, non potrà essere superiore a due facciate A4, solo fronte, utilizzando il font ARIAL della dimensione 12;
− il Piano di conduzione tecnica relativo al sub criterio “b, non potrà essere superiore a quattro facciate A4, solo fronte, utilizzando il font ARIAL della dimensione 12;
− la Relazione illustrativa relativa al sub criterio “c”, non potrà essere superiore a quattro facciate A4, solo fronte, utilizzando il font ARIAL della dimensione 12;
Elemento 2: Ottimizzazione della struttura/impianto e relative attrezzature (max 30 punti):
− la Proposta programmatica di utilizzo (o Piano di utilizzo) relativa al sub criterio D, non potrà essere superiore a quattro facciate A4, solo fronte, utilizzando il font ARIAL della dimensione 12;
Elemento 3: Proposta di Piano Tariffario per l'uso degli impianti e la partecipazione alle singole attività sportive proposte (max 10 punti):
− Il Piano tariffario relativo al sub criterio E, non potrà essere superiore a quattro facciate A4, solo fronte, utilizzando il font ARIAL della dimensione 12.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello messo a disposizione sul sito istituzionale della Provincia – Sezione Bandi e Appalti, al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx e deve contenere i seguenti elementi:
a) il ribasso percentuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
ELEMENTO 1 - Quadro organizzativo-prestazionale | 40 | 40 | |||
Sub criterio a) – Esperienza nel settore – Descrizione delle esperienze di gestione impianti sportivi polivalenti analoghi a quelli di cui trattasi attuate in precedenza. Le esperienze non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelle evidenziate al punto 2.2 lett c) della Relazione tecnica. Il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha svolto esattamente l'attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche comparabili a quelli oggetto della gara, (si veda Relazione tecnica) per il maggior numero di annate sportive. | 15 | 15 | |||
Sub criterio b) – Piano di conduzione tecnica – Descrizione delle attività concernenti l’ordinaria manutenzione, approvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare nelle corso della gestione, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza, conservazione e funzionalità degli stessi, fatto |
salvo il normale deterioramento d’uso Le attività non potranno, in ogni caso, essere inferiori all’elenco di manutenzioni dettagliate nel capitolato d’oneri. Il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha presentato il Piano di conduzione tecnica più completo, corretto funzionale, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia previdenziale, di sicurezza e salute dei lavoratori, con riferimento alle caratteristiche degli impianti e ad ogni attività di conduzione prevista (manutenzione, approvigionamento, portierato, / recepcion / custodia /guardiania e funzionamento impianti tecnologici presenti). | 10 | 10 | ||
Sub criterio c) – Qualità e organizzazione Struttura organizzativa: descrizione dell’organizzazione dell’operatore, ruoli e relative competenze, qualificazione professionale ed esperienziale: a) Descrizione della qualificazione professionale/esperienziale del personale e/o degli incaricati esterni con competenze tecniche/amministrative di cui il concorrente intende avvalersi per l’attuazione del Piano di conduzione tecnica di cui al precedente subcriterio B (custodi, guardiani, receptionisti, personale amministrativo, economi, addetti vari ecc.. per le attività di custodia, guardinia, manutenzione ordinaria, approvigionamento, funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo, ecc…) b) Descrizione della qualificazione professionale/esperienziale del proprio personale e/o degli incaricati con competenze sportive di cui il concorrente intende avvalersi, garantendone la presenza costante, nel caso in cui intenda seguire DIRETTAMENTE le attività sportive, individuali di squadra. c) Tale personale dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 11 LR 8/2017 “Assistenza nelle attività motorie e sportive a tutela del praticante” in particolare ai commi 2, 3 e 4. Il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha la struttura organizzativa più completa e chiara, con ruoli e competenze ben definiti, in relazione alle varie funzioni necessarie per un’adeguata gestione, in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti dalle specifiche disposizioni normative per l’esercizio delle attività ad alto contenuto di specializzazione (a titolo di esempio elettricisti. idraulici, addetti agli impianti termici, educatori di attività motoria, allenatori, preparatori atletici ecc…) | 15 | 15 | ||
ELEMENTO 2 - Quadro organizzativo-prestazionale Ottimizzazione dell’uso della struttura/impianto e relative attrezzature | 30 | 30 | ||
Sub criterio d – Descrizione delle tipologie di utenza che si intende “intercettare”, relative modalità di attrazione, orari di apertura, attività sportive che si intende attivare e ulteriori prassi che si intendono adottare per massimizzare e ottimizzare l’uso dell’impianto, sfruttandone le relative potenzialità da parte di ogni tipo di utenza, singola, aggregata |
o associativa, compatibilmente alle caratteristiche della struttura/impianto e alle disposizioni di legge vigenti, privilegiando proposte progettuali che siano complementari e innovative, rispetto all’offerta già presente sul territorio di Castelnovo di Sotto, rivolte ai minori, ai diversamente abili, agli anziani ultrasessantenni, evitando forme di utilizzo esclusivo. Il Piano di utilizzo dovrà evidenziare anche se, e in tal caso come, il concorrente intende: a. curare DIRETTAMENTE le attività sportive, sia di gruppo che tramite lezioni/corsi riferiti a discipline sportive individuali; b. utilizzare l’impianto sportivo per discipline sportive praticate direttamente, con proprie squadre e propri tesserati per attività di allenamento e/o di gara, nonché i prezzi di ingresso che intende praticare, in caso di gare con ingresso del pubblico non gratuito. Il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha presentato un Piano di utilizzo completo, razionale, efficace, innovativo e realistico, con particolare riferimento a (a titolo di esempio): 1 modalità di intercettazione della nuova utenza, del territorio e non;2 alla definizione di orari di apertura dell’impianto, più ampi e/o diversificati, in relazione alle diverse esigenze del target potenziale (soprattutto minori, diversamente abili, anziani ultrasessantenni. | 30 | 30 | ||
Elemento 3 – Proposta di piano tariffario per l’uso dell’impianto e la partecipazione alle singole attività sportive proposte | 10 | 10 | ||
Sub criterio e – La proposta deve essere formulata in conformità ai criteri del vigente “Regolamento e criteri generali per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e l’individuazione dei soggetti affidatari”. A tali fini le tariffe dovranno essere diversificate in relazione a: a. all’utilizzo da parte di utenti singoli, utenti aggregati, utenti associati (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche), soggetti profit ecc…. b. alla natura e al livello dell’attività sportiva praticata (attività occasionale, amatoriale, partecipazione a campionati di federazioni sportive, ecc…); c. alla tipologia di utilizzo(partite gratuite o con prezzo di ingresso, allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive occasionali ecc…); d. al periodo e alla frequenza di utilizzo (es. abbonamenti per l’uso stagionale, trimestrale, mensile giornaliero, orario ecc…); e. al periodo temporale di utilizzo (festivo, feriale, notturno, diurno …); f. alla tipologia di impianto, sempre tenendo conto dell’uso sociale e non commerciale degli impianti, in applicazione dei principi di cui all’art. 2 del vigente “Regolamento e criteri generali per la gestione e l’uso degli impianti |
sportivi comunali e l’individuazione dei soggetti affidatari”; g. al target e alle finalità dell’utilizzo (agonistiche, sociali, socio-sanitarie, educative ecc…, considerando la necessità di favorire l’accesso dei residenti, dei residenti minori, residenti anziani ultrasessantenni, residenti diversamente abili. In particolare, ove riferite ad utenti di Castelnovo di Sotto, le tariffe proposte dovranno essere più favorevoli per le seguenti tipologie di attività (ai sensi dell’art. 6 comma 3 del vigente “Regolamento e criteri generali per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e l’individuazione dei soggetti affidatari”, nel seguente ordine di priorità: Attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, - gratuita: l’attività sportiva per le scuole; - molto favorevoli: le tariffe per l’attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani ultrasessantenni, l’attività formativa per preadoloscenti e adolescenti che rendono affettivo l’uso pubblico degli impianti sportivi per il miglioramento della condizione fisica e psichica, come attività di integrazione sociale, formativa ed educativa, e l’attività di tipo sociale e/o ricreativa promossa in specifiche manifestazioni/iniziative organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale. Attività sportive di rilevante interesse pubblico, - favorevoli: le tariffe per le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da FSD, FSI, DSA, riconosciuti dal CONI, che possono consentire l’uso pubblico sociale degli impianti sportivi, quando garantiscono forme di promozione dello sport, soprattutto a livello giovanile. Attività sportive di interesse pubblico, - discretamente favorevoli: la tariffe per attività riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali amatoriali, organizzati da EPS riconosciuti dal CONI e attività sportiva dei cittadini singoli, aggregati, che rendono effettivo l’uso pubblico degli impianti sportivi come attività sociale e ricreativa che favorisce lo sviluppo delle relazioni sociali ed il miglioramento degli stili di vita ai fini della tutela della condizione fisica e psichica dei cittadini. La proposta di Piano tariffario dovrà, inoltre, prevedere le seguenti maggiorazioni e riduzioni tariffarie, anche percentuali: - maggiorazioni per uso invernale e/o serale e/o festivo; - maggiorazioni in caso di utilizzo per manifestazioni extrasportive (concerti, feste, ecc…) o anche sportive, quando, per la loro importanza/risonanza, assumano la connotazione di “evento”; - maggiorazioni in caso di utilizzo per gare, partite o altre iniziative con pubblico pagante; - riduzioni proporzionate alla durata dell’utilizzo continuativo, prevedendo come utilizzo continuativo | 10 | 10 |
massimo la stagione sportiva (es. abbonamenti annuali, trimestrali, mensili ecc…) - riduzioni in caso di utilizzo per iniziative con finalità benefiche. Il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha presentato un Piano tariffario rispettoso dei criteri sopra elencati, con una maggiore diversificazione e una maggiore convenienza per l’utenza di Castelnovo di Sotto, in particolare per quella appartenente alle cd “fasce deboli”, op comunque al concorrente che ha tenuto in considerazione la necessità di stabilire tariffe popolari, allo scopo di consentire l’accesso il più possibile generalizzato da parte dell’utenza potenzialmente interessata, in considerazione della valenza prettamente pubblica/sociale dell’impianto, per soddisfare precise esigenze sociali/di interesse pubblico | ||||
TOTALE | 80 | 80 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 56 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per ciascuno degli elementi qualitativi ciascun commissario attribuirà un punteggio secondo il prospetto sotto indicato. Indi si farà la media dei vari giudizi dei commissari e si procederà ad attribuire il punteggio applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida Anac
n. 2/2016, con una sola riparametrazione .
I commissari attribuiranno un giudizio al quale corrisponderà un coefficiente da 0 a 1 secondo la tabella sotto riportata
Giudizio | Punteggio |
Eccellente | 1 |
Ottimo | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Discreto | 0,7 |
Più che sufficiente | 0,6 |
Sufficiente | 0,5 |
Quasi sufficiente | 0,4 |
scarso | 0,3 |
Molto scarso | 0,2 |
Insufficiente | 0,1 |
Gravemente insufficiente | 0 |
Il punteggio complessivo assegnato all’Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:
Q(i)= A(i) + B(i) + C(i);
Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
ELEMENTO 1 sub criterio a) (i) = Punti 15 calcolato sulla base della seguente formula:
A (i)= 15* a1(i)/a1(max) dove:
A (i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il sub criterio a);
a(i): punteggio attribuito (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione del sub criterio a); a(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
ELEMENTO 1 sub criterio b) (i) = Punti 10 calcolato sulla base della seguente formula:
B (i)= 10* b1(i)/b1(max) dove:
B (i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il sub criterio b);
b(i): punteggio attribuito (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione del sub criterio b); b(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
ELEMENTO 1 sub criterio c) (i) = Punti 15 calcolato sulla base della seguente formula:
C (i)= 15* c1(i)/c1(max) dove:
C (i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il sub criterio c);
c(i): punteggio attribuito (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione del sub criterio c); c(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
ELEMENTO 2 sub criterio d) (i) = Punti 30 calcolato sulla base della seguente formula:
D (i)= 30* d1(i)/d1(max) dove:
D (i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il sub criterio d);
d(i): punteggio attribuito (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione del sub criterio d); d(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
ELEMENTO 3 sub criterio e) (i) = Punti 10 calcolato sulla base della seguente formula:
E (i)= 10* e1(i)/e1(max) dove:
E (i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il sub criterio e);
e(i): punteggio attribuito (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione del sub criterio e); e(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti (media dei giudizi dei commissari) per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
Riparametrazione dei sub criteri
Al fine di render omogenea l'assegnazione dei punteggi degli elementi del Progetto gestionale proposta da ciascun concorrente, a ciascun sub-criterio di ogni Criterio sarà attribuito da ciascun commissario, un giudizio, in base alla documentazione presentata, cui è collegato un punteggio numerico per ciascun
elemento da valutare, variabile da 0 a 1 in relazione ai criteri di valutazione specificati nella tabella sopra riportata. Si procederà quindi a calcolare la media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario e poi ad attribuire il punteggio ai concorrenti, riparametrandolo utilizzando le formule sopra indicate.
In caso di presentazione di unica offerta non si procede alla riparametrazione ma il punteggio viene assegnato moltiplicando il giudizio attribuito per il punteggio previsto per ogni criterio.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
I concorrenti dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla Stazione Appaltante, il ribasso percentuale che intendono applicare sull’importo a base di gara.
Il punteggio più alto (20 punti) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso percentuale (massimo tre decimali) sull’importo a base d’asta (€ 55.000,00).
Agli operatori economici sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: P(i) = 20*Omi/Oi
Dove:
P(i): punteggio del singolo concorrente da valutare; Omi: ribasso offerto dall’operatore economico;
Oi: ribasso più alto tra quelli pervenuti.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i) per la parte qualitativa al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).
In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione a favore del committente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22luglio2019 , alle ore 12,00 presso la sede centrale della Provincia di Reggio Emilia, x.xx Garibaldi 59, Reggio Xxxxxx e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno due giorni prima della data fissata.
Il Responsabile della procedura di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Responsabile della procedura di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: sistemazione in armadio chiuso a chiave presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 .
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della procedura di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile della procedura di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della procedura di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP de l'Amministrazione commi tente/Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.200,00 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Xxxxxx-Romagna, Sede di Parma.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivernire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Reggio Xxxxxx. E' esclusa la competenza arbitrale.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.
Reggio Xxxxxx, lì 14/06/2019 Prot.15996/48/2019 Allegato:
Allegato_Privacy
IL DIRIGENTE
DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
x.xx xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Documento sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005