SOMMARIO
SOMMARIO
ART 1. DEFINIZIONI 2
ART 2. FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ DI PRE-SCUOLA 2
ART 3. ISTITUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SCOLASTICA 2
ART 4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 3
ART 5. CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 3
ART 6. CONCESSIONE DEI LOCALI 4
ART 7. EROGAZIONE DELL’ATTIVITÀ 4
ART 8. CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ 5
ART 9. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 5
ART 10. ASSICURAZIONE 6
ART 11. INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ 6
ART 12. RISPETTO DELLE NORME E PRIVACY 6
Art 1. DEFINIZIONI
1.1. Si riportano di seguito le definizioni relative ai termini utilizzati nelle presenti indicazioni normative ed operative:
1.1.1. Il pre-scuola è l’attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla scuola, per fornire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria che, per documentate ragioni familiari, hanno necessità di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni.
1.1.2. Il post-scuola è l’attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla scuola, per consentire la permanenza a scuola, dopo il termine delle lezioni, dei soli alunni in attesa del servizio di trasporto scolastico.
1.1.3. La vigilanza scolastica è l’attività di pre e post scuola definita nei precedenti punti 1.1.1. e 1.1.2.
1.1.4. Le Associazioni sono le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le agenzie formative/educative presenti sul territorio, iscritte nei rispettivi registri regionali e/o provinciali, che svolgono le attività succitate.
1.1.5. Gli Operatori sono le persone fisiche (volontari od educatori), in possesso delle caratteristiche previste, incaricate dall’Associazione/Organizzazione di svolgere l’attività.
1.1.6. Per Amministrazione Comunale - nel prosieguo e per semplicità Comune - si deve intendere il Comune, l’Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie o la Circoscrizione competente per territorio.
1.1.7. Per Scuola si deve intendere l’Istituto Comprensivo di riferimento per l’edificio scolastico nel quale viene svolta l’attività di pre-scuola e/o post-scuola.
1.1.8. Per Genitori si devono intendere i genitori naturali, affidatari oppure gli esercenti la potestà genitoriale.
1.1.9. Il nucleo familiare di riferimento corrisponde allo stato di famiglia del minore per il quale è presentata la domanda. Per i minori affidati lo stato di famiglia di riferimento è quello della famiglia affidataria.
1.1.10. Si considera occupato il lavoratore dipendente, pubblico o privato (compreso il lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni), il lavoratore autonomo, il lavoratore atipico e tutte le situazioni non strettamente lavorative (tirocini, corsi di studio, ecc.) per le quali è documentabile l’obbligo della frequenza giornaliera.
Art 2. FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ DI PRE-SCUOLA
2.1. L’attività di pre-scuola si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e risponde ad esigenze sociali particolarmente avvertite dalle famiglie ove entrambi i genitori, o l’unico genitore nel caso di nucleo monogenitoriale (ragazza/o madre/padre, vedova/o, separata/o legalmente ma anche di fatto purché il coniuge risieda altrove, divorziata/o) e gli altri eventuali soggetti maggiorenni autosufficienti presenti nello stato di famiglia sono occupati al momento dell’inizio delle lezioni scolastiche.
Art 3. ISTITUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SCOLASTICA
3.1. L’attività di vigilanza scolastica, reputata di significativa importanza nell’ambito delle garanzie legate al diritto allo studio, è istituita e fornita dal Comune, previa domanda da inoltrarsi per ogni anno scolastico, a condizione che si raggiunga un numero minimo di 10 (dieci) richiedenti, a favore dei seguenti soggetti:
3.1.1. gli utenti di cui all’articolo 2.1. che dovranno attestare nella domanda di iscrizione all’attività e nel rispetto della modulistica appositamente predisposta, di essere occupati nell’orario di inizio delle lezioni;
3.1.2. gli alunni che usufruendo del servizio di trasporto scolastico arrivano nella scuola di destinazione prima dell’orario d’inizio delle lezioni;
3.1.3. gli alunni che devono permanere all’interno dell’edificio scolastico al termine delle lezioni in attesa dello scuolabus del servizio di trasporto scolastico;
3.1.4. altri alunni titolari di situazioni straordinarie, non rientranti tra quelle indicate ai precedenti punti 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.3., tali da richiedere, in rapporto e nell’ambito delle garanzie legate al diritto allo studio, una valutazione specifica e condivisa sulla possibilità di accoglimento della domanda.
3.2. Il Comune provvede ad informare l’utenza circa le caratteristiche dell’attività, le mansioni e le caratteristiche professionali degli operatori e gli obblighi dei richiedenti.
3.3. La Scuola informa l’utenza sull’esistenza dell’attività di pre-scuola e sulle modalità di fruizione della stessa.
Art 4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
4.1. La domanda di iscrizione all’attività di pre-scuola deve essere presentata, utilizzando la modulistica espressamente predisposta, presso un qualsiasi ufficio circoscrizionale, nel periodo fissato dagli uffici comunali competenti.
4.2. In relazione a particolari e documentabili circostanze di carattere eccezionale che possano intervenire a modificare il nucleo familiare o le condizioni occupazionali del nucleo stesso, le iscrizioni possono essere accettate, nel corso dell'anno scolastico, anche in periodo diverso da quello prefissato annualmente e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili.
4.3. La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi.
4.4. Il mancato possesso, od il venir meno, dei requisiti di cui all’art. 3.1., indispensabili e condizione vincolante per la frequenza dell’attività di pre-scuola, comporta l’esclusione dal pre-scuola o la revoca dell’autorizzazione a fruire dell’attività medesima in caso di variazione intervenuta dopo l’iniziale accoglimento della domanda.
4.5. Il Comune effettuerà controlli sulle domande di ammissione all’attività al fine di accertare preventivamente, od anche in corso d’opera, il possesso dei requisiti di cui all’art. 3.1.
4.6. I genitori dell’alunno, già ammesso alla fruizione dell’attività di pre-scuola, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Circoscrizione competente le eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti di cui all’art. 3.1., il cui venir meno comporta la decadenza dall’autorizzazione a fruire dell’attività in questione.
4.7. Con la firma in calce alla domanda di iscrizione il genitore dichiara di aver preso conoscenza delle presenti indicazioni operative e di accettarne tutte le disposizioni e condizioni.
Art 5. CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE
5.1. Per la fruizione delle attività di cui al presente regolamento è prevista l’erogazione di un contributo forfettario, per anno scolastico, di € 80,00, da corrispondere, in unica soluzione, entro il 31 Ottobre dell’anno scolastico di riferimento. Il mancato pagamento comporterà da parte del Comune di Ferrara l’avvio della procedura di riscossione coattiva della somma dovuta.
5.2. Qualora la domanda di fruizione dell’attività sia presentata od accolta dopo il 31 Ottobre dell’anno scolastico di riferimento, il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro un
mese dall’inizio della fruizione dell’attività, pena l’avvio da parte del Comune di Ferrara della procedura di riscossione coattiva della somma dovuta.
5.3. Non è prevista alcuna riduzione o rimborso del contributo in conseguenza di frequenze ridotte, siano le stesse giornaliere, settimanali o mensili.
5.4. Sono, comunque, esonerati dal pagamento del contributo:
5.4.1. gli utenti per i quali sia stata presentata – prima della data prevista per il pagamento del contributo – apposita relazione del competente Servizio Sociale attestante le particolari condizioni di indigenza del nucleo famigliare;
5.4.2. gli utenti che fruiscono dell’attività di post-scuola e di pre-scuola di cui ai precedenti commi 3.1.2 e 3.1.3.
5.5. Per esigenze organizzative, la rinuncia all’attività deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento del contributo e secondo le modalità rese note dal competente servizio comunale. Nel caso in cui la famiglia non provveda entro il termine previsto a presentare rinuncia scritta al servizio, il contributo è comunque dovuto per intero.
Art 6. CONCESSIONE DEI LOCALI
6.1. La Scuola, previa presentazione di richiesta da parte della Circoscrizione competente, concede al Comune l’uso dei locali ritenuti dalla stessa idonei allo scopo, sulla base del numero degli alunni accolti e delle caratteristiche e della sicurezza degli edifici scolastici.
Art 7. EROGAZIONE DELL’ATTIVITÀ
7.1. L’attività è prestata da Operatori individuati tra:
7.1.1. volontari di associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Comune.
7.1.2. educatori di agenzie formative presenti sul territorio, a garanzia della tutela e guida dei minori in tempi e luoghi educativi “protetti”, che abbiano sottoscritto apposito contratto con il Comune.
7.2. Detti operatori devono essere reclutati tenendo conto dei requisiti necessari alla custodia, alla vigilanza ed all’intrattenimento di bambini in età scolare e devono essere adeguatamente informati circa le proprie responsabilità. In caso di inidoneità, inadeguatezza o per segnalati comportamenti non corretti il Comune, in accordo con l’Associazione/Organizzazione convenzionata, si impegna a revocarne l’incarico ed alla conseguente sostituzione.
7.3. Gli educatori saranno reclutati e trattati tenendo conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, compresi tutti gli oneri relativi ai contratti di lavoro di settore.
7.4. La vigilanza degli alunni spetta agli Operatori appositamente individuati al paragrafo 7.1, assicurando l’assegnazione di almeno un educatore in ogni edificio scolastico sede dell’attività.
7.5. I responsabili delle Associazioni che gestiscono l’attività dovranno verificare che gli operatori agiscano nel rispetto dell’incarico ricevuto, delle esigenze e degli utenti e che le attività siano svolte con modalità corrette e nel rispetto delle normative sulla sicurezza e vigilanza dei minori.
7.6. Anche gli Uffici di Circoscrizione potranno effettuare i controlli che si riterranno opportuni per verificare il corretto svolgimento del servizio.
7.7. I predetti responsabili sono tenuti a verificare i risultati della gestione del servizio con incontri periodici con i referenti della Scuola.
Art 8. CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ
8.1. L’attività di pre-scuola inizia un’ora prima dell'inizio delle lezioni e termina con l’inizio delle lezioni stesse; da quel momento, pertanto, la responsabilità sui minori compete al personale docente. L’accesso all’attività di pre-scuola dei singoli alunni (fatti salvi gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico) è consentita sino a 10 (dieci) minuti prima dell’inizio delle lezioni.
8.2. Gli operatori di vigilanza accolgono gli alunni nei locali concessi dalla Scuola, dividendoli in gruppi di non più di 25 unità e li sorvegliano, evitando che gli stessi si muovano in modo pericoloso o che corrano incustoditi per il plesso.
8.3. Nel caso in cui siano presenti alunni portatori di handicap con particolari difficoltà, dovrà essere assicurata la presenza di un operatore ogni 15 alunni (oppure di un operatore aggiuntivo).
Art 9. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
9.1. Unitamente alla conferma d’iscrizione all’attività il Comune consegnerà ai genitori una tessera di “pre-scuola”, valida esclusivamente per l’anno scolastico per il quale è stata accolta la richiesta. La tessera di pre-scuola conterrà le generalità dell'utente, la scuola e la classe di appartenenza. La tessera dovrà essere portata con sé dagli alunni per i necessari controlli. In nessun caso gli operatori sono autorizzati ad accettare utenti per i quali non è stata accolta la richiesta di fruizione dell’attività.
9.2. I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli all’interno dell’edificio scolastico ed a consegnarli personalmente agli operatori del pre-scuola. Qualora i genitori debbano essere sostituiti da famigliari od altre persone formalmente delegate (che dovranno esibire un documento di riconoscimento), è necessario che ne diano preventiva comunicazione scritta al Comune.
9.3. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, con mezzo il cui arrivo a scuola avvenga in orario anticipato rispetto all'inizio delle lezioni, verranno comunque accolti al momento dell'arrivo al scuola.
9.4. E’ necessario che i genitori informino il Comune circa eventuali problematiche di salute o di comportamento dei propri figli, di cui debbano essere messi al corrente gli operatori.
9.5. I genitori sono altresì tenuti a mantenere rapporti di xxxxxx collaborazione con il personale incaricato ed a comunicare alla Scuola e/o al Comune eventuali rimostranze.
9.6. È compito dei genitori istruire i propri figli circa il rispetto delle persone e delle norme di comportamento nell’ambito delle attività del servizio.
9.7. In caso di reiterati e ingestibili comportamenti indisciplinati degli alunni, è previsto l’allontanamento degli stessi dall’attività di pre-scuola.
9.8. I collaboratori scolastici o gli operatori durante il pre-scuola aprono la porta al suono del campanello, verificando che gli alunni all’ingresso abbiano diritto ad entrare.
9.9. Gli operatori dell’attività di pre-scuola sono autorizzati a far entrare, previo riconoscimento, solo gli alunni che ne hanno diritto, nonché i soli genitori degli alunni iscritti a tale attività.
0.00.Xx Scuola, tramite il personale insegnante, fornisce disposizioni sull’uso dei locali e di eventuali materiali e dà istruzioni organizzative agli operatori, fa da tramite per eventuali segnalazioni ai genitori, riferisce al dirigente scolastico sull’andamento del servizio e collabora nel momento del post-scuola coordinando i propri interventi di sorveglianza con quelli del personale del servizio. Qualora fossero presenti due o più operatori si divideranno gli alunni da vigilare garantendo un servizio efficiente.
0.00.Xx fine di agevolare il buon andamento dell’attività ed il rispetto delle presenti norme, all’inizio di ogni anno scolastico la Scuola organizza, inoltre, una riunione tra gli utenti e gli operatori del pre-scuola alla quale partecipano un docente ed un collaboratore scolastico.
Art 10. ASSICURAZIONE
10.1.A tutti i bambini che frequentano il pre-scuola viene fornita regolare copertura assicurativa a cura dell’istituto scolastico.
10.2.L’Associazione che gestisce l’attività di vigilanza scolastica deve dimostrare di avere idonea assicurazione RCT ed infortuni connessi allo svolgimento delle attività.
Art 11. INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ
11.1.Nel caso di sospensione dell’attività scolastica per scioperi ed assemblee del personale scolastico, o in caso di assenza del personale ausiliario, l’attività non verrà effettuata, previa tempestiva informazione all’utenza..
Art 12. RISPETTO DELLE NORME E PRIVACY