REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE (mediazione telematica a distanza)
Allegato 1 al Regolamento di Mediazione O.D.M.F.
REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE
(mediazione telematica a distanza)
APPLICAZIONE ConciliaSFERA
Il servizio di Mediazione On-Line (mediazione telematica a distanza) integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo Mediazione Forense e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione del procedimento.
Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall’articolo 3 n. 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato X.Xxx. e dell’art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all’incontro di mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione On-Line e l’altra parte partecipi all’incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell’Organismo.
Nel presente Regolamento, per “parte” si intende l’utente del servizio di mediazione e l’avvocato che l’assiste. Il costo dell’attivazione della Stanza di Mediazione On-Line, pari ad € 25,00 oltre IVA, è a carico dell’utente che richieda il servizio di Mediazione On-Line e deve essere corrisposto alla Segreteria Amministrativa contestualmente al pagamento delle spese di avvio del procedimento e con le stesse modalità.
L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.
La piattaforma on-line dell’Organismo è un’estensione della società Teleskill (xxx.xxxxxxxxx.xxx) dell’applicazione gestionale ConciliaSFERA (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx), fornita dalla software house SferaBit.
La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la
crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità:
· da link diretto e personalizzato, generato dall’applicazione ConciliaSFERA e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell’Organismo.
Ricevuta la e-mail, l’utente e l’avvocato che lo assiste devono confermare esplicitamente l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile nel sito internet dell’Organismo di Mediazione Forense (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto wizard) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).
E’ garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
Caratteristiche di funzionamento
Ricevuta la disponibilità ad eseguire l’incontro di mediazione on-line di almeno una parte, nonché l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica:
1) l’Organismo seleziona l’opzione “Mediazione on-line” nella scheda del procedimento del programma gestionale ConciliaSFERA
2) l’applicazione crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l’invio di una e- mail a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla
piattaforma on-line nel giorno stabilito per l’incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa.
3) da quel momento e per i 120 giorni successivi le parti, i rappresentanti e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione e anche per condividere file. Trascorso detto periodo, la parte che ha provveduto ad
attivare il servizio di mediazione on-line deve provvedere nuovamente al versamento dell’importo previsto per l’attivazione del servizio pari ad € 25,00 oltre IVA.
Utilizzando la Stanza Virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.
Durante l’incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni “separate”, totalmente indipendenti, alternativamente con l’una o con l’altra parte e di riprendere la sessione “comune” in qualunque momento.
Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell’incontro di mediazione.
I file che siano stati eventualmente già allegati dall’Organismo alla pratica nell’applicazione ConciliaSFERA sono disponibili per una più rapida condivisione.
Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell’incontro, sia l’eventuale accordo di mediazione, condiviso on-line tramite la funzione di file sharing/viewer. Le parti possono visualizzare il verbale e l’eventuale accordo e firmarli digitalmente, attraverso i software di firma, oppure firmarli tradizionalmente.
Nel dettaglio la Mediazione on-line:
· per utilizzare il servizio “Mediazione on-line” è necessario che il computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di:
- connessione internet ADSL
- microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati
- webcam
- versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive.
· E' probabile che i PC/Mac siano già dotati dell'ultima versione, per verificarlo eseguire il test del Flash Player in una delle seguenti modalità:
- se si è già inserito l’utente in una stanza virtuale ed è già stato comunicato il link di accesso, il test sarà proposto all’avvio dal servizio;
- altrimenti cliccare sul seguente link: xxxx://xxxxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx.xxxx
· permette alle parti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo;
· consente alle parti di dialogare sia in sessioni “comuni” a tutti, sia in “sessioni” separate, dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;
· consente alla parte che non accetti la modalità di mediazione on line di recarsi presso gli uffici dell’Organismo e di collegarsi on line con l'ausilio del mediatore, che in tal caso sarà presente presso gli uffici dell’Organismo;
· consente alle parti di ricevere, all'esito dell'incontro, direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata una copia del verbale con l’accordo raggiunto, ovvero il verbale attestante il mancato accordo, i quali potranno comunque essere ritirati in formato cartaceo presso la Segreteria Amministrativa dell’Organismo;
· consente alle parti di sottoscrivere il verbale e l’accordo sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura a codice etico dell’Organismo, del quale il presente Regolamento fa parte integrante.
Il presente Regolamento può essere modificati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. Le modifiche non avranno effetto per le procedure, di cui sia stata depositata la domanda di mediazione prima della data della loro entrata in vigore.