CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI
BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Il giorno 1 giugno 2005, in Roma tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Prof. Xxxxxxxx Lo Manto, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dai componenti la Commissione trattative Sigg.: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Avv. Santo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx; e
-la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, dai Segretari regionali e territoriali Xxxxxxx Xxxxxxxx, Nicolella Liano, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx Xxxxx, dalla delegazione trattante costituita dai Sigg. Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Deiana Chicco, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, assistiti dal Segretario Generale confederale Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
-la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Uliano Stendardi e dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Retini, Xxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dai Sigg. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Regionali: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Di Salvo, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Ori, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e dai componenti la delegazione trattante Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Arabia, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx De Lorentis;
-la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Segretario Organizzativo Xxxxx Xxxxxxx e dai componenti il Consiglio Nazionale: Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Franco Becherelli, Xxxxxxx Xxxxxxx, Franco Bullano, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx D'Angelo, Xxxxx De Pascalis, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Di Felice, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Fortezza, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Giocoli, Xxxxxxxx Giusto, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx, assistiti dal Segretario Generale della UILA-UIL Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Premesso
che le parti, come sopra costituite, riconoscono:
-che la bonifica con le sue azioni contribuisce alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la difesa e conservazione del suolo, per la provvista, regolazione e utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia dell'ambiente;
-che, pertanto, la bonifica è oggi caratterizzata da una significativa multifunzionalità;
-che per uno sviluppo economico sostenibile occorre in via prioritaria garantire protezione e salvaguardia alle risorse suolo e acqua, costituenti fattori essenziali per la vita civile, economica e sociale;
-che nel nostro Paese tali problemi sono fortemente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell'estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
-che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l'azione della bonifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo importante allo sviluppo sostenibile;
-che nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione della bonifica nelle distinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusamente nel territorio, rientranti nell'ambito delle autonomie funzionali;
-che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dall'attività consortile;
-che le funzioni dei Consorzi caratterizzate da una forte intersettorialità, e la rappresentatività di collettività settoriali,
impongono all'istituto consortile la ricerca di tutte quelle forme di collaborazione e concertazione con le altre istituzioni che operano per il territorio e per le risorse idriche (Autorità di bacino, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane ed Autorità d'ambito per i servizi idrici integrati, Agenzie regionali per l'ambiente, Enti parco);
-che, secondo le norme di cui al titolo V parte seconda della Costituzione, la materia della bonifica e dei Consorzi rientra nell'ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni.
Conseguentemente auspicano:
-che sia lo Stato che le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscano espressamente la multifunzionalità della bonifica nel senso sopraindicato, la natura dei Consorzi quali enti di autogoverno rientranti nell'ambito delle autonomie funzionali, cui compete la realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.
Inoltre riconoscono:
-con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed allo scopo di perseguire l'obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Consorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo strumento organizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l'efficienza dei servizi consortili.
Sottolineando che:
-agli effetti dell'assolvimento delle finalità istituzionali, sono determinanti l'apporto e la collaborazione dei lavoratori dipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e costruttive relazioni sindacali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e riconoscimento dei reciproci ruoli e competenze.
Considerato:
-che, per quanto riguarda la trattativa condotta per la stipulazione del presente contratto, ha avuto luogo un approfondito ed articolato dibattito che ha tenuto conto della eccezionalità della situazione in atto con riferimento sia al potere di acquisto delle retribuzioni, sia all'obbligo del recupero dell'inflazione reale rispetto a quanto già erogato, nonché alle difficoltà operative ed istituzionali dei Consorzi nelle diverse realtà regionali;
-che, in una considerazione complessiva delle proposte avanzate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle esigenze organizzative e funzionali dei Consorzi, della necessità di adeguamento delle norme contrattuali collettive alle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute, della sostenibilità degli oneri, si sono individuate le modifiche normative di seguito definite nonché si è con-cordata l'erogazione graduale in quattro tranches (1/1/2004, 1/7/2004, 1/1/2005, 1/7/2005) di un complessivo aumento determinato in via eccezionale, per le ragioni suesposte, nel 6,5% su ogni livello di ciascuna fascia funzionale,
di cui il 2,2% per recupero inflazione reale anni 2002, 2003 sulla base dell'indice NIC;
tutto ciò premesso e considerato
le parti, come sopra costituite, hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
PARTE I - DISCIPLINA COMUNE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 41 e 42, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel
titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 34.
Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella
parte IV del presente contratto, nonché per l'altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle seguenti fasce funzionali:
1a fascia funzionale
Sono inquadrati in tale fascia funzionale tutti gli operai comuni addetti alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili.
2a fascia funzionale
E' inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a mansioni inerenti il servizio telefonico; il personale addetto alla custodia dei fabbricati, al servizio anticamera, il quale provvede altresì alla pulizia minuta dei locali e alle ordinarie commissioni di ufficio; il personale ausiliario tecnico dei Consorzi di bonifica, il personale salariato dei Consorzi di miglioramento fondiario, nonché il personale operaio dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, avente una specifica qualificazione professionale, addetto alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili.
3a fascia funzionale
Sono inquadrati in tale fascia funzionale il personale specializzato dei Consorzi di bonifica e i salariati specializzati dei Consorzi di miglioramento fondiario addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili, capaci di eseguire lavori che richiedono specifica competenza, nonché il personale ausiliario di ufficio non rientrante nella 2a fascia funzionale.
E' inoltre inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici.
4a fascia funzionale
Sono inquadrati in tale fascia funzionale:
-gli operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano altresì la manutenzione, nonché i conduttori di macchine operatrici complesse delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni;
-i meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali; gli elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.
5a fascia funzionale
E' inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a mansioni d'ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo- contabile, tecnica ed agraria, nonché il personale dei Consorzi di
bonifica ed i salariati dei Consorzi di miglioramento fondiario preposti all'esercizio di una o più opere o impianti cui siano addetti stabilmente altri dipendenti inquadrati nelle fasce funzionali inferiori, nonché i capi operai preposti alla manutenzione che abbiano alle loro dirette dipendenze personale stabile appartenente alle fasce funzionali inferiori.
6a fascia funzionale
E' inquadrato in tale fascia funzionale il personale con mansioni di concetto e con compiti di collaborazione con il diretto superiore per la realizzazione dei programmi di lavoro. In particolare, tale personale, nell'ambito dei suoi compiti, formula proposte circa i criteri operativi da adottare e, con iniziativa ed autonomia operativa, provvede alla istruttoria amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica o agraria e alla conseguente definizione degli atti necessari curandone i relativi adempimenti organizzativi.
7a fascia funzionale
E' inquadrato in tale fascia funzionale il personale con funzioni direttive che, con discrezionalità operativa ed autonomia, ha la responsabilità, il coordinamento e il controllo di un qualsiasi settore operativo dell'attività istituzionale ordinaria e straordinaria del Consorzio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, al quale risultino addetti dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori.
In particolare tale personale provvede alla gestione del settore e collabora con il personale dirigente a cui risponde direttamente o, in mancanza, con l'Amministrazione, per la realizzazione dei programmi di lavoro, curandone direttamente gli atti di maggiore complessità ed importanza. Ai prestatori di lavoro, sia tecnici che amministrativi, inquadrati nella 7a f.f., che siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è riconosciuta la qualifica di "quadro".
Oltre ai dipendenti di cui al precedente comma è altresì inquadrato in 7a
f.f. quel personale che, svolgendo le funzioni ed i compiti di cui ai commi 1 e 2 della presente declaratoria con le modalità ivi previste, risponde, a causa della struttura organizzativa del Consorzio, direttamente ad altro personale inquadrato nella stessa 7a f.f. con la qualifica di "quadro" anziché al dirigente.
CHIARIMENTO A VERBALE
Con l'espressione "opere e impianti consortili" si fa riferimento a tutte
le opere di bonifica e miglioramento fondiario, sia pubbliche che private, in gestione ai Consorzi.
Art. 3 - PIANI DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE
L'organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle declaratorie esistenti per le singole fasce funzionali, le qualifiche.
TITOLO II - RAPPORTI SINDACALI
CAPO I - SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' CONSORTILI PROGRAMMI DI ATTIVITA' - OCCUPAZIONE
Art. 4 - SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' CONSORTILI
In sede di predisposizione delle proposte. di programmi d'esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione, l'Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione, sia allo scopo finale
di conseguire l'inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma interessi uno o più Consorzi di un'unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l'anno le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alle
R.S.A. o R.S.U., per un'informazione sulle previsioni inerenti l'attività che si propongono di svolgere nell'anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al
1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro
volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell'ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l'assolvimento di tali attività ed ai prevedibili effetti sull'occupazione.
A tal fine lo SNEBI invierà preventivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.
Art. 5 - DIVIETO DEL RICORSO ALL'APPALTO PER LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO DELLE OPERE E IMPIANTI CONSORTILI
I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.
Art. 6 - CONTRATTO D'APPALTO
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all'appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d'appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Art. 7 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo SNEBI si impegna, al fine di realizzare l'obiettivo dell'incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i
Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.
Art. 8 - MOBILITA'
Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI E CONTROVERSIE
Art. 9 - RAPPRESENTANZA SINDACALE DEI DIPENDENTI NELL'AZIENDA
A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell'ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Amministrazioni consortili viene riconosciuto alle RSA il seguente numero di dirigenti:
a) un dirigente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
b) due dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 100;
c) tre dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100.
Le designazioni delle RSA e dei dirigenti delle stesse devono essere comunicate con lettera dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori alle Amministrazioni dei Consorzi.
Le RSA ed i loro dirigenti vengono riconosciuti dalla data in cui al Consorzio perviene la comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 10 - RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA DEI DIPENDENTI NELL'AZIENDA
In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al precedente art. 9, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato R al presente contratto.
Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.
Art. 11 - LOCALI DELLE R.S.A./R.S.U.
I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U., per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U. un locale, sempre che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di locali nell'ambito delle
strutture consorziali.
Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, nonché nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le R.S.A. o le R.S.U. non abbiano ottenuto la disponibilità permanente di locali, le medesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 12 - AFFISSIONI
Le R.S.A./R.S.U. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 13 - COMPITI DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
Compito fondamentale dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria
delle opere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l'esatta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale di 5a, 6a e 7a fascia funzionale, per i quali l'Amministrazione informerà preventivamente le R.S.A./R.S.U.;
3) intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'integrità
fisica del lavoratore, e dell'ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile, esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione variabile da questa predisposti ed esprimere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle R.S.A./R.S.U. di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.
Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle R.S.A./R.S.U. di norma, almeno 30 giorni prima.
All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le R.S.A./R.S.U. sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei cari- chi di lavoro;
5) esaminare con l'Amministrazione consortile entro il 30 aprile i programmi di massima per i turni delle ferie al fine di un'auspicabile soluzione di comune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;
6) intervenire per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;
7) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 26, 4° e 5° comma);
8) incontrarsi con l'Amministrazione consortile ai fini di quanto previsto all'art. 67, comma 4;
9) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine all'individuazione e alla durata del periodo di applicazione ai dipendenti fissi e avventizi, addetti durante l'arco dell'anno per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri mesi a
lavori continui, del diverso orario contrattuale previsto con riferimento ai due diversi tipi di lavoro considerato (v. art. 46, commi 12° e 14° e art. 128, comma 8°);
10)raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine alla durata, alla distribuzione ed all'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 46, 6°, 7° e 16° comma ed art. 128, 8° e 9° comma) finalizzate al rispetto delle esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
11)raggiungere con l'Amministrazione consortile eventuali intese in ordine all'individuazione di percorrenze medie mensili del personale, di cui all'art. 2, lett. a) e b) dell'Accordo nazionale Trasferte e Missioni
su cui determinare l'importo dell'indennità chilometrica (v. art. 9 Accordo Trasferte e Missioni allegato B);
12)raggiungere intese con l'Amministrazione consortile in ordine all'individuazione del punto iniziale di computo della percorrenza chilo- metrica rimborsabile al personale addetto a compiti richiedenti istituzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell'ambito dalla zona o del reparto cui detto personale è destinato (v. art. 10 Accordo Trasferte e Missioni allegato B al presente contratto);
13)assistere gli interessati nell'individuazione, d'intesa con il Consorzio, dei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività soppresse di cui all'art. 1 dell'Accordo collettivo nazionale allegato D al presente contratto;
14)concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi compensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organizzative, che in luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla retribuzione mensile, pari ad una giornata di retribuzione ordinaria per ogni riposo compensativo non goduto (v. art. 2 allegato D al presente contratto);
15)raggiungere con l'Amministrazione consortile intese per la concessione in qualsiasi momento dell'anticipazione sul T.F.R. nell'ipotesi di cui ai numeri 4, lett. a) e 9 dell'Accordo 30/3/1983, allegato H al presente contratto;
16)prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
Nell'ipotesi in cui due o più Consorzi decidano di procedere a raggruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle RSA/RSU.
Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti processi va garantito quanto disposto dall'art. 152 c.c.n.l.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle R.S.A./R.S.U. nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle R.S.A./R.S.U. devono essere formulati per iscritto.
I Consorzi forniranno alle R.S.A./R.S.U., entro il termine statutariamente previsto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provvedimenti, assunti dai competenti organi deliberanti, relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.
Art. 14 - ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
I dirigenti delle R.S.A./R.S.U. sono soggetti alle comuni norme contrattuali e regolamentari e in particolare devono osservare l'orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti.
I dirigenti delle R.S.A./R.S.U. devono essere posti in condizione di espletare il loro mandato senza peraltro creare intralci al normale andamento del lavoro.
Art. 15 - TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
Il trasferimento dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. di cui ai precedenti articoli 9 e 10 può essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui il dipendente perde la qualità di dirigente della rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 16 - TUTELA DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di servizio effettivo inferiore a 20 anni che abbiano la veste di dirigente di R.S.A./R.S.U. in carica ed uscenti fino ad un anno dalla cessazione della carica, non possono essere licenziati senza il nulla osta della Organizzazione sindacale territoriale che rappresenta il lavoratore interessato e dello SNEBI i quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto, in sede locale, su richiesta dell'Organizzazione dei
lavoratori, entro 6 giorni dalla notifica del provvedimento di licenziamento effettuata dal Consorzio all'Organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori; quest'ultima notifica segue. la comunicazione fatta dal Consorzio stesso al dipendente interessato ed allo SNEBI.
Se il nulla osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato richiesto l'esame conciliativo, il provvedimento di licenziamento diviene operante.
Ove il nulla osta sia stato negato dall'Organizzazione sindacale alla quale il dipendente è iscritto o ha conferito mandato ed il Consorzio man- tenga fermo il suo provvedimento dandone comunicazione all'interessato, il dipendente stesso, con atto da lui sottoscritto, può ricorrere - tramite
la predetta Organizzazione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento consortile - avverso quest'ultimo provvedimento.
Il ricorso va proposto ad una Commissione costituita in conformità al disposto di cui al 4° comma dell'art. 105 del presente contratto.
La Commissione adita, qualora ritenga che il licenziamento sia dipendente da motivi connessi all'esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità di dirigente di R.S.A./R.S.U., esprime parere in ordine all'ingiustificato licenziamento ed ha inizio quindi il procedimento di
cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni, trovando in ogni caso applicazione le disposizioni in essa contenute, a prescindere dal numero dei dipendenti del Consorzio.
Qualora viceversa, la Commissione ritenga che il licenziamento sia indipendente da motivi connessi all'esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità di dirigente di rappresentanza sindacale aziendale, si esprime in tal senso.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma può procedersi al licenziamento, che rimane soggetto alla vigente normativa contrattuale e legislativa.
Art. 17 - ASPETTATIVA E PERMESSI DEI DIPENDENTI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
Art. 18 - PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI
Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non computabili nelle ferie, per l'espletamento della carica
nel settore consortile.
Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all'anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi.
Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:
-1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
-2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
-3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
-5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra.
I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali.
La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordinata alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell'avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
L'avviso di convocazione di norma deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l'avviso di convocazione deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso.
I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti:
-nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un'ora e un quarto all'anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita;
-nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA designa-te dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero complessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.
Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti di cui all'8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l'anno.
I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presente articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.
Art. 19 - ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee regionali, nonché i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati
in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
I periodi di aspettativa di cui al precedente comma, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300, sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, con- serva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma non si applicano qualora a favore dei dipendenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 20 - LAVORATORI STUDENTI
I dipendenti consorziali studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari
di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e a prestazioni di lavoro durante i riposi settimanali.
I dipendenti studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il Consorzio potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 21 - DIRITTO ALLO STUDIO
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei propri dipendenti i Consorzi riconoscono, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova e che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico o universitario e svolti presso scuole o università statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero a corsi di formazione professionale attinenti l'attività di bonifica finanziati dalle Amministrazioni pubbliche.
I corsi di studio di cui al comma precedente non possono comunque avere una durata inferiore alle 300 ore di insegnamento effettivo.
I dipendenti di cui al 1° comma possono richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro capite" in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco del triennio può usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei dipendenti di cui al comma precedente, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività consortile.
Può comunque usufruire dei permessi retribuiti un dipendente nei Consorzi che occupino stabilmente almeno venti dipendenti.
Il dipendente che intende godere dei permessi retribuiti di cui al 3° comma del presente articolo, deve presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso,
la durata e l'Istituto organizzatore.
Il dipendente deve fornire al Consorzio un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Art. 22 - CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 20 e 21 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell'anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi.
Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività consortile.
Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipendente l'anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipendenti.
In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipendenti durante il periodo dell'esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato.
Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve presentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell'inizio del corso di studi o dell'attività formativa se inquadrato nelle fasce funzionali 3a,
4a, 6a o 7a o almeno un mese prima se inquadrato nelle altre fasce funzionali, specificandone il tipo e la durata ed indicando l'istituto scolastico o universitario o l'ente che organizza l'attività formativa.
Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all'attività formativa e successivamente i certificati di frequenza.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l'ordine di precedenza della domanda.
Art. 23 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONTINUA
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura di cui all'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fermo rimanendo che la partecipazione finanziaria di cui all'ultimo periodo del 1° comma del citato art. 118, si limita alla quota relativa ai dipendenti per i quali i Consorzi siano tenuti a versare la contribuzione per la disoccupazione involontaria. Rimane altresì fermo che i corsi di formazione debbono riguardare le materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.
Al fine di incentivare l'attività di formazione professionale le parti s'impegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di
promozione e d'indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di formazione.
I criteri d'individuazione dei lavoratori e le modalità d'orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.
Art. 24 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI QUADRI
I quadri hanno diritto a permessi retribuiti, non superiori a 15 giorni in un biennio, cumulabili anche in un solo anno, per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, di carattere generale o su temi specifici, organizzati, a livello nazionale o regionale, dall'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (A.N.B.I.).
I permessi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere utilizzati, in alternativa alla frequenza ai corsi organizzati dall'A.N.B.I., per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati da enti o istituti specializzati e a convegni scientifici inerenti le specifiche competenze professionali.
I quadri devono fornire ai Consorzi l'attestazione di frequenza ai corsi o convegni di cui al presente articolo.
Qualora la partecipazione del quadro al corso o al convegno sia richiesta dal Consorzio, rimangono a carico di quest'ultimo anche gli oneri connessi all'iscrizione al corso e/o al soggiorno.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Lo SNEBI si impegna a verificare con l'A.N.B.I. la possibilità che al termine dei corsi organizzati dall'A.N.B.I. i quadri che lo richiedano possano sostenere un colloquio con i docenti dei corsi al fine di ottenere il rilascio, in aggiunta all'attestato di frequenza, di un attestato di avvenuta e positiva formazione.
Art. 25 - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'
Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le "pari opportunità" composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6 rappresentanti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio
e di ricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel settore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con particolare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e lavoro.
Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione presenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l'esigenza di organizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.
Art. 26 - AMBIENTE DI LAVORO E NOCIVITA'
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro,
il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
I lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente legislazione.
I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di eliminare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse possibile, i Consorzi si impegnano a definire, d'intesa con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.
I Consorzi, d'intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Le Amministrazioni, d'intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno nelle attività di cui al precedente 2° comma.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l'uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una
giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
I lavoratori eventualmente esposti al rischio amianto devono essere sottoposti a tutte le misure di prevenzione e di sorveglianza previste dalle norme vigenti e devono disporre di mezzi di prevenzione e protezione individuale che garantiscano la necessaria sicurezza.
Art. 27 - ASSEMBLEA DEI LAVORATORI
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicato al Consorzio.
Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro purché indette in ore corrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro.
Le ore annue di assemblea possono esser cumulate in un anno nel limite massimo di 2/3 del totale delle ore di assemblea spettanti per il triennio.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Consorzio, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 28 - REFERENDUM
Il Consorzio deve consentire lo svolgimento, all'interno della propria organizzazione e fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti del Consorzio o di tutti quelli appartenenti alla categoria particolarmente interessata.
Art. 29 - CONTRIBUTI SINDACALI
I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro Organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento della attività del Consorzio.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente con- tratto, hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i contributi sindacali che i dipendenti e pensionati indicati all'art. 1 del regolamento Allegato E al presente contratto intendono loro versare, con le modalità di cui al citato regolamento.
Art. 30 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE
I dipendenti provvedono a versare, nei termini, nella misura e con le modalità indicati nell'Allegato F al presente contratto, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, il contributo per assistenza contrattuale.
Art. 31 - DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO
Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipendente consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse.
Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospensione del rapporto con diritto alla conservazione del posto.
Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a carico del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell'ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quelle erogazioni derivanti direttamente dall'effettiva prestazione dell'attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili).
I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del
compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie.
Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio presso il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione.
Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacali.
Decorsi quattro anni dall'inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà preventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all'Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L'Organizzazione sindacale provvederà a darne comunicazione all'interessato.
In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall'11 luglio 2000.
Art. 32 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
Per l'esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un tentativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l'Organizzazione sindacale dei Consorzi e l'Organizzazione regionale del Sindacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato.
L'esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge.
La data e la sede della riunione per l'esperimento del tentativo di conciliazione vengono determinate d'accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate.
La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell'istanza avanzata dall'Organizzazione sindacale che rappresenta il dipendente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 33 - CONTROVERSIE COLLETTIVE
Per tutte le controversie collettive che insorgano fra le parti per l'applicazione del presente contratto, deve essere esperito, prima di ogni altra azione nella sede competente, un tentativo di conciliazione a mezzo dello SNEBI e delle Organizzazioni regionali dei dipendenti consorziali, facenti capo alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, salva la facoltà di proporre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.
Ove tale azione in sede regionale risultasse vana, le parti esperiranno il tentativo di conciliazione in sede nazionale.
I tentativi, tanto in sede regionale quanto in sede nazionale, si considerano in ogni caso conclusi negativamente ove le relative vertenze non risultino amichevolmente risolte entro 45 giorni.
Esauriti tali tentativi, le parti hanno la più ampia libertà d'azione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 34 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
E' istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all'interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo SNEBI e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo SNEBI.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri
Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all'esame della Commissione verrà redatto un verbale.
TITOLO III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE CHE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' IN MODO ESCLUSIVO E CONTINUATIVO PER I CONSORZI
CAPO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 35 - REQUISITI PER L'ASSUNZIONE
Per l'assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del successivo art. 56;
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
e) i titoli di studio prescritti dalla legge e dai singoli regolamenti consorziali, unitamente al possesso delle necessarie attitudini e capacità per il regolare disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica da assegnare.
Nell'ipotesi di assunzione per pubblico concorso effettuata da Consorzi di bonifica è richiesto anche il requisito di un'età non inferiore agli anni
In caso assunzione di lavoratori extracomunitari o apolidi, regolarmente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito di cui
alla precedente lettera a).
Art. 36 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico sono assunti per chiamata o per concorso.
I dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario di irrigazione, idraulici, di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati sono assunti per chiamata.
Art. 37 - DIRITTI DI PRECEDENZA
I Consorzi, nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, daranno la precedenza a quegli operai avventizi che, negli anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con qualifica d'assunzione uguale a quella per la quale occorre procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi formeranno, tra gli operai avventizi con qualifica d'assunzione uguale a quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un'apposita graduatoria che terrà conto:
-della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall'Amministrazione sentito il parere del Direttore dell'Area nell'ambito della quale hanno lavorato gli operai avventizi;
-dell'assenza di provvedimenti disciplinari;
-dell'assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, la malattia o l'infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri,
i permessi per motivi sindacali e per Io svolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 17 del presente contratto);
-del numero di giornate di lavoro svolte alle dipendenze del Consorzio nel quinquennio precedente all'assunzione a tempo indeterminato;
-dei carichi di famiglia.
A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. I criteri per l'attribuzione dei punti relativi a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano d'organizzazione variabile.
Art. 38 - APPRENDISTATO
E' in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale.
Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d'apprendistato sono le seguenti:
per la sesta fascia funzionale:
-collaboratore di contabilità;
-collaboratore di segreteria;
-collaboratore catastale;
-collaboratore dell'ufficio paghe e contributi.
-collaboratori tecnici.
per la quinta fascia funzionale:
-disegnatore tecnico;
-assistente ai lavori.
per la quarta fascia funzionale:
-elettromeccanico - impiantista;
-meccanico d'officina;
-escavatorista;
-conduttore di macchine operatrici complesse. per la terza fascia funzionale:
-operai specializzati inquadrati in tale fascia funzionale.
La durata del contratto d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta, di due anni per le qualifiche rientranti in quarta fascia funzionale e di un anno per le qualifiche rientranti nella terza fascia funzionale.
L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico.
Per le qualifiche rientranti nella quarta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.
Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell'anno.
Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie
mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria per l'acquisizione delle competenze di base e tecnico- professionali.
Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso
il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione.
Il contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventualmente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta.
Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell'art. 112 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavoratore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l'oggetto del contratto di apprendistato.
Le norme contenute nel presente articolo troveranno applicazione non appena sarà stata approvata da regioni e province autonome la regolamentazione dei profili normativi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano a riesaminare la norma di cui al penultimo comma del precedente articolo, al momento in cui dovesse essere modificato il regime previdenziale in vigore, per l'apprendistato, alla data di stipula dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 17 aprile 2002.
Art. 39 - CONTRATTO DI INSERIMENTO
E' in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, ai sensi degli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio ed all'organizzazione delle stesse sul territorio, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di età compresa tra i ventinove ed i trentadue anni, che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquant'anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato da almeno due anni;
e) donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica svantaggiata dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto alla lett. e) dell'art. 54 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i contratti
di inserimento di cui al precedente comma, deve definire, all'interno del contratto, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento al contesto lavorativo delle competenze professionali del lavoratore con il quale stipula il contratto.
Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la qualità e l'entità dell'eventuale attività formativa da svolgere per realizzare l'inserimento, sono quelle indicate nel fac simile di contratto/progetto, Allegato M al presente c.c.n.l. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è affidata ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà possedere quale requisito minimo quello di essere inquadrato in categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del contratto d'inserimento. La formazione impartita dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino previsto dall'art. 2, lettera I del
D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle more dell'approvazione del citato libretto la formazione sarà annotata dal Consorzio su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e deve contenere il progetto individuale di inserimento di cui ai precedenti commi. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
La durata del contratto d'inserimento è la seguente:
a) non superiore ad 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche inquadrate nelle fasce funzionali 2a e 3a;
b) non superiore a 14 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nelle fasce funzionali 4a e 5a;
c) non superiore a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nelle fasce funzionali superiori alla 5a.
In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto può essere estesa a trentasei mesi. Nel computo del limite massimo di durata del contratto d'inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o del servizio civile nonché dei periodi di astensione
per maternità.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata previsto ai precedenti comma.
Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato al quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento è soggetto ad un periodo di prova di durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per il conseguimento della quale è stipulato il contratto d'inserimento. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente recedere dal contratto.
Durante il rapporto di inserimento il Consorzio assegnerà al lavoratore, ai fini del trattamento economico, tenuto conto delle esperienze lavorative e del grado di professionalità posseduti, una fascia funzionale inferiore non più di due rispetto a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle per le quali il contratto di inserimento è stato costituito.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge o dal presente contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative od istituti.
Per poter assumere mediante contratto d'inserimento i Consorzi dovranno avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto
di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Si considerano mantenuti in servizio ai fini di legge i lavoratori il cui rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione di cui al primo periodo del comma precedente non trova applicazione quando nei diciotto mesi precedenti all'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Art. 40 - PROMOZIONE
La promozione e l'assegnazione di mansioni superiori vengono disposte dal Consorzio, in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le superiori mansioni, tra i dipendenti che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno nella fascia funzionale immediatamente inferiore a quella propria delle mansioni superiori, purché siano in possesso del prescritto titolo di studio.
In deroga a quanto previsto al primo comma può altresì disporsi, in base agli stessi criteri, la promozione al livello più basso della 5a f.f. dei dipendenti che risultino inquadrati nella 3a f.f.
Nell'ipotesi di promozione la valutazione del merito comparativo deve essere effettuata sulla base dei criteri nell'ordine sottoindicati:
1) attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto;
2) assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o infortunio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui all'articolo 17 del presente contratto;
3) assenza di provvedimenti disciplinari;
4) titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano di organizzazione variabile per la qualifica da assegnare ed attinenti alle nuove mansioni;
5) frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di esito positivo.
I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un punteggio complessivo massimo di 100 punti, saranno determinati per ogni fascia funzionale dal piano di organizzazione variabile.
A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 dei punti complessivi.
Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente attribuzione dei punti previsti, viene formata la graduatoria dei dipendenti secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dagli stessi.
Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla qualifica per la quale è stata formulata e non può spiegare alcun altro effetto immediato o futuro.
Ai fini dell'idoneità occorre conseguire almeno il 60 per cento dei punti complessivi e comunque non meno del 20 per cento dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare mansioni inerenti la qualifica da assegnare ed alla valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio.
A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell'ordine: l'anzianità nella fascia inferiore, l'età.
I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo devono essere posseduti alla data in cui si delibera di procedere all'assegnazione della qualifica superiore mediante promozione.
La promozione deve essere stabilita con delibera dei competenti organi, pubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto.
Art. 41 - FORME DI CONCORSO
Il concorso, a scelta del Consorzio, può farsi per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami.
Art. 42 - NORME PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
Le norme concernenti il bando di concorso, l'espletamento del concorso stesso, le funzioni e la composizione della Commissione giudicatrice, la formazione della graduatoria, la nomina del vincitore, sono stabilite nelle norme aventi natura regolamentare adottate dal Consorzio.
Della Commissione giudicatrice deve in ogni caso far parte un rappresentante del personale di grado almeno pari a quello del posto messo a concorso, designato, d'accordo, dalle Organizzazioni provinciali dei Sindacati aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente
contratto.
Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Amministrazione, debitamente pubblicata.
Trascorso infruttuosamente tale termine, si decade dal diritto di rappresentanza in seno alla Commissione giudicatrice e quest'ultima sarà integrata con un membro nominato dall'assemblea dei lavoratori del Consorzio iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 43 - PERIODO DI PROVA
Il dipendente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di sei mesi se appartenente alla 7a fascia funzionale, e di tre mesi se appartenente ad altre fasce.
Il periodo di prova è suscettibile, nei casi che danno luogo alla sospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi ed interruzioni simili), di proroga per un periodo di tempo corrispondente.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di prova è dovuto al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297.
Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenuta determinazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, il dipendente si intenderà definitivamente assunto con la qualifica assegnata.
Art. 44 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituisce con l'accettazione della lettera di assunzione, nella quale devono essere indicati:
a) gli estremi del provvedimento di assunzione;
b) la natura del rapporto (a tempo indeterminato o a tempo determinato);
c) le mansioni alle quali il lavoratore verrà adibito all'inizio del rapporto;
d) la qualifica, la fascia funzionale, l'importo del relativo livello retributivo e la sede assegnata;
e) la data d'inizio del rapporto;
f) la durata del periodo di prova;
g) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi.
CAPO II - DOVERI DEL PERSONALE Art. 45 - DOVERI DEL PERSONALE
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dal piano di organizzazione variabile.
In particolare i dipendenti hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario d'ufficio e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l'impiego consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti e strumenti o macchine loro affidati;
d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento. Per quanto riguarda le assenze per malattia o infortunio trova applicazione la norma di cui al comma 6 del successivo art. 95;
e) risiedere nella località ove trovasi l'ufficio, lo stabilimento o l'impianto presso il quale prestano servizio, sempreché tale obbligo discenda dall'effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento delle mansioni loro affidate.
Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione.
Art. 46 - ORARIO DI LAVORO
La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7a, 6a e 5a, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3a fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici.
Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2a, 3a e 5a non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1a e nella 4a fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua.
La durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento all'anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre.
L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione
di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva.
La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane l'anno, da 50 a 43 ore.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.
I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da
una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato
a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia.
La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro.
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il
completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo.
CHIARIMENTO A VERBALE
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al 9°
comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al comma 11°.
Art. 47 - RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla legge.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
-le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
-le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i tre giorni successivi alla fine del secondo turno.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità.
Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle attività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei
confronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre giorni dal mancato riposo.
Art. 48 - LAVORO NOTTURNO
Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo "notturno", che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6.
E' definito "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, per almeno quattro ore per un minimo di sessanta notti all'anno.
Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6.
Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice od il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni;
c) la lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
d) i lavoratori rientranti nella sfera d'applicazione delle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162.
Nell'ipotesi d'introduzione del lavoro notturno o di modificazione della disciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una consultazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall'inizio.
Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effettuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
L'orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le
otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo i casi di esigenze connesse ad eventi eccezionali ed emergenze.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d'urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale.
Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell'elenco approvato con l'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione personale e collettiva.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Nell'ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento.
Art. 49 - FESTIVITA'
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubblici uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località dove il dipendente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate nei giorni in cui ricadono le festività soppresse dalla L. 5 marzo 1977,
n. 54, trova applicazione la normativa di cui all'accordo 20 maggio 1977, allegato D) al presente contratto, così come aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e della L. 20 novembre 2000, n. 336, (cfr. dichiarazione a verbale in calce all'allegato D al presente contratto).
Per il personale appartenente, alla 1a, 2a, 3a e 4a fascia funzionale con
esclusione del personale ausiliario di ufficio, del personale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici e per il personale appartenente alla 5a fascia funzionale limitatamente, per quest'ultima, al personale previsto al 2° comma del precedente art. 46, trova applicazione, nell'ipotesi di ricorrenza festiva coincidente con la domenica, la norma di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche.
Art. 50 - REPERIBILITA'
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità.
I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente importo:
-reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00;
-reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00.
Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne).
NOTA A VERBALE
Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
CAPO III - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 51 - DISPOSIZIONI GENERALI
Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dell'addebito al dipendente deve essere effettuata entro
30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l'audizione personale dello stesso.
Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato.
Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata.
In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma.
Nell'ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dipendente
al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto.
Se il Consorzio adisce l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 52 - SANZIONI DISCIPLINARI
Il dipendente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura scritta;
b) sospensione dal servizio;
c) licenziamento in tronco;
d) licenziamento di diritto.
Art. 53 - CENSURA SCRITTA
La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell'inizio o per anticipazione nella cessazione del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;
c) per abuso di fiducia che non abbia recato danno al Consorzio;
d) per insufficiente rendimento;
e) in genere per lievi trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.
Art. 54 - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con
privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
c) per simulazione di malattia;
d) per contegno scorretto verso l'Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico;
e) per insubordinazione;
f) per inosservanza del segreto d'ufficio che non abbia prodotto conseguenze dannose al Consorzio;
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
h) per denigrazione dell'Amministrazione consortile o dei superiori;
i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;
2) da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m) per ripetizione entro l'anno della recidiva di cui alla lettera b);
n) per uso dell'impiego a fini personali;
o) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Consorzio;
p) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia recato danno al Consorzio.
La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamento, comporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.
Art. 55 - LICENZIAMENTO IN TRONCO
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell'art. 54;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l'anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell'art. 54;
c) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;
d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio con grave pregiudizio del Consorzio o di privati ovvero per perturbazione della sicurezza pubblica;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
g) per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati per ragioni d'ufficio;
h) per reiterato insufficiente rendimento.
Il licenziamento in tronco è adottato dall'Amministrazione consortile, esperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° comma dell'art. 51, sulla base del parere di un'apposita Commissione composta da:
-un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso;
-un rappresentante del dipendente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta
del Consorzio effettuata con lettera raccomandata A.R., dall'Organizzazione sindacale territoriale aderente all'Organizzazione nazionale firmataria del presente contratto cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;
-un terzo membro, con funzioni di Presidente, designato dall'Assessorato regionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio.
Nell'ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente comma del rappresentante del dipendente, tale designazione è devoluta all'Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia iscritto od
abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi termini di cui al precedente comma.
Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza maturato.
Art. 56 - LICENZIAMENTO DI DIRITTO
Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice penale, all'art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all'art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Il licenziamento di diritto è inflitto dall'Amministrazione subordinatamente all'esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all'art. 48 del presente contratto.
Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
Art. 57 - SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA
Ove sia emesso mandato di cattura il Consorzio sospende il dipendente dal servizio.
Art. 58 - SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA
Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all'art. 55, può sospendere il dipendente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.
Nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conseguente diritto del dipendente alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta degli addebiti non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione.
Se alla sospensione cautelare non segue il provvedimento di licenziamento in tronco, la sospensione cautelare perde ogni effetto, con conseguente applicazione del disposto di cui al precedente comma.
Tranne l'ipotesi di pendenza del procedimento penale, qualora il procedimento disciplinare instaurato non si concluda entro 6 mesi dalla data della contestazione degli addebiti, il dipendente viene riammesso in servizio con diritto alla retribuzione da tale data, fermo restando il prosieguo del procedimento disciplinare in corso ed i conseguenti provvedimenti.
Art. 59 - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE
Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti.
Art. 60 - EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Quando il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sussiste o
perché il dipendente non lo ha commesso, il procedimento disciplinare non può essere instaurato né proseguito venendo meno ogni effetto degli atti posti in essere, compreso il provvedimento di sospensione cautelare eventualmente emanato, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 58.
Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere
iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dipendente abbia notificato al Consorzio la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del Consorzio.
La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata dal dipendente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l'azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta perde ogni effetto, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 58.
Art. 61 - ASSEGNO ALIMENTARE
Nell'ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione di cui all'art. 58 va contestualmente disposta la corresponsione mensile, ai familiari del dipendente che continuano a fruire del diritto agli assegni familiari in dipendenza del rapporto di lavoro in atto con il Consorzio, di un assegno alimentare di ammontare pari alla metà della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente.
Le somme corrisposte a questo titolo vanno detratte dagli emolumenti eventualmente spettanti al dipendente in applicazione del 2° comma dell'art. 58 e delle altre disposizioni che fanno rinvio a questa norma.
Art. 62 - OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nelle ipotesi di cui all'art. 55, entro 20 giorni dalla data di notifica a
mezzo lettera raccomandata A.R. del provvedimento assunto, può essere proposta opposizione davanti lo stesso Organo collegiale che lo ha emanato.
Salvo il ricorso alla competente autorità giurisdizionale e, limitatamente ai dipendenti dai Consorzi di bonifica, il ricorso ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge, sulla opposizione, che non ha effetto sospensivo, si decide entro 2 mesi dalla data di notifica della medesima, mediante provvedimento definitivo.
Art. 63 - PREMORIENZA DEL DIPENDENTE ALLA DECISIONE DEL RICORSO
Se il dipendente decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del provvedimento disciplinare, ai familiari del dipendente aventi diritto a fruire degli assegni familiari spettano tutti gli assegni non percepiti durante il periodo della sospensione o del licenziamento, nonché gli eventuali aumenti periodici di stipendio successivamente maturati sino alla data del decesso del dipendente stesso.
A tale data deve essere altresì ricalcolato il trattamento di quiescenza eventualmente già corrisposto.
CAPO IV - DIRITTI DEL PERSONALE
Art. 64 - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 70 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4a C di
cui al precedente contratto 8 novembre 1972, dall'eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell'art. 35, commi 2° e 3°, del c.c.n.l. 25 marzo 1976.
Qualora all'espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione.
Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corrisposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge.
Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell'ente, l'importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo lordo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.
NOTA A VERBALE
Nei minimi di stipendio base sono state conglobate, con effetto 1° gennaio 2006, le voci retributive già previste nell'art. 61 del c.c.n.l. 17 aprile
2002 (quota di percentuale ISTAT non conglobata, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione e indennità integrativa).
Art. 65 - MINIMI DI STIPENDIO BASE
I minimi di stipendio base sono fissati nelle tabelle di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto.
Per l'individuazione delle fasce funzionali nelle quali rientrano le diverse qualifiche, agli effetti della determinazione dei minimi di stipendio base, si fa riferimento ai criteri sanciti al precedente art. 2.
Le determinazioni in ordine a quanto previsto al precedente comma debbono essere adottate acquisito il parere dei rappresentanti sindacali aziendali
nelle forme e con le modalità fissate al terz'ultimo e penultimo comma del precedente art. 13.
Per quanto riguarda i Consorzi i cui provvedimenti nella specifica materia siano soggetti a controllo, il parere di cui al precedente comma deve essere trasmesso ai competenti organi di tutela e vigilanza, unitamente alla relativa deliberazione consortile.
Art. 66 - CUMULO DI MANSIONI
Al personale possono essere affidate, all'atto dell'assunzione o della promozione, più mansioni pertinenti a diverse qualifiche, anche ricadenti nell'ambito di diverse fasce funzionali. In tal caso al personale viene riconosciuto il minimo di stipendio base della qualifica corrispondente alla mansione prevalente.
Art. 67 - CAMBIAMENTO DI MANSIONI - EFFETTI
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle successivamente affidategli, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
L'assegnazione al dipendente di mansioni corrispondenti ad una fascia funzionale superiore a quella in cui il dipendente risulta inquadrato comporta, dall'inizio dell'effettivo espletamento delle suddette mansioni, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza tra lo stipendio base del livello più basso della fascia superiore e quello base del livello in cui risulta inquadrato nella fascia di appartenenza.
Qualora l'assegnazione a mansioni superiori - salvo il caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - si protragga oltre tre mesi, il dipendente ha senz'altro diritto
al passaggio nella nuova qualifica, con conseguente applicazione dell'art.
74 qualora ricorra uno dei casi ivi previsti; ovvero con il riconoscimento, nella nuova posizione retributiva, dell'intera anzianità di servizio già maturata dal dipendente nella precedente posizione agli effetti degli aumenti periodici, negli altri casi.
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi limitati nell'arco dell'anno, è consentito richiedere al personale lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a quelle proprie della qualifica senza alcuna diminuzione della retribuzione, previo confronto con le R.S.A./R.S.U.
Art. 68 - PRESTAZIONI DEL QUADRO A FAVORE DI PIU' CONSORZI
Al requisito dell'esclusività delle prestazioni di cui all'art. 1 può derogarsi unicamente nell'ipotesi in cui, in seguito ad appositi accordi intercorsi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l'interessato, il quadro esplichi contemporaneamente le sue funzioni nell'interesse di due o più Consorzi.
In tale caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento economico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi oneri sono ripartiti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi.
Art. 69 - PARTECIPAZIONE DEI QUADRI AD INIZIATIVE DI CARATTERE INTERCONSORTILE
I quadri, su invito del Consorzio di appartenenza, possono partecipare ad iniziative di carattere interconsortile, concernenti azioni o interventi intersettoriali, prendendo parte a gruppi di lavoro appositamente costituiti.
In tal caso le prestazioni di lavoro straordinario svolte nel gruppo di lavoro saranno retribuite, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Consorzio di appartenenza.
Art. 70 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
I dipendenti hanno diritto, per il servizio prestato dalla data di assunzione, fatti salvi gli effetti del successivo art. 74, a 6 aumenti periodici biennali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli
importi indicati nel successivo 3° comma.
Per i dipendenti con qualifica di quadro, assunti a decorrere dall'1/1/1990, i primi due aumenti periodici hanno periodicità annuale.
Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici sono i seguenti:
1a f.f. Euro 38,45
2a f.f. Euro 40,77 3a f.f. 1°liv. Euro 44,25
2°liv. Euro 41,16 4a f.f. 1°liv. Euro 47,73
2°liv. Euro 44,44 5a f.f. 1°liv. Euro 50,05
2°liv. Euro 47,92 6a f.f. 1°liv. Euro 60,68
2°liv. Euro 51,99
3°liv. Euro 50,25 7a f.f. 1°liv. Euro 71,32
2°liv. Euro 65,14
3°liv. Euro 61,08
In caso di passaggio automatico di livello retributivo o di promozione vengono attribuiti gli aumenti periodici, determinati ai sensi del successivo art. 74 e calcolati sulla base dell'importo unitario previsto per la fascia funzionale e livello retributivo attribuibili a seguito della promozione o del passaggio automatico di livello.
In deroga a quanto previsto ai precedenti commi i dipendenti in servizio alla data dell'11/7/2000 conservano a titolo personale il numero di aumenti periodici e la periodicità già previsti dal c.c.n.l. 6/3/1996.
L'importo di ciascun aumento periodico è determinato in cifra fissa, di ammontare pari, per ciascuna fascia funzionale e per ciascun livello, a quello indicato al precedente 3° comma.
Per il personale in servizio alla data dell'11/7/2000 continuano altresì a trovare applicazione le norme di cui al 4° comma dell'art. 63 del c.c.n.l. 6/3/1996.
Art. 71 - ANZIANITA' PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai fini del trattamento economico trovano applicazione le benemerenze belliche che a tal fine, a norma di legge, diano luogo per il personale civile dello Stato al riconoscimento di anzianità convenzionale.
Le maggiorazioni di anzianità di cui al precedente comma debbono essere
richieste con domanda scritta, corredata da certificazione della competente autorità militare.
Art. 72 - ANZIANITA' CONVENZIONALE AI FINI DEGLI AUMENTI PERIODICI
Il Consorzio, entro il termine di un anno dalla scadenza del periodo di prova, può, in tutto o in parte, riconoscere al dipendente, sotto forma di anzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici, il servizio prestato, con funzioni analoghe e per congrua durata, presso Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, nonché presso Enti ed aziende similari od Amministrazioni pubbliche o, limitatamente al caso di Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti, presso aziende private.
Dal limite di un anno di cui al precedente comma si prescinde per i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 1975.
Art. 73 - SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA ECONOMICA
I dipendenti inquadrati in livelli di stipendio per i quali è previsto dalle tabelle di cui all'Allegato A) un periodo massimo di permanenza sono, alla scadenza di tale periodo, automaticamente inquadrati nel
livello immediatamente superiore, salvo quelli che, nel periodo anzidetto, entro i limiti massimi di un quadriennio, a giudizio dell'Amministrazione consortile, sulla base di parere espresso dalla Commissione disciplinare di cui all'art. 55, abbiano demeritato. In quest'ultimo caso il passaggio
di livello viene ritardato di 2 anni.
Art. 74 - EFFETTI DELLA PROMOZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA ECONOMICA SUGLI AUMENTI PERIODICI
In caso di promozione o di passaggio di livello, disposti ai sensi degli articoli, rispettivamente, 40 e 73, deve essere assicurato al dipendente un aumento della retribuzione goduta all'atto della promozione o del passaggio di livello, almeno pari all'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare del minimo di stipendio base del nuovo livello e l'ammontare del minimo di stipendio base del livello goduto dall'interessato all'atto della promozione, o del passaggio di livello, mediante attribuzione, occorrendo, del numero di aumenti periodici all'uopo necessari.
Qualora la promozione o il passaggio di livello coincidano con la maturazione dell'aumento periodico, compete al dipendente sia l'aumento di cui al comma precedente, sia il riconoscimento dell'aumento periodico.
Nella nuova posizione, il primo aumento periodico, anche successivo a quelli eventualmente attribuiti ai sensi dei commi precedenti, compete al momento del compimento del periodo biennale o triennale decorrente dalla data dell'ultimo aumento periodico maturato nella precedente posizione.
Art. 75 - RETRIBUZIONE ANNUA
Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici mensilità di retribuzione.
Le due mensilità eccedenti le prime dodici vengono corrisposte, una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre, in misura pari all'importo della retribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle due mensilità previste al 2° comma quanti sono i mesi di servizio prestati e da prestarsi nell'anno medesimo.
Art. 76 - INDENNITA' DI FUNZIONE PER I QUADRI
Ai dipendenti con la qualifica di quadro viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile ai medesimi spettante e quale elemento distinto della stessa, un'indennità di funzione in misura fissa pari ad Euro 113,62 da corrispondere per quattordici mensilità. A decorrere dal 1° luglio 2004 l'importo di cui al presente articolo è elevato ad Euro 140,00.
Art. 77 - INDENNITA' PER GLI OPERAI CON INCARICO DI CAPO DEGLI OPERAI AVVENTIZI
Agli operai addetti agli impianti, inquadrati nelle fasce funzionali inferiori alla quinta, ai quali, in aggiunta all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, viene affidato l'incarico di capo operaio per il coordinamento ed il controllo di operai avventizi, è riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, un'indennità pari al 10% dello stipendio base di qualifica.
Art. 78 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale da concordare con le RSA/RSU.
Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 79, il lavoro compiuto oltre l'orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavoro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno.
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l'ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno.
Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche.
Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.
Art. 79 - BANCA DELLE ORE
I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario.
La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordinario
in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il primo semestre dell'anno solare successivo.
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell'anno.
Art. 80 - COMPENSO PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
Il dipendente che, in relazione alle mansioni espletate, è tenuto a svolgere normalmente il proprio lavoro di notte per una durata non inferiore a 20 notti in un mese, ha diritto, per ogni ora di effettivo lavoro notturno, ad un compenso pari al 15% del valore orario della retribuzione mensile determinato ai sensi del precedente articolo.
Tale compenso è ridotto al 10% nell'ipotesi in cui il lavoro notturno non raggiunga la durata di cui al comma precedente.
Art. 81 - COMPENSO PER LAVORO PRESTATO IN TURNI
Il lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto alle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di qualifica di cui al precedente art. 64:
a) lavoro festivo o domenicale diurno 10%
b) lavoro feriale notturno 15%
c) lavoro festivo o domenicale notturno 20%
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
Art. 82 - TRASFERTE E MISSIONI
Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'Allegato B), che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto o in alternativa, nell'ipotesi di opzione prevista dall'art. 13 del citato allegato, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data del 27 ottobre 1978.
Art. 83 - RIMBORSO DANNI ALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DEL DIPENDENTE
I Consorzi debbono stipulare, in favore di quei dipendenti che si impegnino ad utilizzare per ragioni di servizio l'automezzo di loro proprietà, polizze assicurative collettive, con franchigia di Euro 77,47, destinate a sollevare i dipendenti interessati dagli eventuali danni ai propri automezzi, causati da essi stessi per colpa in occasione degli spostamenti necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 84 - INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
Il dipendente non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche ed organizzative.
Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica.
Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi sei.
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il trattamento di trasferta.
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della sua famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.
Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità dr condizioni d'alloggio, al dipendente trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa.
Detto rimborso compete anche in caso di trasferimento da alloggio consorziale calcolandosi in tale ipotesi il predetto maggiore onere sulla base della differenza tra l'importo della nuova pigione e l'importo dei canoni di affitto vigenti nel luogo di provenienza, a parità di condizioni di alloggio.
Il dipendente trasferito ha diritto, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, escluso quello per dimissioni volontarie rassegnate entro i cinque anni successivi alla data dal trasferimento, al rimborso di cui al 5° comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché sia effettuato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che non ricorre l'ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento della sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 85 - RITENUTE
Le retribuzioni mensili e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle ritenute che, secondo le disposizioni legislative e contrattuali, fanno carico al personale.
Art. 86 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
In adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, i Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali.
Analoghe polizze sono stipulate per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa.
Art. 87 - RIMBORSO SPESE LEGALI
Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi
all'esercizio di particolari mansioni loro affidate sono rimborsate, nei limiti delle tariffe professionali medie, le spese legali sostenute e documentate con notula vistata dal Consiglio dell'Ordine professionale, sempreché risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e purché non ci sia conflitto di interesse con il Consorzio.
Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile sia penale, di un dipendente con qualifica di quadro per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del quadro sono anticipate dal Consorzio, sempreché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del dipendente con qualifica di quadro per dolo o colpa grave comporta il diritto del Consorzio al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie.
Nel caso in cui i procedimenti giudiziari siano intentati nei confronti
del dipendente con qualifica di quadro in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per fatti accaduti durante il rapporto stesso, il Consorzio è tenuto a rimborsare al quadro le spese legali sostenute sempreché risulti esclusa da sentenza passata in giudicato la responsabilità del quadro per dolo o colpa grave.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° si applicano anche per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa.
Art. 88 - INNOVAZIONI ED INVENZIONI
E' istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il compito di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 4 della Legge
13 maggio 1985, n. 190, per le innovazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.
La predetta Commissione provvede anche, qualora ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, alla determinazione dell'entità del corrispettivo economico dell'utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni.
La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ciascuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associati,
incaricati dell'insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
La Commissione si riunisce su richiesta dell'Organizzazione sindacale cui aderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sottoporre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta giorni dalla richiesta della medesima.
La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.
CAPO V - INTERRUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL SERVIZIO Art. 89 - FERIE ANNUALI
Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni.
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente.
Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell'irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti.
In linea di massima l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze dei servizi, terrà conto dell'opportunità di assicurare, salvo contraria richiesta dell'interessato, il godimento della metà del periodo di ferie
in coincidenza con i mesi da giugno a settembre.
Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrompere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro titolo (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di ferie.
Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione
seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest'ultimo.
Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell'anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma.
Nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato e da prestarsi nell'anno medesimo.
Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipendente il godimento completo delle ferie nel corso dell'anno cui si riferiscono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre dell'anno successivo.
Art. 90 - PERMESSI ORDINARI
Vengono riconosciute ai dipendenti trentotto ore annue di permessi retribuiti.
I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con le ferie ordinarie annuali.
Le domande di godimento dei permessi di cui al presente articolo devono essere inoltrate con il preavviso di almeno 24 ore.
I permessi di cui ai precedenti commi devono essere accordati nei giorni richiesti dai dipendenti, a meno che a ciò ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Art. 91 - PERMESSI STRAORDINARI
Possono accordarsi al personale, in circostanze speciali e subordinatamente alle esigenze del servizio, permessi straordinari, non computabili nelle ferie, della durata non superiore a 2 giorni l'anno anche consecutivi, con la corresponsione dei normali emolumenti.
Art. 92 - CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, i dipendenti
consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito l'anno in caso
di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di
cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Per l'assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000,
n. 53.
Art. 93 - CONGEDO MATRIMONIALE
Al dipendente che contrae matrimonio spetta un congedo straordinario retribuito di 15 giorni non computabile nelle ferie.
Art. 94 - CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
Al personale chiamato o richiamato alle armi, oltre alla conservazione del posto, spetta il trattamento previsto dalle leggi 10 giugno 1940, n. 653,
13 settembre 1946, n. 303 e 3 maggio 1955, n. 370 e successive modifiche ed integrazioni.
Il periodo trascorso sotto le armi per servizio obbligatorio in seguito alla chiamata od al richiamo va computato agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, del passaggio di livello di cui all'art. 73 e del trattamento di fine rapporto secondo le modalità indicate nell'Allegato L al presente contratto.
Il periodo di cui al precedente comma va altresì computato agli effetti dell'anzianità utile per il calcolo della pensione prevista agli articoli
96 e 105.
Al dipendente chiamato o richiamato alle armi viene conservato, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione, l'alloggio di proprietà del Consorzio di cui fruisca insieme con i familiari conviventi ed a suo carico all'atto della chiamata o del richiamo. In caso contrario deve essere corrisposta una indennità di ammontare pari al valore locativo dell'alloggio, già determinato ai sensi dell'art. 64.
Art. 95 - INFORTUNIO E MALATTIA EXTRAPROFESSIONALI
Nei casi di infortunio o di malattia non ascrivibili a causa di servizio, ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, deve essere garantita, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per i primi dieci mesi di assenza e la metà di essa per i successivi cinque mesi.
Qualora lo stato di malattia o di infortunio sì protragga oltre il quindicesimo mese di cui al primo comma e sempreché sussista - a seguito dei relativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ovvero in caso di contestazione, dal Collegio medico di cui agli ultimi due commi del presente articolo - prognosi di guarigione con possibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua richiesta, conservato il posto per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Durante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano emolumenti di sorta.
Trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a tale scadenza, qualora, in seguito a nuova prognosi, risulti che lo stesso non possa efficacemente riprendere il servizio, il rapporto si risolve di diritto.
Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifichi un'altra, l'assenza relativa a quest'ultima malattia viene considerata come prosieguo della prima a tutti gli effetti.
Dello stato di malattia e di infortunio deve essere data immediata comunicazione al Consorzio, seguita dall'invio della documentazione relativa entro tre giorni dalla data dell'insorgenza.
Il Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo delle assenze per infermità attraverso i servizi ispettivi dei competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
Le contestazioni che dovessero eventualmente sorgere sono devolute ad un
Collegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del dipendente e da un terzo designato dall'Ordine dei medici della Provincia ove ha sede il Consorzio, su richiesta di uno dei due anzidetti sanitari.
Qualora una delle parti, debitamente invitata dall'altra, non provveda entro quindici giorni dalla ricezione di tale invito alla designazione del sanitario di sua fiducia, la nomina di quest'ultimo spetta allo stesso Ordine dei medici.
Art. 96 - INFORTUNIO E MALATTIA PER CAUSE DI SERVIZIO
In caso di infortunio o malattia ascrivibili a causa di servizio ed in relazione diretta ed immediata con l'esercizio delle mansioni commesse al dipendente, si fa luogo al seguente trattamento:
a) se al dipendente sia derivata invalidità temporanea che non gli consenta l'espletamento delle mansioni commesse, al dipendente medesimo deve essere garantita, per tutto il periodo dell'inabilità, la conservazione del posto nonché, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, l'intera retribuzione percepita all'atto del verificarsi della malattia o dell'infortunio.
Il dipendente ha diritto altresì all'anticipo o al rimborso delle spese di
cura e di degenza preventivamente autorizzate dal Consorzio, ed in caso di contestazione, determinate dal Collegio medico di cui all'art. 95;
b) se al dipendente sia derivata invalidità permanente che lo renda inabile all'espletamento delle mansioni già svolte od altre che possano essere assegnate allo stesso e da quest'ultimo accettate, il rapporto si risolve di diritto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità permanente e, oltre all'anticipo o al rimborso di quanto previsto all'ultimo comma della precedente lettera a), al dipendente è corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui al successivo articolo 115.
Nell'ipotesi in cui sia derivata invalidità permanente ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti consortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 20 anni viene corrisposto, in luogo del trattamento di fine rapporto, un trattamento annuo di pensione pari ai 9/10 dell'importo della retribuzione mensile, determinata ai sensi del successivo terzo comma della presente lettera b), goduta all'atto del verificarsi dell'evento, moltiplicata per quattordici.
Ai fini del calcolo del trattamento di cui al 2° comma della presente lett. b), dalla retribuzione mensile è detratto un importo pari al 34% del 3% di ISTAT non conglobata di cui all'allegato G al c.c.n.l. 17 aprile 2002 ed un importo pari al 34% della contingenza scattata dal 1° maggio 1977 al 31 dicembre 1991 di cui all'allegato H al c.c.n.l. 17 aprile 2002.
L'ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta del dipendente all'atto
del collocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre.
L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita.
Ai fini della determinazione dell'importo della pensione consortile, dall'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo vengono detratti i 2/3 dell'importo annuo della pensione corrisposta dall'INPS o della pensione sostitutiva di quella INPS corrisposta da altri Enti previdenziali all'ex dipendente od ai suoi aventi causa, esclusa la parte afferente al riscatto eventualmente effettuato dal dipendente ed esclusa altresì la parte afferente ai versamenti eventualmente effettuati per il servizio prestato presso altri datori di lavoro, e non riconosciuto dal Consorzio a titolo di anzianità convenzionale agli effetti del trattamento di quiescenza.
Nell'importo annuo della pensione previdenziale detraibile non vanno calcolate altresì le quote costituenti maggiorazioni della pensione previdenziale, sia per carichi di famiglia, sia per anzianità per benemerenze belliche, ivi compresi il servizio di leva e il richiamo alle armi, non riconosciuti dal Consorzio ai fini del trattamento di quiescenza.
L'importo della quota di pensione previdenziale detraibile, determinato all'atto del collocamento a riposo, non subisce, successivamente a tale data, alcuna variazione, tranne l'ipotesi in cui intervenga una riliquidazione di pensione INPS o di pensione sostitutiva, determinata da accertamenti di maggiori importi retributivi e contributivi a carico del Consorzio;
c) in caso di morte del dipendente, in conseguenza dell'infortunio o della malattia riconosciuti per causa di servizio, oltre all'anticipo o al rimborso di cui all'ultimo comma della precedente lettera a), agli aventi diritto compete il trattamento di fine rapporto di cui al successivo arti- colo 115.
In deroga a quanto previsto nella precedente lettera c), nell'ipotesi di decesso per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti consortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 20 anni, verrà corrisposto agli aventi
diritto di cui al successivo articolo 120 il trattamento di pensione di
cui al secondo comma della precedente lettera b) con la detrazione di cui al 4° comma dell'art. 99 del presente contratto e con le riduzioni di cui al successivo art. 120.
Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui al 2° comma della precedente lettera b) e di cui alla precedente lettera c), le frazioni di anno superiori a sei mesi valgono come anno intero.
E' fatta comunque salva la facoltà di opzione, sia nell'ipotesi di cui alla lettera b), sia nell'ipotesi di cui alla lettera c) del presente articolo, per il trattamento di fine rapporto maturato all'atto del verificarsi dell'evento che ha dato luogo alla cessazione del rapporto.
Gli accertamenti ed il giudizio sul grado di invalidità sono deferiti ad un Collegio medico costituito nel modo previsto al precedente art. 95.
IMPEGNO A VERBALE
A decorrere dal 15 luglio 1985 e per il restante periodo di vigenza del contratto, nell'ipotesi in cui si verifichino cessazioni di rapporti di lavoro per infortunio o malattia per cause di servizio di dipendenti dei Consorzi di bonifica i quali non abbiano i requisiti necessari per avere diritto al trattamento di pensione ai sensi della lett. b), 2° comma e della lett. c), 2° comma del precedente articolo 96, lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno, in sede nazionale, per individuare un idoneo trattamento risarcitorio, aggiuntivo al trattamento di fine rapporto, che rientrerà
tra gli obblighi contrattuali collettivi.
Art. 97 - ACCERTAMENTI SANITARI
Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 98 - MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
In caso di malattia o di infortunio, al dipendente viene mantenuto l'alloggio consorziale eventualmente in godimento, per tutto il periodo di conservazione del posto, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione.
In caso contrario, deve essere corrisposta una indennità di ammonta-re pari al valore locativo dell'alloggio, già determinato ai sensi dell'art.
64.
Art. 99 - ANTICIPAZIONE, CUMULO E DETRAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI
Nelle ipotesi previste al primo comma dell'art. 95 e alla lettera a) dell'art. 96 il Consorzio anticipa al dipendente mensilmente, in coincidenza con la corresponsione delle quote a suo carico, le somme dovute al dipendente stesso dagli Istituti previdenziali e assicurativi.
Tali somme dovranno essere rimborsate dal dipendente al Consorzio all'atto della liquidazione delle stesse da parte dei predetti Istituti.
Le somme corrisposte mensilmente al dipendente a titolo di anticipazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio ai sensi del precedente comma, sono assoggettate esclusivamente alle ritenute fiscali legislativamente previste.
Le somme versate mensilmente dal Consorzio a titolo di integrazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio, dovute dagli istituti previdenziali ed assistenziali sono, viceversa, assoggettate oltreché alle ritenute fiscali anche alle trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali secondo le disposizioni legislative vigenti.
In caso di infortunio o di malattia per causa di servizio, l'importo delle spese di cura e di degenza liquidato dagli Enti previdenziali, viene, nei limiti dell'anticipo o del rimborso di cui alla lettera a) dell'art. 96, detratto dal trattamento corrisposto dal Consorzio.
Le somme liquidate e le prestazioni erogate al dipendente da Istituti previdenziali o assicurativi presso i quali esso sia iscritto tanto in forza di legge che di altre disposizioni obbligatorie per la copertura dei rischi di infortunio o per l'istituzione di fondi di previdenza, rimangono a beneficio del dipendente, salva l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 96.
IMPEGNO A VERBALE
Le parti si impegnano a prendere contatto con l'INPS al fine di verificare la possibilità di chiarire, in apposito accordo, che le somme corrisposte dai Consorzi a titolo di anticipazione delle prestazioni assicurative e previdenziali non costituiscono imponibile previdenziale e di ottenere che le prestazioni anticipate dai Consorzi vengano restituite dall'INPS agli aventi diritto mediante assegno recapitato presso la sede del Consorzio.
Art. 100 - GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro.
Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l'astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall'inizio della malattia, il trattamento
di cui all'art. 95 se risulti ad essa più favorevole.
Art. 101 - ASPETTATIVA SENZA DIRITTO A RETRIBUZIONE
E' in facoltà del Consorzio concedere al dipendente che abbia compiuto almeno tre anni di servizio effettivo, un periodo di aspettativa la cui durata non può, in un quinquennio, essere complessivamente superiore a dodici mesi.
Durante il periodo di aspettativa, che non viene computato ad alcun effetto, al dipendente non spettano emolumenti di sorta.
CAPO VI - PRESTAZIONI SANITARIE E PREVIDENZIALI INTEGRATIVE Art. 102 - PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato sono garantite le prestazioni sanitarie di cui all'Allegato O) del presente contratto, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.
Art. 103 - PREVIDENZA INTEGRATIVA
È istituita una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da sei rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentuale che i Consorzi attualmente versano all'ENPAIA per l'accantonamento del T.F.R. dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall'1-6-1982 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stesso fondo.
La Commissione disciplinerà la previdenza complementare nel settore consortile, senza aggravio di costi a carico dei Consorzi, tenuto conto di quanto stabilito nel protocollo d'intesa allegato al presente contratto,
del quale costituisce parte integrante ed essenziale, e secondo le disposizioni contenute nelle norme attuative della legge delega.
CAPO VII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 104 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Sono cause di cessazione del rapporto:
a) la morte del dipendente;
b) la perdita della cittadinanza italiana per provvedimento delle competenti Autorità;
c) la revoca dell'assunzione alla scadenza del periodo di prova;
d) la malattia e l'infortunio, nei modi e nei termini previsti agli artt. 95 e 96;
e) la dispensa nell'interesse del servizio;
f) il licenziamento di cui all'art. 55;
g) il licenziamento di diritto di cui all'art. 56;
h) le dimissioni volontarie rassegnate o dichiarate di ufficio;
i) il raggiungimento dei limiti di età previsti dal successivo art. 108;
l) il recesso del Consorzio dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, e 11 maggio 1990, n. 108;
m) la scadenza del termine prefissato per il rapporto a tempo determinato.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti contraenti, nell'intento di evitare future controversie interpretative, espressamente si obbligano ad applicare, per il personale con rapporto a tempo indeterminato, la legge 15 luglio 1966, n. 604, anche nell'ipotesi di una pluralità di licenziamenti individuali intimati coevamente, fermo restando in ogni caso il disposto di cui al 2° comma dell'art. 11 della citata legge.
Art. 105 - DISPENSA NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO
Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità all'adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all'art. 95.
Acquisito il parere del Collegio medico e prima di adottare il relativo provvedimento, il Consorzio, su richiesta del lavoratore interessato, dovrà valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte e ad esse equivalenti o, se ciò è
impossibile, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento, purché la prestazione da rendere nelle nuove mansioni sia proficuamente utilizzabile nell'ambito della struttura organizzativa consortile.
Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto dal conforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come segue:
-uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio;
-due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
-due dal Sindacato al quale il dipendente è iscritto od ha conferito mandato nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute all'Assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata designazione di quest'ultimo nello stesso termine, all'Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede
il Consorzio.
In caso di dispensa dal servizio al dipendente con almeno venti anni di anzianità effettiva di servizio, è corrisposto un trattamento annuo di pensione pari a tanti trentacinquesimi dei 9/10 dell'ultima retribuzione mensile, calcolata secondo quanto disposto al 3° comma della lett. b) del precedente articolo 96 moltiplicata per quattordici, quanti sono gli anni di anzianità di servizio effettiva e convenzionale, conseguita dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto, con il massimo di trentacinque trentacinquesimi, detratta la pensione previdenziale secondo quanto disposto ai commi 6, 7 e 8 della lettera b) del precedente articolo 96.
Per gli impiegati con funzioni direttive e per i quadri, il calcolo di cui al precedente comma viene effettuato sulla base di trentesimi, con il massimo di trenta trentesimi.
L'ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta del dipendente all'atto
del collocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre.
L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita.
E' fatta comunque salva la facoltà di opzione per il trattamento di fine rapporto maturato alla data del provvedimento di dispensa dal servizio.
Art. 106 - DIMISSIONI VOLONTARIE
Il dipendente che intenda rassegnare le dimissioni deve notificarle con lettera raccomandata A.R., rispettando i termini di preavviso di cui al successivo art. 112, ridotti a metà.
Art. 107 - DIMISSIONI D'UFFICIO
Vengono dichiarate le dimissioni d'ufficio qualora il dipendente, quantunque diffidato dal Consorzio con lettera raccomandata A.R.:
a) contravvenga al divieto sancito dall'ultimo comma dell'art. 45;
b) rifiuti di assumere servizio nel posto in cui sia stato trasferito;
c) rimanga ingiustificatamente assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni;
d) non riassuma servizio - salvo comprovato motivo di impedimento - entro dieci giorni dal termine prestabilito, nei casi di sospensione del rapporto per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa.
Il provvedimento di cui al presente articolo va adottato previa contestazione dell'addebito e concessione di un termine per deduzioni, non inferiore a 15 giorni, nonché sulla base di parere di apposita Commissione costituita in conformità al disposto di cui al 3° e 4° comma dell'art.
105.
Art. 108 - LIMITI DI ETA'
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il dipendente compie il 65° anno di età.
IMPEGNO A VERBALE
Nell'ipotesi in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, vengano emanate norme di legge che prevedano la facoltà del datore di lavoro e del lavoratore di convenire la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il compimento del 65° anno di età del lavoratore, le parti si incontreranno per esaminare gli effetti di tali norme sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti consortili.
Art. 109 - DIVIETO DI CONTRATTI D'OPERA CON EX DIPENDENTI CONSORZIALI
Agli ex dipendenti consorziali, il cui rapporto di lavoro sia cessato per raggiunti limiti di età e/o di servizio o per le altre cause indicate alle lettere da d) ad l) dell'art. 104, non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dei Consorzi, rimanendo quindi esclusa la facoltà di stipulare con i predetti ex dipendenti contratti d'opera.
Art. 110 - CERTIFICATO DI SERVIZIO
All'atto della cessazione del rapporto, viene rilasciato, al dipendente che ne faccia richiesta, un certificato di servizio con le indicazioni relative alla durata del servizio stesso, alla qualifica e alle mansioni disimpegnate.
Art. 111 - CONSEGNE
Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al dipendente di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fascicoli delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera
disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.
Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico.
Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio gli immobili avuti in godimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.
Art. 112 - PREAVVISO
Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per le cause indicate alle lettere e) ed l) dell'art. 104, è dovuto dal Consorzio il preavviso, osservati i seguenti termini in relazione all'anzianità di servizio effettivo:
-per il personale appartenente alla 7a fascia funzionale:
a) quattro mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) sei mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni;
c) otto mesi per anzianità superiore a dieci e fino a quindici anni;
d) dieci mesi per anzianità superiore a quindici e fino a venti anni;
e) dodici mesi per anzianità superiore a venti anni;
-per il personale appartenente alla 6a fascia funzionale:
a) due mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) quattro mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni;
c) sei mesi per anzianità superiore a dieci e fino a venti anni;
d) otto mesi per anzianità superiore a venti anni.
-per il rimanente personale:
a) due mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni;
c) quattro mesi per anzianità superiore a dieci e fino a venti anni;
d) sei mesi per anzianità superiore a venti anni.
NORMA TRANSITORIA
Per il personale con rapporto a tempo indeterminato con anzianità di servizio al 31 /7/1994 superiore a 10 anni e fino a 20 anni, nell'ipotesi di cessazione del rapporto ai sensi della lettera l) dell'art. 104, i termini di preavviso indicati al precedente art. 106 sono prolungati di ulteriori due mesi.
Art. 113 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
In caso di morte del dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di cui alla lettera d) dell'art. 104 nonché nell'ipotesi d'inosservanza dei termini di cui all'articolo precedente, il Consorzio è obbligato a corrispondere ai sensi degli articoli 2118 e 2122 c.c., indipendentemente dal trattamento di quiescenza da corrispondere, una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso.
Lo stesso obbligo incombe al dipendente nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso ai sensi dell'art. 106.
Art. 114 - COMPUTO DEL PERIODO DI PREAVVISO
Tranne il caso di morte, il periodo di preavviso, sostituito dalla corrispondente indennità, è considerato come servizio effettivo per il calcolo dell'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione spettante in caso di cessazione del rapporto per infortunio o malattia per causa di servizio.
CAPO VIII - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 115 - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di cui agli articoli 96, lett. b) e c), e 105 del presente contratto, spetta al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.
Art. 116 - ANZIANITA' DI SERVIZIO
Ai fini della determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata al 31 maggio 1982, l'anzianità di servizio è determinata dalla durata del servizio ininterrottamente prestato, in via continuativa ed esclusiva, dalla data di inizio del rapporto alla data del 31 maggio 1982, ivi compreso il periodo di prova seguito da conferma e quelli di interruzione che, per disposizioni di legge e del presente contratto, siano considerati come servizio effettivo.
Va altresì considerato, a tutti gli effetti, servizio effettivo quello prestato con le stesse caratteristiche di cui al comma precedente in qualità di giornaliero o straordinario presso lo stesso Consorzio, senza che sia intervenuta interruzione nel rapporto di lavoro.
Le anzianità convenzionali già riconosciute al 31 maggio 1982 ai fini del trattamento di quiescenza vengono considerate in aggiunta alla anzianità suddetta, nei casi e nei limiti previsti dalle norme contrattuali vigenti all'epoca in cui sono state assunte le delibere che le hanno accordate.
Art. 117 - ARROTONDAMENTO DELLE FRAZIONI DI MESE
Ai fini della determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata fino al 31 maggio 1982, le frazioni di anno vanno computate in dodicesimi, calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Art. 118 - ANZIANITA' PER BENEMERENZE BELLICHE Al FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DAI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA FINO AL 31
MAGGIO 1982
Ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della quota di T.F.R. maturata sino al 31 maggio 1982 dai dipendenti dei Consorzi di bonifica trovano applicazione le benemerenze belliche già riconosciute che, in base alle leggi vigenti per il personale civile dello Stato, diano luogo al riconoscimento ai dipendenti statali di anzianità convenzionale per il trattamento di pensione. Dette benemerenze si applicano in ragione di un ventesimo dell'anzianità convenzionale complessiva per ogni anno di effettivo servizio prestato, alle dipendenze del Consorzio, fino al 31 maggio 1982 con un massimo di 20 ventesimi.
Le anzidette benemerenze belliche vengono anche computate in aumento dell'anzianità utile per il calcolo del trattamento di pensione nei casi previsti agli articoli 96, lettere b) e c), e 105 del presente contratto.
Le stesse benemerenze non valgono invece per il conseguimento dell'anzianità di servizio minima per avere diritto al trattamento di pensione nei casi previsti ai sopra citati articoli.
Art. 119 - ANZIANITA' PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DAI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO FINO AL 31 MAGGIO 1982
Ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata sino al 31 maggio 1982 dai dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario trovano applicazione le benemerenze belliche già riconosciute a norma della legislazione sugli ex combattenti antecedente alla L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche che diano luogo per il personale civile dello Stato al riconoscimento di anzianità convenzionale per il trattamento di quiescenza.
Le anzidette benemerenze si applicano ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata sino al 31 maggio 1982, in ragione di un ventesimo dell'anzianità convenzionale complessiva per ogni anno di effettivo servi- zio prestato alle dipendenze del Consorzio, dall'inizio del rapporto sino al 31 maggio 1982, fino ad un massimo di venti ventesimi.
Art. 120 - REVERSIBILITA' DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE LIQUIDATI FINO AL 31 MAGGIO 1982 O SPETTANTI NEI CASI SPECIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 96 E 105
Alla morte del pensionato, nonché nell'ipotesi in cui il dipendente dei Consorzi di bonifica ed enti consortili similari di diritto pubblico con rapporto a tempo indeterminato ed anzianità di servizio pari o superiore a 20 anni, deceda per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio, la pensione è reversibile:
a) al coniuge fino a quando non contragga nuove nozze;
b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti e agli affiliati durante il periodo di minore età, salvo che trattandosi di figlie nubili contraggano matrimonio;
c) ai figli di cui alla precedente lettera b) anche se maggiorenni,
purché inabili al lavoro;
d) ai figli di cui alla precedente lettera b) fino al conseguimento del diploma di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età.
La pensione di reversibilità compete nelle seguenti misure:
a) il 60% al coniuge;
b) il 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge oppure il 40% se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente né inferiore al 60% né superiore all'intero ammontare della pensione diretta.
Il coniuge non ha diritto a pensione quando sussista separazione personale per sua colpa, in virtù di sentenza passata in giudicato.
I figli adottivi e gli affiliati nonché gli adottanti e gli affilianti non hanno diritto a pensione se l'adozione e l'affiliazione hanno effetto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che alla data della morte del pensionato risultino a suo carico.
In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
La pensione spettante ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.
Nel caso di concorso di più aventi diritto, fermo rimanendo il limite inferiore del 15%, la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione diretta.
TITOLO IV - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E TELELAVORO Art. 121 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61, così come modificato dall'art 46 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro, si attengono alle seguenti modalità.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede un orario di lavoro ridotto, non inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi di quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, con distribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme. In casi particolari, qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo richieda (es. servizi di pulizia) la percentuale del 33% può essere ridotta fino al 30%.
Le frazioni di ora risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui
al precedente comma si arrotondano per eccesso o per difetto all'ora intera.
Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi possono costituire rapporti di lavoro "part-time" di tipo verticale, quando sia previsto che l'attività lavorativa sia svolta ad orario normale ma limitatamente a giorni predeterminati nell'arco della settimana e per tutte le settimane dell'anno ovvero che sia svolta a periodi predeterminati nell'arco dell'anno, con copertura dell'intero orario normale giornaliero e settimanale.
Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il principio della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del presente contratto applicabili ai lavoratori a tempo pieno devono essere applicati al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minor durata dell'attività svolta, sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto.
In particolare:
a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione;
b) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno l'anzianità di servizio maturata ai fini degli aumenti periodici di anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo parziale viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato prestato il lavoro a tempo parziale;
c) ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo orizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate);
d) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che preveda lo svolgimento dell'attività lavorativa a giorni predeterminati della settimana lungo tutto l'arco dell'anno spettano, per
ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti sono i giorni lavorativi settimanali previsti nel contratto a tempo parziale, moltiplicato 4,33;
e) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che preveda Io svolgimento di attività lavorativa in periodi predeterminati nell'arco dell'anno per l'intero orario di lavoro giornaliero e settimanale spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti ne risultano dal rapporto tra il numero delle settimane lavorate e le 52 settimane annue;
f) l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere, nel caso di part-time orizzontale, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle concordate nel contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è di una.
Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di accentuata operatività degli impianti idrovori e/o irrigui ed ogni qual volta sia necessario all'ente compiere un'opera od un servizio collegati a termini di scadenza improrogabili.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie.
In caso di superamento del limite massimo delle ore di lavoro supplementare, richiedibili nell'arco della settimana, è dovuta, sul compenso relativo ad ogni ora di lavoro supplementare eccedente, una maggiorazione del 25%.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in relazione alla giornata di attività lavorativa. Le prestazioni di lavoro straordinario rese dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono compensate così come previsto all'art. 78 del presente contratto.
L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è consentita anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo determinato nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
I limiti alle prestazioni di lavoro straordinario rispettivamente di 225 ore e di 250 ore all'anno, previsti per i lavoratori a tempo pieno dall'art. 78 e per gli operai avventizi dall'art. 135 del presente
contratto, sono riproporzionati in relazione al minor orario di lavoro pattuito con il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Su accordo scritto tra lavoratore, assistito da un componente della RSA/RSU da lui designato e Consorzio potrà essere prevista l'inserzione nel contratto a tempo parziale di:
-clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa;
-clausole elastiche, esclusivamente per il part-time di tipo verticale, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire soltanto in caso di comprovate ragioni tecniche ed organizzative.
La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo parziale con un preavviso scritto, non inferiore a tre giorni, recante l'indicazione delle ragioni tecniche ed organizzative che rendono necessarie le variazioni medesime.
La durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita potrà essere variata in aumento fino al 20%, arrotondandosi per eccesso o per difetto le frazioni di ora.
La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa comporta, in favore del lavoratore, una maggiorazione della retribuzione del 10%, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi, contrattuali e legali indiretti e differiti.
Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con le modalità elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni previste nei precedenti commi, comporta, a favore del lavoratore, il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, pari ai 25% della retribuzione dovuta per il periodo di violazione delle norme contrattuali collettive concernenti le modalità elastiche o flessibili di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, stabilite nei commi 16, 17, 18 e 19 del presente articolo.
Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che consente la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata non costituisce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale o il proprio rapporto
di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno non costituisce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso giustificato motivo di licenziamento.
Il lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione dell'orario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni:
a) necessità di assistere i genitori od il coniuge od il convivente, i figli od altri famigliari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell'ambito famigliare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) precedente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, attuato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera T, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
Nell'ipotesi in cui il Consorzio intenda procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il Consorzio medesimo è tenuto a darne preventiva informazione al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta, esposta in luogo accessibile a tutti presso la sede consortile e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro a tempo pieno, inoltrate dai dipendenti in servizio. Qualora il Consorzio ravvisi l'opportunità di accogliere le domande dei dipendenti in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, darà la precedenza alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri che devono accudire bambini di età inferiore ai sei anni ed ai lavoratori che prestano assistenza a famigliari portatori di handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno, o che prestano assistenza al coniuge o ad un parente entro il secondo grado o al convivente, ammalati in condizioni di gravità, accertata dal servizio sanitario nazionale e stabilmente conviventi con il lavoratore.
I Consorzi informeranno annualmente le RSA/RSU, mediante consegna del modulo Allegato V al presente contratto, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell'anno precedente.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 21 gennaio 2000, n. 61, così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 122 - DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
I Consorzi hanno la facoltà di definire progetti per la sperimentazione del telelavoro e di attuarli, d'intesa con i lavoratori con le modalità e nei limiti stabiliti nell'allegato Z al presente contratto collettivo.
TITOLO V - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI OPERAI AVVENTIZI Art. 123 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Gli operai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, ecc.) nonché gli operai
avventizi addetti alla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta.
Gli operai di cui al precedente comma sono classificati nelle fasce funzionali di cui all'art. 2 ed in conformità ai criteri sanciti dallo stesso art. 2.
I predetti operai sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e con le norme di cui alla D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ed all'art. 23, 1° comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che i lavori di esecuzione indicati al 1° comma sono costituiti da opere di miglioramento fondiario - volontarie e coattive - d'interesse di un singolo fondo o comuni a più fondi e che pertanto trattasi di interventi distinti dalle opere, i cui addetti rientrano nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
Art. 124 - REQUISITI PER L'ASSUNZIONE
Gli operai sono assunti in base alle norme di legge vigenti. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del precedente art. 56;
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
In caso di avviamento al lavoro, a seguito di chiamata al collocamento, di lavoratori extracomunitari o apolidi, regolarmente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla precedente lettera a).
Art. 125 - PERIODO DI PROVA
L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di 6 giorni.
Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenuta determinazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, l'operaio s'intenderà definitivamente assunto.
Art. 126 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituisce, salve le deroghe previste dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, con l'accettazione della lettera di assunzione, nella quale debbono essere indicati:
a) gli estremi del provvedimento di assunzione;
b) la durata del rapporto, con espressa indicazione della data di inizio e di cessazione del rapporto stesso, ovvero mediante l'indicazione del
termine finale del rapporto "per relationem" con espressa menzione dei lavori stagionali per i quali l'operaio è assunto;
c) la durata del periodo di prova;
d) la qualifica e la fascia funzionale;
e) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi;
f) l'ambito territoriale all'interno del quale l'operaio deve svolgere le
sue mansioni.
Art. 127 - DOVERI DEGLI OPERAI
Gli operai hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.
In particolare gli operai hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti o strumenti o macchine loro affidati;
d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento.
Art. 128 - ORARIO DI LAVORO - FESTIVITA'
La durata dell'orario ordinario settimanale non può superare le 38 ore settimanali di media nell'arco della durata del rapporto.
La ripartizione dell'orario normale nei vari mesi in modo che sia rispettata la media, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.
Nell'effettuare tale ripartizione le parti potranno fissare, per un periodo corrispondente alla metà della durata del rapporto, orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media, dei minori orari fissati per
il restante periodo, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per le occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la
durata massima del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata massima giornaliera di lavoro ordinario non può superare le 10 ore.
La durata dell'orario di lavoro dei dipendenti addetti alle occupazioni di cui al precedente comma è ridotta, per un periodo pari al 30% della durata dell'intero rapporto di lavoro, da 50 a 44 ore settimanali.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante il rapporto di lavoro per alcuni periodi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 6° comma saranno determinate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.
La durata e la distribuzione dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U., al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione Provinciale del lavoro.
Resta ferma, per gli operai avventizi dei Consorzi di miglioramento fondiario, l'eventuale diversa disciplina dell'orario di lavoro già concordata in sede locale, purché nel rispetto della media di orario annuo di cui ai precedenti commi.
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubblici uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località ove il dipendente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate nei giorni riconosciuti festivi prima dell'entrata in vigore della L. 5 marzo 1977, n. 54, trova applicazione la normativa di cui all'accordo 20 maggio 1977, Allegato D) al presente contratto.
Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL. 30 luglio 1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell'orario ordinario di lavoro contemplate
dai predetti accordi circoscrizionali in vigore al 31 dicembre 1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 17° comma dell'art. 46 del presente contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore distribuite secondo le intese di cui al 9° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al 4°
comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al 7° comma.
Art. 129 - CAMBIAMENTO DI MANSIONI - EFFETTI
L'operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle successivamente affidategli.
L'assegnazione all'operaio di mansioni superiori comporta, dall'inizio dell'effettivo espletamento delle suddette mansioni, la corresponsione della retribuzione corrispondente alle nuove mansioni.
Qualora l'assegnazione delle mansioni superiori - salvo il caso di sostituzione di operaio assente con diritto alla conservazione del posto - si protragga oltre tre mesi, l'operaio ha senz'altro diritto all'attribuzione della nuova qualifica, con le modalità sopraindicate per quanto attiene alla misura della retribuzione.
Art. 130 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura dei rapporti di lavoro degli operai avventizi, le corrispondenti disposizioni dettate agli articoli dal 51 al
63 del presente contratto, fermo restando che relativamente ai termini per la contestazione degli addebiti e successive procedure, valgono le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 131 - RETRIBUZIONE
La retribuzione oraria dell'operaio avventizio stagionale è composta dai seguenti elementi:
a) minimo di paga base oraria;
b) 3° elemento.
La retribuzione può essere corrisposta settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente a seconda della durata del rapporto.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale o quindicinale, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% della retribuzione.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre quindici giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che il datore di lavoro ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga sia corrisposta in località diversa dal posto di lavoro, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si corrisponde la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante il periodo di sosta giornaliera.
Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione del Consorzio, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, tutti gli elementi
che concorrono a formare la somma globale che viene corrisposta, l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute di cui al successivo
art. 138.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
NOTA A VERBALE
Nel minimo di paga base oraria sono state conglobate, con effetto 1° gennaio 2006, le voci retributive già previste nelle lettere da b) ad e)
comprese dell'art. 129 del c.c.n.l. 17 aprile 2002 (quota di percentuale ISTAT non conglobata, indennità di contingenza, indennità integrativa ed elemento distinto della retribuzione).
Art. 132 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13a MENSILITA', 14a MENSILITA', FESTIVITA' E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3° ELEMENTO)
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività nazionali e infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. 5 marzo 1977, n. 54, 13a e 14a mensilità e trattamento di fine rapporto è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base, del 39,07% così suddivisa:
a) ferie 8,33%
b) festività nazionali e infrasettimanali 5,44%
c) tredicesima mensilità 8,33%
d) quattordicesima mensilità 8,33%
e) trattamento di fine rapporto 8,64%
Art. 133 - MINIMI DI PAGA BASE
Per la individuazione delle fasce funzionali nelle quali classificare gli operai agli effetti della determinazione dei minimi di paga base, si fa riferimento ai criteri sanciti all'art. 2.
Gli importi del minimo di paga base oraria sono quelli indicati nelle tabelle di cui all'Allegato A) per le fasce funzionali prima, seconda e terza, divisi per 164,67.
Art. 134 - CUMULO DI MANSIONI
All'operaio cui vengono affidate mansioni pertinenti a diverse qualifiche è riconosciuto il minimo di stipendio della qualifica corrispondente alla
mansione prevalente, tenendo anche debito conto della mansione superiore qualora quest'ultima non sia la prevalente.
Art. 135 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio,
prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere le 250 ore annue, salvo caso eccezionali.
Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato.
Il lavoro compiuto oltre l'orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario del minimo di paga base, maggiorato come segue:
1) lavoro straordinario diurno 25%
2) lavoro festivo diurno 39%
3) lavoro festivo straordinario 50%
4) lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici 27%
5) lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici 10%
6) lavoro notturno straordinario 38%
7) lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici 46%
8) lavoro festivo notturno compreso in turni periodici 15%
9) lavoro festivo notturno straordinario 66% 10)lavoro domenicale con riposo compensativo esclusi i turnisti 8%
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.
Art. 136 - TRASFERTE E MISSIONI
Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'Allegato B) o, in alternativa, nell'ipotesi di opzione esercitata ai sensi dell'art. 11 del punto 8 dell'Accordo nazionale 27 ottobre 1978, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data del 27 ottobre 1978.
Art. 137 - INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
L'operaio non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche ed organizzative.
Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica.
Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi 6.
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il trattamento di trasferta.
All'operaio trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.
Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizioni di alloggio, all'operaio trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa.
L'operaio trasferito ha diritto, in tutti i casi di anticipata cessazione
del rapporto di lavoro che intervenga prima della scadenza del termine, escluso quello per dimissioni volontarie, al rimborso di cui al 5° comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché esso sia effettuato entro
1 mese dalla cessazione del rapporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che non ricorre l'ipotesi di trasferimento in tutti
i casi di cambiamento di sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 138 - RITENUTE
Le retribuzioni e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle ritenute che secondo le disposizioni legislative e contrattuali fanno carico all'operaio.
Art. 139 - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
Nell'ipotesi in cui l'operaio giunto al posto di lavoro non possa iniziare la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore a 2 ore, l'operaio ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione
giornaliera di qualifica.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma qualora la prestazione abbia una durata superiore a 2 ore e fino a 3 ore, l'operaio ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 3 ore e sino a 4 ore e mezza il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 4 ore e mezza il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione giornaliera di qualifica.
Art. 140 - ASSICURAZIONI SOCIALI E INTEGRAZIONE TRATTAMENTI
Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattie e per l'assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
Agli operai che godono del trattamento previdenziale previsto dalla legge per il settore dell'agricoltura compete, ad integrazione del trattamento predetto e per i periodi in cui lo stesso viene corrisposto, una indennità giornaliera di importo pari alla differenza tra il 70% o il 90% della retribuzione globale giornaliera, a seconda che si tratti di malattia o di infortunio, e l'importo delle somme corrisposte all'operaio dagli Istituti previdenziali.
Le predette integrazioni sono corrisposte entro 15 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato del documento attestante i pagamenti effettuati all'operaio stesso dagli Istituti previdenziali.
Le somme versate dal Consorzio a titolo di integrazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio dovute dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, sono assoggettate a ritenute previdenziali e fiscali secondo le disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento di cui al 2° comma del presente articolo, non trova applicazione nei confronti degli operai dipendenti da quei Consorzi presso i quali si è convenuto di versare il contributo volontario alla cassa integrazione malattie e infortuni (c.d. "casse extra legem" istituite nel settore agricolo).
Art. 141 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Sono cause di anticipata cessazione del rapporto:
a) la morte;
b) la perdita della cittadinanza italiana per provvedimento delle competenti autorità;
c) la revoca dell'assunzione alla scadenza del periodo di prova;
d) il licenziamento di diritto di cui all'art. 56;
e) le dimissioni volontarie;
f) la sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro indipendente da fatto imputabile all'operaio o al Consorzio.
Sono cause di cessazione del rapporto:
a) la scadenza del termine prefissato;
b) la fine dei lavori per i quali l'operaio è stato assunto.
Art. 142 - CONSEGNE
Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo all'operaio di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.
Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico.
Se l'operaio non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme eventualmente spettantigli fino all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei
suoi confronti.
Art. 143 - PREAVVISO
Nell'ipotesi in cui nell'atto di assunzione il termine finale del rapporto sia indicato "per relationem" con riferimento alla durata dei lavori per i quali l'operaio è stato assunto, e sempreché il rapporto di lavoro si sia protratto per oltre 14 giorni, all'operaio, nei casi di cessazione del rapporto di cui alla lettera f) dell'art. 141 è dovuto dalla parte recedente il preavviso ed il rapporto di lavoro, tranne che per il caso di morte e di dimissioni senza preavviso lavorato, si estingue alla scadenza dei termini indicati al comma successivo.
La durata del periodo di preavviso è così determinata:
-un giorno per gli operai con anzianità ininterrotta di servizio compresa tra quindici giorni e un mese;
-tre giorni per gli operai con anzianità ininterrotta di servizio superiore a un mese e fino a tre mesi;
-cinque giorni per gli operai con anzianità superiore a tre mesi.
In caso di morte dell'operaio e nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'operaio o ai suoi aventi diritto di cui all'art. 2122
c.c. una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso.
Art. 144 - RIASSUNZIONE OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Gli operai assunti con rapporto a tempo determinato per i lavori di carattere stagionale, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica già ricoperta presso lo stesso Consorzio, a condizione che manifestino al Consorzio ed al competente Centro per l'impiego la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 145 - TRASFORMAZIONE RAPPORTO OPERAI AVVENTIZI
Tutti gli operai avventizi rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, effettuino per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari
a duecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, saranno assunti, a decorrere dall'inizio del quarto anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al precedente comma, resta escluso per quegli operai i quali, pur avendo effettuato per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a duecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, abbiano compiuto il 65° anno di età.
PARTE II - DISCIPLINA SPECIFICA
TITOLO I - DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA
Art. 146 - ESTENSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetti all'assicurazione infortuni ENPAIA, il Consorzio accantonerà, con onere a suo carico, una somma annua pari al 2% della retribuzione, che verrà liquidata al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La predetta somma potrà essere depositata a decorrere dalli gennaio 1985 presso l'Istituto di credito tesoriere del Consorzio, con apertura di un conto vincolato su cui saranno accreditati, a decorrere dalla predetta data, i relativi interessi che annualmente matureranno.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai singoli dipendenti verrà liquidata sia la somma capitale di cui al primo comma, sia gli interessi di cui al secondo comma maturati a decorrere dall'1 gennaio 1985 e fino alla data di cessazione del rapporto.
Qualora non si proceda all'anzidetto accantonamento presso un istituto di credito, il Consorzio sarà ugualmente obbligato a versare ai dipendenti di cui al 1° comma sia la somma capitale determinata ai sensi del 1° comma, sia un ammontare pari agli interessi che sarebbero maturati, a decorrere dalli gennaio 1985, se la somma fosse stata depositata secondo quanto previsto al 2° comma. In tal caso gli interessi saranno calcolati nella misura annua corrispondente a quella riconosciuta in ciascun anno dall'Istituto di credito tesoriere del Consorzio per i conti vincolati di importi corrispondenti a quelli annualmente maturati per i singoli dipendenti.
TITOLO II - DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Art. 147 - ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DELLE INDENNITA' PER CASSA INTEGRAZIONE SALARI OPERAI AGRICOLI (C.I.S.O.A.) AGLI OPERAI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Gli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono chiedere, a titolo di anticipazione, al Consorzio dal quale dipendono, l'erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall'INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare, impegnandosi a restituire le stesse, nei modi e nei termini previsti nello schema di domanda di cui all'Allegato G) al presente contratto collettivo. Il Consorzio, verificata
la conformità delle richieste al predetto schema, provvederà
all'erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall'INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare, riscontrando la sussistenza dei requisiti di legge e visto l'impegno assunto per la restituzione come sopra indicato.
Agli operai consorziali di cui al precedente comma, nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per le cause indicate nella L. 8 agosto 1972, n. 457, con conseguente intervento della Cassa integrazione, deve essere garantita dal Consorzio, mediante anticipazione ed integrazione delle somme corrisposte dalla Cassa integrazione, una retribuzione mensile pari al cento per cento di quella in atto nel periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospensione.
PARTE III - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE Art. 148 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato.
Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo anno del biennio. Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza.
I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili.
I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente secondo comma.
La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle R.S.A./R.S.U., assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
I integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell'anno di scadenza.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti chiariscono che la presenza delle Organizzazioni sindacali territoriali, aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, al tavolo delle trattative aziendali non può essere negata.
Art. 149 - INCENTIVI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
Nell'ipotesi in cui il Consorzio realizzi opere pubbliche in qualità di concessionario dello Stato o della Regione e comunque con relativo finanziamento a totale carico pubblico, per ogni opera pubblica agli incaricati della redazione del progetto esecutivo cantierabile, al responsabile unico del procedimento, agli incaricati del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché ai collaboratori nelle predette specifiche attività è attribuito un incentivo ripartito in sede aziendale tra i diversi soggetti, non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara della relativa opera, al netto dell'IVA.
L'individuazione delle specifiche prestazioni da svolgere, e la graduazione della percentuale effettiva, nel predetto limite massimo dell'1,5%, sono stabilite dalle parti in sede aziendale in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
Ugualmente in sede aziendale è fissata dalle parti la ripartizione di detta percentuale sulla base delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
L'importo, derivante dalla percentuale di cui ai precedenti commi, è comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Occorrerà inoltre, in sede di riparto, tener conto delle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno al Consorzio. Le quote corrispondenti a tali prestazioni costituiranno economie.
Le specifiche prestazioni che determinano l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo non possono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del premio risultato di cui all'art. 148.
PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 150 - MANTENIMENTO A TITOLO PERSONALE DELLA STABILITA' DEL RAPPORTO
DI LAVORO
I dipendenti in servizio, con rapporto di ruolo, alla data del 31 luglio 1994 mantengono a titolo personale la stabilità del rapporto che era loro garantita dal posto di ruolo nonché gli istituti concernenti la cessazione del rapporto ed i relativi trattamenti di quiescenza già in atto per il rapporto di ruolo ai sensi del CCNL. 3 agosto 1990. Tali trattamenti
vengono mantenuti anche nel caso di accorpamento o fusione di Consorzi. Tali trattamenti vengono conservati a titolo personale anche dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio, alla data del 31 luglio 1994, pari o superiore a 20 anni.
Art. 151 - COPERTURA AUTOMATICA DEI POSTI DI RUOLO VACANTI AL 1° AGOSTO 1994
I Consorzi provvederanno alla copertura dei posti di ruolo, vacanti al 1° agosto 1994 da almeno 5 mesi e per i quali non sia stato assunto lo specifico provvedimento previsto all'ottavo comma dell'art. 129 del CCNL 3 agosto 1990, riconoscendo ai dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art.
129 stesso, l'immissione automatica nei predetti posti.
Art. 152 - ACCORPAMENTI O FUSIONI DI PIU' CONSORZI
In caso di accorpamenti o fusioni di più Consorzi sono conservate a titolo personale le condizioni di miglior favore godute da ciascun dipendente presso il Consorzio di provenienza, derivanti da provvedimenti consortili formalmente assunti.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le condizioni di miglior favore di cui al precedente art. 152 sono conservate con i medesimi contenuti e caratteristiche con i quali sono state riconosciute dal Consorzio di provenienza.
Art. 153 - COMMISSIONE PARITETICA PER L'ESAME DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
È costituita una Commissione paritetica, composta di sei membri in rappresentanza dello SNEBI e di sei membri nominati da Flai-CGIL, Fai-
CISL, e Filbi-UIL, in ragione di due per ogni organizzazione, avente il compito di valutare se i criteri di classificazione del personale consortile, previsti dal presente c.c.n.l. siano tutt'ora rispondenti alle odierne esigenze funzionali ed organizzative dei Consorzi e di formulare conseguenti proposte in merito.
La Commissione concluderà i lavori con una relazione, sottoscritta da tutti i componenti, che sarà trasmessa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per le successive determinazioni.
La Commissione inizierà i propri lavori entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto e li concluderà otto mesi prima della scadenza del contratto medesimo.
TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 154 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra Governo e Sindacati datoriali e dei lavoratori, il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
In sede di rinnovo biennale dei minimi di stipendio base si farà riferimento ai tassi di inflazione programmata per il biennio. Ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce dell'andamento delle retribuzioni.
Il presente contratto decorre dall'1 gennaio 2004 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007. Per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R.
In caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
Art. 155 - DISPOSIZIONI IRRETROATTIVE
In deroga alla norma che fissa la decorrenza del presente contratto all'1.1.2004, trovano applicazione dal 2 luglio 2004 le seguenti norme: