Accordo internazionale sui cereali del 1995
Traduzione1
Accordo internazionale sui cereali del 1995
(Stato 26 marzo 2002)
0.916.111.311
Preambolo
I firmatari del presente Accordo,
considerando che l’Accordo internazionale sul grano del 19492 è stato riveduto, rin- novato o prorogato più volte, per approdare alla conclusione dell’Accordo interna- zionale sul grano del 19863,
considerando che le disposizioni dell’Accordo internazionale sul grano del 1986, costituito, da un lato, dalla Convenzione sul commercio del grano del 19864 e, dall’altro, dalla Convenzione sull’aiuto alimentare del 19865, quali sono state proro- gate, scadranno il 30 giugno 1995 e che è auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo,
hanno convenuto che l’Accordo internazionale sul grano del 1986 sarà attualizzato e ridenominato Accordo internazionale sui cereali del 1995, comprendente due strumenti giuridici distinti:
a) la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, e
b) la Convenzione sull’aiuto alimentare del 1995,
e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sarà sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei governi interessati.
RU 1996 2642; FF 1995 IV 1588
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 [[RU 1949 1656], [RU 1953 611], [RU 1957 553], [RU 1959 646], [RU 1963 71], [RU
1968 655], [RU 1972 419]]
3 [1987 1361]
4 [RU 1987 1362, 1994 356]
5 [RU 1986 2049]
Convenzione
sul commercio dei cereali del 1995
Conclusa a Londra il 7 dicembre 1994
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19966
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 aprile 1996 Entrata in vigore a titolo provvisorio per la Svizzera il 1° luglio 1995
Parte prima Aspetti generali
Art. 1 Obiettivi
Lo scopo della presente Convenzione è:
a) favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, soprattutto nella misura in cui questi ultimi incidano sulla situazione relativa all’alimentazione cerealicola;
b) favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile, fra l’altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell’interesse di tutti i membri, in particolare dei Paesi in sviluppo;
c) contribuire, per quanto è possibile, alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell’interesse di tutti i Paesi membri, rafforzare la sicurezza ali- mentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei Paesi la cui economia di- pende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali; e
d) fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l’esame delle preoccupa- zioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
1. a) «Consiglio» designa il Consiglio internazionale dei cereali, costituito dall’- Accordo internazionale sul grano del 1949 e mantenuto in essere dall’- articolo 9;
b) i) «membro» designa una parte della presente Convenzione,
ii) «membro esportatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell’articolo 12,
iii) «membro importatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell’articolo 12;
c) «comitato esecutivo» designa il comitato costituito ai sensi dell’articolo 15;
6 RU 1996 2641
d) «comitato per la situazione del mercato» designa il comitato costituito ai sensi dell’articolo 16;
e) «cereale» o «cereali» designa l’avena, il frumento, il granoturco, il miglio, l’orzo, la segala, il sorgo, il triticale e i prodotti derivati come pure qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il Consiglio potrà decidere;
f) i) «acquisto» designa, a seconda del contesto, l’acquisto di cereali ai fini dell’importazione o il quantitativo di cereali acquistato,
ii) «vendita» designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell’esportazione o il quantitativo di cereali venduto,
iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita è inteso, nella presente Convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite con- clusi fra negozianti privati e acquisti o vendite conclusi fra un nego- ziante privato e il governo interessato;
g) «votazione speciale» designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi (calcolati conformemente all’art. 12) espressi dai membri espor- tatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffragi (calcolati confor- memente all’art. 12) espressi dai membri importatori presenti e votanti, con- teggiati separatamente;
h) «annata agricola» o «esercizio» designa il periodo dal 1° luglio al 30 giugno;
i) «giorno lavorativo» designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il Consiglio.
2. Si intende che ogni menzione, nella presente Convenzione, relativa a un «go- verno» o a «governi» o a «membro» vale anche per la Comunità europea (appresso designata CE). Conseguentemente, nella presente Convenzione, ogni menzione di
«firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o di uno «strumento di adesione» o di una «dichiarazione di applicazione provvisoria» da parte di un governo, nel caso della CE è inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della CE da parte della sua auto- xxxx competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CE per la conclusione di un accordo internazionale.
3. Si intende che ogni menzione, nella presente Convenzione, di un «governo», di
«governi» o di un «membro» comprende, se necessario, ogni territorio doganale ri- stretto ai sensi dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o dell’Ac- cordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
Art. 3 Informazione, relazioni e studi
1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati nell’articolo 1, rendere pos- sibile un più completo scambio di opinioni durante le sessioni del Consiglio e ga- rantire un afflusso continuo di informazioni nell’interesse generale dei membri, sono adottate disposizioni per garantire, regolarmente, l’elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonché, se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazione e studi riguardano i cereali e vertono essenzial- mente:
a) sulla situazione dell’offerta, della domanda e del mercato;
b) sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mer- cato internazionale;
c) sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l’incremento degli scambi, dell’utilizzazione, dell’immagazzinaggio e dei trasporti, soprattutto nei Paesi in sviluppo.
2. Al fine di aumentare la quantità e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del Consiglio e di completare le direttive già impartite dal Consiglio per le proprie sessioni, viene istituito un comitato per la situazione del mercato, le cui riunioni sono aperte a tutti i membri del Consiglio. Il comitato svolge le funzioni specificate nell’articolo 16.
Art. 4 Consultazioni sugli avvenimenti del mercato
1. Se il comitato per la situazione del mercato, nel corso dell’esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell’articolo 16, ritiene che avvenimenti del mer- cato internazionale dei cereali possano recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all’attenzione del comitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del Consiglio, il comitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell’in- formare il comitato esecutivo, il comitato tiene conto particolarmente delle circo- stanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri.
2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli av- venimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del Consiglio di convocare una sessione del Consiglio per esaminare la situazione.
Art. 5 Acquisti commerciali e transazioni speciali
1. «Acquisto commerciale» designa, ai fini della presente Convenzione, ogni acqui- sto conforme alla definizione di cui all’articolo 2 e alle consuete pratiche commer- ciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del pre- sente articolo.
2. «Transazione speciale» designa, ai fini della presente Convenzione, una transa- zione che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciali comprendono:
a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di in- teresse, il termine di pagamento o altre condizioni connesse non sono con- formi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commer- cio sul mercato mondiale;
b) le vendite per le quali i fondi necessari all’operazione sono ottenuti dal go- verno del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all’acquisto dei cereali;
c) le vendite in divise del membro importatore, che non siano né trasferibili né convertibili in divise o in merci destinate a essere utilizzate nel Paese mem- bro esportatore;
d) le vendite effettuate in virtù di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedono conti di compensazione intesi a liquidare bilate- ralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, salvo nel caso in cui il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la ven- dita sia considerata come avente carattere commerciale;
e) le operazioni di permuta:
i) che risultano dall’intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale o
ii) che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, sal- vo nel caso in cui l’acquisto di cereali risulti da un’operazione di per- muta nella quale il Paese di destinazione finale dei cereali non sia indi- cato nel contratto iniziale di permuta;
f) un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario con- cesso appositamente dal membro esportatore;
g) ogni altra categoria di transazioni che il Consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle consuete pratiche commerciali.
3. Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro intesa a sta- bilire se, per una data transazione, si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transazione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente artico- lo è risolta dal Consiglio.
Art. 6 Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore
1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore re- lative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale.
2. A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno i provvedimenti necessari per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad ag- giungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel Paese bene- ficiario. Tali provvedimenti dovranno, per quanto riguarda i Paesi membri dell’Or- ganizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze nonché agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l’altro, che un determinato livello di importazioni commerciali di cereali, convenuto con il Paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale Paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrerà tener conto pienamente del volume delle im- portazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell’utilizzazione e delle importazioni, nonché della situazione economica del Paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti.
3. I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono consultarsi con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i Paesi beneficiari.
4. Il segretariato riferisce periodicamente al Consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.
Art. 7 Notifica e registrazione
1. I membri forniscono regolarmente relazioni e il Consiglio registra per ogni annata agricola, distinguendo fra le transazioni commerciali e le transazioni speciali, tutte le spedizioni di cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in prove- nienza da non membri. Il Consiglio registra inoltre, per quanto è possibile, tutte le spedizioni effettuate da non membri a destinazione di altri non membri.
2. I membri forniscono, per quanto è possibile, le informazioni che il Consiglio può richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comuni- xxxx tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali.
3. Ai fini del presente articolo:
a) i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commer- ciali, nonché di transazioni speciali, di cui il Consiglio, in funzione delle sue competenze, potrebbe aver bisogno, compresi:
i) per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transa- zioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite nell’articolo 5,
ii) i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il grado e la qualità dei cereali in questione;
b) i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecu- tivo tutte le informazioni relative ai prezzi d’esportazione di cui il Consiglio potrebbe aver bisogno;
c) il Consiglio riceve regolarmente informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a comunicare al Consiglio tutte le infor- mazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno.
4. Se un quantitativo di cereali giunge al Paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un Paese diverso da quello di cui il cereale è origi- nario, i membri forniscono, per quanto è possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal Paese di origine verso il Paese di desti- nazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si appli- xxxx soltanto se il cereale ha lasciato il Paese di origine durante l’annata agricola in questione.
5. Il Consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalità in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il Consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei re- gistri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonché le modalità di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando uno qualsiasi dei mem- bri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica con- tratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo avvia consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.
Art. 8 Controversie e denunce
1. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, è, a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al Consiglio affinché decida in merito.
2. Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente Convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o più membri hanno adottato provvedimenti tali da compromettere il funzionamento della presente Convenzione, può rivolgersi al Consiglio. Il Consiglio consulta immediatamente i membri interes- sati al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il Consiglio approfondisce l’esame della stessa e può rivolgere rac- comandazioni ai membri interessati.
Parte seconda
Disposizioni amministrative
Art. 9 Costituzione del Consiglio
1. Il Consiglio (in precedenza denominato Consiglio internazionale del grano, costi- tuito in virtù dell’Accordo internazionale sul grano del 1949 e chiamato ora Consi- glio internazionale dei cereali) continua ad esistere ai fini dell’applicazione della presente Convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.
2. I membri possono essere rappresentati alle riunioni del Consiglio da delegati, supplenti e consiglieri.
3. Il Consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, che restano in carica du- rante un’annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.
Art. 10 Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente Convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuni.
3. Per poter assolvere le proprie funzioni in virtù della presente Convenzione, il Consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni dell’articolo 7 paragrafo 2.
4. Il Consiglio può, con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri co- mitati o al direttore esecutivo l’esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti:
a) regolamento delle questioni di cui all’articolo 8;
b) riesame, conformemente all’articolo 11, dei voti dei membri elencati nell’allegato;
c) determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e riparti- zione dei loro voti conformemente all’articolo 12;
d) scelta della sede del Consiglio conformemente all’articolo 13 paragrafo 1;
e) designazione del direttore esecutivo conformemente all’articolo 17 paragrafo 2;
f) adozione del preventivo e determinazione dei contributi dei membri confor- memente all’articolo 21;
g) sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente all’articolo 21 paragrafo 6;
h) qualsiasi richiesta rivolta al segretario generale dell’UNCTAD7 per convo- care una conferenza di negoziazione conformemente all’articolo 22;
i) esclusione di un membro dal Consiglio in virtù dell’articolo 30;
j) raccomandazione di emendamento conformemente all’articolo 32;
k) proroga o fine della presente Convenzione in virtù dell’articolo 33.
Il Consiglio può in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a mag- gioranza dei voti espressi.
5. Qualsiasi decisione adottata in virtù di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è soggetta a revisione da parte del Consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal Consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri.
6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente Convenzione, il Consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l’appli- cazione della presente Convenzione.
Art. 11 Voti per l’entrata in vigore e le procedure relative al bilancio di pre- visione
1. Ai fini dell’entrata in vigore della presente Convenzione, i calcoli da effettuare in virtù dell’articolo 28 paragrafo 1 sono basati sui voti censiti nella sezione A dell’allegato.
7 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
2. Ai fini della determinazione delle quote conformemente all’articolo 21, i voti dei membri sono basati su quelli indicati nell’allegato, con riserva delle disposizioni del presente articolo e delle modalità connesse del regolamento interno.
3. Ogniqualvolta la presente Convenzione è prorogata in virtù dell’articolo 33 para- grafo 2, il Consiglio riesamina e adegua il numero dei voti dei membri conforme- mente al presente articolo. Questi adeguamenti intendono fare in modo che la ripar- tizione dei voti rifletta più fedelmente la struttura degli scambi di cereali del mo- mento e sono effettuati secondo i metodi stipulati nel regolamento interno.
4. Se il Consiglio decide che la struttura degli scambi mondiali di cereali ha subito una modifica profonda, può riesaminare i voti dei membri e procedere al loro ade- guamento. Tali adeguamenti sono assimilati a emendamenti apportati alla presente Convenzione e sono sottoposti alle disposizioni dell’articolo 32, fermo restando che un adeguamento del numero dei voti può diventare effettivo solo all’inizio dell’eser- cizio. Se il numero dei voti dei membri è modificato in virtù del presente paragrafo, devono passare tre anni prima che possa essere effettuato un altro adeguamento di questo tipo.
5. Tutte le ridistribuzioni di voti secondo il presente articolo devono essere effet- tuate conformemente al regolamento interno.
6. Ai fini dell’amministrazione della presente Convenzione, salvo per quanto con- cerne la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 28 paragrafo 1 e la determinazione delle quote in virtù dell’articolo 21, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 12.
Art. 12 Determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti
1. Alla prima sessione tenuta in virtù della presente Convenzione, il Consiglio de- cide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della Convenzione. Il Consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttu- ra degli scambi di cereali dei membri e del parere espresso dai membri stessi.
2. Dopo che il Consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente Convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtù dell’articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo.
3. Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente arti- colo, i membri esportatori dispongono insieme di 1000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1000 voti. Nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti.
4. Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Con- venzione, il Consiglio riesamina l’elenco dei membri esportatori e l’elenco dei mem- bri importatori, tenendo conto dell’evoluzione della struttura dei loro scambi di ce- reali. A tale riesame si procede ogniqualvolta la Convenzione viene prorogata in virtù dell’articolo 33 paragrafo 2.
5. Qualora un membro ne faccia richiesta, il Consiglio può, all’inizio di ogni eser- cizio, decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall’elenco dei mem- bri esportatori all’elenco dei membri importatori o dall’elenco dei membri importa- tori all’elenco dei membri esportatori, secondo il caso.
6. Il Consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quella dei membri importatori ogniqualvolta l’elenco dei membri esportatori e l’elenco dei membri importatori sono modificati in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei voti, effettuata in virtù del presente paragrafo, è subordinata alle condizioni enunciate nel paragrafo 3 del presente articolo.
7. Ogniqualvolta un governo diventa parte della presente Convenzione o cessa di es- serlo, il Consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importatori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro di- spone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
8. Qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rap- presentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al Consiglio in forma ade- guata.
9. Se, alla data di una riunione del Consiglio, un membro non è rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro è decaduto dal proprio diritto di voto, ha perso il proprio di- ritto di voto o l’ha recuperato, in virtù di una disposizione della presente Conven- zione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunio- ne, i membri importatori ed è ridistribuito tra i membri esportatori proporzional- mente ai voti di cui dispongono.
Art. 13 Sede, sessioni e quorum
1. La sede del Consiglio è Londra, salvo decisione contraria del Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce nel corso di ogni esercizio almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente o lo esigano le disposizioni della presente Con- venzione.
3. Il presidente convoca una sessione del Consiglio se gliene viene fatta richiesta a) da cinque membri o b) da uno o più membri che dispongono in totale di almeno il 10 per cento dell’insieme dei voti o c) dal comitato esecutivo.
4. Ad ogni riunione del Consiglio, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi dell’articolo 12 para- grafo 9, la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori è necessaria per costituire il quorum.
Art. 14 Decisioni
1. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Con- siglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente.
2. Fatta salva la completa libertà d’azione di ciascun membro nell’elaborazione e nell’applicazione della propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal Consiglio in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 15 Comitato esecutivo
1. Il Consiglio costituisce un comitato esecutivo composto di al massimo 6 membri esportatori, eletti ogni anno dai membri esportatori, e di al massimo 8 membri im- portatori, eletti ogni anni dai membri importatori. Il Consiglio designa il presidente del comitato esecutivo e può designare un vicepresidente.
2. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed opera sotto la dire- zione generale del medesimo. Esso esercita i poteri e le funzioni che gli sono espres- samente assegnati dalla presente Convenzione e gli altri poteri e funzioni che il Con- siglio può delegargli in virtù dell’articolo 10 paragrafo 4.
3. I membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che sie- dono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra di loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri esportatori disponga di oltre il 40 per cento del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra di loro nel modo che essi decidono, purché nes- suno di tali membri importatori disponga di oltre il 40 per cento del totale dei voti di tali membri importatori.
4. Il Consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al comitato esecutivo e adotta le altre clausole che ritenga opportuno inserire nel regolamento interno del comitato esecutivo. Le decisioni del comitato esecutivo devono essere adottate con la stessa maggioranza dei voti prevista dalla presente Convenzione per il Consiglio quando adotta una decisione su una questione analoga.
5. Ogni membro del Consiglio che non sia membro del comitato esecutivo può par- tecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi problema sottoposto al comitato esecutivo, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che siano in gioco gli inte- ressi di detto membro.
Art. 16 Comitato per la situazione del mercato
1. Il Consiglio istituisce un comitato per la situazione del mercato, che è un comitato plenario. Se il Consiglio non decide diversamente, il direttore esecutivo è designato presidente del comitato per la situazione del mercato.
2. Anche i rappresentanti di governi non membri o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, in qualità di osservatori, a partecipare alle riunioni del comi- tato per la situazione del mercato, se il presidente del comitato lo ritiene opportuno.
3. Il comitato esamina regolarmente tutti i fattori che incidono sull’economia mon- diale dei cereali e comunica le proprie conclusioni ai membri. Il comitato tiene con- to, in tale esame, delle informazioni pertinenti comunicate dai membri del Consiglio.
4. Il comitato completa gli orientamenti forniti dal Consiglio, per facilitare al segre- tariato l’esecuzione dei compiti previsti nell’articolo 3.
5. Il comitato formula pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente Convenzione e su qualunque problema che il Consiglio o il comitato esecutivo possa rinviargli.
Art. 17 Segretariato
1. Il Consiglio dispone di un segretariato composto di un direttore esecutivo, che è il funzionario di grado più elevato, e del personale necessario per i lavori del Consi- glio e dei suoi comitati.
2. Il Consiglio designa il direttore esecutivo, che è responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretariato per l’amministrazione della presente Conven- zione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio e dai suoi comi- tati.
3. Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fis- sate dal Consiglio.
4. Al direttore esecutivo e al personale viene imposto come condizione d’impiego l’obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare a qualsiasi interesse finan- ziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare né ricevere da un governo o da un’autorità estranea al Consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente Convenzione.
Art. 18 Ammissione di osservatori
Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione in- tergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia sua riunione.
Art. 19 Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative
1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, e, se del ca- so, con altre istituzioni specializzate e organizzazioni intergovernative, in particolare con la Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Fondo comune per i prodotti di base e il Programma alimentare mondiale.
2. Considerato il ruolo particolare dell’UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio la terrà al corrente, per quanto è opportuno, delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.
3. Se il Consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente Conven- zione comporta un’incompatibilità di base con gli obblighi che l’Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate pos- sono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilità possa nuocere al buon funzionamento della presente Con- venzione e viene pertanto applicata la procedura dell’articolo 32.
Art. 20 Privilegi e immunità
1. Il Consiglio ha personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall’accordo relativo alla sede, concluso fra il go- verno del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e il Consiglio inter- nazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.
3. L’accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sarà indipendente dalla pre- sente Convenzione. Tuttavia esso terminerà:
a) qualora venga concluso un accordo fra il governo del regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e il Consiglio;
b) nel caso in cui la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito o
c) nel caso in cui il Consiglio cessi di esistere.
4. Qualora la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui è situata la sede del Consiglio stipula con il Consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunità del Consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che partecipe- ranno alle riunioni convocate dal Consiglio.
Art. 21 Disposizioni finanziarie
1. Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati e gruppi di lavoro sono a carico dei governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono coperte con le quote annue di tutti i membri. La quota di ciascun membro per esercizio è fissata in proporzione al numero di voti che gli sono attribuiti nell’allegato, rispetto al totale dei voti di cui dispongono i membri elencati nell’allegato, essendo inteso che il numero di voti as- segnato a ciascun membro è adattato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, in funzione della composizione del Consiglio alla data in cui viene adottato il preventivo dell’esercizio considerato.
2. Durante la prima sessione successiva all’entrata in vigore della presente Conven- zione, il Consiglio vota il proprio preventivo per l’esercizio che termina il 30 giugno 1996 e fissa la quota di ciascun membro.
3. Il Consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni esercizio, vota il proprio preventivo per l’esercizio successivo e fissa la quota di cia- scun membro per tale esercizio.
4. La quota iniziale di ciascun membro che aderisce alla presente Convenzione con- formemente alle disposizioni dell’articolo 27 paragrafo 2 è fissata dal Consiglio in base al numero di voti convenuto con il Consiglio come condizione della sua ade- sione e in funzione del periodo restante dell’esercizio al momento dell’adesione; tut- tavia, le quote fissate per gli altri membri per l’esercizio in corso non sono modifi- cate.
5. Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione.
6. Se un membro non versa integralmente la sua quota entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui la sua quota è esigibile in virtù del paragrafo 5 del pre- sente articolo, il direttore esecutivo lo invita ad effettuare il pagamento quanto pri- ma. Se, allo scadere di un termine di 6 mesi a decorrere dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il suddetto membro non ha ancora versato la sua quota, i suoi di- ritti di voto al Consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento della quota.
7. Un membro i cui diritti di voto siano sospesi conformemente al paragrafo 6 del presente articolo non è privato di alcuno degli altri suoi diritti né esentato da alcuno dei suoi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, salvo decisione del Consi- glio adottata con voto speciale. Esso continua ad essere tenuto a versare la sua quota o ad assolvere tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dalla presente Convenzione.
8. Il Consiglio pubblica, nel corso di ogni esercizio, una situazione debitamente ve- rificata degli incassi e delle spese impegnate durante l’esercizio precedente.
9. Prima del suo scioglimento, il Consiglio adotta tutte le disposizioni ai fini della liquidazione delle proprie passività e della destinazione delle proprie attività e di- spone dei propri archivi.
Art. 22 Disposizioni economiche
Il Consiglio può esaminare in tempo opportuno la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale o una nuova convenzione internazionale, che potrebbe con- tenere disposizioni economiche; fa rapporto ai membri formulando ogni raccoman- dazione che ritiene appropriata. Se risulta che il negoziato possa avere esito positivo, il Consiglio invita il segretario generale dell’UNCTAD a convocare una conferenza di negoziazione.
Parte terza Disposizioni finali
Art. 23 Depositario
1. Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
2. Il depositario notifica a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, ac- cettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente Conven-
zione, nonché ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle di- sposizioni degli articoli 29 e 32.
Art. 24 Firma
La presente Convenzione sarà aperta alla firma dei governi elencati nell’allegato presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1° maggio al 30 giugno 1995 inclusi.
Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure co- stituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario al più tardi il 30 giugno 1995. Il Consiglio può tuttavia conce- dere una o più proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il Consiglio informa il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.
Art. 26 Applicazione provvisoria
Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente Convenzione o la cui domanda di adesione è approvata dal Consiglio può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente Convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesi- ma.
Art. 27 Adesione
1. Ogni governo elencato nell’allegato può, fino al 30 giugno 1995 incluso, aderire alla presente Convenzione, essendo inteso che il Consiglio può concedere una o più proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato il proprio strumento a quella data.
2. Dopo il 30 giugno 1995, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione alle condizioni che il Consiglio riterrà appropriate. L’adesione si effet- tua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fis- sate dal Consiglio.
3. Quando è fatta menzione, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, dei membri elencati nell’allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presen- te Convenzione alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente al presente arti- colo si considera elencato nel suddetto allegato.
Art. 28 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° luglio 1995 se, al 30 giugno 1995, i governi elencati nella sezione A dell’allegato e che dispongono di almeno l’88 per cento dei voti indicati nella sezione A dell’allegato hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicaz- ione provvisoria.
2. Se la presente Convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ra- tifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entri in vigore fra di essi.
Art. 29 Ritiro
Ogni membro può ritirarsi dalla presente Convenzione allo scadere di ciascun eser- cizio, notificando per iscritto il ritiro al depositario almeno 90 giorni prima dello scadere dell’esercizio in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e non assolti prima dello scadere del suddetto esercizio. Il membro interessato informa simultaneamente il Consiglio della decisione adottata.
Art. 30 Esclusione
Se il Consiglio conclude che un membro è venuto meno agli obblighi imposti dalla presente Convenzione e decide inoltre che l’infrazione ostacola seriamente il funzio- namento della stessa, può, con votazione speciale, escludere tale membro dal Consi- glio. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, il suddetto membro perde la qualità di mem- bro del Consiglio.
Art. 31 Liquidazione dei conti
1. Il Consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si è ritirato dalla presente Convenzione o che è stato escluso dal Consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente Convenzione. Il Consiglio conserva le somme già versate da tale membro. Quest’ul- timo è tenuto a liquidare le somme dovute al Consiglio.
2. Allo scadere della presente Convenzione, un membro che si trova nella condi- zione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del Consiglio; esso non può essere tenuto a coprire alcuna parte del disavanzo del Consiglio.
Art. 32 Emendamento
1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai membri un emenda- mento della presente Convenzione. L’emendamento ha effetto 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispon- gono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e da membri importatori che de-
tengono i due terzi dei voti dei membri importatori o a una data ulteriore che il Con- siglio fissa con votazione speciale. Il Consiglio può assegnare ai membri un termine per comunicare al depositario che essi accettano l’emendamento; se l’emendamento non è entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinché l’emendamento abbia effetto.
2. Ogni membro in nome del quale non è stata notificata l’accettazione di un emen- damento alla data in cui esso ha effetto cessa, a decorrere da tale data, di essere parte della presente Convenzione, a meno che detto membro abbia comprovato al Consi- glio di non aver potuto far accettare l’emendamento entro il termine fissato a seguito di difficoltà di procedura costituzionale e il Consiglio decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. Detto membro non è vincolato dall’emenda- mento fintantoché non abbia notificato la sua accettazione.
Art. 33 Durata, proroga e fine della Convenzione
1. La presente Convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 19988 , a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo negoziato in virtù dell’articolo 22 o da una nuova Convenzione negoziata in virtù dello stesso articolo.
2. Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare la presente Convenzione oltre il 30 giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa della presente Convenzione lo comuniche- ranno al Consiglio almeno trenta giorni prima dell’entrata in vigore di detta proroga. Essi cessano di essere parte della presente Convenzione a decorrere dall’inizio del periodo di proroga ma non saranno esentati dagli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e non assolti prima di tale data.
3. Il Consiglio può in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente Convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso sta- bilite.
4. Allo scadere della presente Convenzione, il Consiglio continua ad esistere per il tempo necessario per procedere alla sua liquidazione, e a quel momento dispone dei poteri e esercita le funzioni necessarie a tale scopo.
5. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del para- grafo 2 o paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 34 Rapporti tra il preambolo e la Convenzione
La presente Convenzione comprende il preambolo dell’Accordo internazionale sui cereali 1995.
8 Prorogata fino al 30 giugno 2003 dalla decisione del Consiglio internazionale dei cereali del 13 giu. 2001 (vedi RU 2002 458).
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio go- verno, hanno firmato la presente Convenzione alla data che figura a fronte della loro firma.
Fatto a Londra, il sette dicembre millenovecentonovantaquattro, i testi della presente Convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa facenti ugualmente fe- de.
(Seguono le firme)
Allegato
Voti dei membri secondo l’articolo 11
(dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998)
Sezione A
Algeria | 15 |
Arabia Saudita | 17 |
Argentina | 97 |
Australia | 122 |
Austria | 5 |
Barbados | 5 |
Bolivia | 5 |
Canada | 243 |
Comunità europea | 443 |
Xxxxx (Repubblica di) | 26 |
Costa d’Avorio | 5 |
Cuba | 6 |
Ecuador | 5 |
Egitto (Repubblica araba d’) | 55 |
Federazione di Russia | 100 |
Finlandia | 5 |
Giappone | 187 |
India | 32 |
Iran (Repubblica islamica d’) | 9 |
Iraq | 9 |
Israele | 8 |
Malta | 5 |
Marocco | 10 |
Mauritius | 5 |
Norvegia | 11 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx d’America | 475 |
Sudafrica | 16 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 15 |
Tunisia | 5 |
Turchia | 7 |
Ungheria | 13 |
Yemen (Repubblica dello) | 5 |
2000 |
Sezione B | |||
Bangladesh | 9 | Paraguay | 5 |
Bielorussia | 5 | Perù | 9 |
Brasile | 32 | Filippine | 7 |
Bulgaria | 7 | Polonia | 31 |
Cile | 6 | Repubblica araba di Siria | 7 |
Cipro | 5 | Repubblica Dominicana | 5 |
Colombia | 5 | Repubblica popolare di Cina | 77 |
El Xxxxxxxx | 5 | Repubblica ceca | 6 |
Estonia | 5 | Romania | 14 |
Etiopia | 5 | Senegal | 5 |
Ghana | 5 | Slovacchia | 6 |
Guatemala | 5 | Slovenia | 5 |
Indonesia | 9 | Sri Lanka | 5 |
Giamaica | 5 | Sudan | 5 |
Giordania | 5 | Taiwan | 26 |
Kazakistan | 5 | Tanzania | 5 |
Kenya | 5 | Thailandia | 17 |
Kuwait | 5 | Trinidad e Tobago | 5 |
Lettonia | 5 | Ucraina | 8 |
Lituania | 5 | Uruguay | 5 |
Malaysia | 8 | Venezuela | 13 |
Messico | 28 | Vietnam | 5 |
Nigeria | 6 | Zaire | 5 |
Nuova Zelanda | 5 | Zambia | 5 |
Uzbekistan | 14 | Zimbabwe | 5 |
Campo d’applicazione della Convenzione il 1° agosto 19969
Una conferenza dei Governi, svoltasi a Londra il 6 luglio 1995, ha deciso di mettere in vigore la Convenzione a partire dal 1° luglio 1995 tra i governi e l’organizzazione integovernativa menzionati qui appresso, che hanno depositato uno strumento di ra- tifica, d’accettazione, d’approvazione, d’adesione o una notifica d’applicazione a titolo provvisorio, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 28 della Convenzione:
Algeria Norvegia
Argentina Santa Sede
Australia Sudafrica
Canada Svizzera
Xxxxx (Sud) Tunisia
Cuba Turchia
Giappone Ungheria
India Comunità europea
Marocco Mauritius
9 Il campo d’applicazione dettagliato sarà pubblicato all’entrata in vigore definitiva della Convenzione.
Convenzione
sull’aiuto alimentare del 1995
Conclusa a Londra il 5 dicembre 1994
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 giugno 1995 Entrata in vigore a titolo provvisorio per la Svizzera il 1° luglio 1995
Parte I
Finalità e definizioni
Art. I Finalità
La presente Convenzione si propone come finalità il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell’obiettivo stabilito dalla Confe- renza mondiale dell’alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai Paesi in sviluppo – secondo le modalità indicate nella presente Convenzione – di un aiuto alimentare pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo uma- no.
Art. II Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) la sigla «cif» significa costo, assicurazione e nolo;
b) per «comitato» s’intende il comitato per l’aiuto alimentare di cui all’articolo IX;
c) il termine «Convenzione» designa la Convenzione relativa all’aiuto alimen- tare del 1995;
d) l’espressione «Paese in sviluppo», salvo decisione contraria del comitato, designa ogni Paese o territorio riconosciuto dal comitato per l’assistenza allo sviluppo dell’OCSE come Paese o territorio in sviluppo;
e) per «direttore esecutivo» s’intende il direttore esecutivo del Consiglio inter- nazionale dei cereali;
f) la sigla «fob» significa franco a bordo;
g) il termine «leguminose» comprende le seguenti specie: Cicer arietinum,
Lens culinaris,
Lupins angustifolius/albus, Phaseolus vulgaris/lunatus, Pisum sativum,
Vicia faba,
Vigna angularis/sinensis/unguiculata, Vigna radiata/mungo,
e ogni altra varietà che il comitato potrà decidere;
h) per «membro» s’intende una Parte contraente della presente Convenzione;
i) i «prodotti di prima trasformazione» comprendono:
i) farina di cereali,
ii) fior di farina, semole,
iii) grani mondati, perlati, macinati, appiattiti (compresi i fiocchi), eccetto il riso sbucciato, glassato, lucidato o in frammenti,
iv) germi di cereali, anche di farina,
v) bulgur e
vi) ogni altro prodotto simile che il comitato potrà decidere;
j) i «prodotti di seconda trasformazione» comprendono:
i) pasta e prodotti analoghi, e
ii) ogni altro prodotto la cui fabbricazione richiede l’utilizzazione di un prodotto di prima trasformazione che il comitato potrà decidere;
k) il «riso» comprende il riso sbucciato, glassato, lucidato o in frammenti;
l) per «segretariato» s’intende il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali;
m) il termine «tonnellata» significa una tonnellata metrica di 1000 chilogrammi;
n) l’espressione «importazioni commerciali abituali» (ICH) è quella adottata at- tualmente dalla FAO e da altre organizzazioni internazionali competenti per designare l’impegno di un Paese che ha beneficiato di una transazione prefe- renziale a mantenere il livello normale di importazioni commerciali della merce in questione, oltre alle importazioni fornite nell’ambito della suddetta transazione preferenziale;
o) l’espressione «equivalente in grano» designa l’importo del contributo di un membro versato in cereali, prodotti derivati, riso o in denaro, valutato in grano conformemente alle disposizioni dell’articolo VI della presente Con- venzione;
p) con il termine «anno» s’intende, salvo indicazione contraria, il periodo com- preso tra il 1° luglio e il 30 giugno.
2. Nella presente Convenzione, il termine «governo» o «governi» include anche la Comunità europea (appresso denominata CE). Di conseguenza, le espressioni «fir- ma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione» o
«strumento di adesione» o «dichiarazione di applicazione provvisoria» da parte di un governo designano anche la firma dell’autorità competente della CE, ovvero una di- chiarazione di applicazione provvisoria in nome della CE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.
Parte II
Disposizioni fondamentali
Art. III Contributi dei membri
1. I membri della presente Convenzione hanno convenuto di fornire ai Paesi in svi- luppo, a titolo di aiuto alimentare, cereali idonei al consumo umano e di tipo e qua- lità accettabili, oppure il loro equivalente in denaro, per gli importi annui minimi precisati nel paragrafo 4. Nella fornitura di cereali conformemente alla presente Convenzione deve essere data priorità ai Paesi o territori che hanno bisogno d’im- portare prodotti alimentari e che sono classificati dal comitato d’assistenza allo svi- luppo dell’OCSE come Paesi meno progrediti (PMP), altri Paesi a basso reddito (PBR) o Paesi a reddito intermedio della fascia inferiore (PRIFI).
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i termini «cereale» o «cereali» desi- gnano il grano, l’avena, il granoturco, il miglio, l’orzo, la segala, il sorgo e il riso o loro prodotti derivati (compresi i prodotti di prima o seconda trasformazione), come pure le leguminose, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente arti- colo e di ogni altro tipo di cereale o di prodotto idoneo al consumo umano, di tipo e qualità accettabili, che il comitato potrà decidere di includere.
3. Su richiesta dei Paesi beneficiari, i donatori possono fornire una quantità limitata di leguminose per coprire i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, a con- dizione tuttavia che queste siano di tipo e qualità accettabili e che siano idonee al consumo umano. Il comitato emanerà una modalità nel regolamento interno per de- terminare la percentuale massima del contributo minimo annuale dei membri, così come previsto nel paragrafo 4 del presente articolo ed espresso in equivalente in grano, che potrà essere fornito sotto forma di leguminose.
4. Il contributo annuo minimo, in equivalente di frumento, che ciascun membro è tenuto a fornire per il conseguimento dell’obiettivo enunciato nell’articolo I è il se- guente, con riserva del paragrafo 9 del presente articolo:
Membro | Tonnellate |
Argentina | 35 000 |
Australia | 300 000 |
Canada | 400 000 |
Comunità europea e singoli Stati membri | 1 755 000 |
USA | 2 500 000 |
Giappone | 300 000 |
Xxxxxxxx | 00 000 |
Xxxxxxxx | 40 000 |
5. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, ogni membro che ha aderito alla medesima conformemente all’articolo XX paragrafo 2 è da considerarsi indicato al paragrafo 4 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che gli è stato assegnato in conformità con le corrispondenti disposizioni del citato articolo XX.
6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob. Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove ciò appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali secondo la presente Convenzione oltre la fase fob, segnatamente in caso di situazioni critiche o quando il beneficiario è un Paese a basso reddito, colpito da penuria alimentare. Il pagamento di questi costi di trasporto è debitamente segnalato in sede di esame dell’adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
7. I contributi in denaro conformemente al capoverso b) dell’articolo IV:
a) sono destinati nella misura del possibile all’acquisto di cereali presso Paesi in sviluppo. Sarà data la preferenza ai Paesi in sviluppo membri della Con- venzione sul commercio dei cereali e della Convenzione sull’aiuto alimen- tare, e prioritariamente ai membri in sviluppo di quest’ultima. Tuttavia, nell’ambito degli acquisti effettuati con contributi in denaro, per selezionare la fonte d’approvvigionamento è accordata un’importanza particolare alla qualità del cereale, ai vantaggi in materia di prezzi cif offerti dal ricorso a un determinato fornitore, alle possibilità di consegna rapida al Paese beneficia- rio e alle esigenze specifiche di quest’ultimo;
b) non sono, di principio, utilizzati per acquistare a un Paese un cereale dello stesso tipo di quello che il Paese beneficiario fonte dell’approvvigionamento ha ricevuto a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale nello stesso anno o nel corso degli anni precedenti se la quantità di cereali ricevuta non è ancora esaurita.
8. Per quanto possibile, i membri forniscono il loro contributo sulla base di una pia- nificazione preliminare, affinché i Paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuto alimen- tare che riceveranno annualmente durante il periodo di validità della presente Con- venzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare l’importo dei contributi che intendono versare sotto forma di doni, nonché l’elemento «dono» degli aiuti non forniti sotto tale forma.
9. Se, nel corso di un anno, un membro non è in grado di fornire la quantità stipulata nel paragrafo 4 del presente articolo, la differenza è aggiunta alla quantità fissata per il suo contributo dell’anno seguente.
10. I membri sottopongono rapporti periodici al comitato concernenti l’importo, la composizione, le modalità di distribuzione e le condizioni dei contributi che forni- scono in virtù della presente Convenzione.
Art. IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare
L’aiuto alimentare oggetto della presente Convenzione può essere fornito in una delle seguenti forme:
a) dono di cereali;
b) dono di cereali o dono in denaro da utilizzare per l’acquisto di cereali a fa- vore del Paese beneficiario;
c) vendita di cereali contro una somma nella moneta del Paese beneficiario, non trasferibile né convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore10;
d) vendita a credito di cereali, contro pagamento di annualità ragionevoli ripar- tite su venti anni o più, ad un tasso d’interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali11,
fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere fornito per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare quando i beneficiari siano Paesi fortemente sotto- sviluppati o Paesi a basso reddito pro capite o altri Paesi in sviluppo colpiti da gravi difficoltà economiche.
Art. V Distribuzione dei contributi
1. I membri possono designare uno o più Paesi beneficiari dei contributi da essi ver- sati in conformità della presente Convenzione.
2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o per il tramite di organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative.
3. I membri prendono in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in partico- lare attraverso il Programma alimentare mondiale.
Art. VI Equivalenti in frumento
1. Ai fini della presente Convenzione, tutti i contributi conformemente all’articolo 3 sono valutati sulla base del loro equivalente in frumento. Se del caso, la valutazione tiene conto del tenore di cereali del prodotto in causa e del valore commerciale del contributo rispetto al frumento.
2. I contributi in riso sono valutati sulla base del loro equivalente in frumento cal- colato in funzione della relazione esistente tra il prezzo internazionale d’esporta- zione del riso e quello del frumento. Il comitato stabilirà una modalità nel regola- mento interno per la determinazione annuale dell’equivalente in frumento del riso.
3. I contributi in denaro consentiti ai termini dell’articolo IV lettera b) sono valutati ai prezzi praticati sul mercato internazionale del frumento. Il comitato stabilisce una modalità nel regolamento interno per la determinazione annuale del «prezzo prati- cato sul mercato internazionale».
4. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, modalità per la determinazione dell’equivalente in frumento dei contributi effettuati in forma diversa da frumento, riso o denaro.
10 In circostanze eccezionali può essere concessa una dispensa non superiore al 10 per cento. Si può tuttavia prescindere da tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attività di sviluppo economico nel Paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale Paese non sia né trasferibile né convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni.
11 L’accordo sulle vendite a credito può prevedere il versamento, all’atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15 per cento.
Art. VII Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare
1. I membri s’impegnano a effettuare tutte le operazioni d’aiuto conformemente alla presente Convenzione in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla normale struttura della produzione e degli scambi internazionali.
2. In particolare i membri fanno in modo che:
a) la concessione dell’aiuto alimentare internazionale non sia vincolato diretta- mente o indirettamente alle esportazioni commerciali di prodotti agricoli de- stinate ai Paesi beneficiari;
b) le transazioni relative all’aiuto alimentare internazionale, compreso l’aiuto alimentare bilaterale monetizzato siano effettuate conformemente ai «prin- cipi della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e obblighi consul- tivi», compreso, se del caso, il sistema delle importazioni commerciali abi- tuali.
3. Ove ciò appaia necessario, i membri si conformano alle direttive e ai criteri in materia di aiuto alimentare approvati dall’organo direttivo del Programma alimen- tare mondiale.
Art. VIII Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico
1. Il comitato assicura di seguire regolarmente la situazione alimentare nei Paesi in sviluppo.
2. Se a causa di una situazione fortemente deficitaria nella produzione di cereali ali- mentari o di ogni altra difficoltà, un determinato Paese, oppure una o più regioni so- no confrontate a casi di fabbisogno alimentare critico, il comitato esaminerà la gra- vità della situazione. Il comitato può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.
Art. IX Comitato per l’aiuto alimentare
1. Il comitato per l’aiuto alimentare, istituito dalla Convenzione sull’aiuto alimen- tare dell’Accordo internazionale sui cereali del 196712 continua ad esistere per am- ministrare la presente Convenzione; conserva i poteri e le funzioni che gli sono at- tribuiti conformemente ad essa.
2. Il comitato si compone di tutte le Parti contraenti della presente Convenzione.
3. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.
Art. X Poteri e funzioni del comitato
1. Il comitato esamina il modo in cui gli obblighi sottoscritti ai termini della presente Convenzione sono adempiuti.
12 [RU 1968 663 702]
2. Il comitato organizza uno scambio regolare di informazioni circa l’applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi nell’ambito della presente Convenzione.
3. Il comitato può inoltre ricevere informazioni dai Paesi beneficiari e consultare questi Paesi.
4. Il comitato fa rapporto secondo i bisogni.
5. Il comitato stabilisce nel regolamento interno le modalità necessarie per l’applicazione della presente Convenzione.
6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificate nel presente articolo, il comitato detiene gli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie per l’applicazione della presen- te Convenzione.
Art. XI Sede, sessioni e numero legale
1. Il comitato ha sede a Londra.
2. Il comitato si riunisce almeno due volte all’anno, in occasione delle sessioni sta- tutarie del Consiglio internazionale dei cereali. Il comitato si riunisce inoltre in qual- siasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente Convenzione.
3. Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso.
Art. XII Decisioni
Le decisioni del comitato sono prese all’unanimità.
Art. XIII Ammissione di osservatori
Se del caso, il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualità di os- servatori, i Paesi non membri e i rappresentanti di altre organizzazioni internaziona- li.
Art. XIV Disposizioni amministrative
Il comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l’esecuzione, in partico- lare per la produzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si av- vale dei servizi del segretariato.
Art. XV Inosservanza degli impegni e contenzioso
In caso di controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtù della stessa, il comi- tato si riunisce per decidere le misure da adottare.
Parte III Disposizioni finali
Art. XVI Depositario
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato deposita- rio della presente Convenzione.
Art. XVII Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma dei governi di cui all’articolo III para- grafo 4 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1° maggio al 30 giugno 1995 incluso.
Art. XVIII Ratifica, accettazione o approvazione
La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costi- tuzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno deposi- tati presso il depositario non oltre il 30 giugno 1995, restando tuttavia inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accetta- zione o di approvazione.
Art. XIX Applicazione provvisoria
Ogni governo firmatario può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione. Il firmatario che deposita tale dichiarazione applica la presente Convenzione provvisoriamente ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.
Art. XX Adesione
1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di ciascuno dei governi di cui all’articolo III paragrafo 4 che non abbia firmato la Convenzione stessa. Gli stru- menti di adesione saranno depositati presso il depositario non oltre il 30 giugno 1995, restando inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data.
2. La presente Convenzione, una volta entrata in vigore conformemente alle dispo- sizioni dell’articolo XXI, è aperta all’adesione dei governi diversi da quelli di cui all’articolo III paragrafo 4 alle condizioni che il comitato ritiene opportune. Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il depositario.
3. Ogni governo aderente alla presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del pre- sente articolo o la cui adesione sia stata approvata dal comitato conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo può depositare presso il depositario una dichia- razione di applicazione provvisoria della Convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione
applica la presente Convenzione provvisoriamente secondo le sue leggi e i suoi re- golamenti ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.
Art. XXI Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che, entro il 30 giugno 1995, i governi di cui all’articolo III paragrafo 4 rappresentino almeno il 75 per cento del totale dei contributi di tutti i governi menzionati nel suddetto pa- ragrafo, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria e che sia in vigore la Con- venzione sul commercio dei cereali del 1995.
2. Se la presente Convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ra- tifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ovvero dichiarazioni di appli- cazione provvisoria, possono decidere di comune accordo che essa entri in vigore tra i governi stessi, a condizione che sia in vigore la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995.
Art. XXII Durata, proroga e fine della Convenzione
1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o che non vi sia posto fine anticipatamente in applicazione del paragrafo 4 del pre- sente articolo, la presente Convenzione rimane in vigore sino al 30 giugno 199813 incluso, a condizione che la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest’ultima resti in vi- gore sino a tale data inclusa.
2. Il comitato può prorogare la presente Convenzione oltre il 30 giugno 1998 per pe- riodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei ce- reali sostitutiva di quest’ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga.
3. Se la presente Convenzione è prorogata in virtù del paragrafo 2 del presente arti- colo, i contributi annui dei membri di cui all’articolo III paragrafo 4 possono essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell’entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli obblighi individuali, nella loro forma così riveduta, rimangono invariati per l’intera durata di ciascuna proroga.
4. Se è posto fine alla presente Convenzione, il comitato continua ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eserciterà i poteri e le funzioni necessari a tale scopo.
Art. XXIII Ritiro e riammissione
1. Un membro può ritirarsi dalla presente Convenzione alla fine di ciascun anno, notificando per iscritto il suo ritiro al depositario almeno tre mesi prima della fine dell’anno in causa, ma non è dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla
13 Prorogato fino al 30 giugno 1999 (RU 1998 3271).
presente Convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto mem- bro notifica simultaneamente la propria decisione al comitato.
2. Il membro che si ritira dalla presente Convenzione può successivamente ridiveni- rne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione è su- bordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi ob- blighi annuali a decorrere dall’anno in cui ridiviene parte della presente Conven- zione.
Art. XXIV Rapporto tra la presente Convenzione e l’Accordo internazionale sui cereali del 1995
La presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull’aiuto alimentare del 1986, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell’Accordo sui cereali del 1995.
Art. XXV Notifica da parte del depositario
Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, notifica a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accet- tazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente Convenzione e ogni adesione alla Convenzione stessa.
Art. XXVI Testi facenti fede
I testi della presente Convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione della convenzione il 1° agosto 199614
Una conferenza dei Governi, svoltasi a Londra il 6 luglio 1995, ha deciso di mettere in vigore la convenzione a partire dal 1° luglio 1995 tra i governi e l’organizzazione intergovernativa menzionati qui appresso, che hanno depositato uno strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione, d’adesione o una notifica d’applicazione a titolo provvisorio, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo XXI della Conven- zione:
Argentina Irlanda
Australia Norvegia
Belgio Paesi Bassi (Regno in Europa)
Canada Regno Unito
Danimarca Spagna
Finlandia Svezia
Francia Svizzera
Germania Comunità europea Giappone
14 Il campo d’applicazione dettagliato sarà pubblicato all’entrata in vigore definitiva della Convenzione.