Contract
ALLEGATO N. 6 |
Schema di Contratto |
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Customer Relationship Management per SACE CIG - 7409697366 |
PREMESSO CHE
- SACE S.p.A. (di seguito per brevità anche “SACE”) con sede legale in Roma, Piazza Poli 37/42, P.IVA 05804521002, in persona di , munito dei necessari poteri, intende
acquisire il servizio di Customer Relationship Management per SACE ed a tal fine ha esperito una gara europea a procedura aperta indetta mediante bando di gara inviato alla
G.U.C.E. in data CIG 7409697366.
- XXXXX(di seguito per brevità anche “Impresa”) con sede legale in Via
………………. P. IVA …………………….. in persona del , munito
dei necessari poteri, è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto (“Contratto”) e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- L’Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato I - Offerta Tecnica; Allegato II Offerta Economica - Allegato III – Capitolato tecnico; Allegato IV – Bando di gara; Allegato V – Disciplinare di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnico-economica delle stesse;
- L’Impresa prende atto che l’efficacia del Contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia;
- L’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto nonché la cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso SACE e l’Impresa, di seguito congiuntamente definite le Parti, convengono quanto segue.
ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI
Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da SACE prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da SACE.
ART. 2 OGGETTO
Con il Contratto SACE affida all’Impresa l'incarico di prestare il servizio di Customer Relationship Management (il “Servizio”), secondo i parametri e i requisiti contenuti nel Capitolato tecnico allegato al presente Contratto.
ART. 3 DURATA
Il Contratto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi.
In nessun caso il presente Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
ART. 4 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
L’Impresa si obbliga ad erogare il Servizio a perfetta regola d’arte, secondo le modalità e i livelli descritti nell’Allegato III - Capitolato Tecnico e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto.
Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari all’integrale
esecuzione del Contratto. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della SACE.
L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
L’Impresa nomina quale Responsabile unico delle attività contrattuali il Sig. ……………………
affinché SACE possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione del Servizio.
ART. 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’IMPRESA
L’erogazione del Servizio e delle attività oggetto del Contratto devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e delle forniture oggetto di Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
L’Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei suoi Allegati; in ogni caso, l’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 8 ed agli Allegati del presente Contratto. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di SACE, assumendosene ogni relativa alea.
L’Impresa si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto e nei suoi Allegati richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) comunicare tempestivamente a SACE, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Referente;
c) manlevare e tenere indenne SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
L’Impresa si obbliga a consentire a SACE, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da SACE.
L’Impresa si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali; (b) prestare i servizi oggetto di Contratto nei luoghi che verranno indicati da SACE.
Art. 6 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L’Impresa dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.
L’Impresa è responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 7 NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
E’ fatto, perciò, obbligo all’Impresa di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente Contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
I pagamenti e le transazioni afferenti il Contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente Contratto il seguente codice identificativo di gara - CIG 7409697366.
Per quanto non disciplinato direttamente dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 8 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Il corrispettivo complessivo per il Servizio è pari ad euro (IVA esclusa), come da offerta
economica allegata al presente Contratto.
In caso di RTI i pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore della capogruppo mandataria.
Relativamente al canone, l’Impresa potrà emettere fattura bimestrale posticipata in relazione alle utenze effettivamente attivate.
Le fatture, con indicazione del n. ODA ……………… e CIG 7409697366 e intestate a SACE S.p.A. Xxxxxx Xxxx, 00/00 00000 Xxxx saranno inviate xxx xxxxx xxxxxxxxx o tramite PEC al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Ogni fattura sarà assoggettata al regime dello “split payment” di cui all’art.17-ter DPR 633/72. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla SACE entro 30 (trenta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente intestato alla Impresa presso la ,
codice IBAN …………………………………………….. su cui sono delegati ad operare:
……………………………………………
L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SACE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con SACE e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.
Art. 10 CAUZIONE
La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante ………… n. ………. emessa da ed
intestata a SACE, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti di SACE verso l’Impresa.
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE.
XXXX ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
SACE ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Contratto.
In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui SACE si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di SACE.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 11 DANNI E RESPONSABILITÀ
È a carico dell’Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del presente Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE.
L’Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.
L’Impresa ha presentato una polizza “Responsabilità civile professionale” per fatti colposi, errori od omissioni causati dalla stessa o da persone di cui la stessa è tenuta a rispondere per tutte le attività (comprese quelle ad esse comunque relative, propedeutiche e/o complementari) previste dal presente Contratto, con i seguenti termini:
✓ Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento;
✓ Danni consequenziali e da interruzione di esercizio.
A fronte degli obblighi di cui sopra l’Impresa ha stipulato con la compagnia una
polizza assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n. ) per
un massimale di copertura pari a euro. Tale polizza, che avrà durata pari a quella del
Contratto e dovrà essere prorogata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di SACE.
Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
ART. 12 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente Contratto riguarda prestazioni di servizi imponibili con I.V.A.. ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte che ne avrà dato motivo.
ART. 13 RECESSO
SACE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatte salve le attività necessarie per la transizione verso una nuova eventuale Impresa, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SACE.
In caso di recesso di SACE, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai canoni residui.
L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
E’ fatto divieto all’Impresa di cedere il presente Contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del Contratto stesso disciplinate all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO
Le Parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto possono essere oggetto di cessione a terzi solo previa autorizzazione scritta di SACE che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio.
Le Parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a SACE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Resta inteso che SACE intende far salve anche nei confronti della cessionaria tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di SACE.
Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità del pagamento di cui al presente Contratto e di cui alla Legge 136/2010 e s.m. si applicano anche ai crediti oggetto di cessione ai terzi o atti equivalenti.
ART. 16 TRASPARENZA DEI PREZZI
L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti rispetteranno tutte le normative e i regolamenti sulla protezione dei dati nei limiti entro i quali questi risultino applicabili ai rapporti intercorsi tra di esse. L’Impresa garantisce a SACE che le prestazioni siano erogate nel rispetto di tali normative.
Con riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti ai fini dell’espletamento dell’incarico, anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi del conferimento dell’incarico stesso, xxxxx restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 16.
Le Parti si danno atto di aver ricevuto l’informativa prevista all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che si allega al Contratto.
L’Impresa garantisce che esclusivamente il proprio personale nominato quale incaricato del trattamento come previsto all'articolo 30 del D. Lgs. n. 196/2003 tratterà i dati e limitatamente al periodo di svolgimento delle attività e per le sole operazioni di trattamento necessarie alle finalità di cui al Contratto.
L’Impresa invierà tempestiva comunicazione a SACE in tutti i casi in cui, a parere della stessa, un’istruzione fornita risulti in violazione di una qualsivoglia normativa sulla protezione dei dati.
Qualora una parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell’elaborazione dei dati, ne informerà tempestivamente l’altra parte. I dati di SACE sono e rimangono di proprietà di SACE.
L’Impresa non acquisirà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di SACE. Su richiesta scritta di SACE e, comunque, non oltre i 3 (tre) mesi successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione del Servizio, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a SACE su supporto magnetico laddove possibile, o se SACE dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
I dati di SACE non possono essere utilizzati dall’Impresa per scopi diversi da quello dell’erogazione del Servizio. Tali dati non possono inoltre essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall’Impresa.
L’Impresa si impegna ad accettare la nomina di responsabile del trattamento dei dati personali nonché a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/03, nonché le istruzioni impartite dall’utente in merito al trattamento e alla sicurezza dei dati.
Ulteriori obblighi delle parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.
ART. 18 ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL’IMPRESA
Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l’Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a SACE.
A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l’Impresa ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza il fatto generatore dell’eccezione, riserva e/o contestazione. A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse. Qualora l’Impresa non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.
ART. 19 FORO ESCLUSIVO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 20 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora:
− nei confronti dell’Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
− pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
− sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
− sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
− affidamento in subappalto senza autorizzazione di SACE;
− l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del Contratto e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore);
− grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008;
− il superamento della soglia di penalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale;
− qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.
Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di SACE, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Impresa con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che
SACE rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R.
Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, SACE sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Impresa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Impresa indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui SACE comunicherà all’ Impresa con lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Impresa si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne SACE rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’ Impresa fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.
Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, in ogni caso l’Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Impresa verrà direttamente incamerata la cauzione definitiva, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
ART. 21 PENALI
Si riporta integralmente quanto disciplinato al punto 6 del Capitolato tecnico allegato al presente Contratto.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel precedente comma, SACE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ.
SACE, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all’art. 8 e in caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, SACE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 22 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della SACE azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l’Impresa solleverà e terrà indenne SACE, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di SACE.
XXXX si obbliga ad informare prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, SACE riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da SACE.
Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, SACE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Atto, recuperando il corrispettivo versato, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
SACE si obbliga a non violare e/o copiare e/o cedere e/o trasmettere con qualsiasi forma e/o mezzo neanche tramite i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed eventuali subfornitori e/o subappaltatori, qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, industriale e/o d’autore appartenente all’Impresa e relativo all’oggetto del presente Atto. In caso di violazione di tale obblighi da parte di SACE, l’Impresa ha facoltà di dichiarare risolto il presente Atto e/o di agire nelle più opportune sedi di diritto e di legge, a suo insindacabile giudizio, al fine di ottenere soddisfazione dei suoi diritti.
ARTICOLO 23 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI SACE
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà di SACE o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente Atto e/o sviluppati o acquisiti da SACE successivamente in relazione alla prestazione del Servizio rimarranno di proprietà di SACE. SACE garantisce all’Impresa il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente Atto, i diritti di proprietà intellettuale di SACE che siano necessari per la prestazione del servizio, ed esclusivamente a tale fine.
SACE potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da SACE in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
L’Impresa si obbliga espressamente a fornire a SACE tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Impresa in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di SACE che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di SACE.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, SACE avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
ART. 24 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
L’Impresa dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello di CDP, resi disponibili da SACE sul proprio sito internet, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare:
a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di SACE o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (a);
c) i collaboratori esterni di SACE,
a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi.
L’Impresa dichiara di aver adottato, nell’ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01 e si impegna, per tutta la durata del contratto, a:
i) mantenere, nell’ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/01; e
ii) comunicare a SACE ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01; (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, e (c) nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. n. 231/01 rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione agli atti di SACE.
ART. 25 SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA, IGIENE ED ECOLOGIA
L’Impresa si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.
E’ fatto obbligo alle Parti di sottoscrivere, alla stipulazione del Contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08, al fine di ridurre al minimo eventuali interferenze e per rendere edotto il personale dell’Impresa sulle misure di sicurezza adottate da SACE e su eventuali cautele che si richiedono in esecuzione del Servizio.
ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI
Qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel presente Contratto, per essere valida ed efficace deve essere concordata tra le Parti ed essere stipulata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.
L’eventuale tolleranza di una Parte all’adempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del presente Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto.
L’invalidità e/ o inefficacia, anche parziale, di una clausola del presente Contratto non avrà come effetto l’invalidità e/ o inefficacia del Contratto stesso, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a mano che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o di inefficacia.
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., dichiaro di ave letto ed approvato specificamente i seguenti articoli: art. 3 (Durata), art. 5 (Obbligazioni generali dell’Impresa), art. 8 (Corrispettivo e modalità di fatturazione), art. 10 (Cauzione Definitiva), art. 11 (Danni e Responsabilità), art. 13 (Recesso), art. 14 (Divieto di cessione del contratto e di Subappalto), art. 15 (Cessione dei crediti), art. 17 (Foro Esclusivo), art. 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), art. 21 (Penali)
Per accettazione
(Timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa)