Appalto servizi di assistenza a terra presso l'Aeroporto di Cuneo CAPITOLATO SPECIALE
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x'Xxxxxxxxx xx Xxxxx CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 - PREMESSA
Il presente Capitolato (di seguito anche solo “Capitolato”) disciplina l’esecuzione del servizio di assistenza a terra presso l’Aeroporto si Cuneo – Levaldigi – Strada provinciale 20 n. 1 – 12038 SAVIGLIANO XXXX.XX LEVADIGI.
Nel presente capitolato si definiscono i termini:
a) STAZIONE APPALTANTE o COMMITTENTE o GEAC: SOCIETA’ DI GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO LEVALDIGI S.P.A.;
b) APPALTATORE o AFFIDATARIA o IMPRESA AGGIUDICATARIA: l’operatore economico ovvero l’impresa aggiudicataria dell’appalto;
c) SERVIZIO o SERVIZI: le prestazioni di cui al successivo articolo 2 ovvero i servizi oggetto dell’appalto.
d) CONTRATTO: l’accordo ovvero il negozio giuridico stipulato tra l’Appaltante e l’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.
Art. 2 - OGGETTO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza a terra (Ref. Xxxxxxxxx XXXX XXX- 00X del 22/11/2013 “Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra “ ; Regolamento ENAC Edizione n° 5 del 23.04.2012 – Emendamento 1 del 25 Gennaio 2018 “Certificazione dei Prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”) nell'aeroporto di Cuneo Levaldigi e, e in particolare le seguenti attività Cat. 2-3-5-6.
L’appaltatore deve provvedere, per tutta la durata dell’appalto, all’esecuzione di tutte le attività connesse al servizio secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
In ogni caso, tutte le attività saranno eseguite nel rispetto delle esigenze di GEAC, in orario diurno, notturno e festivo, da parte della affidataria, la quale espressamente assume tutti gli oneri connessi alla organizzazione di mezzi e personale, nonché il relativo rischio, esonerando GEAC da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo né vincolante per la stazione appaltante, i servizi debbono essere svolti secondo le modalità indicate di seguito con possibili variazioni in base alle esigenze operative.
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in subappalto dei seguenti servizi di full handling:
a) Check-in, imbarchi, biglietteria, assistenza, arrivi e lost&found
b) Rampa agent e coordinamento voli
c) Pulizie di bordo
d) Carico e scarico aeromobili;
e) Movimentazione mezzi rampa
f) Assistenza operazioni in pista
g) Trasporto e caricamento merce/posta
h) Assistenza ristorazione-catering
i) Assistenza diretta ed accompagnamento di PRM, con caricamento a bordo e scaricamento a terra di PRM a mezzo ambulift.
La suddetta elencazione è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, intendendosi per full handling tutte le attività del SGHA vigente.
L'importo dell'affidamento è stimato in complessivi € 300.000,00 = (euro trecentomila/OO). La stima è stata effettuata sulla base dei presumibili ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi per la complessiva durata dell'affidamento, compresa l'eventuale proroga, al lordo del canone accessorio (€ 36.000) per la locazione delle aree. Si precisa che, per le caratteristiche del sub affidamento e, in particolare, per le modalità di remunerazione del servizio da espletare, la suddetta stima è da considerarsi come importo "meramente presunto": resta inteso, pertanto, che nel caso in cui i ricavi fatturati dal sub concessionario dovessero essere inferiori rispetto all'importo presunto, l'operatore affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di GEAC.
Il canone della subconcessione è da considerarsi come segue:
Anno 1° | Anno 2° | Anno 3° | |
Canone sub - concessorio da corrispondere a GEAC | €70.000 | €100.000 | €130.000 |
L’offerta dovrà essere al rialzo rispetto alla base di asta.
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto relativo ai servizi a terra avrà una durata di tre anni, a decorrere dalla data di inizio del servizio.Alla scadenza l’impresa affidataria sarà tenuta a garantire l’esecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo affidatario e, comunque, entro un tempo massimo di tre mesi. E in ogni caso escluso il tacito rinnovo.
Art. 5 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire i servizi affidati a perfetta regola d’arte, fornendo tutto quanto necessario alla loro esecuzione, fatto salvo quanto espressamente escluso.
A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, l’impresa aggiudicataria si obbliga, senza avere null’altro a pretendere oltre al corrispettivo sopra indicato a:
-affidare l’esecuzione delle attività a personale idoneo e comunque munito di tutta la specifica e necessaria competenza nonché le certificazioni necessarie al fine di poter operare in ambito aeroportuale e nello specifico corsi di formazione security Categoria A8, A13, A15, corso base Dangerous Goods Regulations Cat. 7 e 8, corso Airport Ramp Safety per movimentazione Carico - scarico bagagli e Operazioni di Marshalling – Corso Safety Aeroportuale - Airside Driving Permit (patente aeroportuale) – Corso PRM Mod. 1e 2
-Osservare e fare osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni di legge e di contratto, nonché le direttive e gli ordini di servizio impartiti dalla GEAC o dai suoi Delegati ovvero da altra autorità (es. ENAC, Polizia di Frontiera, Agenzia delle Dogane, etc);
-Essere dotata di personale in numero adeguato alla tipologia di servizi di assistenza a terra;
-Essere dotata di mezzi idonei (carrelli trasporto bagagli coperti e scoperti, trattori elettrici, nastro semovente) in numero adeguato alla tipologia di servizi;
-Ad essere dotata di una procedura per il mantenimento degli standard di sicurezza;
-Ad adottare un piano di formazione continua e addestramento del personale che preveda corsi di formazione tecnico-professionale finalizzati a garantire la sicurezza (Safety e Security) e la regolarità delle operazioni di assistenza a terra;
-Ad adottare una politica di tutela ambientale nello svolgimento della propria attività;
-Ad adottare procedure operativa, sia ordinarie che di emergenza, compatibili con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi aeronautici;
-Ad essere dotata di una organizzazione che preveda almeno un responsabile con il compito di garantire il mantenimento e l’aggiornamento degli standard di sicurezza e la formazione continua del personale;
-Di stipulare e mantenere adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi con l’impiego dei mezzi e con l’attività effettivamente svolta secondo quanto previsto dall’art.9 del Regolamento ENAC;
-A garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro, sia di natura normativa contrattuale, e di quanto previsto dalla legislazione sociale e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
-Eventuali oggetti rinvenuti presso l’aeroporto dal personale dell’Appaltatore dovranno essere consegnati a GEAC ovvero al responsabile della Polaria presente in aeroporto.
- Ai sensi dell’art. 103, d.lgs 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria in favore della GEAC, contenente la clausola di rinuncia del garante ai benefici di cui all’artt 1944 comma 2 e1957 comma 2 a garanzia degli obblighi assunti per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
Art. 6 – OBBLIGHI DELLA SICUREZZA
L’impresa aggiudicatari si impegna, per le unità presenti addette al servizio e nelle ore lavorative, ad applicare le procedure previste dal D.lgs 81/08 e s.m.i., nonché ulteriori norme legislative e regolamentari.
Art. 7 – PERSONALE
L’impresa aggiudicataria assume l'obbligo di impiegare per l'espletamento del servizio, personale idoneo adeguatamente formato, regolarmente assunto e remunerato in misura sufficiente a garantire il regolare espletamento del servizio e si impegna al costante addestramento del personale per il conseguimento/mantenimento dei requisiti soggettivi previsti per l'espletamento dei servizi, con i costi a proprio totale carico e obbligo della trasmissione al Gestore delle relative attestazioni di avvenuta formazione.
La presente procedura si configura come affitto di ramo di azienda. La società di Gestione dichiara che sono previsti trasferimenti di personale dal Gestore all’affidatario dei servizi, con un massimo di
n. 14 ULA.
L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi al costante mantenimento delle unità necessarie all’espletamento dei servizi, nonché al loro adeguamento in funzione del variare delle infrastrutture e/o dei flussi di traffico e di documentare la turnazione in essere con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta del committente. L'affidatario assume l'obbligo di procedere alla immediata sostituzione del personale originariamente programmato in turno, in caso di loro impedimento, con altre unità parimenti in possesso dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell’espletamento, a perfetta regola d'arte del servizio di che trattasi, senza che ciò comporti ritardi nei servizi da rendere. L’operatore assume l'obbligo di rispettare ed applicare le normative vigenti in materia di sicurezza, contributi sociali e assicurativi ed applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalle norme vigenti e dai contralti collettivi nazionali di categoria. Nei confronti del proprio personale, l'operatore dovrà osservare tutte le leggi, regolamenti, gli accordi, Contratti Nazionali di Lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni
civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compreso il D.lgs 81/2008 e s.m.i.). Tali contratti, se ed in quanto applicabili, dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13. comma I del D. Lgs n. 18/99 (attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi assistenza a terra negli Aeroporti Comunitari, c.d. Decreto sull'Handling)
L'operatore dovrà dimostrare in ogni momento ed a semplice richiesta di GEAC di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti consentendo le verifiche e gli accertamenti che GEAC riterrà all'uopo opportuni ed in particolare è tenuto a fornire alla GEAC, copia dei versamenti contributivi e previdenziali relativi ai dipendenti impegnati nell'attività prevista nel presente capitolato nonché dimostrazione del pagamento delle retribuzioni ovvero idonea certificazione attestante la regolarità retributiva e contributiva.
In caso di inottemperanza agli obblighi qui precisati, accertata dalla Società di Gestione o ad essa segnalata dell’Ispettorato del Lavoro, dall’INPS o dall’INAIL, la Società di Gestione medesima procederà alla sospensione dell’affidamento fino a quando dagli Organi ispettivi non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, ovvero analoga comunicazione non pervenga dall’INPS o dall’INAIL. In caso di reiterate violazioni il Gestore provvederà alla revoca dell’affidamento.
L’impresa aggiudicataria non potrà in nessun modo ed in nessun momento avanzare pretese relative alle posizioni dei propri dipendenti che restano esclusivamente inquadrati nell’organico di esso operatore e con rapporto di subordinazione diretto nei confronti dello stesso. GEAC resta pertanto estranea ai rapporti tra l’affidatario ed i suoi dipendenti essendo di esclusiva competenza di quest’ultimo l’esercizio, nei confronti degli stessi, del potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare.
In ogni caso l’operatore dovrà manlevare GEAC da qualsiasi rivendicazione o vertenza del proprio personale dipendente nei confronti del quale non sussiste alcun vincolo né obbligo di tipo occupazionale da parte di GEAC.
Art. 8 – Ulteriori disposizioni relative al personale
L'operatore dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutto il personale dedicato al servizio e comunque idoneo all’espletamento dello stesso e di tutti i dispositivi di sicurezza: dovrà curare che il personale sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell’utenza. Il personale dell’operatore dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l’immagine della Società di Gestione e dell’aeroporto.
Il personale dell’operatore ha l’obbligo, in considerazione della specificità del servizio e degli altri elementi che lo caratterizzano, durante la permanenza nei locali dell’aeroporto di mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale del Gestore che nei confronti degli utenti, attenendosi, a tal fine alle disposizioni che verranno impartite in merito dal competente ufficio del Gestore.
Per tutto quanto sopra detto, GEAC si riserva di esercitare in qualunque momento e nelle modalità di volta in volta ritenute più opportune, un costante potere di vigilanza e controllo sulla qualità e sull’e
efficienza dei servizi, in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla usa qualità di gestore e dalle norme civilistiche in quanto applicabili, nonché dall’art. 705 del Codice della Navigazione.
Art. 9 – DANNI CAUSATI DALL’APPALTATORE – OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’Appaltatore è responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose alla Committente, così per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire alla Committente tutti gli eventuali danni derivanti.
L’Appaltatore assume, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.
L’Appaltatore dovrà stipulare e mantenere valida ed efficacie per tutta la durata del servizio una polizza assicurativa, con primaria compagnia, di responsabilità civile verso terzi e RC prestatori di lavoro, pei i rischi derivanti, sia per i danni a persone che a cose, con espressa esclusione dei diritti di rivalsa e franchigia nei confronti della Committente, con un massimale conforme a quanto previsto dalle norme e ordinanze ENAC di riferimento (art. 9 del Regolamento ENAC).
L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dei premi relativi alla polizza di cui al comma che precede, consegnando a GEAC, a ciascuna scadenza, copia della ricevuta di pagamento.
La mancata presentazione della Polizza, comporterà la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto ove già stipulato.
Art.10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione di tutto o in parte del servizio riportato nel presente contratto, pena la risoluzione del contratto, fatte salve le azioni per il risarcimento dei danni o di ogni altra azione.
Art. 11 - RISERVATEZZA
L'Appaltatore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del servizio venga a conoscenza in forza del presente contratto. L'Istituto si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs 196/2003, dal REG. UE 679/2016 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.
Art. 12 – RECESSO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Committente può recedere dal contratto di appalto, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcunché per indennizzi, risarcimenti o quant’altro, in tutti i seguenti casi:
⮚ Revoca o limitazione della concessione relativa ai servizi aeroportuali
⮚ Chiusura al traffico aereo civile dell’Aeroporto
⮚ Fallimento o accesso ad altre procedure concorsuali da parte dell’Appaltatore.
La Committente può risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento dell’Appaltante, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, per i seguenti motivi:
⮚ Arbitraria sospensione del servizio
⮚ Mancato rinnovo o mantenimento in efficacia della polizza di cui all’art. 7
⮚ Mancato rispetto del divieto di subappalto e di cessione del contratto
Resta salva la facoltà della Committente di risolvere il contratto di appalto per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 dl codice civile o di altre disposizioni di legge.
Art. 13 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie di qualsiasi natura, che dovessero insorgere in ordine al presente appalto e che non potessero essere risolte in via transattiva sarà competente esclusivamente il foro di CUNEO.
Art. 14 – ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa, registrazioni, bolli ecc., ove necessario saranno a cura della aggiudicataria.
Levaldigi, lì 14/04/2021.
GEAC S.P.A.