CAPITOLATO D’ONERI
UNIONE DEI COMUNI MONTANI “MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO”
(tra i Comuni di Civitella Messer Xxxxxxxx – Colledimacine – Lama dei Peligni – Lettopalena - Palena – Taranta Peligna)
Sede legale: Xxx Xxxx x. 0 – 66017 PALENA (CH) Settore Gare, Contratti, LL.PP. e Manutenzioni
COMUNE DI PALENA
Via Roma, 5– 66017 Palena (CH)
CAPITOLATO D’ONERI
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI PULIZIA DELLE STRADE
Sommario
ASPETTI LEGALI - AMMINISTRATIVI 3
TITOLO I - CARATTERE DEL SERVIZIO 3
Art. 1 - Assunzione ed esercizio dei servizi 3
Art. 3 - Obbligo di continuità dei servizi 4
Art. 4 - Durata dell’appalto 5
Art. 5 - Disciplina del subappalto 5
Art. 6 - Stipula di contratti integrativi con le utenze 5
Art. 7 - Controllo dell’amministrazione comunale 6
Art. 8 - Esecuzione d’ufficio 6
Art. 10 - Risoluzione del contratto 8
TITOLO II RESPONSABILITÀ ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE 9
Art. 12 - Sicurezza sul lavoro 9
TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI 11
Art. 14 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 11
Art. 16 - Gestione dei rifiuti 11
Art. 17 - Rinvio a disposizioni di legge 11
PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE 12
TITOLO I STRUTTURE ORGANIZZATIVE 12
Art. 18 - Personale in servizio 12
Art. 19 - Mezzi ed attrezzature 13
Art. 20 - Supporto cartografico 13
Art. 21 - Contenitori da immettere in servizio 13
Art. 22 – Dotazione di servizi 14
TITOLO II MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 14
Art. 23 - Raccolte differenziate 14
Art. - 24 Modalità di raccolta dei rifiuti urbani compostabili (frazione umida) 15
Art. 25 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani differenziabili non compostabili 16
Art. 26 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili 17
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico. 19
Art. 28 – Modalità di raccolta Rifiuti ingombranti e RAEE 19
Art. 29 – Modalità di raccolta batterie esauste e medicinali scaduti. 20
Art. 31 - Pulizia meccanizzata 22
Art. 32 - Pulizia di parchi e giardini pubblici 23
Art. 33 - Pulizia delle aree di posizionamento delle campane del vetro e dei contenitori delle altre raccolte differenziate e dei cassonetti stradali 23
Art. 34 - Pulizia delle aree di mercato 24
Art. 35 - Servizio di pulizia per manifestazioni e/o iniziative. 24
Art. 36 - Annaffiatura, lavaggio e disinfezione di strade pubbliche, piazze e le aree ad uso pubblico 25
Art. 37 - Svuotamento dei cestini portarifiuti 25
Art. 38 - Rimozione di carogne di animali 26
Art. 39 - Rimozione di deiezioni animali. 26
Art. 40 - Promozione di iniziative di informazione ed educazione ambientale 26
Art. 41 - Controllo di qualità 27
Art. 42 - Trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento 27
Art. 43 – Risultati minimi della raccolta differenziata 28
PARTE III – ASPETTI ECONOMICI 28
TITOLO I – CORRISPETTIVI ED ACCESSORI 28
Art. 44 – Corrispettivo dell’appalto 28
Art. 45 - Pagamenti del corrispettivo 29
Art. 46 - Deposito cauzionale 29
Art. 47 - Variazione di popolazione 30
Art. 48 - Revisione del prezzo contrattuale 30
Art. 49 - Spese e oneri fiscali 30
Art. 50 - Tassa/tariffa per lo smaltimento dei R.S.U 31
PARTE I
ASPETTI LEGALI - AMMINISTRATIVI TITOLO I - CARATTERE DEL SERVIZIO
Art. 1 - Assunzione ed esercizio dei servizi
Il Comune di Palena intende appaltare i servizi inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, nonché quelli di pulizia della rete stradale, come definiti dall’art. 184 del D.Lgs 3.4.2006 n° 152, nell’osservanza delle modalità stabilite dal presente capitolato.
Art. 2 - Servizi in appalto
1. L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione:
a) La raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle lettere a) e b) comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152;
b) La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera d) dell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152;
c) La raccolta dei rifiuti provenienti da spazzamento delle strade piazze ecc;
d) La raccolta di ogni altro rifiuto espressamente indicato nel presente capitolato;
e) La pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio;
f) La pulizia manuale delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio;
g) La pulizia di parchi e giardini pubblici secondo l'elenco appositamente predisposto dall'ufficio tecnico comunale;
h) La pulizia delle aree di posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti differenziabili e non compostabili, nonché la pulizia delle aree di posizionamento di contenitori relativi a future raccolte che l’Ente deciderà di promuovere quali ad esempio le aree di posizionamento dei cassonetti per la raccolta degli indumenti usati;
i) La pulizia delle aree di mercato;
l) Servizio di pulizia per manifestazioni e/o iniziative;
m) L’annaffiatura, il lavaggio e la disinfezione di strade pubbliche e delle aree ad uso pubblico;
n) Lo svuotamento dei cestini portarifiuti;
o) La rimozione di carogne di animali;
p) La rimozione di deiezioni animali;
q) Il trasporto dei rifiuti fino agli impianti di trattamento e smaltimento indicati dall’Amministrazione Comunale;
r) La collaborazione nelle campagne di informazione ed educazione ambientale, mediante assistenza e ritiro dei rifiuti in caso di iniziative collettive.
Art. 3 - Obbligo di continuità dei servizi
1. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.
2. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all’Amministrazione Comunale.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all’ufficio comunale competente e agli utenti nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno soggetti alle penali ai sensi dell’Art. 9
- Penalità del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice.
5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo Art. 8 - Esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall’Appaltatore.
6. La ditta al fine di assicurare la continuità del servizio deve garantire un numero minimo di addetti stabilmente impegnati per il servizio del Comune di Palena. A tal proposito il Comune potrà, in ogni momento, senza motivazioni particolari ed a suo insindacabile giudizio, verificare la presenza costante di tali addetti e verificare che a questi sia corrisposta la paga piena. Il numero di addetti minimo (calcolato anche come somma di più contratti a tempo parziale) sarà pari a quello indicato dalla ditta stessa nell’offerta formulata in sede di gara. In caso di violazione del presente comma si applicheranno le penali di cui all’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 4 - Durata dell’appalto
1. L’appalto, salvo previsioni di legge, ha durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla consegna del servizio che avverrà a mezzo di apposita comunicazione dopo l’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicatario provvisorio si impegna, anche nelle more della stipulazione del contratto, a prestare il proprio incarico dal giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, fermo restando che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, verrà riconosciuta unicamente la quota di canone proporzionale al periodo lavorato.
2. L’appaltatore si impegna sin d’ora a continuare l’espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono ferme tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato; l’appaltatore pertanto non potrà pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, salvo la revisione prevista dal presente capitolato, indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
Art. 5 - Disciplina del subappalto
1. La ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
2. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà non concedere nessuna autorizzazione in tal senso.
3. In ogni caso la ditta subaffidataria dovrà:
a) possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l’espletamento dei servizi subappaltati;
b) osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 105 del D.lgs 50/2016;
4. In caso di subappalto regolarmente autorizzato dagli uffici comunali preposti, è fatto obbligo alla ditta aggiudicatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
5. La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti del Comune dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
6. Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 6 - Stipula di contratti integrativi con le utenze
La Ditta Appaltatrice, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale, non potrà stipulare contratti integrativi con le singole utenze private, per noleggio contenitori, incremento delle frequenze di
servizio e/o altri accordi, salvo che non si tratti di prestazioni e servizi gratuiti, che comunque andranno comunicati all’Amministrazione Comunale. Resta inteso che le prestazioni integrative non dovranno in alcun modo interferire con il buon andamento del presente contratto e con lo standard qualitativo richiesto per il servizio.
Art. 7 - Controllo dell’amministrazione comunale
1. L’Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi. La Ditta appaltatrice sarà tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto.
2. In caso d’urgenza, il servizio comunale competente potrà dare disposizioni anche verbali o via e-mail al personale della Ditta Appaltatrice.
3. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli uffici della Ditta Appaltatrice.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate a campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all’inizio e alla fine del giro di raccolta, i relativi oneri saranno a carico della Ditta Appaltatrice.
Art. 8 - Esecuzione d’ufficio
1. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà, qualora la Ditta Appaltatrice diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall’Amministrazione stessa, di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese sostenute per il pagamento della ditta esterna, alla Ditta Appaltatrice, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, con possibilità per l’Amministrazione Comunale di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso la Ditta Appaltatrice.
Art. 9 - Penalità
1. In caso d’inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici preposti applicheranno le seguenti penalità:
a) in merito al disordine nelle divise del personale, alla manutenzione e pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, contenitori, ecc.) verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno d’inadempienza.
b) in merito a ritardo o cattiva esecuzione dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani, ritardo o inadempienza nella spazzatura di vie o piazze o altre aree pubbliche, cattiva esecuzione delle pulizie stesse, verrà applicata una penale da € 50,00 (cinquanta euro) a € 1.000,00 (mille euro), oltre alle spese
per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, proporzionata alla gravità dell’inadempimento e alla relativa frequenza, secondo specifica verifica degli uffici preposti.
c) In caso di raccolta e/o smaltimento accertato di rifiuti provenienti dall’esterno del territorio comunale, verrà applicata per ogni violazione una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila euro).
d) In caso di ritardo o cattiva esecuzione nella raccolta dei rifiuti abbandonati, di cui all’Art. 27 - Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento euro) oltre alle spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati.
e) In caso di inosservanza e/o ritardo di oltre 7 giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati mensili dei rifiuti e dei dati necessari per la compilazione del M.U.D., di cui all’Art. 41 - Controllo di qualità e sperimentazioni, da effettuare obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno, verrà applicata una penale pari a € 2.000,00 (duemila euro), oltre a 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti all’Amministrazione Comunale da tale inadempimento. Le modalità di escussione saranno le medesime previste dall’ultimo comma del presente articolo.
f) In caso di disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta appaltatrice verrà applicata la penale giornaliera di 700,00 (settecento euro).
g) In caso di violazione dell’art. 3 ultimo comma si applicherà una penalità pari a € 3.000,00 per ogni mese e per ogni addetto mancante. Tale penalità potrà essere applicata anche a posteriori quando sia accertata la violazione da documentazione ufficiale.
h) In caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di cui all’art. 43 sarà applicata una penale pari alla maggiore spesa che il Comune deve sopportare per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, salvo i provvedimenti espressamente indicati all’art. 43 in caso di percentuali inferiori al 65%.
i) Per tutte le ulteriori inadempienze previste dal presente capitolato ma non specificatamente esplicitate e quantificate nelle lettere precedenti, verrà applicata la medesima penale di cui alla lettera a).
2. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali di cui al comma 1, in misura doppia.
3. L’applicazione delle penali di cui al comma 1, sarà preceduta da formale contestazione scritta (anche via fax o via e-mail) dell’inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare opposizione, presentando le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Ditta dovrà dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia
impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La ditta dovrà essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a richiesta dell’Amministrazione Comunale. Quest’ultima effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici.
4. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati dell’Amministrazione Comunale, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.
5. Il recupero delle spese per l’esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei danni, delle penali, verranno effettuate mediante compensazione in sede di liquidazione del canone di appalto in pagamento.
6. Al fine di applicare correttamente il presente capitolato il Comune avrà diritto a richiedere informazioni e chiarimenti in forma scritta su ogni aspetto rilevante ai fini del rapporto contrattuale che si instaura con la ditta in virtù del presente capitolato, anche in relazione al personale impiegato, ai contratti in essere con il personale ed ai pagamenti del personale stesso. La ditta è tenuta a rispondere nei termini indicati nelle richieste del Comune allegando anche la documentazione necessaria ad attestare le affermazioni della ditta o comunque richiesta dal comune. Qualora la ditta non ottemperi nei termini indicati oppure ometta informazioni e documentazione richieste saranno applicate le penalità di cui al comma 1 lettera a) per ogni giorno di ritardo. Superati i 30 giorni il Comune avrà diritto a risolvere il contratto con la ditta, ferme restando le penalità ed il risarcimento del maggior danno o delle spese necessarie a colmare le inadempienze della ditta nell’esecuzione del servizio.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
1. L’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
b) Abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso;
c) Arbitrario abbandono dei servizi da parte della Ditta Appaltatrice;
d) Subappalto, totale o parziale, del servizio contratto ad altri salvo quanto previsto all’art. 5 del presente Capitolato;
e) Situazione di fallimento della Ditta Appaltatrice;
f) Situazione di frode o stato di insolvenza;
g) Venire meno dei requisiti prescritti dal bando di gara;
h) Ai sensi del precedente art. 9 comma 6;
i) in conformità all’art. 43, percentuali di raccolta differenziata inferiori al 65%;
l) violazione da parte dell’appaltatore delle norme del D.P.R. 62/2013 in quanto compatibili.
2. La Ditta Appaltatrice, in caso di risoluzione, non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. Il Comune potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.
TITOLO II RESPONSABILITÀ ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE
Art. 11 - Responsabilità
1. La Ditta Appaltatrice dovrà indicare un referente incaricato di curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale, in caso di mancata comunicazione sarà individuato quale referente il legale rappresentante dell’impresa. Potrà inoltre indicare quali referenti per le singole attività personale dipendente o altri soggetti facenti parte dell’impresa indicando per quali evenienze detti soggetti possono essere interpellati. In caso di sostituzione, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi.
2. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. È altresì a carico della Ditta Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità d’accesso alle proprietà o per danno alle medesime.
4. È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere all’assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) ed alle normali assicurazioni
R.C. per automezzi o motocicli per un massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni di euro) per ciascun mezzo.
5. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire all’Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi di R.C. per l’intera durata dell’appalto.
Art. 12 - Sicurezza sul lavoro
1. La Ditta Appaltatrice, con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha l’obbligo di predisporre espletare tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
2. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull’attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.), e loro successive modificazioni o integrazioni.
4. I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
Art. 13 - Cooperazione
1. È fatto obbligo al personale dipendente dalla Ditta Appaltatrice di segnalare al Comune, attraverso i referenti di cui all’art. 11, comma 1, quelle circostanze e/o fatti che, rilevati nell’espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
2. Il personale, attraverso i referenti di cui all’art. 11, comma 1, è tenuto a denunciare immediatamente al Responsabile del Servizio, particolari irregolarità quali l’abbandono abusivo di rifiuti, deposito di immondizie sulle strade pubbliche e sulle aree ad uso pubblico, sul conferimento difforme dei rifiuti ed altro, favorendo l’opera degli stessi e fornendo ad essi ogni indicazione utile all’individuazione dei contravventori. Inoltre il personale dovrà effettuare, in accordo con l’Amministrazione Comunale, le attività ispettive su sacchi/rifiuti necessarie all’individuazione dei trasgressori ai fini della irrogazione delle sanzioni previste.
3. La Ditta Appaltatrice ha comunque l’obbligo di consegnare all’Amministrazione Comunale gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti tra i rifiuti, dandone segnalazione immediata alla Polizia Locale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dovesse procedere ad analisi e studi riguardanti la revisione dei criteri di calcolo degli oneri tariffari dei diversi servizi di nettezza urbana, così come a studi di simulazione per il passaggio da tassa a tariffa, la Ditta si obbliga a collaborare mediante la restituzione di dati e analisi e quant’altro necessario.
5. La Ditta Appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio, man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dall’Amministrazione Comunale. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico avrà facoltà, con apposita comunicazione scritta, di imporre particolari procedure di raccolta ed in particolare procedure per la corretta esecuzione della raccolta differenziata.
6. Le attività rese ai sensi del presente articolo rientrano ad ogni effetto nel canone d’appalto.
TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti
1. Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Ditta Appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze Municipali e più specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell’appalto.
2. La ditta Appaltatrice, inoltre, è tenuta a far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. medesimo, nonché le norme del Codice di comportamento del Comune di Palena approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 05.02.2014.
2. La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a rispettare, altresì, ogni disposizione di Xxxxx o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.
3. Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune.
4. In particolare l’appaltatore dovrà assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio specificato all’art. 12 del presente Capitolato.
Art. 15 - Controversie
Per le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria, resta esclusivamente competente il Foro di Chieti. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 16 - Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti di cui all’art. 2, provenienti dai servizi oggetto dell’appalto, è soggetta alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.
Art. 17 - Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o emananda.
PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE TITOLO I STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 18 - Personale in servizio
1. Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la Ditta Appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti e nel pieno rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale e smaltimento rifiuti.
2. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla Ditta Appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
3. La Ditta Appaltatrice è tenuta:
a) ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
c) a redigere, prima dell’inizio delle attività inerenti l’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale sarà tenuta a trasmettere alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti.
5. Il personale dipendente dalla Ditta Appaltatrice dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
6. Il personale in servizio:
a) dovrà essere fornito, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica, a norma del vigente C.C.N.L. e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza, stabilite dalla normativa vigente;
b) dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dall’autorità comunale in materia di igiene e sanità ed agli ordini impartiti dalla Ditta Appaltatrice stessa.
c) il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato al/ai referenti di cui al comma 1 dell’Art. 11
- Responsabilità, che saranno diretti interlocutori dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizi.
Art. 19 - Mezzi ed attrezzature
1. La Ditta Appaltatrice è tenuta a disporre e a dotarsi di ogni mezzo e attrezzatura idonea per l’esecuzione di tutti i servizi del presente capitolato.
2. La Ditta dovrà essere dotata di un parco automezzi in regola con la normativa vigente in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera.
3. La ditta dovrà quindi essere in grado di garantire il servizio con mezzi idonei alla circolazione nelle strade comunali di ogni tipo e larghezza. I mezzi dovranno essere mantenuti in buono stato, puliti regolarmente e assoggettati ad un piano di disinfezione periodica.
4. Nel caso in cui nella durata dell’appalto entrassero in commercio mezzi meno inquinanti, la Ditta sarà obbligata a dotarsene, previo accordo ed eventuale rinegoziazione del contratto con l’Amministrazione Comunale.
5. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità dei mezzi e di disporre affinché quelli non idonei vengano o sostituiti o resi idonei. La Ditta Appaltatrice è tenuta a provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale.
6. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la Ditta Appaltatrice avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.
7. Salvo quanto previsto all’Art. 4 - Durata dell’appalto, comma 2, del presente Capitolato, alla scadenza dell’appalto i mezzi d’opera e le attrezzature messi a disposizione dalla Ditta Appaltatrice saranno ritirati dalla stessa, ad esclusione dei contenitori specifici utilizzati per le raccolte differenziate di cui al comma 1 dell’Art. 21 - Contenitori da immettere in servizio, che resteranno comunque di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Art. 20 - Supporto cartografico
1. La gestione del servizio dovrà essere concepita su supporto cartografico eventualmente presentato in sede di offerta tecnica. La corretta redazione del supporto sarà a carico della ditta. Tale documentazione sarà il riferimento per eventuali segnalazioni necessarie al corretto funzionamento del servizio.
Art. 21 - Contenitori da immettere in servizio
1. La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a dotare il territorio comunale di contenitori appositi ed adeguati per la raccolta differenziata.
2. E’ a carico della ditta appaltatrice la fornitura e distribuzione dei sacchetti in mater-bi per l’utenza nella misura minima prevista dalla frequenza di raccolta delle singole frazioni di rifiuto.
3. Fanno carico alla Ditta Appaltatrice tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori immessi in servizio di cui al comma 1. Fra le operazioni di manutenzione ordinaria sono comprese la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei suddetti cassoni con un minimo di dodici interventi l’anno.
Art. 22 – Dotazione di servizi
1. La Ditta Appaltatrice dovrà dotarsi di servizi di contatto idonei al servizio così come descritti nell’offerta tecnica, con una dotazione minima come di seguito descritto:
a) linea telefonica e Telefax, indirizzo di posta elettronica.
b) servizio di pronta reperibilità, mediante un recapito telefonico attivo tutti i giorni compresi i festivi ed i giorni in cui non viene svolto il servizio. Tale recapito telefonico, sarà utilizzato dall’Amministrazione Comunale, per casi di necessità o urgenza, per prestazioni che richiedono intervento immediato (entro massimo un’ora dalla chiamata), esso inoltre deve essere sempre attivo dalle ore 7.00 alle ore 21,00. Per gli interventi effettuati in seguito a chiamate e necessari a fare fronte alle inefficienze o carenze del servizio non sarà corrisposto alcun onere aggiuntivo.
TITOLO II MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Art. 23 - Raccolte differenziate
1. L’organizzazione del servizio prevede la differenziazione all’origine dei rifiuti riutilizzabili o riciclabili, con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire mediante incenerimento o conferimento in discarica.
2. In tutto il territorio comunale deve essere attuata, a cura degli utenti, la separazione “a monte” dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, con riferimento alle componenti merceologiche principali.
3. La ditta dovrà provvedere alla raccolta ed il trasporto dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani differenziabili compostabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, di seguito denominati “frazione umida”;
b) rifiuti urbani differenziabili non compostabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, di seguito denominati;
c) rifiuti urbani non altrimenti differenziabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, di seguito denominata “frazione indifferenziata”;
d) rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico;
e) rifiuti ingombranti (mobili vecchi, materassi, scaffali ecc);
g) batterie esauste;
h) medicinali scaduti;
i) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
4. Gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate saranno a totale beneficio dell’Amministrazione Comunale. Per i dati relativi all’anno precedente dovrà essere trasmessa relativa comunicazione della ditta entro il mese di Gennaio di ogni anno.
Art. - 24 Modalità di raccolta dei rifiuti urbani compostabili (frazione umida)
1. La raccolta dei rifiuti urbani differenziabili compostabili, si deve attuare almeno tre volte a settimana. Per quel che concerne richieste di incremento di frequenze, le stesse saranno assoggettate alla disciplina dell’Art. 6 - Stipula di contratti integrativi con le utenze.
2. I rifiuti verranno conferiti da parte delle utenze, a mezzo di sacchi a perdere, chiusi, in Mater-bi e collocati all’interno di:
a) Secchielli di plastica marrone, per le utenze singole;
b) Bidoni di plastica marrone, per le utenze collettive e per attività di ristorazione in genere.
3. I secchielli o bidoni dovranno essere numerati con pennarello indelebile secondo un elenco fornito dall'Amministrazione, a cura della ditta. I cittadini collocheranno secchielli e bidoni anche all’interno della proprietà in luogo agibile (locale immondezzaio/area di deposito rifiuti specificatamente individuata) al mezzo e/o all’operatore appiedato, facilmente accessibile, non limitato da cancelli o porte che necessitano di chiavi di apertura, né in luoghi privi di illuminazione o muniti di rampe di scale o al di fuori della stessa su suolo pubblico, in caso di carenza di spazio interno.
4. La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato. Il servizio dovrà essere espletato a favore di tutti gli utenti ricadenti nelle zone di raccolta. Le zone di raccolta sono tutte le abitazioni del territorio comunale. In base a concrete esigenze alcune frazioni potranno essere escluse su decisone insindacabile dell’Amministrazione comunale.
5. Il servizio dovrà essere effettuato a partire dalle ore 5.00 in un unico turno di lavoro.
6. Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse nonché, in occasione di tre o più giorni festivi consecutivi, in almeno uno dei giorni stessi, compatibilmente con l’apertura degli impianti di smaltimento. Se il giorno di raccolta coincide con una giornata festiva infrasettimanale, il servizio andrà comunque effettuato salvo il caso in cui le festività infrasettimanali siano tra quelle previste in astensione obbligatoria dal servizio, nel contratto collettivo di lavoro.
7. In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie di quelli da raccogliere, la Ditta Appaltatrice non raccoglierà i rifiuti provvedendo alla segnalazione immediata all’Amministrazione Comunale e all’utenza interessata, applicando al sacco/secchiello/bidone apposito avviso.
Dall’applicazione dell’avviso il contenitore sarà considerato rifiuto indifferenziato e la ditta provvederà a ritirarlo come tale nel successivo turno di raccolta della frazione indifferenziata. Su tali rifiuti il Comune potrà richiedere alla Ditta di effettuare un’indagine del contenuto, al fine di identificare il soggetto responsabile dell’abbandono, nel rispetto delle normative vigenti.
8. L’omessa vuotatura dei contenitori, da parte della Ditta Appaltatrice, comporta l’applicazione delle penali previste dall’Art. 9 - Penalità e il recupero nella stessa giornata o nella giornata immediatamente successiva.
9. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato di seguito al servizio di raccolta.
10. È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice fare sostare in luogo di pubblico transito e con continuità l’automezzo adibito alla raccolta/carico/trasporto dei rifiuti, salvo le posizioni predeterminate e diverse disposizioni concordate di volta in volta con l’Amministrazione Comunale.
11. L’Amministrazione Comunale, nei periodi estivi, potrà prevedere, senza oneri aggiuntivi, la revisione degli orari di espletamento del servizio di raccolta nel centro storico, prevedendone l’esecuzione anche in orario serale.
12. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 25 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani differenziabili non compostabili
1. La raccolta dei rifiuti urbani differenziabili NON compostabili, quali carta e cartone, alluminio e lattine, plastica e vetro, sarà attuata mediante raccolta porta a porta con le stesse modalità della frazione organica. La frequenza di raccolta delle frazioni differenziabili non organiche sarà concordata con la ditta in base alle concrete esigenze. Tuttavia la ditta deve garantire almeno un ritiro settimanale.
2. I secchielli per la raccolta del vetro (bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, vasetti e contenitori di vetro anche in frantumi ecc.) saranno forniti dal Comune. La ditta provvederà alla loro numerazione e distribuzione ai cittadini.
3. La ditta dovrà fornire le buste per la raccolta della carta (giornali e riviste, fogli e quaderni, confezioni in cartoncino, sacchetti di carta, libri, cartoni piegati, ecc.) e del multimateriale (secco multimateriale fatto da plastica e barattolame metallico: bottiglie, flaconi e dispenser, barattoli, vasetti e vaschette, confezioni per alimenti e dolciumi, sacchi e sacchetti, reti per frutta e verdura, film e pellicole per alimenti e imballaggi in genere, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, scatole e buste per capi di abbigliamento, polistirolo espanso, reggette per legatura pacchi, lattine e contenitori in alluminio, scatolette per alimenti, barattoli di metallo, tappi di latta ecc).
4. Le richieste di incremento di frequenze, le stesse saranno assoggettate alla disciplina dell’Art. 6 - Stipula di contratti integrativi con le utenze.
5. Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse nonché, in occasione di tre o più giorni festivi consecutivi, in almeno uno dei giorni stessi, compatibilmente con l’apertura degli impianti di smaltimento. Se il giorno di raccolta coincide con una giornata festiva infrasettimanale, il servizio andrà comunque effettuato salvo il caso in cui le festività infrasettimanali siano tra quelle previste in astensione obbligatoria dal servizio, nel contratto collettivo di lavoro.
6. In presenza rifiuti non conformi alle tipologie di quelli da raccogliere, la Ditta Appaltatrice provvederà alla segnalazione immediata all’Amministrazione Comunale e all’utenza interessata, applicando al sacco/secchiello/bidone apposito avviso. Il rifiuto sarà considerato indifferenziato e la Ditta provvederà a ritirarlo come tale nel successivo turno di raccolta della frazione indifferenziata. Su tali rifiuti il Comune potrà richiedere alla Ditta di effettuare un’indagine del contenuto al fine di identificare il soggetto responsabile dell’abbandono, nel rispetto delle normative vigenti.
7. L’omessa vuotatura dei contenitori, da parte della Ditta Appaltatrice, comporta l’applicazione delle penali previste dall’Art. 9 - Penalità e il recupero nella stessa giornata o nella giornata immediatamente successiva.
8. Il trasporto dei rifiuti al sito di smaltimento individuato dall’Amministrazione Comunale dovrà essere effettuato di seguito al servizio di raccolta.
9. È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice fare sostare in luogo di pubblico transito e con continuità l’automezzo adibito alla raccolta/carico/trasporto dei rifiuti, salvo le posizioni predeterminate e diverse disposizioni concordate di volta in volta con l’Amministrazione Comunale.
10. L’Amministrazione Comunale, nei periodi estivi, potrà prevedere, senza oneri aggiuntivi, la revisione degli orari di espletamento del servizio di raccolta nel centro storico, prevedendone l’esecuzione anche in orario serale.
11. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione anche nel caso di raccolta domiciliare, verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 26 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili
1. La raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili, si deve attuare almeno due volte a settimana. Le richieste di incremento di frequenze, le stesse saranno assoggettate alla discipline dell’Art. 6 - Stipula di contratti integrativi con le utenze.
2. I rifiuti verranno conferiti da parte delle utenze, a mezzo di sacchi a perdere chiusi e collocati all’interno di:
a) Secchielli di plastica grigia, per le utenze singole;
b) Bidoni di plastica grigia, per le utenze collettive e per attività di ristorazione in genere.
3. I secchielli o bidoni dovranno essere numerati con pennarello indelebile secondo un elenco fornito dall'Amministrazione, a cura della ditta. I cittadini collocheranno secchielli e bidoni anche all’interno della proprietà in luogo agibile (locale immondezzaio/area di deposito rifiuti specificatamente individuata) al mezzo e/o all’operatore appiedato, facilmente accessibile, non limitato da cancelli o porte che necessitano di chiavi di apertura, né in luoghi privi di illuminazione o muniti di rampe di scale o al di fuori della stessa su suolo pubblico, in caso di carenza di spazio interno.
4. La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato. Il servizio dovrà essere espletato a favore di tutti gli utenti ricadenti nelle zone di raccolta.
5. Il servizio dovrà essere effettuato a partire dalle ore 5.00 in un unico turno di lavoro.
6. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di modificare tali modalità ai fini dell’ottimizzazione del servizio senza oneri aggiuntivi.
7. Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse nonché, in occasione di tre o più giorni festivi consecutivi, in almeno uno dei giorni stessi, compatibilmente con l’apertura degli impianti di smaltimento. Se il giorno di raccolta coincide con una giornata festiva infrasettimanale, il servizio andrà comunque effettuato salvo il caso in cui le festività infrasettimanali siano tra quelle previste in astensione obbligatoria dal servizio, nel contratto collettivo di lavoro.
8. In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie di quelle da raccogliere, la Ditta Appaltatrice non raccoglierà i rifiuti provvedendo alla segnalazione immediata all’Amministrazione Comunale e all’utenza interessata, applicando al sacco/secchiello/bidone apposito avviso. La ditta, comunque, provvederà a ritirarlo nel successivo turno di raccolta. Su tali rifiuti il Comune potrà richiedere alla ditta di effettuare un’indagine del contenuto al fine di identificare il soggetto responsabile dell’abbandono, nel rispetto delle normative vigenti.
9. L’omessa vuotatura dei contenitori, da parte della Ditta Appaltatrice, comporta l’applicazione delle penali previste dall’Art. 9 - Penalità e il recupero nella stessa giornata o nella giornata immediatamente successiva.
10. Il trasporto dei rifiuti al sito di smaltimento individuato dall’Amministrazione Comunale dovrà essere effettuato di seguito al servizio di raccolta.
11. In occasione delle giornate di ritiro dei rifiuti non differenziabili la ditta provvederà a raccogliere i rifiuti dei cassonetti stradali posti nelle frazioni e case isolate.
12. È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice fare sostare in luogo di pubblico transito e con continuità l’automezzo adibito alla raccolta/carico/trasporto dei rifiuti, salvo le posizioni predeterminate e diverse disposizioni concordate di volta in volta con l’Amministrazione Comunale.
13. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico.
1. La raccolta e lo sgombero e il trasposto di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sul suolo pubblico (strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico etc.) di cui alla normativa vigente, dovrà essere effettuata dalla Ditta Appaltatrice nell’ambito del normale servizio di pulizia delle strade.
2. La rimozione dei rifiuti di cui al comma 1, diversi da quelli di cui agli art. 24, 25 e 26 per cui sussiste l’obbligo di raccolta, dovrà avvenire entro 72 ore dalla segnalazione dell’Amministrazione Comunale. Su tali rifiuti il Comune potrà richiedere alla Ditta di effettuare un’indagine del contenuto al fine di identificare il soggetto responsabile dell’abbandono, nel rispetto delle normative vigenti.
3. Qualora fosse necessario predisporre l’esecuzione di analisi chimico-fisiche prima della rimozione dei rifiuti, o di un eventuale piano di intervento, i tempi di rimozione dei rifiuti verranno di volta in volta concordati con l’Amministrazione Comunale e le attività di cui al presente comma verranno liquidate in economia. La Ditta Appaltatrice, formulerà agli Uffici competenti apposita “offerta” che dovrà essere assentita dai medesimi prima dei necessari interventi.
4. I rifiuti rinvenuti verranno trasportati, una volta accertata la loro natura, in idonei siti di trattamento e/o smaltimento.
5. Qualora fosse la Ditta Appaltatrice stessa a rinvenire i rifiuti, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale.
6. Nell’ambito delle attività di cui al presente articolo la Ditta dovrà altresì provvedere alla raccolta di siringhe usate che dovessero risultare giacenti su strada pubblica e aree ad uso pubblico, compresi giardini e parchi comunali. Nell’esecuzione delle attività il personale della Ditta deve essere dotato di specifiche attrezzature ed indumenti di protezione conformi alla normativa vigente. Qualora richiesto dall’Amministrazione inoltre dovrà mettere a disposizione idonei contenitori adatti allo scopo.
7. Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non ottemperasse all’attività nel tempo previsto, o in difformità a quanto sopra, verrà applicata la penale prevista all’Art. 9 - Penalità.
Art. 28 – Modalità di raccolta Rifiuti ingombranti e RAEE
1. I rifiuti ingombranti ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) saranno conferiti a cura dei cittadini presso i luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale il primo mercoledì di ogni mese salvo specifiche esigenze da concordarsi con la ditta e fino ad un massimo di due volte al mese. Nel caso in cui il primo mercoledì del mese coincide con un festivo il conferimento viene effettuato il mercoledì della settimana successiva o altro giorno da concordare .
2. La ditta si impegna ad effettuare la raccolta e trasporto a discarica dei suddetti rifiuti nei giorni indicati.
3. Le spese di smaltimento sono a carico dell’Amministrazione Comunale, salvo diverso e specifico accordo con la Ditta.
4. Nel caso in cui un utente abbia la necessità di smaltire grosse quantità di rifiuti ingombranti o RAEE, ovvero si trovi in condizioni di salute precarie, potrà contattare la ditta ad un numero che la stessa renderà noto e disponibile alla popolazione nei termini di cui all’Art. 22 – Dotazione di servizi, comma 1 lettera c), e concordare un luogo diverso per la consegna, che comunque dovrà avvenire su strada o piazza pubblica o su area privata accessibile ai mezzi della ditta, fermo restando il giorno.
5. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 29 – Modalità di raccolta batterie esauste e medicinali scaduti.
1. La raccolta di batterie esauste (pile di apparecchi elettronici e simili) e dei medicinali scaduti, sarà attuata mediante contenitori stradali che la ditta dovrà provvedere a fornire ed istallare su almeno 6 punti del territorio comunale e prevalentemente presso le isole ecologiche ed i punti più utili allo scopo individuati di comune accordo con l’Amministrazione comunale.
2. La ditta si impegna a svuotare i contenitori stradali quando sarà necessario e comunque almeno una volta al mese, nei periodi estivi tale frequenza deve essere aumentata all’occorrenza. Nei punti in cui i contenitori tendono a riempirsi velocemente saranno aggiunti i contenitori necessari al fine di non creare disagio agli utenti.
3. Le richieste private di incremento di frequenze, le stesse saranno assoggettate alla disciplina dell’Art. 6 - Stipula di contratti integrativi con le utenze.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse nonché, in occasione di tre o più giorni festivi consecutivi, in almeno uno dei giorni stessi, compatibilmente con l’apertura degli impianti di smaltimento. Se il giorno di raccolta coincide con una giornata festiva infrasettimanale, il servizio andrà comunque effettuato salvo il caso in cui le festività infrasettimanali siano tra quelle previste in astensione obbligatoria dal servizio, nel contratto collettivo di lavoro.
5. L’omessa vuotatura dei contenitori, da parte della Ditta Appaltatrice, comporta l’applicazione delle penali previste dall’Art. 9 - Penalità e il recupero nella stessa giornata o nella giornata immediatamente successiva. Art. 30 - Pulizia manuale
1. La pulizia manuale delle strade, delle piazze, delle aree ad uso pubblico e di parcheggio, delle “aree a verde” e delle aree “alberate/siepi su strade”, dei bordi di aiuole spartitraffico, rotatorie e simili, dovrà essere effettuata, su tutto il territorio comunale, in modo tale da garantire comunque il rispetto minimo
delle frequenze di pulizia indicate con apposita nota dall’UTC. Le frequenze di pulizia non saranno comunque superiori ad una settimana salvo appositi accordi tra ditta e Amministrazione. In particolare nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni di sabato e domenica dovrà essere prevista una pulizia della zona di Corso Xxxxxxx, Piazza Municipio, Via Trento e Trieste ed il tratto che da Via Ponte conduce alla chiesa di San Falco, al fine di rimuovere i rifiuti depositati a terra anche dal vento. Queste pulizie si devono concludere entro le ore 8.00. Si deve garantire un pronto intervento in casi particolari.
2. Gli addetti dovranno usare, durante le operazioni di pulizia, tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti.
3. In particolare gli addetti alla pulizia manuale, nelle proprie aree di competenza, oltre a quanto indicato ai commi precedenti dovranno:
a) provvedere da soli o se necessario con l’ausilio di mezzi ed altro personale, agli interventi di rimozione di rifiuti giacenti su suolo pubblico;
b) eseguire un’attività di mantenimento dello stato di pulizia;
c) provvedere alla pulizia delle aree per la raccolta differenziata stradale (vetro, carta, multimateriale, batterie esauste, medicinali scaduti ecc.);
d) provvedere:
- a eseguire quotidianamente il mantenimento dello stato di pulizia del corso e dell’area antistante il Municipio;
- a eseguire quotidianamente il mantenimento della pulizia delle aree circostanti i luoghi che per loro destinazione d’uso costituiscono polo di attrazione di persone (c.d. punti sensibili dei quali sarà fornito elenco aggiornabile dal responsabile del servizio);
- a garantire la pulizia e lo svuotamento dei cestini portarifiuti, dei raccoglitori di mozziconi di sigarette posti sulle vie comunali;
e) provvedere alla rimozione dei rifiuti giacenti nelle fontanelle pubbliche e nelle fontane ubicate nella propria area di competenza, nel rispetto delle frequenze previste per la pulizia della strada adiacente.
f) provvedere alla rimozione delle deiezioni animali giacenti su suolo pubblico di cui all’Art. 37 - Rimozione di deiezioni animali.
g) provvedere alla rimozione delle siringhe abbandonate;
h) provvedere alla pulizia delle aree di parcheggio.
i) provvedere alla pulizia dei portici di Piazza Municipio;
l) provvedere alla pulizia delle griglie di deflusso delle acque meteoriche con periodicità almeno quadrimestrale e secondo un preciso programma di lavoro che deve essere presentato all'amministrazione entro un mese dall'avvio delle attività;
m) provvedere ad effettuare altri interventi, sia di natura occasionale che definitiva, richiesti dall’Ufficio Comunale di riferimento, non rientranti in quelli elencati precedentemente.
4. Il servizio di pulizia manuale dovrà coordinarsi con il servizio di pulizia meccanizzata in modo tale da garantire comunque, il rispetto delle frequenze indicate di volta in volta con apposita nota dall’UTC. Questa comunque non potrà essere superiore ad una settimana salvo appositi accordi tra ditta ed Amministrazione.
5. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione di quanto stabilito al presente articolo verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 31 - Pulizia meccanizzata
1. La pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle piazze, delle aree ad uso pubblico e di parcheggio compresi i bordi di aiuole spartitraffico, rotatorie e simili, dovrà essere effettuata con il contemporaneo apporto di operatori ecologici dotati di idonea attrezzatura (soffiatori etc.) e di autospazzatrici idonee ad essere utilizzate anche in orari notturni. Il servizio dovrà essere finalizzato alla pulizia di tutti i rifiuti giacenti sul suolo pubblico;
2. Al termine degli interventi di pulizia, le aree di cui al comma precedente dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere;
3. Il servizio dovrà essere svolto a partire dalle ore 5.00 nel rispetto delle frequenze indicate con apposita nota dall’UTC (la frequenza non potrà essere comunque superiore ad una settimana salvo appositi accordi tra ditta e UTC approvati dall’Amministrazione), con esclusione dei giorni di pioggia battente o in caso di nevicate. In tali circostanze il servizio verrà ripreso nei giorni e negli orari programmati, non appena le condizioni delle strade lo consentiranno e comunque recuperato entro la settimana successiva.
4. La Ditta Appaltatrice provvederà a suo carico, alla segnalazione delle necessità di eventuale revisione, cura e sostituzione della segnaletica stradale concernente i divieti di sosta per la pulizia delle strade, sia esistente sia di nuovo posizionamento, deteriorata e/o danneggiata. La Ditta Appaltatrice provvederà, inoltre, coordinandosi con l’ufficio competente per la viabilità del Comune di Palena, per il posizionamento della eventuale segnaletica stradale mobile, indicante il divieto di sosta per la pulizia delle strade.
5. La segnaletica stradale necessaria fissa o mobile, sarà fornita dal Comune. La eventuale segnaletica fissa sarà installata dalla Ditta Appaltatrice e dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) il giorno di spazzamento o di lavaggio;
b) l’orario;
c) l’indicazione del divieto di sosta;
d) l’Ordinanza di istituzione del divieto.
6. L’Amministrazione Comunale provvederà ad emettere le relative ordinanze per la disciplina della sosta in dette zone.
7. La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a collaborare con l’Amministrazione comunale per dare adeguata informazione ai cittadini in merito alle modalità di espletamento dei servizi e agli orari di servizio, onde evitare qualsiasi ingombro ai percorsi dei mezzi utilizzati per lo svolgimento degli stessi.
8. Durante le operazioni di pulizia, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti.
9. Le autospazzatrici dovranno essere dotate di spazzole realizzate in materiali tali da non arrecare danno, durante l’azione di pulizia, alla pavimentazione stradale su cui svolgono il servizio. In particolare per lo spazzamento delle vie pavimentate con sampietrini (via IV Novembre, Via Trento e Trieste, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxx xxx.) xxxxxxxx essere usate spazzole di materiale plastico.
10. In caso di precipitazioni nevose, che comportano la sospensione dei servizi di pulizia stradale, la Ditta, in compensazione della mancata esecuzione dei suddetti servizi, dovrà effettuare il servizio di pulizia neve.
11. In caso di mancata esecuzione, disservizio, cattiva esecuzione o esecuzione con attrezzature non idonee, sospensione temporanea ingiustificata verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 32 - Pulizia di parchi e giardini pubblici
1. Il servizio interessa i parchi e i giardini pubblici esistenti sul territorio comunale, compresi eventuali ulteriori superfici che venissero realizzate e/o aperte al pubblico nel corso dell’appalto, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto all’Art. 44 - Corrispettivi dell’ appalto
2. La frequenza del servizio è quella indicata con apposita nota dall’UTC. Questa comunque non potrà essere superiore ad una settimana salvo appositi accordi tra ditta ed Amministrazione.
3. Il servizio consiste nella rimozione dei rifiuti giacenti sui viali, vialetti e tappeti erbosi delle aree citate, come pure lungo le siepi e sotto le medesime, nonché la vuotatura dei cestini portarifiuti, dei porta mozziconi di sigarette, la rimozione delle siringhe e delle deiezioni animali.
5. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’ Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 33 - Pulizia delle aree di posizionamento delle campane del vetro e dei contenitori delle altre raccolte differenziate e dei cassonetti stradali
1. Xxxxx restando l’obbligo di effettuare la raccolta di tutte le frazioni di rifiuto porta a porta, il personale incaricato della pulizia manuale dovrà prestare particolare cura alla pulizia delle aree dove insistono eventuali contenitori stradali (per la raccolta differenziata, eventualmente per gli indumenti usati ed i cassonetti per la raccolta indifferenziata posti nelle frazioni e case isolate) ed alle aree limitrofe, rimuovendo
qualsiasi tipo di rifiuto abbandonato e provvedendo mensilmente, o comunque ogni qualvolta risulti necessario, alla disinfezione delle aree stesse.
2. La frequenza di pulizia dovrà essere almeno quella prevista per la strada ove sono posizionati i predetti contenitori per le raccolte differenziate. Qualora risultasse necessario, sia in modo autonomo che su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dovranno essere effettuati ulteriori interventi di pulizia e/o disinfezione senza oneri aggiuntivi.
3. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 34 - Pulizia delle aree di mercato
1. Il sevizio riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalle attività mercatali e la successiva pulizia delle aree adibite ai mercati ordinari e straordinari che l’Amministrazione Comunale può autorizzare nel corso dell’anno, ivi comprese le aree limitrofe ed interessate dai rifiuti mercatali.
2. Sarà onere e cura della Ditta Appaltatrice impostare un programma di servizio che agevoli, con la collaborazione dei “bancarellisti”, una celere, corretta ed efficace raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili, differenziabili compostabili (frazione umida) e differenziabili non compostabili provenienti dall’esecuzione delle attività mercatali.
3. Al termine delle attività mercatali dovrà essere effettuata, un’accurata pulizia ed un successivo lavaggio e disinfezione delle aree interessate e dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Le superfici riservate agli ambulanti “del pesce” dovranno anche essere disinfettate con l’impiego di idoneo prodotto battericida.
4. L’osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei bancarellisti sarà controllata dalla Polizia Locale, che assicurerà anche il rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di pulizia. La Ditta sarà tenuta ad effettuare le necessarie segnalazioni in caso di utenti che non adempiono alle disposizioni comunali.
5. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 35 - Servizio di pulizia per manifestazioni e/o iniziative.
1. E’ da considerare compresa nell’ordinario svolgimento del servizio:
a) la pulizia delle strade e vie della zona del centro, in occasione dell’apertura serale dei negozi nei mesi estivi di giugno, luglio ed agosto (nella misura 12 serate complessive);
b) la pulizia delle strade e vie della zona del centro, in occasione delle festività natalizie a partire dal giorno 06/12 al 06/01 festività comprese, di ogni anno;
c) la pulizia delle strade e vie in occasione del Carnevale ed in occasione di eventuali sfilate;
d) la pulizia delle strade, delle vie, delle piazze interessate da tutte le iniziative e/o manifestazioni inserite nei calendari / programmi predisposti dall’Amministrazione Comunale o da questa comunque organizzate o promosse.
2. La ditta dovrà avere cura, ove necessario, nell’espletamento del servizio:
a) del posizionamento, prima dell’inizio della manifestazione e/o iniziativa, di contenitori portarifiuti necessari il cui numero e tipo dovrà essere concordato con i servizi comunali competenti e gli organizzatori della manifestazione e/o iniziativa;
b) della vuotatura dei contenitori e asporto dei sacchi durante l’intero periodo della manifestazione e/o iniziativa;
c) dell’idonea pulizia dell’area interessata al termine della manifestazione e/o iniziativa;
d) del lavaggio delle aree, qualora se ne verificasse la necessità.
3. In occasione di manifestazioni e/o iniziative che prevedono la presenza di servizi di ristorazione, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire i cassonetti per la raccolta differenziata curandone la vuotatura, il lavaggio e la disinfezione.
4. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 36 - Annaffiatura, lavaggio e disinfezione di strade pubbliche, piazze e le aree ad uso pubblico
1. Dovranno essere effettuati tre interventi di lavaggio mediante annaffiatura delle strade principali nei giorni e nelle strade concordate con l’Amministrazione Comunale, per un totale di almeno 30 km/anno.
2. La Ditta dovrà inoltre provvedere a suo onere e carico ad effettuare 3 volte all’anno un’attività di pulizia con idrogetto ad alta pressione della pavimentazione di Corso Xxxxxxx X.
3. Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse richiedere un chilometraggio aggiuntivo o ulteriore pulizia tramite idrogetto, l’onere relativo verrà riconosciuto in economia al prezzo di €/km 15,00.
4. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 37 - Svuotamento dei cestini portarifiuti
1. La ditta dovrà assicurare lo svuotamento dei cestini portarifiuti posizionati sul territorio comunale, con la frequenza prevista per la strada o l’area in cui sono istallati. La Ditta sarà tenuta al costante mantenimento della pulizia e vuotatura dei cestini portarifiuti per l’intera durata del servizio.
2. Nel mese di Agosto, durante il periodo natalizio (22 dicembre - 6 gennaio) e durante il periodo pasquale, compresi giorni di ponte prima o dopo i periodi indicati, i cestini portarifiuti dovranno essere svuotati almeno due volte al giorno.
3. La fornitura e la sostituzione dei sacchi a perdere da posizionare all’interno del cestino portarifiuti, il lavaggio e la disinfezione mensile (o con maggiore frequenza se sarà necessario) di detti cestini saranno a carico della Ditta Appaltatrice.
4. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 38 - Rimozione di carogne di animali
1. La ditta dovrà provvedere alla rimozione di eventuali carogne e/o carcasse di animali, giacenti sul suolo pubblico e sulle aree ad uso pubblico, rinvenute durante il servizio o segnalate da cittadini ed Amministrazione Comunale; il loro smaltimento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
2. Qualora il rifiuto rinvenuto si rilevasse soggetto a procedure particolari per asportazione, trasporto e smaltimento, la Ditta Appaltatrice, formulerà agli Uffici competenti apposita “offerta” che dovrà essere assentita dai medesimi prima dei necessari interventi.
3. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 39 - Rimozione di deiezioni animali.
1. Il personale adibito alla pulizia manuale di strade, piazze e suolo pubblico in genere, dovrà provvedere alla rimozione delle deiezioni animali giacenti a terra, nonché di periodici interventi di lavaggio e disinfezione, laddove ne fossero riscontrate tracce persistenti. Esso è tenuto altresì a segnalare i proprietari di animali domestici che contravvengono alle eventuali specifiche norme regolamentari del Comune di Palena in materia di deiezioni animali.
2. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 40 - Promozione di iniziative di informazione ed educazione ambientale
1. Sarà a carico della Ditta Appaltatrice la realizzazione di iniziative, promosse dal servizio competente, finalizzate a sviluppare ed accrescere la sensibilizzazione in materia ambientale e al miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio appaltato.
2. La spesa sostenuta annualmente per le iniziative è compresa nel canone di cui all’art. 44. Il Comune potrà richiedere alla Ditta di attestare l’effettiva realizzazione della spesa tramite trasmissione delle relative fatture quietanzate.
0.Xx ditta dovrà realizzare a propria cura e spesa un calendario della raccolta da distribuire alle utenze ove sia evidenziato il giorno e la tipologia di rifiuto da conferire
Art. 41 - Controllo di qualità
1. In considerazione della sempre maggior attenzione ai problemi legati alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, si effettueranno controlli su personale, mezzi e attrezzature, orari, frequenza di attuazione dei servizi, qualità del servizio reso, pesate dei rifiuti raccolti.
2. La Ditta dovrà fornire con frequenza mensile, su apposite schede o su supporto informatico i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti giornalmente conferiti presso gli impianti di smaltimento, indicando per ogni tipologia di rifiuto il codice CER, il destinatario finale, i quantitativi trasportati e ogni altra informazione che l’ufficio preposto ritenga di richiedere.
3. Potranno essere richieste a carico della Ditta, con periodicità almeno annuale, analisi merceologiche e chimico - fisiche sui rifiuti, intese a valutare la qualità ai fini del corretto recupero e/o smaltimento.
4. La Ditta Appaltatrice dovrà entro il mese di febbraio di ogni anno, secondo data da concordarsi con gli uffici comunali, ai fini della compilazione del M.U.D, i dati quantitativi, riferiti all’anno precedente, dei rifiuti conferiti per conto del Comune di Palena ai vari impianti di destinazione finale, indicando per ogni tipologia di rifiuto il codice CER, il destinatario finale, i quantitativi trasportati e ogni altra informazione che l’ufficio preposto ritenga di richiedere.
5. Nel conferimento dei rifiuti differenziati, qualora il destinatario rilevi impurezze nei rifiuti stessi, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di contestare eventuali irregolarità al destinatario o fare annotare dette impurezze nei formulari e comunicare tempestivamente al Comune e comunque almeno una volta ogni due settimane, i rilievi formulati. In caso di mancata contestazione o ritardata comunicazione verrà applicata la penale prevista dall’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
6. In caso di inosservanza e/o ritardo nell’espletamento degli adempimenti del presente articolo verrà applicata la penale prevista dall’Art. 9 - Penalità del presente capitolato.
Art. 42 - Trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento
1. Tutte le tipologie di rifiuti oggetto della presente appalto dovranno essere trasportate dalla Ditta Appaltatrice presso il centro di conferimento o l’impianto di trattamento/smaltimento indicato dall’Amministrazione Comunale.
2. La raccolta, il trasporto ai centri di conferimento autorizzati o agli impianti di trattamento/smaltimento, dovranno essere effettuati con mezzi attrezzati idonei allo scopo, autorizzati secondo le relative norme di legge in conformità all’Art. 19 - Mezzi ed attrezzature.
3. Le operazioni di trasporto, dovranno essere eseguite con massima cura per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade comunali ed extracomunali.
Art. 43 – Risultati minimi della raccolta differenziata e disposizioni generali
1. La ditta si impegna a conseguire un risultato minimo della raccolta differenziata con una percentuale minima pari all’80%. Percentuali inferiori danno luogo a penali con decurtazione del corrispettivo pari alla maggiore spesa per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Percentuali inferiori al 65% danno luogo alla risoluzione del contratto.
2. Tutte le attività di raccolta di cui agli art. 23 e seguenti devono essere potenziate nei periodi di maggiore afflusso turistico, quali il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, il periodo natalizio per la durata di circa 20 giorni, il periodo pasquale per la durata di circa 10 giorni, in occasione di ponti e festività varie.
3. In tali occasioni, al fine di fornire un’immagine decorosa del paese ai turisti ed ai proprietari delle seconde case, la ditta deve evitare ogni situazione critica in merito al ritiro dei rifiuti ed alla pulizia delle strade e delle aree pubbliche. Dovrà pertanto intervenire all’occorrenza direttamente o anche su semplice segnalazione di cittadini e dell’Amministrazione Comunale.
4. Il potenziamento del servizio come sopra descritto, non comporterà oneri aggiuntivi per l’amministrazione e pertanto si deve ritenere compensato con la corresponsione del canone di cui all’Art. 44 - Corrispettivi dell’appalto.
5. Per ogni situazione critica relativa al mancato ritiro dei rifiuti, o relativa alla mancata pulizia di aree pubbliche (strade, parcheggi, giardini, piazze, aree su cui insistono i contenitori della raccolta differenziata, aree di mercato ed ogni altra area o adempimento previsto nel presente capitolato) accertata in qualsiasi modo dall’Amministrazione comunale (accertamento diretto, fotografie ecc.) verrà applicata la penale prevista dall’Art. 9 - Penalità, comma 1 lettera b) del presente capitolato. La mancata applicazione delle penali per casi segnalati e simili a quelli sopra descritti, non potrà essere presa a pretesto, da parte della Ditta, per contestare l’applicazione delle penali di cui al presente articolo ed in generale per tutte le penali di cui al presente capitolato anche al di fuori dei periodi sopra indicati.
PARTE III – ASPETTI ECONOMICI
TITOLO I – CORRISPETTIVI ED ACCESSORI
Art. 44 – Corrispettivo dell’appalto
1. Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, il Comune di Palena corrisponderà alla Ditta Appaltatrice il canone annuo, corrispondente all’importo di avvenuta aggiudicazione e risultante dal ribasso offerto sull’importo del canone annuo presunto posto a base d’asta pari a € ( /00 euro) oltre IVA in ragione di legge.
2. Il canone di cui al comma 1, si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato e non esplicitamente escluse, da eseguirsi secondo le modalità stabilite, per esplicita ammissione della Ditta Appaltatrice. Pertanto è a carico della ditta ogni onere derivante dal servizio quali ad esempio la
fornitura dei contenitori, delle buste, dei prodotti disinfettanti e disinfestanti, i costi per mezzi ed attrezzature varie, ecc.
3. La ditta sarà tenuta ad effettuare le prestazioni previste secondo una modalità differente da quella contrattualmente concordata, sempre che non vari il costo complessivo del canone di volta in volta aggiornato. Parimenti la ditta sarà tenuta a prestazioni aggiuntive in estensione a quelle contrattualmente previste, qualora non superino il 20% del canone di volta in volta aggiornato. Tali prestazioni verranno contabilizzate a parte.
4. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative riconosciute, potranno concorrere al servizio di pulizia dei siti oggetto del presente capitolato e/o all’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell’ambito di convenzioni stipulate direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso da parte della Ditta Appaltatrice.
5. Le convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato dovranno prevedere l’obbligo, per le stesse, di fornire adeguata documentazione delle quantità raccolte, comunque non ci sarà nessuna decurtazione del canone alla Ditta appaltatrice, salvo diversi specifici accordi da stipulare con il reciproco consenso.
Art. 45 - Pagamenti del corrispettivo
1. Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento all’ufficio protocollo di regolare fattura, da far pervenire successivamente al primo giorno del mese successivo alle scadenze.
2. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovute a cause non imputabili all’Amministrazione Comunale, non danno diritto alla pretesa di indennità di qualsiasi genere, da parte della Ditta Appaltatrice, né alla richiesta di scioglimento del contratto.
3. Qualora il ritardo del pagamento delle rate eccedesse i tre mesi successivi alla scadenza mensile, saranno corrisposti sulle somme dovute e non pagate, gli interessi legali a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo comma del presente articolo.
4. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata successiva alla redazione del verbale di accordo tra Amministrazione Comunale e Ditta Appaltatrice.
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicatario ha l’obbligo di costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale.
2. Detta cauzione dovrà:
a) essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
b) essere valida per tutto il periodo dell’appalto;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ogni contraria eccezione rimossa;
3. Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi d’autorità della cauzione prestata.
4. La Ditta Appaltatrice è tenuta a reintegrare, nel termine massimo di un mese, l’importo della cauzione qualora l’Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
5. La suddetta cauzione dovrà essere adeguata annualmente in caso di variazione del corrispettivo.
6. Al termine dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.
7. Qualora l’importo della cauzione non fosse sufficiente a coprire l’indennizzo dei danni, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà della Ditta Appaltatrice nelle necessarie quantità.
Art. 47 - Variazione di popolazione
Si conviene che le variazioni percentuali di popolazione o/e di aree da servire che si dovessero determinare nel corso dell’appalto non daranno luogo ad alcun riconoscimento aggiuntivo.
Art. 48 - Revisione del prezzo contrattuale
1. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo e secondo anno di servizio, fatte salve le eventuali remunerazioni aggiuntive concordate.
2. A partire dal 3° anno il corrispettivo annuale, su richiesta della ditta da effettuarsi sei mesi prima della scadenza del secondo anno, sarà adeguato all’inflazione, secondo l’indice ISTAT FOI.
Art. 49 - Spese e oneri fiscali
1. Tutte le spese per l’organizzazione e l’espletamento dei servizi sono a carico della Ditta Appaltatrice. Sono altresì a carico della Ditta Appaltatrice le spese, imposte e tasse, inerenti la stipulazione del contratto, bollo, diritti ecc.
2. Qualora in futuro venissero emanati Xxxxx, Regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
Art. 50 - Tassa/tariffa per lo smaltimento dei R.S.U.
1. Il provento della tassa / tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è di pertinenza del Comune e verrà riscosso dallo stesso.
2. La Ditta Appaltatrice si impegna, sin d’ora, a fornire annualmente i dati economici di sua competenza per la corretta predisposizione del piano finanziario, in relazione alla sostituzione della tassa rifiuti in tariffa.
3. La ditta sarà tenuta, alle medesime condizioni economiche in atto ad uniformarsi alle disposizioni dell’Amministrazione Comunale in merito alle modalità di esecuzione dei servizi che dovranno essere definiti a seguito del passaggio dal regime di tassa al regime di tariffa.
Art. 51 - Danni
1. L’Amministrazione Comunale è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, dalla Ditta Appaltatrice, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti per il servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta del Comune appaltante.
2. La Ditta Appaltatrice assume da parte sua ogni responsabilità civile verso terzi (considerato terzo anche il Comune) per eventuali danni cagionati a persone o cose in relazione al servizio, esonerando sin d’ora il Comune appaltante da ogni o qualsiasi responsabilità al riguardo.