ASSICURAZIONE GAP – GUARANTEED ASSET PROTECTION
“GAP VALORE SICURO”
ASSICURAZIONE GAP – GUARANTEED ASSET PROTECTION
(mod. CU1 / CU2)
Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo composto da:
• DIP DANNI
• DIP AGGIUNTIVO DANNI
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
• MODULO DI POLIZZA (fac-simile)
Ed inoltre:
• Nota informativa Privacy
Edizione 04/2021
AXA FRANCE IARD (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assic urazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. Capitale sociale €487,725,073 interamente versato. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148.
DIP DANNI
Assicurazione GAP (guaranteed asset protection) sull’Autoveicolo
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AXA France IARD S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia)
Autorizzata in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni ed autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, Appendice Elenco I, nr. I.00148
Prodotto: GAP VALORE SICURO
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
GAP VALORE SICURO è una Polizza assicurativa c.d. “GAP” (guaranteed asset protection), complementare e integrativa alle tradizionali coperture Auto A.R.D. (“Assicurazione Principale”) eventualmente presenti sull’Autoveicolo oggetto dell’assicurazione, che protegge nel tempo il valore dell’Autoveicolo, tutelando l’Assicurato dalla perdita pecuniaria subita in caso di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx o Furto Totale dello stesso.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti
Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?
✓ Perdita pecuniaria in caso di Furto Totale dell’Autoveicolo, cioè senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.
✓ Perdita pecuniaria in caso di Danno Irreparabile dell’Autoveicolo. Per “Xxxxx Xxxxxxxxxxxx si intende” il danneggiamento dell'Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada, incendio, eventi naturali e socio-politici (atti di terrorismo, scioperi, sommosse, tumulti popolari), atti di vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l'Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Indennizzo in caso di Sinistro:
✓ Pari ad una percentuale della differenza (“Differenza Indennizzabile”) tra:
• il Valore Iniziale dell’Autoveicolo, e
• il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure - se superiore - l’importo eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale.
✓ Percentuale di Differenza Indennizzabile: OPZIONE 1:
• 100% in caso di Sinistro nei primi 4 anni
• 60% in caso di Sinistro nel 5° anno OPZIONE 2:
• 100% in caso di Sinistro nei primi 3 anni
• 60% in caso di Sinistro nel 4° e 5° anno
Non sono assicurabili gli Autoveicoli:
🗶 di massa complessiva a pieno carico eccedente le 3,5 tonnellate;
🗶 non immatricolati a uso privato in Italia;
🗶 usati, se con data di prima immatricolazione superiore a 48 mesi dalla data di copertura;
🗶 che, alla data di scadenza della Polizza, abbiano una anzianità superiore a 108 mesi;
🗶 che abbiano un Valore Iniziale non inferiore a € 3.500,00 e non superiore a € 50.000,00.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni
! Sinistro cagionato con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo;
! Sinistro occorso ad Autoveicolo non coperto da polizza RCA;
! guida dell’Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
! guida del veicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso
alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale con riferimento ai sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione europea e nei paesi inclusi nel certificato internazionale di circolazione (Carta Verde).
Che obblighi ho?
• All’inizio del contratto: per aderire, sei tenuto a sottoscrivere il Modulo di Polizza. In sede di adesione sei tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (artt. 1892 e 1893 c.c.).
• In corso di contratto: sei tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi mutamento che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del Premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
• In caso di presentazione di una richiesta di Xxxxxxxx: sei tenuto a denunciare eventuali Sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.
Quando e come devo pagare?
• Il premio è unico ed anticipato per l’intera durata dell’assicurazione.
• Il premio a tuo carico è corrisposto in favore della Compagnia per il tramite del soggetto incaricato dell’intermediazione del presente contratto.
• Il metodo di pagamento del premio è il seguente: bonifico bancario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente sottoscrive il Modulo di Polizza, a condizione che il Premio sia stato pagato o, in caso contrario, dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del Premio.
La copertura assicurativa ha una durata, a scelta del Contraente/Assicurato, pari a (minimo) 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, 48 mesi oppure (massimo) 60 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza
Come posso disdire la polizza?
• Puoi recedere dal contratto di assicurazione:
- entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza, sempre che in tale periodo non si siano verificati Sinistri. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso e ti verrà rimborsato l’importo di Premio già versato, al netto delle imposte, qualora non rimborsabili per legge.
- Successivamente, puoi recedere dal contratto di assicurazione annualmente, nel corso di durata dello stesso, con preavviso di 60 giorni rispetto alla successiva scadenza annuale. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale. Ti verrà rimborsato l’importo di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte di legge), in proporzione ai mesi mancanti alla scadenza della copertura.
DIP AGGIUNTIVO DANNI
Assicurazione GAP sull’autoveicolo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Impresa: AXA France IARD Prodotto: GAP VALORE SICURO
Versione 01/04/2021
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA FRANCE IARD S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148. |
Patrimonio netto di AXA France IARD: 5.026 milioni di euro di cui 214,8 milioni di euro relativi al capitale sociale e 4.811,20 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2019). Gli indici di solvibilità dell’impresa riferiti alla gestione danni e relativi all’ultimo bilancio approvato, sono pari a 159% e 353%, che rappresentano rispettivamente il rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e il rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale minimo (MCR). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia xxxxx://xx.xxx.xxxxxxxx.xxx/xx-xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx mentre la Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria è pubblicata sul sito francese della compagnia xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx- legales.html. |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa, sia in caso di Sinistro per Furto Totale sia in caso di Sinistro per Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, è rapportato al seguente massimale: € 25.000,00. In ogni caso, l’Indennizzo non può mai essere superiore alla differenza tra il Valore Iniziale dell’Autoveicolo e quanto eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale. I due Indennizzi per Furto Totale e Danno Irreparabile non sono inoltre mai cumulabili tra di loro. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, non sono assicurabili: a. i taxi, i veicoli dati a noleggio, i pick-up, i vans, i veicoli destinati al trasporto di più di 8 persone e, in generale, i veicoli utilizzati per attività commerciali (tra cui, quindi, i veicoli commerciali leggeri e i taxi). Le roulotte, i camper, le “kit cars”, gli autoveicoli modificati secondo specifiche non del costruttore, i veicoli con motore rotativo; b. gli autoveicoli prodotti dalle seguenti case automobilistiche: Aston Xxxxxx, Bentley, Ferrari, Lotus, Rolls Royce, TVR, Lamborghini; c. gli autoveicoli utilizzati per corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive, attività di test di velocità, prove di affidabilità; scuola guida; trasporto pubblico (ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); consegne tramite corriere. |
Ci sono limiti di copertura? |
In aggiunta alle esclusioni di copertura indicate nel DIP Danni, la copertura assicurativa non opera in caso di: • danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada; • danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; • danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; • danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”; • sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni; • sinistro occorso ad un autoveicolo utilizzato per: trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive; • sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi; • furto totale dell’autoveicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione; • furto dell’autoveicolo verificatosi al di fuori dell'Italia, se l’autoveicolo stesso si trovi al di fuori del territorio italiano per più di 90 giorni consecutivi. Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto se, alla data del Sinistro, l’Autoveicolo non era coperto da polizza RCA. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I sinistri vanno denunciati alla società AXA PARTNERS nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità: - via posta (anche raccomandata): AXA Partners, Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - via e-mail: xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx - via fax: 00.00000000 - Web: sito internet xxxxxxxxx.xxx/xx xxxxx utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro (richiedibile contattando il Servizio Clienti telefonico della Compagnia (02/87103548) oppure scaricabile dal sito internet (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx), allegando alla denuncia la seguente documentazione (in copia): a) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); b) copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro; c) copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo; d) copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo; e) copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l’Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione; E inoltre: a) in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità; b) in caso Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato, del certificato di cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché, se esistente, copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sull’Autoveicolo. |
Prescrizione: I diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa, tali per cui l’Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti: • sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Impresa avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, l’Impresa non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.; |
non sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, l’Impresa potrà recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Impresa, o prima che l’Impresa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c. | |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di Sinistro completa di ogni documento. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio se eserciti il diritto di recesso dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto. In tal caso, l’Impresa provvederà a rimborsarti l’importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge, non rimborsabili. Successivamente, puoi recedere dal contratto di assicurazione annualmente nel corso di durata dello stesso, con preavviso di 60 giorni rispetto alla successiva scadenza annuale. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale e ti verrà rimborsato il premio pagato e non goduto Salvo il caso di liquidazione di un Sinistro, in caso di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione della pubblica circolazione dell’Autoveicolo o furto dell’Autoveicolo hai diritto al rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Puoi recedere dal contratto, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza. Per esercitare il diritto di recesso devi inviare una comunicazione scritta (anche mediante lettera raccomandata a.r.) al seguente indirizzo: Sicuramente srl - xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Il contratto si scioglie in caso di: • alienazione dell’Autoveicolo • distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione dell’Autoveicolo • furto dell’Autoveicolo |
A chi è rivolto questo prodotto? |
GAP VALORE SICURO è una Polizza assicurativa c.d. “GAP” (guaranteed asset protection), complementare e integrativa alle tradizionali coperture Auto A.R.D. (“Assicurazione Principale”), per proteggere nel tempo il valore dell’Autoveicolo, tutelando il Contraente/Assicurato dalla perdita pecuniaria subita in caso di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx o Furto Totale dell’Autoveicolo stesso. |
Quali costi devo sostenere? |
I seguenti costi gravanti sul premio sono a tuo carico: • costi di intermediazione: 50% del Premio imponibile |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | E' possibile presentare i reclami alle Imprese scrivendo alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (incaricata di gestire i reclami in nome e per conto dell’Impresa) ai seguenti recapiti: • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA Partners (Ufficio Reclami) - Xxxxx Xxxx 00 - 00000 Xxxxxx • Posta elettronica (e-mail): mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx • Fax: 02.23331247 I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva dell’Impresa, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato Irrituale ai sensi delle condizioni di assicurazione: In caso di discordanza sull’indennizzabilità o meno del Sinistro e/o sull’ammontare del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà; • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AXA FRANCE IARD S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA
“GAP VALORE SICURO”
Contratto di assicurazione danni (perdite pecuniarie) Furto Totale e Danno Irreparabile Autoveicoli
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Xxxx
- Associazioni consumatori - Associazioni intermediari “Contratti semplici e chiari”
Data ultimo aggiornamento: 01/04/2021
PRESENTAZIONE
Gentile Cliente, il presente documento contiente le Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo “GAP
VALORE SICURO” della Compagnia AXA FRANCE IARD S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), una Polizza assicurativa c.d. “GAP” (guaranteed asset protection), complementare e integrativa alle tradizionali coperture Auto
R.C.A. o A.R.D. (“Assicurazione Principale”), che protegge nel tempo il valore dell’Autoveicolo, tutelando il Contraente/Assicurato dalla perdita pecuniaria subita in caso di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx o Furto Totale dello stesso.
Prima della sottoscrizione del Modulo di Polizza, ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti condizioni contrattuali che, unitamente al DIP Danni ed al DIP Aggiuntivo Danni, costituiscono il Set Informativo del prodotto assicurativo. Ti ricordiamo che hai diritto di ricevere dall’intermediario copia dell’informativa precontrattuale prevista dalla vigente normativa sulla distribuzione assicurativa.
Le Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per “Contratti semplici e chiari”, e sono suddivise in Sezioni e Capitoli. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, prima della sottoscrizione del contratto, rivolgiti all’intermediario assicurativo che ti offre il prodotto, il quale – ti ricordiamo – è comunque tenuto a valutare in fase precontrattuale che il prodotto assicurativo offerto sia coerente con le tue richieste ed esigenze assicurative.
Se decidi di sottoscrivere il contratto, AXA PARTNERS (incaricata della gestione del presente contratto in nome e per conto della Compagnia) sarà a tua completa disposizione per ogni richiesta relativa alla tua polizza, contattabile ai seguenti recapiti:
CONTATTI UTILI
PER INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA E SUI SINISTRI
NUMERO TELEFONICO: 02–87103548
(Orari - da lunedi a giovedì h. 09:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 --- venerdì h. 09:00 – 13:00)
PER DENUNCIARE UN SINISTRO | |
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
PER INOLTRARE UN RECLAMO | |
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Ufficio Reclami) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
INDICE
Articolo | ARGOMENTO | Pagina |
GLOSSARIO | 3 | |
SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | ||
1.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 4 |
1.2 | Prescrizione dei diritti | 4 |
1.3 | Quando e come pagare il Premio – Come si calcola il Premio dovuto | 5 |
1.4 | Modalità di conclusione del contratto di assicurazione | 5 |
1.5 | Decorrenza della copertura assicurativa | 5 |
1.6 | Quanto dura la copertura assicurativa e quando cessa | 5 |
1.7 | Come recedere dall’assicurazione: clausola di ripensamento e diritto di recesso | 5 |
1.8 | Dove vale la copertura | 6 |
1.9 | Assicurazioni presso diversi assicuratori | 6 |
1.10 | Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto | 6 |
1.11 | Quale legge si applica al contratto – rinvio alle norme di legge | 6 |
1.12 | Clausola sanzione | 6 |
1.13 | Arbitrato irrituale – nomina di perito | 6 |
SEZIONE II NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE | ||
2.1 | Rischi assicurati | 7 |
2.2 | Requisiti di assicurabilità dell’Autoveicolo | 7 |
2.3 | Rischi ed Autoveicoli non assicurabili | 7 |
2.4 | Indennizzo in caso di Sinistro e massimali | 7 |
2.5 | Non cumulabilità degli Indennizzi | 8 |
2.6 | Soggetto titolare del diritto al pagamento dell’Indennizzo | 9 |
2.7 | Esclusioni | 9 |
SEZIONE III NORME CHE REGOLANO I SINISTRI | ||
3.1 | Modalità di denuncia dei Sinistri | 9 |
3.2 | Documentazione da allegare alla denuncia di Xxxxxxxx | 9 |
3.3 | Termine per i pagamenti della Compagnia | 10 |
ALLEGATO 1 “Appendice Normativa” | 11 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicuratore / Compagnia / Impresa | l’impresa di assicurazione che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione (cioè AXA France IARD – Rappresentanza Generale per l’Italia). |
Assicurazione Principale | l’assicurazione obbligatoria R.C. auto e l’eventuale assicurazione furto/incendio o altra assicurazione Auto Rischi Diversi (A.R.D.) esistente sull’Autoveicolo, prestata da compagnie assicurative diverse dall’Assicuratore. |
Autoveicolo | l’autoveicolo nuovo di prima immatricolazione (massimo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione) oppure usato (fino ad un massimo di 48 mesi dalla data di prima immatricolazione), che alla scadenza dell’assicurazione abbia una vetustà non superiore a 108 mesi, immatricolato ad uso privato, di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, di Valore Iniziale non superiore a € 50.000,00 e non inferiore a € 3.500,00. |
Contraente | il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione e che è obbligato al pagamento del Premio nei confronti dell’Assicuratore. |
Danno Irreparabile | il danneggiamento dell’Autoveicolo determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada, incendio, eventi naturali e socio-politici (atti di terrorismo, scioperi, sommosse, tumulti popolari), atti di vandalismo, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). |
DIP Danni | documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo di ramo danni. |
DIP Aggiuntivo Xxxxx | documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi che prevedono garanzie di ramo danni. |
Furto Totale | il furto dell’Autoveicolo senza ritrovamento entro 60 giorni dalla denuncia del furto presso la pubblica autorità competente. Per “furto” si intende il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui (nel presente contratto: l’Autoveicolo), sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. Qualora l’Assicurazione Principale abbia già liquidato il sinistro per quanto di propria competenza, il Furto Totale si intenderà comunque perfezionato anche qualora non siano trascorsi i 60 giorni sopra indicati. |
Xxxxxxxx Xxxxx | copertura assicurativa classificata nei rami danni di cui all’Art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private). Nel presente contratto: il rischio di perdita pecuniaria da parte del Contraente/Assicurato in seguito a Furto Totale e/o Danno Irreparabile dell’Autoveicolo. |
Incendio | la combustione dell’Autoveicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma. |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro. |
IVASS | istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni xxx.xxxxx.xx. |
Modulo di Polizza | documento predisposto dalla Compagnia, sottoscrivendo il quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione, e che ha valore di certificato di assicurazione. |
Premio | la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per la copertura prestata. |
Prescrizione | estinzione del diritto al percepimento dell’Indennizzo, se non è fatto valere entro i termini di legge. |
Set Informativo | l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente/Assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa, composto da: 1. DIP Danni 2. DIP Aggiuntivo Danni 3. Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario 4. Modulo di Polizza (fac-simile) |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. |
Valore Commerciale | il valore dell’Autoveicolo alla data del Sinistro come riportato da “Quattroruote Professional – Insurance Pro” edito da Editoriale Domus S.p.A. |
Valore Iniziale | il valore dell’Autoveicolo, indicato nel Modulo di Polizza, coincidente: (i) per gli Autoveicoli nuovi: con il prezzo di acquisto dell’Autoveicolo come risultante da fattura di acquisto o documento equivalente, intendendosi inclusivo di IVA qualora non detraibile dal Contraente; (ii) per gli Autoveicoli usati: a. con il prezzo di acquisto dell’Autoveicolo come risultante da fattura di acquisto (solo in caso di contestualità tra la data di acquisto dell’Autoveicolo e l’attivazione della copertura: in tal caso, è considerato come contestuale un lasso di tempo di massimo di 30 giorni tra l’acquisto dell’Autoveicolo e l’attivazione della polizza); o con il Valore Commerciale dell’Autoveicolo - come risultante dalla tabella Quattroruote Infocar - alla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza. |
SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
1. Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete.
2. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali o per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
3. Nel corso inoltre della durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi mutamento che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
4. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal Contraente, la Compagnia può pertanto avvalersi delle disposizioni normative sopra citate.
Art. 1.2 - Prescrizione dei diritti
1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
Art. 1.3 - Quando e come pagare il Premio – Come si calcola il Premio dovuto
1. La copertura assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte del Contraente alla Compagnia di un Premio unico anticipato per tutta la durata dell’assicurazione, come scelta dal Contraente.
2. L’ammontare del Premio per tutta la durata della copertura viene calcolato dalla Compagnia moltiplicando uno specifico tasso percentuale (differente a seconda dell’opzione di prodotto scelta dal Contraente/Assicurato, e comprensivo di imposte pari al 13,50%) per il Valore Iniziale dell’Autoveicolo (inclusivo di IVA ove applicabile), nonché per la durata in mesi della copertura.
3. Il Premio a carico del Contraente è corrisposto in favore della Compagnia per il tramite del soggetto incaricato dell’intermediazione del presente contratto (autorizzato, nella propria qualità di intermediario assicurativo, all’incasso del Premio per conto della Compagnia).
4. L’ammontare e la periodicità del Premio sono indicati nel Modulo di Polizza.
Art. 1.4 - Modalità di conclusione del contratto di assicurazione
1. La Compagnia accetta automaticamente in copertura tutti i Contraenti/Assicurati che abbiano sottoscritto il Modulo di Polizza, a condizione che l’Autoveicolo oggetto della presente assicurazione possieda tutti i requisiti di assicurabilità come indicati alla Sezione II delle presenti Condizioni di Assicurazione e che l’adesione sia avvenuta entro un massimo di 30 giorni dalla data di acquisto dell’Autoveicolo.
2. Con la sottoscrizione del Modulo di Polizza da parte del Contraente/Assicurato ed il pagamento del Premio il contratto è concluso, e l’assicurazione decorre in base a quanto previsto dal successivo Art. 1.5.
3. Il Modulo di Xxxxxxx è redatto in duplice copia (una per il Contraente/Assicurato ed una per l’intermediario/Compagnia), ed in seguito al pagamento del premio ha altresì valore di certificato di assicurazione.
Art. 1.5 - Decorrenza della copertura assicurativa
1. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente sottoscrive il Modulo di Polizza, se il Premio è stato pagato, o in caso contrario dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del Premio.
Art. 1.6 - Quanto dura la copertura assicurativa e quando cessa
1. La copertura assicurativa ha la durata scelta del Contraente ed indicata nel Modulo di Polizza, pari a (minimo) 12 mesi, oppure 24 mesi, oppure 36 mesi, oppure 48 mesi, oppure (massimo) 60 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza.
2. In ogni caso, la durata della copertura GAP non può mai essere tale per cui, alla scadenza dell’assicurazione, l’Autoveicolo abbia una vetustà superiore ai 108 mesi dalla data di prima immatricolazione.
3. Il contratto di assicurazione si scioglie e l’assicurazione cessa comunque, anche prima della sua naturale scadenza, nei seguenti casi:
a. alienazione o esportazione definitiva dell'Autoveicolo;
b. distruzione, demolizione e cessazione della pubblica circolazione dell'Autoveicolo;
c. furto dell'Autoveicolo.
Nei casi sopra indicati, salvo il caso in cui sia stato liquidato un Sinistro, il Contraente è tenuto a comunicare al soggetto che ha intermediato il contratto l’avvenuta alienazione, distruzione o furto (tramite comunicazione all’indirizzo indicato al successivo Art. 1.7.4), e la Compagnia rimborserà al Contraente l’importo di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte di legge). Il rimborso del Premio avverrà in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.
Art. 1.7 - Come recedere dall’assicurazione: clausola di ripensamento e diritto di recesso
Diritto di recesso in pendenza del periodo di ripensamento
1. Il Contraente può recedere dal contratto, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza (clausola di ripensamento), sempre che in tale periodo non si siano verificati Sinistri.
2. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso ed al Contraente verrà rimborsato dalla Compagnia, per il tramite del soggetto che ha intermediato il contratto, l’importo di Premio già versato, al netto delle imposte, qualora non rimborsabili per legge. Diritto di recesso al di fuori del Periodo di Ripensamento
3. Successivamente, il Contraente può recedere annualmente dal contratto di assicurazione nel corso di durata dello stesso. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza
annuale. La Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite del soggetto che ha intermediato il contratto, l’importo di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte di legge), in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura.
4. Il Contraente è tenuto ad esercitare i diritti di recesso previsti dalla presente clausola inviando una comunicazione scritta (anche mediante lettera raccomandata a.r.) indirizzata al seguente indirizzo: Sicuramente s.r.l. - xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
Art. 1.8 - Dove vale la copertura
1. L’assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).
Art. 1.9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
1. La Compagnia non dà rilevanza ad altre assicurazioni contratte separatamente, dal Contraente/Assicurato, presso diversi assicuratori, e pertanto quest’ultimo è liberato dall’obbligo di comunicazione verso la Compagnia di cui all’Art. 1910 del Codice Civile.
Art. 1.10 - Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto
1. Salvo ove diversamente indicato nel presente contratto, tutte le comunicazioni alla Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte in forma scritta, via posta od e- mail, scrivendo alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire il presente contratto di assicurazione in nome e per conto della Compagnia) ai seguenti recapiti:
Modalità di contatto | Recapito |
Posta cartacea | AXA PARTNERS Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica |
2. Le comunicazioni da parte della Compagnia al Contraente/Assicurato saranno effettuate via posta cartacea oppure, con il consenso del Contraente/Assicurato, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, (xx recapiti indicati sul Modulo di Polizza, o come successivamente aggiornati).
Art. 1.11 - Quale legge si applica al contratto – rinvio alle norme di legge
1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
2. Per tutto quanto non disciplinato nelle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme applicabili della legge italiana.
Art. 1.12 - Clausola sanzione
1. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 1.13 - Arbitrato irrituale – nomina di perito
1. In caso di discordanza sull’indennizzabilità o meno del Sinistro e/o sull’ammontare del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede il Contraente/Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e del Contraente/Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE
Art. 2.1 - Rischi assicurati
1. La Compagnia, entro i limiti previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione e dietro pagamento del Premio, indennizza la perdita pecuniaria subita dall’Assicurato causata da:
x. Xxxxx Totale dell’Autoveicolo – Il rischio assicurato è il Furto Totale dell’Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente;
b. Danno Irreparabile dell’Autoveicolo – Il rischio assicurato è il danneggiamento dell’Autoveicolo determinato da:
i. incidente con altro veicolo;
ii. urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada;
iii. incendio;
iv. eventi naturali;
v. eventi naturali e socio-politici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse);
vi. atti di vandalismo,
tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro (come determinato sulla base di Quottroruote Professional – Insurance Pro) e a seguito del quale l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Art. 2.2 - Requisiti di assicurabilità dell’Autoveicolo
1. Sono assicurabili gli Autoveicoli che possiedano i seguenti requisiti di assicurabilità, ovvero:
a. nuovi (si intendono Autoveicoli di prima immatricolazione, a “KM 0”, ed Autoveicoli aventi un massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione) oppure usati (fino ad un massimo di 48 mesi dalla data di prima immatricolazione);
b. che alla scadenza dell’assicurazione abbiano una vetustà non superiore a 108 mesi;
c. immatricolati ad uso privato;
d. di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate;
e. di Valore Iniziale non superiore a € 50.000,00 e non inferiore a € 3.500,00.
Art. 2.3 - Rischi ed Autoveicoli non assicurabili
1. L’assicurazione opera solo e soltanto per i rischi identificati nell’Art. 2.1. Non sono pertanto assicurati i rischi ivi non indicati.
2. Non sono assicurabili gli Autoveicoli che siano sprovvisti di anche uno soltanto dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.2.
3. Non sono inoltre assicurabili:
a. i taxi, i veicoli dati a noleggio, i pick-up, i vans, i veicoli destinati al trasporto di più di 8 persone e, in generale, i veicoli utilizzati per attività commerciali (tra cui, quindi, i veicoli commerciali leggeri e i taxi). Le roulotte, i camper, le “kit cars”, gli autoveicoli modificati secondo specifiche non del costruttore, i veicoli con motore rotativo;
b. gli autoveicoli prodotti dalle seguenti case automobilistiche: Aston Xxxxxx, Bentley, Ferrari, Lotus, Rolls Royce, TVR, Lamborghini;
c. gli autoveicoli utilizzati per corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive, attività di test di velocità, prove di affidabilità; scuola guida; trasporto pubblico (ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); consegne tramite corriere.
Art. 2.4 - Indennizzo in caso di Sinistro e massimali
1. In caso di Xxxxxxxx, la Compagnia riconosce un Indennizzo commisurato alla differenza (la “Differenza Indennizzabile”) fra:
a. il Valore Iniziale dell’Autoveicolo, e
b. il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure - se superiore - l’importo eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro.
2. La percentuale di Differenza Indennizzabile sarà diversa a seconda:
a. della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa, nonchè
b. dell’opzione di prodotto scelta dal Contraente, ed indicata nel Modulo di Polizza, come indicato nelle tabelle sotto riportate:
Data del Sinistro | % di Differenza Indennizzabile | |
Opzione 1 | entro i primi 4 anni (primi 48 mesi) | 100% |
nel corso del 5° anno (dal 49mo al 60mo mese) | 60% |
Data del Sinistro | % di Differenza Indennizzabile | |
Opzione 2 | entro i primi 3 anni (primi 36 mesi) | 100% |
nel corso del 4° e 5° anno (dal 37mo al 60mo mese) | 60% |
3. L’Indennizzo è in ogni caso soggetto ai seguenti massimali:
a. l’Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di € 25.000,00 (venticinquemila/00);
b. l’Indennizzo non può altresì in alcun caso superare la differenza tra il Valore Iniziale dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurazione Principale abbia eventualmente liquidato per lo stesso Xxxxxxxx.
4. L’Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell’Assicurato; nel calcolo dell’Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l’Assicurato.
Ma quindi cosa copre e quanto indennizza la GAP? |
La polizza GAP non è una tradizionale polizza A.R.D. (Auto Rischi Diversi). È una polizza che ha la finalità di tenere indenne l’assicurato dalla perdita di valore dell’auto qualora questa sia rubata o subisca un danno totale, proteggendone il valore nel tempo. L’assicurazione principale (RC Auto obbligatoria o A.R.D. con furto/incendio, kasko), infatti, in caso di sinistro non indennizza il prezzo originario di acquisto dell’autoveicolo (salvo il caso di clausola Valore a Nuovo), bensì il suo Valore Commerciale alla data del Sinistro. Esempio di calcolo dell’Indennizzo GAP in caso di furto dopo 2 anni dall’acquisto: • Valore Iniziale dell’Autoveicolo: € 15.000,00 • Valore Commerciale dell’Autoveicolo alla data del Sinistro: € 10.000,00 • Indennizzo pagato dall’assicurazione furto tradizionale A.R.D.: € 9.000,00 • Indennizzo pagato dalla polizza GAP € 5.000,00 (100% della differenza tra € 15.000,00 ed € 10.000,00) Esempio di calcolo dell’Indennizzo GAP in caso di furto dopo 5 anni dall’acquisto: • Valore Iniziale dell’Autoveicolo: € 15.000,00 • Valore Commerciale dell’Autoveicolo alla data del Sinistro: € 8.000,00 • Indennizzo pagato dall’assicurazione furto tradizionale A.R.D.: € 7.000,00 Indennizzo pagato dalla polizza GAP € 4.200,00 (cioè il 60% della differenza tra € 15.000,00 ed € 8.000,00) |
Spiegazione dei massimali |
Il massimale indica l’importo massimo che la Compagnia di assicurazione è tenuta a liquidare in caso di sinistro. Quindi il massimale di € 25.000,00 sta a significare che, qualora la “Differenza Indennizzabile” sia ad esempio € 27.000,00, la Compagnia liquida un indennizzo GAP pari comunque a € 25.000,00. In ogni caso, la Compagnia non liquiderà mai un indennizzo GAP maggiore della differenza tra il Valore Iniziale dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurazione Principale abbia eventualmente liquidato per lo stesso Xxxxxxxx, poiché altrimenti il Sinistro sarebbe una fonte di guadagno per il Contraente/Assicurato (c.d. principio indennitario). |
Art. 2.5 - Non cumulabilità degli Indennizzi
1. Gli Indennizzi per il caso di Furto Totale e per il caso di Danno Irreparabile non sono mai cumulabili tra di loro. Conseguentemente, il contratto di intende risolto automaticamente, con cessazione della copertura, in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Furto Totale o per Xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Art. 2.6 - Soggetto titolare del diritto al pagamento dell’Indennizzo
1. Il titolare del diritto al pagamento dell’Indennizzo è sempre l’Assicurato.
Art. 2.7 - Esclusioni
1. La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia) in caso di:
a. danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dalll’art. 214 del Codice della Strada;
b. danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
c. danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
x. xxxxx subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
e. guida da parte di conducente in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
x. xxxxx dell’autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
g. sinistro cagionato con dolo o colpa grave del contraente o del conducente dell’autoveicolo;
h. sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni;
i. sinistro occorso ad un autoveicolo utilizzato per: trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive;
j. sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi;
k. furto totale dell’autoveicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione;
l. furto dell’autoveicolo verificatosi al di fuori dell'Italia, se l’autoveicolo stesso si trovi al di fuori del territorio italiano per più di 90 giorni consecutivi.
2. Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto se, alla data del Sinistro, l’Autoveicolo non era coperto da polizza RCA.
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 3.1 - Modalità di denuncia dei Sinistri
1. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne tempestivo avviso scritto alla Compagnia mediante le seguenti modalità:
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
Web | xxxxxxxxx.xxx/xx |
2. AXA PARTNERS è l’Impresa del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto della Compagnia di assicurazione.
3. Ai fini della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può utilizzare l’apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet di AXA PARTNERS (xxx.xxxxxxxx.xxx/it) oppure contattando il Servizio Clienti al al numero 02.87103548 (operativo dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, festivi esclusi).
Art. 3.2 - Documentazione da allegare alla denuncia di Xxxxxxxx
1. Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, il Contraente è tenuto a inviare all’Impresa la seguente documentazione, allegandola alla denuncia di Xxxxxxxx (IN COPIA):
a. estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
b. patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
c. libretto di circolazione dell’Autoveicolo
d. fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo;
e. eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l’Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione.
Ed inoltre:
a. solo in caso di Xxxxx Totale, copia della denuncia di furto dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
b. solo in caso Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato, del certificato di cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché, se esistente, copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sull’Autoveicolo.
2. La Compagnia potrà altresì richiedere al Contraente/Assicurato eventuali ulteriori informazioni e documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento della pratica di Sinistro.
Art. 3.3 - Termine per i pagamenti della Compagnia
1. La Compagnia liquida l’Indennizzo dovuto (al soggetto legittimato a riceverlo ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 2.6) entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx completa di ogni documento richiesto.
ALLEGATO 1 APPENDICE NORMATIVA
CAPO XX DEL CODICE CIVILE - Dell’assicurazione
Sezione I – Disposizioni generali [ESTRATTO]
Art. 1882 Codice Civile: NOZIONE
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana .
Art. 1888 Codice Civile: PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1891 Codice Civile: ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza
Art. 1893 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la retice nza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato a pplicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile: ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893
Art. 1895 Codice Civile: INESISTENZA DEL RISCHIO
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Codice Civile: CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha dirit to al pagamento dei premi finche' la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Codice Civile: DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fat ta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 Codice Civile: AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazio ne di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggra vamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento de l contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 Codice Civile: DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultim o giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cin que anni, l’assicurato, trascorso il
quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso del la quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1900 Codice Civile: SINISTRO CAGIONATO CON DOLO O COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto c ontrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o de l beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino all e ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro de l quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di ass icurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Sezione II – Dell’assicurazione contro i danni [ESTRATTO] Art. 1904 Codice Civile: INTERESSE ALL’ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art. 1905 Codice Civile: LIMITI DEL RISARCIMENTO
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato
Art. 1910 Codice Civile: ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicur azioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascun o il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle inden nità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 Codice Civile: TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1914 Codice Civile: AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il dett o termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Art. 1915 Codice Civile: INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore .
Art. 1916: DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicura to verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
Sezione V – Disposizioni finali
Art. 1932 Codice Civile: NORME INDEROGABILI
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (Artt. 1341 e 1342).
Disciplina del Contratto in generale Art. 1341 Codice Civile: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro con traente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Codice Civile: CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme det erminati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
MODULO DI POLIZZA
(FAC-SIMILE)
FAC-SIMILE
Modulo di Polizza – Certificato di Assicurazione
MODULO DI POLIZZA “GAP VALORE SICURO” | NUMERO DI CERTIFICATO |
DATI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO | ||
Ragione Sociale / Cognome e Nome Legale Rappresentante Indirizzo Sede legale / Residenza Indirizzo e-mail | Partita IVA Comune (Prov.) Tel/cellulare (opzionale) | Codice Fiscale Codice Fiscale CAP |
DATI DEL VEICOLO | ||
Marca Targa | Modello Telaio | Data 1°immatr. Valore Iniziale € |
DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA | |||
Nome prodotto GAP VALORE SICURO Garanzie: Furto Totale e Danno Irreparabile Ramo: 16 Perdite Pecuniarie | Durata Compagnia: AXA France IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) | Decorrenza | Scadenza |
Garanzie (ramo 16 perdite pecuniarie) | Indennizzo |
Furto Totale dell’Autoveicolo furto dell’Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente | Differenza tra: a) il Valore Iniziale dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure - se superiore - l’importo eventualmente liquidato in favore dell’Assicurato dall’Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro |
Danno Irreparabile dell’Autoveicolo danneggiamento dell’Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, uscita di strada, ribaltamento, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio-politici, atto di vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro ed a seguito del quale l’Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). |
Scelta dell’opzione di prodotto (barrare alternativamente una casella) | ||
□ | Data del Sinistro | % di Differenza Indennizzabile |
Opzione 1 | entro i primi 4 anni (primi 48 mesi) | 100% |
nel corso del 5° anno (dal 49mo al 60mo mese) | 60% | |
□ | Data del Sinistro | % di Differenza Indennizzabile |
Opzione 2 | entro i primi 3 anni (primi 36 mesi) | 100% |
nel corso del 4° e 5° anno (dal 37mo al 60mo mese) | 60% |
DATI RELATIVI AL PREMIO ASSICURATIVO | |||
Periodicità: Premio unico anticipato Metodo di pagamento: | Premio imponibile | Imposte (13,5%) | Totale Premio |
FAC-SIMILE
Avvertenza sul diritto di recesso – Il Contraente può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza – Successivamente, il Contraente può recedere annualmente dal contratto di assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale, con rimborso dell’importo di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte di legge), in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura.
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRE-CONTRATTUALE E CONTRATTUALE
AVVERTENZA – Si informa il Contraente del diritto di ricevere l’informativa precontrattuale della Polizza, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.
Il sottoscritto Contraente DICHIARA di aver ricevuto in forma cartacea e di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto: 1) della documentazione precontrattuale del Distributore di cui al Reg. IVASS 40/2018: Allegato 3 (Informativa sul Distributore); Allegato 4 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP); solo in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza: Allegato 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del Distributore); 2) del Set Informativo Precontrattuale del prodotto assicurativo “GAP VALORE SICURO” di AXA France IARD, composto da: • Documento informativo per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni); • Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (Dip Aggiuntivo Danni); • Condizioni di Assicurazione (comprensive di Glossario) del prodotto assicurativo ; 3) della Nota Informativa Privacy.
Luogo data (Firma del Contraente)
DICHIARAZIONE DI ADESIONE E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il sottoscritto DICHIARA di volere aderire alla Polizza “GAP VALORE SICURO” e di avere ben letto, ben compreso e di accettare tutte le condizioni contrattuali contenute all’interno del Set Informativo Precontrattuale.
Luogo data (Firma del Contraente)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto, dopo aver letto l’Informativa Privacy della compagnia titolare del trattamento redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), contenuta nel Set Informativo, della quale confermo ricezione, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelli eventualmente da me conferiti in riferimento al mio stato di salute, per le finalità indicate nell’informativa. Resta inteso che in caso di negazione del consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale.
Luogo data (Firma del Contraente – interessato al trattamento)
AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) (la Compagnia)
Modulo di Polizza emesso in duplice copia (copia contraente/assicurato – copia intermediario/Compagnia) Con il pagamento del Premio, il presente Modulo di Polizza ha valore di Certificato di Assicurazione
AXA FRANCE IARD (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assic urazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. Capitale sociale €487,725,073 interamente versato. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI- 2525152 Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148.
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario
/ loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalla compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, e cioè:
AXA FRANCE IARD, compagnia assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, e con Rappresentanza Generale per l’Italia sita in Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della compagnia Titolare del Trattamento scrivendo al Titolare (sopra indicato) ai seguenti contatti:
• per posta: - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX
• per e-mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali la compagnia Titolare del Trattamento è autorizzata, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
c) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati,
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato.
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.
In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).
In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della compagnia Titolare del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna della Titolare, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalla Titolare e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione della compagnia Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui la Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e) società del gruppo di appartenenza della compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di chiedere alla Titolare:
a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano;
b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti della Titolare:
a) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
b) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alla Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Titolare cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento);
c) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali – Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
La compagnia Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione ad eccezione della profilazione obbligatoria per legge ai fini di antiriciclaggio.