CONVENZIONE-QUADRO
CONVENZIONE-QUADRO
Per l’esercizio del controllo analogo congiunto su “LEPIDA s.c.p.a.”
Tra
I Soci della società
Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art.4.6).
Visti:
- l’art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, nonché l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l’art.11 della L.R.1/2018 “Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.” che prevede che: “1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida
s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Xxxxxx s.p.a. in società consortile per azioni”;
- l’art. 12 della L.R.1/2018 intitolato “Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004” comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale
n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda:” a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale”; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.".
Considerato che:
- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla L.R.1/2018, Lepida
s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a
favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”;
- ai sensi di quanto previsto dall’art.16 TUSP e dell’art.5 D.lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica.
ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE-QUADRO
Art. 1 – Finalità
1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle l.l.r.r. 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dell’attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina:
a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci;
b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida
s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite, dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione
1. La durata della presente Convenzione-quadro è di cinque anni rinnovabile una sola volta per un massimo di ulteriori cinque anni.
2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto della società.
3. L’adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione- quadro che non viene peraltro modificata.
4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l’automatico recesso dalla presente Convenzione-quadro.
Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale
1. I soci s’impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.
2. Fatta salva la nomina del Presidente del Cda da parte della Regione Xxxxxx-Romagna la nomina degli altri amministratori, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:
- per il componente designato dai soci del comparto sanitario, i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per il componente designato dagli altri soci, i rappresentanti del Comitato (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Xxxxxx-Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.
3. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Xxxxxx-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti così come previsto dallo Statuto, è così regolata:
- per il componente effettivo e supplente designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per i componenti effettivo e supplente designati dagli altri soci (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Xxxxxx-Romagna) i rappresentanti del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.
Art. 5 – “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” e modalità di esercizio del controllo congiunto
1. I soci, conformemente con quanto previsto dall’ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida s.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, del D.Lgs. 50/2016, delle LR 11/2004, LR 1/2018, dello Statuto e della presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento”, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1, d’informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.
3. Al Comitato spetta la disamina e l’approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:
- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell’organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l’utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all’organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macrodivisioni aziendali;
- bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull’efficacia, l’efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.
4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell’efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull’assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell’adozione e dell’applicazione dei regolamenti per l’acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.
5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci mediante la messa a disposizione della propria approvazione nel sito dedicato, di cui all’art. 7, comma 8. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindersi dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.
6. L’Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci
I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti.
1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:
- 1 rappresentante per Regione Xxxxxx-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l’esclusione dell’area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l’area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Xxxxxx, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Xxxxxx-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.
2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante delle Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Xxxxxx-Romagna.
4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate dalle Province o dalla Città Metropolitana. L’atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.
5. Ai fini della prima istituzione del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2019 il nominativo del proprio designato, nonché l’atto di designazione di cui al punto 4, alla Segreteria del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare di volta in volta e su singoli argomenti i rappresentanti dell’organo amministrativo e il Direttore della Società. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli organi sociali.
7. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione.
8. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall’incarico di uno o
più componenti del Comitato, l’aggregato di riferimento provvederà all’individuazione del proprio designato entro 1 mese dalla dimissione.
Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato
1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.
2. Ai fini delle convocazioni:
a) per i componenti, le riunioni del Comitato sono convocate a mezzo PEC. Della convocazione viene data informazione a tutti i soci tramite e-mail inviate dalla Segreteria del Comitato;
b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell’orario della riunione;
c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all’ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all’art. 5 della presente Convenzione.
d) il Direttore generale della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato.
e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Xxxxxx- Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all’art. 8, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione.
f) Qualora l’ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea.
3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.
4. Ai fini della validità delle deliberazioni:
a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti;
b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;
c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione.
5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito, di cui al comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, è disciplinato con eventuale atto interno di auto organizzazione dell’organismo medesimo.
7. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci a cui possono essere invitati referenti della Società.
8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato, e dei Comitati tecnici, sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.
9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Xxxxxx- Romagna nell’ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell’atto interno di auto organizzazione, di cui al comma 6.
Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società
1. Per l’esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell’istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Xxxxxx- Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.
2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al punto 1) fornisce al Comitato il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post.
3. La medesima Struttura regionale, trasmette inoltre entro 10 giorni dalla conclusione dei relativi procedimenti, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all’organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.
4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, entro 30 giorni dalla data prevista per l’approvazione del Bilancio in Comitato, la documentazione necessaria a consentirne l’analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.
5. Infine, a conclusione dell’attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.
6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell’efficienza ed economicità di gestione, di cui all’art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un’istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura regionale di cui al punto 1., sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull’efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti.
Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto
1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve da parte del Direttore generale della Società, la seguente documentazione:
a) entro il 30 settembre dell’esercizio in corso:
- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell’esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
- la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l’andamento delle attività della Società.
b) entro il 30 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l’anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;
c) almeno un 40 giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea di approvazione, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente;
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore Generale della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all’art. 7, comma 2, lettere d) ed f).
Art. 10 – Diritti dei soci
1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l’attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei soci del rispettivo aggregato di designazione. Ciascun socio può chiederne l’audizione.
5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.
Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci
1. Le attività sono affidate a Lepida s.c.p.a dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale dell’attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.
2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente convenzione quadro, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:
a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
A tal fine le convenzioni prevedono altresì:
a) l’obbligo per la Società di segnalare immediatamente all’Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
b) la facoltà per l’Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l’attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
c) la facoltà per il personale designato dall’Ente interessato di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell’attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
d) la facoltà per l’Ente interessato di ottenere dalla Società, qualora l’attività sia rivolta direttamente all’utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell’Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;
e) la facoltà per l’Ente interessato di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell’equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.
Art.12 - Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all’efficacia ed all’esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.
Art.13 – Registrazione e spese
1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d’uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 642/72; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e xx.xx., a cura e spese della parte richiedente.
Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore entro il 31/01/2019 ed impegna tutti i soci di Lepida s.c.p.a che l’hanno sottoscritta.
2. Al fine di garantire l’operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida s.p.a. e Cup2000 s.c.p.a. rimangono in carica fino all’istituzione del nuovo Comitato e possono operare in forma congiunta.
3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990.
Data
SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI SOCI