REGOLAMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CULTURALE DIDATTICA E SCIENTIFICA
REGOLAMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CULTURALE DIDATTICA E SCIENTIFICA
Art 1. Ambito di applicazione
0.Xx presente regolamento disciplina le procedure relative agli accordi di cooperazione internazionale, culturali, scientifici e didattici tra gli istituti di Alta Formazione accademici ed universitari, italiani ed esteri.
2.Gli accordi sono stipulati su proposta delle strutture accademiche o universitarie che, in questo modo, formalizzano rapporti di collaborazione culturale, scientifica didattica, con istituti di parimenti livello giuridico e nel rispetto delle vigenti leggi europee in materia di formazione universitaria.
3. I programmi attuativi per la stipula degli accordi, devono essere armonici alle direttive della Comunità Europea in merito alla qualità della didattica e dei risultati di apprendimento e in rapporto allo standard ISCED (International Standard Classification of Education) ed ai livelli di istruzione da esso classificati:
a) Livello 6 e 7. Istruzione superiore: Bachelor o equivalenti (Laurea triennale). Master o equivalenti (Laurea magistrale).
Caratteristiche principali: Primo stadio di istruzione terziaria con programmi largamente basati su argomenti teorici mirati a fornire certificati al fine di entrare in programmi di ricerca più avanzati e professioni dove sono richieste maggiori competenze.
b) Livello 8. Dottorale o equivalenti (Dottorato).
Caratteristiche principali: Secondo stadio di istruzione terziaria (che porta a un certificato di ricerca avanzato).
4. Il presente regolamento norma tutte le modalità di accordo con istituti partners comunitari ed extra- comunitari, che esplicitamente e in forma scritta, aderiscono alle indicazioni specificate nell’art.3
Art. 2 Finalità
1. Il regolamento favorisce il processo di internazionalizzazione, tra Istituzioni accademiche ed universitarie, con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte di ricerca e di didattica e di favorire lo scambio di docenti e studenti. La formalizzazione di tali rapporti avviene attraverso la stipula di accordi di programma per la cooperazione.
2. L’Accademia incoraggia tali forme di collaborazione che hanno lo scopo di sviluppare l’innovazione attraverso la ricerca scientifica e di produrre nuove sinergie per la realizzazione di percorsi formativi integrati nei settori strategici delle discipline artistiche.
3. Le Istituzioni potranno anche procedere allo scambio di esperienze in materie o corsi, presenti nelle rispettive offerte formative, o nella progettazione di nuovi percorsi didattici in cooperazione, nel rispetto dei reciproci regolamenti e leggi concernenti le normative di riferimento.
4. Il presente regolamento è applicabile anche per la regolamentazione dei tirocini di perfezionamento ed aggiornamento del personale docente accademico e universitario.
Art. 3 Contenuto degli accordi e condizioni di reciprocità
1. Negli accordi sono stabiliti:
a. gli specifici settori di applicazione;
b. gli strumenti di attuazione, oggetto dell’accordo: progetti didattici, workshop, seminari, programmi di ricerca;
c. gli ambiti e le modalità di attuazione degli obiettivi previsti dall’accordo;
d. le modalità di scambio del personale docente e le modalità di coinvolgimento degli studenti;
e. le condizioni in materia di coperture economiche per i partecipanti;
f. la durata dell’accordo
2. La collaborazione prevista dall’accordo avviene sulla base del reciproco vantaggio, con riserva di definire per mutuo consenso, altre aree specifiche di collaborazione.
Art. 4 Procedura di attivazione
1. Gli accordi di cooperazione internazionale culturale, didattica e scientifica, devono essere redatti in duplice copia e nelle lingue delle rispettive nazioni e devono essere sempre controfirmati dai massimi responsabili didattici delle Istituzioni (Direttori o Rettori) salvo specifiche deleghe.
2. Gli accordi hanno validità operativa dopo il controllo di conformità dei rispettivi Consigli o Senati Accademici.
3. Nel caso di accordi che prevedono oneri aggiuntivi a carico delle rispettive istituzioni, è necessaria l’approvazione della parte economica da parte del C.d.A.
4. Il docente proponente ha l’obbligo di ufficiale delega e autorizzazione dalla propria Istituzione (Direttore o Rettore) e deve essere obbligatoriamente indicato, nel testo dell’accordo, come responsabile didattico-scientifico del programma attuativo.
5. Il docente proponente sottopone il progetto di accordo al proprio Direttore o Rettore, al proprio Coordinatore di Dipartimento ed al proprio Coordinatore di Scuola.
6. Il Direttore o Rettore sottopone, su proposta dei Coordinatori di Dipartimento e di Scuola, l’accordo all’approvazione del Consiglio o Senato Accademico, per poi trasmetterlo all’Ufficio Relazioni Internazionali, unitamente a:
a. copia della delibera del Consiglio o Senato Accademico, in cui viene approvato l’accordo;
b. documentazione manifestante la volontà delle Istituzioni partners di addivenire alla stipula dell’accordo, debitamente controfirmata dalle parti;
c. programma dettagliato, didattico, scientifico e culturale delle attività, in virtù di tale accordo;
d. il completo riferimento dei dati informativi specifici di ogni istituzione (es.: recapiti telefonici, postali e indirizzi e-mail) dei referenti dell’accordo;
e. l’originale, in duplice copia e in doppia lingua, sottoscritto, e trasmesso dall’ufficio partner straniero per la controfirma.
Tutta la documentazione inerente agli accordi, deve essere obbligatoriamente protocollata, per la validazione.
Art. 5 Eventuale contributo finanziario
1. Per dare attuazione agli accordi di cui sopra ed in particolare per promuovere la mobilità, il Direttore, impiega le risorse disponibili previste dal piano annuale di investimenti per la mobilità Erasmus e, su proposta motivata dai Coordinatori di Dipartimento, può integrare, con fondi propri di bilancio, per i docenti responsabili scientifici dei programmi attuativi, che ne facciano richiesta, una contribuzione finanziaria, debitamente autorizzata dal C.d.A.
3. I Coordinatori di Dipartimenti e Scuole che hanno usufruito di un finanziamento sono tenuti a presentare annualmente una relazione dettagliata sui risultati conseguiti, pena l’interruzione definitiva dell’accordo.
Art. 6 Soggetti ammessi
1. I soggetti interessati alla cooperazione sono tutti i Dipartimenti dell’Accademia e le relative Scuole afferenti.
2. Le richieste di accordi sono valutate dal Consiglio Accademico, che verifica, con il parere dei Coordinatori di Dipartimento e di Scuola, la congruità e la coerenza dei progetti didattico-scientifici, con le finalità formative ed occupazionali dei singoli corsi e sempre in coerenza con le direttive della Comunità Europea in materia.
Art. 8 Norme finali: applicazione
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentarie in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua approvazione e disciplina anche gli accordi internazionali già in vigore.
LINEE GUIDA PER LA STIPULA E IL RINNOVO DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sommario
1- STIPULA ACCORDI
2- RINNOVO E INTEGRAZIONI DEGLI ACCORDI:
- Rinnovo
- Integrazioni/modifiche
3- MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
4- CHIUSURA DELL’ACCORDO
5- ALLEGATI:
- Esempio accordo quadro (allegato 1)
- Esempio protocollo esecutivo (allegato 2)
- Scheda per rinnovo o chiusura (allegato 3)
- MoU (allegato 4)
1. STIPULA ACCORDI
Definizioni
Gli accordi di cooperazione sono lo strumento che l’Accademia utilizza per intensificare i rapporti con Università/Accademie e Centri di ricerca stranieri. L'obiettivo dell'accordo è di promuovere e potenziare la collaborazione scientifico-didattica mediante il reciproco scambio di professori, ricercatori e studenti, e anche con l’elaborazione di percorsi formativi comuni. L'accordo si propone, altresì, di promuovere la collaborazione e la partecipazione a progetti di ricerca.
Gli strumenti da utilizzare sono:
- l’Accordo quadro, accordo di cooperazione di interesse generale dell’Accademia;
- il Protocollo esecutivo, da ricollegare ad un accordo quadro.
Il Protocollo esecutivo (allegato 2) consente di esplicitare nel dettaglio le tematiche di collaborazione e/o i progetti specifici che si intendono intraprendere in collaborazione con i partners. Per tale ragione all’accordo quadro possono essere ricondotti più protocolli esecutivi, proposti anche da Dipartimenti diversi e in momenti diversi, quindi non necessariamente al momento della stipula dell’accordo quadro.
I protocolli esecutivi devono avere per oggetto:
a. programmi di mobilità,
b. attività di ricerca,
c. iniziative comuni (docenze, convegni, seminari, workshop, laboratori)
d. scambio di materiale didattico,
e. pubblicazioni e diffusione di risultati derivanti da attività in comune.
Talvolta gli accordi di cooperazione possono essere preceduti da un Memorandum of Understanding (MoU), cioè da una Dichiarazione di interesse preliminare (si veda a titolo esemplificativo allegato 3).
Procedura
1. Definizione dell’accordo con la controparte (allegato 1)
2. Richiesta del Coordinatore di Dipartimento e di Scuola, a cui va allegata una manifestazione di interesse dell’Università/Accademia partner, completa delle seguenti informazioni:
- nominativo del docente di riferimento,
- durata,
- scopo,
- eventuale copertura finanziaria nel caso in cui siano previste attività a titolo oneroso.
3. Delibera di approvazione del Consiglio Accademico
4. Firma dell’accordo da parte del Direttore Lingua
È possibile sottoscrivere gli accordi in lingua inglese. Nel caso in cui la controparte chieda che l’accordo venga redatto nella lingua ufficiale del paese straniero in cui opera, i testi dovranno essere presentati anche in italiano. Se la lingua ufficiale della controparte non è inglese, si dovrà provvedere ad allegare una traduzione in inglese dei testi.
Diffusione
I Coordinatori di Dipartimento e di Scuola provvederanno all’invio dei testi alla controparte.
2. RINNOVO E INTEGRAZIONI DEGLI ACCORDI
Rinnovo
Di norma 6 mesi prima dello scadere dell’accordo è possibile avviare la pratica per il rinnovo. Procedura
1.Definizione del testo con la controparte
2. Richiesta del Coordinatore di Dipartimento e di Scuola completa della seguente documentazione:
- indicazione del docente referente,
- scheda di rinnovo/chiusura (allegato 3),
- comunicazione di interesse al rinnovo da parte dell’istituzione straniera.
3.Delibera del Consiglio Accademico
4. Rinnovo della firma dell’accordo da parte del Direttore
Integrazioni/modifiche
Durante il periodo di validità dell’accordo è possibile siglare uno o più protocolli esecutivi su specifiche tematiche e progetti di collaborazione. L’iter è il medesimo della stipula degli accordi.
3. MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
I Coordinatori di Dipartimento e Scuola coinvolti in accordi di cooperazione sono tenuti ad inviare, annualmente, le relazioni sull’andamento dell’accordo e delle attività ad esso correlate, al Direttore e in copia al C.A.
Nella relazione devono essere sempre riportate le seguenti informazioni:
- il docente di riferimento e responsabile operativo dell’accordo;
- la materia dell’accordo,
- i risultati raggiunti a distanza di un anno dalla stipula e successivi aggiornamenti
4. CHIUSURA DELL’ACCORDO
Nel caso in cui non vi sia più interesse al rinnovo dell’accordo da parte del Dipartimento/Scuola, tre mesi prima dello scadere dell’accordo, i coordinatori, hanno l’obbligo di inviare la comunicazione debitamente motivata, al Direttore, il quale prontamente informerà il Consiglio Accademico.
Sentito il parere del C.A. il Direttore comunica la chiusura dell’accordo all’istituto partner.
5. ALLEGATI
ALLEGATO 1: ACCORDO QUADRO
The Director of the Academy of Fine Arts of Macerata and the Rector of the University ,
hereinafter referred to as Parties, envisage cultural and scientific relations among universities as a necessary and important tool for mutual understanding of cultures and for the advancement of knowledge and its dissemination.
Article 1 – General Provisions
According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations, the Parties intend therefore to promote scholarly and academic cooperation on the principle of full reciprocity.
Article 2 – Forms of Cooperation
The cooperation envisages between the Parties the setting up of joint performance of research and teaching programs which will be regulated in separate and more specific agreements. Among the possible actions they agree:
• to increase the exchange of professors, researchers, students
• to enhance co-operation in the field of scientific research, through collaboration in activities of particular scientific interest, as well as through the possibility of exchange of experiences in the use of particularly complex technical and scientific equipment;
• to organise joint study programs, destined for the development of study courses at the various levels, including the provision of double degrees;
• to promote scholarships for research / training/ development in the partner University, for brief periods.
Article 3: Executive Protocols
In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific agreements, on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following information:
• nature and description of the program/project;
• the names of the co-ordinators and participants from each university;
• the duration of the program/project;
• expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the program/project itself (for example conferences, seminars, workshop).
The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties will consider the possibility of activate specific scholarships.
Article 4 – Assistance and support
The Parties, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance and support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution.
Article 5 – Intellectual property
Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-bycase basis by further Agreements
Article 6 –Validity
The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal validity. The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both Parties. Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between the Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties.
Article 7 – Terms and Conditions
The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could contravene this principle. It is also understood that each institution may withdraw from the agreement at any time, after consultation in order to avoid any inconvenience to the other institution.
In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed this Agreement:
Macerata,.....................................
The Director Academy of Fine Arts of Macerata …………………………………………. Date…………………………………
The Rector of University………………………………………………………………………………. Date………………………………..
ALLEGATO 1: ACCORDO QUADRO
Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Macerata e il Rettore dell’Università , di
seguito collettivamente denominate le Parti, riconoscono nelle relazioni culturali e scientifiche tra università uno strumento indispensabile per la comprensione reciproca delle culture, per l'avanzamento delle conoscenze e la diffusione del sapere.
Articolo 1 – Disposizioni Generali
In questo spirito e negli ambiti in cui si identificano progetti di comune interesse, le Parti intendono dunque promuovere la cooperazione scientifica e accademica sulla base di principi di piena reciprocità.
Articolo 2 – Forme di Collaborazione
La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta di programmi di ricerca e di didattica che verranno regolati in accordi separati e più specifici. Tra le azioni possibili sono d'accordo:
• di aumentare lo scambio di docenti, ricercatori, studenti;
• di rafforzare la cooperazione nel campo della ricerca scientifica, attraverso la collaborazione ad attività di particolare interesse scientifico, così come attraverso la possibilità di scambio di esperienze nell'uso di attrezzature di particolare complessità tecnica e scientifica;
• di organizzare programmi di studio congiunti, destinati allo sviluppo di corsi di studio ai vari livelli, anche a fini di concessione di una doppia laurea;
• di promuovere borse di studio per la ricerca/formazione/sviluppo per l’Università partners, per brevi periodi;
Articolo 3 – Protocolli Esecutivi
Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'articolo due, le Parti prepareranno accordi specifici, sulla base della reciprocità. Tali protocolli esecutivi devono contenere tutte le seguenti informazioni:
• natura e descrizione del programma/progetto;
• nomi dei coordinatori e dei partecipanti di ciascuna università;
• durata del programma/progetto;
• costi previsti in relazione alla mobilità e, in generale, alle attività previste dal programma/progetto stesso (ad esempio conferenze, seminari, workshop, laboratori).
Le Parti convengono di intraprendere azioni comuni per raccogliere fondi per le attività previste. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di attivare borse di studio specifiche.
Articolo 4 – Assistenza e Supporto
Ciascuna Università assicurerà, nel rispetto dei propri statuti e regolamenti, l’assistenza e il supporto agli studenti, agli studiosi e al personale in visita presso la propria Istituzione.
Articolo 5 – Proprietà intellettuale
Salvo diverso accordo e in conformità alle leggi e ai regolamenti industriali in vigore, qualsiasi nuova proprietà intellettuale generata come conseguenza di questo accordo sarà di norma di proprietà della parte che l’ha prodotta, anche se variazioni a questa posizione possono essere negoziate caso per caso da ulteriori accordi.
Articolo 6 – Validità
L'accordo è redatto in due copie originali in lingua inglese, entrambe con lo stesso valore legale. L'accordo diventa valido immediatamente dopo la firma dei rappresentanti ufficiali di entrambe le parti. Ogni articolo può essere modificato o revocato previa consultazione e di comune accordo scritto tra le Parti. Il rinnovo deve essere concordato tra le Parti in forma scritta.
Articolo 7 – Termini e Condizioni
I termini e le condizioni del presente accordo, nonché quelli contenuti nei protocolli esecutivi ad esso collegati, devono essere conformi alle leggi e statuti che regolano entrambe le Università. Le Parti non saranno obbligate a rispettare gli impegni derivanti dagli accordi specifici che potrebbero contravvenire a tale principio. Resta inoltre inteso che ciascuna istituzione può recedere dall'accordo in qualsiasi momento, previa consultazione al fine di evitare eventuali disagi per l’altra istituzione.
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Enti, hanno firmato il presente accordo: Macerata,.....................................
Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Macerata ………………………………………….data…………………………………..
Il Rettore dell’Università…….……………………………………………………………………………….data…………………………………..
ALLEGATO 2: PROTOCOLLO ESECUTIVO
The Academy of Fine Arts of Macerata represented by the Director, Prof and the
of represented by the , prof ,
hereinafter referred to as the Parties, having regard to the Co-operation Framework Agreement signed on
................... in order to establish and maintain scientific research and teaching relationships between the two Institutions agree as follows:
Article 1 – Areas of Cooperation
The Parties agree upon a co-operation on the following topics:
1.
2.
3.
The persons in charge of the programme will be:
- Prof. , Department of of the Academy of Fine Arts of Macerata, Responsible of the Italian side;
- Prof. , Faculty/Department of of the – Responsible of the
side.
Article 2 – Forms of Cooperation
For such purpose, the Parties agree to improve their co-operation as follows:
- by carrying out joint research projects,
- by exchanging academics, researchers, and other experts students;
- by free admittance to the libraries and free access to the research facilities existing in the participating Institutions ;
- participation in conferences, symposia, congresses with scientific papers;
- by exchanging scientific information and materials on conditions agreed upon;
- by joint publications of the results obtained in joint projects;
- by any other kind of co-operation that may result useful to reach the joint objectives.
The programme could be increased and modified according to the common requirements and to the development of the undertaken research.
Article 3 – Financial regulation
Within the limits of the regulations in force in each country, the Parties agree to find the financial means necessary to reach the above mentioned objectives. The expenses will be jointly identified and will be charged to the department/laboratory directly involved in the present agreement, unless specific funds from private or public institutions are available.
Article 4 – Insurance
All people concerned with the activities provided in this agreement, shall submit an insurance scheme at the original Institution's charge.
Article 5 – Intellectual property
Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-bycase basis by further Agreements.
Article 6 – Validity
This agreement will have an agreed duration, starting from the date of the last signature by the Legal Representatives of the Parties. The renewal and any modification of this agreement require the written approval of the institutions involved.
Art. 7 – Terms and Conditions
The terms and conditions of this protocol must comply with the laws and statutes governing both universities. The Parties will not be obliged to respect the commitments deriving from the specific protocols that could contravene this principle. It is also understood that each institution may withdraw from the protocol at any time, after consultation in order to avoid any inconvenience to the other institution
Macerata,.....................................
The Director Academy of Fine Arts of Macerata ………………………………………….Date……………………………………
The Rector of University……..………………………………………………………………………. Date…………………………………..
ALLEGATO 2: PROTOCOLLO ESECUTIVO
L’Accademia di Belle Arti di Macerata rappresentata dal Direttore, Prof. e l’Università , rappresentata dal , Prof. di seguito collettivamente denominate le Parti, visto l’Accordo Quadro firmato il allo scopo di promuovere e mantenere relazioni scientifiche e didattiche tra le due Istituzioni, stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Aree di Collaborazione
Le Parti convengono di collaborare nei seguenti temi:
1.
2.
3.
sotto la responsabilità scientifica
- del Prof , Dipartimento di dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata, per la parte italiana;
- del Prof , Facoltà/Dipartimento di ……… dell’Università di per la
parte .
Articolo 2 – Forme di Collaborazione
A questo scopo le Parti altresì concordano sulla necessità di approfondire la cooperazione mediante:
- lo svolgimento di ricerche comuni,
- lo scambio di ricercatori, docenti e altri specialisti e studenti;
- il libero utilizzo delle biblioteche e delle strutture in dotazione nelle rispettive Istituzioni;
- la partecipazione a conferenze, simposi, congressi con comunicazioni scientifiche;
- lo scambio e il trasferimento di informazioni e materiali scientifici secondo gli accordi;
- la pubblicazione dei risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione;
- la cooperazione sfruttando e mettendo a disposizione ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni.
Negli anni futuri il programma potrà svilupparsi e/o modificarsi a seconda delle reciproche esigenze o delle necessità intrinseche al programma stesso.
Articolo 3 – Regole finanziarie
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le Parti si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi. L’onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non esistano altre possibili forme di finanziamento (Ministeri centrali, Istituzioni sovranazionali, enti nazionali pubblici e privati, ecc.) graverà sulle singole strutture direttamente coinvolte nell’iniziativa.
Articolo 4 – Assicurazione
Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo deve possedere idonea copertura assicurativa a carico dell’Istituzione di appartenenza.
Articolo 5 – Proprietà Intellettuale
Salvo diverso accordo e in conformità alle leggi e ai regolamenti industriali in vigore, qualsiasi nuova proprietà intellettuale generata come conseguenza di questo accordo sarà di norma di proprietà della parte che l’ha prodotta, anche se variazioni a questa posizione possono essere negoziate caso per caso da ulteriori accordi.
Articolo 6 – Validità
Il presente accordo avrà una durata concordata, a partire dalla data dell’ultima firma da parte dei Legali Rappresentanti delle Parti. Il rinnovo e ogni modifica del presente accordo richiedono l'approvazione scritta delle istituzioni coinvolte.
Articolo 7 – Termini e Condizioni
I termini e le condizioni del presente protocollo, devono essere conformi alle leggi e statuti che regolano entrambe le Università. Le Parti non saranno obbligate a rispettare gli impegni derivanti dai protocolli specifici che potrebbero contravvenire a tale principio. Resta inoltre inteso che ciascuna istituzione può recedere dal protocollo in qualsiasi momento, previa consultazione al fine di evitare eventuali disagi per l’altra istituzione
Macerata,.......................Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Macerata…………………data………………………
Il Rettore dell’Università………………………..Prof.…………………………………………………………………data……………………..
ALLEGATO 3: SCHEDA PER RINNOVO/CHIUSURA
RINNOVO/CHIUSURA DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(a cura del Coordinatore di Dipartimento e del Coordinatore di Scuola)
RINNOVO ☐ CHIUSURA ☐
• Università/Ente Straniero:
• Tematiche di interesse:
☐ Decorazione del contemporaneo
☐ Grafica d’Arte - Grafica d’Arte per l’editoria contemporanea
☐ Pittura - Pittura del contemporaneo
☐ Nuove tecnologie per la Scultura - Scultura e nuove tecnologie del contemporaneo
☐ Arte del fumetto e Illustrazione - Illustrazione per l’editoria – Linguaggi ed arte del fumetto
☐ Fashion Design – Fashion Design per l’impresa
☐ Graphic Design – Graphic Design per la comunicazione visiva – Web Interaction Design
☐ Design e Interior Design – Design e Ecospace Design
☐ Light Design – Visual Light Design
☐ Fotografia – Fotografia per la comunicazione pubblicitaria e per la moda
☐ Scenografia per lo spettacolo
☐ Comunicazione visiva e multimediale – Metodologia per la comunicazione visiva per le arti multimediali
☐ Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali – Museografia e Museologia
Finalità
☐ Didattica ☐ Mobilità ☐ Ricerca
Anno di stipula:
•Docente di riferimento:
•Contatti Università straniera:
•Docente straniero di riferimento e Dipartimento:
•Omologo dell’Ufficio Internazionalizzazione (indicare almeno l’indirizzo mail):
•Relazione sui risultati ottenuti, che determinano la revoca o il rinnovo della cooperazione (max 1.000 caratteri)
•Eventuali iniziative future in programma e finalità, in relazione alla richiesta di rinnovo dell’accordo (max 500 caratteri)
ALLEGATO 4: MoU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) BETWEEN ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA AND UNIVERSITY
In order to promote co-operation between Academy of Fine Arts of Macerata , hereinafter
referred to as Parties, the two institutions agree as follows:
The Parties will encourage direct contact and co-operation between their faculties and administrative staffs, departments and research institutions.
Within fields that are mutually acceptable, the following general forms of co-operation will be pursued:
1. Exchange of students, teaching staff, researchers;
2. Exchange of information including, but not limited to, exchange of library materials and research publications;
3. Co-operation in research projects and staff development activities;
4. General academic co-operation.
In order to implement these activities, the Parties will prepare and sign specific agreements, on a reciprocal basis.
The Parties understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.
The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both Parties. It shall be in force for three years. The renewal shall be made in writing by the Parties.
The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal validity.
Macerata,.......................The Director Academy of Fine Arts of Macerata………………………. Date…………………..
The Rector of University………………………………Prof.………………………………………………………….. Date………………….
ALLEGATO 4: MoU (PROTOCOLLO D'INTESA) TRA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA E ……………..
UNIVERSITÀ
Al fine di promuovere la cooperazione tra l'Accademia di Belle Arti di Macerata , di seguito
denominate Parti, le due istituzioni convengono quanto segue:
Le parti incoraggeranno il contatto diretto e la cooperazione tra le loro facoltà e il personale amministrativo, i dipartimenti e gli istituti di ricerca.
All'interno di ambiti reciprocamente accettabili, verranno perseguite le seguenti forme generali di cooperazione:
1. Scambio di studenti, docenti, ricercatori;
2. Scambio di informazioni compreso, ma non limitato a, lo scambio di materiale bibliotecario e pubblicazioni di ricerca;
3. Cooperazione in progetti di ricerca e attività di sviluppo del personale;
4. Cooperazione accademica generale.
Al fine di attuare tali attività, le Parti predisporranno e sottoscriveranno accordi specifici, su base reciproca.
Le parti comprendono che tutti gli accordi finanziari dovranno essere negoziati e dipenderanno dalla disponibilità di fondi.
L'accordo diventa valido con la firma dei funzionari che rappresentano entrambe le Parti. Sarà in vigore per dal al Il rinnovo è effettuato per iscritto dalle Parti.
L'accordo è redatto in duplice originale in lingua inglese, aventi entrambi la stessa validità legale.
Macerata,.......................Il Direttore Accademia di Belle Arti di Macerata………………………. Data…………………..
Il Rettore dell'Università…………………………………Prof.……………………………………………………………Data…………