Premesso che:
ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO
a MONTICELLI TERME
Premesso che:
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2016 l’amministrazione comunale ha inteso procedere all’affidamento della gestione del mercato contadino di Monticelli Terme ad un soggetto esterno selezionato attraverso idonea procedura di scelta del contraente;
Con Deliberazione di Giunta n. del sono state approvate le linee guida per la gestione diretta del mercato agricolo per il biennio 2020 - 2021;
Con determinazione n del è stato approvato relativo bando pubblico
Con Determina n.
del
è stata affidata a l’organizzazione, il
coordinamento e la gestione del mercato a Monticelli Terme denominato secondo il disciplinare di mercato, nel quale sono contenute le regole e le modalità di svolgimento delle operazioni mercatali alle quali tutti i soggetti interessati devono attenersi;
L’anno il giorno , del mese di , presso la Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo
TRA LE PARTI
1. XXXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Settore Attività Generali del Comune di Montechiarugolo, che interviene in questo atto non in nome e per conto ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che legalmente rappresenta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 comma 5 e dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, in virtù del provvedimento del Sindaco n. ed in esecuzione della Determinazione
n del di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“Committente”, codice fiscale 92170530346;
2.
nata/o a il
identificata/o a mezzo di documento rilasciato in data da , in corso di validità, che interviene in questo atto non in nome per conto proprio ma esclusivamente nell’interesse della ditta
che legalmente rappresenta il qualità di Titolare Firmatario, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Soggetto gestore”, codice fiscale ;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Oggetto del presente accordo è l’organizzazione e la gestione del mercato agricolo denominato “ ” in Monticelli Terme, che viene affidato dal Comune di Montechiarugolo a
di seguito indicato come “Soggetto gestore”, congiuntamente alla concessione di suolo pubblico interessato dal mercato, al momento della sottoscrizione dell’accordo localizzato in via Montepelato Nord nel parcheggio identificabile nel mappale catastale foglio 7 particella 164, foglio 7 particella 178. A discrezione dell’amministrazione comunale, una volta terminati i lavori di riqualificazione del centro di Monticelli Terme, potrà essere individuata nuova area con caratteristiche idonee ad ospitare il mercato, senza alcuna variazione delle condizioni dell’accordo.
Luogo di svolgimento: MONTICELLI TERME
Dimensioni: istituzione da un minimo di 6 posteggi ad un massimo di 12 posteggi Frequenza: settimanale
Giorno di svolgimento: Orari:
Orario allestimento dalle ore 7,00 alle ore 8,00 Orario inizio vendita dalle ore 8,00
Orario cessazione vendita dalle ore 13,00
Orario sgombero area dalle ore 13,00 alle ore 14,00
L’area del mercato viene affidata in gestione al Soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento del Mercato agricolo, avente le caratteristiche individuate nel presente atto e nel disciplinare del mercato.
Nella giornata interessata dallo svolgimento del mercato, rimane ferma la facoltà per il Comune di Montechiarugolo di utilizzare l’area concessa per fini istituzionali, previa comunicazione al soggetto gestore con un preavviso di almeno 15 giorni. L’utilizzo dell’area da parte del Comune potrà comportare l’impossibilità di effettuare il mercato o la modifica dell’orario di svolgimento dello stesso con l’obbligo di lasciare libera l’area da ogni attrezzatura.
Art. 2 - OBIETTIVI E FINALITA’
L’istituzione del mercato è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:
• promuovere i prodotti tipici del territorio locale;
• favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio di produzione;
• sostenere la filiera corta, perseguendo la possibilità di riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci;
• promuovere la lotta agli sprechi alimentari;
• promuovere l’informazione al consumatore circa le caratteristiche organolettiche e la stagionalità dei prodotti agricoli posti in vendita e sulle peculiarità del territorio di produzione e dell’economia;
• promuovere la biodiversità;
• animare la vita sociale del contesto nel quale si insedia il mercato, anche attraverso attività culturali, didattiche e dimostrative, svolte nel rispetto della normativa vigente
Art.3 - IMPEGNI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE
La gestione comporta:
zazione e il funzionamento del mercato:
- allestimento e gestione delle strutture di vendita,
- vendita esclusiva dei prodotti di stagione e obbligatoriamente provenienti dall’azienda,
- esposizione chiara dei prezzi di vendita,
- garantire la presenza di minimo di 6 operatori,
effettuata in completa autonomia, comunque nel rispetto delle disposizione regolamentari in materia;
vigilanza;
veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
Produttive;
partecipanti al mercato, entro 15 giorni rispetto alla variazione intervenuta;
di suolo pubblico pari ad Euro 440,00
all’anno;
al termine dell’orario di vendita, ogni operatore provveda a depositare tutti i rifiuti. L’area dovrà essere lasciata sgombra, libera e pulita;
area;
gestore come offerta tecnica in sede di gara ed approvato con la determina di aggiudicazione;
tive e regolamentazioni igienico sanitarie
applicabili ai mercati agricoli;
disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale; edere eventuali azioni contro lo spreco alimentare.
Art. 4 - ATTIVITA' DI CONTROLLO A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
Il Soggetto gestore si impegna a provvedere direttamente a controlli specifici sui produttori che partecipano al Mercato. Tali controlli specifici riguarderanno in particolare:
• controlli presso il banco di vendita circa la tipologia e la provenienza dei prodotti vendita nel mercato di prodotti agricoli che devono obbligatoriamente provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. E’ tassativamente vietata l’esposizione e la vendita di animali vivi;
• controlli sull’esposizione del cartello aziendale e della corretta esposizione dei prezzi dei prodotti venduti;
• corretta etichettatura dei prodotti;
• rilascio dei corretti documenti fiscali da parte dei produttori;
• pulizia degli spazi e degli strumenti di vendita;
• controlli sulle presenze degli operatori.
I controlli sono finalizzati ad attestare la permanenza in capo all'impresa agricola dei requisiti che ne consentono la partecipazione al mercato.
Il soggetto gestore si impegna a garantire che lo svolgimento del mercato sia conforme a quanto previsto dal Disciplinare di mercato e al Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Montechiarugolo, per tutti gli aspetti non espressamente riportati nel presente atto.
Art.5 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
L’assegnazione dei posteggi viene fatta dal Soggetto gestore, in applicazione dei seguenti criteri in ordine prioritario:
1. Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell’offerta
2. Azienda ubicata nel territorio Comunale
3. Azienda ubicata nel territorio Provinciale
4. Azienda ubicata nel territorio Regionale
5. Azienda avente più anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
Art. 6 - REQUISITI IGIENICO SANITARI
Gli operatori devono esercitare nel rispetto di tutte le normative e le regolamentazioni igienico sanitarie vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell’allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004. Ove necessario devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:
condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
mpianti o attrezzature per mantenere e controllare
adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
possibile, i rischi di contaminazione;
enti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli agricoltori devono
essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti.
Art. 7 - ATTIVITA’ PROMOZIONALI CORRELATE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI A KM 0
All’interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, artistiche, didattiche, dimostrative legate ai prodotti alimentari secondo quanto previsto dal Disciplinare di mercato, svolte nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.
Tra le forme di promozione è consentita :
a) per un massimo di sei volte ad anno solare, la presenza di produttori con aziende ubicate al di fuori del territorio regionale con vendita esclusiva di prodotti stagionali biologici e certificati;
b) per un massimo di due volte ad anno solare, la presenza con uno stand espositivo (max metri 3x3) con finalità promozionali dell’attività. In tali occasioni non sarà in alcun modo permessa la vendita .
Art.8 - PAGAMENTO SUOLO PUBBLICO
L'importo relativo al canone di occupazione di suolo pubblico dovuto è quanto previsto dall’applicazione del vigente Regolamento Comunale.
Il soggetto gestore si impegna al pagamento dell’importo dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche corrispondenti a 90 mq complessivi di superficie di vendita pari ad € 440,00 per anno solare da versarsi secondo la seguente rateizzazione:
€ 220 1° semestre (gennaio-giugno 2020) da pagarsi entro la sottoscrizione dell’accordo
€ 220 2° semestre (luglio-dicembre 2020) da pagarsi entro dicembre 2020
€ 220 1° semestre (gennaio-giugno 2021) da pagarsi entro giugno 2021
€ 220 2° semestre (luglio-dicembre 2021) da pagarsi entro dicembre 2021
Il mancato pagamento del canone dovuto da parte del Soggetto gestore comporta la revoca, previa diffida ad adempiere, dell’affidamento in gestione dell'area mercatale.
Art. 9 - GRATUITA’ DELLA GESTIONE
Preso atto che la gestione si intende a titolo gratuito e nulla potrà pretendere il Soggetto gestore da parte degli espositori aderenti, se non il solo canone per l’occupazione di suolo pubblico, che dovrà interamente versare annualmente al Comune e le spese di pubblicità e di funzionamento del mercato.
Art. 10 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
L’affidamento in gestione avviene dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sino al
31/12/2021.
Qualora al termine dell’affidamento in gestione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di interesse pubblico , l’affidamento in gestione potrà essere rinnovato per ulteriori anni due, previo formale provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
Art. 11 - REVOCA E RECESSO
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento l’affidamento in gestione per grave inadempienza del “Soggetto gestore” rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la correttezza di gestione del mercato e in particolare in caso di ripetute situazioni di ammissione di operatori privi dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di vendita diretta di prodotti agricoli, svolgenti attività non previste dal Disciplinare o comunque in violazione dello stesso, nonché il mancato pagamento dell’importo per occupazione di suolo pubblico e il mancato invio delle relazioni sull’attività di controllo
L’affidamento in gestione può inoltre essere revocato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dell’area per pubblico servizio, senza che allo stesso nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo. Nell’ipotesi sopra prospettata il Comune di Montechiarugolo sarà inviato al soggetto gestore un preavviso con anticipo di 30 giorni.
Qualora il soggetto gestore intenda recedere prima della scadenza deve dare per iscritto preavviso almeno 60 giorni prima.
Art. 12 - DIVIETI
È espressamente vietata qualsiasi utilizzazione dell’area destinata al mercato per finalità diverse da quelle all’art.1.
Art. 13 - RESPONSABILITA’
Il concessionario resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente affidamento in gestione.
La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti e deturpamenti dell’area a conseguenza dell’attività oggetto del presente accordo sarà a carico del soggetto gestore.
Il soggetto gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato nei confronti degli operatori agricoli, visitatori e acquirenti e a tutela dell’Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi ipotesi di responsabilità civile.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 14 - SPESE
Tutte le spese relative alla stipula della presente affidamento in gestione sono poste a carico del Soggetto gestore.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti, in dipendenza del presente atto, i contraenti dichiarano di riconoscere quale Xxxx competente quello del Tribunale di Parma.
Soggetto Gestore Comune Montechiarugolo