CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, codice fiscale 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, 16163, pec: xxx@xxx.xxx.xx (di seguito anche “IIT”), nella persona del suo Direttore Scientifico, il Prof. Xxxxxxx Xxxxx, debitamente autorizzato alla firma del presente atto
da una parte
E
L’Università degli Studi di Genova, codice fiscale e Partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx (di seguito anche “UNIGE”), rappresen- tata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.2.1972, debitamente autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.6.2022
dall’altra
Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche la “Parte” e/o le “Parti”
PREMESSO CHE
- IIT è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è promuovere l’eccellenza nella ricerca di base e nella ricer- ca applicata. Il Programma Scientifico di IIT è contraddistinto da una marcata multidisciplinarietà, con competenza in 4 ambiti principali di ricerca: Robotica, Nanomateriali, Tecnologie per le Scienze della Vita e Scienze Computazionali;
- UNIGE ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ri- cerca nonché la promozione del trasferimento tecnologico e di servizi al territorio ed al suo sistema socio-economico. UNIGE intende ge- nerare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza at- traverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
- UNIGE realizza detti fini attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti di eccel- lenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio-economico territoriale;
- UNIGE intende quindi potenziare la collaborazione con i sog- getti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di inte- resse comune;
- tra le Parti intercorrono da tempo proficui rapporti di collabo-
razione, sanciti da ultimo dalla convenzione quadro stipulata in data 06/12/2016 (prot. IIT n. 34410/16) di durata quinquennale;
- in considerazione di quanto sopra le Parti, nel rispetto dei pro-
pri statuti e finalità, manifestano in questa sede l’interesse a rinnovare la collaborazione, al fine di proseguire nello sviluppo di progetti con- giunti nell’ambito della ricerca, dell’innovazione tecnologica e della formazione accademica.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 – PREMESSE
Le premesse e l’allegato alla presente convenzione quadro (di seguito “Convenzione”), costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa.
Articolo 2 – DEFINIZIONI
a) Per “Programma di Ricerca Congiunto” si intende il/i program- ma/i di attività di ricerca e sviluppo congiunto che le Parti definiran- no nell’ambito della Convenzione;
b) per "Background" si intende tutti i dati, le conoscenze o le infor- mazioni - di qualsiasi forma o natura (tangibili e intangibili), così co- me ogni diritto ad essi relativo, inclusi i diritti di proprietà intellettua- le, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, i marchi e il software - che siano detenuti dalle Parti prima dell’avvio di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e che siano necessari allo svolgimento dello stesso;
c) per "Risultato/i" si intende tutti i risultati (tangibili e intangibili) generati in ciascun Programma di Ricerca Congiunto, compresi i dati, le conoscenze o le informazioni - di qualsiasi forma o natura, indi- pendentemente dal fatto che siano proteggibili o meno - così come ogni diritto ad essi relativo, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, i marchi e il software. I risultati eventualmente generati da ciascuna Parte in occasione dello svolgimento dei Programmi di Ricerca ma non rientranti tra gli obiettivi in essi previsti non costituiscono Risul- tati;
d) per “Informazione/i Confidenziale/i” si intende, ai fini della Con- venzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tec- nica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferito
alle attività delle Parti e posto sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espresso e/o su qualsiasi supporto memorizzato, divulgato da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Il Background e i Risultati, inclusi i risul- tati eventualmente generati in occasione dalle attività di ricerca ogget- to della Convenzione, costituiscono altresì Informazioni Confiden- ziali.
Articolo 3 - FINALITA'
3.1 Scopo della Convenzione è:
- facilitare ed incoraggiare i contatti e gli scambi, in particolare, tra i ricercatori;
- sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di recipro- co interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;
- promuovere l’accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori ed alle rispettive strutture di ricerca.
3.2 UNIGE, d'intesa con IIT, offre la possibilità ai propri studenti e specializzandi, di svolgere periodi di stage, tirocini e/o parte della propria attività sperimentale riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato di ricerca presso i laboratori di IIT.
3.3 L'attivazione di tirocini formativi e di orientamento avverrà se- condo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
3.4 IIT, d'intesa con UNIGE, valuterà la possibilità, qualora venga espressamente richiesto dalle strutture di UNIGE interessate, che propri ricercatori partecipino, in base alla disponibilità individuale, all'attività formativa di UNIGE nel rispetto dei regolamenti di cia-
scuna Parte e delle disposizioni di legge applicabili in materia.
3.5 Le Parti collaborano ad attività di alta formazione congiunta finalizzata all'assegnazione di titoli di dottorato di ricerca. Il contenuto dei bandi sarà individuato e definito in apposite convenzioni stipulate direttamente tra le Parti o tra IIT e le strutture universitarie interessate.
Articolo 4 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE
I Responsabili delle attività previste dalla Convenzione sono:
- per conto di UNIGE: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Rettore
- per contro di IIT: Prof. Xxxxxxx Xxxxx, Direttore Scientifico
Articolo 5 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE
5.1 Ove richiesto e/o opportuno per la migliore definizione e rego- lamentazione delle attività che, nell’ambito delle finalità elencate all’art. 3.1, le Parti di volta in volta concorderanno di avviare, le me- desime anche attraverso le rispettive strutture interessate procede- ranno alla stipula di specifici e separati accordi di dettaglio (di seguito “Progetti Esecutivi”), nel rispetto della Convenzione e della normati- va vigente.
5.2 I Progetti Esecutivi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tueranno i singoli Programmi di Ricerca Congiunti, in particolare, ciascun Progetto Esecutivo conterrà:
- una descrizione dettagliata dello specifico Programma di Ri-
cerca Congiunto perseguito dalle Parti;
- un responsabile del Progetto Esecutivo per ciascuna Parte, che avrà la funzione di supervisionare l’andamento del medesimo e di
essere unico referente di una Parte nei confronti dell’altra;
- indicazioni relative alla durata del Progetto Esecutivo e all’eventuale produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del medesimo;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall’esecuzione del Progetto Esecutivo;
- specifiche previsioni relative alla ripartizione della titolarità ed
alla gestione dei Risultati dello specifico Programma di Ricerca Con- giunto ad integrazione e/o modifica di quanto previsto dal successivo art. 11;
- eventuali specifiche previsioni in ordine ai diritti di risoluzione e/o di recesso delle Parti in relazione al singolo Progetto Esecutivo.
5.3 Ogni Progetto Esecutivo conterrà altresì l'indicazione del perso- nale dipendente e/o dei collaboratori e dottorandi di IIT e di UNIGE impegnati nello specifico Programma di Ricerca Congiunto, le modalità d’impiego dei laboratori IIT e dei laboratori/locali di UNIGE, quantificando e dettagliando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell’attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella Convenzione.
5.4 In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 3, UNIGE, d’intesa con IIT, offre la possibilità ai propri studenti e spe- cializzandi, individuati per svolgere progetti di ricerca di comune in- teresse, di svolgere periodi di attività di ricerca e di formazione ri- guardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso i labora-
tori di IIT. XXX valuterà di mettere a disposizione di detti studenti e specializzandi le proprie strutture e di autorizzare l’accesso presso i propri laboratori nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie Policy e Procedure.
5.5 IIT valuterà di estendere al personale di UNIGE (con ciò inten- dendosi professori, ricercatori, tecnici-amministrativi, assegnisti, bor- xxxxx di ricerca, specializzandi e studenti di dottorato) individuato per svolgere progetti di ricerca di comune interesse la disciplina dei sog- getti “Affiliati” nel rispetto e secondo le modalità previste dalle pro- prie Policy e Procedure. Laddove si renda necessario effettuare viaggi per conto di IIT nell’ambito degli accordi tra le Parti o dei Progetti Esecutivi, al personale affiliato possono essere riconosciuti eventuali rimborsi, nel rispetto di quanto previsto dalla Policy “Rimborso spese di missioni, spese per mezzi di trasporto e utilizzo carte di credito aziendali” e dalla Procedura “Affiliatura” di IIT. Ai fini dell’affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle pro- prie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione.
Per “affiliatura” s’intende un incarico senza compenso riconosciuto da IIT a personale dotato di specifiche caratteristiche e competenze scientifiche appartenente ad enti esterni che hanno formalizzato un rapporto con IIT mediante convenzioni o accordi. Nell’ambito della Convenzione l’affiliatura potrà essere attivata mediante la sottoscri- zione dell’apposito documento autorizzativo rubricato “facsimile di Nulla Osta all’affiliatura” (Allegato A), che verrà preventivamente approvato dal Consiglio di dipartimento interessato.
5.6 UNIGE, nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie policy e procedure, valuterà di autorizzare l’accesso presso i propri laboratori e le proprie strutture al personale ricercatore di IIT e agli studenti di Dottorato affiliati a IIT individuati per svolgere progetti di ricerca di comune interesse. Sarà cura dei soggetti individuati richie- dere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.
Articolo 6 – ONERI ECONOMICI
La Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della Convenzione, saranno determinati nei singoli Progetti Esecutivi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sus- sistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 7 – DURATA
7.1 La Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 (cinque) anni.
Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.
Le Parti, con ragionevole anticipo rispetto alla data di scadenza della Convenzione, valuteranno in buona fede l’opportunità di rinnovarla e l’eventuale modifica di alcune delle clausole in essa contenute.
7.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Pro-
getti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti di cui al precedente art. 5 che non siano ancora conclusi.
7.3. Al termine della Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.
Articolo 8 - PUBBLICAZIONI
8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri am- biti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIGE e di IIT coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espres- samente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipa- zioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da ta- li attività.
Per quanto concerne le note di authorship di articoli, libri, capitoli di libro, monografie, conference paper, atti di congressi, editoriali ed ogni altra tipologia di pubblicazione indicizzabile presso le banche dati citazionali, onde prevenire possibili errori di attribuzione dell’afferenza primaria da parte delle banche dati Scopus e Web of Science (WOS) nei profili degli autori con afferenza congiunta UNIGE / IIT, le Parti concordano che, in presenza di autori afferen- ti ad entrambe le Parti, sarà indicata per prima l’istituzione ove si svolge la prevalente attività di ricerca dell’autore ovvero, in caso di eguale suddivisione dell’attività tra le sedi, prevarrà l’istituzione che retribuisce il ricercatore.
8.2 Le Parti si impegnano a verificare che, oltre alla corretta indica-
zione delle afferenze congiunte, gli studenti di dottorato indichino l’organizzazione che finanzia la loro borsa nella sezione sui ricono- scimenti o acknowledgment.
8.3 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o di- sgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulga- re") con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma i Risultati derivanti dai Programmi di Ricerca Congiunti a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione (“Parte Proponente”) abbia precedentemente infor- mato o fornito al responsabile di progetto dell’altra Parte (“Parte Ri- cevente”) copia dell’atto di divulgazione proposto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista, al fine di permettere alla Parte Ricevente di verificare che il documento non contenga proprie Informazioni Confidenziali o Risultati suscettibili di prote- zione.
8.4 Se, durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma, la Parte Ricevente notifica alla Parte Proponente che:
− la pubblicazione contiene proprie Informazioni Confidenziali,
la Parte Proponente dovrà rimuovere tali Informazioni Confidenziali prima della pubblicazione;
- il documento rivela Risultati suscettibili di protezione, la Parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per il periodo che sarà concordato in buona fede tra le Parti, al fine di consentire la redazio- ne di una domanda di brevetto, o l’avvio di altri procedimenti finaliz- zati alla protezione dei Risultati generati.
8.5 Ad eccezione dei casi elencati al comma 3, la Parte Ricevente non
potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione pro- posta dalla Parte Proponente senza giusta causa.
Articolo 9 - RISERVATEZZA
9.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 8 e dal suc- cessivo art. 11, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Con- venzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risolu- zione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non uti- lizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione e dai Progetti Esecutivi che ne deriveranno.
9.2 La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse ver- balmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
9.3 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere consi- derate Informazioni Confidenziali quelle che:
I) sono già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente;
II) diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevute nell’ambito della presente Convenzione;
III) vengono acquisite dal ricevente per il tramite di terzi non vinco- lati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illeci- tamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di esse- re venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
IV) vengono sviluppate dalla Parte ricevente in modo indipendente. Per le finalità del presente comma, nel caso in cui UNIGE sia la Par- te ricevente, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono a UNIGE.
9.4 Le Parti si obbligano a mettere in atto tutte le misure adeguate per garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali, nonché ad impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite.
9.5 UNIGE prende atto che IIT si è dotato di una policy sulla sicu- rezza delle informazioni e si impegna ad osservarla ogniqualvolta il proprio personale, per le finalità della Convenzione, si trovi a gestire informazioni memorizzate, in transito o in uso di proprietà o messe nella disponibilità di IIT tramite i sistemi informatici di IIT.
Articolo 10 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di ac- consentire che i dati personali forniti nel corso dell’esecuzione della
Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le dispo- sizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Euro- peo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in ma- teria di protezione dei dati personali e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.
10.2 In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:
a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successi- vamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle fi- nalità per le quali sono trattati;
x. xxxxxx e, se necessario, aggiornati, attraverso l’adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli inte- ressati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle fi- nalità per le quali sono trattati;
f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati per- sonali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organiz- zative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali.
10.3 Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regola- mento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività og- getto della Convenzione.
Articolo 11 – GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INTEL- LETTUALE
11.1 Titolarità del Background. Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di con- sentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, soltanto nella misura necessaria allo svolgimento di ciascun Programma di Ricerca Congiunto, e, comunque, non oltre la loro du- rata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto pre- visto nella Convenzione deve considerarsi, in modo diretto o indiret- to, come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Back- ground.
11.2 Titolarità dei Risultati. Ciascuna Parte è esclusiva titolare dei Ri- sultati generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Le Parti sono contitolari dei Risultati generati congiuntamente da IIT e da UNIGE (“Risultati Congiunti”), secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto, che terranno conto del contributo inventivo e dell’apporto economico e strumentale prestato da ciascuna Parte.
11.3 Comunicazione di Invenzione. Ciascuna Parte si impegna a co-
municare all’altra per iscritto, in modo completo e in via strettamente confidenziale, il conseguimento di ogni Risultato che sia suscettibile di protezione ai sensi della normativa applicabile in materia di pro- prietà intellettuale (la “Comunicazione”), non appena tale notizia venga ricevuta dagli Uffici competenti in materia di trasferimento tecnologico di ciascuna Parte, per mezzo del rispettivo personale par- tecipante alla ricerca.
11.4 Gestione e Uso dei Risultati Individuali. Ciascuna Parte sarà li- bera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, e potrà depositare a proprio nome e spese domande di brevetto, o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare a pro- pria discrezione i Risultati Individuali, anche mediante da concessio- ne di licenze, senza limitazione alcuna.
11.5 Gestione e Uso dei Risultati Congiunti.
11.5.1 In relazione ai Risultati Congiunti, successivamente alla Comu- nicazione di cui all’art. 11.3, le Parti valuteranno di comune accordo la migliore forma di protezione degli stessi. A tal fine, la parte ricevente la Comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, dovrà mani- festare il proprio interesse alla protezione. La mancata risposta costi- tuirà manifestazione di non interesse e rinuncia alla protezione dei Ri- sultati Congiunti, conferendo pertanto all’altra Parte la facoltà di pro- cedere alla protezione a proprio nome e spese; a tal fine, la Parte non interessata si impegna sin da ora a porre in essere tutte le azioni e a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’altra Parte al fine di con- sentirle di provvedere.
11.5.2 In caso di interesse congiunto alla protezione, le Parti si impe- gnano prontamente a formalizzare un accordo scritto per la defini- zione delle quote di titolarità e per la regolamentazione degli aspetti relativi alla gestione e alla valorizzazione di ciascun Risultato Con- giunto (“Accordo di Gestione Congiunta”), che terrà conto delle se- guenti linee guida:
a. Le Parti, nell’ottica dell’efficientamento delle procedure di prote- zione e al fine di una più efficace valorizzazione dei Risultati Con- giunti a beneficio di entrambe, valuteranno l’opportunità di indivi- duare tra di esse la Parte responsabile della gestione amministrativa delle fasi di protezione, della difesa e dello sfruttamento di ciascun Risultato Congiunto (“Parte Operativa”); tale incarico verrà assegna- to alla Parte che detiene la maggiore quota di titolarità o che offre maggiori opportunità di valorizzazione dei Risultati Congiunti;
b. tutte le spese relative alla protezione dei Risultati Congiunti – quali, a titolo esemplificativo in caso di brevetto/i, tutte le spese di deposi- to, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita delle domande di brevetto e dei brevetti stessi - saranno suddivise tra le Parti in pro- porzione alle rispettive quote di titolarità; allo stesso modo, gli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale dei Risultati Congiunti sa- ranno suddivisi in base alle quote di titolarità, nelle modalità che ver- ranno stabilite con l’Accordo di Gestione Congiunta;
c. nel caso in cui una Parte non abbia più interesse alla protezione, l’altra Parte potrà subentrare nella piena ed esclusiva titolarità dei Ri- sultati Congiunti, a proprio nome e spese, senza nulla dovere alla Par-
te rinunciataria;
d. nel caso in cui una Parte intenda cedere la propria quota di titolari- tà del Risultato Congiunto, dovrà darne comunicazione per iscritto all’altra Parte che godrà di un diritto di prelazione all’acquisto, da esercitarsi in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero mediante pec, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Al termine di tale periodo, in caso di mancato eserci- zio del diritto di prelazione, la Parte cedente sarà libera di cedere a terzi la propria quota di titolarità.
11.5.3 Salvi gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 9, cia- scuna Parte ha diritto di usare liberamente i Risultati Congiunti per i propri scopi di ricerca, purché detto uso avvenga con modalità tali da non pregiudicare le azioni di tutela o valorizzazione poste in essere da una o da entrambe le Parti.
Articolo 12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATI- VE
12.1 UNIGE garantisce che i propri studenti, collaboratori e il pro- prio personale, come indicati ai punti 5.4 e 5.5 della Convenzione, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di IIT saranno soggetti a copertura assicurativa ad esclusivo onere e carico di UNIGE, come previsto dalla normativa vigente, in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi.
12.2 IIT garantisce che il proprio personale dipendente e i collabora- xxxx, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Conven-
zione presso i locali di UNIGE, saranno soggetti a copertura assicu- rativa ad esclusivo onere e carico di IIT, come previsto dalla norma- tiva vigente, in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi.
12.3 Le Parti prendono atto che gli studenti di dottorato afferenti ad Atenei diversi da UNIGE ed affiliati a IIT, che eventualmente svol- geranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di UNIGE, sono soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a cari- co dell’università di appartenenza.
12.4 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d’ora a tenere indenne e man- levata l’altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest’ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, po- ste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
12.5. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaborato- ri, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.
12.6. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall’uso di apparecchiature ed attrezzature scientifi- che, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.
Articolo 13 – SICUREZZA
13.1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. ed al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto di UNIGE presso IIT, così come di quello di IIT che svolge la propria attività presso UNIGE, le Parti, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363, individuano nei rispettivi datori di lavoro i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
13.2. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei rischi interferenziali condivisi e delle normative antincen- dio degli edifici.
13.3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di la- voro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione obbliga- torie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni.
13.4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori di ciascuna Parte di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, l’ente di provenienza
del suddetto personale si impegnerà a fornire: copia degli attestati di avvenuta formazione ed il giudizio di idoneità relativi alla mansione svolta dal personale interessato. Sarà impegno della Parte ospitante fornire al personale ospitato tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze, l’addestramento sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione attinenti alle attività oggetto della presente Convenzione ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.
Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi della man- sione svolta, sarà compito dell’ente ospitante provvedere ad integrare con idonea formazione e sorveglianza sanitaria, secondo quanto pre- visto dal proprio protocollo sanitario.
13.5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, i datori di lavoro di ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano co- munque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo sco- po di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.
13.6. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri loca- li, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
13.7. In caso di cessione temporanea di macchi-
ne/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08; in particolare, per ciò che concerne i beni di proprietà IIT, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previsto dalle vigen- ti policy richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicu- rezza di macchine/impianti/attrezzature.
13.8 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saran- no individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accor- di stessi.
Articolo 14 – RISOLUZIONE E RECESSO
14.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell’altra Parte, di uno degli obblighi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 19 della medesima, median- te lettera raccomandata A.R. o comunicazione a mezzo pec da notifi- care all’altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la
Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.
14.2 Ciascuna Parte si riserva altresì il diritto di recedere dalla Con- venzione in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, mediante preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare all’altra Parte median- te lettera raccomandata A/R o tramite pec.
14.3 In caso di recesso unilaterale, le Parti valuteranno l’opportunità di portare comunque a conclusione le attività formalizzate tramite singoli Progetti Esecutivi o altri accordi già stipulati alla data di estin- zione della Convenzione.
Articolo 15 – TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMI- CHEVOLE E FORO COMPETENTE
15.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, in- terpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad ad- divenire ad un amichevole componimento delle stesse.
15.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Genova quale foro competente ed esclusivo.
Articolo 16 – INCOMPATIBILITA’
Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coin- volti nelle attività oggetto della Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in
materia.
Articolo 17– REGISTRAZIONE
17.1 La Convenzione si compone di n. 28 pagine e sarà registrata in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione sono a cari- co della Parte richiedente.
17.2 La Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
17.3 L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di XXXXX, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. UNIGE, con nota scritta, chiederà a IIT il rimborso della quota di spettanza.
Articolo 18 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata A/R o a mezzo pec ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all’altra:
Se a IIT:
Prof. Xxxxxxx Xxxxx - Direttore Scientifico Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 – 00000 Xxxxxx
Tel: +39 000.00000
con copia a: Direzione per l’Organizzazione della Ricerca Tel: x00 000.0000.000
Email: xxx@xxx.xx Se a UNIGE:
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Rettore Università degli Studi di Genova Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx con copia a: segreteria del rettore Tel: x000000000000
Articolo 19 - ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001 e Legge 190/2012
19.1 IIT ha adottato il Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica nonché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disponibili al seguente link:xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxx- of-conduct-and-model-231).
19.2 L’Università ha adottato il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova” (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. UNIGE ha altresì
adottato il proprio “Codice etico” (D.R. n. 497 del 16.12.2011)
finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall’art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, UNIGE adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione.
19.3 In caso di violazione, da parte di una delle Parti, dei principi sanciti dai rispettivi Codici e/o Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo , ad esse applicabili, l’altra Parte avrà diritto di risolvere la Convenzione e tutti gli accordi o Progetti Esecutivi e/o contratti di ricerca che dovessero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadem- pimento.
Articolo 20 – CONFLITTO DI INTERESSI
Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure atte a prevenire e contrastare il conflitto di interessi e di averle recepite nella propria normativa e documentazione interna e pertanto si impegnano ad ap- plicarle qualora emerga che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell’esecuzione della Convenzione denuncino l’esistenza, anche appa- rente, di tale conflitto.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Prof. Xxxxxxx Xxxxx
(Direttore scientifico) Università degli studi di Genova Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
(Il Rettore)
Allegato A - facsimile di Nulla Osta all’affiliatura
Carta intestata dell’Ente di Appartenenza Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Xxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx
Oggetto: Dichiarazione coperture assicurative
Con la presente si dichiara che nome cognome, nato/a a il
................., in possesso del Codice fiscale ................., risulta at- tualmente iscritto/impiegato presso ente, in qualità di studen- te/ruolo (SPECIFICARE DETTAGLI DEL RAPPORTO DI LAVORO/CORSO DI STUDI FREQUENTATO).
In conformità con quanto previsto dalla Convenzione Quadro del
../.../.... Prot. N° ......../.... (la “Convenzione”), stipulata tra IIT e
ente, nome cognome collaborerà con la linea di ricerca della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (“IIT”), sito in Genova, Via Morego 30 per il periodo di tempo dal data inizio al data fine al fine di svolgere attività di studio/ricerca sul tema descrizione progetto sotto la supervisione di specificare PI
Con la finalità di assecondare l’intento del Governo italiano di ridurre l’epidemia Covid-19 ovvero di limitare le occasioni di mobilità e di assembramento delle persone, le attività di collaborazione scientifica potranno essere svolte anche da remoto.
nome cognome è tenuto a non divulgare all’esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alla collabora- zione oggetto del presente accordo e di garantire la più completa ri- servatezza nei confronti dell'attività di ricerca svolta in collaborazione con IIT.
Si dichiara altresì che, per il periodo di affiliatura a IIT, nome co- gnome risulta coperto dalle assicurazioni indicate nella sopracitata Convenzione quadro/Accordo Commerciale/Progetto di ricerca a carico dell’Ente di appartenenza e nell’ambito delle attività da svol- xxxx con IIT:
- Assicurazione obbligatoria INFORTUNI SUL LAVORO INAIL: INDICARE EVENTUALI DETTAGLI ATTINENTI AD INAIL
- RCT: polizza n. ........... Compagnia: ........
In caso di infortunio occorso durante il periodo di affiliatura a IIT, si richiede tempestiva comunicazione e descrizione della dinamica dell’evento contattando direttamente specificare nome persona di ri- ferimento e contatto persona di riferimento al fine di permettere l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pre- venzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, ente di prove-
nienza si impegna a fornire ai propri dipendenti, studenti, collabora- tori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lette- ra a) del D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. 5.8.1998, n. 363, la formazione generale, anche ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni, e ne darà evidenza dell’avvenuto conseguimento tra- mite la condivisione dell’attestato con IIT, quale ente ospitante. A tal proposito, viene indicato il seguente recapito a cui indirizzare la do- cumentazione ed eventuali comunicazioni: ............
Sarà impegno di IIT fornire al personale ospitato nei propri ambienti di lavoro tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione del- le emergenze, l’addestramento sui rischi specifici, sull’uso in sicurezza delle proprie attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.
Per tutto il periodo di permanenza presso i laboratori di IIT, il Dott. nome e cognome sarà tenuto ad osservare tutte le regole di salute e sicurezza adottate da IIT come stabilito dalla legge italiana nel d.lgs 81/2008 ss.mm.ii.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia a quanto stabilito nella Convenzione.
luogo e data,
TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE DI APPARTENENZA
Per presa visione e accettazione
(FIRMA DELL’AFFILIATO)