Piattaforma per il rinnovo del CONTRATTO NAZIONALE
Fabi – Falcri – Fiba/Cisl – Fisac/Cgil – Uilca - Sindart
Piattaforma per il rinnovo del CONTRATTO NAZIONALE
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
Scaletta per le assemblee
PREMESSA
Nel passato, le piattaforme del settore sono state presentate dai sindacati all’Ascotributi in concomitanza con quelle consegnate all’Abi o, precedentemente, all’Acri e all’Assicredito per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali del credito.
Questo rinnovo contrattuale, che avrebbe dovuto seguire un analoga tempistica, non ha mai avuto avvio, perché Ascotributi ha originariamente escluso la possibilità di considerare ancora il settore della riscossione vicino al comparto creditizio.
Il settore scontava anche, rispetto al credito, l’assenza di un preliminare accordo quadro, definito dalle parti il 28 febbraio 1998, conseguente al protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 siglato da ABI, Governo e Sindacati.
Come si ricorderà, ì lavoratori hanno iniziato una stagione di lotte, sfociata nella manifestazione di gennaio c.a., chiedendo un tavolo di confronto che vedesse, oltre alla presenza di Ascotributi, anche la partecipazione del Governo e di Abi.
In luglio, in sede Ascotributi, il Presidente della commissione sindacale datoriale, ha finalmente riconosciuto la contiguità tra il comparto esattoriale e il sistema bancario ed ha consegnato alle
Organizzazioni Sindacali una bozza di piattaforma che ricalca in massima parte il testo del CCNL del credito stipulato l’11 luglio 1999.
Una lettura attenta e dettagliata, pur riscontrando tra le due stesure una corrispondenza formale, ha evidenziato però tre grandi E sostanziali differenze: sugli inquadramenti; SUlla contrattazione aziendale e sull’area contrattuale.
Il diritto all’attribuzione dei gradi, negli sportelli e negli uffici di sede, secondo la bozza Ascotributi, differiscono dal contratto del credito, scattando solamente con un numero elevato di subordinati tale da renderne inefficace la previsione. Inoltre, nel caso di contratti di lavoro particolari, come il lavoro in affitto, le percentuali indicate in piattaforma erano più elevate di quelle presenti nell’accordo bancario.
Il CCNL del credito del 1994, introdusse, in concomitanza alla legge 223/1991, che riguarda i licenziamenti collettivi, una specifica procedura. Tale procedura stabilisce anche il coinvolgimento dell’azienda capogruppo, preventivamente alle fasi attuative previste dalla suddetta legge. Nel settore della riscossione, stante la stabilità d’impiego garantita dal DPR 43/88, non si ritenne, allora, di introdurre analoghe previsioni. Venuta meno la garanzia del mantenimento del posto di lavoro per gli effetti del Decreto legislativo 112/1999, risulta ora indispensabile introdurre anche nel settore della riscossione una specifica procedura per affrontare problemi di tensioni occupazionali prima di attivare la 223/91 che Ascotributi, invece, intenderebbe applicare immediatamente.
Per quanto riguarda l’area contrattuale, Ascotributi intenderebbe comprendere mansioni e specificità del settore, nelle attività che richiedono specifiche regolamentazioni (flessibilità di orario e di inquadramento) o in quelle cui applicare contratti complementari (riduzione di salario).
La piattaforma di richieste per il rinnovo del CCNL di settore, non poteva che riaffermare, in modo completo, l’appartenenza del sistema di riscossione alla galassia credito, in quanto:
le concessioni sono al 97% di proprietà bancaria;
sono transitate al credito molte delle lavorazioni che prima erano monopolio del settore esattoriale;
altre lavorazioni appaltabili, come il back-office, la meccanizzazione, le lavorazioni accentrate, sono frequentemente esternalizzate verso società satellite del gruppo bancario di riferimento;
le scelte politiche, commerciali e gestionali, sono determinate da precise volontà della proprietà;
le esposizioni sostenute dai concessionari hanno sempre usufruito di copertura finanziaria dalle banche proprietarie, le quali hanno, in questo caso, il monopolio della clientela;
Considerato infine che nel settore del credito si è già siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL da oltre un anno, nel settore della riscossione può essere possibile solamente la presentazione di una piattaforma che non si discosti, né in meglio né in peggio, da tale accordo: riaffermando i contenuti numerici ivi contenuti; introducendo un percorso di relazioni sindacali che coinvolga anche la proprietà bancaria; riassegnando alle specificità ed alla professionalità degli addetti il ruolo di centralità, quale espressione di autentica identità di settore.
AREA CONTRATTUALE
La tendenza ad estromettere parti di attività, unitamente alla ossessione degli esuberi, denunciati in tutte le occasioni, è diventata un obiettivo delle banche italiane, e, conseguentemente, anche delle concessioni da loro gestite.
Infatti nelle ristrutturazioni in corso del nostro sistema la scelta prevalente è quella della riduzione dei costi con il decentramento verso società esterne che applicano il contratto del commercio o dei metalmeccanici.
F Ribadita l’applicazione del CCNL Ascotributi per tutti i lavoratori esattoriali.
Il sindacato ha respinto la logica del decentramento produttivo e della frammentazione contrattuale e, con l'intesa, chiede di mantenere per tutti gli esattoriali il Contratto Ascotributi.
F Attività appaltabili
La piattaforma stabilisce con chiarezza le attività appaltabili che in precedenza, per la genericità della norma, erano per lo più lasciate alladiscrezionalità delle aziende.
1. Semplice imputazione dei dati relativi ad attività di back office
2. Trattamento delle banconote e della corrispondenza, trasporto valori
3. Attività di supporto tecnico funzionale per i sistemi di pagamento automatizzato
4. Gestione archivi, magazzini, economato.
5. Servizi centralizzati di sicurezza e servizio di vigilanza
Al fine di mantenere all'interno delle aziende anche queste attività appaltabili o per fare rientrare quelle già appaltate è prevista la definizione di contratti complementari, con costi inferiori (15%), che potranno interessare comunque solo i nuovi assunti.
F Attività con specifiche regolamentazioni (orario di lavoro e inquadramenti)
A) servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati;
B) servizi di supporto operativo alle seguenti specifiche attività:
- nell’area sistema di pagamento: gestione dei pagamenti automatizzati o prenotati e l’uso di mezzi diversi dal contante, call center;
- nell’area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori;
C) gestione amministrativa degli immobili d’uso;
D) attività di notifica.
Sono state previste specifiche regolamentazioni all'interno dei capitoli contrattuali riguardanti l’orario di lavoro, per tutti gli addetti, e l'inquadramento, limitatamente ai nuovi assunti.
Tutte le altre attività del ciclo produttivo sono disciplinate dal contratto nazionale.
F Garanzia e sicurezza in caso di cessione di ramo d’azienda
La legge 428 del 1990 prevede la possibilità di cedere un ramo di azienda, compresi i lavoratori che vi operano. Nel caso di cessione a società a cui si applica una diverso contratto collettivo l’applicazione del contratto esattoriale non sarebbe più garantito.
L'accordo proposto disciplina tale fattispecie ed obbliga la società acquirente ad applicare anche per il futuro il contratto Ascotributi, compresi i lavoratori assunti successivamente.
F Area contrattuale e fondo esuberi
Il consolidamento del campo di applicazione del contratto, insieme all'introduzione del Fondo di sostegno al reddito nel caso di eventuali esuberi, rappresentano una salvaguardia fondamentale proprio nella fase più acuta della trasformazione e ristrutturazione del settore.
Relazioni sindacali
I diritti di informazione consultazione e negoziazione, già contenuti nei precedenti contratti, avevano, fino ad ora, risposto sufficientemente alle esigenze di gestione dei rapporti sindacali.
Sono risultati però insufficienti a fronteggiare la fase dei profondi cambiamenti del settore; perché non prevedevano il confronto sui piani industriali e il diritto di contrattare con la capogruppo i processi di ristrutturazione, riorganizzazione e concentrazione che avvengono a livello di gruppo bancario.
F Gruppi bancari
La concentrazione delle concessioni e dei gruppi possono determinare ricadute significative sui lavoratori e sulle loro condizioni di lavoro e di vita.
La normativa vigente non prevedeva alcun tipo di intervento del sindacato per disciplinare tali dinamiche di gruppo.
L'accordo intende introdurre una procedura negoziale a livello di capogruppo proprio per tutelare i lavoratori in materia di:
- trasferimenti,
- interventi formativi di riqualificazione e riconversione professionale,
- livelli occupazionali.
La piattaforma prevede inoltre importanti arricchimenti dei diritti di informazione e di consultazione sindacale che consentiranno una più efficace rappresentanza degli interessi dei lavoratori.
ORARIO DI LAVORO
F Innovazione e cambiamenti con regole certe.
La flessibilità di orario non è più concepita solo come un vantaggio per le imprese, ma diventa strumento a disposizione dei lavoratori attraverso l'autogestione della riduzione d'orario settimanale e del lavoro straordinario con la novità della Banca delle ore.
Occorre rilevare che le stesse flessibilità previste e gli allungamenti degli orari sono contenuti entro precisi limiti numerici, non aumentano l’orario individuale di lavoro, anzi, vengono compensati con riduzioni di orario e con un trattamento economico aggiuntivo.
Rappresentano, quindi, non soltanto una esigenza operativa delle concessioni, ma, cosa più significativa, un modo per salvaguardare l'occupazione, laddove insorgano esuberi, e per creare nuove opportunità di lavoro.
F ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO 37 ORE E 30
F RIDUZIONE SETTIMANALE DI 30 MINUTI
Modalità di utilizzo
È richiesta una riduzione settimanale di trenta minuti in sostituzione di una giornata di permesso retribuito, potendo optare, all’inizio di ogni anno, per una delle seguenti soluzioni:
• mezzora su una giornata;
• 15 minuti su due giorni;
• accumulo in Banca delle Ore.
In buona sostanza, per chi accumulerà la riduzione settimanale in banca delle ore, avrà a disposizione 4 giornate di permesso retribuito nell'arco dell'anno.
Standard | 8.00 - 17.15 | tutti i lavoratori |
extra standard | 7.00 - 19.15 | massimo 13% di tutto il personale |
standard | 8.00 - 17.45 | CED – Contabilità – Gestione immobili – Notifica |
extra standard | 7.00 - 19.15 | Ufficiali di riscossione, messi notificatori, addetti alla fiscalità locale, massimo 30% di tutto il personale addetto. |
F Riduzione a 36 ore settimanali
Una maggiore riduzione di un ora e trenta minuti viene riconosciuta a quei lavoratori la cui prestazione termina oltre le ore 19,15, in tal caso viene anche riconosciuta una indennità di turno diurno.
La stessa riduzione a 36 ore settimanali si applica a coloro che prestano lavoro di Xxxxxxxx, e a chi opera su sei giorni lavorativi.
Ulteriore novità dell'accordo è la possibilità di lavorare 4 giorni la settimana per 9 ore.
Questo tipo di orario può essere una risposta positiva a particolari esigenze personali e famigliari.
Rispetto al groviglio di norme e deroghe della precedente disciplina di orario giornaliero, che comunque già prevedeva ampie flessibilità dalla mezzora alle due ore, la proposta semplificherebbe e razionalizzerebbe l'intera materia.
L'orario standard giornaliero entro cui l'azienda potrà distribuire l'orario di lavoro e di sportello è stato fissato tra le ore 8 e le ore 17,15.
Con particolari modalità e limiti, l'azienda avrà facoltà di distribuire l'orario fra le ore 7 e 19,15.
Questa fattispecie, extra standard, può interessare fino ad un massimo del 13% di tutto il personale. Può essere applicabile anche ad un numero di sportelli non superiore al 10% del totale.
Ovviamente la durata della prestazione individuale non subisce variazioni.
Orario di sportello
F massimo 6 ore e 30 minuti giornalieri
F previa comunicazione alle OOSS, supero del limite precedente, per un massimo di 20 giorni annui
Adibizione individuale alla cassa
F Fino ad un massimo di 6 ore giornaliere
F Possibilità di estendere l'adibizione fino a 6 ore e trenta minuti, previo accordo con il sindacato
Turni
Due sono le tipologie di attività previste in piattaforma cui poter applicare l’istituto dei turni
F 24 ORE GIORNALIERE SU INTERA SETTIMANA
F PER NUMERO LIMITATO DI ADDETTI (PRESIDIO)
La proposta chiarisce che per turno si intende qualsiasi prestazione di lavoro che inizia o termina oltre quello extra standard. Gli interessati mantengono le indennità di turno diurne o notturne già previste e si avvantaggiano di un orario ridotto a 36 ore. Per alcune lavorazioni la prestazione è stata estesa all'intera giornata ed alla domenica, limitatamente però ad un numero molto contenuto di addetti, strettamente necessario per garantire un presidio stabile.
FLESSIBILITA'
F Prime 50 ore, banca ore; successive 50 ore, banca ore o retribuite; ulteriori 50 ore, retribuite.
È introdotta per la prima volta la Banca delle Ore che, insieme alla riduzione dell'orario, potrà rappresentare un efficace strumento di intervento nella gestione degli orari, al fine della tutela occupazionale e per rispondere ad esigenze di flessibilità di orario dei singoli lavoratori.
Le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive al normale orario giornaliero di lavoro comprensive dell'eventuale accantonamento della riduzione di orario settimanale, pari a 23 ore annue, verranno accreditate nella banca delle ore.
Le ulteriori 50 ore di prestazione aggiuntiva, considerate come lavoro straordinario, potranno essere accantonate in banca delle ore oppure, a scelta del lavoratore, retribuite.
Le restanti 50 ore di lavoro straordinario daranno diritto esclusivamente alla retribuzione.
F Criteri di utilizzo della banca delle ore
RECUPERO delle ORE ACCANTONATE | |
€ accordo con l'azienda entro 4 mesi dall'accantonamento € Semplice preavviso dopo tale periodo | |
A | 1 giorno lavorativo di preavviso per recupero frazionato di ore |
B | 5 giorni lavorativi di preavviso per recupero da 1 a 2 giorni |
C | 10 giorni lavorativi di preavviso per recupero di più di 2 giorni |
L'utilizzo delle ore accantonate potrà avvenire in ogni momento, tenendo conto che entro i primi 4 mesi dall'accredito, il lavoratore/trice deve concordarlo con l'azienda, mentre trascorso tale periodo lo stesso ha diritto al recupero previo semplice preavviso.
Da sottolineare, infine, che previo accordo è possibile effettuare il recupero prima ancora di averlo maturato; il lavoratore, per esigenze personali o familiari, può andare a debito in banca delle ore e compensarlo successivamente con prestazioni aggiuntive.
La nuova disciplina rappresenterà quindi una garanzia di maggiore esigibilità del recupero rispetto ai precedenti permessi retribuiti.
ORARIO MULTIPERIODALE
F 4 mesi all’anno max 9.30 ore giornaliere e 48 settimanali
F 4 mesi all’anno non meno di 5 ore giornaliere e 25 settimanali
F Personale interessato MAX 2% precedenza ai volontari
Una direttiva europea ha introdotto nel nostro paese l'orario multiperiodale da applicarsi attraverso i contratti di lavoro. Si tratta di una distribuzione dell'orario settimanale non omogenea nell'arco dell'anno.
Nella proposta, l'azienda dopo un confronto con il sindacato, può chiedere di aumentare l'orario settimanale in alcuni periodi dell'anno, ovviamente riducendolo, di pari entità, in altri. La prestazione del singolo lavoratore non potrà superare le ore 9,30 giornaliere, 48 settimanali, e non potrà essere inferiore a 5 ore, 25 settimanali.
In questi periodi che, comunque, non potranno superare i 4 mesi nell'anno, non sarà possibile effettuare lavoro straordinario.
Il numero massimo dei dipendenti interessati non potrà superare il 2% del personale, e l'azienda dovrà dare la precedenza a coloro che ne faranno richiesta.
FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Per F migliorare la capacità professionale e F Offrire nuove opportunità di carriera
Le risorse assumono un ruolo strategico per rispondere in maniera adeguata alle sfide del cambiamento ed alla crescente competitività dei mercati.
Proprio per affermare e consolidare tale principio, diventa essenziale la formazione continua, lo sviluppo professionale ed i criteri di avanzamento.
PIU' FORMAZIONE PER TUTTI
F 50 ORE ANNUE
Si prevede un considerevole potenziamento, per tutto il personale, dell'offerta formativa che passa a 50 ore, anche se per raggiungere tale
entità è necessaria la disponibilità del singolo a forme di auto formazione fuori dell'orario di lavoro.
n. ore annue | modalità di effettuazione |
24 ore (retribuite) in orario di lavoro; | obbligatorie per l'azienda |
8 ore (retribuite) in orario di lavoro; | pacchetto inscindibile di 26 ore, con adesione volontaria dei lavoratori; prevedendo il rimborso spese; anche di auto formazione; |
18 ore (non retribuite, salvo l'intervento di finanziamenti;) fuori dall'orario di lavoro: |
Nello specifico è previsto un primo pacchetto obbligatorio per le aziende di 24 ore ed un secondo, di 26 ore con adesione volontaria da parte dei lavoratori.
Quest'ultimo pacchetto, inscindibile, sarà suddiviso in 8 ore durante l'orario di lavoro e le restanti 18, fuori orario, anche attraverso l’auto formazione e con modalità tali da evitare discriminazioni soprattutto verso il personale femminile.
Criteri trasparenti per avanzamenti di carriera
F Formazione permanente
F Esperienza pratica di lavoro
F Mobilità su diverse posizioni
La formazione, anche selettiva, dovrà diventare un elemento centrale dello sviluppo professionale.
La stessa formazione, insieme all'esperienza pratica di lavoro, la mobilità su diverse posizioni ed il sistema di valutazione, costituiranno l'asse portante per gli avanzamenti di carriera.
Per questo motivo, al fine di consentire a tutti i lavoratori le medesime opportunità di carriera, le aziende, dopo una trattativa aziendale, dovranno rendere noti a tutti i dipendenti i percorsi professionali, le caratteristiche del sistema di valutazione ed i criteri base che sovrintendono alle promozioni.
QUADRI DIRETTIVI
Nasce la nuova categoria dei quadri direttivi
E' utile ricordare che il personale direttivo risultava particolarmente esposto rispetto alle ristrutturazioni ed ai cambiamenti organizzativi; per
giunta contava su di un assetto contrattuale carente e pressoché privo di una reale tutela individuale e professionale.
Le aziende, per ragioni di costi, tendevano sempre più ad assegnare ai quadri le mansioni prima svolte dai funzionari senza riconoscere i dovuti avanzamenti.
La proposta della nuova categoria dei quadri direttivi, analogamente al credito, sarà una risposta adeguata a questi problemi, perché respinge il disegno delle aziende, teso a deregolamentare il rapporto di lavoro delle alte professionalità, e determina la ricomposizione di un segmento professionale artificiosamente diviso.
Quadri Funzionari
fl fl †
Quadri direttivi Dirigenti
Di questa nuova categoria denominata Quadri Direttivi faranno parte gli attuali quadri e quadri super e gli attuali Funzionari, tranne la parte professionalmente più elevata che entrerà a far parte della categoria dei Dirigenti.
QUADRI DIRETTIVI
livelli retributivi | ||
livello retributivo | lavoratori interessati | collocazione |
1° livello | attuali Quadri (4ª area 1° livello) | automaticamente |
2° livello | attuali Quadri Super (4ª area 2° livello) | automaticamente |
3° livello | Una quota degli attuali Quadri Super | da individuare in base alle mansioni svolte e alla struttura e organizzazione dell'azienda |
4° livello | Attuali Funzionari | non collocati nella dirigenza |
Dovrà essere articolata su quattro livelli retributivi. Nel primo livello verranno collocati gli attuali quadri, nel secondo i quadri super, con procedimento automatico, nel terzo una quota dei quadri super da individuare aziendalmente in base alle mansioni svolte, nel quarto livello i funzionari ad eccezione, come detto, di quelli che entreranno nella
dirigenza, la cui consistenza complessiva si propone che xxxxxxxx, passando dall'1 al 2% circa.
PARAMETRI SALARIALI
1°livello 162,45
2°livello 172,75
3°livello 195,08
4°livello 232,56
I nuovi parametri retributivi del primo e secondo livello risultano più elevati di circa sette punti percentuali per effetto di un incremento delle precedenti tabelle di una quota forfetaria per lavoro straordinario pari a lire 2.150.00 per il quadro e 2.250.000 per il quadro super.
Il parametro del terzo livello, introdotto per favorire i passaggi di carriera, è stato fissato in una percentuale intermedia fra quella del quadro super e quella del funzionario.
Il parametro del quarto livello è pari all'attuale livello minimo del personale direttivo.
Da Funzionari a Quadri Direttivi
I funzionari collocati nel 3° e 4° livello conservano come "AD- PERSONAM" non riassorbibile la differenza economica.
Xxxxx, tutti i funzionari che percepivano una retribuzione più elevata, la dovranno conservare sotto forma di AD PERSONAM non riassorbibile e valida a tutti gli effetti sul premio di rendimento, sul trattamento di fine rapporto, e sui trattamenti previdenziali aziendali.
Passaggio dal 2° al 3° livello
F azzeramento scatti anzianità
F la garanzia d'incremento minimo pari a £ 3.000.000 (assegno ex-accordo)
Analogamente a quanto avveniva fino ad oggi, nel passaggio da Quadro super a Funzionario, anche nella nuova categoria il passaggio dal secondo al terzo livello comporterà l'azzeramento della quota salariale derivante dagli scatti d'anzianità, che riprenderanno a maturare dopo quattro anni nella misura più elevata già prevista per i funzionari.
Come avveniva precedentemente, ciò poteva determinare una temporanea riduzione della retribuzione annua.
Per ovviare a questo effetto penalizzante è stata prevista una voce salariale, di importo variabile, denominata "assegno ex-accordo" tale da
garantire in ogni caso e nel tempo un incremento minimo di lit.3.000.000 annui e che verrà riassorbito quando, per effetto della maturazione dei nuovi scatti, l'incremento sarà superiore.
APPLICAZIONE NUOVA NORMATIVA
Per potere applicare nel modo migliore la nuova disciplina per i Quadri Xxxxxxxxx sono previste precise modalità e scadenze.
Entro novanta giorni dalla stipula del nuovo contratto le aziende dovranno comunicare alle Organizzazioni Sindacali interne, se sono in grado di applicare immediatamente la nuova normativa in tutta l’azienda, se intendono, invece, presentare un piano di applicazione graduale indicando tempi e modalità di attuazione per i diversi settori operativi, oppure rinviare l'applicazione ad una fase successiva.
TRATTATIVA SINDACALE AZIENDALE
F Valore professionale delle posizioni di lavoro
F Relativi livelli retributivi
F Criteri per avanzamenti di carriera
Quando l'azienda sarà in grado di applicare totalmente o parzialmente la nuova disciplina si darà avvio ad una fase di trattativa sindacale della durata di trenta giorni durante la quale le parti dovranno stabilire il valore professionale da assegnare alle diverse posizioni di lavoro al fine di individuare il nuovo assetto funzionale della categoria ed i relativi livelli retributivi, anche in superamento delle tabelle nazionali.
Si dovranno inoltre fissare i nuovi criteri per lo sviluppo professionale finalizzati alla formazione di figure ad elevato contenuto funzionale, specialistico e strategico che comportino avanzamenti di carriera.
Inquadramento a Quadro direttivo del preposto
L’inquadramento a Quadro direttivo dovrà essere collegato al grado di autonomia e responsabilità e in base al numero degli addetti dello Sportello o di una struttura centrale o periferica. Questa la proposta:
x. xxxxxxx (con preposto) | inquadramento del preposto |
da 5 a 6 | 1° livello retributivo |
con 7 | 2° livello retributivo |
da 8 a 9 | 3° livello retributivo |
da 10 in poi | 4° livello retributivo |
Per l'inquadramento tra i quadri direttivi del preposto si fa prevalentemente riferimento ai compiti ed alle responsabilità attribuitegli.
Il coordinamento del numero degli addetti rimane soltanto come requisito minimo, qualora non fosse riscontrabile quello professionale.
E’ previsto l’inquadramento nel terzo livello retributivo per il dipendente con delega del concessionario a rappresentarlo dinanzi al giudice dell’esecuzione.
ORARIO DI LAVORO (quadri direttivi)
F Durata giornaliera correlata all'unità produttiva
F Autogestione dei recuperi per prestazioni aggiuntive
Per quanto riguarda l'orario di lavoro viene introdotta una particolare innovativa disciplina basata sul concetto che la prestazione lavorativa delle alte professionalità è più collegata alla qualità ed ai risultati che non alla quantità temporale.
Rimane previsto che l'orario giornaliero faccia riferimento a quello praticato dal restante personale dell'unità produttiva (37 ore dal 2000).
Per le prestazioni aggiuntive si introduce il principio del recupero auto gestito nell'ambito del rapporto fiduciario con l'azienda. Rimane all'autonoma decisione del singolo scegliere quando recuperare il plus orario.
ORARIO DI LAVORO 1° E 2° LIVELLO RETRIBUTIVO
F AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
F CORRISPONDENTE EROGAZIONE SALARIALE
Per i quadri direttivi inquadrati nel primo e secondo livello retributivo che avranno già inglobato nella retribuzione una quota forfettizzata per lavoro straordinario, l'autogestione dei recuperi viene previsto sia effettuata per le prestazioni eccedenti le dieci ore mensili.
Qualora il recupero non sia stato obiettivamente possibile, il lavoratore, annualmente, comunicherà all'azienda la quantità di plus orario effettuato a fronte del quale l'azienda erogherà una quota corrispondente di salario.
PARTE ECONOMICA
NUOVA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
F Busta paga più trasparente
F Premio di rendimento inserito in tabella nazionale
Sganciamento dalle note di qualifica Al riparo da interventi riduttivi.
Attraverso la ristrutturazione della retribuzione si ottengono alcuni vantaggi significativi. Il più importante consiste nella distribuzione all'interno della tabella nazionale di una quota standard del premio di rendimento, ottenendo in questo modo lo sganciamento dalle note di qualifica e, con il consolidamento, la protezione del premio di rendimento da possibili riduzioni nei casi di crisi aziendale.
La nuova busta paga diventa più chiara anche per l'accorpamento di alcune voci.
La retribuzione annua sarà suddivisa per tutti su 13 mensilità, comprendenti un premio di rendimento standard per le quattro aree professionali, e, per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, il 15% della retribuzione annua.
Detta operazione sarà realizzata a parità di costo per le aziende e a parità di condizioni retributive per i lavoratori.
I trattamenti economici previsti nel settore del credito che hanno avuto decorrenza dal 1° ottobre 1999, saranno erogati in qualità di arretrati, e alleghiamo tutte le tabelle relative per poterne quantificare gli importi.
nuova struttura della retribuzione – dall’1.1.2000 | |
Aree professionali 1ª - 2ª - 3ª | |
Nuova voce che accorpa in 13 mensilità: | |
Stipendio | Paga base, ex scala mobile, ind. mensa, edr, 1/13° della 14ª , ind. carica (dispos. part. Casse) + 1/13° del premio di rendimento standard; |
scatti di anzianità | Importo equivalente all'attuale misura mensile; |
ex-ristrutturazione | 1/13° dell'importo degli scatti riconosciuti sulla 14ª e sul premio di rendimento; |
Quadri direttivi | |
Nuova voce che accorpa in 13 mensilità: | |
stipendio | per ex-quadri le voci di cui sopra - e per i funzionari: stipendio, indennità direttiva e ind. rappresentanza + 1/13° del premio di rendimento; |
scatti di anzianità | per ex-quadri vedi aree profes. |
Assegno ex-intesa | differenza minima tra 2° e 3° livello; |
ex-ristrutturazione | per ex-quadri vedi aree profes. |
il premio di rendimento standard è composto da: 150% + quota fissa di 600.000 + quota riparametrata da 638.000 a 970.000 – per ex funzionari: 15% della retribuzione annua; le maggiorazione eventualmente prevista dal CIA rimangono come voce aziendale. |
• la quota standard viene distribuita sulle 13 mensilità;
• la eventuale differenza "aziendale" viene erogata solo al personale in servizio alla data di stipula del CCNL ed ai neo-assunti privi di previdenza complementare;
• in caso di pre-crisi le Parti possono concordare, modalità e quantità dell'eventuale riduzione della quota aziendale extra standard.
premio di rendimento
Aumenti tabellari
Gli aumenti tabellari prevedono il riconoscimento dell’inflazione programmata per il 2° biennio retributivo 1/1/2000-31/12/2001 con un ulteriore riconoscimento dello 0,2% a partire dall’1/1/2000.
Nelle tabelle che seguono si evidenzia lo sviluppo degli incrementi retributivi che sono stati previsti per tutte le voci della retribuzione compreso gli scatti di anzianità.
nuove misure indennità e compensi vari | ||
Aree professionali e quadri direttivi | Lavori in locali sotterranei | 84.400 |
Turno notturno | 56.300 | |
quadri direttivi | per intervento | 112.550 |
Aree professionali | Turno diurno | 7.900 |
indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15 | 6.750 | |
giornata di reperibilità | 56.300 | |
per intervento | 33.800 | |
2^ area 1° livello | Pernottamento | 33.800 |
vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno | 45.000 | |
vigilanza notturna NON superiore all'orario normale diurno | 27.000 | |
custodia diurna al sabato | 90.000 | |
1ª area | vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno | 27.000 |
scatti di anzianità | |
Decorrenza | • da biennale a triennale; |
Numero scatti | • 12 scatti: per aree professionali (1ª -2ª -3ª ) - quadri di 1° e 2° livello in servizio al 12 luglio 1995; • 8 scatti: per gli assunti successivamente; • 9 scatti: per i quadri di 4° livello (ex-funzionari in servizio al 12.7.1995); • 7 scatti: per i quadri del 4° livello assunti successivamente |
Rivalutazione scatti | Gli scatti di anzianità vengono rivalutati integralmente in relazione agli incrementi salariali conseguiti. |
Assegno ex-intesa: lire 3.000.000 annui
Tabelle del trattamento economico dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999
FUNZIONARI | |
Stipendio mensile | 3.096.397 |
Scatto di anzianità | 154.818 |
Indennità direttiva funzionari | 1.618.231 |
Maggiorazione di grado | 166.504 |
Indennità di rappresentanza | 622.240 |
PERSONALE NON DIRETTIVO (15,5 mensilità) | Importi mensili | |
p.livello | xx.xxx. | |
4a Area professionale - 2° liv. | 2.437.080 | 67.487 |
4a Area professionale - 1° liv. | 2.230.605 | 67.487 |
3a Area professionale - 4° liv | 1.982.496 | 67.487 |
3a Area professionale - 3° liv. | 1.782.038 | 67.487 |
3a Area professionale - 2° liv. | 1.639.540 | 67.487 |
3a Area professionale - 1° liv. | 1.495.925 | 67.487 |
2a Area professionale - 3° liv. | 1.355.868 | 57.777 |
2a Area professionale - 2° liv. | 1.294.654 | 47.223 |
2a Area professionale - 1° liv. | 1.234.568 | 47.223 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 1.131.032 | 34.365 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 1.093.613 | 32.664 |
La percentuale di aumento dello 0,5% deve intendersi applicabile anche al "futuro" 3° livello retributivo Quadri /Direttivi
RIFORMA DELLA STRUTTURA | (13 MENSILITA' DAL 1° GENNAIO 2000) | ||
RETRIBUTIVA | importi mensili | ||
PER LE 3 AREE PROFESSIONALI | stipendio | scatti di anz. | imp. ex xxxx.xxx. |
3a Area professionale – 4° liv | 3.720.307 | 67.622 | 13.004 |
3a Area professionale – 3° liv. | 3.461.951 | 67.622 | 13.004 |
3a Area professionale – 2° liv. | 3.281.103 | 67.622 | 13.004 |
3a Area professionale – 1° liv. | 3.100.255 | 67.622 | 13.004 |
2a Area professionale – 3° liv. | 2.919.407 | 57.893 | 11.133 |
2a Area professionale – 2° liv. | 2.841.901 | 47.317 | 9.099 |
2a Area professionale – 1° liv. | 2.764.395 | 47.317 | 9.099 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 2.631.084 | 34.434 | 6.622 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 2.583.547 | 32.729 | 6.295 |
(13 MENSILITA' DAL 1° FEBBRAIO 2000) | |||
stipendio | scatti di anz. | imp. ex xxxx.xxx. | |
3a Area professionale – 4° liv | 3.742.629 | 68.028 | 13.082 |
3a Area professionale – 3° liv. | 3.482.723 | 68.028 | 13.082 |
3a Area professionale – 2° liv. | 3.300.790 | 68.028 | 13.082 |
3a Area professionale – 1° liv. | 3.118.857 | 68.028 | 13.082 |
2a Area professionale – 3° liv. | 2.936.923 | 58.240 | 11.200 |
2a Area professionale – 2° liv. | 2.858.952 | 47.601 | 9.154 |
2a Area professionale – 1° liv. | 2.780.981 | 47.601 | 9.154 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 2.646.871 | 34.641 | 6.662 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 2.599.048 | 32.925 | 6.333 |
(13 MENSILITA' DAL 1° OTTOBRE 2000) | |||
stipendio | scatti di anz. | imp. ex xxxx.xxx. | |
3a Area professionale – 4° liv | 3.763.213 | 68.402 | 13.154 |
3a Area professionale – 3° liv. | 3.501.878 | 68.402 | 13.154 |
3a Area professionale – 2° liv. | 3.318.944 | 68.402 | 13.154 |
3a Area professionale - 1° liv. | 3.136.011 | 68.402 | 13.154 |
2a Area professionale - 3° liv. | 2.953.076 | 58.560 | 11.262 |
2a Area professionale - 2° liv. | 2.874.676 | 47.863 | 9.204 |
2a Area professionale - 1° liv. | 2.796.276 | 47.863 | 9.204 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 2.661.429 | 34.832 | 6.699 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 2.613.343 | 33.106 | 6.368 |
PER LE 3 AREE PROFESSIONALI | (13 MENSILITA' DAL 1° FEBBRAIO 2001) | ||
stipendio | scatti di anz. | imp. ex xxxx.xxx. | |
3a Area professionale - 4° liv | 3.783.911 | 68.778 | 13.226 |
3a Area professionale - 3° liv. | 3.521.138 | 68.778 | 13.226 |
3a Area professionale - 2° liv. | 3.337.198 | 68.778 | 13.226 |
3a Area professionale - 1° liv. | 3.153.259 | 68.778 | 13.226 |
2a Area professionale - 3° liv. | 2.969.318 | 58.882 | 11.324 |
2a Area professionale - 2° liv. | 2.890.487 | 48.126 | 9.255 |
2a Area professionale - 1° liv. | 2.811.656 | 48.126 | 9.255 |
1a Area professionale - Liv. Un. | 2.676.067 | 35.024 | 6.736 |
RIFORMA DELLA STRUTTURA RETRIBUTIVA | (13 MENSILITA' DAL 1° GENNAIO 2000) importi mensili – 0,20% | |||
PER I QUADRI DIRETTIVI | stipendio | scatti di anz. | ex xxxx.xxx. | forfettizz. |
4° livello | L. 6.008.190 | L. 155.128 | L. 23.269 | |
3° livello | L. 5.040.060 | L. 155.128 | L. 23.269 | |
2° livello | L. 4.288.686 | L. 67.622 | L. 13.004 | L. 173.423 |
1° livello | L. 4.030.332 | L. 67.622 | L. 13.004 | L. 165.715 |
(13 MENSILITA' DAL 1° FEBBRAIO 2000) – 0,60% | ||||
stipendio | scatti di anz. | ex xxxx.xxx. | forfettizz. | |
4° livello | L. 6.044.239 | L. 156.059 | L. 23.409 | |
3° livello | L. 5.070.300 | L. 156.059 | L. 23.409 | |
2° livello | L. 4.314.418 | L. 68.028 | L. 13.082 | L. 174.464 |
1° livello | L. 4.054.514 | L. 68.028 | L. 13.082 | L. 166.709 |
(13 MENSILITA' DAL 1° OTTOBRE 2000) – 0,55% | ||||
stipendio | scatti di anz. | ex xxxx.xxx. | forfettizz. | |
4° livello | L. 6.077.482 | L. 156.917 | L. 23.538 | |
3° livello | L. 5.098.187 | L. 156.917 | L. 23.538 | |
2° livello | L. 4.338.147 | L. 68.402 | L. 13.154 | L. 175.424 |
1° livello | L. 4.076.814 | L. 68.402 | L. 13.154 | L. 167.626 |
(13 MENSILITA' DAL 1° FEBBRAIO 2001) – 0,55% | ||||
stipendio | scatti di anz. | ex xxxx.xxx. | ||
4° livello | L. 6.110.908 | L. 157.780 | L. 23.667 | |
3° livello | L. 5.126.227 | L. 157.780 | L. 23.667 | |
2° livello | L. 4.538.398 | L. 68.778 | L. 13.226 | |
1° livello | L. 4.267.784 | L. 68.778 | L. 13.226 |
Scatti di anzianità
F QUANTITA' DEGLI SCATTI DI ANZIANITA' INVARIATA
F CADENZA: DA BIENNALI a TRIENNALI
Primo scatto successivo in maturaz ione slitta di 6 mesi anziché di 12
La proposta di intervento sulla parte automatica del salario, fermo restando il numero degli scatti, si è concretizzata, analogamente a quanto già siglato nel credito, attraverso una dilatazione delle cadenze che da biennali sono diventate triennali.
PREMIO AZIENDALE
Criteri di calcolo:
F Collegamento ai risultati
F Vasta gamma di parametri
F Possibilità di definire l'importo con valori riferiti all’andamento di gruppo
L'intervento sulla retribuzione legata ai risultati dell'impresa ha valorizzato il PREMIO AZIENDALE che diventerà l'argomento più importante della contrattazione integrativa.
Il massimo collegamento con l'andamento economico dell’azienda si potrà realizzare utilizzando una vasta gamma di indicatori.
L'importo del premio dovrà essere definito anche attraverso un indicatore complessivo che può essere espresso in riferimento ad andamenti di gruppo.
MISSIONI
F FINO A 25 KM ( dalla dimora abituale): solo rimborso spese di viaggio
F OLTRE 25 KM: Fino a 4 giorni : rimborso spese viaggio piè di lista
F OLTRE 25 KM: Dal 5° giorno: ripristino diaria anche per i 4 giorni precedenti
SALARIO INCENTIVANTE
obiettivi | Confronto aziendale con Sindacato |
trasparenza e regole certe | |
erogazione | salario |
azioni |
I sistemi incentivanti, nella prassi, erano utilizzati ampiamente dalle banche, però spesso in modo discriminatorio, senza regole e riferimenti oggettivi. E' utile ricordare che in molti casi raggiungevano forme di esasperazione tali da turbare la tranquillità dei lavoratori coinvolti in una spirale di tensioni.
Si propongono due obiettivi:
la previsione di una fase di confronto sindacale nella sede aziendale per la definizione di criteri certi e trasparenti e l’informazione, a consuntivo, sulle erogazioni avvenute.
I sistemi incentivanti potranno assumere forma sia di erogazioni salariali che di assegnazioni gratuite o agevolate di azioni.
L'attribuzione del premio incentivante deve rispettare tre criteri vincolanti:
F è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi diversi da quelli del premio aziendale;
F è riferita a gruppi omogenei di posizioni lavorative;
F è riconosciuta anche al personale che fornisce contributi indiretti
PROCEDURA SINDACALE
F Confronto con sindacato aziendale
F Informativa a tutto il personale
F Verifica a consuntivo
Si prevede che le aziende, prima di procedere all'applicazione del sistema incentivante, debbano fornire una dettagliata informazione al sindacato che potrà formulare osservazioni e proposte.
Dopo questa fase l'azienda dovrà rendere noto a tutto il personale gli obiettivi scelti, i criteri e l'entità dei premi.
Qualora dovessero verificarsi cambiamenti su alcuni aspetti di tale impostazione, l'azienda dovrà ripetere la procedura.
E' inoltre prevista una verifica finale in cui l'azienda dovrà comunicare: i risultati conseguiti; il numero dei premiati (distinto anche per gruppi omogenei); l'ammontare globale dei premi assegnati.
FESTIVITA' CIVILI CADENTI NEL GIORNO DI DOMENICA
RECUPERO
Attraverso: riconoscimento di un compenso aggiuntivo di giornate di p ermesso
Viene sanato un vecchio contenzioso, aperto con le aziende, relativo alle festività civili cadenti di domenica. In questi casi, d'ora in poi, si avrà
diritto ad una giornata di permesso retribuito oppure alla monetizzazione, a seconda dell'intesa tra azienda e dipendente.
protocollo per il personale delle aziende concessionarie già destinatarie delle disposizioni particolari per le Casse di Risparmio
Inquadramenti | ❑ introduzione della nuova disciplina per le aree professionali; ❑ confronto negoziale in sede aziendale per l'applicazione dei profili professionali delle 3 aree; in tale sede vengono definiti anche eventuali profili per i quadri; ❑ ulteriori nuovi profili professionali possono essere definiti "tempo per tempo"; ❑ fungibilità: all'interno dell'area professionale di appartenenza (azienda e XX.XX. effettueranno una valutazione congiunta). Sono confermate le specifiche regolamentazioni sulle fungibilità contenute in accordi aziendali; ❑ le parti definiscono anche l'inserimento dei funzionari nei Quadri Xxxxxxxxx, salvaguardando i profili già definiti in azienda. |
maggiorazioni lauree iscrizione albo | ❑ restano in vigore come ad-personam per chi consegue il diritto entro il 1° gennaio 2002. |
assunzioni | ❑ l'azienda informa le XX.XX. sui criteri; |
trasferimenti | ❑ la norma sulla fornitura dell'alloggio si introduce dall' 1.1.2002; |
provvidenze per studio | ❑ restano in vigore le attuali norme fino al 31.12.2001; ❑ dal 2002 si applica la disciplina generale; |
permessi ex-festività | ❑ dal 2001 si applica la disciplina generale (conteggio effettivo delle giornate) |