Contract
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN “CATALOGO DI PRODOTTI SAAS NELL’AMBITO DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION (PRINCO) – ID SIGEF 2297 – CIG 89910186C4
RISPOSTA ALLA QUINTA RICHIESTA DI CHIARIMENTO
1) DOMANDA
Con terza tranche di chiarimenti (del 21.01.2022) veniva individuato un refuso in punto di importo della cauzione definitiva da aversi a garanzia degli oda e degli AS, ma resta dubbio quale sia il refuso individuato dal chiarimento (fra il punto in cui la cauzione è fissata a 900.000 euro e quello in cui si dispone che sia pari al 3% della base dell'AQ)Incidendo ciò sui costi del premio della polizza, anche ai fini della formulazione dell'offerta, si chiede confermare che l'importo corretto di tale polizza definitiva sia pari a 900.000 euro (da modularsi in base al ribasso come negli esempi della tabella a pagina 38).Grazie.
Risposta
È stato ripubblicato il documento corretto relativo alla terza tranche di chiarimenti. Per chiarezza il refuso è relativo alla percentuale che è pari a 0,3% e non 3%. Pertanto, il riferimento corretto è al valore pari a € 900.000,00.
2) DOMANDA
Con particolare riferimento all’art. 26, paragrafo 9 dello “Schema di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di un “catalogo di prodotti SAAS nell’ambito della produttività individuale e collaboration (Princo) per le pubbliche amministrazioni”, vi chiediamo di confermare che gli obblighi richiamati dal seguente inciso – “il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore” – si applichino solo ed esclusivamente laddove non si ricada in una delle eccezioni previste dagli artt. 45 e 46 del Regolamento (UE) 2016/679. Se confermata tale interpretazione, assumiamo dunque che in caso di trasferimento all’estero effettuato sulla base della sottoscrizione delle Standard Contractual Clauses, al Fornitore non si applicheranno gli obblighi di garanzia sopra richiamati.
Risposta
Nel caso in cui il trasferimento extra-UE avvenga verso Stati coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l’adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell’European Data Protection Board, le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti possono avere sede al di fuori dell’UE.
3) DOMANDA
Per quanto concerne le condizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto della fornitura del sevizio, espressamente richiamate all’art. 26, paragrafo 9 dello “Schema di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di un “catalogo di prodotti SAAS nell’ambito della produttività individuale e collaboration (Princo) per le pubbliche amministrazioni”, vi chiediamo di confermare che il Fornitore sia obbligato a garantirle al momento dell’affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici.
Risposta
Si conferma, precisando che in sede di Domanda di partecipazione il concorrente deve procedere a redigere quanto indicato al punto 19.
4) DOMANDA
Riferimento Allegato 1 – Capitolalo Tecnico Speciale. Paragrafo 2.4.4 “Caratteristiche ulteriori del Bundle Posta
Elettronica+Documentale”, pagina 14: Accesso offline per la posta elettronica, calendario e archivio documentale anche in assenza di connessione, sia attraverso browser web che dispositivo mobile [qualitativo].
Si chiede conferma che il requisito si possa considerare soddisfatto qualora l’accesso avvenga attraverso browser web o app, anche su dispositivo mobile.
Risposta
Non si conferma.
5) DOMANDA
Con riferimento alle certificazioni ISO 27001, CSA ed Agid, richieste al punto 2.3. del documento “Allegato 1: Capitolato Tecnico Speciale”, si chiede di confermare se, nell’ipotesi in cui non siano state ottenute al momento della stipulazione del contratto, tale carenza impedirà la conclusione del contratto e determinerà l’escussione della cauzione provvisoria.
Risposta
Non si conferma, le certificazioni ISO 27001 e CSA sono requisiti minimi che devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta, mentre come previsto dalla documentazione di gara la qualificazione cloud per la Pubblica Amministrazione (c.d. qualificazione AgID) dovrà essere posseduta almeno in fase di stipula. Nel caso in cui detti requisiti non fossero comprovati dall’Aggiudicatario si procederà con l’escussione della cauzione provvisoria.
6) DOMANDA
Vista la risposta “terzi chiarimenti” la deroga all’articolo 3 dell’allegato 12, predisposta a pagina 38 è un refuso, si chiede quindi di confermare che la seconda cauzione definitiva richiesta è pari ad € 900.000,00 oltre la percentuale di ribasso. Si chiede inoltre se sarà considerato aggiudicatario qualunque operatore economico che abbia presentato valida offerta (come indicato al punto 21 del capitolato) oppure ci sarà un solo aggiudicatario cioè colui che ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice (punto 17 del capitolato).
Risposta
Per quanto riguarda il primo quesito si veda risposta alla domanda 1).
Relativamente al secondo quesito, si conferma che il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, come disciplinato dal Capitolato d’Oneri al paragrafo 21. Si precisa pertanto che tutti gli operatori che avranno presentato offerte valide saranno ammessi all’Accordo Quadro con i propri cataloghi e che il criterio di valutazione delle offerte sarà il minor prezzo. Ne consegue che il numero di aggiudicatari sarà pari al numero di offerte valide come dettagliato nel Capitolato d’Xxxxx.
7) DOMANDA
Vista la risposta “terzi chiarimenti” confermate che la seconda cauzione definitiva richiesta è pari ad € 900.000,00 oltre la percentuale di ribasso? In caso contrario ci indicate il valore preciso?
Si chiede un ulteriore precisazione:
1. L’aggiudicazione al punto 17 del capitolato è prevista come di seguito riportato: L’Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, data la natura della fornitura ossia beni standardizzati, per i quali le caratteristiche sono fisse e determinate a prescindere dalla modalità di acquisizione tali prodotti sono difatti espressamente definiti in un listino.
2. Poi però nel punto 21 successivo c’è una contraddizione: All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del/dei concorrente/i che ha/hanno presentato offerte ammissibili secondo le regole di gara, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RDP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, come risultante al momento della valutazione da parte della Commissione giudicatrice e quindi sia prima dell’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia sia prima dell’eventuale procedimento di verifica documentale e funzionale. Si precisa che tutti
gli operatori che avranno presentate offerte valide saranno ammessi all’Accordo Quadro con i propri cataloghi.
La domanda è: tutti gli operatori che avranno presentato offerte valide e che saranno ammessi all’accordo quadro dovranno presentare cauzione definitiva?
Risposta
Si veda la risposta alla domanda 6). Si aggiunge che tutti gli operatori economici ammessi dovranno quindi presentare la garanzia definitiva secondo quanto disciplinato dal Capitolato d’Oneri.
Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |