TRA
REP. /2011
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTE SAN XXXXXX, MONTEVEGLIO, SAVIGNO E L'UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA PER LA COSTITUZIONE DI UN “SERVIZIO LOCALE DI SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO TURISTICO ED EUROPEO”
L’anno Duemilaundici (2011), il giorno ….........…........... del mese di …........…........, nella Sede dell'Unione di Comuni, sita a Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx 00,
• II Comune di Bazzano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Xxxx Xxxxxxx nato Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (MO) il 24.10.1977 (C.F. Ente 00577940372), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bazzano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/04/2011, esecutiva;
• Il Comune di Crespellano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Xxxxxxx Xxxxxx nato a Bazzano (BO) il 03.10.1943 (C.F. Ente 80008250377), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Crespellano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del
, esecutiva;
• Il Comune di Castello di Serravalle, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Xxxxxx Xxxxx nata a Bologna (BO) il 07/05/1967 (C.F. Ente 80007030374), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castello di Serravalle, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2011, esecutiva;
• Il Comune di Monte San Xxxxxx, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Bologna (BO) il 24.04.1950 (C.F. Ente 8001373037), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monteveglio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08/04/2011, esecutiva;
• Il Comune di Monteveglio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Bologna (BO) il 26.07.1974 (C.F. Ente 00623340379), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monteveglio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del
, esecutiva;
• Il Comune di Savigno, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx nato a Savigno (BO) il 11.01.1949 (C.F. Ente 0104202378), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Savigno, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del
22/03/2011, esecutiva;
• L’Unione di Comuni Valle del Samoggia, rappresentata dal Presidente, Sig. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx nato a Savigno (BO) il 11.01.1949 (C.F. Ente 91311930373), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’Unione di Comuni Valle del Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. 12 del 26/04/2011, esecutiva;
PREMESSO CHE:
• L’Unione di Comuni Valle del Samoggia, si è costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009;
• L’Unione di Comuni è subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia nella convenzione sottoscritta con i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Monte San Xxxxxx, Monteveglio e Savigno per la costituzione del servizio associato “Turismo sviluppo europa”, Rep. 29/2006, avente scadenza in data 31.12.2010;
• I Comuni aderenti alla convenzione associativa sopra richiamata, con l'aggiunta del Comune di Crespellano, intendono gestire in forma associata e in rete tra gli stessi un Servizio locale per la promozione del territorio in ambito turistico ed europeo, finalizzato a: Promozione della cittadinanza attiva europea – Promozione turistica – Progettazione europea – Gestione unità locali di sviluppo e promozione del territorio in ambito europeo;
• Che, ai sensi di statuto, per le finalità di cui al punto precedente è necessario sottoscrivere una convenzione tra gli Enti interessati avente durata non inferiore a cinque (5) anni;
• tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Oggetto della presente convenzione è la costituzione del Servizio locale di sviluppo e promozione del territorio in ambito turistico ed europeo.
2. La gestione associata ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del territorio dei Comuni dell'Unione al fine di gestire con efficienza ed efficacia dell’intero territorio, con una particolare attenzione al territorio ai benefici che possono derivare dalle progettazioni nell'ambito dei programmi di sviluppo elaborati dall'Unione Europea.
ART. 2
DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA
1. Per le finalità di cui all’art.1 della presente convenzione, i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Xxxxxx, Monteveglio e Savigno delegano all'Unione di Comuni Valle del Samoggia la costituzione e gestione del Servizio locale di sviluppo e promozione del territorio in ambito turistico ed europeo, per la promozione della cittadinanza
attiva europea, la promozione turistica e la progettazione europea per la valorizzazione economica e sociale del territorio, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.
2. L'Unione di Comuni Valle del Samoggia accetta la presente delega e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto.
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio svolgerà le funzioni previste dalla presente convenzione e dagli indirizzi che verranno assunti dalla Giunta dell'Unione.
2. L'Unione si impegna a:
a) organizzare e gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti in sede di Giunta dell'Unione;
b) gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto;
3. I Comuni si impegnano:
a) a rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione nel rispetto della presente convenzione e previo parere unanime favorevole del tavolo permanente dei segretari di cui al successivo articolo 7;
b) ad ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.
1. L'Unione gestirà il servizio previo allestimento di tutte le procedure idonee al corretto funzionamento dello stesso.
ART. 5
▪ azioni sovracomunali di promozione del territorio;
▪ orientamento e sostegno alle amministrazioni locali nei processi di conoscenza e acquisizione delle risorse comunitarie;
▪ creazione di una rete di collegamenti con gli operatori locali del settore, gli EELL e le altre realtà nazionali ed europee;
▪ predisposizione di azioni e di progettazione ricadenti in programmi europei;
▪ gestione progetti europei;
▪ informazione, orientamento e sensibilizzare alla conoscenza di normative, politiche e programmi comunitari al fine di favorire la piena partecipazione al processo di integrazione europea;
ART. 6
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DELEGA
1. L'Unione di Comuni esercita la delega di cui alla presente convenzione mediante l’organizzazione e la gestione anche economica del servizio associato, ai sensi di quanto
previsto all'art. 9.
2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio della delega, secondo quanto disposto nei progetti attivati nell'ambito della presente convenzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9.
3. L’Ente delegato deve, nell’assunzione degli atti, nell’espletamento dei servizi e nell’esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega di cui è destinatario. Gli atti emanati nell’esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione sono definitivi.
4. L’organizzazione ed il funzionamento del servizio saranno disciplinati da apposito regolamento di organizzazione approvato dall'Unione di Comuni .
ART. 7
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci anche mediante la costituzione di apposita consulta degli Assessori.
2. Il coordinamento tecnico delle attività tara l’Unione e i Comuni è garantito dal tavolo permanente dei Segretari ai sensi dello statuto dell’Unione.
3. Per motivate esigenze i segretari degli Enti si avvalgono di funzionari tecnici che possono anche essere delegati a trattare specifici oggetti.
ART. 8
SEDE E STRUMENTAZIONE
ART. 9
RISORSE FINANZIARIE E PERSONALE
1. Le spese relative all’esercizio delle funzioni dei servizi delegati con la presente convenzione sono finanziate prioritariamente dai fondi provinciali, regionali, statali e europei intercettati con specifici progetti e sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione, in relazione della tipologia delle attività.
2. Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere.
ART. 10 DURATA E RECESSO
1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione a tempo indeterminato e potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla
stipula del presente atto. La revoca è deliberata dal Consiglio con apposito atto a maggioranza assoluta da assumersi entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall’adozione della deliberazione di recesso.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione da assumersi con le stesse modalità di cui al comma precedente devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione di Comuni. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell’ambito della Giunta dell’Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall’Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
5. L’Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell’esercizio della presente gestione associata. La Conferenza dei Sindaci determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
6. Il non rispetto da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO DEL COMUNE DI BAZZANO
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE IL SINDACO DEL COMUNE DI CRESPELLANO
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN XXXXXX IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEVEGLIO