DISCO
DISCO
Ente pubblico regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza nel Lazio
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO, SITO IN XXXX, XXX XXXXXX XX XXXXXX, 00
CIG 819978222B
L’anno **************, il giorno **** del mese di ******* in Roma, nell’Ufficio del Direttore Generale di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00X, innanzi a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio 2019, sono personalmente comparsi, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell’art. 48 della vigente legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:
- ******* , nato a ***** il ***** 19**, domiciliato per la carica in Xxxx - Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00/x, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta il decreto n. ***** del **** *****;
- il/la *****, nato/a a ***** il ********, domiciliato/a a ********** , che interviene al presente atto nella sua qualità di ****** del ************** (che in prosieguo sarà indicata come concessionario o aggiudicatario o prestatore di servizi) con sede in ********(CF e P. IVA ************) giusta procura del
******************** che si allega al presente atto.
I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono
qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO
CHE con determinazione direttoriale n. 3572 del 17.12.2019, l’Amministrazione ha indetto un’apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della concessione del servizio di “bar/tavola calda” presso il locale di DISCO sito in xxx X. xx Xxxxxx 00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs 50/2016;
CHE con determinazione direttoriale n. ******* del ***************, l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara alla soc.
*********************;
CHE con nota prot. **************************, l’Amministrazione ha richiesto l’informativa antimafia tramite la Banca dati Nazionale Antimafia per
******************;
CHE con richiesta telematica all’Autorità competente, l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva (DURC) nei confronti del ***********************;
CHE l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alla regolarità fiscale nei confronti della soc. ************;
CHE l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alle annotazioni sugli operatori economici dell’ANAC nei confronti del
***************;
CHE il concessionario ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la
documentazione richiesta dall’ Amministrazione con nota prot. n. ******del
************;
CHE il Concessionario ha costituito ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.n. 50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Capitolato d’Oneri mediante polizza
************ rilasciata************** per la somma €*************;
CHE il Concessionario ha costituito le polizze per la copertura assicurativa contro i rischi come richiesto dal Capitolato (art. 24) i cui estremi ed importi sono: *********,**********,************;
CHE il Concessionario ha, ai sensi dell’art. 24 del Capitolato, stipulato apposita polizza fideiussoria dell’importo di € 50.000,00, i cui estremi sono
**********/************, che potrà essere escussa in caso di mancato rilascio dei locali in caso di risoluzione contrattuale o nel caso di scadenza naturale dell’affidamento, qualora il locale o i macchinati/attrezzature di proprietà dell’Amministrazione siano stati danneggiati;
CHE ai sensi dell’art.32 , comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi come di seguito indicato: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante…”;
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Amministrazione in seguito denominata anche (“Stazione Appaltante“ o “SA”) e l’operatore economico aggiudicatario (di seguito anche concessionario o gestore), per l’affidamento del Servizio di gestione del “bar/tavola calda” presso il locale di DISCO di via Xxxxxx xx Xxxxxx 22 (anche detto “BAR DE LOLLIS”).
2. Il Concessionario si impegna a fornire il servizio, secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti: a)Progettazione preliminare, Capitolato d’oneri e relativi allegati, b) Offerta tecnica, c) Offerta economica e Piano economico- finanziario, che ai fini del presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, di cui si omette la relativa lettura avendo l’impresa dichiarato di conoscerne il contenuto ed i termini.
3. Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a), b), c) si evidenzia che gli stessi, sottoscritti dai contraenti, pur costituendo parte integrante del presente contratto, non vengono ad esso materialmente allegati; i medesimi restano depositati agli atti di DiSCo ove sono rintracciabili in allegato al prot. n.
********** del *********.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
La concessione ha per oggetto il servizio di gestione bar/tavola calda del “BAR DE LOLLIS”, secondo le specifiche tecniche e modalità operative di gestione indicate dettagliatamente nel Capitolato d’Oneri il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato e parte integrante del presente contratto.
ART 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione di cui al presente contratto ha durata di quattro anni a far data dalla stipula. Ciascuna annualità è considerata di dieci mesi. Il servizio avrà esecuzione nei periodi ed orari specificati nell’art. 3 del Capitolato, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione.
ART. 4 IMPORTI DOVUTI DAL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione i seguenti importi:
• € *********** annui, iva esclusa, a titolo di canone concessorio (come risultante dall’applicazione del rialzo percentuale offerto, in base all’offerta economica del Concessionario, in misura del ***% sull’importo del canone posto a base di gara).
Il canone di concessione deve essere corrisposto mensilmente, precisamente nella misura di € ******, oltre iva al 22%, entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento.
• il 5% del fatturato annuo realizzato, a titolo di royalties.
Le royalties, come precisato nella Progettazione preliminare, sono dovute solo nel caso in cui il fatturato annuo superi il valore soglia di € 449.999,99.
Per il calcolo delle royalties e l’emissione della relativa fattura da parte dell’Amministrazione, il concessionario dovrà, entro 15 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, inviare e documentare all’Amministrazione l’importo del fatturato annuo conseguito, attraverso dati e documenti contabili ufficiali (in particolare, i “registri dei corrispettivi” specificamente relativi al servizio svolto presso il BAR DE LOLLIS).
Le royalties dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura da parte dell’Amministrazione.
• gli importi dovuti a titolo di rimborso per le utenze, previa contabilizzazione da parte dell’Amministrazione;
2. A pena di nullità assoluta, il concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pertanto, il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o nelle altre modalità previste dalla L. n. 136/2010 e ss.
Il bonifico dovrà essere intestato a DISCO - Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX): CODICE IBAN - IT 46 P 00000 00000 000000000X00.
3. Costituisce parte integrante di tale clausola quanto prescritto in particolare nell’art. 15 del Capitolato d’oneri.
4. Si rinvia all’art. 19 del presente contratto in ordine alle penali applicabili per ritardato o mancato pagamento.
ART. 5 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO
1. Il Concessionario in contraddittorio con l’Amministrazione (tramite il Rup/Dec o suo delegato) effettua un sopralluogo presso la sede del BAR DE LOLLIS al fine della ricognizione del locale, degli spazi e degli impianti, nonché di eventuali arredi e attrezzature. Con il relativo Verbale di consegna redatto in tale occasione il Concessionario diviene custode dei predetti locali e delle eventuali attrezzature e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
Entro breve termine, secondo le tempistiche pianificate con l’Amministrazione, il Concessionario inizia l’erogazione del servizio.
2. Analogamente, alla scadenza del rapporto contrattuale, dovuto a qualsiasi causa, si procederà con sopralluogo in contraddittorio ai fini della riconsegna del locale, spazi e accessori.
3. Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei locali oggetto di concessione, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso l’Amministrazione.
Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il concessionario prestatore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto a DISCO provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.
4. Costituisce parte integrante di tale clausola quanto prescritto in merito in particolare negli artt. 4, 6 e 26 del Capitolato d’oneri.
ART. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di “gestione bar/tavola calda” deve essere svolto a regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel Capitolato d’oneri e l’Offerta tecnica quanto a modalità operative ed aspetti qualitativi della gestione.
2. Il Concessionario mantiene un atteggiamento collaborativo e corretto nei confronti dell’Amministrazione, garantendo la propria reperibilità, nonché nei confronti dell’utenza fruitrice del Servizio.
3. Il Concessionario applica un ribasso di almeno il 20% sui prodotti di cui al LISTINO ASSOBAR aggiornato (ALL. B al Capitolato).
4. Costituisce parte integrante di tale clausola quanto prescritto in
merito in particolare negli artt. 3, 8, 9, 14, 27 del Capitolato d’oneri. ART. 7 INTERRUZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. Il concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’aggiudicataria, per un periodo superiore a 3 gg., costituisce inadempienza contrattuale soggetta all’applicazione di penali e anche alla risoluzione del contratto, ove proseguita ad oltranza ovvero ripetuta.
3. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
ART. 8 OBBLIGHI DI REPORTISTICA
1. Il Concessionario è tenuto a redigere ogni quattro mesi un documento denominato “Resoconto quadrimestrale” e a trasmetterlo all’Amministrazione entro 15 giorni solari dal termine del quadrimestre di riferimento, pena l’applicabilità delle relative penali. Il documento ha la finalità di illustrare le attività svolte e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione del servizio.
2. Il Concessionario deve illustrare il resoconto attraverso dati, indicatori specifici, analisi quantitative e report, al fine di evidenziare punti di forza e
problematiche e di proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione.
3. Il resoconto deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati: numero di scontrini e relativi importi medi suddivisi per fascia oraria (antimeridiana e pomeridiana), giorno e mese di riferimento, soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione; organigramma, organizzazione del lavoro e formazione del personale; altri dati richiesti in forma scritta con espressa specifica delle informazioni da trasmettere, delle modalità con cui fornire le informazioni stesse.
4. Tutte le soluzioni di miglioramento e ottimizzazione devono essere successivamente condivise con l’Amministrazione e, previo accordo, attuate entro i termini concordati tra le parti.
5. Infine, il Concessionario deve produrre un documento denominato “Resoconto finale della Concessione” entro 30 giorni solari antecedenti la data di scadenza del Contratto, pena l’applicabilità delle relative penali. Tale documento deve essere prodotto dal Concessionario e trasmesso all’Amministrazione anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale per cause diverse dalla scadenza naturale e/o patologiche.
ART. 9 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL GESTORE
1. La ditta aggiudicataria è tenuta:
- al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato e relativi allegati, in conformità con la Progettazione preliminare;
- al rispetto della propria Offerta Tecnica ed economica;
- al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e di sicurezza, nonché alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione;
- al rispetto di tutte le normative nazionali e europee attinenti al servizio oggetto dell’affidamento;
- ad attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di cui si tratta e quelle ulteriori che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quello principale, comunque compatibili con la struttura e concordati con DISCO;
- all’uso esclusivo dei locali per l’attività oggetto del presente affidamento, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti al contratto ovvero non autorizzati dall’Amministrazione;
- a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti ad imposte, tasse, concessioni, consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, internet, pay tv etc. relative alla gestione compresa la tassa per i rifiuti solidi urbani;
- a provvedere alla perfetta pulizia dei locali concessi in uso (pavimenti, infissi, vetri, etc.) e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dall’Amministrazione;
- a far rispettare nei locali adibiti a bar l’assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;
- a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti;
- a provvedere affinché l’attività del bar, compresi gli approvvigionamenti, non
ostacolino la normale attività dell’Amministrazione (colli nel piazzale, etc.);
- a contribuire alla pulizia dell’area immediatamente adiacente alla struttura ed agli spazi dove viene eseguito il servizio;
- a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ed alla loro collocazione nei siti
all’uopo destinati in conformità delle disposizioni normative anche comunali vigenti in materia;
- a gestire il servizio con dignità e decoro secondo standard di levata qualità;
- a garantire che i prezzi siano costantemente esposti in modo ben visibile al pubblico;
- contabilizzare tutti gli incassi derivanti dalla gestione del servizio mediante registratori di cassa a norma di legge;
- a nominare ed a comunicare all’Amministrazione al momento dell’avvio della gestione il nominativo del Responsabile di tutte le attività del presente affidamento. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l’Amministrazione quando richiesto dalla stessa. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi, inadempienze e doglianze contestate dal Direttore dell’esecuzione del contratto al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente al Concessionario.
- a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto all’Amministrazione derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del servizio in oggetto e per la conduzione dei locali, a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all’immediato rimborso, salvo il diritto di DISCO di rivalersi sul deposito cauzionale.
2. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, a sua cura e spese:
- arredare e attrezzare convenientemente i locali, comunque in modo da non ledere l’immagine dell’Ente, fornendoli di quanto necessario per la continua,
funzionale ed accurata conduzione dell’esercizio ed all’aggiornata ed efficiente offerta dei servizi. L’aggiudicataria è obbligata a dotarsi di arredamenti e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le eventuali prescrizioni dell’Amministrazione;
- collaudare gli impianti elettrici e similari a seguito dell’installazione delle nuove attrezzature facendo ricorso a un tecnico specializzato iscritto all’albo;
- attivare e/o volturare a proprio carico le utenze (idriche, elettriche, gas e telefoniche) presenti nei locali.
3. L’aggiudicatario è responsabile dei danni che deriveranno agli impianti o ai locali o aree o a persone per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto e/o nel capitolato, per incuria o per ritardi nei lavori di manutenzione ordinaria.
4. É fatto divieto di mutamento della destinazione dei locali, salvo eventuali modifiche concordate con l’Amministrazione, pena la risoluzione dell’affidamento.
5. È, inoltre, fatto divieto assoluto di installare apparecchi/macchine relative al gioco d’azzardo (ad es. video poker, etc.).
6. L’aggiudicatario si impegna a condurre i beni consegnati in uso in modo diligente, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione per danni, gli incendi, l’igiene, la sanità e quanto altro attinente all’uso e al godimento degli immobili.
ART. 10 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Sono a carico del prestatore di servizi gli oneri delle manutenzioni ordinarie
e straordinarie relative alle attrezzature ed agli arredi, oltre agli eventuali oneri delle manutenzioni di impianti e locali che non siano spettanti alla proprietà.
2. Sono comunque a carico del prestatore di servizi i seguenti interventi di manutenzione ordinaria (elenco sommariamente indicativo, non esaustivo):
- le tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, strutture metalliche, vitree, lignee, etc. (Dovranno essere eseguite previa autorizzazione di DISCO circa la natura dell’intervento e le scelte dei colori);
- tutte le opere necessarie a conservare l'efficienza delle rubinetterie, degli infissi, delle pavimentazioni e rivestimenti (con la sostituzione delle parti che dovessero rimanere danneggiate a causa di urti accidentali);
- la sostituzione dei corpi illuminanti inefficienti;
- la sostituzione delle lampade autoalimentate di sicurezza esaurite;
- il reintegro e, ove necessario, la fornitura delle dotazioni di sicurezza, ivi compresa la cartellonistica;
- la verifica ed il mantenimento in efficienza degli impianti antincendio;
- la pulizia periodica delle fognature ed impianti di scarico;
- il mantenimento in efficienza ed eventuale sostituzione di serrature e maniglie in dotazione all'immobile consegnato;
- la pulizia di tutti i filtri installati su impianti ed attrezzature;
- l’installazione, ove eventualmente assente, o la manutenzione di dispositivi/impianti atti a consentire gli scarichi in fogna nel pieno rispetto
delle norme in materia e nel rispetto degli impianti di DISCO.
3. I danni causati dalla mancata o ritardata esecuzione degli interventi sopra elencati saranno posti a carico del prestatore di servizi.
4. L’elenco delle manutenzioni indicate in questo articolo a carico del prestatore di servizi, sono da intendersi minimali, sono infatti da includere anche le manutenzioni similari non specificatamente comprese nell'elenco.
ART. 11 OBBLIGHI MANUTENTIVI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
1. L’Amministrazione provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali
e/o strutture e/o impianti oggetto di concessione di sua proprietà.
2. L’Amministrazione non risponde di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria, qualora l’aggiudicatario non abbia segnalato tempestivamente gli interventi manutentivi necessari.
ART. 12 ISPEZIONI E CONTROLLI
1. L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli, da parte del Direttore dell’esecuzione, circa la perfetta osservanza da parte della Ditta aggiudicataria stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e/o nel Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme al presente contratto e/o al Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
4. I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate relativamente al servizio saranno comunicate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato, alla Ditta aggiudicataria a mezzo pec e/o con lettera raccomandata a/r.
ART . 13 SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ
1. Sugli spazi esterni, come individuati nell’art. 1, comma 2 del Capitolato, ancorché costituiscano pertinenze dei locali concessi per l’espletamento del servizio, DISCO conserva il diritto di poterli utilizzare per pubblicità sponsorizzanti in proprio favore.
2. Il concessionario potrà stipulare contratti di sponsorizzazione negli spazi siti all’interno del locale messo a disposizione dell’Amministrazione per l’esecuzione del servizio, anche inerenti alle forniture relative alla gestione del servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione.
3. Le pubblicità, in qualsiasi forma, sia all’interno dei locali che all’esterno (perimetrato all’interno della spazio di DISCO di fronte all’ingresso dei locali), relative all’attività svolta e ai prodotti utilizzati, dovranno essere preventivamente autorizzate da DISCO.
ART. 14 RINUNCIA ALL’AVVIAMENTO COMMERCIALE
Data la peculiare caratteristica del servizio in concessione, aperto prevalentemente all’utenza universitaria, il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi
a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei
corrispettivi che incasserà con l’espletamento dell’attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del contratto.
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
1. La cauzione definitiva costituita dal Concessionario ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, e pari ad € 180.000,00 è posta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mancato pagamento dei canoni, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio.
2. La cauzione definitiva dovrà avere una durata pari a quella del contratto e s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa a cui è affidato il servizio.
3. Resta salvo per l’Amministrazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta a cui è affidato il servizio è obbligata a reintegrare la cauzione nella misura in l’appaltante è stato costretto ad avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali.
5. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta del Concessionario a cui è affidato il servizio.
6. La cauzione, prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma in cauzione, senza poter eccepire il beneficio alla preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del c.c. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale secondo quanto prescritto all’art. 1957, 2° comma del c.c.
7. La polizza di assicurazione dovrà essere stipulata per l’esecuzione del presente affidamento.
ART. 16 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E MANCATO RIILASCIO
1. L’impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o
indirettamente connessa all’espletamento della concessione, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa.
2. A tal fine, il Concessionario attiva le polizze di cui all’art. 24 del Capitolato.
ART. 17 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:
per il Concessionario:
- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dal Concessionario, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi.
Si indica come Responsabile dei Servizi il/la sig./sig.ra Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:
1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto; 2.gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell' Amministrazione;
per l'Amministrazione:
- Il Responsabile Unico del Procedimento: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente contratto e delle Linee guida previste nel Documento in consultazione dal titolo: "Nomina, ruolo e compili del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096
del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
- il Direttore dell'esecuzione del Contratto, nominato, anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica ai sensi del DM n. 49 del 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante: “Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
ART. 18 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, provvede alla verifica del regolare
andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente. In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per ogni singolo servizio, mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate.
3. A tal fine, il Concessionario compila in duplice copia (una per
l'Amministrazione e una per l'Aggiudicatario), e con la tempistica prescritta (v. art. 8 del presente Contratto), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell'esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese.
Rimane salvo il potere di verifica e controllo, da parte del DEC, in ordine all’andamento del servizio, anche a prescindere dalla tempistica prevista per la redazione del Report.
Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti.
Ogni intervento svoltosi in contraddittorio tra il Concessionario e il DEC (o l’Amministrazione), per dirimere questioni inerenti lo svolgimento del servizio, deve essere verbalizzato.
ART. 19 PENALITÀ
1. In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, al concessionario saranno applicate le seguenti penali:
Sospensione del servizio fino alla riattivazione € 200,00 al giorno
Mancata esposizione del listino ASSOBAR nei locali e/o mancata esposizione dei prezzi sulle singole tipologie di prodotti esposti in vendita all’interno dei locali
€ 250,00 al giorno fino all’adempimento;
Mancata attivazione e/o volturazione delle utenze
€ 100,00 al giorno fino a 10 gg. dall’inizio del servizio salvo che il ritardo non si imputabile al concessionario
Vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non
€ 250,00 al giorno
corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica | |||||||
Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa del concessionario | € 250,00 a persona all’adempimento | al giorno | fino | ||||
Mancato e/o inadeguato smaltimento dei rifiuti e/o mancata e/o inadeguata pulizia dei locali e delle relative pertinenze/zone circostanti | 200 € al giorno per inadempimento | ogni giorno | di | ||||
Mancata contabilizzazione degli incassi | 500 € per ogni violazione accertata | ||||||
Inadempienze reportistica | relative | agli | obblighi | di | da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza | ||
Inadempienze relative agli obblighi di etichettatura dei prodotti, dell’indicazione della scadenza e di eventuali componenti allergeniche | da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza | ||||||
Inadempienze relative al rispetto dei CAM e della Dir. UE sulla riduzione delle plastiche | da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza | ||||||
Ritardata corresponsione del canone mensile di concessione, delle royalties ovvero degli altri importi dovuti all’Amministrazione | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. | ||||||
Mancato, incompleto o ritardato invio della documentazione contabile per il calcolo delle | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 21 |
royalties | |
Altre inadempienze degli obblighi di cui al | da un minimo di 100,00 € ad un massimo di |
Contratto e/o Capitolato assunti | 300,00 € per ogni inadempienza |
contrattualmente considerate “di non scarsa | |
importanza” dall’Amministrazione |
2. Residualmente, qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l’Impresa a cui è affidato il servizio, corrisponderà una penale da 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni liberi dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide. L’entità della penale è definita a discrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
3. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale.
Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali
4. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite, saranno contestati dall’Amministrazione per iscritto al Concessionario;
- Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
3. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, salvi gli importi dovuti all’Amministrazione, anche a titolo di penale. Resta salvo altresì il risarcimento del danno.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario e rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente contratto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta
aggiudicataria per reati che incidono sulla moralità professionale di cui all’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla
gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante).
- esito negativo dell’l’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza (art. 1353 e ss. del c.c.);
- mutamento destinazione dei locali senza autorizzazione dell’Amministrazione;
- utilizzo locali per servizi non inerenti al presente affidamento;
- mancata rispondenza, riscontrata dall’Amministrazione, dei prezzi applicati dal concessionario all’utenza, rispetto a quelli stabiliti;
- non attivazione e/o non volturazione delle utenze, salvo che il ritardo non sia imputabile al concessionario;
- inesistenza e/o non validità delle polizze prodotte, ovvero sopravvenuta inefficacia delle stesse;
- verifica in corso di esecuzione della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/00;
- mancata produzione all’Amministrazione della copia delle buste paga del personale quando richieste dall’Amministrazione;
- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure concorsuali;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite con le modalità difformi da quelle previste dalla L. 136/2010 e smi.
- utilizzo di derrate alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto;
- casi di gravi intossicazione alimentare;
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa antimafia;
- offerte imputabili ad un unico centro decisionale dopo l’aggiudicazione o dopo la stipula contrattuale;
- inosservanza del Piano di riassorbimento dei dipendenti;
- violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, espressa a mezzo pec e/o lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente
perdita della cauzione da parte della società aggiudicatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
6. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
ART. 21 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto e/o comunque
degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti e/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di concessione.
3. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'aggiudicatario si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).
ART. 23 DIRITTO DI RECESSO E CAPARRA PENITENZIALE
1. L’Amministrazione, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti dei presupposti generali o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà, di recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi al Concessionario con pec e/o raccomandata A/R, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo. È espressamente esclusa la corresponsione e/o restituzione, da parte dell’Amministrazione, di alcuna somma per l’esercizio del diritto di recesso da essa esercitato.
2. Il recesso anticipato dal contratto da parte del concessionario è consentito “a pagamento” e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data del recesso. L’esercizio del diritto recesso in questione, da parte del Concessionario, comporta la corresponsione, in favore dell’Amministrazione, della somma di € 40.000,00. Costituisce parte integrante di tale clausola quanto prescritto dall’art. 25 del Capitolato.
3. Il mancato versamento dell’importo indicato impedisce l’efficacia del recesso.
4. Sono fatti comunque salvi il risarcimento dei danni e il rimborso delle ulteriori spese e gli importi dovuti per le penali eventualmente applicate e non integralmente corrisposte.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto di concessione ai sensi dell’art. 175 d.lgs. n. 50/2016 e smi, a fronte dell’emersione di ragioni di pubblico interesse inderogabili, urgenti, sopravvenute e non prevedibili, debitamente motivate e circostanziate, tenuto
altresì conto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio all’utenza.
6. È altresì fatta salva l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1965 e ss. del codice civile.
ART. 24 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l’Affidatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con DISCO al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell’utenza e dell’immagine della Società, avendo cura di mantenere i livelli qualitativi e prestazionali offerti senza soluzione di continuità.
ART. 25 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è dott.ssa Xxxxx Xxxx, Dirigente Area 1 “Risorse economiche e finanziarie”;
ART. 26 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è ******************.
ART. 27 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, oltre che al fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, il cui elenco è riportato nella Tabella n. 2 “Elenco figure professionali” della
Progettazione preliminare, come previsto dall’articolo 50 del Codice,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
ART. 28 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE
1. L'Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa in forma elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti al contratto.
ART. 29 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e xxx s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è XxXXx.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara
ART. 30 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
ART. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ART. 32 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente atteso nel presente contratto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici applicabili, al Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
Per la Soc. ************* IL DIRETTORE GENERALE
dott.
(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)
L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: art. 19 Penalità; art. 20 Risoluzione del contratto; art. 23 Recesso e caparra penitenziale; art. 27 Clausola sociale; art. 30 Foro competente; art. 31 Clausola compromissoria.
Per la Soc. ************* IL DIRETTORE GENERALE
dott.
Io Ufficiale Xxxxxxx, dopo aver dato lettura del presente atto alle parti comparenti come sopra costituite, e che da me richieste lo hanno dichiarato
conforme alla loro volontà, ho presenziato alla apposizione delle firme in fine ed a margine degli altri fogli oltreché apporre io stesso la mia.
Il presente atto scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me Ufficiale Rogante consta di n. 33 (trentatré) intere facciate e sin qui della presente.