CONVENZIONE ATTUATIVA
CONVENZIONE ATTUATIVA
tra
Danieli Centro Combustion S.p.A. (di seguito anche “DANIE- LI”), società del Gruppo Danieli con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxx- xxx xx00, 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Xx) P.IVA 02271470961, pec: da- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx rappresentata dall'Ammini- stratore Delegato lng. Xxxxxxxx Xxxx, nato a Milano il 14.05.1968
e
l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche “UNIVER- SITÀ”) con sede legale in Xxx Xxxxx, 0 -00000 Xxxxxx (XX) - P.IVA. 00754150100, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magni- fico Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972 a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Ammini- strazione del 20 ottobre 2021
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”
PREMESSO CHE
a) l’Università e DANIELI hanno stipulato in data 08 luglio 2011 una convenzione quadro, della durata di nove anni, volta a promuovere la collaborazione tra Università e Danieli ad attività di ricerca e sviluppo mediante la pianificazione e l’esecuzione di prove sperimentali su tunnel di prova per bruciatori a gas naturale;
b) contestualmente alla presente convenzione attuativa è stata sotto- scritta tra le Parti una convenzione quadro, di durata quinquennale, volta a proseguire la su citata collaborazione tra Università e Danieli,
da cui discende la presente Convenzione attuativa;
c) DANIELI ha allestito sin dal 2011 presso il Polo Universitario di Savona dell’Università un laboratorio completo per lo studio dei fe- nomeni combustivi ('Il Laboratorio'), meglio descritto in ALLEGA- TO B;
d) XXXXXX – così come definito nelle premesse da b) a g) della Con- venzione quadro – è responsabile degli immobili presenti nel Campus di Savona, tra i quali anche quelli oggetto della presente convenzione e si occupa della promozione delle attività di ricerca e della offerta formativa del Campus di Savona;
e) DANIELI è interessata a proseguire tale collaborazione di ricerca e trasferimento tecnologico, ulteriormente rafforzandola, strutturan- dola e anche estendendola a temi di nuovo e ulteriore interesse ri- spetto allo sviluppo di bruciatori a gas naturale, pur sempre nell'ambi- to dei processi combustivi e non, dei forni di riscaldo industriali di grande potenzialità termica, nonché dei forni di trattamento termico, sia utilizzando strumentazioni e tecniche di indagine scientifica e dia- gnostica sperimentale allineate con lo stato dell’arte disponibili presso DIME – Laboratorio di Combustione di Savona (DIME-SCL) sia le competenze scientifiche nel campo della combustione sviluppate presso DIME – SCL;
f) le Parti intendono proseguire e potenziare la mutua collaborazione di ricerca scientifica e tecnologica, già avviata, mirata a far evolvere l'attuale tecnologia dei sistemi combustivi dei forni di riscaldo e trat- tamento termico in termini di incremento delle prestazioni energeti-
che, di ottimizzazione della stabilità di fiamma, di minimizzazione delle emissioni inquinanti e di applicazione delle tecnologie digitali;
g) Danieli è disponibile ad ampliare la sua collaborazione anche for- nendo supporto alla didattica tramite, ad esempio, contributi testi- moniali nei corsi, placement di tirocinio, promozione del Campus du- rante gli open day su proposta dei diversi corsi di studio e/o del CENVIS;
h) la prosecuzione della collaborazione con DANIELI e la stipula della presente convenzione attuativa è stata subordinata alla consegna ad UNIGE di tutta la documentazione tecnica (CILA, SCIA, ecc.) e degli as-built relativi alle trasformazioni edili- zie/strutturali/impiantistiche dal 2011 fino ad oggi effettuate dalla Società;
i) L'Università dispone, presso il Polo universitario di Savona, di spa- zi coperti e infrastrutture di ricerca e di formazione per potenziare lo svolgimento delle attività teoriche e sperimentali in ambito combusti- vo (e non solo) e ritiene di poter ospitare in via strutturata in tali aree il Laboratorio e di poter dedicare tale area ad attività di ricerca con- cordate con DANIELI, in particolare tramite il Laboratorio di Com- bustione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Ge- stionale e dei Trasporti (DIME) dell'Università;
j) l'Università, attraverso il proprio Dipartimento di Ingegneria Mec- canica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME), ha già colla- borato in passato con Danieli Centro Combustion S.p.A., nell'ambito di vari contratti di ricerca e sviluppo;
k) ferme restando le motivazioni innanzi richiamate inerenti all’interesse alla collaborazione in oggetto, l'ubicazione del Laborato- rio all'interno del Polo universitario di Savona presenta un indubbio interesse per l'Università, stante la vicinanza con le strutture didatti- che e di ricerca, in particolare, tra le altre, il Laboratorio di Combu- stione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Ge- stionale e dei Trasporti (DIME - SCL);
l) il compendio immobiliare sede del Polo Universitario di Savona è, alla data della presente convenzione, di proprietà dell’Università degli Studi di Genova, in forza di atto di trasferimento dall’Agenzia del Demanio a titolo non oneroso del 18/06/2014 e gestito tramite il suo centro servizi CENVIS;
m) Università e DANIELI ritengono necessario regolamentare mo- dalità di accesso, uso e gestione del Laboratorio, da ubicarsi in strut- ture dell'Università;
n) le Parti concordano che le singole attività sperimentali o iniziative da eseguirsi all'interno del laboratorio e, in modalità integrata, anche traendo vantaggio delle infrastrutture sperimentali installate e presenti nell’adiacente Laboratorio di Combustione (SCL) del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME) saranno oggetto di separati accordi tra DANIELI e strutture di ricerca della Università di Genova, in particolare con DIME – SCL.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione, la quale definisce gli aspetti della collaborazione, e delineano i riferi- menti entro cui la presente convenzione tra Università e XXXXXXX xxxx definita.
2. Fanno altresì parte integrante della presente Convenzione tutti gli allegati dalla stessa richiamati.
ART. 2 – LABORATORIO: SPAZI E UBICAZIONE
1. L'Università si impegna a mantenere a disposizione di Danieli, a partire dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata della presente convenzione:
1.1) l'Hangar n°3 del Polo Universitario di Savona, Via Magliotto 2 (“l'Area") di circa 450 mq, ubicato nella zona nord del campus (AL- LEGATO A) servito da linea elettrica di potenza massima comples- siva di 150 kW, di linea di gas naturale con portata massima comples- siva di 450 Nmc/h a 2.5 barg e di acqua potabile, al fine di continua- re ad utilizzarlo come Laboratorio (il cui dettaglio è meglio descritto in ALLEGATO B);
1.2) la porzione dell’Hangar n° 1 di circa 225 mq (rappresentato in pianta generale campus nell’ALLEGATO A) in assegnazione a Da- nieli in forza di accordo con CENVIS datato 16 febbraio 2015;
1.3) le pertinenze circostanti a supporto del laboratorio (rappresenta- te in pianta ancora nell’ALLEGATO B in termini di area occupata);
2. Il totale costituito da Hangar 3 e relative pertinenze di cui all’Allegato B e dalla frazione di Hangar 1 viene complessivamente
definito “l’Area”. Il trasporto nell’ Area in oggetto di tutti i materiali e attrezzature del Laboratorio sarà effettuato a cura, rischio e spese da DANIELI, che provvederà altresì ad attuare le misure di sicurezza necessarie, comprese la definizione degli eventuali D.U.V.R.I., che tengano conto delle possibili interferenze con le Strutture e il perso- nale dell’Università degli Studi di Genova.
3. DANIELI si impegna, a proprie spese, a mantenere e rendere ope- rative nel Laboratorio, nel rispetto di tutte le normative vigenti in ma- teria di sicurezza e prevenzione incendi, per tutta la durata della pre- sente convenzione, le infrastrutture sperimentali di sua pertinenza in- dicate nel layout impiantistico descrittivo di cui all'ALLEGATO B, oltre ai necessari dispositivi e impianti ulteriori all'uopo necessari (ivi compresi quelli di sicurezza) e apportando altresì l'expertise relativo alla loro messa in servizio e/o utilizzo.
4. DANIELI si impegna, anche in occasione di interventi di ristruttu- razione che dovessero interessare il Compendio immobiliare o por- zioni di esso, a sostenere le spese relative agli interventi eseguiti sull'edificio (Hangar 3, porzione di Hangar 1 e aree di pertinenza tec- nica) ove risultino coerenti con l'utilizzo previsto nella presente con- venzione.
ART. 3 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica oggetto della presente convenzione attuativa riguarderanno principalmente la pianificazione e la diretta esecuzione da parte di DANIELI, con acquisizione ed elaborazione dati, di prove sperimentali su tunnel di prova per bru-
ciatori a gas naturale (o altri gas) da installarsi a cura di DANIELI negli spazi indicati da Università. Tali attività verranno progressiva- mente sviluppate con modalità esecutive che saranno concordate e disciplinate attraverso ulteriori specifici accordi e/o contratti di ricer- ca da stipularsi tra DANIELI e DIME – SCL ed eventuali altri Di- partimenti dell’Ateneo.
ART. 4 – REFERENTI
1. Per l'attuazione della presente Convenzione attuativa le Parti indi- xxxx i seguenti referenti:
Per Università: il Delegato del rettore per il funzionamento del Cam- pus di Savona e Direttore del Campus universitario di Savona, at- tualmente Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Xxx XXXXXXX: il Direttore del Dipartimento ricerca e sviluppo, at- tualmente Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Ciascuna Parte darà tempestiva comunicazione all'altra nel caso di modifiche o integrazioni dei nominativi dei referenti.
ART. 5 – ONERI DELLE PARTI NELLA GESTIONE DEL LABORATORIO
1. La concessione dell’Hangar n. 3, la porzione dell’Hangar n. 1 e le aree tecniche a servizio di DANIELI è subordinata, come espresso nelle premesse, alla fruizione, da parte di DANIELI, delle competen- ze di Università - DIME in campo combustivo e non, avvalendosene in contratti di ricerca di mutuo interesse.
2. Sono a carico di DANIELI:
a) il rimborso delle spese sostenute dall’ateneo, relative a consumi e
forniture, connessi con la fruizione delle aree a disposizione di Da- nieli e le attività ivi svolte, quali, a titolo esemplificativo e senza prete- sa di esaustività, energia elettrica, acqua, gas, ecc.
Tutti i consumi dovranno essere misurati tramite contatori dedicati e comunicati trimestralmente da Danieli all’Ateneo che provvederà ad emettere la relativa fattura di rimborso verso Danieli, da saldare entro i 60 giorni successivi alla emissione.
b) le spese generali di gestione e amministrazione del Campus relative all’Hangar 3 e sue pertinenze computate in base alla metratura occu- pata dal laboratorio e relative pertinenze, prendendo a parametro i valori medi (max+min/2 = 3,00 Euro al mq oltre IVA) di affitto dei capannoni riportati dalla agenzia del territorio. Esse saranno da fattu- rarsi annualmente a cura dell’Ateneo e da versarsi entro 60 giorni dal- la data fattura a cura di DCC;
Allo scadere dell’attuale Contratto di Assegnazione in essere fra CENVIS e DANIELI relativo all’utilizzo parziale di Hangar 1 (sca- denza 15/02/2025) anche per esso verranno addebitate dall’Ateneo e riconosciute da Danieli le spese di gestione in ragione della superficie di Hangar utilizzata e secondo gli stessi criteri di cui sopra cui sarà comunque applicato principio di frazionamento per mese intero di utilizzo nell’anno.
È altresì dovuto da Danieli il rimborso dell’IMU versata dall’Ateneo in relazione all’Area occupata come sopra definito (Articolo 2 Punto 2) ad eccezione di Hangar 1 che non contribuirà al conteggio fino al- lo scadere naturale del Contratto di assegnazione di quest’ultimo.
Il mancato pagamento degli importi suddetti entro i termini sopra in- dicati comporterà la risoluzione ipso iure della presente Convenzione attuativa;
c) la gestione del Laboratorio, ivi inclusi gli oneri di ordinaria manu- tenzione, in conformità e alle condizioni che saranno previste nei singoli accordi o convenzioni attuative con DIME – Laboratorio di Combustione di Savona o altre strutture dell’Ateneo e fatto salvo quanto previsto all’art. 7 “UTILIZZO DISGIUNTO DEL LABO- RATORIO DA PARTE DI STRUTTURE DI RICERCA DI ATENEO”
3. In relazione all'Area e all'attività ivi svolta, la titolarità delle licenze e dei permessi relative alle strutture edilizie ed agli impianti sono in capo all’Università degli Studi di Genova e le istanze per il loro otte- nimento presentate con la firma del Magnifico Rettore.
DANIELI si impegna ad effettuare le modifiche e gli adeguamenti strutturali/impiantistici necessari allo sviluppo delle attività a sue spe- se nonché a provvedere direttamente agli affidamenti degli incarichi a professionisti ed imprese qualificati ai sensi dell’art. 83 del Codice Appalti e Linee Guida ANAC.
Art. 6 – SOSTEGNO ALLA RICERCA DI BASE E AL PO- TENZIAMENTO DELLA DIDATTICA
1. RICERCA: Nel quadro della presente Convenzione, DANIELI e DIME – Laboratorio di Combustione di Savona (SCL) hanno il co- mune obiettivo di sviluppare la conoscenza dei processi combustivi industriali, con lo scopo di perseguirne lo sviluppo e il miglioramento
(e.g. perseguendo la riduzione di emissioni inquinanti o climalteranti) oltre che di sviluppare conoscenza sulle prestazioni di materiali e componenti industriali per l’impiego in ambienti combustivi e condi- zioni termo-fluidodinamiche estreme, di sviluppare conoscenza sulle applicazioni di diagnostica avanzata e sulle applicazione delle tecno- logie digitali e dell’intelligenza artificiale al processo della combustio- ne, mediante attività di ricerca congiunta che, di volta in volta, saran- no oggetto di specifici progetti di ricerca da avviare su specifici temi di interesse comune come descritto nell’ ALLEGATO C che DA- NIELI si impegna ad aggiornare periodicamente. In riferimento allo scopo e alle modalità previste della collaborazione alla ricerca applica- ta summenzionata, con l’obiettivo di rendere la partnership tra DA- NIELI e DIME – Laboratorio di Combustione di Savona (SCL) pro- ficua, nell’ambito della presente Convenzione si intendono imple- mentare strumenti che permettano, mediante la promozione anche dell’attività di ricerca di base, di incrementare il bagaglio di conoscen- ze e competenze proprie di DIME – SCL e che possano poi essere riversate nelle attività di collaborazione a temi di ricerca applicata tra DANIELI e XXXX – SCL.
A tale scopo, DANIELI si impegna, nel richiamato spirito di collabo- razione alla ricerca applicata alla combustione industriale, oggetto e motivazione fondante della presente Convenzione, a contribuire alle attività di ricerca congiunta di base orientata allo studio di temi rile- vanti di termofluidodinamica combustiva. Tra i temi di interesse per studi di base saranno presi in considerazione, a titolo esemplificativo
e senza pretesa di esaustività: studio di processi combustivi alimentati da metano e combustibili alternativi (idrogeno, ammoniaca, gas a basso potere calorifico, ecc.), processi di ossi-combustione che ri- chiedono tuttavia specifiche infrastrutture la cui implementazione, a carico di DANIELI, sarà concordata con UNIGE, combustione in- diretta e in presenza di atmosfera controllata, processi di combustio- ne in assenza di fiamma (mild combustion), applicazione dei concetti della combustione premiscelata a processi combustivi industriali con particolare attenzione ai connessi fenomeni di instabilità combustiva anche termoacustica, studio delle prestazioni di materiali e compo- nenti industriali in ambiente combustivo e in presenza di condizioni termo-fluodinamiche estreme, applicazioni di diagnostica avanzata, e applicazione delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale al processo della combustione, ecc.
DANIELI si impegna a dare sostegno alla su descritta attività di ri- cerca di base mediante un finanziamento di 15.000,00 €/per il primo anno di convenzione (da incrementarsi progressivamente) che ver- ranno versati entro 60 giorni a partire dalla data corrispondente alla sottoscrizione della presente convenzione al CENVIS. DANIELI si impegna a successivi incrementi progressivi del finanziamento annua- le (sempre versato secondo le modalità sopra descritte) in funzione di nuovi temi di ricerca individuati e descritti nelle revisioni dell’ AL- LEGATO C.
XXXXXX trasferirà tali fondi a DIME-SCL che si impegna a impie- garli per gli scopi sopra indicati ed enumerati mediante azioni di po-
tenziamento delle infrastrutture di ricerca del Laboratorio di Combu- stione di Savona, progettazione ed esecuzione di attività sperimentali e quant’altro necessario a perseguire le finalità del Laboratorio di Combustione di Savona
A tale scopo, DIME individua il Responsabile Scientifico, responsa- bile per la gestione del contributo DANIELI alla ricerca di base coe- rente con quanto sopra specificato, nel responsabile del Laboratorio di Combustione di Savona, prof. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Responsabile Scientifico concorderà di anno in anno con Danieli le modalità di partecipazione ai progetti di ricerca congiunti (individuati sulla base di quanto contenuto nell’Allegato C) e il dettaglio dei con- tributi previsti, sulla base delle competenze, delle infrastrutture di ri- cerca e delle tecniche diagnostiche disponibili presso il Laboratorio di Combustione di Savona del DIME, e volti al conseguimento degli obiettivi dei progetti di ricerca mediante specifico accordo scritto da sottoscriversi dalle parti all’inizio di ogni nuovo anno di durata della presente Convenzione.
Quanto sopra non preclude, anzi è inteso quale motivo di sporne, la sottoscrizione di ulteriori contratti di ricerca sia nell’ambito dei temi di ricerca già individuati nell’Allegato C sia al di fuori di essi.
Il responsabile scientifico si impegna altresì ad indirizzare Danieli verso la competenza più idonea in ambito Ateneo (DIME-DITEC etc) per lo sviluppo del tema o dei temi selezionati.
2. DIDATTICA: DANIELI si impegna a collaborare ad iniziative formative e promozionali del Campus, quali a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, placement di tirocinio, “testimonianze aziendali” nell’ambito di corsi di studio, supporto alla preparazione di tesi di laurea e di dottorato, partecipazione attiva a iniziative di orientamen- to e di visita guidata del laboratorio.
DANIELI si impegna a dare sostegno alla su descritta attività didatti- ca e promozionale mediante un finanziamento di 5.000,00 €/per il primo anno di convenzione (da incrementarsi progressivamente) che verranno versati entro 60 giorni dalla data corrispondente a quella di sottoscrizione della presente convenzione al CENVIS.
I corsi di studio dell’Ateneo presenti sul Campus, sentito DANIELI per una sua eventuale attiva partecipazione e/o per sue specifiche esigenze, potranno presentare al consiglio del CENVIS specifici pro- getti, cofinanziati dalla quota messa a disposizione da Danieli e da svolgersi sul Campus. CENVIS provvederà a valutare ed approvare gli stessi e a gestire il finanziamento di concerto con le strutture di- dattiche eventualmente coinvolte.
In assenza di progetti approvati da CENVIS il finanziamento di DANIELI verrà utilizzato da CENVIS per interventi di manutenzio- ne straordinaria e potenziamento delle strutture didattiche del Cam- pus.
3. DANIELI si impegna annualmente a presentare una relazione illu- strativa dei progetti di Xxxxxxx e di Didattica effettuati nell’anno in corso, nonchè a proporre nuovi progetti per l’anno successivo con indicazioni sul nuovo importo economico incrementato.
I Progetti di Ricerca e Didattica relativi al primo anno, rispettivamen-
te finanziati per 15.000 e 5.000 Euro sono descritti negli allegati C e
D alla presente.
I progetti individuati per gli anni successivi saranno descritti nelle re- visioni dei sopra citati allegati.
4. Eventuali gravi inadempimenti di una delle parti agli impegni pre- visti dalla presente Convenzione potranno comportare il diritto della controparte interessata a chiedere la risoluzione della Convenzione stessa.
ART. 7 – UTILIZZO DISGIUNTO DEL LABORATORIO DA PARTE DI STRUTTURE DI RICERCA DI ATENEO
1. Le Parti concordano che i dipartimenti interessati potranno even- tualmente esercire gli impianti del Laboratorio in completa autono- mia per l'esecuzione di ricerche specifiche o di studi, sotto la propria esclusiva responsabilità, nell’ambito di specifici accordi in forma scritta fra Danieli e il singolo dipartimento interessato.
ART. 8 – PROPRIETA' DELLE ATTREZZATURE
1. Le attrezzature e gli impianti, indicati nel layout impiantistico AL- LEGATO B, fatte quindi salve le acquisizioni inventariate e gli ac- quisti di materiali e componenti da parte di Università (Dipartimenti), rimarranno di proprietà di DANIELI.
2. DANIELI si riserva la facoltà, al termine della Convenzione, di cedere a Università (Dipartimenti) le attrezzature e materiali di pro- pria proprietà, oppure di ritirarle.
3. La cessione a Università (Dipartimenti) potrà essere a titolo gratui- to od oneroso e interessare tutta o solo una parte delle attrezzature e
materiali. La cessione sarà, in ogni caso disciplinata in base a specifici accordi tra le Parti.
4. Nel caso in cui DANIELI ritirasse le proprie attrezzature e i propri materiali al termine della Convenzione, si impegna a farlo a propria cura e spese e a ripristinare lo stato dei luoghi, se richiesto dall’Università, entro il limite di 6 mesi dal termine della convenzione stessa.
ART. 9 – DURATA
1. La durata della presente Convenzione è prevista in cinque anni a partire dalla sua sottoscrizione.
2. Al termine, verificato il positivo svolgimento delle attività cui si ri- ferisce, la Convenzione potrà essere rinnovata per un uguale o diver- so periodo sulla base di un accordo scritto da stipularsi tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente.
3. È, comunque, espressamente escluso il tacito rinnovo.
4. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
5. Al termine della presente Convenzione, le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dalla presente convenzione.
ART. 10 – RECESSO O SCIOGLIMENTO
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima del termine di cui all'articolo precedente. Il re-
cesso, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., ovvero mediante pec, non potrà essere esercitato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione. Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Le Parti potranno, altresì, sciogliere consensualmente la Conven- zione prima della sua scadenza.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento avranno effetto per l'avve- nire e non incideranno sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale di una delle Parti o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le at- tività in corso al momento della cessazione, incluse quelle connesse all'utilizzo disgiunto del laboratorio da parte dei dipartimenti dell’Università.
5. In caso di recesso da parte di UNIGE, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4 e/o a scadenza naturale avvenuta non seguita da alcun rinnovo, a tutela di Danieli e dei suoi investimenti all’interno del Campus viene garantito un congruo tempo, comunque non supe- riore a sei mesi, per il trasferimento delle proprietà Danieli in altro si- to.
ART. 11 – RISULTATI DELL'ATTIVITA' CONGIUNTA E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
1. Le Parti convengono che tutti i diritti di proprietà industriale ed in- tellettuale derivanti dalle attività di ricerca del Laboratorio, condotte in autonomia da DANIELI, saranno di esclusiva titolarità di DA- NIELI, alla quale spetterà, pertanto, ogni diritto di sfruttamento
esclusivo delle invenzioni e degli altri risultati e il diritto di depositare i relativi brevetti in Italia ed all'estero o di tutelare altrimenti a nome ed a vantaggio di DANIELI le invenzioni ed i risultati, fatto salvo il diritto di legge di menzione nominativa degli inventori del deposito di eventuali brevetti.
2. Le Parti convengono che tutti i diritti di proprietà industriale ed in- tellettuale derivanti dalle attività di ricerca di base, condotte in auto- nomia da UNIVERSITA’, ancorché finanziata grazie al contributo annuale erogato da Danieli, saranno di esclusiva titolarità dell’ UNI- VERSITA’ alla quale spetterà, pertanto, ogni diritto di pubblicazione dei risultati, sfruttamento esclusivo delle invenzioni e degli altri risul- tati e il diritto di depositare i relativi brevetti in Italia ed all'estero o di tutelare altrimenti a nome ed a vantaggio dell’Università le invenzioni ed i risultati, fatto salvo il diritto di legge di menzione nominativa de- gli inventori del deposito di eventuali brevetti.
Resta inteso che i risultati scientifici derivanti dall’attività di ricerca di base finanziata grazie al contributo annuale erogato da Xxxxxxx xxxxx- no resi disponibili, secondo anche quanto previsto all’art. 6, comma 1 della presente convenzione, per Xxxxxxx xxxxxxxx.
3. I Casi di collaborazione scientifica congiunta saranno disciplinati da specifici accordi che le Parti sottoscriveranno prima dell'inizio di tali collaborazioni e che, in accordo con quanto già indicato nella Convenzione quadro all’art. 8, stabiliranno che la proprietà intellet- tuale sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen-
za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università (Dipartimenti) e di DANIELI coinvolti dichiarino espressamente la reciproca collabora- zione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.
ART.12 – SICUREZZA
1. In relazione alle attività oggetto della presente convenzione attuati- va allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. 5.8.1998, n. 363, si stabilisce che il datore di lavoro di DANIELI si assume tutti gli oneri di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei propri dipendenti considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso i locali dell'Università ("il Laboratorio" definito in “area” ed “ubicazione” dall’Art 2 della pre- sente Convenzione);
2. Il Datore di lavoro dell'Università si impegna a comunicare gli elenchi dei soggetti che svolgono attività presso il laboratorio oggetto della presente convenzione, ai fini dell’eventuale sorveglianza sanita- ria che dovesse rendersi necessaria a seguito della valutazione dei ri- schi svolta a cura del Datore di Lavoro di DANIELI.
3. DANIELI si impegna a collaborare alla redazione di un Piano di Emergenza coordinato con gli altri Enti e Società presenti nel Cam- pus.
ART. 13 – COPERTURE ASSICURATIVE
1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzio- ne presso i locali del Laboratorio di cui all’art. 2 sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. DANIELI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri di- pendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 14 – RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, in- formazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi e/o contratti di ricerca in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 16 - INCOMPATIBILITA’
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETEN- TE
1. La presente Convenzione è regolata dalla legislazione italiana ed ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in rela- zione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale ai diritti, alle obbligazioni ed agli impegni previsti nella presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.
ART. 18 – REGISTRAZIONE
1. La Convenzione che si compone di n. 25 pagine, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a cura di DA- NIELI.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale
di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a DCC il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Danieli Centro Combustion S.p.A. Xxx. Xxxxxxxx Xxxx
ALLEGATO A
Via Molinero
275
Aula magna
276
Aule
274
Hangar 3
273
Hangar 2
272
Hangar 1
271
284 - Magazzino 2
000 - X. X.
XXX
Via Molinero
Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
287 - C. E.
270 - Magazzino 1
277 - NUOVI ALLOGGI
278 - BIBLIOTECA
269 - Xxxxxxxxx XXXXXXX
000
- XXXXXXX
279 - SPOGLIATOIO 285 - CENTRALE TERMICA
campo tennis
Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
campo calcetto
280 - Palazzina BRANCA
268 - Palazzina XXXXXXX
267 - Palazzina MARCHI
281- Palazzina XXXXXXXXX
Via Bonini
266 - Palazzina Alloggi e mensa
265
HANGAR 3 - (450 m2)
GRIGLIE PER VENTILAZIONE
LEGENDA
L.E. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
USCITA DI EMERGENZA
L.E.
ESTINTORE
ESTINTORE
INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
USARE SOLO IN CASO DI INCENDIO
SGANCIO GENERALE ENERGIA ELETTRICA
STRUTTURA REI
ESTINTORE
ELETTROVALVOLA METANO
VALVOLA METANO
ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE
GAS A RIARMO MANUALE
VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE GAS A COMANDO MANUALE
LINEE ACQUA INTERRATE
ESTINTORE
SALA TECNICA
SPOGLIATOIO
SALA QUADRI ELETTRICI
PULPITO
INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
USARE SOLO IN CASO DI INCENDIO
ESTINTORE
USCITA DI EMERGENZA
USCITA DI EMERGENZA
PERCORSO DI FUGA
VIETATO FUMARE
SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE
CAMERA DI COMBUSTIONE TR
VIETATO FUMARE
L.E.
ESTINTORE
VIETATO FUMARE
CAMERA DI COMBUSTIONE 1
VIETATO DEPOSITARE MATERIALI
Q.E. ALIMENTAZIONE SERVIZI
TORRE EVAPORATIVA (31,5 m2)
INGRESSO PRINCIPALE
L.E.
L.E.
VENTILATORE 1
VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE
CONDOTTO FUMI
NON AUTORIZZATO
CAMERA DI COMBUSTIONE 2
MINI-CAMERA DI COMBUSTIONE 4
VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO
ESTINTORE
LINEA GN 1" BASSA PRESSIONE 80-100mbar INTERNA AL CAPANNONE A SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE TR
GRUPPO ELETTROGENO (2,75 m2)
USCITA DI
Rev.
Date
Revisions description
Drawn by Checked by Approved by
EMERGENZA
Material 1 (where not indicated on drawing)
State of supply Mat.1 Danieli Supply Std. Supply Class Pattern DB
SELEZIONE LINEA GAS
REKU
CAMERA DI COMBUSTIONE 3
MARCA COELMO
MODELLO FDT3N
FREQUENZA 50 Hz
POT. PRP kVA 60.00
POT. LTP kVA 66.00
RAFFREDDAMENTO ACQUA ALIMENTAZIONE GASOLIO
Material 2
Material 3
Heat Treatment
On Drawing Symbol,
if required, Coating
On Drawing Symbol,
if required,
State of supply Mat.2 Danieli Supply Std. Supply Class Casting code State of supply Mat.3 Danieli Supply Std. Supply Class
VENTILATORE 2
NATURALE
VALVOLA
SELEZIONE LINEA GAS
ESAUSTORE
CAMINO
Unquoted radius Unquoted bevels Dimensions without tolerance as per Machinings
Max.Welding Class
VALVOLA METANO
METANO
NATURALE
REKU
(mm) Project Name
(mm)
GDJ 25R0
CAMINO
ESTINTORE
Job nr
Obtained from Replaces
Family code/Machine code
CANCELLO
VALVOLA METANO
ELETTROVALVOLA METANO
RIDUTTORE 1
RAMPA GAS NATURALE
VIETATO DEPOSITARE MATERIALI
VALVOLA METANO
SELEZIONE LINEA RIDUTTORE 2 o BYPASS
VALVOLA METANO
125462 Nm3
CONTATORE GAS
DISTACCO TECNICO
COMPRESSORE DRUM ESSICCATORE
EIETTORE
ARRIVO GAS NATURALE DA LINEA INTERRATA
HANGAR 1 - OFFICINA & MAGAZZINO
(225 m2)
Title
DANIELI Shop number
DANIELI dwg number
Weight (Kg)
Revision
Revision
J (Kgm 2 )
Scale
Format
Nr. of sheets
Sheet Follow
According to law XXXXXXX & X.XxX considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce or disclose it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of XXXXXXX'x Management
File nr
Allegato C
Il presente documento in revisione 00 costituisce Allegato C alla Convenzione Attuativa tra Xxxxxxx Centro Combustion S.p.A. e l’Università degli Studi di Genova.
Lo scopo dell’allegato è quello di indicare in modo non esaustivo temi di Ricerca Congiunta da cui scegliere progetti di Xxxxxxx Congiunta tra DANIELI e UNIVERSITA’.
A titolo di riferimento segue una lista di temi di ricerca relativi al filone “Combustione Digitale”:
1. Chemical species detection (e.g. OH, CH) in flame and flameless regime in the oxidation flame field by means of optical devices (e.g. photodiodes or photomultipliers equipped with optical filters) and correlation with NOx generation.
2. Non-intrusive flow rate measurement techniques of air and gaseous fuel through metal pipes. Unconventional measurement e.g. by means of vibration detection with accelerometers and spectral analysis.
3. Identification and set-up of a measurement method of the combustion stability.
4. Machine Learning predictive model implementation for the creation of virtual sensors of NOx, CO and O2 from data generated on the smart burner and available on the PLC.
5. Implementation of a Digital Twin of DCC burners.
6. Potential application of tunable diode laser absorption TDLA sensors for chemical species detection and temperature profile measurements.
ALLEGATO D
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Centro di Servizi per il Ponente Ligure
Giardini Botanici Hanbury - Imperia - Savona
Savona, 19 agosto 2021
OGGETTO: | Contributo alla didattica finalizzato al rinnovo attrezzature informatiche delle aule computer a servizio del Campus Universitario di Savona |
Il Centro di Servizi per il Ponente Ligure intende procedere alla sostituzione/upgrade hardware dei computer fissi presenti nelle tre aule informatiche del Campus di Savona, utilizzando le apposite convenzioni Consip o lo strumento del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni.
L’investimento totale stimato per procedere a quanto in oggetto è di € 22.000,00 oltre IVA. Il cofinanziamento in capo al CenVIS sarà pari ad € 15.500,00 oltre IVA.
La restante quota (€ 6.500,00 oltre IVA) sarà finanziata da Danieli S.p.A. quale contributo per il potenziamento della didattica relativo al primo anno della convenzione attuativa che regola i rapporti tra Danieli e Unige.
In particolare
- 5000,00 € costituiranno il Contributo alla Didattica da parte di Danieli (vedi Convenzione Attuativa tra Danieli Centro Combustion Spa e Università degli Studi di Genova – Articolo 6 Punto 2) relativo al primo anno di Convenzione.
- I rimanenti 1500 € saranno attinti dal Contributo alla Didattica da parte di Danieli (vedi Convenzione Attuativa di cui sopra) relativamente al secondo anno di Convenzione.
Per l’Università di Genova Xxx Xxxxxxx
Il direttore del Campus L’amministratore Delegato
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx
Giardini Botanici Hanbury: Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx (XX); Tel:+39 0000.00000 Campus di Imperia: Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; Tel:+39 0000.000000 - Fax:+39 0000.000000
Campus di Savona (Sede amministrativa): Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx; Tel:+39 000.00000000 - Fax: +39 000.00000000
Mail:xxxx@xxxxx.xx – Pec: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx - P.Iva: 00754150100