ACCORDO
ACCORDO
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI LIVELLI I – III
PARTE ECONOMICA 0000 X XXXXXXXXX 0000-0000
Xx giorno 15 settembre 2021 in Roma presso la sede ISPRA di via Xxxxxxxx 48, si sono riuniti, per ISPRA l’Amministrazione il Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e il Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx e per le XX.XX. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.
PREMESSO CHE
- nell’Accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I- III parte economica e normativa 2018, si è convenuto che a partire dal successivo contratto si sarebbe realizzata la durata triennale secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
- si prende atto di quanto stabilito nell’Accordo sui criteri per l’attribuzione delle indennità correlate allo svolgimento di attività comportanti lo svolgimento di specifiche responsabilità dei livelli I-III stipulato in data 21 dicembre 2020;
- risulta acquisito il verbale n. 19/2020 del 30 dicembre 2020 con il quale il Collegio dei revisori dei conti ha positivamente certificato la correttezza della definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio dei livelli I-III per l’anno 2019 e che l’Amministrazione ha determinato, con Disposizione n 3137/DG, tali risorse per un importo pari a:
2019 | |
Indennità per oneri specifici | 2.027.729,45 |
Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo | 17.101,74 |
- preso atto della nota del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 52095 del 04/08/2021 nonché della nota Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGOP prot. n. 225007 del 03/08/2021 con le quali i Ministeri vigilanti rilasciano il proprio nulla osta all’ulteriore corso dell’accordo in oggetto;
- risulta quindi adempiuto a quanto previsto dall’articolo 40-bis, comma 2, del D.lgs. 165/2001;
CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca. Al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.
Art. 2
Indennità per oneri specifici
Per l’annualità 2019 l’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene riconosciuta per l’effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente anche riconoscendo lo svolgimento delle particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle proprie competenze. L’importo dell’indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:
Ricercatori e Tecnologi | Importo mensile |
Livello I | € 270,00 |
Livello II | € 260,00 |
Livello III | € 250,00 |
Si conferma inoltre quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l’anno 2009 stipulato in data 4 novembre 2010, con riferimento alla parte riassorbibile dell’incremento dell’indennità per oneri specifici di cui al presente articolo. L’indennità viene corrisposta mensilmente salvo conguaglio attivo o passivo e/o a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio.
Art. 3
Differenziazione Indennità per oneri specifici
Ferme restando le previsioni di cui all’art. 2, a valere sulle risorse residue destinate al finanziamento dell’IOS, nelle more dell’attuazione di quanto previsto al comma 7 dell’art. 14 della legge n. 132/2016 “Disposizioni sul personale ispettivo”, viene riconosciuto al personale che svolge le specifiche attività riconducibili all’articolo 14 della legge n. 132/2016 un importo aggiuntivo dell’IOS differenziato secondo il livello di responsabilità e gli incarichi effettivamente svolti. La diversa complessità, numerosità e rilevanza degli incarichi effettivamente svolti sarà valutata e riconosciuta con apposito provvedimento del Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni di direzione dell’Istituto. Una quota di tale indennità sarà corrisposta come anticipo, per tredici mensilità, e fissata in un importo mensile pari a €. 50,00 (cinquanta/00) soggetto a conguaglio attivo e passivo a seguito del succitato provvedimento di valutazione degli incarichi. L’importo totale dell’indennità è stabilita in un importo annuo massimo pari a € 3.000,00 (tremila/00). Il predetto importo annuo massimo sarà corrisposto a consuntivo delle attività svolte e potrà essere proporzionalmente rideterminato al ribasso in caso di incapienza delle risorse.
Art. 4
Indennità direzione di struttura di particolare rilievo
L’indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all’articolo 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), confermata nei limiti e nelle modalità dall’articolo 9, comma 1 lettera b) del CCNL del 21.2.2002, è attribuita ai ricercatori e ai tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti, previste negli ordinamenti di servizio dell’Istituto, secondo i criteri stabiliti dall’Accordo sui criteri per l’attribuzione delle indennità correlate allo svolgimento di attività comportanti specifiche responsabilità.
L’importo annuo di tale indennità, da corrispondere in 12 mensilità, viene attribuita nei limiti delle risorse economiche del fondo e con disposizione del Direttore Generale in relazione alla durata dell’incarico di responsabilità che ne ha motivato l’attribuzione. L’indennità cessa di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità.
Art. 5 Disposizioni finali
Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità avverrà in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
ISPRA XX.XX.
Il PRESIDENTE FLC CGIL……………………...………….…
……………………………………. CISL SCUOLA………….............….………..
Il DIRETTORE GENERALE FED. UIL SCUOLA RUA……………….......
……………………………………. SNALS CONFSAL…………………………..
FED. GILDA UNAMS………...…………….