CONTRATTO D’APPALTO N. 16/2022
CONTRATTO D’APPALTO N. 16/2022
Metropolitana Automatica di Torino: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per servizi di supporto alla progettazione interna di Xxxxx.Xx degli impianti non di sistema relativi alle stazioni, gallerie e manufatti della Metropolitana, con metodologia BIM (Art. 54 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.): CUP D24G19000050007 – CUP C71F20000020005 - CIG 897798646C APPALTO GARA N. 49
ACCORDO QUADRO
per l’esecuzione di servizi di supporto alla progettazione interna di Xxxxx.Xx degli impianti non di sistema relativi alle stazioni, gallerie e manufatti della Metropolitana, con metodologia BIM
TRA
XXXXXXXXXXXXXX.XX S.r.l., società in house della Città di Torino a socio unico, con sede in Torino, corso Novara, n° 96 - c.a.p. 10152, capitale sociale interamente versato di Euro 217.942.216,00, Cod. Fisc. e P. IVA n° 10318310016, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n° 10319310016, in persona del suo Legale Rappresentante ed Amministratore Unico pro tempore, xxxx. XXXXXXXXXXXX XXXXX, munito dei necessari poteri ai sensi degli artt. 12 e 14 Statuto sociale, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, (di seguito, “Xxxxx.Xx” o la “Committente”)
– da una parte –
E
SIIP S.r.l.- Servizi Ingegneria Innovativa Personalizzata, con sede legale in Napoli, Via Toledo 156, c.a.p. 80134, capitale sociale euro 20.000,00 CF e P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 04429900758, PEC: Xxxxxxx@xxx.xx, in persona dell’xxx. Xxxxxx Xxxxxx nella qualità di Amministratore e Socio Unico a ciò autorizzato in forza di poteri che gli derivano dallo statuto Sociale, (di seguito, “Operatore Economico”)
– dall’altra parte –
(Xxxxx.Xx e l’Appaltatore, nel seguito, congiuntamente, le “Parti” oppure, singolarmente ed impersonalmente la “Parte”)
PREMESSO
A. che Xxxxx.Xx intende appaltare l’esecuzione di servizi di supporto alla progettazione interna in ambito impiantistico non di sistema relativi alle stazioni, gallerie e manufatti della Metropolitana, con metodologia BIM (nel seguito, i “Servizi di Supporto Progettazione”)
B. che in data 12/11/2021, giusta Determina dell’Amministratore Unico in data 11/11/2021 n. 192, Xxxxx.Xx ha pubblicato la gara d’appalto CIG 897798646C al fine di stipulare un accordo quadro ex art. 54, D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi di Supporto Progettazione, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati (di seguito, il “Disciplinare di Gara”);
C. che, all’esito della procedura di gara di cui alla Premessa B che precede, l’Operatore Economico è rientrato fra i primi due operatori economici in graduatoria, e precisamente è risultato secondo aggiudicatario, per il 40% (quaranta per cento) dell’importo a base gara, per un valore di pari a € 982.000,00, soggetto al ribasso del 15,51 % e dunque pari a € 829.691,80, con opzione euro
1.659.383,60 euro, sulla base dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica che si considerano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegate;
D. che l’aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico disposta con Determinazione dell’Amministratore Unico di Xxxxx.Xx del 17/01/2022 n.11, e comunicata in data 18/01/2022, Prot: RC/Gp/pv n. 525, è divenuta definitiva;
E. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a carico dell’Operatore Economico;
F. che l’operatore economico ha presentato le seguenti garanzie:
i. garanzia fideiussoria definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., rilasciata da COFACE, sede di Roma in data 28/01/2022, n.2342776 per euro 51.474,08;
ii. garanzia fideiussoria definitiva n. 2342775, rilasciata da COFACE, sede di Roma, in data 28/01/2022, pari al 2% dell’importo aggiudicato, inclusa l’opzione, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 13.1 del presente Accordo Quadro, per euro 33.187,67;
iii. le seguenti polizze Responsabilità civile professionale da progettazione di cui all’art. 14 del presente Contratto, e precisamente polizza n. IFL0008956.002521 (limite di indennizzo 4.000.000,00) emessa da AIG Advisors SRL/ XXXXXX Italia Spa, con periodo di copertura dal 27/05/2021, da rinnovarsi annualmente;
G. il RUP incaricato anche quale responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxx;
X. che la stipula del presente contratto (nel seguito, “Accordo Quadro”) non è fonte di obbligazioni per Xxxxx.Xx nei confronti dell’Operatore Economico, in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti specifici;
TUTTO CIÒ PREMESSO
fra le Parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Premesse ed Allegati. Interpretazione dell’Accordo Quadro
1.1. Le Premesse, gli Allegati e tutti i documenti di gara, anche se non espressamente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
1.2. Ogni e qualsiasi riferimento all’Accordo Quadro deve intendersi come riferito, oltre che all’Accordo Quadro stesso, al Capitolato Prestazionale (nel seguito, il “Capitolato Prestazionale”) e al Capitolato Informativo (nel seguito, il “Capitolato Informativo”) (nel seguito, il Capitolato Prestazionale e il Capitolato Informativo congiuntamente, il “Capitolato d’Appalto”), facenti parte della documentazione di gara e sottoscritti digitalmente per accettazione, agli atti e documenti del Disciplinare di Gara ed ai relativi allegati (ivi espressamente inclusi l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica predisposti dall’Operatore Economico), nonché agli atti e documenti in essi richiamati, i quali altresì costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro medesimo, anche ai sensi dell’art.32 comma 14 bis del d.lgs. 50/2016.
1.3. Salvo che il contesto non richieda diversamente, qualsiasi riferimento contenuto nel presente Accordo Quadro ad un determinato genere (maschile o femminile) includerà, di norma, tutti i generi; parimenti, il significato attribuito ad un termine espresso al singolare si intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale.
1.4. I titoli degli articoli e paragrafi contenuti nell’Accordo Quadro sono adottati a soli fini di chiarezza espositiva e, pertanto, non costituiscono parte integrante dell’Accordo Quadro, né potranno essere utilizzati ai fini della sua interpretazione.
1.5. Qualsiasi richiamo alla legge italiana deve intendersi come riferito alle norme primarie, secondarie e regolamentari pro tempore vigenti sul territorio italiano.
2. Oggetto
2.1. Il presente Accordo Quadro, ex art. 54, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha ad oggetto la disciplina contrattuale relativa alle condizioni e modalità di affidamento dei singoli contratti di appalto inerenti alla prestazione di Servizi di Supporto Progettazione interna di Xxxxx.Xx degli impianti non di sistema relativi alle stazioni, gallerie e manufatti della Metropolitana (nel seguito, i “Contratti Attuativi”), il cui testo è allegato sub D (Allegato D) allo schema di gara dell’Accordo Quadro, nonché di ogni altra attività complementare ed accessoria al corretto svolgimento delle predette prestazioni. Ciò fermo restando che la responsabilità progettuale resterà in capo a Xxxxx.Xx e che le prestazioni richieste all’Operatore Economico sono di ausilio alla progettazione, del che peraltro si è tenuto conto in fase di determinazione del prezzo a base gara, determinato sulla base della Tabella riportata al punto 15.1.4 del Disciplinare di Gara.
2.2. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi rientrano nella disciplina dell’appalto di servizi e si configurano, perciò, come prestazione d’opera intellettuale.
2.3. L’Operatore Economico si impegna e si obbliga sin d’ora ad eseguire i Servizi di Supporto Progettazione alle condizioni e termini disciplinati dal presente Accordo Quadro, nonché nell’Offerta Economica, nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato d’Appalto e in tutti gli altri atti e documenti richiamati nell’Accordo Quadro. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi qui assunti si applicheranno le penali previste dall’art. 12 che segue, ferma restando la facoltà di Xxxxx.Xx di risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti Attuativi ex art. 1456 Cod. civ. per le ragioni indicate all’art. 30.4 che segue.
2.4. Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente in ordine all’affidamento di Contratti Attuativi all’Operatore Economico, se non nei limiti ed alle condizioni di quanto previsto all’art. 5 che segue
2.5. I Servizi di Supporto Progettazione saranno affidati di volta in volta all’Operatore Economico mediante la stipula di appositi e specifici Contratti Attuativi, fatta salva l’esecuzione anticipata. Si precisa che i Contratti Attuativi verranno sottoscritti per singola tipologia di attività, e presenteranno un proprio numero progressivo identificativo. Ciascuna attività richiesta all’Operatore Economico avrà ad oggetto la predisposizione di più elaborati, come individuati nelle Tabelle di cui al paragrafo 8.5.4 del Capitolato Prestazionale (nel seguito, i “Tipologie di attività”), oltre alla documentazione di carattere generale che sarà richiesta all’Operatore Economico come previsto dal Capitolato stesso.
2.6. Ciascun Contratto Attuativo potrà contenere a titolo esemplificativo le seguenti indicazioni:
a. Oggetto e composizione delle Tipologie di attività per le quali è richiesto il Servizio di Supporto Progettazione;
b. luogo interessato dalle prestazioni;
c. cronoprogramma, modalità e termini di esecuzione delle prestazioni, suddivisi per fasi in analogia con quanto previsto all’art. 12.2 del Capitolato Prestazionale;
d. importo delle prestazioni, con indicazione delle quote riferite alla sicurezza;
e. l’indicazione delle garanzie rilasciate;
f. modalità di pagamento;
g. la risorsa responsabile della gestione dell’Accordo Quadro, ai sensi del successivo art. 6.4;
h. tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’Accordo Quadro;
i. le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.
2.7. L’Operatore Economico è obbligato ad apprestare un’organizzazione idonea a garantire l’esecuzione contemporanea di Servizi di Supporto Progettazione comprendenti una o più Tipologie di attività, aventi livello di complessità pari almeno a 6 (secondo gli indici di cui all’articolo 15.1.4 del Disciplinare ) – ovvero alla maggiore complessità indicata nell’Offerta Tecnica ai sensi dell’art. 15.1.4 del Disciplinare di Gara, con il risultato di una complessiva ed unitaria realizzazione, a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni dell’Accordo Quadro medesimo, dei relativi allegati, degli atti in esso richiamati, del Capitolato prestazionale e dei Contratti Attuativi. Si precisa che per “esecuzione contemporanea” di Servizi di Supporto Progettazione si intende, ai sensi del presente Accordo Quadro, sia l’affidamento simultaneo di più Tipologie di attività, sia l’affidamento di ulteriori Tipologie di Attività durante lo svolgimento di Tipologie di Attività già precedentemente affidate e non ancora completate, salvo in ogni caso il rispetto del livello massimo di complessità delle Tipologie di Attività che, in sede di Offerta Tecnica, l’Operatore Economico si sia impegnato a garantire ai sensi dell’art. 15.1.4 del Disciplinare di Gara ed ai sensi del paragrafo 8.5.5. del Capitolato Prestazionale.
2.8. L’Operatore Economico risponderà verso Xxxxx.Xx del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni, a provvedere all’esecuzione a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatti salvi l’escussione delle garanzie ai sensi del punto 5 del presente Accordo, la risoluzione del Contratto e il risarcimento dei danni patiti dal Committente.
2.9. La mancata sottoscrizione di anche solo un Contratto Attuativo per fatto dell’Operatore Economico o l’inadempimento dell’Operatore Economico alla presa in consegna delle prestazioni relative a ciascun singolo Contratto Attuativo stipulato in dipendenza dall’Accordo Quadro darà facoltà a Xxxxx.Xx, oltre che di escutere le garanzie prestate, di risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ., salvo il risarcimento del maggior danno.
2.10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, del Capitolato d’Appalto e degli altri documenti sopra richiamati, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti che hanno giurisdizione sui luoghi di esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione sono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.
3. Durata dell’Accordo Quadro e delle attività.
3.1. L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni, anche in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art.
5.2 che segue e durerà fino al completamento dei Servizi di Supporto Progettazione che la Committente richiederà ai sensi del presente Accordo Quadro. Le Parti si danno peraltro reciprocamente atto che la Committente stima di affidare Servizi di Supporto Progettazione per un importo almeno pari all’80% (ottanta per cento) del Valore Stimato e di stipulare i relativi Contratti Attuativi entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
3.2. Dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro, non potranno essere stipulati ulteriori Contratti Attuativi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli stipulati prima della data di scadenza. In tali casi, la durata dell’Accordo Quadro si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti al termine per l’esecuzione delle prestazioni pattuito in ciascun Contratto Attuativo pendente. Detta
estensione di validità non darà all’Operatore Economico alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto dell’eventualità nella determinazione dei prezzi.
3.3. Ciascun intervento/attività oggetto di ogni singolo Contratto Attuativo dovrà essere eseguito/a con le modalità e termini specificamente previsti nel Contratto Attuativo stesso. In ogni caso, il Committente è obbligato a eseguire le attività richieste nei termini indicati dalla Committente e sulla base delle riduzioni offerte in sede di gara.
4. Valore dell’Accordo Quadro e modalità di affidamento dei Contratti Attuativi
4.1. Il valore dell’Accordo Quadro a base gara, esclusa l’opzione, è pari ad € 2.455.000 (Euro duemilioniquattrocentocinquantacinque/00), comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA e degli oneri previdenziali eventualmente applicabili (nel seguito, il “Valore Stimato”), e costituisce la somma presunta dei futuri e possibili singoli Contratti Attuativi.
4.2. Il Valore Stimato dell’Accordo Quadro ha l’esclusiva finalità di quantificare un fabbisogno presunto per Xxxxx.Xx e il quadro economico complessivo dell’Accordo Quadro, senza peraltro essere impegnativo e/o vincolante nei confronti del Committente.
4.3. Gli affidamenti dei singoli Contratti Attuativi avverranno con le modalità previste dall’art. 5 che segue e sulla base dell’importo di aggiudicazione, riferito al 40% dell’importo a base di gara, pari a € 982.000,00, soggetto al ribasso del 15,51 % e dunque pari a € 829.691,80, con opzione euro 1.659.383,60.
5. Modalità di selezione dell’Operatore Economico per la stipulazione dei singoli Contratti Attuativi
5.1. Il Committente si impegna a stipulare con l’Operatore Economico Contratti Attuativi per un ammontare massimo percentuale del Valore Stimato dell’Accordo Quadro, in funzione della posizione raggiunta dall’Operatore Economico all’esito della procedura di cui al Disciplinare di Gara, come di seguito determinato:
a. all’Operatore Economico primo classificato verranno affidati Contratti Attuativi per un ammontare massimo pari al 60% (sessanta per cento) del Valore Stimato;
b. all’Operatore Economico secondo classificato verranno affidati Contratti Attuativi per un ammontare massimo pari al 40% (quaranta per cento) del Valore Stimato.
5.2. Le Parti convengono che il Committente, laddove Xxxxx.Xx dovesse aumentare l’entità dei lavori per i quali siano necessari Servizi di Supporto Progettazione, avrà la facoltà di esercitare l’opzione per l’estensione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 3.1 che precede e di assegnare a ciascun Operatore Economico, con i criteri di cui all’art. 5.1 che precede, eventuali Servizi di Supporto Progettazione aggiuntivi, sino a concorrenza di un valore stimato aggiuntivo pari a € 2.455.000 (Euro duemilioniquattrocentocinquantacinque/00), comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA e degli oneri previdenziali eventualmente applicabili. In caso di esercizio dell’opzione saranno stipulati Accordi attuativi per i medesimi ammontari di cui all’articolo 5.1.
5.3. Resta peraltro inteso che, in caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale da parte dell’Operatore Economico, nonché in caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, il Committente interpellerà gli altri Operatori Economici risultati aggiudicatari dei Servizi di Supporto Progettazione di cui al Disciplinare di Gara al fine di sondare la relativa disponibilità ad assorbire i Servizi di Supporto Progettazione affidati e da affidare all’Operatore Economico venuto meno (nel seguito, l’“OE Cessato”). Laddove verifichi che tutti gli Operatori Economici abbiano la capacità di subentrare
– in tutto o in parte – all’OE Cessato, il Committente ripartirà fra questi ultimi i Servizi di Supporto Progettazione di competenza dell’OE Cessato, in proporzione alle quote di Servizi di Supporto Progettazione loro spettanti in forza dell’Accordo Quadro ed in funzione della capacità di ciascun Operatore Economico di assorbire i servizi non svolti dall’OE Cessato. Nell’ipotesi in cui nessun Operatore Economico sia in grado di assorbire i Servizi di Supporto Progettazione dell’OE Cessato, così come nel caso in cui, all’esito della ripartizione fra gli Operatori Economici, residuino Servizi di Supporto Progettazione da affidare, il Committente scorrerà la graduatoria formata all’esito della gara di cui al Disciplinare di Gara per individuare l’Operatore Economico a cui affidare i Servizi di Supporto Progettazione dell’OE Cessato che non siano stati redistribuiti.
5.4. Nell’ipotesi in cui l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento della mandataria o di mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
6. Modalità e termini di esecuzione dei Contratti Attuativi
6.1. Per l’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione, l’Operatore Economico è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione avente una capacità prestazionale idonea a far fronte efficacemente, con esattezza e regolarità, ai Servizi di Supporto Progettazione affidatigli, nel rispetto dei risultati e requisiti richiesti dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato d’Appalto, dal Disciplinare di Gara e dagli altri documenti richiamati nell’Accordo Quadro. Resta peraltro di competenza esclusiva dell’Operatore Economico l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell’esecuzione dei Contratti Attuativi affidatigli.
6.2. L’Operatore Economico è obbligato a mantenere e adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del Servizio di Supporto Progettazione affidatogli la propria organizzazione professionale, come indicata nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati, disponendo l’impiego di tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori necessari per far fronte agli obblighi del presente Accordo Quadro e di ciascun singolo Contratto Attuativo, senza che l’eventuale impiego di maggiori risorse rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese al momento dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per la richiesta di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
6.3. L’Operatore Economico riconosce che il Servizio di Supporto Progettazione è essenziale per l’immagine di Xxxxx.Xx e si impegna a realizzarlo, secondo quanto previsto in ciascun Contratto Attuativo, con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per ottenere il risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure, modalità o attività che, pur non specificati nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato d’Appalto e nei Contratti Attuativi, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
6.4. L’Operatore Economico individuerà, prima di iniziare le attività previste in ciascun Contratto Attuativo, una propria risorsa responsabile della gestione dell’Accordo Quadro: il personale dell’Operatore Economico ed eventuali subappaltatori eseguiranno esclusivamente le disposizioni impartite da detto responsabile e/o da suoi delegati, come individuati dall’Operatore Economico.
7. Responsabile e direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro – Rappresentanti dell’Operatore Economico
7.1. Il Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro è nominato da parte del Committente. Egli è il soggetto a cui è affidata la gestione dell’Accordo Quadro. Il Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro potrà avvalersi del supporto di personale delegato (il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo
Quadro) che si interfaccerà con i rappresentanti dell’Operatore Economico nel corso dell’esecuzione delle prestazioni richieste con ciascun Contratto Attuativo.
7.2. L’Operatore Economico dovrà comunicare a Xxxxx.Xx il nominativo del Responsabile, i relativi numero di cellulare, fax, indirizzo e-mail ed eventuale PEC.
7.3. Le Parti assumeranno idonee misure organizzative per assicurare l’unicità di riferimento nella figura del predetto Responsabile, restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale di Xxxxx.Xx nei confronti del personale dell’Operatore Economico diverso dal Responsabile stesso o suo sostituto.
8. Capitolato Prestazionale d’Appalto e prezzi
8.1. I Servizi di Supporto Progettazione dovranno essere eseguiti e computati sulla base di quanto previsto, oltre che dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Prestazionale d’Appalto e dal Capitolato Informativo, che le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale conferma e accettazione.
8.2. In occasione dell’affidamento dei Contratti Attuativi, il Capitolato d’Appalto potrà essere integrato con specifiche previsioni legate alle peculiarità di ciascun Contratto Attuativo.
8.3. Il corrispettivo per i Servizi di Supporto Progettazione dovrà essere calcolato sulla base dei corrispettivi indicati nella Tabella di cui all’art. 15.1.4 del Disciplinare di Gara, con la precisazione che ai prezzi unitari di ciascuna attività contenuta nella Tabella stessa, sarà applicato il ribasso % unico offerto in sede di presentazione dell’Offerta Economica, nonché l’eventuale riduzione connessa all’applicazione del coefficiente di ripetitività.
8.4. Modifiche e varianti sono ammesse, senza ricorso ad un nuovo affidamento, nei casi e alle condizioni di cui all’art. 106, D. Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione per iscritto da parte del Responsabile dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro ed acquisteranno efficacia a seguito della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al relativo Contratto Attuativo. Ove la variazione o la modifica preveda lo svolgimento di prestazione di Servizi di Supporto Progettazione in aumento o diversi da quelli approvati, per determinare il prezzo del servizio non previsto o delle prestazioni svolte in eccedenza si applicherà a ciascuna Tipologia di Attività il prezzo desunto dalla Tabella di cui al punto 15.1.4. del Disciplinare di Gara, determinato sulla base del ribasso percentuale unico offerto in gara.
8.5. Tutti i prezzi indicati nella Tabella si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’Accordo Quadro. Ove dovessero ricorrere circostanze imprevedibili, si applicherà l’art. 1664 Cod. civ.
8.6. Per le prestazioni dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi, salvo quanto previsto dall’art. 8.5 che precede.
9. Anticipazione del prezzo
9.1. L’anticipazione del prezzo relativo ai singoli Contratti Attuativi, è disciplinata dall’art. 35, comma 18 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
9.2. Ai fini di quanto previsto al punto precedente:
a. L’Operatore Economico, alla stipula del Contratto Attuativo, dovrà inviare a Xxxxx.Xx, a mezzo PEC o raccomandata a.r., la relativa richiesta di anticipazione;
b. Xxxxx.Xx, nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della comunicazione, riscontrerà l’istanza, precisando l’ammontare dell’anticipazione erogabile, indicando la documentazione necessaria a supporto, ivi incluse le caratteristiche della polizza fideiussoria richiesta per il pagamento dell’anticipazione;
c. ricevuta la documentazione richiesta ai sensi del punto precedente, Xxxxx.Xx provvederà, nei 15 (quindici) giorni successivi, a verificare i documenti e a comunicare eventuali richieste integrative all’Operatore Economico;
d. Xxxxx.Xx, completate le verifiche di cui ai punti precedenti, ne comunicherà l’esito all’Operatore Economico, autorizzando la fatturazione nei limiti indicati nella stessa comunicazione.
10. Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari – compensazioni
10.1. Fermo restando quanto previsto all’art. 9 che precede, il pagamento delle prestazioni rese dall’Operatore Economico sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Attuativo, con le seguenti modalità:
a. quanto al 50% del corrispettivo pattuito (detratta l’eventuale anticipazione versata ai sensi dell’art. 9 che precede), entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei modelli BIM previsti nella “Fase 5” del paragrafo 10.2 del Capitolato Prestazionale e dalla presentazione della relativa fattura;
b. quanto al saldo del prezzo, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del processo iterativo di verifica e approvazione della “Fase 7”, di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato Prestazionale, e dalla presentazione della relativa fattura.
10.2. I pagamenti sono subordinati alla trasmissione al Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, da parte dell’Operatore Economico e – per suo tramite – dei subappaltatori, di tutte le informazioni necessarie all’acquisizione da parte di Xxxxx.Xx, della certificazione di regolarità contributiva in xxxxx xx xxxxxxxx.
00.0. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell’Accordo Quadro e del codice identificativo di gara (CIG) e dei codici CUP, anche la ragione sociale o denominazione esatta dell’Operatore Economico, il suo Codice fiscale o Partita IVA, i riferimenti dell’autorizzazione a fatturare, l’eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all’incasso o qualsiasi altro atto di disposizione e, in tal caso, l’indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.
10.4. Ai sensi dell’art. 3, L. n. 136/2020 s.m.i., l’Operatore Economico comunica le coordinate bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e precisamente:
- BANCA Intesa San Paolo S.P.A. Filiale di xxx Xxxxxx 000/000 Xxxxxx
- IBAN XX00X0000000000000000000000.
Xxxxx.Xx accrediterà all’Appaltatore gli importi dovuti esclusivamente sul predetto conto corrente dedicato in via esclusiva alla commessa. Le persone abilitate ad operare sul conto dedicato sono:
- Xxxx. Xxxxx De Xxxxxxxx nato a Napoli il 09/11/1964 C.F. DGRMRA64S09F839L
I pagamenti saranno, pertanto, effettuati da Xxxxx.Xx, a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di Xxxxx.Xx da ogni responsabilità conseguente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG) e i CUP. È obbligo dell’Operatore Economico comunicare per iscritto a Xxxxx.Xx ogni modifica ai dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
10.5. L’Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n. 136/2010 s.m.i. impegnandosi, inoltre, a dare immediata comunicazione a Xxxxx.Xx e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell’inadempimento dei propri subappaltatori e/o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all’art. 3 della Legge n. 136/2010 comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto qualora Xxxxx.Xx verifichi l’inadempimento di quanto previsto ai commi 8 e 9 del citato art. 3.
10.6. L’Operatore Economico, inoltre si impegna a inserire, ai sensi dell’art. 3, 9° comma, L. n. 136/20210, nei contratti con i subcontraenti e subappaltatori coinvolti nell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione la prevista clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.
10.7. Resta espressamente convenuto che, per il pagamento dei corrispettivi dovuti ai sensi dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, si terrà conto di eventuali somme di cui l’Operatore Economico sia debitore nei confronti del Committente per qualsiasi titolo (ivi espressamente incluse le somme dovute dall’Operatore Economico a titolo di penale ai sensi dell’art. 12 che segue), e che queste sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.
10.8. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al presente articolo, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 105, 13° comma, D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., in favore degli operatori economici ivi indicati e qualora ne ricorrano i presupposti.
11. Contestazioni
11.1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione o controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nell’Accordo Quadro – il Committente abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Operatore Economico ai sensi dell’Accordo Quadro, Xxxxx.Xx provvederà a contestarle per iscritto all’Operatore Economico, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo sia tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Operatore Economico, delle prescrizioni nei tempi stabiliti da Xxxxx.Xx, comporterà l’irrogazione delle penali previste.
11.2. L’Operatore Economico si impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine fissato dal Committente, all’eliminazione delle carenze, inadempienze e/o irregolarità constatate.
11.3. La mancata eliminazione, da parte dell’Operatore Economico, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da Xxxxx.Xx, comporterà l’applicazione delle penali previste dall’Accordo Quadro.
11.4. Laddove intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsivoglia natura e contenuto in ordine all’esecuzione delle prestazioni, e salvo che ciò non sia diversamente previsto nei singoli Contratti Attuativi, l’Operatore Economico, con apposita domanda dovrà:
a. formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
b. precisare quali siano le conseguenze sul piano economico e indicare con precisione l’esatto ammontare della somma che ritenga dovuta.
11.5. Le contestazioni, pretese e richieste di cui al precedente articolo dovranno essere inviate via raccomandata a.r. o PEC al Responsabile dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro, a pena di decadenza,
entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui i fatti e circostanze su cui esse si fondano siano divenuti conoscibili dall’Operatore Economico.
11.6. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, il Committente comunicherà le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste dell’Operatore Economico.
12. Penali
12.1. Il ritardo nella consegna degli elaborati, rispetto alle tempistiche di volta in volta individuate in ciascun Contratto Attuativo (nel rispetto delle scansioni temporali indicate in via generale al punto 10.2 del Capitolato Prestazionale) con le riduzioni di tempi offerte in sede di gara, comporterà l’irrogazione di una penale di importo pari a allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del singolo Contratto Attuativo per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo e pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo.
12.2. Qualora, in sede di presentazione dei documenti richiesti dal Disciplinare di Gara, l’Operatore Economico abbia offerto una riduzione dei tempi di realizzazione dei Servizi di Supporto Progettazione, le penali verranno raddoppiate per ogni giorno di ritardo compreso fra il minor termine indicato dall’Operatore Economico nella propria offerta e il termine da calcolarsi senza riduzione dei tempi. Per gli eventuali ulteriori giorni di ritardo, le penali saranno irrogate nella misura prevista dall’art. 12.1 che precede.
12.3. Ferma restando la responsabilità professionale, in caso di errori materiali e di calcolo nell’elaborazione progettuale a supporto, emersi nella fase di esecuzione del contratto e che incidano in maniera significativa sulla selezione e tipologia degli apparati impiantistici a cui si riferiscono, sarà applicata una penale, compresa tra lo 0,4% e lo 0,8% del valore del singolo Contratto Attuativo, sulla base della gravità dell’errore di calcolo.
12.4. Le penali, come determinate ai sensi degli artt. 12.1, 12.2 e 12.3 che precedono non potranno comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del singolo Contratto Attuativo. Superato tale importo, Xxxxx.XX potrà risolvere l’Accordo Quadro.
12.5. In ogni caso, l’applicazione di penali, se in misura inferiore al 10%, non esclude la facoltà di Xxxxx.Xx di chiedere la risoluzione del Contratto Attuativo e dell’Accordo Quadro, e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dei maggiori danni patiti.
13. Garanzie
13.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l’Operatore Economico deposita una garanzia di importo pari al 2% (due per cento) dell’intero valore di aggiudicazione, comprensivo dell’opzione, assegnato all’Operatore Economico medesimo in applicazione dei criteri di cui al punto 5.1 che precede, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta, contenente: i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ii) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma c,c.; iii) l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed avente durata pari a quella dell’Accordo Quadro. Detta cauzione, prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contenute nell’Accordo Quadro, verrà svincolata alla scadenza dell’Accordo Quadro e potrà essere incamerata dal Committente in caso di inadempimento dell’Operatore Economico alle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, fermo restando il diritto del Committente di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
13.2. Al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Operatore Economico dovrà altresì costituire un’apposita garanzia definitiva nei modi, forme e importi di cui all’art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di importo pari alla quota di Accordo Quadro assegnata a ciascun operatore economico al netto del ribasso offerto sul prezzo a base d’asta e senza tenere conto dell’opzione. Tale garanzia sarà svincolata nei modi e tempi di cui al medesimo art. 103, previa consegna all’istituto garante del certificato di regolare esecuzione / attestazione di verifica relativa a ciascun Contratto Attuativo.
13.3. All’atto di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, saranno riportati gli estremi delle predette garanzie di cui ai precedenti punti 13.1 e 13.2 già rilasciate.
13.4. In caso di esercizio dell’opzione, l’appaltatore sarà tenuto a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Committente, la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, da calcolare sull’ulteriore importo contrattuale assegnato, relativo all’opzione stessa. La mancata costituzione della garanzia nei tempi previsti equivale a rifiuto di eseguire l’opzione e consente l’incameramento della cauzione di cui all’art. 13.1.
13.5. Il Committente può avvalersi delle cauzioni previste al presente articolo, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso della maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione in confronto ai risultati della liquidazione finale di ciascun Contratto Attuativo; l’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Operatore Economico di proporre azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
13.6. Le garanzie di cui al presente articolo dovranno essere tempestivamente reintegrate nella misura legale qualora, in corso d’opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dal Committente.
13.7. La mancata costituzione della cauzione anche per un solo Contratto Attuativo comporta la decadenza dall’Accordo Quadro.
14. Polizza assicurativa
14.1. L’Operatore Economico è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi, una polizza assicurativa per i rischi di natura professionale. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività del progettista, che deve tenere indenne Xxxxx.Xx dai rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dei Servizi di Supporto Progettazione, oltre che dalle nuove spese di progettazione e dai maggiori costi ed oneri che il Committente debba sostenere a causa dell’errore o omissione nell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione, nonché per la realizzazione di progetti privi di tali errori o omissioni. Resta peraltro inteso che l’obbligo di eseguire nuovamente i Servizi di Supporto Progettazione a carico dell’Operatore Economico, senza costi e oneri per il Committente, deve essere inderogabilmente prescritto nel Contratto Attuativo, fermo restando il diritto del Committente di affidare detti Servizi di Supporto Progettazione ad altro Operatore Economico.
14.2. La polizza dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori e operare per tutta la durata dei lavori stessi, sino al 90° (novantesimo) giorno successivo alla scadenza dell’Accordo Quadro oppure alla data di pagamento del saldo dell’ultimo Contratto Attuativo, ove questo sia stato completato successivamente alla scadenza dell’Accordo Quadro. La mancata presentazione della polizza assicurativa comporta la decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione dell’Operatore Economico.
14.3. La polizza dovrà essere emessa a favore di Xxxxx.Xx e dovrà prevedere un massimale di € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila). Copia della polizza dovrà essere prodotta al momento della stipulazione dell’Accordo Quadro, per le verifiche da parte del Committente.
15. Proprietà intellettuale
15.1. Fermo restando il diritto di menzione, l’Operatore Economico trasferisce integralmente a Xxxxx.Xx, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa comunque essere riferito alle prestazioni, agli elaborati grafici e progettuali, i software specialistici di calcolo e Revit e tutti i file in formato nativo/editabile e quant’altro realizzato nell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione di cui al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi. Il corrispettivo per tale trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il trasferimento della proprietà intellettuale si perfezione con l’integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti.
15.2. Nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui all’articolo precedente, l’Operatore Economico riconosce incondizionatamente a Xxxxx.Xx ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, compresi – a titolo meramente esemplificativo – il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.
15.3. L’Operatore Economico dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratto Attuativi, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi. L’Operatore Economico presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto di immagine.
16. Riservatezza
16.1. Le Parti convengono che la sottoscrizione e il contenuto dei Contratti Attuativi, nonché – più in generale – tutte le informazioni che, ai fini dell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione, verranno trasmesse, con qualsiasi formato (ad es. informatico, cartaceo, orale, ecc.), dal Committente all’Operatore Economico (nel seguito, le “Informazioni Riservate”) saranno da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, anche qualora non siano espressamente indicate come “riservate”.
16.2. L’Operatore Economico potrà utilizzare le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente al fine di eseguire i Servizi di Supporto Progettazione di cui ai singoli Contratti Attuativi.
16.3. L’Operatore Economico, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori si impegna e si obbliga:
a. a mantenere riservate e confidenziali i Contratti Attuativi e le Informazioni Riservate, adottando ogni opportuna misura ad evitare la diffusione anche accidentale delle stesse;
b. adottare ogni più opportuna cautela affinché né i Contratti Attuativi, né le Informazioni Riservate vengano diffusi, divulgati o trasmessi a terzi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;
c. non rilasciare o divulgare, senza il preventivo consenso scritto del Committente, alcun comunicato o annuncio, anche al pubblico, di natura promozionale e/o anche su social network o siti istituzionali, riguardo alla sottoscrizione e contenuto dei Contratti Attuativi, nonché riguardo alle Informazioni Riservate.
16.4. Resta inteso che l’Operatore Economico potrà comunicare le Informazioni Riservate alle Autorità pubbliche e/o giurisdizionali, nei limiti in cui la comunicazione corrisponda a un preciso obbligo inderogabile di legge, regolamento ovvero ad uno specifico ordine immediatamente coercibile di un’autorità giudiziaria o ente governativo, purché nella misura strettamente necessaria all’adempimento del detto ordine od obbligo e, laddove consentito, previa consultazione con Xxxxx.Xx (o, in caso contrario, dandone successivamente tempestiva informazione a Xxxxx.Xx).
16.5. Tutti gli obblighi di riservatezza previsti dal presente art. 16 verranno meno allo spirare del 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla scadenza dell’Accordo Quadro (oppure alla scadenza dell’ultimo Contratto Attuativo affidato all’Operatore Economico, se successiva).
16.6. Qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 16 comporterà la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi stipulati con l’Operatore Economico inadempiente, nonché l’obbligo di quest’ultimo di risarcire i danni patiti dalla Committente stessa e salve le ulteriori azioni a tutela delle ragioni della Committente innanzi a tutte le autorità competenti.
17. Divieto di cessione dell’Accordo Quadro
È fatto espresso divieto all’Operatore Economico di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro, i relativi Contratti Attuativi, o parte di essi. L’Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Operatore Economico e pertanto è vietata la cessione di presunti crediti fondati sul medesimo Accordo Quadro.
18. Subappalto
18.1. Il subappalto, ossia il contratto attraverso cui l’Operatore Economico affida a terzi l’esecuzione di parte dei Servizi di Supporto Progettazione oggetto dei singoli Contratti Attuativi, è consentito entro i limiti previsti dall’art. 31, 8° comma, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ferma restando la responsabilità esclusiva dell’Operatore Economico nei confronti di Xxxxx.Xx per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e per ogni conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti e collaboratori.
18.2. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire oggetto di ulteriore subappalto.
18.3. L’Operatore Economico, previa autorizzazione scritta del Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, potrà subappaltare parte dei Servizi di Supporto Progettazione allo stesso affidati ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all’entità ed alla tipologia dei Servizi di Supporto Progettazione oggetto di subappalto.
18.4. L’Operatore Economico dovrà fornire periodicamente a Xxxxx.Xx, secondo le indicazioni del Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. Tale obbligo troverà applicazione sia con riferimento all’Accordo Quadro, sia riguardo a ciascun Contratto Attuativo.
18.5. Nei casi in cui è ammesso il subappalto, si considerano applicate, ancorché non esplicitamente richiamate, tutte le norme e le leggi riguardanti la procedura prevista dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per il subappalto, a cui si rinvia.
18.6. Xxxxx.Xx procederà al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 105, 4° comma, D. Lgs. n. 50/2016
x.x.x. xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, salva proroga che potrà essere disposta per una sola volta, per giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si riterrà concessa.
18.7. Infra-To, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo 17, è del tutto estranea ai rapporti fra l’Operatore Economico e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere. Conseguentemente, l’Operatore Economico terrà Xxxxx.Xx indenne e manlevato da ogni eventuale diritto, pretesa, azione eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o terzi nei confronti di Xxxxx.Xx in relazione all’Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi.
18.8. Nel contratto di subappalto l’Operatore Economico dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e obbligazioni stabilite dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Attuativo e dalle ulteriori normative dagli stessi richiamate.
18.9. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri di Xxxxx.Xx, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell’Operatore Economico, affidatari di contratti di importo superiore a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila), di qualunque oggetto e natura. Per tutti i subcontratti relativi alle attività imprenditoriali di cui sopra, Xxxxx.Xx acquisirà la documentazione antimafia secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.
18.10. È obbligo dell’Operatore Economico comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (o del sindaco unico nel caso di cui all’art. 2477 Cod. civ.), nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, 1° comma, lett. b), D. Lgs. n. 231/2011, della propria impresa nonché delle imprese subaffidatarie. A tal fine i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari i quali, per il tramite dell’Operatore Economico, saranno tenuti a trasmettere al Committente la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
18.11. In tema di tracciabilità finanziaria (L n. 136/2010 s.m.i.), vale quanto previsto dall’art. 10 del presente Accordo Quadro, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l’Operatore Economico trasmetterà a Infra-To, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati da Xxxxx.Xx a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di Xxxxx.Xx da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Operatore Economico trasmettere a Xxxxx.Xx ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.
19. Assenza di mediazione
L’Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi rispetto agli obblighi in essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
20. Codice etico
20.1. L’Operatore Economico, nello svolgimento dei Servizi di Supporto Progettazione, di cui al presente Accordo Quadro, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori, ex art. 1381 Cod. civ., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice etico di Xxxxx.Xx definito ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 s.m.i., pubblicato sul sito internet di Xxxxx.Xx (di seguito, il “Codice Etico”), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
20.2. Rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile a responsabilità dell’Operatore Economico, anche ai sensi dell’art. 1381 Cod. civ., sarà facoltà di Xxxxx.Xx risolvere di diritto e con effetto immediato – ex art. 1456 Cod. civ. – il presente Accordo Quadro mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso, spetterà all’Operatore Economico pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.
21. Modifica assetti proprietari dell’Operatore Economico
21.1. Ferma restando l’incedibilità dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, per le operazioni di cessione, affitto d’azienda o ramo d’azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Operatore Economico troverà applicazione l’art. 106, D. Lgs. n. 50/2016.
21.2. Ai fini dell’espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, l’Operatore Economico dovrà comunicare a Xxxxx.Xx, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente al Direttore tecnico (ove previsto), agli organi dell’impresa in possesso del potere di rappresentanza, ai componenti del collegio sindacale (o al sindaco monocratico ex art. 2477 Cod. civ.), nonché ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza ex art. 6, D. Lgs. n. 231/01.
22. Autorizzazioni
22.1. L’Operatore Economico dichiara e si impegna a dichiarare in ciascun Contratto Attuativo, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi ex art. 1456 Cod. civ., con conseguente obbligo di risarcire i relativi danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri / Albi e di avere compiuto tutte le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dei Servizi di Supporto Progettazione, secondo le norme, le leggi e i regolamenti vigenti.
22.2. L’Operatore Economico darà immediata comunicazione a Xxxxx.Xx di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant’altro sia suscettibile di impedire l’esecuzione, in tutto o in parte, dei Servizi di Supporto Progettazione, anche per cause ad esso non imputabili.
22.3. In tal caso, Xxxxx.Xx avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. civ., il presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in relazione all’evento che si è verificato, riservandosi di chiedere il risarcimento dei relativi danni.
23. Clausola di non gradimento
23.1. Il Committente si riserva il diritto di chiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’Operatore Economico nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare o che abbia già impiegato in ciascun Contratto Attuativo, senza che per questo spetti alcuna indennità all’Operatore Economico.
23.2. L’Operatore Economico dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta dal Committente.
24. Osservanza delle leggi sul lavoro e previdenziali. Rispetto del CCNL
24.1. L’Operatore Economico dichiara di applicare ai propri dipendenti i C.C.N.L. e gli accordi integrativi coerenti con le prestazioni lavorative loro richieste ed effettivamente svolte, nonché di agire nei confronti degli stessi dipendenti nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai predetti contratti.
24.2. Nella qualità di datore di lavoro l’Operatore Economico deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.
24.3. L’Operatore Economico è tenuto, per l’intera durata dei Contratti Attuativi, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni relative ai Servizi di Supporto Progettazione, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D. Lgs. n. 252/2005 s.m.i.
24.4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 che precede, l’Operatore Economico si obbliga ad esibire – a semplice richiesta di Xxxxx.Xx – l’ulteriore documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dei Contratti Attuativi, limitatamente alla durata degli stessi.
24.5. L’Operatore Economico si impegna e si obbliga a manlevare e tenere indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – Xxxxx.Xx (che dunque non sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Operatore Economico), da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dell’Operatore Economico e di eventuali subappaltatori.
24.6. L’Operatore Economico si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne Xxxxx.Xx qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, 4° comma, D. Lgs. n. 81/2008.
24.7. L’Operatore Economico è tenuto a tenere indenne e manlevare Xxxxx.xx da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti. L’Operatore Economico è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare Xxxxx.Xx da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
25. Osservanza di disposizioni in materia sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro
25.1. L’Operatore Economico è tenuto ad osservare e a far osservare a dipendenti e collaboratori di cui si avvalga per l’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.
25.2. A tal fine l’Operatore Economico è, tra l’altro, tenuto a: impartire a dipendenti e collaboratori coinvolti nell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione ogni istruzione e a fornire i mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni; informare e formare il sopra indicato personale sui rischi inerenti allo svolgimento dei Servizi di Supporto Progettazione, sulle relative misure di prevenzione e sulla prevenzione incendi e primo soccorso; impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti; utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge e regolamenti; vigilare, attraverso il proprio Responsabile del Servizio o il suo sostituto affinché il personale che espleta le prestazioni relative ai Servizi di Supporto Progettazione osservi tutte le disposizioni in materia di sicurezza e operi in conformità alle indicazioni fornite da Xxxxx.Xx assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte ed applicando tutte le disposizioni e le prescrizioni di Xxxxx.Xx nell’esecuzione delle attività su aree interessate dall’esercizio ferroviario.
25.3. Considerata la natura dell’Accordo Quadro, non è possibile determinare gli eventuali oneri di sicurezza per la mitigazione dei rischi da interferenza eventualmente necessari. Pertanto, all’atto della sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi, si procederà a valutare la necessità di produrre gli eventuali documenti di sicurezza necessari alla luce della vigente normativa in materia (DUVRI, PSC, ecc.), valutando di volta in volta i relativi oneri.
25.4. In ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti procedure aziendali, una volta acquisite da Xxxxx.Xx dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui verranno svolti i Servizi di Supporto Progettazione oggetto dei Contratti Attuativi, l’Appaltatore assume l’onere di implementare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.
26. Adempimenti dell’Operatore Economico in materia di tutela ambientale
26.1. L’Operatore Economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale (ivi compresa quella in materia di gestione dei materiali contenenti amianto), dalle procedure in uso presso Xxxxx.Xx in quanto applicabili in relazione alla tipologia di prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi, oltre che delle ulteriori eventuali prescrizioni impartite da Xxxxx.Xx contestualmente alla stipula del presente Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi, nonché di quelle emanate da altri Enti / organi pubblici, anche in corso d’opera.
26.2. In particolare, l’Operatore Economico è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo-gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione delle prestazioni possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
26.3. L’Operatore Economico si impegna altresì a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto, l’obbligo da parte del/dei subappaltatore/i di osservare le norme e disposizioni di cui al presente articolo.
27. Qualità delle prestazioni
27.1. Tutte le prestazioni, attività e operazioni richieste per l’espletamento dei Servizi di Supporto Progettazione dovranno essere eseguite dall’Operatore Economico nel rispetto del Piano della Qualità
(nel seguito, “PdQ”), redatto dall’Operatore Economico medesimo, nei tempi e modi indicati nel presente articolo.
27.2. L’Operatore Economico dovrà redigere il PdQ e tutti gli altri documenti di cui al presente Accordo Quadro, in modo da descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l’Operatore Economico metterà in atto per garantire la prestazione dei Servizi di Supporto Progettazione.
27.3. Il PdQ dovrà essere sottoposto all’approvazione di Xxxxx.Xx con le modalità di cui al presente articolo, ferma restando la facoltà per Xxxxx.Xx, e l’obbligo per l’Operatore Economico di darvi corso, di richiedere comunque l’inizio delle prestazioni anche in pendenza della predisposizione della documentazione o in pendenza della relativa approvazione.
27.4. L’Operatore Economico è tenuto a trasmettere il PdQ completo entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
27.5. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del PdQ e degli eventuali documenti integrativi, Xxxxx.Xx provvederà ad approvarli integralmente oppure, ove lo ritenga opportuno, a richiedere all’Operatore Economico specifiche integrazioni o modifiche, che dovranno essere effettuate e trasmesse a Xxxxx.Xx entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta di integrazione / modifica. Il Committente potrà richiedere una sola volta modifiche o integrazioni, salvo che queste non risultino necessarie per ovviare ad omissioni o errori riscontrati negli elaborati. Resta inteso che Xxxxx.Xx si riserva di valutare il PdQ nel suo complesso, in relazione alla coerenza dei singoli documenti che lo compongono, potendo chiedere integrazioni e/o modifica di ciascuno di essi. Nell’ipotesi in cui, decorsi i termini di cui al presente punto, il Committente non si sia espresso, il PdQ si reputerà approvato.
27.6. Nel corso dell’esecuzione dei Contratti Attuativi, l’Operatore Economico potrà proporre modifiche o integrazioni al PdQ, che saranno valutate e approvate da Xxxxx.Xx con le modalità e i tempi del precedente punto; tali modifiche e integrazioni diventeranno operative solo successivamente alla formale approvazione, che seguirà l’iter di cui al punto precedente.
27.7. L’Operatore Economico riconosce e accetta che nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo contrattualmente stabiliti, Xxxxx.Xx si riservi il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare la corretta organizzazione aziendale dell’Operatore Economico e il rispetto delle prescrizioni di qualità ed il grado di efficacia del PdQ predisposto. Qualora, a seguito di verifica ispettiva, Xxxxx.Xx riscontri un’organizzazione difforme da quella dichiarata nel PdQ e/o comunque inadeguata ai fini della puntuale esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione o il mancato rispetto delle prescrizioni del PdQ, potrà richiedere all’Operatore Economico azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. In tal caso l’Operatore Economico è tenuto a dare attuazione immediata ad efficaci azioni correttive atte a rimuovere tutte le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva.
28. Controllo dei servizi
28.1. Il Committente si riserva di effettuare, per ciascun Contratto Attuativo, controlli in merito alla rispondenza del servizio effettuato dall’Operatore Economico.
28.2. L’Operatore Economico, per parte propria, dovrà effettuare – per ogni Contratto Attuativo – sia controlli di corretta esecuzione del Servizio di Supporto Progettazione, sia verifiche ispettive mirate alla valutazione della corretta applicazione del PdQ, nel rispetto di quanto indicato dal presente Accordo Quadro. Tutta la documentazione riguardante tali verifiche ispettive dovrà essere resa disponibile ad Xxxxx.Xx presso l’Operatore Economico o presso gli uffici del Committente. In caso di mancata effettuazione dei controlli o di mancata trasmissione dei relativi risultati, saranno applicate le penali previste dal Capitolato d’Appalto.
29. Verifica di conformità
Il Responsabile unico del procedimento effettua la verifica di conformità ai sensi dell’articolo 102 D. Lgs. 50/2016.
30. Risoluzione dall’Accordo Quadro
30.1. La risoluzione dell’Accordo Quadro è disciplinata, oltre che dal presenta articolo, dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in quanto compatibile.
30.2. Ai sensi dell’art. 108, 3° comma, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., laddove il Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro verifichi un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Operatore Economico abbia risposto, Xxxxx.Xx su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto dichiara risolto l’Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi.
30.3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Operatore Economico rispetto alle previsioni del singolo Contratto Attuativo, il Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Operatore Economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Operatore Economico, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il Contratto Attuativo e l’Accordo Quadro, fermo restando il pagamento delle penali.
30.4. Fermo restando quanto precede, Xxxxx.Xx si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. civ., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice raccomandata a.r. o PEC in ciascuno dei seguenti casi:
a. mancato rispetto degli obblighi dell’Operatore Economico derivanti dall’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica presentate ai sensi del Disciplinare di Gara;
b. mancata sottoscrizione di anche solo un Contratto Attuativo per fatto dell’Operatore Economico o l’inadempimento dell’Operatore Economico alla presa in consegna delle prestazioni relative a ciascun singolo Contratto Attuativo stipulato in dipendenza dall’Accordo Quadro;
c. sospensione dell’esecuzione di anche solo un Contratto Attuativo da parte dell’Operatore Economico (punto 35.1);
d. risoluzione di anche solo un Contratto Attuativo per grave inadempimento dell’Operatore Economico;
e. irrogazione, anche solo per un Contratto Attuativo, di penali per un valore superiore al 10% del valore del Contratto Attuativo;
f. affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte del Contratto Attuativo, ovvero cessione dell’Accordo Quadro e/o di uno o tutti i Contratti Attuativi;
g. mancata informativa al Committente in relazione ai subappalti stipulati;
h. mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese da Xxxxx.Xx ai fini dell’avvio delle prestazioni;
i. accertamento della grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
j. commissione di grave inosservanza degli obblighi che la legge pone a tutela dell’ambiente;
k. emissione di una misura interdittiva ai sensi dell’art. 9, 2° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 231/2001;
l. violazione di quanto previsto da anche solo uno fra gli artt. 13.5 (Cauzione) 15 (Proprietà Intellettuale), 16 (Cessione dell’Accordo Quadro), 22 (Autorizzazioni), 23 (Clausola di non gradimento);
30.5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui Xxxxx.Xx dichiari all’Operatore economico, a mezzo di raccomandata a.r. o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
30.6. La risoluzione del presente Accordo Quadro comporta automaticamente la risoluzione dei Contratti Attuativi sottoscritti con l’Operatore Economico in dipendenza dall’Accordo Quadro stesso.
30.7. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi, l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
30.8. Il Committente, nel comunicare all’Operatore Economico la risoluzione, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto curi la redazione dello stato di esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione da parte dell’Operatore Economico.
30.9. Ove necessario si redigerà, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con tale verbale verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione e ammesso in contabilità rispetto a quanto previsto nella documentazione allegata al Contratto Attuativo.
31. Comunicazioni
31.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguito al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata a.r. o PEC sempreché indirizzata agli indirizzi menzionati in epigrafe o al diverso recapito che dovrà essere indicato da ciascuna delle Parti all’altra con le modalità previste dal presente articolo.
31.2. Non saranno opponibili variazioni di dati che non siano state comunicate con le modalità previste dal precedente punto all’altra Parte.
32. Disciplina applicabile
32.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro i seguenti documenti, ancorché non allegati all’Accordo Quadro medesimo, in quanto già noti all’Operatore Economico, che ne ha preso piena e approfondita conoscenza e copia in sede di formulazione dell’offerta:
a. Disciplinare di Gara e relativi allegati
b. Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentate dall’Operatore Economico ai sensi del Disciplinare di Gara
c. Capitolato Prestazionale
d. Capitolato Informativo.
32.2. In caso di discordanza fra quanto previso nel presente Accordo Quadro e in altri atti ad esso connessi, prevarranno le previsioni contenute nell’Accordo Quadro.
32.3. I Contratti Attuativi sono regolati dalle seguenti disposizioni:
a. dall’Accordo Quadro, dai suoi allegati e dai documenti richiamati al punto 33.1 che precede, i quali costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con gli Operatori Economici relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. da quanto stabilito dalle Parti nei singoli Contratti Attuativi e nei relativi allegati, nei verbali di consegna, nelle disposizioni impartite dal Committente e dagli eventuali atti aggiuntivi.
32.4. Le clausole del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti sopravvenuti, ove così sia disposto.
32.5. In caso di difficoltà interpretative fra quanto contenuto nell’Accordo Quadro e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica e/o nell’Offerta Economica dall’Operatore Economico, prevarrà quanto contenuto nell’Accordo Quadro, salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica e/o l’Offerta Economica contengano previsioni migliorative per l’amministrazione rispetto a quelle contenute nell’Accordo Quadro.
33. Tutela dei dati personali
33.1. Finalità del trattamento e base giuridica – Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché a tutte le norme via via applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi (base giuridica 🡪 contrattuale) nonché degli eventuali obblighi di legge (base giuridica 🡪 legale).
33.2. Tipologia di dati personali. I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Accordo Quadro – ivi inclusa la stipulazione dei Contratti Attuativi – rientrano nelle seguenti categorie:
a. Dati comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi di documenti di identità, dati di contatto (PEC, e-mail, recapiti telefonici), coordinate bancarie, dati economico-finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito;
b. Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche amministrazioni e Autorità giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’esecuzione dell’Accordo Quadro: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
c. Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO. Per la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
⮚ per Xxxxx.Xx 🡪 Titolare del trattamento per la fase esecutiva è XXXXX.XX, con sede in Torino rappresentata dall’Amministratore Unico, e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xx. Il DPO è Xxxxxx Xxxxxxxx;
⮚ per l’Operatore Economico è S.I.I.P Srl, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx xx. 000 rappresentata da xxx. Xxxxxx Xxxxxx, e-mail xxxx@xxxxxxx.xx. Il DPO non è stato nominato perché per la tipologia di azienda e di dati trattati non è necessario né obbligatorio.
33.3. Conservazione dei dati. I dati personali raccolti nell’ambito del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità previste dal presente Accordo Quadro. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile / amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 (dieci) anni dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
33.4. Diritti degli interessati. Il Regolamento EU 679/206 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione a trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
34. Controversie – accordo bonario – transazione
34.1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione, l’Operatore Economico non avrà in ogni caso diritto di sospendere i Servizi di Supporto Progettazione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, a pena di risoluzione dell’Accordo Quadro ex art. 1456 Cod. civ.
34.2. Le Parti convengono che, al verificarsi delle circostanze previste dall’art. 205, 1° comma, D. Lgs.
n. 50/2016 in sede di esecuzione dei Contratti Attuativi, verrà esperita la relativa procedura di accordo xxxxxxx prima dell’instaurazione di qualsivoglia procedimento di natura giudiziale.
34.3. Le controversie relative a diritti soggettivi dipendenti dall’Accordo Quadro e/o dai Contratti Attuativi potranno essere risolte transattivamente, ai sensi dell’art. 208, D. Lgs. n. 50/2016
35. Divieto di Pantouflage
35.1 L’Operatore Economico dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16- ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.
36. Spese e registrazione
36.1. Sono a carico dell’Operatore Economico tutte le spese dell’Accordo Quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.
36.2. L’Operatore Economico si obbliga a registrare a propria cura e spese l’Accordo Quadro con il pagamento della relativa imposta in caso d’uso dandone evidenza puntuale a Xxxxx.Xx.
37. Foro competente
37.1. Le Parti convengono che il Foro inderogabilmente competente per le controversie relative al presente Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi sia il Foro di Torino
Elenco Allegati
Allegato A Attestato di versamento marche da bollo
Sottoscritto con firma digitale, come da marcatura digitale (formato pades). Data 24/03/2022
Xxxxx.Xx
L’amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Firmato digitalmente da XXXXXXXXXXXX XXXXX
C = IT
Data e ora della firma: 25/03/2022 12:42:37
Operatore Economico
S.I.I.P Srl Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXX 24.03.2022
16:08:14
GMT+01:00
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 Cod. civ. l’Operatore Economico dichiara di approvare specificamente quanto stabilito agli articoli 2 (Oggetto) – 3 (Durata dell’Accordo Quadro) – 5 (Modalità di selezione dell’Operatore Economico per la stipulazione dei singoli Contratti Attuativi) – 6 (Modalità e termini di esecuzione dei Contratti Attuativi) – 8 (Capitolato d’Appalto e prezzi) – 10 (Pagamenti – Tracciamento dei flussi finanziari – compensazioni) – 11 (Contestazioni) – 12 (Penali) – 13 (Garanzie) – 15 (Proprietà Intellettuale) – 16 (Riservatezza) – 17 (Divieto di Cessione dell’Accordo Quadro) – 18 (Subappalto) – 19 (Assenza di mediazione) – 20 (Codice etico) – 22 (Autorizzazioni) – 23 (Clausola di non gradimento) – 30 (Risoluzione dell’Accordo Quadro) – 32 (Disciplina applicabile) – 36 (Spese e registrazione) – 37 (Foro competente).
Data 24/03/2022 | Operatore Economico S.I.I.P Srl Legale Rappresentante Xxx. Xxxxxx Xxxxxx |
XXXXXX XXXXXX 24.03.2022
16:08:14
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