BOZZA DI CONVENZIONE
All. n. 2
BOZZA DI CONVENZIONE
Oggetto: Convenzione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica
………………………………… per la realizzazione del Programma “attività sportive in campo equestre rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”.
Premesso:
• che, con la X.X. x. 0/0000, xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, per rendere effettivi i diritti di cittadinanza sociale, ha previsto la realizzazione di un sistema integrato ed organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale (art. 1), alla cui programmazione, organizzazione e gestione sono chiamati a partecipare, tra gli altri, le comunità locali (art. 2) ed in particolare, in attuazione del principio di sussidiarietà, i soggetti del terzo settore e gli altri soggetti senza scopo di lucro (art. 14);
• la L. n. 104 dd 25.02.1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate” e la L.R. n. 41 dd 25.09.1996 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate …” che, in particolare, assegna i compiti alle istituzioni, integra nella rete assistenziale i soggetti privati ed ha – come punto cardine – la costituzione delle equipe multidisciplinari che assolvono nel contempo un compito di progettazione, coordinamento e di operatività garantendo l’elaborazione del progetto di vita della persona con disabilità, secondo quanto previsto dall’art.14 della L.328/2000 cit., al fine di garantire il pieno rispetto della dignità e il diritto all’autonomia delle persone con handicap nonché un’offerta di servizi coordinati ed integrati, atta a fornire risposte flessibili alla molteplicità dei bisogni, anche tramite la gestione coordinata delle risorse disponibili;
• l’art. 24 quater della L.R. n. 8/2003 e s.m. ed i., “Testo unico in materia di sport”, in base al quale “nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare … attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere …… ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi” e “sono ritenuti prioritari gli interventi … mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione ….” attraverso la “collaborazione con le strutture” del S.S.R. “….. delle associazioni …. sportive …”;
• la D.G.R. 2670 dd 30/12/2014, con la quale – fra altro, viene recepito il “Piano Nazionale della Prevenzione 2014 2018;
• la D.G.R. n. 2365 dd. 27.11.2015, di approvazione del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2018, con la quale si recepiscono gli obiettivi sottoscritti a livello internazionale e nazionale - per quanto attiene alla promozione, prevenzione e tutela della salute – e se ne perseguono l’attuazione attraverso specifici programmi, fra i quali risulta il “Programma V” “Promozione dell’attività fisica”, nel cui ambito si propone, tra l’altro, “…già da alcuni anni la programmazione sviluppata annualmente dalle aziende sanitarie sulla base degli indirizzi regionali prevede progetti ed interventi di promozione dell’attività fisica, che sono stati attuati con attenzione ai vari contesti, effettuando una ricognizione delle risorse disponibili nella comunità (associazioni, enti locali)”;
• le Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2017, approvate con D.G.R. n. 2275 dd. 24.11.2016 - in attuazione del predetto Piano Regionale della Prevenzione (ex DGR n. 1243/2015 cit.), richiamano, tra gli obiettivi del capitolo 3.2. “Promozione della salute e prevenzione, al punto 7, quello relativo alla “Promozione dell’attività fisica” (Programma V PRP);
• il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un’offerta di welfare locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del “no profit”, disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale;
• il Comune di Trieste da anni sostiene, per quanto di competenza, l’attività fisica a cavallo a favore di utenti disabili, minori e non, che si avvalgono dei servizi sociali e sanitari distrettuali, operando in sinergia per una programmazione riabilitativa individuale il più efficace possibile, tramite accordi convenzionali con l’Azienda Sanitaria, in base ai quali entrambe le Amministrazioni si impegnano, annualmente, a collaborare alla realizzazione del Progetto “attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”, con un contributo annuo totale di euro 30.000,00 - ripartito in euro 15.000,00 per ciascun Ente;
• con decreto n. …… dd. ……….., l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di dare avvio ad un procedimento volto a individuare, nell’ambito del territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts, l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), senza fine di lucro - con senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte, da almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I n. 1288 dd. 11.11.2004 - più idonea a garantire “la realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”, secondo l’Avviso ed i relativi allegati (moduli “Fac-simile di manifestazione d’interesse al
convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac-simile di proposta progettuale-piano di attività”) - con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l’interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale – secondo lo schema unito al provvedimento n. .…/2017 cit. e contestualmente approvato;
• con decreto n. …… dd. ……….., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts ha preso atto dell’avvenuta identificazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica
…………………………………………., quale controparte nella stipula della convenzione per l’attuazione del predetto Programma;
tutto ciò premesso,
TRA
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (nel prosieguo denominata A.S.U.I.Ts), in persona , con sede in Trieste, Via Xxxxxxxx Sai nn.
1-3,
E
l’Associazione Sportiva Dilettantistica……………………….. (di seguito denominata “Associazione”), nella persona del suo rappresentante legale,
………………………………..…… con sede in
……………………………………………………………………….. si conviene e si stipula la seguente
CONVENZIONE
Art. 1 – Premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto.
Oggetto della presente convenzione è la partecipazione attiva dell’Associazione all’interno del Progetto tra il Comune di Trieste e l’A.S.U.I.Ts, volto alla realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa.
Tale collaborazione ha come obiettivo l’ampliamento dei servizi offerti all’utenza disabile con finalità abilitante, di mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico.
Il coinvolgimento attivo delle Associazioni del territorio, sia nella progettazione che nella gestione ed organizzazione di iniziative, attività e servizi rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurano alti livelli di qualità e di integrazione.
La sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore culturale e strategico aggiunto, poiché finalizzata ad obiettivi di sviluppo di comunità.
Art. 3 – Attività da svolgere.
Le attività che l'Associazione svolge sono rivolte a individui di tutte di tutte le età, aventi lo scopo di coadiuvare, attraverso la pratica sportiva, il recupero funzionale di menomazioni e disabilità, che necessitano di interventi di tipo motorio o psico motorio, come definito dal progetto individuale redatto dalle Equipes Multidisciplinari Distrettuali.
Il Referente distrettuale del progetto individuale di ciascun utente concorda con l’Associazione le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto individuale e la conseguente verifica.
La tipologia e l’articolazione oraria delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse ritenersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto della presente convenzione e con il Referente distrettuale del progetto riabilitativo individuale interessato.
Il numero medio di utenti per i quali verranno attivate le attività oggetto della convenzione è di 40.
L’Associazione si impegna a garantire l’accoglienza ed il coinvolgimento delle persone inviate dai servizi nonché favorire e promuovere, in un’ottica di integrazione ed inclusione, la più ampia partecipazione della cittadinanza.
L'Associazione metterà a disposizione degli utenti, per l’effettuazione delle attività cui ci si riferisce, quanto di seguito indicato:
• la presenza ed il supporto di operatori formati ed esperti nell’aiuto al cavaliere disagiato in sella e a terra; di coadiutori degli animali impiegati nelle attività, nell’addestramento e nel governo del cavallo, abilitati in varie discipline equestri;
• la propria struttura organizzativa (beni e personale), la sede priva di barriere architettoniche, un maneggio coperto (idoneo a svolgere l’attività con continuità anche durante il periodo invernale) e un maneggio scoperto;
• tutte le attrezzature quali cap, selle, redini, scale per la salita e discesa degli utenti;
• i cavalli necessari ed idonei per caratteristiche psicofisiche al rapporto con diverse tipologie di utenti;
• le iniziative sportive volte a sostenere e a potenziare le abilità ottenute come manifestazioni e gare organizzate a livello federale o sociale, attività di tipo ricreativo e di occupazione del tempo libero.
Dovrà inoltre:
• conferire la propria esperienza specifica nel campo;
• garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
• garantire il rispetto della normativa nazionale in merito alla riabilitazione equestre;
• garantire che gli operatori siano qualificati e debitamente formati per l’espletamento delle attività previste e che abbiano esperienza concreta nella conduzione di attività rivolte a persone portatrici di disagio;
• concordare con il Referente distrettuale del progetto riabilitativo individuale, per ciascun utente inviato, le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi dei singoli programmi individuali e le conseguenti verifiche;
• trasmettere al Referente aziendale di cui all’art. 4 ed al Referente distrettuale del progetto individuale, per ciascun utente inviato, la valutazione degli obiettivi raggiunti e degli eventuali altri obiettivi raggiungibili nonché l’elenco periodico delle presenze mensili delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività e, semestralmente, una relazione sull’attività svolta;
• mantenere le necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
• provvedere alla rendicontazione economica delle spese sostenute, connesse alle attività oggetto della presente convenzione, con presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese medesime e con esclusivo riferimento all’attività effettivamente svolta nel periodo di vigenza della convenzione.
Art. 4 - Referente aziendale.
Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è la dott.a Xxxxxx Xxxxx, già afferente alla S.S. Dipartimentale Servizio Riabilitativo Aziendale (o suo delegato), cui è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l’individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell’Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.
Art. 5 - Modalità di collaborazione.
L’Associazione si impegna a svolgere le attività sopra indicate garantendo di:
• nominare un/a referente per le attività oggetto della presente convenzione;
• comunicare al Referente aziendale dell’A.S.U.I.Ts per le attività oggetto della convenzione, prima dell’inizio dell’attività prevista, l’elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al programma, con indicazione del ruolo, della tipologia dell’attività svolta, nonché – eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività medesima;
• segnalare tempestivamente e comunque entro le prime 24 ore ogni caso di urgenza e ogni avvenimento inerente la salute e/o l’incolumità psicofisica dei soggetti. La segnalazione va inoltrata al Referente aziendale per il Progetto aziendale (indicato all’art. 4) ed al Referente distrettuale del progetto individuale interessato;
• accogliere le persone individuate dall’A.S.U.I.Ts curando la qualità della relazione, delle informazioni fornite ed il buon clima generale;
• mantenere il rapporto con l’A.S.U.I.Ts, attraverso il Referente aziendale per il Progetto ed i Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali, in particolare per quanto concerne il riscontro dell'attività svolta e la partecipazione ad eventuali riunioni di verifica degli interventi, ove dovessero ritenersi necessarie;
• facilitare lo scambio di informazioni con gli altri attori della rete territoriale, al fine di favorire l’ampliamento delle attività oggetto della convenzione;
• favorire il contatto, la comunicazione e la collaborazione con i diversi soggetti del territorio, al fine di promuovere le attività programmate e la loro visibilità;
• garantire momenti di aggiornamento e formazione specifica del personale messo a disposizione, in particolar modo per quanto attiene ai volontari;
• fornire periodicamente al Referente del progetto ed ai Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività, nonché, semestralmente, una relazione sull’attività e gli esiti raggiunti;
• osservare le indicazioni di merito fornite dal Referente aziendale, di cui al precedente art. 4, nonché a perseguire gli obiettivi concordati e ad operare in stretta integrazione con le diverse articolazioni dell’A.S.U.I.Ts e con le altre strutture sanitarie e sociali del territorio.
L'A.S.U.I.Ts si impegna:
• ad assicurare attraverso il proprio Referente aziendale per le attività oggetto della convenzione la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, di monitoraggio e verifica della qualità, anche in ordine alle risorse di budget a disposizione;
• inviare, per il tramite dei Responsabili dell’Equipe Multidisciplinare e dei Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali, in accordo con i servizi sociosanitari, i soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa, già muniti di progetti individuali;
• a regolamentare le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili al rimborso;
• a fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti.
Art. 6 – Tariffe dell’Associazione.
Attraverso la presente convenzione le persone, che presentano i requisiti previsti (persone inviate dall’A.S.U.I.Ts o in carico alla medesima), avranno la possibilità di usufruire delle tariffe sottostanti per le attività svolte dall’Associazione. L’obiettivo di ciò è la non differenziazione e di conseguenza la non discriminazione verso gli utenti, che presentano disabilità più gravi e che, pertanto, necessitano di una maggiore assistenza e, quindi, un maggior impiego di personale.
Pertanto, l’Associazione si impegna ad applicare a tutti i partecipanti alle attività proposte nell’ambito della presenta convenzione, indipendentemente dal grado di disabilità, (oltre all’onere per la tessera dell’Associazione - comprensiva di copertura assicurativa per un anno e per tutte le attività organizzative della medesima Associazione) la seguente tariffa:
⮚ attività a cavallo individuale o in gruppo della durata di 45 minuti, con la presenza di uno, due o più operatori specializzati per la sicurezza a cavallo: € 15,00.- (quindici/00).
Ai fini dell’integrazione e partecipazione degli utenti in oggetto della presente convenzione, l’Associazione è tenuta ad organizzare ulteriori attività in ambito equestre, che prevedano la partecipazione anche di persone abili quali:
• centri estivi;
• corsi di avviamento all’equitazione;
• passeggiate a cavallo;
• mattinate in scuderia;
• mattinate a cavallo per alunni della scuola dell’obbligo.
Ogni attività può prevedere un numero diverso di assistenti, istruttori e animali; pertanto, le tariffe verranno definite in base al progetto che verrà realizzato.
Per tutte le attività è prevista la copertura assicurativa obbligatoria prima dell’inizio delle stesse.
Art. 7 - Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione.
L'Associazione, in relazione all’attività di cui al precedente art. 3, s'impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all’interno dei diversi settori operativi dell’Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica maturata nell’ambito.
Agli operatori dell’Associazione, inoltre, si richiede di:
• mantenere con le persone relazioni di ascolto, di comprensione dell'esperienza soggettiva, di attenzione ai bisogni espressi;
• favorire la partecipazione attiva delle persone al loro progetto personalizzato.
L’Associazione dovrà impiegare esclusivamente i propri soci ed eventuali collaboratori a vario titolo, adeguatamente formati ed istruiti, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.I.Ts, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’A.S.U.I.Ts.
In particolar modo, si sottolinea che il personale messo a disposizione dovrà garantire l’obbligo di privacy e - quando previsto - l’anonimato, alle persone e ai familiari in carico presso i Servizi dell’A.S.U.I.Ts, secondo quanto previsto dall’art. 14.
Poiché le risorse umane rivestono un ruolo centrale, la scelta dei volontari e degli operatori è molto importante per la realizzazione delle attività previste e, pertanto, andranno richiesti agli stessi come requisiti, motivazioni, capacità relazionali, disponibilità e competenze indispensabili a supportare e sostenere l’utenza ed i familiari ed al lavoro territoriale e di équipe.
L’Associazione si impegna a partecipare e promuovere momenti di aggiornamento e formazione per i propri volontari e collaboratori, da concordare con il Referente dell’A.S.U.I.Ts e da realizzarsi, il più possibile, in forma congiunta.
L’Associazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme contrattuali, sanitarie e di prevenzione applicabili nei confronti del proprio personale.
Il personale dell'Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e dovrà essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in vigore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
L’Associazione, al fine di qualificare e organizzare adeguatamente le attività oggetto della presente convenzione, ha la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o attraverso il servizio di cooperative sociali.
Data la complessità e la delicatezza delle attività convenzionate e le esigenze di continuità, l’Associazione deve garantire il più possibile la stabilità dei volontari e degli operatori.
Art. 8 – Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale ed assistenziale.
Nel caso in cui l’Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo per qualificare e specializzare le attività previste dalla presente convenzione, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L'Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale e s'impegna formalmente ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro, e, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dal contratto dell’Associazione nella presente convenzione, e che il personale sia in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.
Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori.
L’A.S.U.I.Ts ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
In caso di irregolarità e mancanze relativamente a quanto sopra indicato, i rimborsi spese saranno sospesi fino alla verifica dell'effettiva regolarità dei versamenti.
Art. 9 - Responsabilità e assicurazioni.
L’Associazione è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti del proprio personale messo a disposizione nell’attività, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge normative e contrattuali.
L’Associazione risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno a persone e/o cose che, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all’A.S.U.I.Ts o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l’A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.
L’Associazione dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità dell’Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’A.S.U.I.Ts è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta.
L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri operatori, in modo tale che tutti i partecipanti alle attività siano assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.
Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc.
Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
L’Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative per tutta la durata del rapporto convenzionale. E’ onere dell’Associazione produrre all’A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.
Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’A.S.U.I.Ts, l’Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal “Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali” e terrà indenne l’Amministrazione da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa RCA stipulata dall’A.S.U.I.Ts, ovvero da ogni eventuale spesa che l’A.S.U.I.Ts dovesse sostenere (es. franchigia, massimale, etc). L’eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzato dal Referente aziendale dell’A.S.U.I.Ts (vedasi art. 4).
L’A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione.
Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc.
Art. 10 - Durata della convenzione.
La presente convenzione decorrerà presuntivamente dall’1.1.2018 e avrà durata per i successivi 24 mesi. Potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi, a discrezione dell’A.S.U.I.Ts, a fronte di una valutazione di merito e di una esplicita richiesta da parte del Referente aziendale di cui al precedente art. 4, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni convenzionali.
Ciascun contraente potrà darne disdetta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviare per RACC AR o per PEC. In tal caso, l’A.S.U.I.Ts provvederà ad erogare il contributo pattuito proporzionalmente al periodo delle attività svolte.
Eventuali variazioni saranno comunicate all’Associazione con congruo preavviso, mediante idonea comunicazione scritta da parte dell’A.S.U.I.Ts.
L’A.S.U.I.Ts si riserva inoltre la facoltà, allo scadere della presente e del suo eventuale rinnovo, nelle more dell’espletamento della procedura volta alla
definizione di una eventuale nuova convenzione, di prorogare l’attività alle stesse condizioni economiche e gestionali in essere, per l’ulteriore periodo massimo di due mesi, dandone preventiva comunicazione all’Associazione.
Art. 11 - Rimborso spese e verifica sull’esecuzione dell’attività.
Il valore massimo rimborsabile delle attività previste nella presente convenzione, è pari a € 30.000,00.- (trentamila/00) annui, derivanti dal cofinanziamento da parte dell’A.S.U.I.Ts (€ 15.000,00.-) e del Comune di Trieste (€ 15.000,00.-).
L’erogazione del contributo, previsto per il rimborso spese, avverrà come di seguito indicato.
Per il 2018:
• 1° acconto iniziale pari ad € 8.0000,00.- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
• 2° acconto pari ad € 9.000,00.-, a seguito di idonea rendicontazione comprovante le attività svolte nel 1° semestre e di presentazione della relazione semestrale sull’andamento delle attività, di cui all’art. 3 (presumibilmente entro il mese luglio);
• 3° acconto pari ad € 6.500,00.-, a seguito di idonea rendicontazione comprovante le attività svolte entro il 30 settembre, approvata dal referente aziendale (presumibilmente entro il mese ottobre);
• saldo annuale pari ai rimanenti € 6.500,00.-, che verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione del rendiconto annuale (al 31 dicembre) delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività annuali, oggetto della presente convenzione.
Per il 2019
• 1° acconto iniziale pari ad € 7.500,00.- a seguito di idonea rendicontazione comprovante le attività svolte entro il 31 marzo, approvata dal referente aziendale (presumibilmente entro il mese aprile);
• 2° acconto pari ad € 7.500,00.-, a seguito di idonea rendicontazione comprovante le attività svolte nel 1° semestre e di presentazione della relazione semestrale sull’andamento delle attività, di cui all’art. 3 (presumibilmente entro il mese luglio);
• 3° acconto pari ad € 7.500,00.-, a seguito di idonea rendicontazione comprovante le attività svolte entro il 30 settembre, approvata dal referente aziendale (presumibilmente entro il mese ottobre);
• saldo finale pari ai rimanenti € 7.500,00.-, che verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione del rendiconto finale dell’intero Progetto delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività, oggetto della presente convenzione.
L’erogazione di ogni acconto e del saldo annuale, salvo l’acconto iniziale, sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal Referente aziendale dell’A.S.U.I.Ts (indicato all’art. 4).
Al termine del presente rapporto convenzionale e al fine dell’erogazione del saldo annuale, l’Associazione si impegna a produrre al Referente Aziendale dell’A.S.U.ITs:
• le giornate di presenza degli operatori dell’Associazione, controfirmate dagli stessi;
• una relazione conclusiva sull’attività convenzionata svolta, oggetto del predetto contributo;
• la rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, in merito all’utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, con esclusivo riferimento all’attività effettivamente svolta in riferimento all’anno di vigenza convenzionale, per il quale è stato concesso il contributo, e precisamente l’elenco analitico della documentazione giustificativa che potrà essere sottoposta, a campione, a verifica contabile;
• una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio, che attesti che le spese sostenute per l’attività, oggetto del contributo, non siano inferiori al valore dei contributi complessivi ottenuti per tali attività (Euro 30.000,00.-) nonché che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.
Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall’Associazione in relazione all’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse a rimborso spese le seguenti voci:
• spese inerenti l’acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc…), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
• spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
• scontrini e/o rimborsi spese forfettari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
• iniziative esclusivamente pro soci;
• interventi strutturali;
• attività di collaboratori esterni/dipendenti, non strettamente indispensabili per qualificare l’attività convenzionata.
Nell’ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall’Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l’A.S.U.I.Ts procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all’eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.
Nel caso non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione della documentazione richiesta, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.
Tutta la documentazione inviata dall’Associazione verrà conservata presso gli uffici del Referente dell’A.S.U.I.Ts, di cui all’art. 4.
L’Associazione dovrà inoltre tenere un albo aggiornato dei soci e dei volontari, in particolar modo riferito a quelli impegnati nelle specifiche attività oggetto della presente convenzione, del quale potrà essere richiesta visione in ogni momento da parte dell’A.S.U.I.Ts.
L’A.S.U.I.Ts, ai sensi della normativa vigente, nei casi che lo prevedano, acquisirà d’ufficio, attraverso gli strumenti informatici, comprova della regolarità contributiva del soggetto.
I pagamenti saranno ugualmente sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica Amministrazione lo richiedano, con conseguente interruzione del relativo termine di erogazione.
La valutazione ed il monitoraggio dei percorsi avviati verranno effettuati a cura del Servizio del Referente aziendale, di cui al precedente art. 4, con incontri periodici finalizzati.
Inoltre, l’Associazione è tenuta a presentare relazioni semestrali dell’attività complessiva, con riferimento specifico alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse di budget relative alle progettualità in atto.
L'A.S.U.I.Ts si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.
L’A.S.U.I.Ts , nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli
eventuali collaboratori dell’Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Referente della stessa per le attività oggetto della presente convenzione, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni portando a conoscenza dei fatti anche il Presidente dell’Associazione.
Art. 12 – Inadempienze e cause di risoluzione.
Qualora l’Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell’esecuzione delle attività convenzionate tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione sarà facoltà dell’A.S.U.I.Ts di risolvere in qualsiasi momento la convenzione.
L’A.S.U.I.Ts avrà facoltà di risolvere il rapporto oggetto della presente convenzione in qualunque momento, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti motivi:
1. inefficienza nell’attività oggetto della presente convenzione;
2. mancato rispetto dei termini di cui al presente atto, impregiudicata restando l’azione rivalsa per eventuali danni;
In particolare, potrà essere causa di risoluzione immediata del contratto l’inosservanza anche parziale dell’art. 7 della presente convenzione.
In caso di risoluzione, l’Associazione non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto al pagamento delle spese giustificate e documentate fino a quel momento, impregiudicata restando l’azione di rivalsa dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni cagionati dall’Associazione stessa.
L’Associazione avrà facoltà di richiedere la risoluzione della presente convenzione per gravi e fondati motivi, da comunicare all’A.S.U.I.Ts, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’A.S.U.I.Ts si riserva, comunque, di valutare la gravità e/o la fondatezza dei motivi addotti, comunicando all’Associazione la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
Art. 13 - Standard tecnici, norme e piano di sicurezza.
L’attività convenzionata dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
Il personale messo a disposizione dall’Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi del
D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. In ottemperanza all’art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nell’ambito dello svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, il personale fornito
dall’Associazione dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità dell’operatore/lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro.
L’Associazione dovrà rispettare tutte le norme di legge e di prudenza assumendo, inoltre, di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Adotterà, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati e porrà la massima attenzione agli obblighi, in relazione alle particolari caratteristiche degli operatori utilizzati nella prestazione. A tale scopo, l’Associazione si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi.
L’Associazione è tenuta ad un attento e scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, comunicando, tra l’altro, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del Soggetto Responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).
In ogni caso le parti si impegnano a dare informazioni sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere nello svolgimento delle eventuali attività reputate pericolose, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., anche in assenza di interferenze lavorative.
In materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, con nota e-mail dd. 12.11.2015, conservata in atti – con riferimento ad analoga convenzione - il Tecnico della Prevenzione del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ha comunicato che “… non si rende necessaria l’elaborazione del D.u.v.r.i. ..”.
Le sedi messe a disposizione dall’Associazione per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza e igiene e, in specie, dovranno essere prive di barriere architettoniche in modo da garantire la completa fruibilità degli spazi agli utenti con diverse disabilità.
Art. 14 - Normativa sulla privacy.
L’Associazione si impegna a trattare tutti i dati, di cui verrà a conoscenza durante la vigenza della presente convenzione, nella rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo all’obbligo di riservatezza - ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii. - su fatti e circostanze concernenti gli utenti, verso cui vengono svolte le attività, oggetto della presente convenzione, e alle loro patologie.
Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, l’A.S.U.I.Ts, in quanto titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi all’utenza delle attività in parola,
designa l’Associazione quale Responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività convenzionate.
Le parti si impegnano, inoltre, a scambiarsi reciprocamente le informative di cui all’articolo 13 del predetto D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii.
Art. 15 - Spese della convenzione.
Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a completo carico dell'Associazione convenzionata.
La presente convenzione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ex art. 27 bis, allegato B, del D.P.R. n. 642 dd. 26.10.1972 e smi.
La convenzione è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Le spese di eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 16 – Codice di comportamento.
L’Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori, e consulenti dell’A.S.U.I.Ts, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. xx xx. e dell’art. 1,comma 2, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62”, approvato con decreto del Direttore Generale dell’A.S.U.I.Ts medesima n. 50 dd 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.
Art. 17 - Cessione della convenzione.
E’ fatto divieto all’Associazione di cedere in tutto o in parte lo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’A.S.U.I.Ts, a pena di risoluzione della stessa nonché del risarcimento di ogni conseguente o maggiore danno, ferma restando ogni altra sanzione o responsabilità derivante dalla cessione ai sensi della normativa vigente.
Art. 18 – Controversie.
Per tutte le controversie è competente il Foro di Trieste.
Art. 19 – Norme di rinvio.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato valgono le norme statali e regionali, vigenti in materia, nonché le norme del codice civile.
In caso di contrasto tra le disposizioni della presente convenzione e quelle contenute in qualsiasi atto contrattuale, sarà privilegiata l’interpretazione più favorevole all’A.S.U.I.Ts.
Trieste,
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
………………………………….
………………………………..
Per l’Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………..
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………..
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 15/11/2017 16:31:00
IMPRONTA: 6D286E822E0080CF4D8B575BF858169460FF1DFBA35D7B47F2BF3B56CDCF6AF0 60FF1DFBA35D7B47F2BF3B56CDCF6AF0D1302B9EAF78E8C617B14C03CAA2B94A D1302B9EAF78E8C617B14C03CAA2B94A0B339F058D4FBDB25E39A5BAE1E9899E 0B339F058D4FBDB25E39A5BAE1E9899ED3EFEE3BC8D5C2BA38D54F6DED70614F
NOME: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 15/11/2017 16:47:20
IMPRONTA: 7803FA6DF3A7EA1FCA75CE981ED21BB8C9E217620EF99D4A15B4BE39BDFA0309 C9E217620EF99D4A15B4BE39BDFA0309A6831F4F3BCA30F1F8D57D3891C61663 A6831F4F3BCA30F1F8D57D3891C616639770CC6534F7E6B33731128FC2D3CEDD 9770CC6534F7E6B33731128FC2D3CEDD1E2FD972D64F3F8BC347F283B0196A97
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 15/11/2017 17:01:01
IMPRONTA: 38DE535E5A43A466712133ABAA6D7AA294C31EBD908AB3689D116FD56BA6D00E 94C31EBD908AB3689D116FD56BA6D00E40FBB412CCDB3F6B83A03D3A8AE0829F
40FBB412CCDB3F6B83A03D3A8AE0829FB2B4EA1DAF5401A2D4E700947F23ED15 B2B4EA1DAF5401A2D4E700947F23ED1513FAAA8524878C5FBD85CA2BCCE799AA
NOME: XXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 15/11/2017 17:16:40
IMPRONTA: 37F608C721EE2FF7AC78DE9CDEBD45D7B6E956844AFC8B3744D61A2FCDBD9DA9 B6E956844AFC8B3744D61A2FCDBD9DA99DFA5BBFE2F1F3DAE931DE5D8CD43850 9DFA5BBFE2F1F3DAE931DE5D8CD43850F4DF7C9EBE0A1560B474705F72F6D73C F4DF7C9EBE0A1560B474705F72F6D73C66B88BA6A15068806E8F42631B2D3A43
Atto n. 767 del 15/11/2017