CONTRATTO IN ACCORDO QUADRO
CONTRATTO IN ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI DISPOSITIVI PER NEURORADIOLOGIA
LOTTO CIG
TRA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, sede legale in Xxxxxx - Xxx X.Xxxxxxxxxx, 0 - P.I.06853240635, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dal , nato a
, giusta poteri allo stesso conferiti dal D.P.G.R. n. 114 dell'08/08/2019
E
, sede legale in , Via n.
CAP , iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di CF
PI domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del . legale rappresentante Xxx. , nato a (PROV) il…... /……./……, residente a in Via
n. , C.F. , giusti poteri allo stesso conferiti da
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto, all’individuazione del Fornitore “PER LA FORNITURA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI DISPOSITIVI PER NEURORADIOLOGIA”, nell’ambito della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un massimo di quattro operatori economici pubblicato con Bando GUUE in data xxxxxx;
b)ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. la procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa, si perverrà alla selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto ritenuti idonei a fornire all’Azienda i prodotti oggetto di gara;
c)con deliberazione del Direttore Generale n. del / / la Ditta è risultata idonea e, per l’effetto, ammessa alla fornitura dei dispositivi/sistema/impianto del lotto n. ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i correlati servizi alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto;
d)la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle forniture e delle prestazioni da eseguire, e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e)la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, acquisita e depositata agli atti d’ufficio e valutata dall’Azienda come presupposto essenziale della presente stipula;
f)la Ditta ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. della per un importo complessivo pari ad € per il periodo di validità contrattuale (mesi 36);
g)la Ditta ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n. contratta con la compagnia , acquisita in data odierna agli atti d’ufficio.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
a) Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx: le Stazione appaltante Contraente, presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire le forniture richieste;
b) Accordo Quadro: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire la Fornitura;
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei beni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti applicativi è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Accordo Quadro.
Articolo 4 - Oggetto
1.Oggetto del presente contratto in accordo quadro è la fornitura di sistemi, protesi e dispositivi medici per Neuroradiologia e correlati servizi per il periodo di mesi 36 in favore dell’ Azienda i cui fabbisogni sono
compresi nell’accordo quadro, in relazione ai lotti elencati ( Allegato a) - e per gli importi accanto ad ognuno riportati - oggetto dell’assegnazione di possibili appalti specifici da parte delle medesima Azienda;
0.Xx presente contratto definisce la disciplina relativa ai rapporti nascenti dall’istituzione e definizione dell’Accordo Quadro nonché quella relativa all’esecuzione del rapporto nascente tra le parti contraenti dall’affidamento degli appalti specifici, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura.
3.Con il presente contratto la Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda a fornire i prodotti di cui alle proprie Offerte Tecniche ed Economiche, nelle quantità, termini e condizioni rispettivamente indicate, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta in caso di affidamento degli appalti specifici e con i relativi ordini di fornitura.
4.L’Azienda ha facoltà di richiedere alla Ditta, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali rispetto alle quantità di cui all’Allegato A, nei limiti previsti dalla legge per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini quivi stabiliti. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente contratto, sia esaurito il quantitativo stabilito, alla Ditta potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo fino a concorrenza del limite e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016. In tal caso, l’eventuale erogazione di attività aggiuntive, relative ai servizi tecnico- professionali di supporto all’organizzazione, all’avvio, alla gestione ed al coordinamento delle attività, e alla reportistica non daranno comunque luogo a compenso.
Articolo 5 - Caratteristiche dei prodotti
Si rimanda al Capitolato Tecnico di gara
Articolo 6 - Utilizzazione del contratto
1. La gestione funzionale delle forniture verrà effettuata dall’Azienda con la quale la ditta procederà a svolgere e coordinare tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto. In particolare, la verifica della corrispondenza e conformità delle forniture e dei relativi servizi con quanto previsto in sede di Offerta Tecnica, sarà eseguita congiuntamente dalla Ditta e da personale incaricato della predetta Azienda.
All’Azienda spetterà:
a)procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla Ditta, esaurito positivamente il procedimento di verifica della conformità e congruità delle stesse rispetto alle forniture eseguite; b)garantire l’adempimento delle obbligazioni formali previste nel presente contratto.
Articolo 7 - Durata
1. La fornitura di cui all’oggetto avrà durata triennale (36 mesi) decorrente dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, o dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 32 c.13 del Codice, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 32 c.9 del Codice.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale , tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture ed alle prestazioni dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
0.Xx Ditta garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi allegati e nella documentazione ivi richiamata, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo e la decadenza dall’Accordo Quadro (restando espressamente inteso che, nel caso di difformità relative al singolo appalto specifico, l’Azienda contraente potrà risolvere unicamente quest’ultimo).
3.Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa, motivata e concordata deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara e nelle Offerte Tecniche della Ditta, da reputarsi come integralmente richiamati nel presente atto. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla data di stipula del contratto.
4.Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 11 e la Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene ogni relativa alea.
0.Xx Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.
Le attività contrattuali, da svolgersi presso l’Azienda, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività della stessa: le modalità ed i tempi dovranno, comunque, essere concordati con la Direzione della Struttura stessa. La Ditta si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
0.Xx Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura destinataria delle Forniture oggetto della gara e/o da terzi autorizzati.
0.Xx Ditta si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale formato, che potrà accedere, qualora richiesto dalla Direzione della Struttura interessata, nei locali della Struttura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Resta inteso che il personale della Ditta presterà la propria assistenza nei limiti delle competenze assegnate agli specialisti di prodotto, così come riassunte nelle Linee guida Assobiomedica, con esclusione di qualsiasi attività di natura operatoria di competenza esclusiva dei dirigenti medici e del personale sanitario dell’Azienda.
0.Xx Ditta si obbliga a consentire alla Azienda nonché alla Struttura ed a quanti previsti nei successivi articoli, attraverso il personale all’uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. La Ditta si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
effettuare le Forniture oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e nei relativi allegati e nelle offerte tecniche;
-manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
-predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi connessi alle forniture oggetto dell’appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Azienda ed alla Struttura utilizzatrice, per quanto di propria
competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti e proposti nelle offerte tecniche;
-osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative - anche relative a modalità, luoghi e condizioni di trasporto e consegna -, di indirizzo, organizzative e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda, ivi compresa la collaborazione nella reportistica;
-comunicare – con congruo anticipo al fine di consentire l’adeguata e tempestiva informazione all’interno dell’Azienda - le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili e/o referenti.
0.Xx Ditta si impegna, altresì, a trasmettere all’Amministrazione contraente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
La Ditta si obbliga ad eseguire le forniture oggetto del contratto e le correlate prestazioni dei servizi in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda, anche successivamente alla data di stipula del presente contratto, fermo restando che tali forniture e servizi devono essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede di detti soggetti.
0.Xx Ditta, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si obbliga a dare esecuzione alla propria Offerta Tecnica ed Economica e, in particolare a garantire all’Azienda la fornitura triennale di dispositivi medici per Neuroradiologia in relazione ai lotti elencati, in perfetta corrispondenza ed esecuzione di quanto proposto nelle proprie offerte tecniche ed economiche;
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”’, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura nelle modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. La consegna di prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda “A. Xxxxxxxxxx” negli ordini di fornitura;
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”.
4. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ordinante, e ove questa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
5. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il dispositivo medico nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima.
6. Qualora il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Azienda Ordinante si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti dagli altri aggiudicatari del lotto (nel caso abbiano la disponibilità) ed, in via residuale, di acquisirli sul libero mercato addebitando, in entrambi i casi, l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno, come previsto nello schema di Accordo Quadro.
7.l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” emette ordini esclusivamente in forma elettronica.
8. Il Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Articolo 11 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro rese a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 12 - Adeguamento dei prezzi
Il prezzo offerto in gara - sulla cui base si è conseguita l’aggiudicazione definitiva – resta invariato per tutta la durata del contratto. I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, ecc.) per merce allocata nei magazzini ubicati nei diversi luoghi di consegna. Sono altresì a carico del fornitore selezionato tutte le spese ed oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi della fornitura stessa. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
Articolo 13 Disciplina del contratto estimatorio
1. Quando nei documenti di gara si parla di “conto deposito”, si deve intendere contratto estimatorio. Al riguardo – richiamando gli articoli 1556, 1557 e 1558 del codice civile ,si precisa che trattasi di un contratto con il quale la Ditta (tradens) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all’Azienda (accipiens), la quale le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo, con facoltà di liberarsi restituendo le cose entro un termine stabilito.
0.Xx rischio del perimento della cosa o del suo deterioramento viene sempre sopportato dal ricevente, fatta salva la possibilità per quest’ultimo di provare che il perimento od il deterioramento siano ascrivibili a cause imputabili all’altra parte.
0.Xx facoltà di restituire la cosa ricevuta può essere esercitata entro il termine convenuto. Tuttavia, non è essenziale la determinazione del termine, potendo trovare applicazione l’art. 1183 del codice civile che disciplina il modo di determinare il tempo in cui una prestazione deve essere eseguita. Qualora l’Azienda non provveda alla restituzione nel termine stabilito, essa ne diverrà proprietaria solo al momento del pagamento del prezzo e non in quello della scadenza del termine.
5.Le spese relative alla consegna ed alla eventuale restituzione della cosa sono a carico del tradens.
0.Xx trasferimento della proprietà e, quindi, il momento dal quale sorge il diritto di fatturare, non coincide con la data di consegna, ma con il momento dell’utilizzo.
7.L’aggiudicatario dovrà consegnare nei luoghi indicati dall’Azienda una prima dotazione di presidi, secondo le indicazioni del Servizio Farmaceutico d’intesa con il Direttore della Struttura di Neuroradiologia interessato. La consegna, a titolo di deposito gratuito, dovrà avvenire nei termini indicati negli atti di gara o, in difetto, comunicati dal Direttore di Struttura o da un suo incaricato.
8.All’atto dell’utilizzo di ciascun singolo prodotto, l’Azienda si attiverà attraverso le proprie competenti strutture per l’emissione dell’ordine che costituirà unico elemento valido per la liquidazione e l’immediato reintegro della scorta.
9.I prodotti dovranno pervenire all’Azienda in perfetto stato di conservazione.
10.Alla scadenza naturale del contratto i beni in dotazione saranno restituiti su semplice richiesta della Ditta, o saranno pagati se trattenuti.
Articolo 14 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15– Penali
1.Nel caso di ritardi nelle consegne, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” ovvero a forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie, 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per gli ordini urgenti, potrà essere applicata dall’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” contraente una penale pari all’1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2.Ferma restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i dispositivi sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3.Un ritardo di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” di risolvere il contratto. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni dei prodotti oggetto del contratto, in tal caso l’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” si riserva la facoltà di modificare il contratto.
4.Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui sopra vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda “A. Xxxxxxxxxx”; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla contestazione.
5.Qualora le inadempienze della ditta rispetto alle prescrizioni contrattuali determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” potrà inoltre richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 16 - Cauzione definitiva
1.Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” di importo pari a 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2.Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti.
0.Xx cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli di Fornitura ricevuti.
0.Xx particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
0.Xx garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti applicativi fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
0.Xx cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8.Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”.
0.Xx caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l’Accordo Quadro.
Articolo 17 - Riservatezza
0.Xx Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2.L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
0.Xx Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
0.Xx caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Contratti applicativi fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
0.Xx Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
0.Xx Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.
Articolo 18 – Risoluzione
1.A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti applicativi e del presente Accordo Quadro, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
0.Xx caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il Contratto applicativo e/o l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
0.Xx ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Contratti applicativi nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Contratto Applicativo, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
intentate contro le Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
0.Xx risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti applicativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”.
0.Xx tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei contratti applicativi risolto/i.
6.Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” al risarcimento dell’ulteriore danno.
0.Xx precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l’Accordo Quadro e/o contratti applicativi. In tal caso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, può risolvere l’Accordo Quadro e/o i contratti applicativi.
8.Nel caso di risoluzione dei contratti applicativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dei contratti applicativi.
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell’Accordo Quadro medesimo.
Articolo 19 – Recesso
1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti applicativi e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via posta elettronica certificata.
0.Xx conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3.L’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, da Contratto Applicativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4.Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
5.L’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Contratto applicativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
0.Xx ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”.
7.Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dell’Accordo Quadro ovvero dei singoli Contratti applicativi, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dall’Accordo Quadro o dall’Contratto Applicativo;
Articolo 20- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa in capo all’aggiudicatario
0.Xx fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi in virtù dei beni oggetto del contratto di fornitura ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
0.Xx Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e ne allega copia al contratto di appalto; tale polizza ha validità per l’intera durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore riguardo allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell’esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Resta inteso, che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 21- Subappalto
Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1.E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli contratti applicativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2.E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx” debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3.Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
0.Xx caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti applicativi, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d’autore
0.Xx Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2.Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx” un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a tenere indenne l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”.
3.L’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx” si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx” la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4.Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti applicativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 24 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore
1.Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”.
2.I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico numero di fax
indirizzo e-mail.
0.Xx Fornitore deve inoltre comunicare all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx” il nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Azienda stessa per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
Articolo 25 - Aggiornamento tecnologico
Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 26 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli
Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1.Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’informativa è contenuta all’art 34 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2.L’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3.Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati
personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
0.Xx ogni caso l’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, stipulando l’Accordo Quadro ed emettendo i contratti applicativi, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5.I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 0.Xx Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Azienda stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Azienda tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
0.Xx Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.
Articolo 29 - Clausola finale
0.Xx presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2.Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” * IL FORNITORE*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
Allegato 1 alla PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI DISPOSITIVI PER NEURORADIOLOGIA - lotti X –X-X
TRA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli”, sede legale in Xxxxxx - Xxx X.Xxxxxxxxxx, 0 - P.I. 06853240635, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dal , nato a
, giusta poteri allo stesso conferiti dal D.P.G.R. n. 114 dell'08/08/2019 E
Ragione Sociale _ , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese di _ , C.F. P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante
nato/a a _ il , e residente a in Via _ , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, “Fornitore”);
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole
IL FORNITORE
Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.