ACCORDO DI COLLABORAZIONE
m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0039583.23-12-2021
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Centro per la Formazione Permanente e L’aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana, in breve “CEFPAS”, con sede legale in Caltanissetta (CL), Cittadella Sant’Elia Xxx X. Xxxx 0 , X.X. x X. XXX 00000000000 in persona del Direttore del Centro pro tempore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Genova Prov. (GE) il 04/04/1970
E
Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nella persona dell’Assessore pro-tempore, On. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, con sede legale in Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Premesso che
− con la X.X. 00/00 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha istituito il CEFPAS, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, ente strumentale dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e a supporto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
− il CEFPAS ha tra i propri fini istituzionali la Ricerca nel campo delle Scienze Sanitarie, della Formazione, della Educazione e Prevenzione alla salute; la Promozione ed Educazione alla salute, la Medicina preventiva e la Sicurezza ambientale; la collaborazione con le Università per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche; la realizzazione di studi, pubblicazioni, convegni, seminari ed incontri di studio; il coordinamento e la realizzazione di progetti, azioni trasversali e di innovazione tecnologica e digitale;
− l’Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale ha competenza nel Sistema regionale di certificazione delle competenze; nelle relazioni istituzionali con enti, organismi e istituzioni esterni per gli ambiti di competenza; nella gestione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente e continua finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie e autofinanziati; nella gestione degli interventi in materia di istruzione scolastica, post diploma, universitaria e post universitaria finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie; nella gestione degli interventi in materia di apprendistato di alta formazione, Istruzione Tecnica Superiore (ITS), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie; nella gestione degli interventi inerenti la ricerca scientifica e tecnologica, l'Università e gli Enti di ricerca finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie. Le competenze dell’Assessorato sono esercitate per il tramite del Dipartimento della Formazione Professionale e del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio;
− l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale, ha tra le sue competenze, la vigilanza sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati, l’attuazione delle politiche nazionali per gli studenti integrando anche l'azione della Regione e degli Enti locali, l’attuazione della politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di
ricerca delle istituzioni scolastiche, l’integrazione dell'azione dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze, il supporto all'autonomia delle istituzioni scolasti che, la ricognizione delle esigenze formative e promozione dello sviluppo dell'offerta formativa nel territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali, l’analisi e valutazione della qualità degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa e degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Si occupa inoltre delle politiche formative integrate e rapporti con la Regione, gli Enti locali e il mondo del lavoro in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro; gestione dei progetti PON e POR e rapporti con le autorità di gestione, supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali, supporto e sviluppo delle reti di scuole;
− il CEFPAS, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per le loro caratteristiche e finalità istituzionali, rappresentano enti propulsori e di strategica rilevanza per la realizzazione e conduzione di attività di formazione, aggiornamento, studio, ricerca e promozione della salute;
− la sinergia tra CEFPAS, Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia risulta funzionale per la promozione della salute e la diffusione delle informazioni sui corretti stili di vita;
− il CEFPAS, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia manifestano il comune interesse a programmare, intraprendere e realizzare attività per promuovere forme di collaborazione e sviluppo;
− la Legge 241/90 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra le pubbliche amministrazioni, declinandone gli strumenti attuativi ed in particolare all’art. 15, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il CEFPAS, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di seguito denominati anche “le parti”, si impegnano nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai rispettivi ambiti e a tal fine convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1
Rinvio alle premesse
Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
ART. 2
Oggetto e finalità
Le parti stipulanti disciplinano il presente accordo con la finalità di collaborare, sviluppare e consolidare iniziative che consentano la promozione e lo sviluppo di nuove forme ed opportunità di formazione, aggiornamento, studio e ricerca nell’ambito regionale.
La formazione rivolta al personale docente potrà essere censita su piattaforma Xxxxx XXXX.
ART. 3
Ambiti di attuazione
Le attività che saranno realizzate in collaborazione tra le parti riguarderanno:
1. attività di promozione ed educazione alla salute;
2. attività di ricerca, diffusione e produzione scientifica, comprese le attività di promozione, monitoraggio e valutazione riguardo i temi e le aree di comune interesse;
3. attività di raccolta e gestione documentale e bibliografica;
4. progetti a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie;
5. realizzazione di percorsi intensivi, di Alta formazione;
6. percorsi di stage, tirocinio e PCTO;
7. attività e ambiti di collaborazione valutati dalle parti conducenti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali e delle finalità specifiche previste del presente accordo.
ART. 4
Accordi attuativi
Le modalità attuative della collaborazione tra le parti saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
Gli atti disciplineranno le modalità con cui si attuerà la collaborazione tra le parti riguardo le progettualità che si intenderanno realizzare, specificando gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale.
Più nello specifico, gli accordi attuativi dovranno dettagliare: a) obiettivi da realizzare; b) attività da svolgere; c) termini, condizioni e sedi di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) tipologia, modalità e gestione degli oneri finanziari; g) modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti; h) specifici aspetti relativi alla sicurezza; i) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabili l) regime di riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito ed ai fini delle attività concordate.
Gli accordi attuativi, di volta in volta, e di comune accordo tra le parti, potranno essere integrati e potranno prevedere l’adesione di soggetti ulteriori, ove ritenuto opportuno dalle parti, che possano contribuire all'attuazione delle progettualità che si intende porre in essere.
ART. 5
Impegno tra le parti
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo di collaborazione, le parti si impegnano a consentire al personale coinvolto nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature, dell’expertise e del know-how aziendale di ognuna delle parti e si impegnano, altresì, a regolarne le modalità di accesso nell’ambito degli accordi specifici stipulati.
ART. 6
Oneri
La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.
Eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’articolo 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi a valere sui finanziamenti ordinari e progettuali delle parti.
ART. 7
Riservatezza
Le parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Accordo di collaborazione.
ART. 8
Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto del presente Accordo, sul materiale informativo, promozionale e su tutti i documenti relativi alle attività che saranno programmate nell’ambito degli accordi attuativi.
L’uso dei segni distintivi e di tutte le loro variabili grafiche e cromatiche dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dagli uffici competenti delle rispettive parti.
La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.
ART. 9
Proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs 10.02.2005
n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58, in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici, delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito dagli accordi attuativi sottoscritti successivamente e più nello specifico:
a) ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo, ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
b) i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà comune ai soggetti interessati.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate e/o contenute negli accordi operativi che dovranno specificare anche le modalità per l'eventuale corresponsione di forme di retribuzione per licenza d’uso dei risultati conseguiti.
ART. 10
Tutela dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, in conformità al Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali
n. 679/2016 del 26.04.2016 noto anche come GDPR.
ART. 11
Durata e recesso
Il presente accordo ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
Resta salva la possibilità di recesso e risoluzione dell’atto, ai sensi dell’art. 1373 c.c., in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità, per causa a quest’ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. In tal caso, la risoluzione dell’accordo dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo PEC con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
Restano salve, in caso di recesso, le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo diversamente indicato nell’ambito delle singole convenzioni attuative.
ART. 12
Modifiche dell’Accordo
Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza dell’Accordo di collaborazione, può proporre all’altra modifiche che appaiono opportune o necessarie per il miglior esito della collaborazione tra le parti o che siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.
Ogni modifica dell’Accordo necessita del preventivo accordo sottoscritto tra le parti.
Laddove ne sia ravvisata l’opportunità, ed al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generali della collaborazione, le parti possono inoltre estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo di collaborazione.
ART. 13
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi a mezzo PEC, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
ART. 14
Visibilità dell’accordo
Le parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto dell’accordo ed al fine si impegnano a darne diffusione anche nei rispettivi siti istituzionali.
ART. 15
Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.
Qualora non si addivenga alla conciliazione, è ammesso il ricorso all’arbitrato. Ciascuna delle parti nominerà un proprio arbitro e i tre arbitri nomineranno il Presidente del Collegio arbitrale. In caso di parità il voto del Presidente avrà valore doppio.
ART. 16
Registrazione e spese
Il presente atto, redatto in due copie originali, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 primo comma del D.P.R. N. 131/1986 ed art.4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le spese dell’eventuale registrazione, compreso il bollo sono a carico della parte in misura paritaria.
ART. 17
Norme di rinvio
Per quanto non previsto ed espressamente indicato nella presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Palermo, 15/12/2021
Direttore del Centro Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX XXXXXXX 16.12.2021
09:29:24
GMT+01:00
Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale
On. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Dirigente generale Dipartimento Istruzione Università
XXXXXXX
e Diritto allo Studio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXX C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
VALENTI
Data: 2021.12.20
17:22:19 +01'00'
Dirigente generale Dipartimento Formazione Professionale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx