CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE EVGENI TANCHEV
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE XXXXXX XXXXXXX
presentate l’11 aprile 2019 1
Causa C-208/18
Xxxx Xxxxxxxxxx contro
FIBO Group Holdings Limited
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca)]
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori – “Consumatore” – Persona fisica che effettua scambi di valute estere sul mercato internazionale dei cambi attraverso una società di intermediazione finanziaria – Compatibilità con la nozione di consumatore ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 – Cliente al dettaglio ai sensi della direttiva 2004/39/UE»
1. Nel presente procedimento, la Corte è chiamata ad interpretare la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 00, xxxxxxxxx 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (xx prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») 2 nel contesto di operazioni effettuate sul mercato valutario internazionale (in prosieguo: il «mercato FOREX»).
2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis 3 l’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, dello stesso possa agire contro l’altra parte del contratto non solo dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata, ma altresì dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore medesimo. Gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento Bruxelles I bis, che costituiscono la sezione 4 del capo II del medesimo regolamento, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», sono diretti a garantire un’adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta più debole e giuridicamente meno esperta della sua controparte professionale 4.
3. La questione sottoposta alla Corte è se una persona fisica che effettua scambi sul mercato FOREX debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis o se, in ragione delle conoscenze e competenze richieste per operare su tale mercato, della complessità e della natura atipica del contratto di cui trattasi, nonché dei rischi sostenuti, detta persona non possa essere considerata un consumatore ed esuli pertanto dall’ambito di applicazione della sezione sopra citata volta a conferire la protezione.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
3 Sentenze del 20 gennaio 2005, Xxxxxx (C-464/01, EU:C:2005:32, punto 34); del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 53); del 6 settembre 2012, Mühlleitner (C-190/11, EU:C:2012:542, punto 26), e del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 26).
4 Sentenze del 19 gennaio 1993, Shearson Xxxxxx Xxxxxx (C-89/91, EU:C:1993:15, punto 18); del 20 gennaio 2005, Xxxxxx (C-464/01, EU:C:2005:32, punto 34), e del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 33).
IT
ECLI:EU:C:2019:314 1
A. Regolamento Bruxelles I bis
4. L’articolo 17 del regolamento Bruxelles I bis dispone quanto segue:
«1 Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
(…)
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».
B. Regolamento Roma I
5. L’articolo 6, rubricato «Contratti conclusi da consumatori», del regolamento (CE) n. 593/2008 (in prosieguo: il «regolamento Roma I») 5 così prevede:
«1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo; e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.
5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:
(…)
d) ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;
(…)».
C. Direttiva 2004/39
6. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CEE 6 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
10) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
11) “cliente professionale”: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II;
12) “cliente al dettaglio”: cliente che non sia un cliente professionale; (…)».
II. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale
7. Il 2 ottobre 2014 la sig.xx Xxxxxxxxxx, residente a Ostrava (Repubblica ceca), e la FIBO Group Holdings Ltd (in prosieguo: la «FIBO»), una società di intermediazione finanziaria con sede in Limassol (Repubblica di Cipro), concludevano un contratto intitolato «Terms of Business» («Condizioni di contratto»; in prosieguo: il «contratto quadro»). Lo scopo del contratto quadro era consentire alla sig.ra Xxxxxxxxxx di realizzare transazioni sul mercato FOREX collocando ordini di acquisto e di vendita di valuta base, che la FIBO doveva eseguire tramite la propria piattaforma commerciale on line. A tal fine, il contratto quadro prevedeva la stipulazione di specifici contratti cosiddetti differenziali tra la sig.ra Xxxxxxxxxx e la FIBO.
8. I contratti differenziali (in prosieguo: «CFD») sono strumenti finanziari il cui scopo è acquistare e successivamente rivendere una valuta base [nel caso di specie, il dollaro statunitense (USD)], traendo un profitto dalle differenze nei tassi di cambio applicabili, rispettivamente, all’acquisto e alla vendita della valuta base, in relazione ad una valuta quota [nel caso di specie, lo yen giapponese (JPY)]. Anche se è possibile negoziare sul mercato FOREX con le proprie risorse finanziarie, la sig.ra Xxxxxxxxxx ha sfruttato la possibilità di negoziare in cosiddetti «lotti», del valore di USD 100 000 ciascuno, per usare
6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1).
la cosiddetta «leva finanziaria». Ciò le ha consentito di negoziare con risorse finanziarie maggiori di quelle di cui disponeva 7. Al momento dell’acquisto della valuta base (USD) in cambio di valuta quota (JPY) al tasso di cambio attuale, vale a dire all’«apertura della posizione», la FIBO concedeva alla sig.ra Xxxxxxxxxx un prestito per l’importo necessario all’acquisto. Alla «chiusura della posizione», vale a dire al momento dell’operazione inversa consistente nella vendita della quantità di valuta base acquistata (USD) in cambio della valuta quota (JPY) al tasso di cambio di vendita aggiornato, la sig.ra Petruchová rimborsava il prestito alla FIBO.
9. In caso di controversia tra le parti, il contratto quadro conteneva all’articolo 30 una convenzione sulla competenza giurisdizionale internazionale a favore dei giudici ciprioti.
10. Il 3 ottobre 2014 la sig.ra Xxxxxxxxxx stipulava un CFD con la FIBO (in prosieguo: il «CFD controverso»). Alle 15:30:00 ella effettuava un ordine per l’acquisto di 35 lotti al tasso di cambio USD/JPY 109,0000. Il sistema commerciale le comunicava immediatamente che il tasso di cambio aggiornato era USD/JPY 109,0500. Ella accettava e confermava l’ordine di acquisto.
11. Tuttavia, al sistema commerciale della FIBO perveniva una lunga serie di ordini, provocata da un improvviso rafforzamento del tasso di cambio dell’USD nei confronti di valute quota in concomitanza con la pubblicazione delle informazioni relative all’andamento positivo degli indicatori dell’occupazione nel settore non agricolo degli Stati Uniti d’America. Di conseguenza, l’acquisto della quantità richiesta di USD 3 500 000 veniva realizzato alle 15:30:16 anziché alle 15:30:00, con un tasso di cambio USD/JPY 109,4000, di modo che il prezzo di acquisto risultava pari a JPY 382 900 000.
12. Alle 15:48:11 dello stesso giorno, la sig.ra Xxxxxxxxxx chiudeva la sua posizione collocando presso la FIBO un ordine di vendita della quantità acquistata di USD 3 500 000. Il tasso di cambio di vendita era pari a USD/JPY 109,5600, cosicché il prezzo di vendita ammontava a JPY 383 460 000. La sig.ra Xxxxxxxxxx restituiva il prestito concessole dalla FIBO per un importo di JPY 382 900 000. Pertanto, ella realizzava con tale transazione un guadagno lordo pari a JPY 560 000, equivalenti al valore di USD 4 081,33.
13. Se l’ordine della sig.ra Xxxxxxxxxx di acquistare la valuta base fosse stato eseguito tempestivamente, e non con un ritardo di 16 secondi, ella avrebbe realizzato un guadagno pari a JPY 1 785 000, equivalente al valore di USD 13 009,23, e quindi pari al triplo.
14. Di conseguenza, il 12 ottobre 2015 la sig.ra Xxxxxxxxxx adiva il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), adducendo l’arricchimento senza causa della FIBO.
15. Il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava) dichiarava il non luogo a statuire per difetto di giurisdizione internazionale. Secondo il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava), la sig.ra Xxxxxxxxxx non poteva essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, in quanto ella non aveva stipulato il CFD controverso al fine di soddisfare le sue esigenze private, disponeva delle conoscenze necessarie e del livello di esperienza richiesto per la conclusione di CFD ed era stata avvertita che i CFD non erano strumenti adatti per i
«clienti al dettaglio» ai sensi della direttiva 2004/39. Ad ogni modo, secondo il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava), l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis dovrebbe essere interpretato allo stesso modo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I, e gli strumenti finanziari sarebbero esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione. Pertanto, la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto quadro sarebbe efficace, cosicché il giudice competente sarebbe quello cipriota, e non quello ceco.
7 Alla sig.ra Xxxxxxxxxx era richiesto soltanto di costituire un cosiddetto «margine» come garanzia della capacità di coprire un’eventuale perdita.
17. La sig.ra Xxxxxxxxxx ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca).
18. Il Nejvyšší soud (Corte suprema) ritiene che i giudici cechi di grado inferiore abbiano interpretato erroneamente la nozione di consumatore ai sensi del regolamento Bruxelles I bis. Secondo il Nejvyšší soud (Corte suprema), anzitutto, un cliente al dettaglio ai sensi della direttiva 2004/39 non è necessariamente un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. In secondo luogo, ad avviso del Nejvyšší soud (Corte suprema), quest’ultima disposizione non dovrebbe essere interpretata allo stesso modo dell’articolo 6 del regolamento Roma I, in quanto essa non esclude espressamente gli strumenti finanziari. In terzo luogo, il Nejvyšší soud (Corte suprema) dichiara che, secondo la giurisprudenza, è irrilevante, al fine di stabilire se una persona debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, se tale persona possieda conoscenze e competenze specifiche, se il contratto di cui trattasi sia complesso o atipico, se la conclusione di tale contratto comporti dei rischi e se la suddetta persona sia stata avvertita di tali rischi.
19. Di conseguenza, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 17, paragrafo 1, del [regolamento Bruxelles I bis] debba essere interpretato nel senso che si deve intendere per consumatore ai sensi dell’indicata disposizione anche una persona, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, che partecipa attivamente alle negoziazioni nel [mercato FOREX] sulla base di ordini propri, eseguiti tuttavia tramite un terzo, che è un imprenditore».
20. Hanno presentato osservazioni scritte la sig.ra Petruchová, la Repubblica ceca, la Repubblica di Polonia e la Commissione europea.
21. La sig.ra Xxxxxxxxxx, la FIBO, la Repubblica ceca e la Commissione europea hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 31 gennaio 2019.
III. Analisi
22. Il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se una persona che stipuli un contratto con una società di intermediazione finanziaria, sulla base del quale quest’ultima effettua singole transazioni sul mercato FOREX in base agli ordini di acquisto e di vendita di tale persona, debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.
23. Esporrò un’osservazione preliminare riguardante la validità della clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta nel contratto quadro. Esaminerò poi, in primo luogo, l’unico criterio previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis ai fini della qualificazione come consumatore, vale a dire l’oggetto del contratto. In secondo luogo, verificherò se si possano applicare altri criteri per accertare se una persona debba essere considerata un consumatore ai sensi di detta disposizione. In terzo luogo, valuterò se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato in modo coerente con l’articolo 6 del regolamento Roma I, che non si applica agli strumenti finanziari. In quarto luogo, esaminerò se, al fine di stabilire se una persona debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, occorra tenere conto del fatto che detta persona è un «cliente al dettaglio» nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39.
A. Osservazione preliminare
24. In limine, si deve rilevare che, come osservato dal giudice del rinvio, se la sig.ra Xxxxxxxxxx fosse considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, la clausola 30 del contratto quadro non sarebbe valida.
25. Infatti, attribuendo competenza esclusiva al giudice cipriota, tale clausola priva la sig.ra Xxxxxxxxxx del diritto di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis di adire i giudici dello Stato membro in cui ella è domiciliata, vale a dire la Repubblica ceca.
26. Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento Bruxelles I bis, «[l]e disposizioni della [sezione 4 del capo II del presente regolamento] possono essere derogate solo da una convenzione»: 1) «posteriore al sorgere della controversia», 2) «che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione», o 3) «che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro (…), conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
27. Nel caso di specie, come rilevato dal giudice del rinvio, la clausola 30 del contratto quadro esula dal campo di applicazione dell’articolo 19, punti 1, 2 e 3, del regolamento Bruxelles I bis.
28. In primo luogo, detta clausola non ricade nell’ambito dell’articolo 19, punto 1, di detto regolamento in quanto il contratto quadro è stato concluso il 2 ottobre 2014, vale a dire prima che la sig.ra Xxxxxxxxxx adisse il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava), in data 12 ottobre 2015.
29. In secondo luogo, la clausola 30 del contratto quadro esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 19, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis. A mio parere, infatti, tale disposizione va intesa nel senso che il contratto deve attribuire una competenza sull’azione intentata dal consumatore in aggiunta a quella prevista dall’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento. Qualunque altra interpretazione dell’articolo 19, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis sarebbe incompatibile con il suo tenore letterale, che «consente», ma non «impone», al consumatore di adire un giudice diverso da quello indicato all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento 8. Nel caso di specie, come indicato al paragrafo 25 supra, la clausola 30 del contratto quadro priva la sig.ra Xxxxxxxxxx del diritto di adire le autorità giurisdizionali dello Stato membro indicato in detta disposizione.
30. In terzo luogo, tale clausola esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 19, punto 3, del regolamento Bruxelles I bis in quanto la sig.ra Petruchová e la FIBO non sono domiciliate né stabilite nello stesso Stato membro.
31. Di conseguenza, la clausola 30 del contratto quadro è in contrasto con l’articolo 19 del regolamento Bruxelles I bis. Ne consegue che, a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, di detto regolamento, tale clausola non è valida.
32. Tuttavia, come indicato al paragrafo 24 supra, ciò vale soltanto nel caso in cui sia applicabile l’articolo 19 del regolamento Bruxelles I bis, vale a dire se la sig.ra Xxxxxxxxxx è considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento. Il giudice del rinvio chiede quindi chiarimenti in merito alla qualificazione come consumatore della ricorrente nel procedimento principale.
8 V., per analogia, sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491, punti da 62 a 64), e conclusioni dell’avvocato generale Xxxxxxxx nella causa Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:309, paragrafi da 57 a 59). V. altresì Xxxxxx, U., e Xxxxxxxxx, P. (ed.), Brussels I bis Regulation – Commentary, Xxxx Xxxxxxx KG Verlag, 2016 (pagg. 522 e 523).
B. Il contratto è stato concluso per un uso estraneo all’attività commerciale o professionale della persona interessataF
33. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis è applicabile nell’ipotesi in cui ricorrano tre condizioni, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra un simile consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, un contratto siffatto rientri in una delle categorie di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente affinché un consumatore possa agire in giudizio nella propria giurisdizione 9.
34. Come indicato al paragrafo 22 supra, la questione sottoposta alla Corte nel presente procedimento riguarda la prima condizione.
35. Va rilevato che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis non definisce la nozione di consumatore. Detta disposizione richiede solamente che una persona, il «consumatore», concluda un contratto «per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale». Nessun’altra disposizione di tale regolamento fornisce ulteriori dettagli al riguardo.
36. Secondo una giurisprudenza costante, le nozioni contenute nel regolamento Bruxelles I bis, in particolare nel suo articolo 17, paragrafo 1, devono essere interpretate in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri 10.
37. La nozione di «consumatore» ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell’ambito di talune operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre. Pertanto, solo i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da detto regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole. Xxxxxxxx tutela non si giustifica invece nel caso di contratti il cui scopo sia un’attività professionale 11.
38. Nel caso di specie, il rappresentante della ricorrente nel procedimento principale ha precisato in udienza che, al momento della conclusione del contratto quadro e del CFD controverso, la sig.ra Xxxxxxxxxx era studente universitaria e svolgeva inoltre un’attività lavorativa a tempo parziale. Ella afferma di non avere stipulato il CFD per un uso attinente alla sua attività professionale (a tempo
9 Xxxxxxxx xxx 00 xxxxx 0000, Xxxxx xxxxxxxxxx (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 30); del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 23), e del 23 dicembre 2015, Hobohm (C-297/14, EU:C:2015:844, punto 24). È vero che le sentenze sopra richiamate non riguardano l’interpretazione del regolamento Bruxelles I bis, ma piuttosto quella del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il
«regolamento Bruxelles I») (GU 2001, L 12, pag. 1). Tuttavia, considerato che il regolamento Bruxelles I bis ha sostituito il regolamento Bruxelles I, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale parimenti per il regolamento Bruxelles I bis laddove le disposizioni dei due atti possano essere considerate equivalenti (sentenza del 15 novembre 2018, Xxxx, C-308/17, EU:C:2018:911, punto 31). Nel caso in esame, la formulazione dell’articolo 15 del regolamento Bruxelles I è identica a quella della disposizione corrispondente del regolamento Bruxelles I bis, vale a dire l’articolo 17. Pertanto, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alla prima disposizione vale anche per la seconda.
10 Sentenza del 14 febbraio 2019, Xxxxxxxxxxx (C-630/17, EU:C:2019:123, punto 86).
11 Sentenze del 3 luglio 1997, Xxxxxxxxx (C-269/95, EU:C:1997:337, punti 16 e 17); del 20 gennaio 2005, Xxxxxx (C-464/01, EU:C:2005:32, punti 36
e 37); del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 34); del 25 gennaio 2018, Xxxxxxx (C-498/16, EU:C:2018:37,
punti 29 e 30), e del 14 febbraio 2019, Xxxxxxxxxxx (C-630/17, EU:C:2019:123, punti 87 e 88).
parziale). Nessuna delle parti sostiene il contrario. Né la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene indicazioni di segno opposto. Di conseguenza, pur trattandosi di una questione di fatto, che rientra nella competenza del giudice del rinvio, mi sembra che la sig.ra Xxxxxxxxxx debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.
39. Tuttavia, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava) è del parere che le conoscenze e competenze specifiche necessarie per effettuare scambi sul mercato FOREX, l’entità delle somme investite e i rischi incorsi precludano la classificazione come consumatore. Il giudice del rinvio non condivide tale opinione 12. Passo pertanto ad esaminare tale questione.
C. Si deve tenere conto di altri criteri per stabilire se una persona debba essere considerata un consumatoreF
40. La questione sottoposta alla Corte è se a una persona che effettua operazioni sul mercato FOREX possa essere negata la qualità di consumatore in ragione delle conoscenze e delle competenze necessarie per partecipare agli scambi, del valore dell’operazione, del fatto che l’interessata partecipa attivamente alle negoziazioni sulla base di ordini propri, dei rischi incorsi sul mercato FOREX nonché del numero e della frequenza delle operazioni effettuate.
41. La sig.ra Xxxxxxxxxx sostiene che non è necessaria alcuna conoscenza specifica per la conclusione dei CFD e che non si dovrebbe tenere conto dell’entità dei fondi investiti, né del volume e della frequenza delle operazioni effettuate. La FIBO deduce che la sig.ra Xxxxxxxxxx non dovrebbe essere considerata un consumatore in quanto la conclusione di CFD costituisce un’attività commerciale. La Repubblica ceca afferma che è irrilevante, al fine di stabilire se una persona debba essere considerata un consumatore, se la stessa disponga di conoscenze nel settore di cui trattasi o partecipi attivamente alle negoziazioni sulla base di ordini propri. La Repubblica di Polonia osserva che la conclusione di CFD comporta rischi considerevoli e che, al fine di qualificare una persona come consumatore, non si dovrebbe tenere conto delle sue cognizioni in materia finanziaria o del fatto che ella intenda realizzare profitti e soddisfare esigenze diverse da quelle quotidiane. Secondo la Commissione, è irrilevante se l’interessato disponga di conoscenze nel settore di cui trattasi o partecipi attivamente alle negoziazioni sulla base di ordini propri, ma si dovrebbe tenere conto del numero e della frequenza delle operazioni effettuate.
42. A mio parere, si dovrebbe rispondere in senso negativo alla questione indicata al paragrafo 40 supra. Esporrò di seguito i motivi per i quali sono giunto a tale conclusione.
43. In primo luogo, per scrupolo di chiarezza, ritengo che a una persona che concluda un CFD non possa negarsi la qualità di consumatore per il solo motivo che la conclusione di tali contratti richiede conoscenze e competenze specifiche. Ciò equivarrebbe ad escludere i CFD dal campo di applicazione degli articoli 17, 18 e 19 del regolamento Bruxelles I bis. Tuttavia, è fuor di dubbio che strumenti finanziari quali i CFD ricadano nell’ambito di tali disposizioni. Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento, i soli contratti esclusi dall’ambito di applicazione degli articoli 17, 18 e 19 del regolamento Bruxelles I bis sono alcuni tipi di contratti di trasporto. Ne consegue che, in mancanza di un’espressa disposizione in senso contrario, gli strumenti finanziari rientrano nell’ambito di applicazione di dette disposizioni 13. Inoltre, nella sentenza Xxxxxxx, la Corte ha dichiarato che l’acquirente di un’obbligazione al portatore poteva essere considerato un consumatore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I 14.
12 V. supra, paragrafi 15 e 18.
13 A tale proposito v. infra, paragrafi da 65 a 75.
14 Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 24). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Xxxxxxx nella causa Kolassa (C-375/13, EU:C:2014:2135, paragrafo 28).
44. In secondo luogo, nella misura in cui si chiede se alla sig.ra Xxxxxxxxxx debba essere negata la qualità di consumatore in ragione del fatto che, come ha affermato in udienza il suo rappresentante, ella ha informato la FIBO che aveva tre anni di esperienza nel settore di cui trattasi, si deve rilevare che le conoscenze e l’esperienza sono irrilevanti al fine di stabilire se una persona sia un consumatore nell’accezione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.
45. Infatti, affinché una persona sia considerata un consumatore ai sensi di detta disposizione, è sufficiente che la stessa concluda un contratto per un uso estraneo alla sua attività professionale. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis non stabilisce ulteriori condizioni. Esso non esige la prova che, nel caso specifico, l’interessato non disponga di conoscenze nel settore di cui trattasi e necessiti quindi della tutela garantita ai consumatori dagli articoli 17, 18 e 19 di detto regolamento 15.
46. Ciò risulta conforme alla giurisprudenza citata al paragrafo 37 supra, secondo la quale, al fine di stabilire se una persona debba essere considerata un consumatore, occorre fare riferimento alla natura e alla finalità del contratto, e non alla situazione soggettiva dell’interessato. Se si prendessero in considerazione le conoscenze di una persona in un determinato settore, si farebbe riferimento alla situazione soggettiva di tale persona nell’ambito del contratto.
47. Ciò è inoltre conforme alla sentenza Xxxxxxx, in cui la Corte ha dichiarato che la nozione di consumatore «prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui una persona realmente dispone» 16. Pertanto, l’esperienza del sig. Xxxxxxx nel settore delle reti sociali digitali non lo privava del suo status di consumatore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (divenuto articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis) 17.
48. Infine, ciò risulta conforme alla giurisprudenza relativa alla nozione di consumatore ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 18. Tal nozione è definita in modo quasi identico all’articolo 2, lettera b), di detta direttiva 19 e all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Pertanto, nella sentenza Xxxxxxx, la Corte ha richiamato la sentenza Xxxxxx, pronunciata per interpretare l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 20. Nella sentenza Xxxxxx, la Corte ha dichiarato che la nozione di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 possiede «carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone», cosicché un avvocato che disponga di un elevato livello di competenze tecniche può nondimeno essere considerato un consumatore 21.
49. Qualsiasi altra soluzione comprometterebbe, a mio avviso, la finalità del sistema istituito dagli articoli 17, 18 e 19 del regolamento Bruxelles I bis, ossia garantire una tutela adeguata al consumatore. Secondo la giurisprudenza, il consumatore è tutelato non solo in quanto parte «meno esperta sul piano giuridico della controparte [professionale]», ma altresì in quanto parte «considerata economicamente più debole» rispetto all’altra 22.
15 V., a tale proposito, Xxxxxx, R., «Forum actoris für Kapitalanlegerklagen», in Festschrift für Xxxxxx Xxxxxxx zum 70. Geburtstag, Xxxx Xxxxxxx, 2014, pag. 711 (pag. 716).
16 Sentenza del 25 gennaio 2018, Xxxxxxx (C-498/16, EU:C:2018:37, punto 39).
17 Sentenza del 25 gennaio 2018, Xxxxxxx (C-498/16, EU:C:2018:37, punto 39). Il sig. Xxxxxxx aveva acquisito un’esperienza significativa nel campo delle reti sociali digitali proponendo un ricorso dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di Facebook per violazione delle norme sulla protezione dei dati, pubblicando libri e tenendo conferenze su tale questione, nonché costituendo un’associazione intesa a far rispettare la protezione dei dati.
18 GU 1993, L 95, pag. 29.
19 Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, il «consumatore» è «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».
20 Sentenza del 25 gennaio 2018, Xxxxxxx (C-498/16, EU:C:2018:37, punto 39).
21 Sentenza del 3 settembre 2015, Costea (C-110/14, EU:C:2015:538, punti 21 e 27).
22 Sentenza del 19 gennaio 1993, Shearson Xxxxxx Xxxxxx(C-89/91, EU:C:1993:15, punto 18).
50. In terzo luogo, non si può sostenere che la qualità di consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis dovrebbe essere negata in ragione del fatto che le operazioni effettuate nell’ambito del contratto superano un certo valore. Se fosse stata questa l’intenzione del legislatore dell’Unione, tale disposizione consentirebbe di fissare un valore limite del contratto.
51. In mancanza di un esplicito valore limite, sarebbe incompatibile con il principio della certezza del diritto concludere che una persona perde la qualità di consumatore a motivo dell’entità considerevole dei fondi investiti sul mercato FOREX o dei notevoli profitti conseguiti. A tale riguardo, ritengo che, ai sensi del considerando 15 del regolamento Bruxelles I bis, sia opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità. Conformemente alla giurisprudenza, detto regolamento persegue un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica dei soggetti stabiliti nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato 23. Se gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento Bruxelles I bis non fossero applicabili nel caso in cui siano stati investiti fondi considerevoli, l’investitore non potrebbe prevedere, in mancanza di un limite esplicito, se gli sarà concessa la tutela offerta da dette disposizioni. Se gli articoli 17, 18 e 19, del regolamento Bruxelles I bis non fossero applicabili nel caso in cui siano realizzati profitti cospicui, la situazione dell’investitore sarebbe ancora più incerta, dato che egli non sa, nel momento in cui colloca un ordine sul mercato FOREX, se conseguirà un profitto né, in caso affermativo, di quale entità 24.
52. Inoltre, ritengo che una persona non debba perdere la qualità di consumatore nel caso in cui i profitti realizzati sul mercato FOREX costituiscano la maggior parte del suo reddito. Ciò non sarebbe compatibile con il principio della parità di trattamento, in quanto potrebbe portare ad una situazione nella quale, supponendo che un investitore milionario e uno del ceto medio collochino un ordine dello stesso importo sul mercato FOREX e, nel caso in cui conseguano il medesimo profitto, il primo dovrebbe essere considerato un consumatore, mentre al secondo verrebbe negata tale qualità.
23 Sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C-196/15, EU:C:2016:559, punto 16).
24 Come rilevato da Xxxxxx e Xxxxxxxxx (cit. alla nota 8 supra), «non esistono limiti di valore. Le cause relative ai consumatori non riguardano soltanto importi modesti. (…) Il legislatore dell’Unione ha avuto molte occasioni per imporre restrizioni negli attuali articoli da 17 a 19, che invero sono state invocate. Ma tali restrizioni non sono mai state adottate a livello normativo, il che è significativo. L’ammontare in gioco è un momento quantitativo (…) che può essere facilmente misurato. Altrettanto facilmente il legislatore avrebbe potuto stabilire limiti massimi (…). Così non è stato, il che dà luogo a un forte argumentum a contrario» (pagg. 466 e 467). Analogamente, Xxxxxx (cit. alla nota 15 supra) osserva che «il considerando 11 [del regolamento Bruxelles I, divenuto considerando 17 del regolamento Bruxelles I bis], secondo la giurisprudenza esistente, richiede certezza del diritto in materia di norme sulla competenza giurisdizionale (…). Tale requisito chiaro stabilito dal legislatore dell’Unione osta a che la Corte di giustizia restringa la sfera di applicazione dell’articolo 15 del [regolamento Bruxelles I] basandosi sul “bilanciamento di poteri” tra le parti in causa, o fissando un valore limite. (…) Tale problema è noto da tempo ed è stato dibattuto in dottrina. Xxxxxxxxx aveva presto evocato la necessità di limitare l’applicazione delle norme speciali sulla competenza relative ai contratti stipulati dai consumatori. Il legislatore dell’Unione ha già avuto varie occasioni per affrontare questo problema. Tuttavia, non l’ha fatto. Tale deliberata omissione di una modifica (restrittiva) è vincolante per gli organi giurisdizionali e osta a qualsiasi interpretazione teleologica. Un forum actoris riservato ai “grandi investitori” sarebbe peraltro incompatibile con il principio della parità di trattamento» (pagg. 722 e 723). [Testo tedesco: EuGVVO-Erwägungsgrund Nr. 11 fordert in Übereinstimmung mit der bisherigen EuGH-Rechtsprechung vordringlich Rechtssicherheit in Zuständigkeitsfragen […]. Diese klare Anweisung des europäischen Gesetzgebers verbietet dem EuGH eine Relativierung des Anwendungsbereichs des Art. 15 EuGVVO durch die "Kräfteverhältnisse Abstellen auf der im Einzelfall" oder durch Erfinden irgendwelcher Wertgrenzen. […] Das Problemfeld ist schon lange bekannt und Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion. Die Eingrenzung des Anwendungsbereichs von der Spezialzuständigkeitsordnung für Verbrauchersachen wurden wäre Xxxxxxxxx sehr Früh gefordert. Der europäische Gesetzgeber […] hätt[e] schon mehrmals Gelegenheit gehabt, hierauf einzugehen. [Er hat es nicht getan Sichtvermerk"]. Dieses bewusste unterlassen einer (einschränkenden) Korrektur bindet schließt Judikative und die eine teleologische Reduktion aus. Ein forum actoris nur für „Großanleger“ wäre im Übrigen auch mit dem Gleichheitssatz nicht vereinbar.’]
53. In quarto luogo, è irrilevante che l’interessato partecipi attivamente alle negoziazioni sul mercato FOREX sulla base di ordini propri. È vero che, come affermato dal giudice del rinvio, nella sentenza Kolassa 25, in cui il contratto in esame verteva sull’acquisto di obbligazioni al portatore, il ricorrente non partecipava alle negoziazioni sulla base di ordini propri come faceva invece la sig.ra Xxxxxxxxxx 00. Tuttavia, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis non richiede che il consumatore agisca in un certo modo. Esso non richiede che il consumatore rimanga passivo, o che la controparte sia responsabile dell’esecuzione del contratto.
54. In quinto luogo, i rischi insiti nella conclusione dei CFD, a mio parere, non possono precludere la qualificazione come consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.
55. Di nuovo, tale disposizione non richiede che il consumatore agisca in un certo modo. Esso non gli impone di esercitare la dovuta diligenza e di agire con cautela.
56. Inoltre, i rischi sono inerenti alla conclusione dei CFD. Pertanto, se la qualità di consumatore fosse negata in considerazione dei rischi assunti, i CFD sarebbero sistematicamente sottratti alla portata dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, anche se solo taluni tipi di contratto di trasporto esulano dal suo ambito di applicazione 27.
57. Infine, occorre sottolineare che è proprio l’entità dei rischi sostenuti ciò che, alla luce dell’obiettivo degli articoli 17, 18 e 19, del regolamento Bruxelles I bis, ossia garantire una tutela adeguata al consumatore, impone di qualificare come consumatori le persone che stipulano CFD. A tale proposito, xxxxxx che, come affermato dalla sig.ra Xxxxxxxxxx, nel maggio 2018 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in prosieguo: l’«ESMA») ha adottato una decisione volta a limitare temporaneamente la commercializzazione, distribuzione e vendita di CFD ai clienti al dettaglio 28. La ragione sottesa a tale decisione dell’ESMA è che le autorità nazionali competenti, al pari della stessa ESMA, erano preoccupate dal rapido aumento, negli ultimi anni, della distribuzione dei CFD sul mercato al dettaglio di massa, nonostante tali prodotti siano complessi e inadatti alla maggior parte dei clienti al dettaglio. Nella decisione 2018/796 l’ESMA dichiara, in particolare, che esistono «timori significativi in merito alla protezione degli investitori», che molti clienti non sono a conoscenza dei rischi connessi e che da alcuni studi svolti da autorità nazionali competenti emerge che la maggior parte dei clienti al dettaglio che investono in CFD subisce perdite monetarie 29.
58. In sesto luogo, si pone la questione se si debba ritenere che una persona la quale effettui regolarmente operazioni finanziarie, per un periodo di tempo prolungato e per importi considerevoli, svolga tali operazioni nell’ambito di un’attività professionale (secondaria) 30. Se così fosse, dette operazioni esulerebbero dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, in quanto sarebbero state concluse per un uso attinente all’attività professionale (secondaria) di detta persona.
25 V nota 14 supra.
26 Va rilevato, tuttavia, che la sig.ra Xxxxxxxxxx non può, in quanto cliente al dettaglio, effettuare ella stessa operazioni sul mercato FOREX. I suoi ordini devono essere eseguiti da una società di intermediazione finanziaria, nel caso di specie la FIBO.
27 V. paragrafo 43 supra.
28 Decisione (UE) 2018/796 dell’ESMA, del 22 maggio 2018, di limitazione temporanea dei contratti per differenze nell’Unione europea conformemente all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 136, pag. 50). Tale decisione è stata rinnovata e modificata nell’ottobre 2018 [decisione (UE) 2018/1636 dell’ESMA, del 23 ottobre 2018, che rinnova e modifica la limitazione temporanea disposta con decisione (UE) 2018/796 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio, GU 2018, L 272, pag. 62] e nel gennaio 2019 [decisione (UE) 2019/155 dell’ESMA, del 23 gennaio 2019, che rinnova la limitazione temporanea della commercializzazione, della distribuzione e della vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio, GU 2019, L 27, pag. 36]. Al momento della stesura del presente documento è ancora in vigore la decisione 2019/155 dell’ESMA.
29 V. punti 11, 12, 20, 27 e 35 della decisione 2018/796 dell’ESMA. Ad esempio, da uno studio condotto dall’autorità competente del Regno Unito su un campione di clienti al dettaglio è emerso che l’82% di tali clienti ha subito perdite sui CFD e che il risultato medio dimostrava una perdita di GBP 2 200 per cliente al dettaglio nell’arco dell’anno (v. punto 35, ix, della decisione 2018/796 dell’ESMA).
30 X. Xxxxxx, X., Private International Law in English Court, Oxford University Press, 2014 (paragrafo 4.156).
59. A tal riguardo, osservo che, come sostenuto dalla Commissione in udienza, la giurisprudenza nazionale potrebbe avvalorare, in qualche misura, tale argomentazione. Ad esempio, nella sentenza AMT Futures Ltd. v. Marzillier, Dr. Xxxxx G Dr. Guntner Rechtsanwaltesgesellschaft mbH [2015] 2 WLR 187, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)], ha dichiarato che non tutti gli investitori possono essere considerati consumatori ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, e che, al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tenere conto delle «circostanze di ogni persona nonché della natura e della tipologia degli investimenti».
60. Tuttavia, non posso condividere tale argomentazione.
61. È vero che, sebbene lo scopo di un contratto debba essere valutato, in linea di principio, riferendosi al momento in cui esso è stato concluso 31, tuttavia, in talune circostanze, si dovrebbe tenere conto dell’evoluzione ulteriore 32. Come suggerito dall’avvocato generale Xxxxx nella causa Xxxxxxx, ciò dovrebbe però essere limitato a casi eccezionali 33. Non si può valutare a posteriori lo scopo del contratto in ogni singolo caso, o in ciascun caso nel quale un contratto quadro (come quello del caso in esame) preveda la conclusione di singole operazioni (quali i CFD). Ciò sarebbe incompatibile con il principio della certezza del diritto 34, in quanto la qualità di consumatore dipenderebbe dal numero di operazioni effettuate nell’ambito del contratto quadro, e, di conseguenza, l’investitore non potrebbe sapere, al momento della conclusione di detto contratto, se sarà considerato o meno un consumatore. Ciò sarebbe inoltre incompatibile con la giurisprudenza citata al paragrafo 37 supra, secondo la quale non si deve tenere conto della situazione soggettiva dell’interessato. Infine, nella misura in cui si chiede se occorra tenere conto dell’entità delle somme investite e del profitto realizzato, ciò sarebbe incoerente con l’assenza di valori limite nell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis 35.
62. Va rilevato che tale posizione è suffragata in qualche misura dalla giurisprudenza nazionale. Nella sentenza Standard Bank London Ltd. v. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx [2000] X.X.Xx. 766, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)], ha dichiarato che un ingegnere civile e un avvocato che avevano effettuato investimenti in operazioni di cambio dovevano essere considerati consumatori. In particolare, era irrilevante il fatto che essi avessero concluso 28 contratti per un’esposizione totale di 7 milioni di USD. L’entità non doveva essere considerata determinante, in quanto si sarebbero poste difficili questioni relative ai valori limite e alla loro applicazione retroattiva 36.
63. Concludo che, al fine di stabilire se una persona che effettua scambi sul mercato FOREX debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, non si dovrebbe tenere conto delle conoscenze di tale persona, del valore del contratto, del fatto che detta persona partecipa attivamente alle negoziazioni sulla base di ordini propri, dei rischi sostenuti o del numero e della frequenza delle operazioni.
31 Ciò discende dalla sentenza Xxxxxxxxx, in cui la Corte ha dichiarato che l’attore, il quale aveva concluso un contratto di franchising per l’apertura e l’esercizio di un negozio, non avrebbe potuto essere considerato un consumatore nemmeno se non avesse mai avviato tale attività (sentenza del 3 luglio 1997, Xxxxxxxxx, C-269/95, EU:C:1997:337, punto 17).
32 Nella sentenza Xxxxxxx, la Corte ha dichiarato che, se l’uso privato dei servizi di cui trattasi, per i quali il contratto è stato concluso, ha acquisito in seguito un carattere professionale, si deve tenere conto di tale evoluzione ulteriore dell’uso che è stato fatto di tali servizi (v. nota 17 supra) (sentenza del 25 gennaio 2018, Xxxxxxx, C-498/16, EU:C:2018:37, punti 37 e 38). Tuttavia, sebbene si potesse considerare che l’uso, da parte del sig. Xxxxxxx, dei servizi forniti da Facebook, inizialmente privato (scambio di foto e chat) era divenuto professionale, la Corte ha comunque concluso che il sig. Xxxxxxx non aveva perduto la sua qualità di consumatore.
33 Conclusioni dell’avvocato generale Xxxxx nella causa Xxxxxxx (C-498/16, EU:C:2017:863, paragrafo 41). 34 X. xxxxxxxxx 00 supra.
35 X. xxxxxxxxx 00 supra.
36 Secondo il punto 18 di tale sentenza, «l’entità non può essere determinante. Sorgerebbero complesse questioni relative al criterio di misurazione. Ciò sarebbe difficilmente applicabile a quello che ho definito il contratto quadro nel momento in cui è stato concluso. Sarebbe possibile solo un’applicazione retroattiva. Mi sembra che l’esigenza di tenere conto dello scopo per il quale sono stati stipulati i contratti deponga contro la presa in considerazione di una conseguenza generale o di una scala di valori».
64. Passo ora ad esaminare le altre due questioni sollevate dal giudice del rinvio, vale a dire se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato in maniera coerente con l’articolo 6 del regolamento Roma I e se si debba tenere conto del fatto che la persona interessata è un cliente al dettaglio ai sensi della direttiva 2004/39.
D. Si deve tenere conto del fatto che gli strumenti finanziari esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma IF
65. Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato in modo coerente con l’articolo 6 del regolamento Roma I. In caso affermativo, una persona che concluda un CFD non dovrebbe essere considerata un consumatore ai sensi della prima disposizione, dato che gli strumenti finanziari, quali i CFD, sono esclusi dall’ambito delle norme applicabili ai contratti conclusi da consumatori contenute nell’articolo 6, paragrafi 1, e 2, del regolamento Roma I.
66. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava) ha ritenuto che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato in modo coerente con l’articolo 6 del regolamento Roma I. Il giudice del rinvio sostiene la tesi opposta.
67. La sig.ra Xxxxxxxxxx afferma che gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento Bruxelles I bis si applicano agli strumenti finanziari. Ella sostiene che, se così non fosse, l’articolo 17 di detto regolamento prevedrebbe un’esclusione esplicita, al pari dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma
I. La Commissione è dello stesso parere.
68. La definizione della nozione di «consumatore» contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I è quasi identica alla definizione di tale nozione contenuta nell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Infatti, la prima di tali disposizioni enuncia che essa si applica ai contratti «conclus[i] da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”)».
69. Tale formulazione quasi identica sembra indicare che, al fine di interpretare l’articolo 17 del regolamento Bruxelles I bis, occorre tenere conto dell’articolo 6 del regolamento Roma I 37. Infatti, il considerando 7 del regolamento Roma I afferma chiaramente che il campo di applicazione materiale di detto regolamento dovrebbe essere coerente con il regolamento Bruxelles I (attualmente il regolamento Bruxelles I bis). Pertanto, anche se le disposizioni del regolamento Bruxelles I bis devono essere interpretate alla luce delle finalità di tale regolamento e del sistema da esso istituito, è necessario tenere conto dell’obiettivo di coerenza nell’applicazione del regolamento Bruxelles I bis e del regolamento Roma I.
70. Per quanto riguarda le norme applicabili ai contratti conclusi da consumatori contenute nell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I, rilevo che esse non si applicano, ai sensi del paragrafo 4, lettera d), del medesimo articolo, ai «diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario» 38. Secondo il considerando 30 del regolamento Roma I, gli strumenti finanziari ai sensi di
37 Sentenze del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 43); del 15 marzo 2011, Koelzsch (C-29/10, EU:C:2011:151, punto 33); del 5 dicembre 2013, Vapenik (C-508/12, EU:C:2013:790, punto 25); del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic (C-359/14 e C-475/14, EU:C:2016:40, punto 43); del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:612, punto 36), e del 15 giugno 017, Kareda (C-249/16, EU:C:2017:472, punto 32).
38 Ai sensi del considerando 28 del regolamento Roma I, «[è] importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all’applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una negoziazione e un’offerta fungibili».
detto regolamento sono quelli di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale direttiva, divenuto articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE 39, gli strumenti finanziari sono quelli elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39. La sezione C, punto 9, dell’allegato I della direttiva 2004/39 riguarda i CFD 40.
71. Pertanto, le norme applicabili ai contratti conclusi da consumatori di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I non si applicano ai CFD 41.
72. Non ne consegue però che le norme applicabili ai contratti conclusi da consumatori di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento Bruxelles I bis non si applichino agli strumenti finanziari quali i CFD.
73. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Xxxxx, l’obiettivo di coerenza tra gli strumenti del diritto internazionale e l’ordinamento giuridico dell’Unione non può condurre ad attribuire alle disposizioni del regolamento Bruxelles I bis un’interpretazione estranea al sistema ed agli obiettivi del medesimo 42.
74. A tal riguardo, occorre tenere conto delle differenze tra la formulazione dell’articolo 17 del regolamento Bruxelles I bis e quella dell’articolo 6 del regolamento Roma I. È vero che, come indicato al paragrafo 68 supra, la definizione della nozione di consumatore fornita da questi due atti è quasi identica. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I bis, è esclusa dall’ambito di applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori un’unica categoria di contratti 43, mentre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Roma I, altri contratti sono esclusi dall’ambito di applicazione delle norme di tutela contenute nell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. In particolare, mentre l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I
39 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 0000/00/XX x xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX 2014, L 173, pag. 349). La direttiva 2004/39 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2014/65. I punti 9, 10, 11 e 15 del paragrafo 1 dell’articolo 4 della direttiva 2014/65 sono identici, rispettivamente, ai punti 10, 11, 12 e 17 del paragrafo 1, dell’articolo 4, della direttiva 2004/39.
40 Come già l’allegato I, sezione C, punto 9, della direttiva 2014/65.
41 Va precisato che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I esclude dal campo di applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori solo «i diritti e gli obblighi che costituiscono uno strumento finanziario», vale a dire soltanto lo strumento finanziario in sé. Esso non esclude il contratto di acquisto di tale strumento finanziario. Pertanto, solo i CFD sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I. I contratti di acquisto dei CFD non lo sono (v., in tal senso, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, F.J., «The Rome I Regulation: Exceptions to the Rule on Consumer Contracts and Financial Instruments», Journal of Private International Law, Volume 5 (2009),
n. 1, pag. 85 (pag. 90). Tuttavia, ciò è privo di rilievo nel caso di specie, poiché la controversia verte sull’attuazione tardiva del CFD di cui trattasi, e non sul contratto quadro.
42 Sentenza del 16 gennaio 2014, Xxxxx (C-45/13, EU:C:2014:7, punto 20). Sebbene detto punto riguardi l’interpretazione uniforme del regolamento Bruxelles I e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), lo stesso vale per quanto riguarda il regolamento Bruxelles I bis e il regolamento Roma I. Xxxxxx, a tale proposito, che il considerando 7 del regolamento n. 864/2007 richiede un’interpretazione di tale regolamento coerente con il regolamento Bruxelles I, nello stesso modo in cui il considerando 7 del regolamento Roma I richiede un’interpretazione coerente con il regolamento Bruxelles I. A tale proposito, v. anche conclusioni dell’avvocato generale Xxxxxxx nella causa Pillar Securitisation (C-694/17, EU:C:2019:44, paragrafi 49 e 50).
43 X. xxxxxxxxx 00 supra.
fa espressamente riferimento agli strumenti finanziari ai sensi dell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39, lo stesso non vale per l’articolo 17 del regolamento Bruxelles I bis 44. Pertanto, non sarebbe possibile interpretare quest’ultima disposizione in modo coerente con l’articolo 6 del regolamento Roma I per quanto riguarda gli strumenti finanziari 45.
75. Concludo che, al fine di stabilire se una persona che effettua scambi sul mercato FOREX debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, è irrilevante che gli strumenti finanziari esulino dall’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma I.
E. Si deve tenere conto del fatto che la persona interessata è un cliente al dettaglio ai sensi della direttiva 2004/39F
76. Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se una persona considerata un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 debba essere considerata altresì un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Il giudice del rinvio è del parere che, al fine di determinare se una persona sia un consumatore, è irrilevante che la medesima sia un cliente al dettaglio.
77. La sig.ra Xxxxxxxxxx sostiene che, sebbene la nozione di cliente al dettaglio ai sensi della direttiva 2004/39 e quella di consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis siano distinte, si dovrebbe presumere che un cliente al dettaglio sia un consumatore. La FIBO ammette che la sig.ra Xxxxxxxxxx è un cliente al dettaglio, ma sostiene che ciò non implica che ella debba essere considerata un consumatore.
78. In xxx xxxxxxxxxxx, xx precisato che la qualificazione come cliente professionale o come cliente al dettaglio incide sulla tutela accordata. I clienti al dettaglio beneficiano di una tutela piena, segnatamente per quanto riguarda le informazioni fornite dalle imprese di investimento, mentre si ritiene che i clienti professionali necessitino soltanto di una protezione limitata 46.
79. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, si intende per cliente al dettaglio un «cliente che non sia un cliente professionale». Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, di detta direttiva, si intende per cliente professionale un «cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II» della medesima direttiva.
80. A norma dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2004/39 47, sono «considerati clienti professionali»: in primo luogo, i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, quali enti creditizi, imprese di investimento o imprese di assicurazione; in secondo luogo,le imprese di grandi dimensioni che ottemperano a due di tre criteri, vale a dire, un totale di bilancio
44 Come hanno osservato Xxxxxx e Xxxxxxxxx (cit. alla nota 8 supra) in relazione all’acquisto di obbligazioni da parte degli investitori, «il considerando 28 e l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I potrebbero indirizzare verso un’esenzione delle obbligazioni dal regime applicabile ai consumatori. Tuttavia (…), sarebbe azzardato trasporre tale regola all’ambito del regolamento Bruxelles I bis. Vi è una ragione se il regolamento Bruxelles I bis non contiene una norma analoga» (pag. 463).
45 A tale proposito, si deve rilevare che, come osservato da Garcimartin Xxxxxxx (cit. alla nota 41 supra), se un contratto esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma I, «la questione è se ciò imponga di riconsiderare la disciplina del regolamento Bruxelles I. L’articolo 15 di tale atto non contiene un’esclusione per materia dei contratti relativi agli strumenti finanziari. Di conseguenza, viene meno il parallelismo tra i due strumenti e cessa di essere valida la decisione politica sulla quale è fondata tale concezione, ossia che un consumatore che può agire in giudizio nei confronti di un professionista dinanzi alle autorità giurisdizionali del proprio paese possa parimenti invocare il proprio diritto (e non debba avere l’onere di provare una legge straniera). Analogamente, una clausola sulla legge applicabile contenuta in uno strumento finanziario sarebbe valida ed efficace secondo il regolamento Roma I, mentre una clausola relativa alla competenza giurisdizionale è efficace solo alle condizioni restrittive stabilite dall’articolo 17 del regolamento Bruxelles I» (pag. 89). V. anche Xxxxxxxx, P., «Rome I et le consommateur de produits financiers», European Journal of Consumer Law, 2009, n. 4, pag. 776 (pag. 796).
46 V., in particolare, articolo 19, paragrafo 10, lettera c), della direttiva 2004/39, e articoli 24, paragrafo 4, lettera b), e 25, paragrafo 8, lettera c), della direttiva 2014/65. V. anche Xxxxxxx, T., Xxxxxxx, P., Xxxxxx, A.-C., Xxxxxxx, A., e Vabres, R., Droit financier, LGDJ, 2017, paragrafi 312 e segg.
47 E della sezione I, dell’allegato II, della direttiva 2014/65.
superiore a EUR 20 milioni, un fatturato netto superiore a EUR 40 milioni e fondi propri superiori a EUR 2 milioni; in terzo luogo, gli enti pubblici e le istituzioni quali i governi nazionali o la Banca mondiale e, in quarto luogo, altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari. Le entità appartenenti a una di queste quattro categorie possono tuttavia richiedere un trattamento non professionale.
81. Secondo l’allegato II, sezione II, della direttiva 2004/39 48, i clienti diversi da quelli menzionati nella sezione I del medesimo allegato «su richiesta possono essere trattati come professionali». Per essere trattato come professionale, il cliente deve soddisfare almeno due dei tre criteri seguenti: in primo luogo, deve avere effettuato 10 operazioni di dimensioni significative a trimestre nei quattro trimestri precedenti; in secondo luogo, il valore del suo portafoglio di strumenti finanziari deve superare EUR 500 000 e, in terzo luogo, deve avere lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale.
82. Ritengo che un cliente al dettaglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 non sia necessariamente un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Né si può presumere che un cliente al dettaglio sia un consumatore. Esporrò di seguito i motivi per i quali sono giunto a tale conclusione.
83. In primo luogo, il fatto che la direttiva 2004/39, a differenza di altre direttive del settore finanziario, in particolare la direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 49, non utilizzi il termine «consumatore» sembra indicare che la nozione di cliente al dettaglio e quella di consumatore sono nozioni distinte.
84. In secondo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 non richiede che al cliente al dettaglio siano prestati servizi di investimento o servizi accessori per un uso estraneo alla sua attività commerciale o professionale. Come osservato dal giudice del rinvio, ciò significa che tali servizi possono essere forniti al cliente al dettaglio per un uso rientrante nella sua attività commerciale o professionale, nel qual caso egli non può essere considerato un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.
85. In terzo luogo, un consumatore a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis è una persona fisica, non una persona giuridica 50. Per contro, un cliente al dettaglio può essere una persona giuridica 51. Infatti, a tenore dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2004/39, il
«cliente» è una «persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori» 52. In particolare, i clienti al dettaglio possono essere entità che non soddisfano due dei tre requisiti per essere trattati come professionali a norma dell’allegato II, sezione II, della direttiva 2004/39. I clienti al dettaglio possono anche essere clienti professionali (e quindi persone giuridiche) 53 che hanno chiesto un trattamento non professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 4, della direttiva 2004/39.
48 E della sezione II, dell’allegato II, della direttiva 2014/65.
49 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 00/0/XX x 00/00/XX (XX 2002, L 271, pag. 16).
50 Sebbene l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis non indichi espressamente che il consumatore è una persona fisica, ciò discende dal fatto che tale disposizione riguarda soltanto il consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali (sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 32). V., a tale proposito, Xxxxxx e Xxxxxxxxx (cit. alla nota 8 supra), pagg. 470 e 471.
00 X. Xxxxxxxxx, X., e de Gioia-Carabellese, P., European Banking and Financial Law, Routledge, 2015 (pag. 67). 52 Il corsivo è mio.
53 V., a tale proposito, Xxxxxxx, J.-M., e Xxxxxxxxx, C., «La catégorisation des investisseurs sous MiFID II», in De Meuleneere, I., Xxxxxxx, V., Kupers, W., e Xxxxxx, A.S. (ed.), MIFID II G MIFIR: Capital Selecta – Scope, Investor Protection, Market Regulation and Enforcement, Intersentia e Xxxxxxxx, 2018, pag. 59 (pag. 75).
86. In quarto luogo, la qualificazione come cliente al dettaglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 e la qualificazione come consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis perseguono finalità diverse. La qualificazione come cliente al dettaglio garantisce una piena tutela, in particolare per quanto riguarda le informazioni che l’impresa di investimento è tenuta a fornire al cliente. La qualificazione come consumatore comporta l’applicazione di norme sulla competenza che derogano all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Xxxx è che entrambe le disposizioni sono intese a tutelare la parte più debole, sia essa un cliente al dettaglio o un consumatore. Tuttavia, si deve rilevare che la direttiva 2004/39 mira a tutelare tutti gli investitori, al dettaglio e professionali 54. Ai sensi del considerando 86 della direttiva 2014/65, che ha abrogato e sostituito la direttiva 2004/39, «°è opportuno chiarire che alle relazioni con qualsiasi cliente si applicano i principi dell’agire in modo onesto, equo e professionale e l’obbligo di essere corretti, chiari e non fuorvianti» 55.
87. Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che, come il rappresentante della FIBO ha dichiarato in udienza senza essere contestato al riguardo, la sig.ra Xxxxxxxxxx abbia informato la FIBO che ella aveva tre anni di esperienza nel settore ed era un cliente al dettaglio.
88. Concludo che, al fine di stabilire se una persona che effettua scambi sul mercato FOREX possa essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, non è rilevante se tale persona debba essere considerata un cliente al dettaglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39.
IV. Conclusione
89. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alla questione pregiudiziale sollevata dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca):
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che una persona che stipuli un contratto differenziale deve essere considerata un consumatore se detto contratto è concluso per un uso estraneo alla sua attività commerciale o professionale. A tale riguardo è irrilevante che la persona partecipi attivamente alle negoziazioni sul mercato valutario internazionale sulla base di ordini propri, che i contratti differenziali esulino dall’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE)
n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), o che l’interessato sia un cliente al dettaglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
54 V. considerando 31 della direttiva 2014/39, considerando 3 della direttiva 2014/65, nonché sentenze del 12 novembre 2014 Xxxxxxx e a. (C-140/13, EU:C:2014:2362, punto 26), e del 14 giugno 2017, Xxxxxxxxxx (C-678/15, EU:C:2017:451, punto 41). V. altresì Xxxxxxx e Xxxxxxxxx (cit. alla nota 53 supra), pag. 93.
55 Il corsivo è mio.