FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
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FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DETEMINATA DAL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.
CIG N. 8775481C00 DISCIPLINARE DI GARA
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Sommario
1. PREMESSA 3
2. OGGETTO DELL’APPALTO 4
3. VALORE DEL CONTRATTO A BASE D’ASTA 5
4. DURATA DEL CONTRATTO 5
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 6
6. CIG 6
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 6
8. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 8
8.2 Registrazione sulla piattaforma telematica 9
8.3 Predisposizione ed invio dell’offerta 10
8.4 Forma e sottoscrizione dei documenti 11
9. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE 12
9.1 BUSTA A - Documentazione Amministrativa 12
9.2 BUSTA B – Offerta Tecnica 20
9.3 BUSTA C – Offerta Economica 21
10. COMMISSIONE GIUDICATRICE 21
11. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 21
11.1 Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione 21
11.2 Offerta Tecnica – criteri di attribuzione dei punteggi (max punti 80) 22
11.3 Offerta Economica – criteri di attribuzione dei punteggi (max punti 20) 24
12. PROCEDURA DI GARA 25
13. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 27
14. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 28
15. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 31
16. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA 31
17. GARANZIA DEFINITIVA 33
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 34
19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 34
20. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 34
21. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 35
22. SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 35
23. LINGUA 35
24. PUBBLICITÀ LEGALE 36
25. RETTIFICHE E INTEGRAZIONI 36
26. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 36
27. DURATA DEL PROCEDIMENTO 37
28. CONTROVERSIE 37
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1. PREMESSA
Con il presente documento, la Federazione Motociclistica Italiana (d’ora in poi per brevità la “FMI” o “Federazione”) disciplina la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento interno di Amministrazione, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo - in un unico lotto - CIG 8775481C00, da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" DigitalPA.
Il presente disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la documentazione di gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e come previsto dall’art. 39 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Motociclistica Italiana approvato dal Consiglio Federale n. 15 del 18 ottobre 2019, con provvedimento n. 450, il Responsabile Unico della procedura di gara (RUP) è il Segretario Generale della FMI Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema. Gli operatori economici che intendono presentare offerta dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio del 30/06/2021 ore 13:00 la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.
Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".
I rapporti giuridici fra la FMI e gli operatori economici partecipanti saranno regolati:
Dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e in tutti gli atti di gara;
Dalle norme di funzionamento sistema telematico reperibili su xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dalle norme del codice civile;
Dal D.Lgs. n. 82/2005.
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La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La presente procedura è finalizzata alla stipula di un contratto avente per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 209/2005, secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara. Le prestazioni richieste al broker sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Federazione è soggetta attraverso i suoi organi, le sue strutture nazionali e territoriali ed i soggetti da essa riconosciuti;
2. Attività di analisi delle polizze assicurative in essere, individuazione di eventuali zone di scopertura, valutazione delle condizioni di copertura esistenti ed indicazione delle condizioni necessarie per garantire la FMI da qualsiasi rischio possibile e prevedibile;
3. Elaborazione di un programma assicurativo, correttivo, migliorativo e integrativo, riferito alle coperture assicurative esistenti, che evidenzi interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine;
4. Redazione dei documenti propedeutici e preliminari alla stipula delle polizze, ivi compresi i capitolati di gara;
5. Assistenza nella gestione delle relative procedure contrattuali, nella predisposizione dei documenti di gara e nello svolgimento delle procedure medesime;
6. Gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Federazione con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo/contabile;
7. Messa a disposizione di piattaforme web per l’attivazione di coperture assicurative in favore dei Moto Club e dei Tesserati in grado di garantire l’automazione e la interazione tra più sistemi informatici per l’emissione di polizze e/o certificati di assicurazione;
8. Affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s’intende la fase contrattuale che precede la scadenza del contratto avente una durata stimata di 1 (uno) mese;
9. Indicazione dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri precedenti);
10. Messa a disposizione di una piattaforma web dedicata alla Federazione per la verifica dello stato dei sinistri, in grado di produrre report analitici e statistici su tutte le tipologie di garanzie prestate;
11. Contact Center dedicato a tutti gli assicurati;
12. Sistema on line per l’apertura e la gestione amministrativa dei sinistri e delle pratiche assicurative da parte di tutti i soggetti assicurati.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti in ragione della sostanziale unicità del servizio, assumendo come presupposto che una eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza delle prestazioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 48, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, non sono previste prestazioni secondarie.
3. VALORE DEL CONTRATTO A BASE D’ASTA
Il valore complessivo stimato del servizio per l’intero periodo contrattuale (4 anni), è pari a complessivi € 800.000,00. Detto importo è frutto di una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per le coperture in corso (€ 2.000.000,00 circa) ed è stato calcolato sulla base delle commissioni annuali medie di mercato percepite dai broker (10%), previste come base d’asta per ogni singola polizza assicurativa per la quale si richiede l’intermediazione assicurativa del broker. Lo svolgimento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Federazione alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso del broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale e internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione con le quali saranno conclusi i contratti assicurativi.
In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione del valore della cauzione e dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara: pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Federazione.
Si precisa in ogni caso che il valore stimato dell’appalto potrebbe nel corso degli anni subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla variazione dei rischi assicurati ed alla natura associativa della Federazione. In ogni caso, le percentuali di provvigione che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fisse e invariate per tutta la durata del servizio.
Ai sensi dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e in considerazione di quanto indicato con determina ANAC (già AVCP) del 5 marzo 2008, recante “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano pari a zero. L’attività non comporta rischi di interferenze per i lavoratori di FMI in quanto tutti i servizi saranno svolti fuori dalle sedi della società ed effettuati esclusivamente da personale dell’aggiudicatario, non dipendente da FMI, pertanto non risulta necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (articolo 26, comma 0xxx, Xxxxxxx Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025. Come stabilito nel bando, ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
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procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Si applicano le norme del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni), le cui disposizioni e prescrizioni, unitamente ad ogni successiva modifica o integrazione, si intendono qui integralmente richiamate. Sono inoltre applicabili le norme del Codice Civile per la fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. L’operatore economico invitato è pertanto tenuto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 ad indicare nell’autocertificazione l’indirizzo di posta elettronica certificata, oltre che il domicilio eletto, al quale la FMI invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura.
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area messaggistica riservata al singolo concorrente.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la stazione appaltante e il gestore non sono responsabili dell’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni della stazione appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative a chiarimenti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.
6. CIG
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: 8775481C00.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 7.1 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che, al momento della presentazione dell’offerta, siano in possesso dei seguenti requisiti:
7.1.a Requisiti di ordine generale:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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7.1.b Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016:
- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- iscrizione nella sezione B del Registro degli intermediari di cui all’art.109 del D.Lgs. 209/2005;
7.1.c Requisiti di carattere economico e finanziario di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016:
- massimale della polizza di RC Professionale non inferiore ad euro 5.000.000,00;
- avere complessivamente intermediato per servizi di brokeraggio assicurativo, nel triennio 2018 – 2019 – 2020, provvigioni per un minimo annuale pari almeno euro a € 400.000,00 al netto delle imposte;
7.1.d Requisiti di carattere tecnico e organizzativo di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016:
- avere eseguito, nel triennio 2018-2019-2020, almeno tre contratti nei confronti di tre diversi soggetti riconosciuti dal CONI, obbligati ai sensi del DPCM 3/11/2010;
- essere titolari di una certificazione di qualità ISO 9000.
7.2 Forma di partecipazione
È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:
- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.
- di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione dalla gara del consorzio così composto;
- di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato
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alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti nonché di dare vita a forme aggregative che determinino un’indebita e sproporzionata compressione della concorrenza.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
7.3 Requisiti informatici per partecipare all’appalto:
La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti requisiti informatici:
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:
o Memoria Ram 1 GB o superiore
o Scheda grafica e memoria on-board
o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da XxXX, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.
8. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
8.1 Modalità e termini per la presentazione delle offerte
Le offerte, redatte in lingua italiana e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della società partecipante dovranno pervenire, a pena di esclusione, mediante caricamento della documentazione su piattaforma DigitalPA di cui al link xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ entro e non oltre le ore 13:00 del
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30/06/2021. Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative. La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza, anche per causa non imputabile al Concorrente.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta.
8.2 Registrazione sulla piattaforma telematica
La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L’operatore, con la registrazione e comunque con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili
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all’interno del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.
Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del sistema.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
8.3 Predisposizione ed invio dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche". La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre:
Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
Una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
Una busta telematica contenente l’offerta economica.
A tal fine il concorrente, dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare i seguenti form on line:
o Anagrafica
o Legale rappresentante
o Forma di partecipazione
Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto.
I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema.
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta.
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Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sistema è possibile rivolgere all’help desk dedicato, raggiungibile dalla home page della piattaforma, che consente di aprire ticket e seguirne l’iter.
La documentazione deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.
In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, di ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la documentazione deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.
Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella istanza di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.
La documentazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste deve essere inserita a sistema dall’impresa mandataria.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nella istanza di partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione.
Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest’ultime devono compilare le parti dell’istanza di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.
Nella istanza di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall’operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali documenti integrativi”.
8.4 Forma e sottoscrizione dei documenti
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.
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Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
Comporta sanzioni penali;
Costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
9. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE
9.1 BUSTA A - Documentazione Amministrativa
Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Partecipazione” relativa alla presente procedura accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Nell’apposito step “Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa. Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- documento di gara unico europeo (DGUE);
- istanza di partecipazione alla gara;
- garanzia provvisoria;
- “PASSoe” - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass - di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
- documento attestante il versamento del contributo all’ANAC;
ove necessario:
- documentazione relativa all’avvalimento;
- procura;
- atti relativi al RTI o Consorzio;
- documenti per il caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale, il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.
9.1.a Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il Documento di Gara Unico Europeo.
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Il DGUE dovrà sempre, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
- da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
- in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria).
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità con le Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché con le linee guida eventualmente adottate dall’ANAC o eventualmente con le seguenti ulteriori istruzioni. Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, auto dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 il possesso di tutti i requisiti richiesti nel Bando di gara (Parte III e Parte IV del DGUE).
In particolare:
a) nella Parte IV, Sezione A del DGUE:
- il numero di iscrizione al registro delle imprese e l’oggetto sociale;
- iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.Lgs. 209/2005.
b) nella Parte IV Sezione B del DGUE:
- massimale della polizza di RC Professionale non inferiore ad euro 5.000.000,00;
- avere complessivamente intermediato per servizi di brokeraggio assicurativo, nel triennio 2018 – 2019 – 2020, provvigioni per un minimo annuale pari almeno a euro 400.000,00, al netto delle imposte;
I suddetti requisiti sono previsti in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico - finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità delle capacità professionali del broker con l’impegno richiesto per lo svolgimento del contratto. Essendo la procedura mirata all’affidamento del servizio di consulenza assicurativa attinente a rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei
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requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione.
I requisiti di cui alla precedente lettera b) sono frazionabili e pertanto, in caso di RTI orizzontale, costituito o costituendo, potranno essere cumulati dai singoli concorrenti riuniti. In ogni caso, la capogruppo e le mandanti dovranno possedere ognuna i requisiti frazionabili in misura non inferiore alla quota di esecuzione dichiarata. Detti requisiti, inoltre, devono essere posseduti in misura percentuale superiore dalla mandataria, nella misura minima del 50%, rispetto alle singole mandanti, pena l’esclusione dalla gara.
I requisiti suddetti dovranno essere comprovati, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, attraverso la produzione in originale o copia conforme, ai sensi del DPR n. 445/2000, della seguente documentazione:
- polizza RC Professionale;
- bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari;
- copia dei contratti o altri documenti attestanti le intermediazioni svolte nell’ultimo triennio.
c) Nella Parte IV Sezione C del DGUE:
- avere eseguito, nel triennio 2018-2018-2019, almeno tre contratti nei confronti di tre diversi soggetti riconosciuti dal CONI, obbligati ai sensi del DPCM 3/11/2010;
- essere titolari di una certificazione di qualità ISO 9000.
Entrambi i requisiti suddetti non sono frazionabili e pertanto, in caso di RTI orizzontale, dovranno essere comprovati da ciascun componente del raggruppamento; detti requisiti dovranno essere comprovati, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, attraverso la produzione in originale o copia conforme, ai sensi del DPR n. 445/2000, della seguente documentazione:
- i tre contratti;
- la certificazione;
- in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).
La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico
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persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell’offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).
Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente del 08/11/2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.
I reati di cui al comma 1 dell’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non rilevano quando sono stati depenalizzati, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tale indicazione sarà chiesta con le modalità successivamente descritte, al concorrente collocato primo posto nella graduatoria provvisoria di merito, ed eventualmente a campione ad altri concorrenti scelti dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’ANAC) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
9.1.b Istanza di partecipazione
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre la dichiarazione conforme al modello allegato.
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Il Documento di partecipazione dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
- da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.
Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relativa a:
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI e Xxxxxxxx ordinari costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.
9.1.c Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare a FMI una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad euro 16.000,00 (sedicimila/00), con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della FMI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
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- da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la FMI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure, in alternativa
- da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.
Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la FMI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
- in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario con iban: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 intestato alla FMI; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
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Eventuali riduzioni della garanzia
L’importo della garanzia provvisoria indicato al paragrafo precedente può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.
9.1.d PASSoe
“PASSoe” - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass - di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità.
9.1.e Pagamento del contributo all’ANAC
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, documentazione comprovante il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture) del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e della - Delibera ANAC 21 dicembre 2016, n. 1377, da effettuarsi con le modalità indicate sul sito dell’ANAC all’indirizzo: http:
Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.
9.1.f Avvalimento
Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata.
Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria presti i propri requisiti a più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, predisporre i seguenti documenti:
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a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Committente, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
b) Documento di Gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo;
c) Originale del contratto firmato digitalmente in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. FMI verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l’esclusione dalla gara.
9.1.g Procura
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
La FMI si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale del documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
9.1.h Atti relativi al RTI o Consorzio
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo
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stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.
In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve allegare, copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.
Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9.2 BUSTA B – Offerta Tecnica
Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” dovrà essere inserita una Relazione Tecnica contenente i dati e le informazioni necessarie per la valutazione delle offerte, secondo quanto stabilito dal successivo art. 11.
La relazione redatta con carattere Arial, dimensione non inferiore a 11, interlinea singola, margini non inferiori a 2 cm, non dovrà superare l’estensione massima di 50 pagine formato A4. Alla relazione potranno essere allegati solo ed esclusivamente i curricula dei componenti lo staff dedicato, che non verranno computati nelle 50 pagine. Le pagine ed i documenti in eccesso alle 50 non saranno valutati.
In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, una dichiarazione contenente l’indicazione analitica delle parti dell’offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.
La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta:
- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
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- in caso di RTI e Xxxxxxxx ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.
La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
9.3 BUSTA C – Offerta Economica
Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita l’Offerta Economica redatta in carta semplice preferibilmente utilizzando il modello “Offerta Economica”, con indicazione delle commissioni offerte. Nel caso di RTI già costituito l’Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa mandataria, mentre nel caso di RTI non ancora formalmente costituito il predetto modello deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle Società raggruppande o da un loro procuratore; nel caso di impresa singola l’Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società concorrente o da un suo procuratore. A pena di esclusione dalla gara dovrà essere allegata copia fotostatica della carta d’identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura.
Nell’Offerta economica, il concorrente dovrà, tra l’altro manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara.
10. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi verranno effettuate da una Commissione giudicatrice composta da tre membri che verrà nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
11.1 Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità/prezzo in base alla seguente formula: PTOT = PT + PE dove
PTOT = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub- parametri di natura tecnica);
PE = punteggio conseguito dall’offerta economica;
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - XX Tel. 00.00000.000 - Fax. 00.00000.000
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Offerta tecnica, punteggio massimo: 80 Offerta economica, punteggio massimo: 20
Sono ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d’asta indicata di € 800.000,00.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
b) decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
c) revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto su cui la procedura si basa.
Nelle ipotesi b e c, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto delle proposte presentate da ogni singolo concorrente, esprimerà le proprie valutazioni sulla base ai criteri di seguito dettagliati.
11.2 Offerta Tecnica – criteri di attribuzione dei punteggi (max punti 80)
OFFERTA TECNICA | PUNTI |
1) Metodologia tecnica di esecuzione, con particolare riferimento a: | Max punti 35 |
1.a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Federazione è soggetta attraverso i suoi organi e le sue strutture nazionali e territoriali ed i soggetti da essa riconosciuti. | punti 8 |
1.b) Attività di analisi delle polizze assicurative in essere, individuazione di eventuali zone di scopertura e valutazione delle condizioni di copertura esistenti, indicazione delle condizioni necessarie per garantire la FMI da qualsiasi rischio possibile e prevedibile. | punti 8 |
1.c) Produzione di una relazione che illustri le soluzioni che si intendono proporre con riferimento ai rischi specifici, individuati e valutati a cui sono esposti tutti i soggetti – nessuno escluso – coinvolti nell’esercizio delle discipline motociclistiche. | punti 7 |
1.d) Messa a disposizione di una piattaforma web per l’attivazione di coperture assicurative in favore di Moto Club e Tesserati, con particolare riferimento alle tecnologie offerte, al grado di automazione ed alla interazione per lo scambio di dati tra i sistemi informatici dei soggetti coinvolti (Federazione – Broker - Compagnia). | punti 12 |
2) Modello e procedura di gestione sinistri, con particolare riferimento a: | Max punti 25 |
2.a) Modello di gestione sinistri con particolare riferimento alle esigenze della Federazione. | punti 7 |
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Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - XX Tel. 00.00000.000 - Fax. 00.00000.000
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
2.b) Messa a disposizione di una piattaforma web dedicata alla Federazione per la verifica dello stato dei sinistri, in grado di produrre report analitici e statistici su tutte le tipologie di garanzie prestate. | punti 6 |
2.c) Call center dedicato a tutti gli assicurati con indicazioni di orari e giornate di reperibilità. | punti 6 |
2.d) Sistema on line per l’apertura e la gestione amministrativa dei sinistri e delle pratiche assicurative da parte di tutti i soggetti assicurati. | punti 6 |
3) Descrizione della struttura organizzativa, composizione ed organizzazione dello Staff di interfaccia, con dettaglio degli incarichi e con i curricula dei soggetti dedicati alla gestione ordinaria e straordinaria (max 15 curricula). | Max punti 15 |
3.a) Valutazione dell’assetto generale e complessivo della struttura organizzativa del concorrente. | punti 5 |
3.b) Valutazione della struttura organizzativa dedicata alla Federazione e delle qualifiche ed esperienza dei singoli componenti dello Staff dedicato desumibili dai curricula nonché dal titolo di studio e dalla qualifica professionale nell’ambito del brokeraggio assicurativo, con valorizzazione di eventuali uffici interni a supporto delle attività federali. | punti 10 |
4) Servizi aggiuntivi. Saranno valutati solamente i servizi (max 3) ritenuti ad insindacabile giudizio della commissione utili/di interesse della Federazione. | Max punti 5 |
TOTALE PUNTI | MAX PUNTI 80 |
L’offerente dovrà presentare la propria proposta delle diverse attività; i punteggi verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice nominata dalla Federazione.
L’attività di valutazione sarà svolta discrezionalmente dalla Commissione secondo il seguente criterio.
Premesso che oggetto dell’attribuzione del coefficiente sarà l’elemento di valutazione nel suo complesso per ogni sub sezione, compresa quella dei servizi aggiuntivi, per ciascun concorrente i Commissari designati attribuiranno un coefficiente di valutazione unico (inteso quale media dei singoli coefficienti espressi sotto forma di giudizio dai singoli Commissari) di valore compreso tra 0,00 ed 1,00 come di seguito specificato:
1,00 = 100% max punti per subsezione.
COEFFICIENTE | GIUDIZIO | SPIEGAZIONE |
0,91 < 1,00 = 100% max punti per subsezione | OTTIMO | L’Offerta risponde in maniera ottimale alle esigenze della Federazione, dei tesserati e delle società sportive e contempla soluzioni e servizi innovativi con caratteri di originalità rispetto all’offerta di mercato |
0,81 < 0,90 = 80% max punti per subsezione | BUONO | L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze della Federazione, dei tesserati e delle società |
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - XX Tel. 00.00000.000 - Fax. 00.00000.000
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
COEFFICIENTE | GIUDIZIO | SPIEGAZIONE |
sportive e contempla soluzioni e servizi ai più elevati livelli dell’offerta di mercato. | ||
0,71 < 0,80 = 60% max punti per subsezione | DISCRETO | L’Offerta è generalmente rispondente alle principali esigenze della Federazione, dei tesserati e delle società sportive e contempla soluzioni ed elementi tecnici in linea con l’offerta di mercato. |
0,61 < 0,70 = 40% max punti per subsezione | SUFFICIENTE | L’Offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze della Federazione, dei tesserati e delle società sportive. |
0,31 < 0,59 = 20% max punti per subsezione | SCARSO | L’Offerta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l’utilità generale dell’offerta. |
0,00 < 0,30 = 0% max punti per subsezione | INADEGUATO | L’Offerta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l’utilità generale dell’offerta. |
Si precisa che saranno ammessi a partecipare alle successive fasi di gara, ovvero alla fase di apertura delle Buste C – Offerta Economica, esclusivamente i concorrenti le cui offerte tecniche avranno ottenuto un punteggio tecnico pari o superiore a 50 punti (c.d. soglia di sbarramento).
11.3 Offerta Economica – criteri di attribuzione dei punteggi (max punti 20)
L'offerta economica riguarderà le commissioni, espresse in cifre e in lettere, poste a carico delle Compagnie, secondo quanto dettagliato nella tabella che segue. L’offerta economica di ciascun Operatore Economico offerente verrà valutata in base al seguente schema di attribuzione del punteggio:
OFFERTA | PUNTI |
Fino al 7% | 20 punti |
7,5 % | 18 punti |
8 % | 16 punti |
8,5 % | 14 punti |
9 % | 12 punti |
9,5 % | 10 punti |
10 % | 8 punti |
10,5 % | 6 punti |
11 % | 4 punti |
11,5 % | 2 punti |
12% ed oltre | 0 punti |
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Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - XX Tel. 00.00000.000 - Fax. 00.00000.000
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni relative all’attività di intermediazione di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze stipulate dalla Federazione. Per quanto concerne la fase di e definizione dei sinistri il broker aggiudicatario individuerà una società di gestione dei sinistri specializzata che sarà proposto per approvazione alla Federazione e la cui remunerazione sarà posta a carico della compagnia di assicurazione aggiudicataria di futura gara di appalto per i i servizi assicurativi. Tale remunerazione sarà pari al 7% dei premi imponibili corrisposti dalla Federazione. Successivamente alla sottoscrizione del contratto la compagnia di assicurazione aggiudicataria regolerà i rapporti con la società di gestione dei sinistri.
In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per la Federazione. In caso di individuazione di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, co. 3, D.Lgs. 50/2016, la FMI avvierà il procedimento di verifica, riservandosi la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Le misure percentuali come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle Compagnie aggiudicatarie, nelle procedure e negli atti di gara che saranno avviati dalla Federazione per l’acquisizione delle polizze assicurative, e non potranno costituire un onere per la stessa. L’incarico affidato non comporterà infatti alcun onere diretto o indiretto a carico della Federazione e l’opera professionale del broker, per tutti gli aspetti che saranno esplicitati nell’incarico, sarà compensata interamente a valere sulle quote provigionali di spettanza delle Compagnie assicurative che risulteranno aggiudicatarie delle successive procedure per la stipula di contratti assicurativi.
12. PROCEDURA DI GARA
La gara sarà esperita, in seduta pubblica, il giorno 6 luglio 2021 presso gli uffici della FMI, in Roma, Viale Tiziano 70 (palazzo delle Federazioni), salvo indicazioni diverse che verranno rese noto sulla piattaforma.
All’avvio delle sedute pubbliche le società partecipanti riceveranno un messaggio dalla piattaforma Digital PA e potranno verificare in diretta la correttezza e la presenza o meno dei documenti di volta in volta visionati dalla Commissione Giudicatrice.
Nel corso della prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti: a) verifica della presenza delle offerte presentate dai concorrenti invitati; b) verifica e controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta; c) richiesta di eventuali integrazioni della documentazione amministrativa. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
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Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - XX Tel. 00.00000.000 - Fax. 00.00000.000
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Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la FMI procederà alla sua
esclusione.
Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e delle valutazioni dei requisiti soggettivi economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx gli atti di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento saranno comunicati a mezzo PEC da piattaforma ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Successivamente all’esame della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà alla valutazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi, e attribuirà il relativo punteggio secondo i parametri sopra indicati.
Verrà quindi comunicato mediante avviso sulla piattaforma, il giorno e l’ora della seduta in cui si procederà all’apertura della busta delle offerte economiche e, mediante il calcolo dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte economiche, il sistema telematico produrrà in automatico la graduatoria.
La Commissione Giudicatrice non procederà all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento relativa al punteggio tecnico indicata al precedente art. 11.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione procederà:
- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.
- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.
Il Responsabile del procedimento svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto della Commissione. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a quindici giorni dettagliate giustificazioni sull’offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.
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Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - XX Tel. 00.00000.000 - Fax. 00.00000.000
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
All’esito di tale verifica si procederà alla proposta di aggiudicazione.
A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica. Non saranno ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.
Una volta disposta l’aggiudicazione la FMI procederà all’invio delle relative comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà infatti definitiva con determinazione dirigenziale, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Qualora le verifiche di cui sopra non confermassero il contenuto delle autodichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, comunicando al concorrente stesso il relativo esito e a segnalare il fatto all’ANAC. In caso di esito negativo inoltre, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata.
Si procederà pertanto all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e alle verifiche di cui sopra nei confronti dello stesso. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua, conveniente e tecnicamente valida. In tutti i casi in cui non si possa procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale o si addivenga alla risoluzione dello stesso in corso di svolgimento, la Federazione Motociclistica si riserva la facoltà di affidare il presente servizio al soggetto che nella graduatoria di aggiudicazione segue immediatamente l’originario affidatario.
13. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Disciplinare di gara e/o nel Capitolato Tecnico,
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Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - XX Tel. 00.00000.000 - Fax. 00.00000.000
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nel Disciplinare di gara, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nel Disciplinare di gara.
Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, FMI si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. FMI si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
c) aggiudicare anche nel caso di un’unica offerta valida.
La FMI si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La FMI si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione o il tentativo, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
14. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Prima dell’aggiudicazione, la FMI procederà alle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. La FMI chiederà ai suddetti concorrenti di voler produrre:
per il requisito di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara
- polizza RC Professionale;
per il requisito di cui al punto III.1.2, lett. b), del Bando di gara
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la
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Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - XX Tel. 00.00000.000 - Fax. 00.00000.000
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 del concorrente;
ovvero
- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.1.2, lett. b), del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero
- produzione di certificati rilasciati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, queste ultime rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dall’Amministrazione o dal privato dichiarante; qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.
I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di dieci giorni, a pena di esclusione, attraverso l’invio all’indirizzo della Federazione Motociclistica Italiana. FMI si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all’originale.
Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. È in facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara. La Stazione Appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il Concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all’intera compagine, alle verifiche di cui sopra.
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Contestualmente alla richiesta della documentazione sopra indicata, la FMI chiederà al primo concorrente posizionato nella graduatoria provvisoria di merito di produrre, entro quindici giorni, una dichiarazione, resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, con l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicati al precedente art. 9.1.c, nonché, in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al precedente art. 9.1.c.
Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- dall’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento;
Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliarie) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80.
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel “Documento di gara unico europeo” e nella “Istanza di partecipazione” producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.
La FMI si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e le operazioni societarie.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. FMI effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
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15. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
Si evidenzia preliminarmente che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990.
Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. FMI garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione Giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Rimane inteso che la FMI in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione Giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’ANAC.
16. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla FMI:
a) nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione: dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
b) nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo che segue del presente Disciplinare di gara.
In caso di RTI e di Consorzi la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata:
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- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso. Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel “Documento di partecipazione”, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso.
Scaduto il termine sopra menzionato, FMI verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora, nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, FMI si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Ove FMI non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.
In ogni caso, FMI potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto.
La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art.32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, lo stesso sarà stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla
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Federazione per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della FMI per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali.
17. GARANZIA DEFINITIVA
Ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della FMI. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della Legge n. 241/90 e non ancora concluso.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni
/registrazioni /inventari /marchi /impronte /attestazioni /rating) previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e) del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria e la FMI potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso e comunque solo con la restituzione da parte della Stazione Appaltante della stessa al garante.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
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La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la FMI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, riservandosi di procedere all’esecuzione in danno per completare il servizio oggetto dell’appalto, addebitandone il relativo costo all’appaltatore.
L’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell’articolo 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente affidamento e per lo svolgimento delle attività contrattuali; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale; d) avvio di procedura fallimentare nei confronti dell’Appaltatore; e) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni.
19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto di gara, è fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di subappaltare a terzi l’esecuzione dello stesso, o anche solo parte di esso, nonché di cessione del contratto.
20. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In ottemperanza al Regolamento UE n. 679/2016 ex art.13 e 14 in materia di protezione dei dati personali, si precisa che: la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata e/o telematica; il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione del servizio; i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; l’interessato ha la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento; il titolare dei dati è la Federazione Motociclistica Italiana Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come particolari o sensibili ai sensi dell’art.9 del Regolamento. I dati potranno essere comunicati: al personale della F.M.I. che cura i procedimenti di gara, anche ai fini della pubblicazione sul
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sito istituzionale; ai membri della commissione nominata all’uopo per lo svolgimento della gara; alle commissioni di verifica dell’esecuzione dell’appalto, ove previste; ad eventuali partner di progetto relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; ad altri concorrenti che facciano richiesta ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dal D.Lgs. 50/2016; alle autorità competenti. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti, di cui agli art. 15-22 del Regolamento.
Il titolare del trattamento nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti è il Presidente della Federazione, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
21. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Federazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. Si evidenzia in ogni caso che il presente disciplinare di gara non impegna in alcun modo la Federazione, che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di gara in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione analitica, senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore del concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti dell’Ente stesso.
22. SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Le imposte e tasse, nonché quant’altro stabilito dalla legge necessario per la stipula del contratto, anche se non espressamente richiamato nel presente disciplinare, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
Si rammenta che le spese relative alla pubblicazione del bando e successivi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, a norma dell’art. 5, co. 2, del X.XXX 2 dicembre 2016 (GU Serie Generale n. 20 del 25/1/2017), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Ente entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in euro10.000,00; rimane inteso che l’Ente renderà noto all’aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.
23. LINGUA
Tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell’offerta, nonché, per la successiva gestione dei contratti dovranno essere redatti in lingua italiana.
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24. PUBBLICITÀ LEGALE
Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx). Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.
Ai sensi dell’art. 72, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 98 e 72, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e art. 2, co. 6 del X.XXX 2 dicembre 2016, il bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e art. 4, co. 1 del X.XXX 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e art. 3, co. 1, lett. b) del X.XXX 2 dicembre 2016, il bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, e art. 3, co. 1, lett. b) del X.XXX 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
25. RETTIFICHE E INTEGRAZIONI
La FMI si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del bando, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte. Dette rettifiche e integrazioni saranno oggetto di pubblicazione da parte della FMI sul proprio sito xxx.xxxxxxxxx.xx, nella sezione “Bandi”, entro e non oltre 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o integrazioni. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante per la FMI e per i Concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel sito e nella sezione sopra indicati.
26. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, per mezzo della funzione “Richiedi supporto” presente sulla piattaforma, entro il perentorio termine delle ore 13:00 del 24/06/2021.
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Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e saranno pubblicate in calce alla pagina del bando e nell’area dedicata alle FAQ.
FMI pubblicherà sulla piattaforma stessa, in forma anonima, il contenuto dei quesiti e le risposte, nonché qualsiasi comunicazione attinente alla presente procedura. Si precisa che ai fini della presente gara faranno fede solo i chiarimenti pubblicati sul sito federale. Sarà pertanto cura ed onere dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, tenere monitorata la piattaforma per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara. La piattaforma dovrà essere consultata, altresì, per eventuali comunicazioni durante il xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx quanto la pubblicazione vale ai fini di notifica.
27. DURATA DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co. 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
28. CONTROVERSIE
I documenti di gara sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti ritenuti lesivi.