ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI TRE PER LA MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI E DEL
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI TRE PER LA MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI E DEL
VERDE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI”
PERIODO 2022-2024
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
I Progettisti:
Arch. Xxxxxxx Xxxxx Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Xxxxxxx Xxxxx
Siena, ottobre 2021
Elaborato N.2
PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO 3
PARTE II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 15
Art. 31 Pulizia e riprofilatura di banchine e fossette stradali 15
PARTE III – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 15
Art. 32 Xxxxxx erbe lungo le banchine e scarpate stradali 15
Art. 33 Taglio e abbattimento piante prospicienti la carreggiata stradale 15
Parte I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 Oggetto, durata ed ammontare dell’accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale saranno affidati, a seguito di stipula di specifici contratti applicativi, i lavori di manutenzione delle pertinenze stradali e del servizio di manutenzione del verde lungo le strade di competenza provinciale.
La realizzazione di detti lavori e servizi sarà affidata mediante la stipula di singoli contratti attutivi con il contraente dell'accordo quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso accordo.
Trattasi di appalto misto, lavori e servizi, con prevalenza economica e funzionale della componente “lavori”. Si applica, quindi, la disciplina attinente questi ultimi, e si tratta quindi di gara al di sotto della soglia comunitaria.
La durata dell'accordo quadro è di tre anni dalla data della stipula e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’accordo stesso. Pertanto l’accordo quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
L'importo complessivo massimo dei lavori e dei servizi, per la durata dell’Accordo Quadro, ammonta a presunti € 950.000,00, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come specificato nel seguente prospetto:
A - Lavori di manutenzione stradale (prestazione prevalente) | Importo lavori soggetti a ribasso € | 484.500,00 | |
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso .€ | 9.500,00 | ||
Totale lavori (52%) € | 494.000,00 | ||
B - Servizio manutenzione del verde (prestazione secondaria) | Importo servizi soggetti a ribasso € | 447.000,00 | |
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso € | 9.000,00 | ||
Totale servizi (48%) € | 456.000,00 | ||
C=A+B | Importo totale dell’Appalto € | 950.000,00 | 950.000,00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'XXX.XX | |||
- IVA 22% € | 209.000,00 | ||
- Spese tecniche € | 20.000,00 | ||
- Imprevisti e arrotondamento € | 3.525,00 | ||
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 – 1,8% € | 17.100,00 | ||
- Spese ANAC € | 375,00 | ||
- Importo totale somme a disposizione € | 250.000,00 | 250.000,00 | |
- IMPORTO Totale Progetto € | 1.200.000,00 |
Il costo della manodopera per i lavori di manutenzione delle pertinenze stradali, compreso nell’importo soggetto a ribasso d'asta, è stimato in presunti € 232.560,00 nel triennio (pari al 48,0% dell'ammontare dei lavori dell'accordo quadro).
Il costo della manodopera per i lavori di servizio di manutenzione del verde, compreso nell’importo soggetto a ribasso d'asta, è stimato in presunti € 227.970,00 nel triennio (pari al 51,0% dell'ammontare dei servizi dell'accordo quadro).
Si precisa che l’importo dell’Accordo Quadro indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro e l'ammontare effettivo utilizzabile per i lavori e i servizi in oggetto sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziate a bilancio e rese disponibili dall'Amministrazione per gli interventi previsti dall'accordo quadro.
Art. 2 Modalità di stipulazione dei contratti attuativi
I contratti attutivi dell'accordo quadro sono stipulati “a misura”, come definiti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'accordo e l’importo contrattuale sarà comprensivo degli oneri per la sicurezza.
L’importo di ogni contratto attuativo dell'accordo quadro sarà determinato mediante computi metrici estimativi applicando ai prezzi posti a base di gara il ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice.
Ad ogni contratto attuativo sarà pertanto allegato il computo metrico estimativo dei lavori e dei servizi e il relativo quadro economico. Il contratto attuativo dovrà indicare la durata dei lavori e dei servizi.
La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà affidare al contraente dell'accordo quadro l’esecuzione di tutte le tipologie di interventi rientranti nell’accordo medesimo.
Gli oneri per la sicurezza saranno oggetto di una stima specifica per ogni contratto attuativo e dovranno, eventualmente, tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall’emergenza COVID-19, che saranno determinati in attuazione della normativa Regionale di riferimento.
Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.
Art. 3 Requisiti di partecipazione
1. Alla gara di appalto potranno partecipare gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. iscritti alla
C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e in possesso della dotazione tecnica richiesta nel presente Capitolato. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Requisiti di capacità tecnico professionale e organizzativa
Trattandosi di un appalto “misto” di lavori e servizi ai sensi dell’articolo 28 del Codice degli Appalti, l’operatore economico che concorre deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ogni singola prestazione di lavori e servizi prevista dal contratto
Per i lavori:
- iscrizione alla SOA Categoria OG3 Class. II.
- iscrizione, ai sensi dell’art. 1, co. 53, lett. d), L. 190/2012, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l’operatore economico
Oppure
− aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l’operatore economico
Per i servizi:
a) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dei servizi in appalto “manutenzione del verde (taglio erba e potatura/abbattimento piante)” riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 40.000,00.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
b) Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di n. 1 servizio analogo a quelli oggetto dei servizi in appalto “manutenzione del verde (taglio erba e potatura/abbattimento piante)”, per un importo specifico non inferiore ad € 50.000,00;
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
c) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le attività riconducibili alla Categoria 2bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” o equivalente e, comunque, in possesso di titolo per la gestione dei rifiuti di cui al Codice
20.02.01 C.E.R. (rifiuti biodegradabili prodotti da agricoltura, orticoltura ecc.).
d) Iscrizione, ai sensi dell’art. 1, co. 53, lett. d), L. 190/2012, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l’operatore economico
Oppure
aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l’operatore economico
L’accordo quadro di cui al presente capitolato, prevede l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
• Sbanchinatura e riprofilatura di cigli stradali per evitare il ristagno delle acque nel piano viabile;
• Pulizia e riprofilatura delle fossette stradali per il corretto smaltimento delle acque piovane;
• Pulizia delle zanelle e cunette stradali in cls cementizio;
L’accordo quadro di cui al presente capitolato, prevede l’esecuzione dei seguenti servizi:
• Taglio delle erbe lungo le banchine e scarpate stradali;
• Potatura e abbattimento di piante prospicienti la sede stradale;
I lavori e i servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Dotazione tecnica dell’Impresa durante il periodo di validità dell’accordo quadro:
Elementi fondamentali dell’appalto sono l’operatività immediata e continuativa dell’impresa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento e un’adeguata dotazione tecnica, che costituiscono nel loro insieme presidio inderogabile alla sicurezza stradale, specialmente per interventi di urgenza conseguenti ad attività non programmabili.
Si stabiliscono quindi i seguenti requisiti tecnici dell’impresa, durante la prestazione:
• - Disponibilità di un cantiere che costituisca base operativa dell’impresa per tutta la durata dell’appalto, ubicato all’interno del perimetro geografico dell’Area stradale cui si riferisce il presente accordo quadro o ad una distanza non superiore a km. 10 da detto perimetro. Il cantiere dovrà essere strutturato per superficie, ricovero mezzi, uffici e impianti, anche nel rispetto della normativa vigente.
La suddetta distanza chilometrica sarà misurata in termini di percorso stradale più breve risultante da “google maps”.
• - Dotazione minima dei seguenti macchinari, che dovranno avere la propria base operativa nel cantiere di cui al punto precedente:
n.1 escavatore gommato con pala caricatrice anteriore e braccio posteriore (terna) non inferiore a 45 x.xx;
n.1 escavatore gommato/cingolato non inferiore a 150 x.xx;
n.1 autocarro leggero con portata fino a 35 x.xx;
n.1 autocarro con portata tra 35 e 200 x.xx;
n.1 autocarro con piattaforma aerea a cella (cestello) su braccio telescopico omologato, per altezze fino a m 14,00 con portata utile kg 200;
n.1 carrello idoneo al trasporto di macchine operatrici;
n. 2 trattori gommati di potenza CV 80/100 dotati di attrezzatura per taglio vegetazione lungo le banchine e scarpate stradali;
n. 4 motoseghe per taglio e potatura piante;
n. 4 decespugliatori per taglio vegetazione.
La dotazione minima sopra elencata non esime l’impresa ad impiegare ulteriori mezzi e attrezzature, anche di natura diversa, per garantire le lavorazioni a regola d’arte e in sicurezza secondo la normativa vigente.
Il cantiere sopra descritto non è frazionabile in luoghi diversi, e dovrà essere costituito con tutte le attrezzature sopra elencate. Il cantiere dovrà essere perfettamente operativo e dotato delle attrezzature di cui sopra, improrogabilmente entro trenta giorni dall’aggiudicazione e prima della stipula del contratto. L’operatività del cantiere e la dotazione delle attrezzature dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le attrezzature dovranno essere in proprietà dell’impresa o in locazione finanziaria; parte dell’attrezzatura di cui sopra potrà essere noleggiata in via esclusiva con contratto di durata non inferiore a trentasei mesi.
La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra comporterà l’immediata risoluzione dell’affidamento e l’incameramento della cauzione; la diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dei lavori e dei servizi, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
L’offerta dovrà contenere una dichiarazione esplicita dalla quale risulti il possesso dei requisiti tecnici di cui sopra, o l’impegno a costituirli nelle forme e nei tempi sopra previsti.
Art. 5 Criteri di selezione del contraente dell'accordo quadro
L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dell’Accordo Quadro è definita attraverso una procedura negoziata di cui all’ art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, coordinato con Legge di conversione 11/09/2020, n. 120, fissando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 6 Documenti contrattuali – Spese contrattuali
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) la planimetria dell’area;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) le polizze di garanzia;
Fanno inoltre parte integrante dell'accordo quadro tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Fanno parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto attuativo tutti i documenti facenti parte dell’accordo quadro (anche se non materialmente allegati), oltre che il computo metrico estimativo dei lavori e dei servizi previsti e il relativo quadro economico (e tutti gli altri documenti necessari per l’esecuzione richiesta dal contratto attuativo).
Sono a carico del contraente dell'accordo quadro tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione dei
contratti, quelle di xxxxx e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori e dei servizi dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita, relativamente all'ultimo contratto applicativo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
L’interpretazione delle clausole dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro
L’Appaltatore (inteso quale contraente dell'accordo quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'accordo quadro, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti, che dell'accordo quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro e dei successivi contratti attuativi per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori e dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 8 Consegna e inizio dei lavori e dei servizi dei contratti attuativi
L’esecuzione dei lavori e dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto attuativo dell'accordo quadro, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto attuativo, alla consegna dei lavori e dei servizi, ai sensi degli articoli 32, commi 8, periodi 5 e seguenti del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi, indica espressamente sul verbale le lavorazioni o i servizi da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori o dei servizi, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori o dei servizi, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori o i servizi in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori e/o dal direttore dell’esecuzione dei servizi, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
Se l’inizio dei lavori o dei servizi contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.
Art. 9 Andamento dei lavori o dei servizi
In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal direttore dell’esecuzione dei servizi, l'appaltatore dovrà far pervenire alla stazione appaltante un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi.
Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori o i servizi nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dei Lavori e/o del direttore dell’esecuzione dei servizi, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi e degli interessi dell'amministrazione appaltante.
La Direzione Lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro o servizio entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento degli interventi, nel modo che riterrà più conveniente.
Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.
Art. 10 Proprietà dei materiali di recupero o scavo
I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell’Amministrazione appaltante, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la selezione, l’accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del
D.M. LL.PP. n. 145/2000). I materiali di risulta dovranno essere smaltiti in discariche autorizzate da parte dell’Appaltatore.
Art. 11 Sospensione – Ripresa -Proroghe – Termine utile per l’ultimazione dei lavori -Penalità
Con riferimento ad ogni contratto attuativo dell'accordo quadro, la Direzione Lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi potrà ordinare la sospensione dei lavori o dei servizi in conformità a quanto previsto dall’art. 107, commi da 1 a 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi ordina la ripresa dei lavori o dei servizi redigendo l’apposito verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori e/ dei servizi senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori e/o al direttore dell’esecuzione dei servizi perché provveda alla ripresa dei lavori o dei servizi stessi.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dei lavori o dei servizi.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori o dei servizi saranno firmati dal Direttore dei lavori e/o dal direttore dell’esecuzione dei servizi e dall’Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro sottoscrizione.
Nell’interesse dell’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e/o del direttore dell’esecuzione dei servizi
e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori o dei servizi, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni o i servizi per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.
Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 107, comma 6 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.
Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori o i servizi entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori o dei servizi, la risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.).
La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori o dei servizi previsti dal contratto attuativo.
L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori o i servizi appaltati nel tempo stabilito dal contratto attuativo a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori o dei servizi.
Nel caso di mancato rispetto del termine utile stabilito dal contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o dei servizi viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale.
La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale di ogni singolo contratto attuativo e, qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.
Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 1 dello stesso X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori o dei servizi e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio dei lavori o della regolare esecuzione dei servizi previsti dall'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 13 Copertura assicurativa a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente dell'accordo quadro è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del primo contratto applicativo dell'accordo quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo complessivo dell'accordo quadro; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell’importo complessivo dell'accordo quadro, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e/o del direttore dell’esecuzione dei servizi e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo di attuazione dell’accordo quadro fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o dei servizi o di collaudo relativi all'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.
La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Art. 14 Xxxxx, obblighi e responsabilità del contraente dell'accordo quadro
Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi della Regione Toscana, al Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, ai contratti attuativi, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
• la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
• l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente nonché del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali (D.M. 10.07.2002);
• i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico e scavi aperti siti in corrispondenza e prossimità del cantiere e personale con incarico da movieri a terra muniti di bandierine e abbigliamento catarifrangente, disponendo quando necessario degli opportuni semafori;
• l’apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant’altro necessario per impedire l’accesso dei non addetti alle zone corrispondenti al cantiere;
• provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;.
• il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori o dei servizi e dei loro spostamenti;
• le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori o dei servizi, solo escluso l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
• i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
• l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori;
• la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l’onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;
• le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future; ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
• l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione Lavori o dal collaudatore;
• dare comunicazione alla Direzione lavori e/o al direttore dell’esecuzione dei servizi nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori o i servizi eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
• la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione Lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori;
• l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori o servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori o ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
• lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori o dei servizi, dei mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà;
• gli oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti e/o dei materiali di scavo;
• i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
• all’atto della consegna dei lavori o dei servizi l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori o dei servizi appaltati, inoltre dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori o i servizi e delle norme contenute nei protocolli d’intesa, in ordine alla tutela dei lavoratori del settore edile.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei lavori o dei servizi, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.
In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.
Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza. All’Impresa appaltatrice è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro.
Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.
Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.
In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.
Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed è ammesso fino ad un massimo del 50% per la prestazione prevalente “Lavori di manutenzione stradale” e fino ad un massimo del 50% per la prestazione secondaria “Servizio manutenzione del verde” in quanto individuata ad alta densità di manodopera.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In tal caso la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori o dei servizi eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti ;
Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore
Se il contraente dell’accordo quadro intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
• di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco, che dovrà essere allegato in copia;
• di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’accordo quadro in oggetto indicando i nominativi delle persone distaccate;
• che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione di cui sopra deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 17 Requisiti di sicurezza del cantiere
Prima della consegna dei lavori o dei servizi di ogni contratto attuativo, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:
1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nei casi previsti);
2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 1).
La stima dei costi della sicurezza dovrà, eventualmente, tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall’emergenza COVID-19, che saranno determinati in attuazione della normativa Regionale di riferimento.
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori o nei servizi di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori o i servizi sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori o i servizi sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. Tanto l’Impresa appaltatrice quanto la subappaltatrice, incorreranno nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. 81/208 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.
Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto di accordo quadro.
Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
L’Impresa appaltatrice può, in corso d’opera di ogni contratto attuativo, presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dei servizi proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.
Art. 18 Direttore tecnico di cantiere
Prima dell’inizio dei lavori o dei servizi previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori e/o al direttore dell’esecuzione dei servizi il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori o ai servizi da eseguire. L’Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori o dei servizi e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori o i servizi sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori o dei servizi stessi.
Art. 19 Criteri contabili per la valutazione e liquidazione dei lavori e dei servizi
La misurazione e la valutazione dei lavori e dei servizi a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori e dei servizi le dimensioni nette delle opere e dei servizi eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori e/o dal direttore dell’esecuzione dei servizi.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori e dei servizi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera o i servizi compiuti sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Per i lavori o i servizi a misura l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.
Art. 20 Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo
– Ritardi nei pagamenti – Conto finale
Entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori o dei servizi di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro l’Amministrazione appaltante concederà all’appaltatore un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del contratto attuativo, che può essere incrementato, ai sensi dell’art. 207, co 1, del D.L. n. 34/2000, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante previa consegna di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità ed i termini indicato dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'importo di detta garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori o dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori o dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di acconto relative ai soli lavori o servizi eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. La definizione delle soglie dell’ammontare dei lavori o dei servizi in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori o servizi, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del singolo Contratto Applicativo, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare.
Nel caso in cui l’importo della rata d’acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, sarà corrisposto un unico pagamento a saldo, in relazione al singolo contratto applicativo, al termine dei lavori o servizi.
La Direzione Lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
Entro due mesi dall’ultimazione dei lavori o dei servizi di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del D.P.R. 207/2010).
Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento degli acconti devono essere effettuati entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori o dei servizi.
In sede di emissione dei certificati di pagamento, l’Amministrazione appaltante ha l’obbligo di procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.
Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà a trattenere sul certificato di pagamento l’importo dovuto agli Enti e/o alla sospensione dei pagamenti; la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Art. 21 Prezzi unitari – Revisione prezzi
Nei prezzi unitari del contraente dell’accordo quadro si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro
e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori e/o del direttore dell’esecuzione dei servizi, compresi quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Art. 22 Individuazione interventi
Essendo un contratto di manutenzione da effettuarsi sul territorio dell’Area stradale di competenza, gli interventi da realizzarsi a seguito dei contratti attuativi dell'accordo quadro saranno ordinati dalla D.L. in fase esecutiva e secondo le necessità dell'Amministrazione senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 23 Lavori o servizi non previsti – Nuovi prezzi
In tutti i casi in cui, nel xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx fosse necessità di eseguire lavorazioni o servizi che contemplino opere non previste nell’elenco prezzi unitari d’appalto, si procederà, con apposito verbale di concordamento, all’applicazione dei nuovi prezzi ricavati, in ordine di priorità:
• dal prezzario di riferimento della Regione Toscana Provincia di Siena anno 2021
• dal prezzario dell’ANAS 2021
• da apposite analisi redatte prendendo come riferimento i prezzi unitari rilevati da detti prezzari
I nuovi prezzi, ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara, non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
Art. 24 Controlli – Prove e verifiche dei lavori o dei servizi
Tutti i lavori o servizi dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dell’accordo quadro e dai singoli contratti attuativi.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori e/o a mezzo del direttore dell’esecuzione dei servizi, al controllo dello svolgimento dei lavori o servizi, verificandone lo stato.
La Direzione dei lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti per conseguenza. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori e/o per il direttore dell’esecuzione dei servizi sono sufficienti due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni o dei servizi compiute da inserire nelle contabilità dell’appalto.
Il Direttore dei lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori e/o dal direttore dell’esecuzione dei servizi o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori e/o del direttore dell’esecuzione dei servizi non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Art. 25 Collaudi e indagini ispettive
La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi di ciascun contratto applicativo dell’accordo quadro e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.
Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori e/o il direttore dell’esecuzione dei servizi ordinerà all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno
presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 26 Danni di forza maggiore
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori e/o dal direttore dell’esecuzione dei servizi che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori o i servizi, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori o dei servizi necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. La cattiva esecuzione dei lavori o dei servizi e conseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.
Art. 27 Definizione delle controversie
Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto. Ai sensi dell’art. 291, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori o i servizi né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 28 Scioglimento dell’accordo quadro – Esecuzione d’ufficio dei lavori e dei servizi – Fusioni e conferimenti L’Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi dell’accordo quadro e lo stesso accordo durante il periodo di sua efficacia oltre ai casi e alle modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e anche nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori o dei servizi;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori e/o del direttore dell’esecuzione dei servizi riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori o dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori o dei servizi nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti l’accordo quadro, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori o dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’Amministrazione appaltante intende inoltre avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro e lo stesso accordo in qualunque momento e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c. e dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o di PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori o dei servizi, con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e/o fra il direttore dell’esecuzione dei servizi e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori o dei servizi, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori o dei servizi di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori o dei servizi posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori o dei servizi eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori o dei servizi e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori o dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori o dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori o dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori e servizi (art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei sessanta giorni successivi, l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 64 del D.Lgs. 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al citato art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Art. 29 Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dall'accordo quadro si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate da contraente dell'accordo quadro, salvo diversa disposizione del presente capitolato:
• delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
• di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
• delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
• Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
• Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207(per quanto applicabile); -D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; -D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);
• Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;
• Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione; Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme
C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori o servizi.
Art. 30 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori e dei servizi
Le quantità dei lavori, dei servizi e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco dei prezzi.
I lavori o i servizi saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori o dei servizi medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dei Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilità di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Parte II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
Art. 31 Pulizia e riprofilatura di banchine e fossette stradali
Prima di iniziare i lavori di movimentazione terra, l'Impresa è obbligata ad eseguire, a sua cura e spese e secondo i dati progettuali, ovvero attenendosi a tutte le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, la picchettatura completa del lavoro in modo da risultare indicati i limiti degli scavi, la inclinazione delle scarpate e la manutenzione e riprofilatura delle cunette. Nella sbanchinatura del ciglio stradale in terra dovrà essere prestata particolare attenzione ad eventuali segnalimiti, ettometri e segnali presenti. In caso di rimozione, a lavoro ultimato, gli stessi dovranno essere ricollocati esattamente nella posizione precedente. In caso altresì di danneggiamento accidentale dovranno essere sostituiti a cura e spese della ditta appaltatrice. La riprofilatura delle fossette stradali dovrà generalmente risultare parallela all’asse stradale ed eseguita procedente da valle verso monte e secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consentire il corretto deflusso delle acque. Nella pulizia delle banchine e fossette stradali è compresa l’eventuale estirpazione delle ceppaie, siepi, arbusti. La pulizia delle zanelle e cunette in cls cementizio potrà essere effettuata sia con mezzi meccanici che manualmente con attrezzi adeguati alle caratteristiche del manufatto ma, in ogni caso, dovrà essere prestata particolare cura ed attenzione alle opere murarie presenti che, in caso di danneggiamento, dovranno essere ricostruite a cura e spese della ditta appaltatrice. La ditta dovrà provvedere alle lavorazioni con mezzi e personale adeguato installando la segnaletica temporanea di cantiere atta a regolamentare la circolazione stradale in sicurezza e secondo le norme previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e loro successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. Il materiale di scavo dovrà essere caricato e trasportato a discariche autorizzate.
Parte III – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Art. 32 Taglio erbe lungo le banchine e scarpate stradali
Il taglio dovrà interessare le due banchine, i cigli e le scarpate ai lati della strada, per una larghezza minima, di norma, di m 2,00; il taglio dovrà essere esteso per ulteriori m 1,00 o superiori, in corrispondenza dei cigli a monte della sede stradale e su ulteriori tratti di strade indicati dall’Ufficio Tecnico all’atto della consegna del servizio; questi tratti di strade potranno essere ubicati in qualsiasi parte del territorio identificato nell’allegata cartografia e di qualsiasi lunghezza parziale, senza che l’appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi ai prezzi di appalto.
Il taglio della vegetazione, effettuato di norma con trattore gommato dotato di adeguata attrezzatura, va completato con la rifinitura mediante decespugliatore intorno agli elementi e pertinenze stradali presenti quali paracarri, segnali stradali, barriere guard-rails, zanelle e cunette in cls cementizio ecc.
Il taglio delle erbe lungo i cigli e le scarpate è finalizzato a garantire la sicurezza stradale, a evitare fenomeni di erosione dei terreni mantenendo un livello minimo di “inerbimento”, e ad evitare il propagarsi del fuoco.
Il servizio dovrà pertanto essere eseguito con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, avendo cura che il taglio delle erbe venga eseguito a raso del terreno, ossia a pochi centimetri sopra il colletto delle piante erbacee.
L’impresa deve eseguire le lavorazioni impiegando macchine trituratici riducendo il materiale a parti non superiori a cm 5,00, che non dovranno comunque invadere la carreggiata. È fatto assoluto divieto di bruciare l’erba nelle pertinenze stradali.
Durante l’operazione di taglio, deve essere posta la massima attenzione alla conservazione di elementi stradali quali “paracarri”, cippi ettometrici, cordonati, segnali stradali, recinzioni e altro, che dovranno essere immediatamente ripristinati dall’impresa se danneggiati o rimossi.
In particolare, per ogni “paracarro” danneggiato e non sostituito sarà applicata in sede di contabilità una detrazione di € 17,10 e per ogni cippo ettometrico danneggiato e non sostituito sarà applicata una penale di € 48,80. Per quanto riguarda il danneggiamento della segnaletica verticale e di ogni altra pertinenza stradale la penale da applicare sarà valutata per ogni singolo caso.
Durante le operazioni di taglio delle erbe, l’impresa dovrà tassativamente rispettare le indicazioni e le prescrizioni impartite dal personale dell’Ufficio Tecnico e dal personale addetto alla manutenzione stradale presente in loco.
Art. 33 Taglio e abbattimento piante prospicienti la carreggiata stradale
Le operazioni di taglio e abbattimento di essenze arboree a medio-alto fusto prospicienti la carreggiata stradale sarà ordinata dall’Ufficio Tecnico Provinciale laddove la stabilità delle stesse risulti compromessa e potrà riguardare anche interventi urgenti in caso di necessità e pericolo per l’utenza e la circolazione stradale.
L’abbattimento di alberi adulti a chioma espansa sarà eseguito mediante taglio progressivo della vegetazione e del tronco, con mezzi meccanici e manuali, dalla sommità alla base, con riduzione del legname in pezzature da un metro circa. L’intervento sarà comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, rimozione, raccolta, carico, scarico e smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.
In caso di interventi urgenti dovuti a condizioni atmosferiche avverse, oltre al taglio dei rami e delle assenze arboree pericolanti, l’Impresa dovrà provvedere, senza indugio, alla raccolta ed allo sgombero di tutte le ramaglie, le frasche, le foglie e tutti i residui vegetali in genere distaccati dall’azione dei fenomeni atmosferici e poi precipitati al suolo con conferimento a discarica autorizzata. La ditta dovrà provvedere alle lavorazioni con mezzi e personale adeguato installando la segnaletica temporanea di cantiere atta a regolamentare la circolazione stradale in sicurezza e secondo le norme previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada) e loro successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.