Contract
I. Condizioni generali
§ 1 Ambito di applicazione
1.1. Le seguenti Condizioni Generali ("CG") sono parte integrante di ciascuno degli accordi ("Contratti Software") stipulati tra A sseco Solutions AG e le sue società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ("Asseco") e il cliente ("Cliente") in merito all'acquisto o al noleggio di software standard Asseco ("Contratto di acquisto software" o "Contratto di locazione software"), all'utilizzo di servizi c loud e ai servizi di manutenzione del software e ad altre prestazioni che Asseco deve fornire in questo contesto ("Prestazioni contrattuali"). Esse si applicano anche a tutte le future operazioni con il Cliente derivanti da rapporti commerciali in corso.
1.2. I diritti e gli obblighi delle parti, in particolare la rispettiva portata delle P restazioni, sono determinati in primis/prioritariamente dai Contratti Software. Salvo diverse disposizioni [contenute nei suddetti Contratti Software], si applicano le seguenti disposizioni.
1.3. Eventuali condizioni generali del Cliente che siano in contrasto con le presenti CG, o che si discostino dalle stesse, si applicheranno solo se e nella misura in cui Xxxxxx le abbia espressamente accettate per iscritto.
§ 2 Condizioni di fornitura e di Prestazione
2.1. Il luogo di esecuzione sarà la sede legale di Asseco. Le consegne di forniture saranno effettuate franco fabbrica (EXW) presso la sede legale di Asseco (Incoterms).
2.2. I dati di fornitura e di Prestazione indicati da Asseco si basano sulla valutazione di Asseco [effettuata] al momento della stipula del contratto e sono sempre non vincolanti, salvo diverso espresso accordo scritto (è sufficiente una e -mail).
2.3. Il Cliente non ha il diritto di rifiutare l'accettazione dei prodotti o delle Prestazioni/dei servizi a causa di difetti minori che non impediscano in modo particolare l'utilizzo [degli stessi]. Nel caso in cui il Cliente non adempia all'obbligo di accettare i prodotti o i servizi o violi qualsiasi altro obbligo di collaborazione o di supporto, Xxxxxx avrà il diritto di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni derivanti, comprese le spese aggiuntive, a meno che il Cliente non dimostri di non essere responsabile della violazione dell'obbligo. Restano fermi ulteriori diritti. In tal caso, nel momento della violazione dell'obbligo [da parte del Cliente] passa allo stesso Cliente il rischio di perdita accidentale o di danni a ccidentali all’oggetto della fornitura e delle Prestazioni [di Asseco].
§ 3 Riserva di modifiche [unilaterali]
Asseco avrà la facoltà di modificare unilateralmente le caratteristiche delle forniture e delle Prestazioni oggetto del contratto se ciò è necessario sulla base delle disposizioni di legge o se la modifica costituisce un miglioramento tecnico che non pregiudica l'uso previsto dal contratto. Asseco ne informerà tempestivamente il Cliente.
§ 4 Condizioni di pagamento / adeguamento dei prezzi / remunerazione
4.1. Ciascun compenso che il Cliente deve pagare (prezzo di acquisto, canone di locazione comprensivo di servizi cloud, o compenso forfettario per i servizi di manutenzione e assistenza ai sensi della Clausola 22.4) risulta dall'offerta.
4.2. Tutti i prezzi sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge e applicabile al momento dell’esecuzione della Prestazione.
4.3. Le spese di fornitura e di spedizione, l'imposta sul valore aggiunto e tutte le Prestazioni, in particolare i servizi di supporto/assistenza, la pianificazione dell'installazione, l'installazione del software, le impostazioni, la preparazione per l'uso o altri servizi d i consulenza non sono inclusi e saranno oggetto di separata remunerazione a consuntivo.
4.4. Nella misura in cui le Prestazioni sono remunerate a consuntivo, le tariffe orarie, le spese di viaggio e le spese accessorie sono determinate dalle tariffe generali applicabili di volta in volta presso Asseco.
Prestazioni a consuntivo verranno fatturate sulla base del tasso orario di volta in volta in vigore (1/8 del tasso giornaliero) per ogni ¼ d’ora iniziata. Per Prestazioni eseguite in loco verranno fatturate almeno 5 ore. Nel caso in cui i lavori verranno eseguiti durante il fine settimana o nei giorni festivi su richiesta del Cliente, i tassi giornalieri per ciascun dipendente saranno maggiorati il sabato del 25% e la domenica e nei giorni festivi del 50%. Se il Cliente cancella unilateralmente un appuntamento meno di 48 ore prima dell'inizio dello s tesso o non si presenta all'appuntamento e se Asseco non è in grado di utilizzare il tempo per altri scopi fatturabili, Xxxxxx avrà il diritto di richiedere il compenso pattuito al netto delle spese risparmiate senza essere obbligata ad effettuare alcuna prestazione, neanche in un successivo appuntamento. Resta inteso che nel caso in cui le parti dovessero fissare un nuovo appuntamento, il Cliente dovrà pagare un ulteriore compenso per le prestazioni eseguite da Asseco in tale occasione.
4.5. Il compenso è dovuto immediatamente dopo il ricevimento della merce o della prestazione del servizio e l’intera somma deve essere corrisposta senza alcuna ritenuta a titolo di sconto da parte del Cliente, ma salvo ogni ritenuta d’acconto prevista dalla legge entro 14 giorni dal ricevimento della fattura.
4.6. Le fatture saranno inviate in via telematica. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di Asseco.
4.7. Se è stato concordato un compenso forfettario ("Compenso Forfettario"), questo sarà calcolato annualmente e sarà dovuto in anticipo il 1° gennaio di ogni anno contrattuale. Il compenso del primo anno solare sarà corrisposto su base proporzionale dall'inizio del contratto fino al 31 dicembre dell'anno contrattuale. La fattura è esigibile 14 giorni dopo l’emissione della stessa. Se il pagamento non viene effettuato in una unica soluzione in data 1° gennaio, ma tramite più pagamenti a rate nel corso dell'anno, a seconda della frequenza di pagamento si applica una maggiorazione del 12% al mese, del 6% al trimestre e del 3% al semestre sul rispettivo importo parziale.
4.8. In caso di mora, Xxxxxx avrà diritto a richiedere al Cliente gli interessi di mora al tasso legale.
4.9. Nel caso in cui il Cliente sia inadempiente rispetto a qualsiasi obbligo di pagamento o nel caso in cui si verifichino circos tanze che compromettano in modo permanente la situazione finanziaria del Cliente o la sua affidabilità creditizia e che mettano a rischio l'adempimento della pretesa di pagamento di Asseco, quest'ultima avrà il diritto di sospendere l'esecuzione delle Prestazioni fino al completo pagamento degli importi dovuti e di richiedere un pagamento anticipato per le Prestazioni future. In particolare, Asseco avrà il diritto, previa comunicazione scritta, di
sospendere i servizi di manutenzione fino al completo pagamento del canone di manutenzione. Se il Cliente non ottempera a tale richiesta entro un periodo di tempo ragionevole stabilito da Xxxxxx, quest'ultima avrà il diritto di risolvere il contratto.
4.10. In caso di rapporti contrattuali di durata indeterminata (ad esempio, locazione di software, servizi cloud, manutenzione e assistenza), il compenso, su richiesta di Asseco, può essere adeguato annualmente in anticipo, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT dopo la scadenza della durata minima concordata nel contratto. L'aumento sarà pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. L’indice utilizzato è quello disponibile al momento della scadenza della durata minima e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. L’aumento avrà effetto allo scadere del periodo di cui alla [precedente] frase 1 [durata minima].
4.11. In deroga alle disposizioni di cui alla clausola 4.10, ai servizi di consulenza si applica la remunerazione concordata nell'offerta.
§ 5 Compensazione, diritto di ritenzione, cessione
5.1. Il Cliente non ha il diritto di compensare o esercitare un diritto di ritenzione per contropretese contestate o non accertate con sentenza passata in giudicato. Tale divieto non si applica alle contropretese del Cliente per vizi o per inadempimento parziale del contratto, nella misura in cui tali contropretese si fondino sul medesimo rapporto contrattuale del credito di ASSECO.
5.2. Il Cliente non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto senza il preventivo consenso scritto di ASSECO.
§ 6 Obblighi di cooperazione e supporto del Cliente; diritti di revisione
6.1. Le parti convengono che l'implementazione e l'utilizzo del software richiedono la collaborazione del Cliente. Qualora non sia determinato il momento per l'esecuzione, [e] la collaborazione e il supporto, Xxxxxx li richiederà al Cliente con un congruo preavviso. Il Cliente dovrà sempre utilizzare lo strumento di controllo del progetto fornito da Asseco, attualmente APplusGo.
6.2. Il Cliente supporterà Asseco nell'esecuzione del contratto nella misura necessaria e a titolo gratuito e, in particolare, metterà a disposizione, in quanto necessario, dipendenti, locali di lavoro/uffici, hardware e software, dati e attrezzature per telecomunicazioni, nonché una connessione Internet ad alta prestazione (WLAN o Ethernet). Per tutta la durata del contratto il Cliente concederà ad ASSECO l’accesso online gratuito alla propria rete ed alle applicazioni installate tramite Open VPN/ Sophos, SonicWall_NetExtender, NCP IPsec, Watchg uard SSL, Citrix Net Receiver, VMWare Horizon, Cisco Any Connect, MS VPN tramite Phonebook, Site2Site. E’ possibile concordare di mettere a disposizione altri tipi di accesso a titolo oneroso qualora l’IP Range di Asseco lo consenta.
6.3. Il Cliente si è informato sulle caratteristiche fondamentali del funzionamento del software, e si assume integralmente il rischio relativo alla corrispondenza del software ai propri requisiti ed alle proprie necessità aziendali.
6.4. Il Cliente [si impegna a] rispettare tutte le indicazioni fornite da Asseco per l'installazione e il funzionamento del software, in particolare i requisiti hardware e software e la documentazione utente.
6.5. Il Cliente deve verificare se il software più recente può essere utilizzato sui sistemi esistenti. Il Cliente non è tenuto ad adattare l 'hardware, il software o la piattaforma del sistema operativo. Se il Cliente non adotta una nuova versione del software entro un pe riodo di tempo ragionevole dalla data della consegna, Xxxxxx sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni di qualsiasi tipo che ne derivano; ciò vale, in particolare, anche per i danni causati al Cliente da errori nel software a cui si pone rimed io con l'ultima versione del software.
6.6. Il Cliente dovrà adottare misure adeguate per il caso in cui il software non dovesse funzionare regolarmente, in tutto o in parte. Ciò comprende, in particolare, il backup dei dati, da eseguirsi in maniera tempestiva e con cadenza almeno giornaliera, la diagnosi del malfunzionamento e il controllo adeguato e regolare dei risultati dell’elaborazione dati. In mancanza di informazioni fornite in modo espresso e per iscritto nel singolo caso, il personale di ASSECO potrà dare per scontato che tutti i dati con cui verrà in contatto saranno salvati con diligenza e in modo da tener conto del rischio di eventuale perdita e danneggiamento.
6.7. Il Cliente concederà ad Asseco l'accesso all'oggetto del contratto per la ricerca e l’eliminazione di errori, a scelta di Asseco direttamente e/o mediante trasmissione di dati a distanza (accesso remoto, ad esempio, mediante Netviewer).
6.8. Asseco ha il diritto di verificare se l'oggetto del contratto verrà utilizzato in conformità alle disposizioni del contratto stipulato e alle presenti CG. A tal fine, Asseco può verificare annualmente, tramite un modulo software implementato nell'ambito dell'installazione di APplus, se il Cliente utilizza il software contrattuale dal punto di vista qualitativo e quantitativo in conformità alle licenze concesse. Asseco informerà il Cliente per iscritto (l’email è sufficiente) di tale verifica, con un preavviso di due settimane. Asseco potrà effettuare la verifica nei locali del Cliente durante gli orari ordinari d’ufficio. Asseco avrà cura che durante la sua presenza l’attività aziendale del Cliente verrà disturbata il meno possibile.
6.9. Il Cliente si impegna a seguire le indicazioni fornite da Asseco per la descrizione, la delimitazione, il rilevamento e la segnalazione di errori. Il Cliente dovrà specificare e precisare - per quanto possibile -le proprie segnalazioni di errore e le proprie domande. A tal fine, il Cliente si avvarrà di collaboratori competenti (in particolare di utenti chiave/Key User).
6.10. Durante lo svolgimento di test necessari, il Cliente dovrà essere personalmente presente su richiesta di Xxxxxx o dovrà mettere a disposizione a tale scopo dipendenti competenti, autorizzati a giudicare e decidere su eventuali difetti e riduzioni o limitazioni delle funzioni nonché su modifiche alla struttura del programma.
6.11. Il Cliente concederà ad Asseco, in conformità alla Clausola 6.2, l'accesso online alla propria rete e alle applicazioni installate per il supporto tramite hotline e la manutenzione e dichiara il proprio consenso all'uso obbligatorio dell'Helpdesk APplus. Il Cliente metterà a disposizione di Asseco l‘infrastruttura necessaria sotto forma di una postazione di lavoro per amministratore di dimensioni sufficienti, e i diritti per Asseco conformi alle specifiche indicate da quest’ultima. Gli accessi da parte di Asseco avranno esclusivamente luogo previo accordo e conseguente attivazione da parte del Cliente. L‘amministratore di sistema del Cliente accompagnerà e controllerà l‘accesso per la sua intera durata. I costi di linea sar anno interamente a carico del Cliente.
6.12. Il Cliente dovrà sempre fornire le prestazioni particolari di cooperazione e di supporto specificate nei Contratti Software o in altri accordi tra le parti.
6.13. Nel caso in cui il Cliente non adempia ai suoi obblighi di collaborazione e di supporto, Asseco non sarà responsabile di eventuali limitazioni delle Prestazioni contrattuali. In tal caso, Asseco si impegna in modo ragionevole ad eseguire le Prestazioni contrattuali indipendentemente dalla
mancata collaborazione e supporto. Il Cliente dovrà rimborsare e/o pagare ad Asseco eventuali costi o spese supplementari sostenuti da Asseco a causa di tali incombenti.
6.14. Il Cliente predisporrà, a propria esclusiva cura/responsabilità [e spese], i sistemi informatici hardware e software funzionanti, idonei ed adeguatamente dimensionati, anche tenendo conto dell’ulteriore impiego di risorse derivante dall’installazione e dal funziona mento del software. Qualsiasi dichiarazione rilasciata da Asseco a questo proposito sarà vincolante solo se fatta per iscritto e in relazione alla configurazio ne iniziale specificata da Asseco o alla corrispondente configurazione specificata da Asseco per gli aggiornamenti pianificati.
6.15. Il Cliente fornisce tutte le direttive, con tutti gli effetti per e nei confronti di Asseco, esclusivamente tramite Key -User al responsabile nominato da Asseco.
Tra il personale di Xxxxxx e il Cliente non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
§ 7 Riservatezza e privacy
7.1. Le parti garantiscono che non utilizzeranno o divulgheranno le informazioni riservate dell'altra parte. Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, comprese le illustrazioni, le specifiche di sistema, i disegni, i campioni, i calcoli e gli altri documenti, sia in forma scritta che in qualsiasi altra forma, che sono contrassegnati come riservati o che, per loro natura, devono essere considerati tali. Le parti adottano tutte le misure precauzionali ragionevoli per adempiere all'obbligo di riservatezza.
7.2. Tale obbligo di riservatezza non si applica se le informazioni o i dati interessati
I. siano stati legittimamente in possesso della parte ricevente prima della loro ricezione;
II. siano stati sviluppati in modo indipendente dalla parte ricevente senza fare riferimento ad alcuna informazione o dato della parte divulgante;
III. siano o diventino di dominio pubblico, a meno che ciò non sia dovuto a un atto o a un'omissione della parte ricevente; oppure
IV. la parte ricevente abbia ricevuto gli stessi da terzi senza che sia stato violato alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell a parte divulgante.
7.3. Le disposizioni della presente Xxxxxxxx 7 non si applicano se le informazioni riservate della controparte devono essere divulgate per [adempimento di obbligo di] legge, di regolamento, di un’ordinanza di un tribunale o in base ad una decisione di un'altra autorità.
7.4. Il presente obbligo di riservatezza si applica, mutatis mutandis, a tutti i dipendenti delle parti. Le parti obbligano tutte le persone d a loro incaricate dell'elaborazione e dell'esecuzione dei contratti a cui si applicano le presenti CG a mantenere la riservatezza.
7.5. Il Cliente dovrà conservare i supporti di dati originali consegnati in un luogo protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi e dovrà informare espressamente i propri dipendenti e, se del caso, altre persone autorizzate dell’obbligo di rispetto delle presenti condizioni nonché delle disposizioni della legge sul diritto d'autore.
7.6. Xxxxxx tratterà i dati personali del Cliente necessari per l’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni pertinenti della legge sulla protezione dei dati personali.
§ 8 Diritti di proprietà industriale ed intellettuale e diritti d’autore
8.1. Se e nella misura in cui un terzo faccia valere pretese giustificate nei confronti del Cliente per la violazione di un diritt o di proprietà industriale ed intellettuale o di un diritto d'autore ("Diritti IP") per una Prestazione sviluppata e/o fornita da Asseco, quest'ultima sarà responsabile come segue, salvo diverse disposizioni imperative di legge:
• Asseco dovrà, a propria discrezione e a proprie spese, ottenere un diritto d'uso per la Prestazione [i.e. prodotto e/o servizio contrattuale] sviluppata e/o fornita, modificare la Prestazione in modo tale da non violare più i Diritti IP, o sostituirla se l'utilizzo della Prestazione prevista dal contratto non ne risulta compromesso.
• Xxxxxx sarà obbligata ad adottare le misure di cui sopra solo se il Cliente comunicherà immediatamente per iscritto ad Xxxxxx le pretese avanzate dal terzo e concederà ad Asseco tutti i poteri decisionali relativi alla difesa legale e alla conduzione delle trattative senza alcuna limitazione. Se il Cliente interrompe l'uso della Prestazione per motivi di mitigazione dei danni o per altre ragioni importanti, il Cliente è tenuto a segnalare al terzo che l'interruzione dell'uso non costituisce un riconoscimento di una violazione di un Diritto IP.
8.2. Le pretese del Cliente ai sensi della clausola 8.1 saranno escluse se e nella misura in cui il Cliente è responsabile della violazione dei Diritti IP. Le pretese del Cliente saranno altresì escluse se e nella misura in cui la violazione sia causata da istruzioni particolari del Cliente, da un'applicazione non prevedibile da Asseco o dal fatto che la Prestazione sia stata modificata dal Cliente o utilizzata insieme a prestazioni non forniti da Asseco e senza il consenso di quest'ultima.
8.3. Il Cliente assisterà Xxxxxx al meglio delle sue possibilità e a titolo gratuito nella difesa contro la violazione dei Diritti IP.
8.4. Viceversa, il Cliente terrà indenne e manlevata Asseco da qualsiasi pretesa di terzi nei confronti di Asseco per violazione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale o di un diritto d'autore, qualora la violazione derivi da un'istruzione espli cita impartita dal Cliente ad Asseco o qualora il Cliente modifichi la Prestazione o la integri in un sistema di terzi.
§ 9 Responsabilità di Asseco
9.1. I diritti del Cliente al risarcimento dei danni o all’indennizzo per qualsiasi motivo derivanti dal o connessi al contratto (di seguito “Diritti di Risarcimento”), come per esempio, a causa della violazione di obblighi contrattuali o di diritti extracontrattuali, saranno r egolati dalle seguenti disposizioni, salvo che non sia previsto diversamente da disposizioni di legge inderogabili, in particolare per danni causati con dolo e colpa grave e per i danni derivanti dai difetti del prodotto ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codi ce del Consumo.
9.2. La responsabilità di Asseco per danni cagionati con colpa (non grave), anche cagionati dai propri dipendenti o ausiliari, è limitata per tutti i danni causati durante la durata del contratto al 50% del compenso del progetto, e in ogni caso ad un importo massimo complessivo pari al 25% del corrispettivo del progetto per ogni singolo caso. La responsabilità per danni consequenziali è limitata in ciascun caso alla metà dei valori ind icati nel presente paragrafo.
9.3. La responsabilità per danni derivanti dalla perdita dei dati registrati, è sempre limitata alla prestazione necessaria per re cuperare [i dati] da backup che deve essere eseguito regolarmente dal Cliente ai sensi dello stato dell’arte ed in modo adeguato rispetto al rischio di perdita e danneggiamento dei dati.
§ 10 Forza maggiore
10.1. Qualora Asseco sia impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa del verificarsi di circostanze imprevedibil i e straordinarie che non possono essere evitate nonostante la ragionevole diligenza (ad esempio, interruzione dell'attività dell’impresa, intervento delle autorità pubbliche, difficoltà di approvvigionamento di energia, pandemie, epidemie, guerre, insurrezione, disordini civili, embargo, esplosioni, incendi, inondazioni, condizioni meteorologiche avverse, scioperi o serrate legali), il termine di fornitura sarà prorogato in misura ragionevole, a meno che la fornitura o la Prestazione non diventino impossibili. Fanno parte delle [suddette] circostanze anche gli attacchi ai sistemi informatici dall'esterno che non possono essere evitati con uno sforzo tecnicamente ed economicamente sostenibile secondo lo stato dell'arte e che compromettono il funzionamento del sistema informatico colpito non solo in modo insignificante.
10.2. I termini di fornitura vincolanti saranno posticipati tenendo conto della durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se l'impedimento dura più di sei mesi, Xxxxxx e il Cliente avranno il diritto, do po la scadenza di un ragionevole periodo di dilazione, di recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita.
10.3. Se la fornitura o la Prestazione diventa impossibile a causa delle circostanze di cui alla Clausola 10.1, le parti sono esonerati dai loro obblighi contrattuali.
§ 11 Procedura di richiesta di modifica (“change request”)
11.1. La procedura descritta di seguito ("Procedura di modifica") si applica alle modifiche delle Prestazioni contrattuali (ivi incluso l'accordo sui servizi aggiuntivi) e ad altre modifiche da concordare ai sensi del Contratto Software utilizzando la Procedura di modifica.
11.2. Ciascuna parte può richiedere una modifica al presente contratto o alle Prestazioni contrattuali ("Richiesta di modifica"). La Richiesta di modifica deve essere presentata per iscritto e deve contenere informazioni sufficienti per consentire all'altra parte di valutare la Richiesta di modifica.
11.3. Ciascuna parte paga le proprie spese in relazione alla Procedura di modifica. In deroga a quanto precede, Xxxxxx potrà addebitare al Cliente i costi sostenuti per la preparazione dell'offerta a seguito di una Richiesta di modifica da parte del Cliente.
11.4. Ferme restando le disposizioni della precedente clausola 11.3. le parti concordano che, nell'ambito della Procedura di modifica, Asseco non sarà obbligata a fornire servizi di consulenza senza ordine e compenso separati.
11.5. Una Richiesta di modifica diventa vincolante quando viene accettata e firmata da entrambe le parti ("Accordo di modifica"). Ciascuna parte dovrà elaborare tempestivamente qualsiasi Richiesta di modifica dell'altra parte. Nessuna delle parti sarà obbligata ad eseguire una prestazione ai sensi di una Richiesta di modifica prima della stipula di un relativo Accordo di modifica. Le parti non sono obbligate a stipulare un Accordo di modifica.
11.6. Se la Richiesta di modifica riguarda disposizioni contrattuali quali, per esempio, il prezzo, i termini di esecuzione o l’accettazione, Asseco ne darà comunicazione al Cliente. In tal caso, le parti concorderanno di comune accordo l'adeguamento del contratto. Se ciò n on è possibile o se non è possibile raggiungere un accordo, Xxxxxx avrà il diritto di rifiutare la Richiesta di modifica.
§ 12 Altre disposizioni
12.1. Per qualsiasi controversia tra Asseco e un Cliente (non consumatore) sarà esclusivamente competente il foro di Bolzano.
12.2. I Contratti software sono disciplinati in via esclusiva dalla legge italiana. Viene espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili.
12.3. Se una disposizione delle presenti CG dovesse essere o diventare inefficace, ineseguibile o lacunosa, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. Al posto delle disposizioni inefficaci, ineseguibili o lacunose, si applicano le corrispondenti disposizioni di legge.
II. Condizioni speciali per l'acquisto e/o la concessione temporanea di diritti d'uso
§ 13 Cessione di software standard
13.1. Il Cliente acquisterà da Asseco per un periodo di tempo indeterminato (acquisto) o riceverà per un periodo di tempo determinato (locazione) i diritti d'uso del software specificato nei rispettivi Contratti Software, compresa la relativa documentazione per l'utente in formato elettronico (o cartaceo) ("Documentazione utente"), in conformità alle condizioni d'uso concordate.
13.2. Il codice sorgente del software (source code) non è, in linea di principio, oggetto del contratto, ma può diventare parte dello stesso solo se e nella misura in cui ciò viene espressamente concordato.
13.3. La descrizione delle Prestazioni fornite da Asseco sarà esclusivamente determinante per le caratteristiche del software. Asseco non sarà obbligata a fornire un software con caratteristiche diverse. In particolare, l'acquirente non può trarre tale obbligo da altre rappresentazioni del software in dichiarazioni pubbliche o in pubblicità da parte di Asseco, dei suoi dipendenti o dei suoi partner commerciali, a meno che Xxxxxx non abbia espressamente confermato per iscritto le caratteristiche diverse.
13.4. Le descrizioni del prodotto, le rappresentazioni, i programmi di prova, ecc. sono descrizioni delle Prestazioni, ma non garanzie. Una garanzia richiede una dichiarazione scritta da parte dell’organo amministrativo di Asseco. Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni sulla responsabilità (clausola 9).
§ 14 Concessione di un diritto d'uso
14.1. In caso di acquisto di software, Asseco concede al Cliente, con il pagamento dell’intero compenso, un diritto semplice, non esclusivo, illimitato e non trasferibile di utilizzare il software sul proprio sistema informatico in conformità con gli accordi con trattuali e per i propri scopi interni. Fino al pagamento dell’intero compenso, al Cliente verrà concesso solo un diritto di utilizzo provvisorio e limitato nel tempo, che verrà meno nel caso di mancato o ritardato pagamento.
14.2. In caso di locazione di software, Xxxxxx concede al Cliente, con il pagamento dell’intero compenso determinato nel Contratto di locazione software,, un diritto semplice, non esclusivo, limitato nel tempo al periodo di locazione e non trasferibile, di utilizzare il software sul proprio sistema informatico in conformità con gli accordi contrattuali e per i propri scopi interni. La clausola 14.1 frase 2 si applica in via analoga.
14.3. Il diritto d’ uso è geograficamente limitato al territorio dell'Unione Europea.
14.4. Solo con il previo consenso scritto di Xxxxxx, il Cliente potrà utilizzare il software su un sistema informatico diverso da quello concordato nei Contratti Software. Qualora sia previsto un compenso maggiore per l'utilizzo del software su un nuovo/ampliato e in particolare più potente sistema informatico, il Cliente dovrà corrispondere ad Asseco l'importo corrispondente. Se a tal fine sarà necessaria una variante sistemisticamente diversa del software, Asseco la fornirà la stessa, se disponibile, contro il pagamento del relativo sovraprezzo.
14.5. In linea di principio, il Cliente non è autorizzato a locare o altrimenti concedere in sublicenza il software, a riprodurlo o renderlo accessibile pubblicamente via cavo o wireless o a renderlo disponibile a terzi a pagamento o gratuitamente.
14.6. La duplicazione del software è consentita solo nella misura in cui è necessaria per l'utilizzo dello stesso in conformità al contratto. Il Cliente può fare le necessarie copie di backup del software in conformità allo stato dell’arte, ma esclusivamente per il proprio uso. Le copie di backup su supporti mobili devono essere identificate come tali e contrassegnate con la nota di copyright del supporto dati originale. N ell'ambito della locazione del software, il Cliente dovrà informare Asseco per iscritto (è sufficiente una e-mail) sul numero di copie di backup effettuate.
14.7. In caso di acquisto di un software, il trasferimento del software a terzi richiede il consenso scritto di Xxxxxx. Tale consenso viene da to se
I. il Cliente assicura per iscritto di aver completamente disinstallato il software sul proprio sistema informatico e di aver consegnato al terzo tutte le copie originali dell’oggetto contrattuale e di aver cancellato tutte le copie fatte da lui stesso, e
II. il terzo dichiari e presti per iscritto ad Asseco il proprio consenso ai termini e alle condizioni di utilizzo e di trasferimento/cessione qui concordati, e
III. non ci siano oggettive ragioni contrarie alla cessione.
Nell'ambito della locazione del software, è vietato cedere o subaffittare il software o parti di esso a terzi.
14.8. Il Cliente è autorizzato ad apportare modifiche, integrazioni ed altre rielaborazioni al software solo nella misura in cui la legge cons ente tali misure inderogabili o ciò è contrattualmente concordato o risulta dalle condizioni di licenza open source che eventualme nte fanno parte dei contratti. Lo stesso vale per la decompilazione. Salvo contrarie norme imperative di legge, la decompilazione è consentita solo a cond izione che Xxxxxx non abbia fornito al Cliente, su richiesta dello stesso, le informazioni legalmente ottenibili entro un ragionevole periodo di tempo.
14.9. Se Asseco fornisce al Cliente integrazioni (ad es. patch) o una nuova edizione del software (ad es. aggiornamento, upgrade) nell'ambito di un ripristino o della manutenzione, il Cliente acquisirà gli stessi diritti del software [originale].
14.10. Se Asseco fornisce una nuova versione del software, i diritti del Cliente relativi al software precedentemente fornito si estinguono non appena il Cliente utilizzerà il nuovo software in modo produttivo. Tuttavia, Asseco concederà al Cliente un periodo di transizione di tre mesi durante il quale entrambe le versioni del software potranno essere utilizzate in contemporanea.
14.11. Non è consentita la riproduzione o la rielaborazione della documentazione utente.
14.12. Il software open source utilizzato da Asseco è protetto da copyright ed è soggetto alle proprie condizioni di licenza, il cui contenuto prevale sulle presenti CG. Se il software oggetto del contratto contiene componenti di software open source, tali compon enti e le rispettive condizioni di licenza saranno specificate nelle condizioni di licenza open source eventualmente allegate.
14.13. Salvo diversamente ed espressamente disciplinato dalle condizioni di licenza open source, Asseco non addebiterà alcuna royalty per la fornitura dei diritti di utilizzo del software open source. Il compenso concordato tra le parti non si estende pertanto al software open source.
§ 15 Riserva di proprietà
15.1. In caso di acquisto di software, Asseco rimarrà proprietaria del software e dell'hardware da essa forniti fino al completo pagamento di tutti i crediti (compresi tutti i saldi di conto corrente) a cui ha diritto ora o in futuro in virtù del rapporto commerciale con il Cliente. Il Cliente dovrà custodire gratuitamente [quanto di] proprietà di Asseco.
15.2 Nel caso in cui Asseco dovesse far valere la riserva di proprietà, il diritto del Cliente di continuare ad utilizzare il software viene meno. Tutte le copie del programma fatte dal Cliente devono essere consegnate ad Asseco o completamente cancellate.
15.3. Il Cliente non modificherà o rimuoverà in alcun modo i marchi, gli avvisi di copyright e gli avvisi di proprietà di Asseco dal software.
§ 16 Garanzia
16.1. La responsabilità di Asseco per difetti/vizi/difformità [di seguito “Vizi”] in caso di acquisto del software e la responsabilità di Asseco per i Vizi in caso di locazione del software saranno disciplinate dalle disposizioni di legge, salvo quanto diversamente concordato di seguito. Per quanto riguarda le caratteristiche del software, si rimanda alla Clausola 13.3.
16.2. Clausole applicabili in caso di acquisto di software
16.2.1 In deroga alle disposizioni di legge, Xxxxxx dovrà porre rimedio a gravi Vizi del software consegnato, compresa la documentazione utente, entro il termine di un anno a partire dalla data di consegna, dopo la relativa denuncia scritta da parte del Cliente entro otto giorni dalla scoperta a pena di decadenza. Ciò avverrà, a scelta di Xxxxxx, eliminando il difetto (ripristino) o consegnando un software privo di difetti (sostituzione).
16.2.2. Il Cliente è consapevole che il funzionamento di un software dipende da un gran numero di fattori, trattandosi di un prodotto molto complesso. Asseco garantisce pertanto solo l'utilizzabilità tecnica del software in conformità alla descrizione delle Prestazioni fornita al Cliente. In particolare, Asseco non garantisce che il software sia adatto alle specifiche esigenze operative del Cliente. Il Cliente stesso è responsabile di verificare l'idoneità della Prestazione richiesta ai fini della propria applicazione.
16.2.3. Il Cliente dovrà testare accuratamente il software subito dopo la consegna e prima del suo utilizzo per garantire che sia privo di Vizi e, in particolare, che possa essere utilizzato nella configurazione hardware e software esistente. Il Cliente dov rà notificare immediatamente per iscritto ad Asseco, tutti i Vizi riconoscibili al momento dell'ispezione/test e immediatamente tutti gli altri Vizi al momento della loro scoperta, fornendo in ogni caso una indicazione descrittiva degli stessi e del momento della scoperta. Se il Cliente non adempie debitamente e tempestivamente a tale obbligo di notifica, la fornitura e la Prestazione si considerano approvate dal Cliente.
16.2.4. Nella misura in cui la Prestazione è suscettibile di ripristino, in caso di Xxxx il Cliente può inizialmente chiedere solo il ripristino nei confronti di Xxxxxx. A tal fine, Xxxxxx fornirà, a sua scelta, al Cliente una nuova versione del software priva di Vizi oppure porrà rimedio al Vizio; il rimedio si riterrà effettuato anche se Asseco mostrerà al Cliente ragionevoli possibilità di evitare gli effetti del Vizio.
16.2.5. Asseco avrà il diritto di subordinare il ripristino al pagamento da parte del Cliente di almeno una parte congrua del compenso.
16.2.6. Se il ripristino fallisce (almeno due tentativi di rimediare al Vizio entro un periodo di tempo ragionevole che il Cliente deve stabilire per iscritto), viene rifiutato da Asseco o è impossibile o irragionevole, il Cliente può ridurre il compenso, a meno che il Vizio non sia insignificante.
16.2.7. Asseco pagherà il risarcimento del danno o l'indennizzo per le spese inutili dovute a un Vizio entro i limiti stabiliti nella Clausola 9.
16.2.8. Se risulta che non vi è alcun Vizio imputabile ad Asseco, il Cliente dovrà rimborsare ad Xxxxxx le spese sostenute per l'ispezione. Se non vi è alcun Vizio, la riparazione del malfunzionamento/guasto sarà effettuata solo a fronte di un compenso separato secondo le tariffe di volta in volta applicabili presso Asseco. Inoltre, Xxxxxx dovrà essere risarcita per qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta a causa dell'inade mpimento da parte del Cliente dei propri obblighi di cooperazione ai sensi della Clausola 6.
16.2.9. L'onere della prova dell'esistenza di un Vizio è a carico del Cliente. La responsabilità di Asseco per Vizi è esclusa in particolare se il malfunzionamento/guasto, il difetto o il danno sono dovuti al fatto che,
• il Cliente non utilizza la Prestazione per l'uso previsto dal contratto o per l'uso abituale, non la installa correttamente o non la mette in funzione correttamente in conformità con il rispettivo stato della scienza e della tecnica;
• il Cliente stesso o tramite terzi ha apportato o fatto apportare modifiche alla Prestazione;
• il Cliente non rispetta certe istruzioni per l'uso della Prestazione da parte di Asseco, in particolare quelle riportate nella documentazione utente.
16.2.10. Salvo le disposizioni di legge inderogabili, in particolare per i danni derivanti dai difetti del prodotto, se e in quanto derogabili, nel caso di compravendita l’azione del Cliente si prescrive in ogni caso in 12 mesi dalla data della consegna della Prestazione purché i Xxxx siano stati denunciati per iscritto entro otto giorni dalla scoperta. Nel caso di prestazioni nell’ambito di un appalto, l’azione del Cliente si prescrive in 24 mesi dalla data della consegna dell’opera purché i Vizi occulti siano stati denunciati per iscritto entro 60 giorni dalla scoperta.
16.3 Clausole applicabili in caso di locazione di software
16.3.1. I Vizi del software fornito, compresa la documentazione utente, saranno eliminati da Asseco entro un periodo di tempo ragionevole da lla notifica del Vizio da parte del Cliente. Asseco porrà rimedio al Vizio mediante riparazione o sostituzione gratuita.
16.3.2. Il Cliente dovrà concedere ad Asseco un accesso remoto sufficiente (ad esempio tramite Netviewer) ai fini della verifica e de lla eliminazione dei Vizi.
16.3.3. Il Cliente non può imporre una riduzione del canone di locazione mediante detrazione dal canone concordato. Restano salvi i diritti per arricchimento senza causa o di risarcimento danni.
16.3.4. Il Cliente può risolvere i contratti ex art. 1456 c.c. se la riparazione o la sostituzione della prestazione difettosa è fall ita.
§ 17 Difetti del titolo di proprietà, vincoli e gravami di terzi sull’oggetto contrattuale
17.1. Le disposizioni della presente clausola 17 si applicano sia all'acquisto che alla locazione di software.
17.2. In conformità alle seguenti regole, Asseco sarà responsabile di garantire che l'uso dell'oggetto contrattuale ai sensi dei contratti e in conformità con gli stessi contratti da parte del Cliente non sia in conflitto con diritti di terzi.
17.3. In caso di vizi del titolo di proprietà/causa diritti di terzi, Xxxxxx adempie alla sua garanzia nei confronti del Cliente, a scelta di Xxxxxx, tramite ripristino, o di una concessione al Cliente dell’uso legale e ineccepibile dell’oggetto del contratto fornito o di sostituirlo o modificarlo con Prestazioni contrattuali equivalenti.
17.4. Nel caso in cui terzi dovessero avanzare delle pretese che impediscano il Cliente di esercitare i diritti contrattuali d'utilizzo, il Cliente dovrà immediatamente informare Xxxxxx per iscritto e in modo completo. Inoltre, il Cliente autorizza Xxxxxx a gestire in proprio la controversia con il terzo in via giudiziale e stragiudiziale.
17.5. Xxxxxx si difenderà contro tutte le pretese da parte di terzi a proprie spese e terrà indenne il Cliente da tutti i costi e i danni sostenuti in relazione alla difesa, a meno che tali costi e danni non siano dovuti alla violazione degli obblighi da parte del Cliente.
17.6. La clausola 16.2.10. si applica mutatis mutandis al termine di prescrizione per i vizi di proprietà/causa di diritti di terzi.
17.7. Asseco pagherà il risarcimento danni o l'indennizzo per le spese inutilmente sostenute a causa di un vizio entro i limiti stabiliti dalle clausole 8 e 9.
§ 18 Clausole particolari della remunerazione; durata della locazione; obbligo di disinstallazione e cancellazione in caso di locazione di software
18.1. La clausola 4.7 si applica in via analoga alla seguente deroga: il pagamento durante l'anno è possibile solo trimestralmente con un supplemento del 6% sul rispettivo importo parziale.
18.2. Il contratto di locazione del software avrà una durata indeterminata, con una durata minima concordata nel Contratto di locazione software. Entrambe le parti possono disdire il contratto di locazione con un preavviso di 3 mesi, per la prima volta con effetto al termine della durata minima del contratto concordata. Se il contratto non viene disdetto in tempo utile per il termine della durata minima concordata, il presente contratto si rinnova di 12 mesi in 12 mesi salvo recesso di una delle parti con un preavviso di 3 mesi con effetto al termine del rispettivo periodo di rinnovo.
18.3. Resta fermo il diritto al recesso per giusta causa. Per giusta causa si intende qualsiasi circostanza che, in buona fede, renda irragionevole per la parte che recede dal contratto la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al termine della durata minima del contratto o fino alla scadenza del termine per la disdetta [ai sensi della clausola
18.2], come per esempio, l’eliminazione e/o interruzione definitiva della distribuzione del software e/o la cessazione degli aggiornamenti o la
chiusura definitiva dell’attività di Asseco in Italia.
18.4. Il recesso deve essere comunicato per iscritto (è sufficiente l'e-mail o il modulo online) e deve pervenire alla parte contraente ricevente entro il terzo giorno lavorativo del primo mese del periodo di preavviso.
18.5. Si fa espressamente presente al Cliente che non può continuare a utilizzare il software dopo la fine del rapporto contrattuale o del periodo di locazione indicato nell'offerta (diritto temporaneo di utilizzo del software) e che il Cliente deve disinstallare il software.
18.6. Il diritto ai servizi di manutenzione e assistenza, se oggetto del contratto, non sussiste più dopo la cessazione del rapport o contrattuale o del periodo di locazione.
18.7. Tutte le eventuali copie devono essere completamente e definitivamente cancellate. L'inosservanza di tale obbligo può comportare la violazione dei diritti d'autore di Asseco o dei fornitori terzi (titolari dei diritti) e può comportare , inter alia, l'avanzamento di pretese, anche per risarcimento dei danni.
III. Condizioni particolari per la fornitura di prestazioni per il progetto
§ 19 La governance
19.1. Ciascuna delle parti nominerà un responsabile di progetto per la durata del progetto. La realizzazione del progetto sarà coordinata tra i responsabili di progetto. I responsabili di progetto verificano regolarmente lo stato di avanzamento del progetto stesso.
19.2. Nel caso in cui le decisioni non possano essere prese a livello dei responsabili di progetto, esse dovranno essere prese a li vello di comitato di gestione del progetto. Del comitato di gestione del progetto fa parte un membro dell’organo amministrativo di ciascuna delle parti oppure un dipendente munito dei poteri decisionali in relazione a tale procedura. Il comitato di gestione del progetto si riunisce semp re su richiesta di uno dei responsabili di progetto. Le votazioni possono avvenire anche telefonicamente. Tutte le decisioni devono essere documentate per iscritto ed essere sottoscritte da tutti i membri del comitato di gestione del progetto.
§ 20 Accettazione
20.1. Se l'accettazione è stata concordata o richiesta a causa della natura delle Prestazioni, il Cliente sarà obbligato a eseguire tale accettazione entro un periodo di tempo ragionevole e, se non diversamente concordato, entro una settimana dalla messa a disposizione da parte di Xxxxxx. Il Cliente è tenuto ad accettare la Prestazione anche in presenza di Xxxx insignificanti che non impediscono in modo particolare l'utilizzo della stessa.
20.2. Il tipo, la portata e la durata del test di accettazione saranno determinati dai responsabili di progetto prima dell'implementazione del progetto stesso.
20.3. Nel caso in cui il Cliente non accetti le Prestazioni contrattuali per motivi a lui imputabili e non comunichi eventuali Vizi entro dieci giorni dalla presa in consegna, le Prestazioni contrattuali si considerano accettate.
§ 21 Remunerazione e durata del progetto
21.1. Se viene concordato un compenso per la gestione del progetto, questo verrà fatturato a partire dalla firma del contratto e te rminerà con
l’accettazione.
IV. Condizioni particolari per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza
§ 22 Servizi di manutenzione e cura
22.1. In caso di acquisto di un software, è obbligatorio stipulare un accordo per i servizi di manutenzione e assistenza in conformità alle seguenti condizioni fermo restando reclami esistenti per Vizi.
22.2. Nel caso di locazione di software, i servizi di manutenzione e assistenza sono già inclusi; non è pertanto necessario concordare servizi aggiuntivi di manutenzione e assistenza.
22.3. La manutenzione e l’assistenza iniziano con la fornitura del software.
22.4. Il compenso forfettario per la manutenzione e l’assistenza per il software standard ("Compenso forfettario") comprende:
• la delimitazione della causa dell'errore, la diagnosi dell'errore e i servizi volti all'eliminazione dell'errore (in particol are patch e workaround);
l’esecuzione specifica per l’eliminazione dell'errore sarà a discrezione di Xxxxxx;
• informazioni per telefono nei giorni lavorativi durante l’ordinario orario di lavoro;
• accesso al servizio di assistenza internet di Asseco;
• la fornitura da parte di Asseco di versioni standard ulteriormente sviluppate dei programmi, ma non di miglioramenti o moduli che Asseco include come elementi separati nell'offerta.
22.5. L'obbligo di eliminare gli errori si riferisce in ogni caso all'ultima versione rilasciata del software. Il Cliente è tenuto ad adottarlo, a meno che ciò non comporti svantaggi irragionevoli. Tale svantaggio esiste, ad esempio, se l'utilizzo della nuova versione è tecnic amente impossibile, anche se il Cliente aggiorna l'hardware. Se non è ragionevole farlo, Xxxxxx continuerà la manutenzione dietro pagamento delle proprie spese.
22.6. Asseco documenterà un messaggio di errore del Cliente in un sistema di ticket.
22.7. Asseco avrà il diritto di effettuare le misure per il trattamento degli errori attraverso la manutenzione a distanza, a condizione che ciò non sia svantaggioso per il Cliente.
22.8. Qualora risulti che un errore denunciato dal Cliente non esista in realtà ("Errore simulato"), il Cliente dovrà pagare i costi sostenuti da Xxxxxx nel corso dell'analisi dell’errore, a meno che il Cliente non abbia potuto riconoscere l'esistenza dell’Errore simulato al momento dell'esame con la diligenza e l'impegno necessario.
22.9. La manutenzione non include la gestione degli errori nel software standard, nel software personalizzato o nel software individuale,
- che si basano sul fatto che il rispettivo software viene utilizzato in un ambiente hardware e software che non soddisfa i ris pettivi requisiti di sistema e altri requisiti tecnici;
- se il Cliente o una terza parte ha apportato modifiche al rispettivo software senza averne il diritto (i) per legge, (ii) sulla base di un obbligo contrattuale o (iii) sulla base del previo consenso scritto di Xxxxxx;
- il Cliente o un terzo ha eseguito un funzionamento non corretto o ha impostato in modo errato i parametri del sistema.
22.10. Il Compenso forfettario coprirà le spese sostenute per telefono, per lo scambio di supporti informatici o per la corrispondenza scritta, nonché per gli interventi di manutenzione e assistenza nei locali di Asseco durante il normale orario di lavoro. Gli interventi presso la sede del Cliente saranno remunerati in base al tempo e al materiale impegnato.
22.11. La manutenzione e la cura del software standard personalizzato o del software individuale saranno effettuate dietro compenso separato a consuntivo. Ciò vale anche per la manutenzione e la cura del software standard modificato dal Cliente.
22.12. Tutte le altre prestazioni saranno remunerate separatamente, in particolare l'installazione di nuove versioni, il recupero di file distrutti e la riorganizzazione dei supporti di memorizzazione.
22.13. Nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza si distinguono le seguenti classi di errori:
Classe di errore 1: l'uso produttivo del software non è possibile o è possibile solo con notevoli restrizioni. Il tempo di ri sposta (Asseco contatta il Cliente) è di 4 ore durante l’orario di servizio.
Classe di guasto 2: la funzionalità di base è garantita, ma uno o più errori impediscono il lavoro in un sotto-modulo. Il tempo di reazione (Asseco contatta il Cliente) è di 4 ore durante l’orario di servizio.
Classe di errore 3: Gli errori nel sottomodulo non impediscono il lavoro. Il tempo di risposta (Asseco contatta il Cliente) è di 2 giorni lavorativi durante
l’orario di servizio.
Classe di errore 4: gli errori influenzano la funzionalità del software solo in modo insignificante (ad esempio, errori di ortografia sullo schermo).
§ 23 Clausole particolari sulla remunerazione
23.1. In deroga alla Clausola 4.1, per la manutenzione e l'assistenza di software di terzi possono essere eventualmente applicate le tariffe dei rispettivi fornitori terzi.
23.2. Se il software verrà integrato o il suo utilizzo esteso, tali estensioni rientrano automaticamente nell'obbligo di manutenzione o assistenza. Il compenso per la rispettiva estensione e per i servizi di manutenzione e assistenza verrà determinato nel rispettiva offerta.
§ 24 Diritti sull’integrazione del software
Asseco concede al Cliente gli stessi diritti di utilizzo del software fornito anche per le integrazioni e modifiche, nonché per i relativi risultati del lavoro creati dalla programmazione di integrazione.
§ 25 Recesso dal contratto di manutenzione e assistenza
Entrambe le parti possono recedere dal contratto di manutenzione e assistenza con un preavviso di 3 mesi alla fine di un anno solare. Il recesso può essere effettuato solo per l'intero portafoglio di licenze.
V. Condizioni particolari per i servizi cloud
§ 26 Oggetto della prestazione e della retribuzione
26.1. Qualora le parti abbiano stipulato un accordo per la fornitura di servizi cloud, l'ambito dei servizi che Asseco dovrà fornire e il compenso che il Cliente dovrà corrispondere ad Asseco saranno determinati in base alla rispettiva offerta di servizi cloud nonché ai rispettivi allegati all'ordine (Disponibilità - Service Level Agreement, Descrizione del Servizio e del Prodotto del Servizio Cloud, Contratto di trattamento dei dati per conto del titolare).
26.2. La Prestazione di Asseco nella fornitura dei servizi cloud è limitata esclusivamente alla comunicazione dei dati tra il punto di trasferimento della propria rete dati gestita da Asseco e il sistema informatico del Cliente. Asseco non si assume alcuna responsabilità pe r il successo dell'accessibilità da Internet, in quanto non è in grado di influenzare il traffico dati mondiale al di fuori della propria r ete dati.
§ 27 Sistema particolare di remunerazione
27.1. Il compenso più l'IVA è dovuto mensilmente in anticipo il 1° giorno lavorativo di ogni mese al ricevimento della fattura e dovrà essere pagato entro 14 giorni.
27.2. Il Cliente dovrà sollevare obiezioni alla fattura per le Prestazioni fornite da Asseco entro 2 settimane dal ricevimento della stessa fattura, almeno in forma scritta (inclusa email). Dopo la scadenza del suddetto termine, la fattura si considera approvata dal Cliente.
§ 28 Diritti d'uso
28.1. Fornendo i servizi cloud, Asseco concede al Cliente un diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software standard e la documentazione utente per lo scopo previsto per la durata prevista nel rispettivo ordine di servizi cloud. I dettagli sono determinati dal rispettivo ordine di servizio cloud (ad esempio, named user model).
28.2. In caso di utilizzo aggiuntivo senza il previo consenso scritto di Xxxxxx (in particolare in caso di utilizzo contemporaneo da un numero di utenti superiore a quello concordato), Asseco avrà il diritto di fatturare l'importo dovuto per l'utilizzo aggiuntivo in base all'of ferta di Asseco o del
licenziante del software di terzi interessato, a meno che il Cliente non dimostri che il danno subito da Asseco o dal licenziante del software di terzi interessato sia sostanzialmente inferiore. Restano impregiudicate ulteriori richieste di risarcimento danni di natura extraco ntrattuale.
28.3. Il Cliente dovrà garantire che, se del caso, una società scissa o una società incorporante rispetti i termini di utilizzo concordati. Il Cliente rimarrà il partner contrattuale di Asseco, a meno che non sia stato concordato diversamente con Asseco e con la società scissa o la società incorporante.
28.4. Asseco avrà il diritto di conservare e analizzare tutti i dati utente, ivi inclusi i dati replicati nell’ambito del servizio cloud, in forma
pseudonima al fine di migliorare i servizi cloud.
§ 29 Obblighi di cooperazione del Cliente per i servizi cloud
29.1. Il Cliente potrà utilizzare i servizi cloud solo nell'ambito delle disposizioni di legge. Il Cliente è tenuto a creare e mantenere tutte le condizioni di compliance e conformità alla legge nell'ambito della propria sfera di responsabilità.
29.2. Il Cliente non memorizzerà, in relazione ai servizi cloud, alcun contenuto la cui messa a disposizone, pubblicazione e utilizzo violi il diritto penale, i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale o i diritti personali o sia altrimenti illegale.
29.3. In caso di violazione di tali obblighi, il Cliente sarà obbligato a cessare e desistere da ogni ulteriore violazione e, in ca so di violazione colposa, anche a risarcire Asseco per i danni subiti, nonché a manlevare e tenere indenne Xxxxxx da ogni richiesta di risarcimento danni e rimborso spese di terzi causata dalla violazione. L'obbligo di indennizzo comprenderà anche l'obbligo di risarcire integralmente Assec o, ivi incluse le spese legali . Restano impregiudicati gli altri diritti di Asseco, in particolare il blocco dei contenuti e la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..
29.4. Nel caso in cui sia necessario un progetto di roll-out / set-up per la creazione del servizio cloud, il Cliente dovrà fornire le risorse, gli accessi, le interfacce e il software di terze parti (ad esempio Microsoft Azure Active Directory) necessari per il progetto di roll -out / set-up.
29.5. Il Cliente riconosce che è responsabile di mantenere una linea dati (connessione internet) sufficiente per accedere al servizio cloud. A tal fine, è richiesto come requisito minimo lo standard DS1/T1. In caso contrario, Asseco non si assume alcuna garanzia per la fu nzionalità contrattuale del servizio cloud.
29.6. Il Cliente dovrà assicurarsi che le interfacce, fino al punto di consegna ad Asseco , come definito nel contratto, garantiscano una cooperazione fluida tra i sistemi Asseco e il software per tutta la durata del contratto e che i formati e i volumi di dati specificati siano elaborati dal software e dalle interfacce in modo da garantire la fornitura contrattuale dei servizi cloud.
29.7. Il Cliente sarà responsabile di un regolare backup giornaliero completo dei dati memorizzati sul sistema IT nell'ambito dei servizi cloud, a meno che Asseco non fornisca tale backup.
§ 30 Durata e risoluzione
30.1. Il servizio cloud funziona a tempo indeterminato con una durata minima del contratto concordata nell'ordine del servizio clou d. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 3 mesi per la prima volta al termine della durata minima del contratto concordata. Se il contratto non viene disdetto in tempo utile al termine della durata minima concordata, il presente contratto si rinnova di 12 mesi in 12 mesi e ciascuna delle parti potrà recedere con un preavviso di 3 mesi alla fine del rispettivo periodo di rinnovo. Per tutti gli altri aspetti, le Clausole 18.3. e
18.4. si applicheranno in via analoga.
30.2. Alla cessazione del servizio cloud, Asseco avrà il diritto di bloccare l'accesso al servizio cloud; il Cliente sarà tenuto a eseguire il backup dei propri dati applicativi in tempo utile prima della cessazione del contratto. Non vi sarà alcun diritto nei confronti di Xxxxxx per la restituzione dei dati applicativi.
30.3. Il Cliente è tenuto a rimuovere il servizio cloud e le sue componenti (es. App) da tutti i suoi sistemi al termine del contratto e a dimostrarlo ad Asseco su richiesta di quest’ultima.
§ 31 Diritti per vizi e diritti di recesso
31.1. Salvo quanto diversamente previsto di seguito, la responsabilità di Asseco per vizi è disciplinata dalle disposizioni di legge.
31.2. Il Cliente è consapevole che il funzionamento del servizio cloud dipende da un gran numero di fattori in quanto si tratta di un prodotto molto complesso. Asseco garantisce pertanto solo l'utilizzabilità tecnica del servizio cloud in conformità alla descrizione del servizio fornita al Cliente. In particolare, Asseco non garantisce che il servizio cloud sia conforme alle specifiche operative del Cliente. Il Cliente stesso è responsabile di verificare l'idoneità del servizio ordinato ai fini della propria applicazione.
31.3. Asseco garantisce lo stato dell'infrastruttura cloud e la fornitura dei servizi cloud in conformità al contratto durante il periodo contrattuale di servizio.
31.4. In caso di riduzione solo insignificante dell'idoneità all'uso contrattuale, sono esclusi i diritti circa i vizi dei servizi cloud. I reclami per tali vizi sono anche esclusi se la mancanza dalla qualità contrattuale è dovuta a un uso improprio o all'uso dei servizi cloud in condizioni di utilizzo non concordate o in un ambiente di sistema non concordato. Lo stesso vale per le mancanze dovute a particolari influenze esterne non previste dal contratto.
31.5. La clausola 16.3.5. si applica in via analoga.
31.6 Qualora Asseco sia inadempiente/in mora nella fornitura operativa dei servizi cloud, la responsabilità sarà disciplinata dalle disposizioni generali delle presenti CG. Il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto se Xxxxxx non rispetterà un ragionevole termine ad adempiere fissato dal Cliente di almeno quattro settimane, ossia se non fornirà i servizi cloud come concordato entro tale termine. Se Asseco non adempie in tutto o in parte agli obblighi concordati, il compenso contrattualmente pattuito sarà ridotto proporzionalmente per il periodo in cui i servizi cloud non sono stati disponibili al Cliente nella misura concordata.
31.7. Il Cliente dovrà dimostrare che Xxxxxx è responsabile della causa per cui i servizi cloud non sono stati forniti come concordato. Se il Cliente non ha notificato ad Asseco un reclamo per vizi, il Cliente dovrà dimostrare in caso di controversia che Xxxxxx ne è venuta a conoscenza in altro modo.
31.8. Nella misura in cui Asseco fornisca servizi di installazione e altri servizi di consulenza ai sensi delle presenti condizioni generali, tali servizi saranno considerati come servizi che non richiedono l’accettazione.
[Luogo/ data]
Per Asseco Per il Cliente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni del contratto e a pprova espressamente le seguenti clausole:
1.3 esclusione clausole generali del cliente, 2.3 accettazione del cliente in caso di vizi minori e conseguenze in caso di rifiuto dell'accettazione, 4.7 maggiorazione, 4.9 sospensione delle prestazioni, 5.1 divieto di compensazione e ritenzione, 5.2 divieto di cessione dei diritti, 6.5 esclusione della responsabilità, 6.8 verifica dell’uso contrattuale, 6.11 uso obbligatorio helpdesk, 6.13 limitazione responsabilità, 7.1 Riservatezza, 7.4 clausola Riservatezza dipendenti, §8 Diritti IP, §9 Limitazione della responsabilità, 12.1 Foro esclusivo, 14.4 limitazione d'uso, 14.5 divieto di sublocazione / sublicenza, 14.6 limitazione d'uso, 14.7 divieto di trasferimento software, 14.8 modifiche e decompilazione, 14.11 divieto di riproduzione, 15.3 modifiche ed eliminazioni, § 16 limitazioni di garanzia/responsabilità per vizi, 17.6 e 17.7 limitazioni di responsabilità, 18.2 rinnovo di locazione, §20 obbligo di accettazione, 22.1 obbligo di stipula di contratto manutenzione, 23.2 obbligo di manutenzione per modifiche, 26.2 limitazione di responsabilità della linea dati, 27.2 eccezioni 30.1 rinnovo, limitazione di responsabilità
[Luogo/data] Per il Cliente