CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 3 dicembre 2012 (OR. en)
Fascicolo interistituzionale: 2012/0310 (NLE)
16361/12
RECH 414
ATO 156
CH 48
OC 652
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 3.12.2012
16361/12
DG G 3C
DT/lmm
IT
ACCORDO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA,
CHE ASSOCIA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
AL PROGRAMMA QUADRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE NEL SETTORE NUCLEARE (2012-2013)
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, (in appresso denominata "Euratom"), rappresentata dalla Commissione europea (in appresso denominata "Commissione"),
da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, (in appresso denominata "Svizzera"), rappresentata dal Consiglio federale svizzero,
dall'altra,
in appresso denominate "le Parti",
CONSIDERANDO che un forte legame tra la Svizzera ed Xxxxxxx è vantaggioso per entrambe le Parti;
CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante per entrambe le Parti e che esse hanno interesse reciproco a cooperare in questo campo per ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni di lavori;
CONSIDERANDO che le Parti stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;
CONSIDERANDO che le Parti hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;
CONSIDERANDO che entrambe le Parti hanno interesse a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e formazione;
CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (in appresso denominato "accordo sulla fusione");
CONSIDERANDO che l'8 gennaio 1986 le Parti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in appresso denominato "accordo quadro");
CONSIDERANDO che l'articolo 6 del suddetto accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell'accordo quadro sia realizzata attraverso gli opportuni accordi;
CONSIDERANDO che l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato, il 25 giugno 2007, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica che è entrato in vigore il 28 febbraio 2008 ed è stato applicato retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2007;
CONSIDERANDO che il suddetto accordo prevede, all'articolo 9, paragrafo 2, il rinnovo o la rinegoziazione dell'accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, a condizioni concordemente stabilite;
CONSIDERANDO che il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013), che mira anch'esso a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, è stato adottato con la decisione 2012/93/Euratom del Consiglio1, il regolamento (Euratom) n. 139/20122 e le decisioni del Consiglio 2012/94/Euratom3 e 2012/95/Euratom4 (in appresso denominato "programma quadro Euratom 2012-2013");
CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo;
1 GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25.
2 GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1.
3 GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33.
4 GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40.
CONSIDERANDO che Xxxxxxx ha concluso l'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER. A norma dell'articolo 21 di tale accordo e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la
Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera sull'applicazione al territorio svizzero dell'accordo ITER, dell'accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell'accordo sull'approccio allargato e concernente l'adesione della Svizzera all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione del 22 novembre 2007, l'accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stato terzo pienamente associato;
CONSIDERANDO che Euratom fa parte dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione istituita con decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. A norma dell'articolo 2 di tale decisione e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la
Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera sull'applicazione al territorio svizzero dell'accordo ITER, dell'accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell'accordo sull'approccio allargato e concernente l'adesione della Svizzera all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione del 22 novembre 2007, la Svizzera è entrata a far parte dell'impresa comune come Stato terzo, avendo associato il proprio programma di ricerca al programma sulla fusione di Euratom;
CONSIDERANDO che Xxxxxxx ha concluso l'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione. A norma del suo articolo 26, l'accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom come
Stato terzo pienamente associato,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Oggetto
1. La partecipazione della Svizzera all'attuazione del programma quadro Euratom 2012-2013 avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo, fatte salve le disposizioni dell'accordo sulla fusione.
I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici del programma quadro Euratom 2012-2013.
2. I soggetti giuridici svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca dell'Unione europea, qualora tale partecipazione non sia contemplata dal paragrafo 1.
3. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi del programma quadro Euratom 2012-2013.
4. Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto dell'Unione europea, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Rientrano in questa definizione, in particolare, le università, gli organismi di ricerca, le imprese industriali, ivi comprese le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.
ARTICOLO 2
Forme e strumenti di cooperazione La cooperazione assume le seguenti forme:
1. Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera a tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del programma quadro Euratom 2012-2013, secondo le modalità e condizioni stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica.
2. Partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del programma quadro Euratom 2012-2013 in conformità all'allegato B.
3. Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli del programma quadro Euratom 2012-2013, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. Salvo qualora la pertinente normativa svizzera preveda diversamente, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese di gestione e amministrazione del progetto.
4. Oltre alla trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione in merito alla realizzazione del programma quadro Euratom 2012-2013 e dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le Parti può assumere le forme e i mezzi seguenti:
a) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica e delle previsioni in materia di ricerca in Svizzera e in Euratom;
b) scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;
c) trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Svizzera e in Euratom, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo;
d) riunioni congiunte;
e) visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;
f) contatti periodici e riunioni di verifica fra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e di Euratom;
g) partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop.
ARTICOLO 3
Adattamento
In qualunque momento, di comune accordo tra le Parti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.
ARTICOLO 4
Diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale e obblighi
1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano al programma quadro Euratom 2012-2013 hanno, in materia di proprietà, valorizzazione e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e valorizzazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione.
ARTICOLO 5
Disposizioni finanziarie
Le norme che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell'allegato B.
ARTICOLO 6
Comitato di ricerca Svizzera/Comunità
1. Il "Comitato di ricerca Svizzera/Comunità" istituito dall'accordo quadro esamina, valuta e vigila sulla corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all'attuazione o all'interpretazione del presente accordo è deferita al comitato.
2. Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti dell'Unione europea/di Euratom riportati nell'allegato C.
ARTICOLO 7
Partecipazione
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano al programma quadro Euratom 2012-2013 hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono ai soggetti stabiliti nell'Unione europea.
2. Ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti nell'ambito del programma quadro Euratom 2012-2013 applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea.
3. In qualità di Stato associato, la Svizzera ha facoltà di proporre valutatori nell'ambito del programma quadro Euratom 2012-2013 in conformità al regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013).
4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 2, e fatte salve le leggi e procedure vigenti, i soggetti giuridici stabiliti
nell'Unione europea possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione a un progetto di uno o più soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto svizzero.
ARTICOLO 8
Mobilità
Ciascuna Parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l'ingresso ed il soggiorno, quando ciò sia indispensabile ai fini della buona esecuzione di una determinata attività, di un numero limitato di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nell'Unione europea, alle attività previste dal presente accordo.
ARTICOLO 9
Revisione e collaborazione futura
1. Qualora Euratom decida di modificare o ampliare i propri programmi di ricerca, il presente accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei settori coperti dal programma quadro Euratom 2012-2013. Alla Svizzera è notificato l'esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte di Euratom. In caso di modifica o ampliamento del programma di ricerca la Svizzera può recedere dal presente accordo con preavviso di sei mesi. Le Parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione di Xxxxxxx.
2. Qualora Xxxxxxx adotti un nuovo programma pluriennale di ricerca e formazione, il presente accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti
si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o da effettuare in futuro nell'ambito del comitato di ricerca Svizzera/Comunità di cui all'articolo 6.
ARTICOLO 10
Rapporto con altri accordi internazionali
1. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle Parti è vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta Parte.
2. Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato associato al programma quadro Euratom 2012-2013 (Stato associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché lo Stato associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a conferire gli stessi diritti e a imporre gli stessi obblighi ai soggetti giuridici della Svizzera.
ARTICOLO 11
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.
ARTICOLO 12
Allegati
Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 13
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica dall'inizio del programma quadro Euratom 2012-2013 fino al 31 dicembre 2013. Fatto salvo il paragrafo 5, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e
il 30 giugno 2013 il presente accordo può essere denunciato da ciascuna Parte mediante preavviso scritto. In tal caso l'accordo cessa di essere applicabile il 31 dicembre 2012.
3. Se, in conformità al paragrafo 2, il presente accordo cessa di essere applicabile
il 31 dicembre 2012, Xxxxxxx xxxxx gli impegni assunti nei confronti dei beneficiari svizzeri fino a quando una delle Parti riceve dall'altra Parte la notifica di cui al paragrafo 2. Se la Svizzera, in conformità al paragrafo 2, denuncia il presente accordo, essa versa ad Xxxxxxx un risarcimento pari all'importo degli impegni assunti da Euratom 2013 nei confronti dei beneficiari svizzeri fino al momento in cui Xxxxxxx ha ricevuto la notifica della Svizzera. Tale risarcimento è versato
entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta formulata dalla Commissione. In tal caso si applica la parte II, paragrafo 2, dell'allegato B. Le parti risolvono di comune accordo altre eventuali conseguenze.
4. Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti. La procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di almeno sei mesi.
6. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le Parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell'accordo.
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO A
PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I. Ambito di applicazione
Agli effetti del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Agli effetti del presente accordo, per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, tutelabili o non, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.
II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle Parti
1. Ciascuna Parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra Parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alle Parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).
2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad azioni indirette del programma quadro Euratom 2012-2013 sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom) n. 139/2002 del Consiglio del 19 dicembre 20111 e dalla convenzione di sovvenzione e/o dal contratto conclusi con Euratom in conformità al paragrafo 1.
3. I soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ai programmi e/o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca, in conformità al punto 1.
III. Diritti di proprietà intellettuale delle Parti
1. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle conoscenze generate dalle Parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo si applicano le regole specificate di seguito:
a) la Parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il rispettivo ruolo nei lavori non può essere determinato, queste conoscenze sono proprietà comune delle Parti;
b) la Parte proprietaria della conoscenze concede all'altra Parte diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.
1 GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1.
2. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle Parti si applicano le regole specificate di seguito:
a) in caso di pubblicazione ad opera di una Parte di dati, informazioni o risultati scientifici e tecnici per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra Parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
b) ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle Parti.
3. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle informazioni da non divulgare si applicano le regole specificate di seguito:
a) all'atto di comunicare all'altra Parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna Parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;
b) ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo la Parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, informazioni riservate ad organismi o persone poste sotto la sua autorità;
c) previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della precedente lettera b). Le Parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna Parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche;
d) le informazioni non documentali riservate e ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle Parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, devono rimanere confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti della natura confidenziale o segreta delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a).
e) ciascuna Parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di non divulgare le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l'altra Parte. Successivamente le Parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata.
ALLEGATO B
REGOLE FINANZIARIE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO DELLA SVIZZERA
I. Determinazione della partecipazione finanziaria
1. Il fattore di proporzionalità utilizzato per determinare il contributo finanziario della Svizzera al programma quadro Euratom 2012-2013, ad esclusione del programma Euratom "Fusione", è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Il fattore di proporzionalità che determina il contributo della Svizzera al programma "Fusione" continua a essere calcolato a norma dell'accordo corrispondente. Questi rapporti sono calcolati in base alle ultime statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione europea per lo stesso anno.
2. La Commissione comunica non appena possibile alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:
a) gli importi degli stanziamenti di impegno per il programma quadro Euratom 2012-2013 che figurano nello stato delle spese del progetto di bilancio dell'Unione europea per il 2013;
b) l'importo stimato dei contributi finanziari dovuti per la possibile partecipazione della Svizzera al programma quadro Euratom 2012-2013, ricavato dal progetto di bilancio per il 2013.
3. Non appena il bilancio generale per il 2013 è adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.
4. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione al programma quadro Euratom 2012-2013 è calcolato a complemento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti d'impegno destinati a far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previsti dal presente accordo.
II. Procedure di pagamento
1. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti per il 2012 ai sensi del presente accordo. Tale richiesta ha per oggetto il pagamento del contributo della Svizzera, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Per calcolare l'importo in franchi svizzeri per il 2012, il tasso di cambio tra il franco svizzero e l'euro utilizzato dalla Commissione corrisponde al tasso di mercato del penultimo giorno del mese precedente indicato dalla Banca centrale europea o, in funzione della disponibilità, fornito dalle delegazioni o da altre fonti appropriate in prossimità di tale data.
Tranne qualora il presente accordo cessi di essere applicato il 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione, dopo il 1° luglio e non oltre novembre 2013, trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di cui al presente accordo per il 2013, calcolato sulla base del punto I.1 del presente allegato. Tale richiesta ha per oggetto il pagamento del suddetto contributo, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il contributo della Svizzera per il 2012 è versato in franchi svizzeri, mentre quello per il 2013 è calcolato e versato in euro sul conto bancario indicato dalla Commissione nella richiesta di fondi.
3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi, calcolati al tasso interbancario EURIBOR a un mese, riportato alla pagina EURIBOR01 di Reuters (pagina Telerate 248). Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo è versato dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.
4. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all'attuazione del programma quadro Euratom 2012-2013 sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.
III. Disposizioni di attuazione
1. L'importo della partecipazione finanziaria della Svizzera al programma quadro Euratom 2012-2013 ai sensi del presente allegato resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.
2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, disimpegni, riporti e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l'esercizio finanziario (n + 1). Tuttavia, l'ultimo di tali conguagli ha luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine del programma quadro Euratom 2012-2013. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi di Euratom in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.
IV. Informazioni
1. Al momento del pagamento per il 2013 la Commissione prepara e invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate al programma quadro Euratom 2012-2013 per il 2012, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
Entro il 30 aprile 2014 la Commissione prepara e invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate al programma quadro Euratom
2012-2013 per il 2013, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
2. La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all'attuazione del programma quadro Euratom messe a disposizione degli Stati membri.
ALLEGATO C
CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI AL PROGRAMMA QUADRO EURATOM 2012-2013
I. Comunicazione diretta
La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma quadro Euratom 2012-2013 stabiliti in Svizzera e con i loro subappaltatori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.
II. Audit
1. In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio1, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/20102, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/20074, nonché delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subappaltatori da agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.
2. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.
3. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma quadro Euratom 2012-2013 o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
2 GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.
3 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
4 GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.
5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
III. Controlli sul posto
1. Ai sensi del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio1 e dal
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
1 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
2 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
4. Se i partecipanti al programma quadro Euratom 2012-2013 si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta ad informare l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.
IV. Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.
V. Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.
VI. Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato da ultimo dal regolamento (EU, Euratom) n. 1081/20101, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/20072, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità3.
1 GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.
2 GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.
3 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
VII. Recupero ed esecuzione
Le decisioni della Commissione prese a norma del programma quadro Euratom 2012-2013 nell'ambito di applicazione del presente accordo che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto del programma quadro Euratom 2012-2013 hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.