POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE
Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI - REDAELLI”
Sede legale e amministrativa: V i a B. D’Alviano n. 78, 00000 Xxxxxx C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE
La presente polizza è stipulata tra
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI-REDAELLI" Sede legale e amministrativa: Via B. D’Alviano n. 78, 00000 Xxxxxx |
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
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DECORRENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 30.06.2022 SCADENZA PRIMA RATA: ore 24 del 30.06.2023
SCADENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 30.06.2025 senza tacito rinnovo
PREMIO ALLA FIRMA (dalle ore 24 del 30.06.2022 alle ore 24 del 30.06.2023)
Premio Imponibile Imposte Premio Totale Euro .............................. Euro ............................... Euro ...............................
PREMIO RATE SUCCESSIVE (al 30.06 di ogni anno)
Premio Imponibile Imposte Premio Totale
Euro ............................... Euro ............................... Euro .............................
CAPITOLATO SPECIALE ALL RISKS OPERE D’ARTE DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
a) Assicurazione: il contratto di assicurazione;
b) Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
c) Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
d) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
e) Società: l'impresa assicuratrice;
f) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
g) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
h) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicu- razione;
i) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
l) Valore commerciale: il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli
attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;
m) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
n) Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
o) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo
il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello
che aveva immediatamente prima del sinistro.
p) Xxxxxx convenzionato : il valore convenzionalmente stabilito ed accettato tra le Parti per
un insieme di cose assicurate senza attribuzione a ciascuna del singolo valore
PARTITE/SOMME ASSICURATE
Sez. A - Opere d’Arte a stima accettata Euro 4.888.245,00
(come da allegato elenco)
TASSI ANNUI IMPONIBILI
Sez. A - °/°°
PREMIO LORDO ANNUO: Euro.............
UBICAZIONE DEL RISCHIO diverse, comunicanti o non, di proprietà e non, ovunque esista un interesse dell'Assicurato.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa ces- sazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto della liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
Xxxxx inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
Art. 7 - Periodo di assicurazione
Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30.06.2022 alle ore 24,00 del 30.06.2025 (scadenza anniversaria al 30.06 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
Il contratto potrà essere disdetto dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
Il Contraente si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio, fino a 36 (trentasei) mesi massimo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Tale facoltà dovrà essere comunicata alla Società entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza contrattuale della polizza
La Società su richiesta scritta del Contraente si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara e all’affidamento a nuovo fornitore.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 - Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circo- stanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, sem- preché ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita.
Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno.
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.
Art. 14 - Mandato dei Periti liquidatori. I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 15 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società ne in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal sinistro.
Art. 16 - Clausola Broker: Il Contraente non si avvale allo stato attuale di un Broker, ma resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui sarà affidato tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata, fermo restando che il compenso del Broker resterà a carico del Contraente sotto forma di fee.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.
Art. 17 - Coassicurazione e delega: qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di
conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Xxxxxx incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE OGGETTI D’ARTE
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione. Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate.
Art. 19 - Casi di furto e rapina. La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Art. 20 - Esclusioni. Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
b) i danni causati da ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, insetti o vermi;
c) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo, salvo il caso si siano resi necessari a seguito di un danno compreso dalla presente polizza;
d) guasti meccanici o danni subiti da oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;
e) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente, nonché da persone conviventi con l'Assicurato o con il Contraente o da persone di cui l'Assicurato o il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, o da persone cui sono affidati od hanno in custodia gli oggetti assicurati
La Società non risarcisce inoltre i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Art. 21 - Determinazione dell'indennizzo. In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:
- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
Art. 22 - Assicurazione parziale. Se dalle stime fatte risulta che i valori commerciali di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.
La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata o valore convenzionato. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati la presente norma si applica per la parte restante.
Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 21 lettera h).
Art. 24 - Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi allo Società l'intero importo riscosso a titolo di inden- nizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione del- l'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'in- dennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggia- menti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA
SULLE PRECEDENTI NORME
I) Furto commesso dai dipendenti
la Società presta la garanzia contro i furti, avvenuti nei modi previsti dal contratto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione e concorso del dipendente, e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
II) Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso.
III) Inondazioni ed alluvioni
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata ;
IV) Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, inten- dendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Esclusioni - La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche;
c) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
V) Mezzi di chiusura dei locali
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
VII) Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
VIII) Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Trasporto delle cose assicurate : L'assicurazione delle cose mobili vale ovunque esista un interesse dell'Assicurato. Pertanto l'assicurazione vale anche se le cose assicurate vengono trasportate in altri luoghi. L'assicurazione si intenderà comunque valida per nuove ubicazioni a condizione che i mezzi di chiusura e sicurezza siano analoghi a quelli delle precedenti ubicazioni.
Opere presso terzi (Restauratori - Mostre) : La garanzia é estesa, senza sovrappremio, agli oggetti di proprietà dell'Assicurato presso restauratori, galleristi, antiquari o presso esposizioni e mostre organizzate dall’Ente stesso e/o da terzi a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle descritte in polizza.
La garanzia decorre automaticamente:
- senza obbligo di comunicazione se la somma é pari od inferiore ad Euro 100.000,00.
- in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società (a mezzo fax o raccomandata) se la somma è superiore ad Euro 100.000,00.
Trasporti nel territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano : E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia ai trasporti delle opere assicurate.
Per singolo viaggio verranno stipulate singole “polizze di trasporto merci – oggetti d’arte” sulla base delle specifiche richieste della Contraente, alle condizioni tutte e con i premi da stabilirsi di volta in volta.
Nuove acquisizioni
Fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, si intendono automaticamente assicurate, su base di "valore dichiarato" (definizione n), le opere d'arte acquistate nel corso dell'anno assicurativo dal momento in cui vengono collocate nei locali del Contraente:
- senza obbligo di comunicazione, se di valore singolo pari o inferiore a Euro 50.000,00;
- purché lo stesso ne abbia data preventiva comunicazione scritta (fax, raccomandata) alla Società, se di valore singolo superiore a Euro 50.000,00.
Al termine di ciascuna annualità assicurativa, entro 120 giorni, si procederà:
- all'aggiornamento della somma totale assicurata e del premio;
- al conguaglio del premio per il periodo di assicurazione trascorso imputando sul valore complessivo delle opere acquistate il 50% del tasso annuo.